Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 50323
CASS
Sentenza 22 ottobre 2013

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Le violenze, minacce, offerte o promesse di denaro o di altre utilità al testimone affinché non deponga ovvero deponga il falso autorizzano il giudice a disattendere la deposizione del teste in giudizio, ad acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni predibattimentali del teste medesimo, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, ma non esonerano il giudice dal vagliare l'attendibilità di queste ultime che non può essere ritenuta automatica sulla scorta dell'accertato fattore illecito esterno.

In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza. (Fattispecie in tema di estorsione).

Il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata lla decisione del giudice di acquisire le dichiarazioni predibattimentali, ritendo provate le intimidazioni subite dai testimoni sulla scorta del contegno tenuto in dibattimento dai dichiaranti, dei timori dagli stessi espressi al Presidente del collegio giudicante, degli esiti di intercettazioni e relazioni di servizio della pg, della richiesta dei testi di essere scortati in udienza dalle Forze dell'Ordine, del tentativo di addebitare alla pg operante la paternità del tenore delle dichiarazioni predibattimentali verbalizzate).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 50323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50323
Data del deposito : 22 ottobre 2013

Testo completo