Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 3
Le violenze, minacce, offerte o promesse di denaro o di altre utilità al testimone affinché non deponga ovvero deponga il falso autorizzano il giudice a disattendere la deposizione del teste in giudizio, ad acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni predibattimentali del teste medesimo, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, ma non esonerano il giudice dal vagliare l'attendibilità di queste ultime che non può essere ritenuta automatica sulla scorta dell'accertato fattore illecito esterno.
In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza. (Fattispecie in tema di estorsione).
Il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata lla decisione del giudice di acquisire le dichiarazioni predibattimentali, ritendo provate le intimidazioni subite dai testimoni sulla scorta del contegno tenuto in dibattimento dai dichiaranti, dei timori dagli stessi espressi al Presidente del collegio giudicante, degli esiti di intercettazioni e relazioni di servizio della pg, della richiesta dei testi di essere scortati in udienza dalle Forze dell'Ordine, del tentativo di addebitare alla pg operante la paternità del tenore delle dichiarazioni predibattimentali verbalizzate).
Commentari • 2
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Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 50323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50323 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 22/10/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2365
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 2679/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ON N. IL 04/03/1978;
RR NO N. IL 19/10/1977;
PO ON N. IL 06/04/1978;
PO MA N. IL 31/07/1979;
PO IR RD N. IL 31/10/1980;
avverso la sentenza n. 12092/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/07/2012;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di OS TO, OS AS ed OI TO, ed il rigetto dei ricorsi di AC CU (anche con riguardo ai motivi nuovi depositati in udienza, con allegata ricevuta del plico raccomandato spedito il 4.10.2013) ed OS IR Gerardo;
Uditi per i ricorrenti, l'avv. Camillo Irace (difensore di OI TO) e l'avv. Domenico Castaldo (difensore di AC CU), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità (ma riducendo le pene in origine irrogate) la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in composizione collegiale in data 4 aprile 2011, che aveva dichiarato:
- AL ON colpevole di concorso nelle estorsioni aggravate, anche ex art. 7 commesse in danno di IC ON e ER NZ (capo A: fatto avente ad oggetto la somma di Euro 15.000,00 per ciascuna p.o.), ed in danno del solo IC ON (capo B:
fatto avente ad oggetto la consegna di Euro 30.000,00, di cui Euro 25.000,00 costituenti debito pregresso della p.o. nei confronti della ditta IC CE), in continuazione e con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
- RR NO colpevole di concorso nell'estorsione aggravata, anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7, di cui al capo B), con la recidiva specifica ed infraquinquennale;
- PO ON ed PO MA colpevoli di concorso in entrambe le predette estorsioni aggravate, anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (capi A e B), in continuazione, esclusa per entrambi la recidiva contestata;
- PO IR RD colpevole di concorso nell'estorsione aggravata, anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7 di cui al capo A), con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
2. Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati (AL TO ed RR CU con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale, PO ON ed PO MA personalmente, PO IR RD sia personalmente che con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
AL ON:
1 - violazione dell'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, artt. 192, 125 e 546 c.p.p., nonché illogicità della motivazione, quanto alle affermazioni di responsabilità in ordine ad entrambi i reati ritenuti in sentenza (lamentando, quanto alla vicenda di cui al capo B), di essersi limitato a fare da intermediario, tanto che la stessa p.o. avrebbe ammesso di non avergli dato alcuna somma di denaro: egli non avrebbe, pertanto, tratto alcun personale profitto dalla vicenda;
richiama plurime dichiarazioni asseritamente assunte nel corso del dibattimento di primo grado, delle quali riporta brevi segmenti, e che non allega, asseritamente dimostrative della propria estraneità rispetto ad entrambe le vicende);
