Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità è di ordine generale a regime intermedio e deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto non sanata la nullità della notificazione, risultando omessa la specifica identificazione della prova di avvenuta conoscenza dell'esistenza dell'atto o dell'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato).
Commentari • 2
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
Leggi di più… - 2. Rifiuto dell'alcoltest: non è obbligatorio l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2015, n. 18098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18098 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA PI Antonio - Presidente - del 01/04/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 762
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 37703/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE PI n. il 9/8/1967;
avverso la sentenza n. 1198/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 17/4/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 1/4/2015 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. A. Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 17/04/2014, la corte d'appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza in data 3/12/2012 con la quale il tribunale di Sondrio ha condannato PE PI alla pena di quattro mesi di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme sulla disciplina della circoscrizione stradale, ai danni di TT NZ, in Montagna in Valtellina, il 17/7/2010.
All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica indicate nel capo di imputazione, poiché, in occasione del fatto per cui è giudizio, procedendo alla guida del proprio motoveicolo Ape Piaggio, sulla strada panoramica dei castelli con direzione Trevisio, giunto in Montagna Valtellina, nei pressi dell'intersezione stradale a sinistra con la via Ponte Prada, non prestando la dovuta attenzione alla guida, alla strada e creando pericolo e/o intralcio alla circolazione, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra in direzione della predetta strada comunale, senza controllare adeguatamente che non sopraggiungessero veicoli alle proprie spalle, con la conseguenza che, mentre stava effettuando la conversione e si trovava già nell'opposta corsia di marcia, la parte laterale sinistra del suo veicolo veniva urtata dalla parte anteriore laterale destra del motociclo Honda condotto da LI RI, con a bordo TT NZ, che stava sopraggiungendo da tergo e che aveva intrapreso una manovra non consentita di sorpasso in prossimità e corrispondenza dell'intersezione stradale regolarmente segnalata dalla cartellonistica verticale e dalla segnaletica orizzontale.
A causa delle condotte dei conducenti, i due motoveicoli entravano in collisione nella corsia opposta a quella originariamente percorsa da entrambi, al centro della stessa, con conseguente perdita di controllo da parte del conducente del motociclo Honda, che rovinava sul manto stradale, mentre la passeggera TT NZ riportava gravissime lesioni personali che ne determinavano il decesso.
2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza d'appello per violazione di legge, avuto riguardo all'avvenuta notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello dinanzi alla corte territoriale presso il proprio difensore di fiducia (ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis), pur avendo regolarmente eletto domicilio in altro luogo.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici di merito omesso di approfondire la circostanza consistita nella mancata predisposizione, da parte dell'amministrazione pubblica competente, di una barriera di protezione a margine della strada percorsa dal motociclo sulla quale viaggiava la vittima;
con la conseguenza che, mentre il conducente del motociclo, a seguito della caduta, si era fermato in un punto ove il guard rail giunge sino a terra riportando lesioni di lieve entità, la TT ebbe a precipitare nell'alveo sottostante, per assenza di un'adeguata rete di protezione. Al riguardo, i giudici di merito, limitandosi ad asserire l'ininfluenza della circostanza ai fini della responsabilità dell'imputato (attesa la limitata funzione del guard rail di contenere i veicoli uscenti dalla carreggiata), ha erroneamente ritenuto superfluo accertare se il gestore della strada avesse ottemperato all'obbligo di eliminare, adottando le dovute cautele, tutte le fonti di pericolo per gli utenti della strada, con il conseguente mancato accertamento della relativa eventuale responsabilità per il decesso della TT.
4. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere i giudici del merito omesso di ascrivere un adeguato rilievo, ai fini dell'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e il decesso della TT, alla condotta di guida tenuta dal conducente il motoveicolo Honda, avendo quest'ultimo, nell'occasione in esame, tentato di eseguire una manovra di sorpasso in un punto della strada ove tale manovra era vietata, oltre che pericolosa a causa della presenza dell'intersezione, con la conseguente esclusiva responsabilità dello stesso per la causazione dell'evento lesivo nella specie verificatosi, in ragione dell'assoluta eccezionalità e abnormità di tale condotta.
5. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della colpa in capo all'imputato, nonostante l'assoluta e oggettiva imprevedibilità dell'abnorme condotta di guida del conducente il motoveicolo Honda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il primo motivo d'impugnazione proposto dal ricorrente è fondato. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità - sanzionato dal conforme pronunciamento delle sezioni unite -, deve ritenersi nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato (come nella specie puntualmente avvenuto) abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, essendo l'operatività dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, strettamente subordinata all'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato.
Tale vizio ha natura di nullità di ordine generale a regime intermedio che può ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, nonché nei casi in cui la stessa non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p. (v. Sez. Un., Sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396). Ciò posto, nel caso di specie, il decreto di citazione per la celebrazione del giudizio d'appello è stato notificato all'imputato unicamente presso lo studio dei relativo difensori di fiducia (avv.ti Villante Vincenzo e Villante Chiara), in Brescia, via Solferino 23, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, là dove l'imputato (rimasto contumace in appello, senza aver rinunciato a comparire) aveva in precedenza ritualmente eletto domicilio in Montagna in Valtellina, via Panoramica, 839, dove tutti i pregressi atti del giudizio gli erano stati ritualmente notificati.
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello effettuata all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in presenza di una rituale elezione di domicilio, è da ritenersi pertanto affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.. Al riguardo, vale evidenziare come il difensore dell'imputato abbia provveduto tempestivamente ad eccepire detta nullità, rilevandone espressamente il ricorso all'udienza di discussione dell'appello del 17/4/2014 (cfr. il relativo verbale in atti).
Nessuna rilevanza, sul punto, può essere riconosciuta all'asserzione con la quale la corte d'appello (con ordinanza pronunciata alla richiamata udienza del 17/4/2014) ha disatteso detta eccezione (per non avere l'interessato dimostrato in concreto il pregiudizio arrecato ai propri diritti di difesa), valendo nella specie il diverso e opposto principio (ribadito dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte) secondo cui la ridetta nullità può ritenersi sanata là dove, a fronte della nullità della vocatio in iudicium dell'imputato, risulti (non già che lo stesso abbia trascurato di comprovare il pregiudizio subito, bensì piuttosto) che sia rimasto oggettivamente comprovato che detta nullità non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396, cit.). L'omessa specifica identificazione di tale prova (dell'avvenuta conoscenza dell'esistenza dell'atto o dell'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato), comporta l'accertamento della nullità del decreto di citazione del PE per il giudizio d'appello e, conseguentemente, di tutti i successivi atti del processo e della sentenza in questa sede impugnata.
7. All'accoglimento del primo motivo di ricorso - assorbite le restanti censure avanzate in questa sede dall'imputato - segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015