2 - violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 267 c.p.p. (lamentando l'illegittimità delle intercettazioni ambientali svolte nella caserma dei CC operanti, e l'inutilizzabilità delle stesse, oltre che la loro illogica utilizzazione, poiché il decreto autorizzativo non è motivato ne' sui presupposti indiziari, ne' sull'urgenza che avrebbe dovuto legittimare il ricorso ad impianti esterni alla Procura della Repubblica inquirente;
precisa che gli esiti delle intercettazioni che si afferma illegittimamente utilizzate avrebbero inciso decisivamente sull'affermazione di responsabilità);
3 - violazione dell'art. 81 c.p., comma 2, e vizio di motivazione specificamente inerenti al reato continuato di cui al capo A) (lamentando che il fatto in ipotesi addebitabile è unico, e conseguentemente chiedendo eliminarsi l'aumento di pena operato per la continuazione "interna");
4 - violazione dell'art. 81 c.p., comma 2, e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza emessa il 18 gennaio 2010 (lamentando che, se all'accoglimento della richiesta ostava - come ritenuto dalla Corte di appello - il difetto di attestazione di giudicato della sentenza invocata, la richiesta difensiva avrebbe dovuto essere considerata inammissibile in rito, e non essere rigettata nel merito per difetto dei necessari presupposti di cui all'art. 81 c.p., comma 2; contesta, comunque, la valutazione di merito della Corte di appello sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 c.p., comma 2);
5 - violazione dell'art. 81 c.p., art. 63 c.p., comma 4, e art. 133 c.p. ed illogicità della motivazione (lamentando omessa motivazione sia sull'an che sul quantum dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, per il concorso di circostanze aggravanti;
inoltre, il predetto aumento facoltativo avrebbe dovuto essere operato sulla pena base, non su quella già aumentata per effetto della circostanza aggravante concorrente più grave;
lamenta, infine, che l'aumento operato per la continuazione non sarebbe sorretto da adeguata motivazione, pur essendo di entità rilevante). Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RR NO:
1 - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4, (lamentando che i testimoni IC ON e ER NZ avrebbero ribadito in dibattimento le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, il che non avrebbe consentito l'utilizzazione, ai fini della decisione, dei verbali di dichiarazioni predibattimentali acquisiti a seguito di contestazioni);
2 - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B) (lamentando che, dalle acquisite intercettazioni, emergerebbe che egli non era stato presente alla riunione del 30 gennaio 2009 e non aveva partecipato ad alcuno degli altri incontri valorizzati al fine del ritenuto accertamento della contestata estorsione: richiama, in proposito, gli esiti di plurime risultanze istruttorie che, peraltro, non riproduce integralmente ne' allega al ricorso);
3 - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 110 e 114 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lamentando di essere rimasto silente nel corso della riunione e degli incontri cui si assume abbia partecipato, e/o comunque di aver fornito al reato ipotizzato un contributo di minima rilevanza);
4 - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 629 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lamentando la insussistenza degli elementi costitutivi della configurata estorsione, poiché la IC CE vantava un credito lecito nei confronti della p.o. IC ON e non vi furono atti intimidatori eclatanti, ne' risultano acquisiti elementi atti a suffragare l'assunto della consegna di un surplus pari a 5.000,00 Euro rispetto alla somma reclamata dalla predetta ditta);
PO ON, PO MA e ricorso personale di PO IR RD (tre ricorsi distinti ma identici):
1 - illogicità e/o mancanza della motivazione;
2 - violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p. e art. 500 c.p.p., comma 4;
3 - violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione al delitto di estorsione.
Lamentano promiscuamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte presso la Caserma dei Carabinieri fuori dal controllo del P.M., l'insussistenza dei presupposti per le disposte acquisizioni ex art. 500 c.p.p., comma 4, e più in generale l'insussistenza degli elementi costitutivi delle contestate estorsioni.
PO IR RD (ricorso del difensore):
1 - nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, in riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali delle presunte pp.oo. ER NZ, IC ON e IC LU (lamenta in proposito che il timore asseritamente manifestato in più occasioni dai predetti soggetti per la propria incolumità personale sarebbe insufficiente a legittimare le acquisizioni predibattimentali de quibus) ;
2 - nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione (lamenta in proposito che non si sia tenuto conto del contenuto di una memoria difensiva recante in allegato due fotografie del ricorrente, depositata nel corso del giudizio di appello - ed allegata all'odierno ricorso, con prova del deposito all'udienza 12 giugno 2012 e della successiva acquisizione -, con la quale l'imputato aveva rivendicato la propria assoluta estraneità ai fatti, ed in subordine aveva chiesto le circostanze attenuanti generiche. In particolare, con riguardo alla ritenuta presenza dell'imputato all'incontro avvenuto in un appartamento del rione ICISNEI, decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, la motivazione della Corte di appello - f. 19 - sarebbe contraddetta dal contenuto di una conversazione intercettata, riportata nella stessa sentenza impugnata - f. 12 - nel corso della quale gli interlocutori inizialmente affermano che "RD" non era presente - pur se nelle successive s.i.t. rese diventano tutti certi della sua presenza -, ed in prosieguo il soggetto in cui sarebbe individuabile l'imputato viene descritto come rosso di capelli - "o russulillo" - e di corporatura particolarmente robusta - "nu bestione"; d'altro canto, l'imputato era presente in vinculis nel giudizio di appello, e le sue fattezze sarebbero state agevolmente rilevabili. Su questo punto, e sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata nulla dice);
3 - nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (lamenta, in particolare, che la predetta circostanza aggravante sarebbe stata esclusa - con sentenza erroneamente ritenuta dalla Corte di appello non in giudicato - in un diverso procedimento avente ad oggetto una estorsione diversa, ma perpetrata con modalità analoghe, in danno di una delle odierne pp.oo.).
Ha inoltre proposto un ulteriore motivo di ricorso, depositando nei termini una integrazione dell'originario ricorso, nella quale deduce:
4 - nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, (lamentando, in particolare, che il primo giudice aveva operato per la ritenuta continuazione "interna" un aumento di pena pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa, mentre la Corte di appello - in difetto di appello del PM/PG sul punto - ha operato un aumento maggiore senz'altro illegittimamente sfavorevole, pari ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa).
3. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito e la costituzione delle parti presenti, l'avv. Domenico Castaldo, difensore di RR NO, ha prodotto copia di motivi nuovi (con relativa distinta di accettazione di raccomandata postale) asseritamente spediti in data 4 ottobre 2013, ma che non risultano pervenuti.
Con detti motivi nuovi il ricorrente lamenta:
- inosservanza od erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: premesso di aver presentato in udienza preliminare rituale richiesta di accesso al giudizio abbreviato, condizionato all'esame delle persone offese (rigettata in ragione dell'asserito contrasto della condizione posta con l'esigenza di celerità che caratterizza il rito prescelto), e di aver reiterato in fase predibattimentale la richiesta (che veniva rigettata per gli stessi motivi), il ricorrente si duole dell'immotivato diniego ricevuto, essendo stata necessaria in dibattimento, per i chiesti esami, una sola udienza, a riprova della non inconciliabilità della richiesta condizionante con le - in senso contrario - valorizzate esigenze di celerità.
All'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal difensore di PO IR RD è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione (mentre quello presentato personalmente dall'imputato è inammissibile). Il ricorso di AL ON è, nel suo complesso, infondato. I ricorsi presentati da RR NO, PO ON e PO MA sono inammissibili.
1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il ed. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte i circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6^, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1^, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6^, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2.1. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
"(...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "(...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "(...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ. sez. 2^, 2 dicembre 2005, n. 26234, rv. 585217; sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561, rv. 623618).
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, si è ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Cass. pen., sez. 1^, 18 marzo - 22 aprile 2008, n. 16706, rv. 240123; sez. 1^, 22 gennaio - 12 febbraio 2009, n. 6112, rv. 243225; sez. 5^, 22 gennaio - 26 marzo 2010, n. 11910, rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
sez. 6^, 8-26 luglio 2010, n. 29263, rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
sez. 2^, 20 marzo - 27 giugno 2012, n. 25315, rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6^, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3^, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5^, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6^, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.4.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1^ dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2^, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2^, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. 2^, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
1.6. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, infine, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Cass. pen., sez. 6^, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
conforme, sez. 6^, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, rv. 251528). Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"; la disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Sardo ed altro, rv. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
1.7. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
Ricorso AL TO.
2. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2.1. Il primo motivo è generico, e comunque manifestamente infondato.
La Corte di appello (f. 9 ss.) ha ampiamente illustrato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A) e B), evidenziando dettagliatamente gli atti che corroboravano il proprio ragionamento, dando atto delle parziali reticenze dei testimoni-persone offese (spiegabili con il contesto malavitoso nel quale vanno necessariamente inserite entrambe le vicende, essendo state entrambe le estorsioni poste in essere avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione camorristica di appartenenza, denominata "clan Crimaldi", operante in Acerra), e valorizzando decisivamente il contenuto delle effettuate intercettazioni, riportate nei loro tratti salienti. La difesa si è limitata a contrapporre alla ricostruzione dei fatti cui è motivatamente pervenuta la Corte di appello, una propria congetturale versione, invocando presunti travisamenti non adeguatamente documentati come sarebbe stato necessario (cfr. p.
1.2 s. di queste Considerazioni in diritto).
2.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello (f. 8) ha dettagliatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto del tutto legittime le intercettazioni eseguite ed utilizzate ai fini della decisione, con argomentazioni del tutto corrette alle quali non può che farsi rinvio, e che la difesa nella sostanza non esamina specificamente, limitandosi a riproporre la doglianza già costituente oggetto dell'atto di appello e confutata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
2.3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato per la medesima ragione.
La Corte di appello ha, infatti, chiarito che, pur essendosi verificata la vicenda in un unico contesto, nell'ambito di essa sono enucleabili due richieste estorsive in danno di due diversi soggetti e, quindi, pacificamente, due distinti reati a loro volta unificabili in continuazione;
ed ancora una volta la difesa nella sostanza non esamina specificamente le argomentazioni della Corte di appello, limitandosi a riproporre la doglianza già costituente oggetto dell'atto di appello e confutata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
2.4. Il quarto motivo è infondato.
Come esattamente osservato dal ricorrente, sul punto la Corte di appello ha effettivamente affermato che la richiesta di ritenere sussistente il vincolo della continuazione anche tra i reati giudicandi ed i reati separatamente giudicati dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza emessa il 18 gennaio 2010 era non ammissibile in difetto della prova del separato giudicato, aggiungendo peraltro che la richiesta era comunque infondata nel merito.
Tale ultima valutazione appare, peraltro, meramente incidentale ed improduttiva di effetti, una volta premessa l'improponibilità della richiesta per difetto del necessario giudicato quanto ai reati separatamente giudicati.
Deve anche rilevarsi che il ricorrente non trae alcun pregiudizio dalla lamentata anomalia, conservando intatto il potere di devolvere la questione - ove lo ritenga - al giudice dell'esecuzione, una volta intervenuto il giudicato in relazione ad entrambi i "blocchi" di reati in oggetto, proprio perché la rilevata improponibilità della richiesta ne precludeva il rigetto nel merito.
2.5. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato. Deve premettersi in diritto che, come afferma il ricorrente, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, l'art. 63 c.p., comma 4, impone al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, ed in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento (Cass. pen., sez. 2^, 22 novembre 2012 - 7 febbraio 2013, n. 5911, rv. 254527). Peraltro, tale dovere di motivazione deve ritenersi soddisfatto dall'indicazione (pur non operata in relazione allo specifico tema, ma globalmente, in relazione alle varie componenti che, nel caso di specie, concorrevano alla concreta quantificazione della pena irroganda: determinazione della pena base, aumenti per la continuazione - "interna" ed "esterna" -, diniego delle attenuanti generiche, aumento ex art. 63 c.p., comma 4, sia quanto all'an che alla misura) degli indici di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti;
e, nel caso di specie, la Corte di appello (f. 23) risulta aver complessivamente valorizzato "la gravità della condotta, la reiterazione della stessa, e la personalità allarmante dell'AL TO, oltre alle vicende emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale" (il riferimento è al rilevato clima di intimidazione dei testimoni, che aveva già legittimato acquisizioni ex art. 500 c.p.p., comma 4), con rilievi cui il ricorrente nulla di decisivo oppone.
Detti rilievi evidenziano, pertanto, ad un tempo la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze inerenti all'an ed al quantum dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, per il concorso di circostanze aggravanti, ed alla quantificazione dell'aumento operato per la continuazione.
Del pari manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza inerente al computo dell'aumento facoltativo previsto dall'art. 63 c.p., comma 4, (che, a parere del ricorrente, doveva essere operato sulla pena base, non su quella già aumentata per effetto della circostanza aggravante concorrente più grave).
L'art. 63, comma 3, stabilisce, infatti, che "Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo") ed il successivo comma 4 stabilisce, a sua volta, che "Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave;
ma il giudice può aumentarla". È, pertanto, ineludibilmente testuale la necessità di far riferimento alla pena già aumentata per la circostanza aggravante concorrente (nel caso di specie, ad efficacia speciale: si trattava, infatti, della circostanza aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2) più grave, non alla pena base irrogata per il reato non aggravato.
Ricorso RR CU.
3. Il ricorso di RR NO è in toto inammissibile, in parte per genericità e/o per manifesta infondatezza, in parte perché articola doglianze non consentite in questa sede.
Va immediatamente rilevato, in particolare - alla luce di quanto premesso nel 1.6. di questa Considerazioni in diritto -, che tutti i vizi di motivazione dedotti formulano censure alternative ed indifferenziate di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e risultano, pertanto, privi della necessaria specificità, il che rende in parte qua il ricorso inammissibile.
3.1. Il primo motivo è del tutto generico anche sotto un diverso profilo: il ricorrente non specifica, infatti, quali affermazioni risultino a suo avviso indebitamente utilizzate, in presunta violazione di legge, ai fini dell'affermazione di responsabilità, e, d'altro canto, invocando la sostanziale conformità delle dichiarazioni predibattimentale e dibattimentali dei testi de quibus, non indica il pregiudizio ricevuto dall'utilizzo delle une piuttosto che delle altre.
3.2. Il secondo motivo è, comunque, generico e manifestamente infondato anche sotto un diverso profilo.
Le censure investono solo nominalmente una violazione di legge (in particolare, dell'art. 192 c.p.p.) concretizzandosi in realtà nell'invocazione indistinta di plurimi vizi di motivazione. Tuttavia, la Corte di appello (f. 19 s.) ha ampiamente illustrato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo B), evidenziando dettagliatamente gli atti che corroboravano il proprio ragionamento, dando atto delle parziali reticenze del testimone-persona offesa e valorizzando decisivamente il contenuto delle effettuate intercettazioni, riportate nei loro tratti salienti. La Corte ha, in particolare, riconosciuto all'RR CU il ruolo di concorrente nell'accettata attività illecita, per aver rafforzato la portata intimidatoria delle richieste estorsive in oggetto, espressamente confutando, con rilievi esaurienti, logici e non contraddittori, le argomentazioni difensive, per rilevarne l'irrilevanza (è il caso del riferimento alla produzione di uno statino di pagamento, ritenuto inidoneo a dimostrare l'assenza dell'RR CU all'incontro svoltosi in Mugnano del Cardinale il 30 gennaio 2009, "non essendo affatto specificato nel documento predetto ne' l'orario di lavoro ne' eventuale turnazione, trattandosi (...) di una ditta di pulizie", nonché delle imprecisioni del m.llo FERRARA, ritenute marginali) o l'implausibilità (quanto all'invocata assenza dell'RR CU all'incontro predetto, la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese da ER NZ ed IC ON che "non lasciano margini di dubbio", ed hanno trovato conferma nel contenuto delle intercettazioni ambientali e nel riconoscimento fotografico").
La difesa si è limitata a contrapporre alla ricostruzione dei fatti cui è motivatamente pervenuta la Corte di appello, una propria congetturale versione, invocando presunti travisamenti non adeguatamente documentati come sarebbe stato necessario (cfr. p.
1.2 s. di queste Considerazioni in diritto).
3.3. Il terzo motivo è, comunque, in parte generico e manifestamente infondato, anche sotto diversi profili, in parte, non consentito.
3.3.1. Con riferimento alla non configurabilità del ritenuto concorso nell'estorsione contestata al ricorrente, quest'ultimo reitera pedissequamente o quasi la doglianza già formulata con l'atto di appello, senza prendere in considerazione - con la necessaria specificità - le precise argomentazioni opposte dalla Corte di appello (f. 20) alla prospettazione difensiva, evidenziando in particolare che l'assunto di non aver posto in essere alcun contributo all'accertata attività estorsiva, asseritamente riconducibile esclusivamente ai coimputati, è in realtà decisivamente smentito "dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno attribuito ai sodali dell'AL TO, e quindi anche all'RR CU, il ruolo di coloro i quali impedivano alle persone offese di interloquire e spalleggiavano l'AL TO nelle richieste illecite, ciò a prescindere dalla maggiore valenza intimidatoria ed al rafforzamento della minaccia rappresentata dalla presenza di più persone".
Doppia è stata quindi la motivazione della Corte di appello: da un lato si è ritenuto accertato il ruolo non meramente passivo dell'imputato, dall'altro si è comunque ritenuto che - nelle accertate circostanze di fatto - anche la mera presenza dell'imputato integrava un contributo causalmente rilevante alla condotta estorsiva asseritamente posta in essere, nella sua materialità, da terzi. Si è, in tale ultimo modo, correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 1^, sentenza n. 4805 del 22 maggio 1997, rv. 207582), e che questo collegio condivide e ribadisce, secondo cui "In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza".
3.3.2. La doglianza ulteriore (aver fornito al reato ipotizzato un contributo di minima rilevanza) è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede: invero, essa non risulta formulata tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di appello riportato a f. 5 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno ricorso se non corretto.
3.4. Il quarto motivo è anche generico (riproponendo più o meno pedissequamente i motivi di appello, senza confrontarsi con la necessaria specificità con le motivazioni della sentenza impugnata) nonché manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello (f. 20), sulla base di argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede, ha osservato che "la totale illiceità della richiesta formulata dall'AL TO a IC ON rende evidente l'impossibilità di configurare il delitto di cui all'art. 393 c.p., posto che non si comprende a quale titolo lecito il IC TO avrebbe dovuto versare all'AL TO la somma di 5.000,00 Euro;
infine va ricordato che proprio IC LU ha riferito di aver consegnato alla IC CE, per conto del padre, la somma complessiva di Euro 30.000,00, inclusiva, quindi, della somma richiesta a titolo di estorsione, il che rende evidente la consumazione della relativa fattispecie delittuosa". Con riguardo a tale accertamento, il ricorrente non ha dimostrato (nei modi di rito: cfr. p.
1.2. s. di queste Considerazioni di rito) il verificarsi di travisamenti.
3.5. Quanto ai motivi nuovi che il difensore dell'RR CU ha riferito di avere tempestivamente trasmesso a mezzo posta, ma che non risultano pervenuti, deve premettersi che la facoltà conferita al ricorrente dall'art. 585 c.p.p., comma 4, deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Cass. pen., sez. 1^, n. 46950 del 2 novembre 2004, rv. 230181); ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), (Cass. pen., sez. 6^, n. 73 del 21 settembre 2011,
dep. 4 gennaio 2012, rv. 251780; sez. 2^, n. 1417 dell'11 ottobre 2012, dep. 11 gennaio 2013, rv. 254301). Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
"In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione".
3.5.1. Ciò premesso, la doglianza oggetto dei presunti motivi nuovi (inosservanza od erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per l'immotivato diniego asseritamente ricevuto di accesso al rito abbreviato) risulta non consentita in questa sede sotto un duplice profilo: da un lato, essa non appare in alcun modo riconducibile ai motivi costituenti oggetto di tempestivo ricorso;
dall'altro, trattasi di censura non costituente oggetto dell'atto di appello, come si evince ancora una volta dal riepilogo dei motivi di appello riportato a f. 5 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno ricorso se non corretto. Ricorsi personali di PO ON, PO MA, PO IR RD.
4. I ricorsi personali di PO ON, PO MA, PO IR RD sono tutti inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
Le doglianze dei tre ricorrenti hanno, infatti, costituito oggetto di appello, e sono state ritenute manifestamente infondate dalla Corte di appello, con argomentazioni (riportate, per ciascuna doglianza, a f. 7 ss., f. 17 s., f. 18 ss. della sentenza impugnata) dalle quali i tre ricorrenti prescindono del tutto.
E, secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 6^, n. 34521 dell'8 agosto 2013, rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Ricorso del difensore di PO IR RD.
5. Il ricorso presentato dal difensore di PO IR RD è in parte fondato, e va accolto per quanto di ragione.
5.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Deve premettersi che l'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, in presenza di circostanze emerse nel corso del giudizio, tali da lasciar fondatamente ritenere che l'esame dibattimentale sia stato inquinato affinché non riproduca quanto il teste ebbe a dichiarare in sede d'indagine, consente, per ripristinare il libero contraddittorio dibattimentale, il recupero proprio di ciò che l'intervento esterno voleva disperdere, autorizzando il giudice (ove questi ritenga realizzata l'ipotesi) ad apprezzare la dichiarazione resa precedentemente ed a valutarla come prova dei fatti affermati, salvo sempre l'obbligo di motivarne l'attendibilità (non automaticamente desumibile dall'intervento del fattore illecito esterno), anche mediante il ricorso ad elementi intrinseci della dichiarazione stessa: se, infatti, ravvisare delle violenze o delle minacce al teste costituisce una valida ragione per disattendere la deposizione resa in giudizio, non per ciò solo è possibile senz'altro ritenere vera, acriticamente, la dichiarazione predibattimentale. Il procedimento incidentale diretto ad accertare la sussistenza di elementi concreti idonei a far ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro, al fine di non deporre o di deporre il falso, non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve pur sempre fondare su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, caratterizzati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti a legittimare l'acquisizione di verbali di dichiarazioni rese in sede predibattimentale dai testimoni meri sospetti od elementi indeterminati (quale, ad esempio, il timore soggettivo di poter essere minacciato: per questa applicazione, cfr. Cass. pen., sez. 1^, sentenza n. 39850 del 1^ marzo 2012, dep. 9 ottobre 2012, CED Cass. n. 253951, in fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la condizione psicologica del teste, che, trovandosi da solo a Reggio Calabria, aveva richiesto alle forze dell'ordine di essere prelevato all'aeroporto, condotto in albergo e scortato in udienza).
Quel che in proposito rileva, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 4, è che la deroga all'acquisizione della prova in contraddittorio è ammissibile soltanto in presenza di una "provata" (e non meno che provata) condotta illecita;
naturalmente la prova della condotta illecita potrà essere acquisita anche indiziariamente ex art. 192 c.p.p., comma 2, attribuendo rilievo ad elementi indiretti (purché
gravi, precisi e concordanti, oltre che plurimi), ma pur sempre concreti e specifici, che il giudice potrà liberamente apprezzare, ma con motivazione esente da vizi logici.
5.1.1. Nel caso di specie, lungi dal ritenere sufficienti a legittimare le disposte acquisizioni di verbali predibattimentali il mero timore espresso dai soggetti interessati per la propria incolumità personale, la Corte di appello (f. 17 s.), con argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, come tali incensurabili in questa sede, ha valorizzato ai fini de quibus una pluralità convergente di rilevanti e gravi elementi sintomatici:
- il contegno tenuto in dibattimento dai dichiaranti, apparsi turbati ed agitati, nonché sempre silenti quando veniva loro chiesto di giustificare contraddizioni od omissioni rispetto alle dichiarazioni predibattimentali (è risultato esemplificativamente paradigmatico l'atteggiamento di IC LU, caratterizzato da "una totale negazione delle circostanze precedentemente affermate, senza affatto curarsi di fornire una spiegazione plausibile di ciò, salvo affermare la sua volontà di vivere al P.M. all'esito di una contestazione");
- i timori dagli stessi espressi al Presidente del collegio giudicante in primo grado;
- gli esiti di intercettazioni in atto e di relazioni di servizio della P.G.;
- il fatto che tutti avessero chiesto di essere accompagnati in udienza dai CC;
- l'implausibile tentativo di addebitare la paternità delle dichiarazioni predibattimentali verbalizzate ai CC. A tali rilievi il ricorrente nulla di decisivo ha opposto, essendosi limitato in concreto ad una generica non condivisione, in parte qua, della impugnata decisione e di quella di primo grado, senza documentare, nei modi che si è già visto - nei 1.2. s. di queste Considerazioni in diritto - essere di rito, eventuali travisamenti.
5.2. Il secondo motivo è fondato.
5.2.1. È necessario premettere che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Cass. pen., sez. 6^, sentenza n. 18453 del 28 febbraio - 15 maggio 2012, CED Cass. n. 252713).
5.2.2. Nel caso in esame il difensore del ricorrente (che in sede di appello aveva sostenuto la sua assoluta estraneità al fatto-reato addebitatogli) ha documentato:
- di avere effettivamente depositato nel giudizio di appello la memoria difensiva (con allegati) de qua, che risulta acquisita dal collegio in difetto di opposizione del PG;
- il suo tenore (copia di essa, con i medesimo allegati, è stata a sua volta allegata all'odierno ricorso).
5.2.3. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, le vittime delle estorsioni de quibus erano state convocate in caserma dai CC i quali, in previsione di una loro reticente omertà, avevano ottenuto l'attivazione di intercettazioni ambientali per captare cosa i tre si sarebbero detti nell'attesa ed a commento delle loro audizioni dinanzi alla PG operante.
Gli esiti di dette intercettazioni sono riportati, nei passi di maggior rilievo, all'interno della sentenza impugnata, il che impone di ritenere il ricorrente esonerato dall'allegazione al ricorso delle relative trascrizioni.
Da esse si evince, nella ricostruzione della Corte di appello, che l'iniziale incertezza di alcuno dei tre interlocutori sulla presenza o meno di PO IR RD all'incontro valorizzato ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità era stata nel prosieguo del colloquio superata, alfine essendosi convenuto sulla presenza anche di "RD", che "era russulillo", "o russ" (rosso di capelli), secondo ER NZ, mentre IC LU lo ricorda come "nu bestione", grosso quanto ER NZ ed anche di più.
La genuinità del contenuto di questa conversazione (poi opposta dai CC al reticente silenzio dei tre, vincendolo) è stata condivisibilmente valorizzata ai fine delle conclusive affermazioni di responsabilità; ma proprio tale evidenziata genuinità imponeva alla Corte di appello di confrontarsi con il contenuto della memoria difensiva, volta a dimostrare, con fotografie la cui significatività andrà valutata naturalmente dal giudice del merito, che PO IR RD non era rosso di capelli e soprattutto non era un "bestione" ma di corporatura snella.
L'omissione riguarda senza alcun dubbio un punto decisivo della motivazione, e non appare superabile soltanto valorizzando la successiva individuazione dell'imputato, e le successive dichiarazioni predibattimentali, proprio in considerazione della non condizionata genuinità che al colloquio intercettato è stata, e doveva essere, riconosciuta.
5.2.4. Il giudice di rinvio dovrà quindi valutare la possibile rilevanza della documentazione prodotta in appello dalla difesa di PO IR RD, asseritamente idonea a dimostrare la non coincidenza delle sembianze fisiche del soggetto presente all'incontro predetto (secondo la descrizione fornitane dalle pp.oo. in un colloquio intercettato a loro insaputa prima della loro assunzione a ss.ii.tt.) nel quale secondo la Corte di appello dovrebbe riconoscersi il ricorrente.
5.3. L'accoglimento del secondo motivo assorbe l'ulteriore doglianza contenuto nel medesimo motivo (inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche in difetto di motivazione), nonché il terzo ed il quarto dei motivi presentati dal difensore nell'interesse di PO IR RD.
Le statuizioni accessorie.
6. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi di RR NO, PO ON e PO MA comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
6.1. Il rigetto del ricorso di AL ON comporta la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ad PO IR RD, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Rigetta il ricorso di AL ON che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RR NO, PO ON ed PO MA e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 22 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013