Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che all'erronea indicazione dell'età apparente dell'imputato, da parte della persona offesa, potesse attribuirsi - in via preventiva e presuntiva - una valenza invalidante della credibilità di quest'ultima, ritenendo immune da censure la decisione di merito che, all'esito di una approfondita valutazione, aveva ritenuto attendibili le sue dichiarazioni)
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Il principio di diritto Integra il delitto di calunnia la falsa incolpazione di un soggetto innocente resa alla polizia giudiziaria, anche in assenza di una formale denuncia, quando l'autore, consapevole dell'innocenza dell'incolpato, riferisce fatti idonei a far sorgere un procedimento penale. Tribunale di Nola, 14 maggio 2024, n. 585. La sentenza integrale Tribunale Nola, 14/05/2024, n.585 (GM Arnaldo Merola) Svolgimento del processo Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in sede in data 29 novembre 2022. Bu.Lu. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato. All'udienza del 17 febbraio 2023, il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti …
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Il principio di diritto Nel delitto di calunnia, la responsabilità non può essere affermata in presenza di versioni contrapposte e prove incerte sulla falsità dell'incolpazione: occorre che la menzogna sia accertata in modo certo e univoco. Tribunale di Nola, 13 maggio 2024, n. 1015. La sentenza integrale Tribunale di Nola, 13 maggio 2024, n. 1015 (GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi) Svolgimento del processo Con decreto che dispone il giudizio del 06.02.2022, il GUP - sede - disponeva il rinvio a giudizio dell'imputata per rispondere del reato in epigrafe trascritto. All'udienza dell'11.09.2023, dato atto della regolarità delle notifiche e della nomina dei difensori di fiducia da …
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Massima In tema di art. 615-ter c.p. e 640-ter c.p., è configurabile il concorso ex art. 110 c.p. anche quando non sia individuato l'autore materiale dell'intrusione informatica, qualora l'imputato abbia messo a disposizione ed attivato la carta/il conto sul quale confluiscono i proventi dell'illecito informatico, senza denunciarne smarrimento o sottrazione. In tali casi, la disponibilità qualificata dello strumento finanziario costituisce frazione causale essenziale della condotta tipica e integra la partecipazione concorsuale ai reati informatici. La sentenza integrale Tribunale Nola, 10/01/2022, (ud. 29/11/2021, dep. 10/01/2022), n.2315 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 43278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43278 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
4 3 2 7 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -- Presidente N. 1837 FRANCO FIANDANESE Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - N. 33067/2014 Dott. MARCO MARIA ALMA ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE - Rel. Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN DA N. IL 28/08/1972 avverso la sentenza n. 1728/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sub s Growle che ha conclusoper لله гдень6 del. so Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.Il tribunale di Milano assolveva l'imputato ZI dal reato di insolvenza fraudolenta per non aver commesso il fatto. Adita dalla parte civile, la Corte di appello, previa dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato, riteneva la sua responsabilità per il reato contestato e lo condannava al risarcimento del danno che liquidava in euro 7000. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato che deduceva:
2.1 vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non aveva valorizzato il fatto che la persona offesa aveva descritto l'autore del reato come una persona dell'età apparente di circa 46-48 anni, laddove l'imputato ne aveva solo 38. Inoltre: nella sentenza si riteneva che il ZI fosse entrato in contatto anche con i dipendenti della ditta della titolare della ditta (tale LK), laddove emergerebbe che l'imputato aveva trattato esclusivamente con quest'ultima;
2.2. violazione di legge circa i criteri utilizzati per la liquidazione del danno. Si deduceva che non era legittima la semplice ricezione delle richieste della parte civile, essendo necessaria una autonoma valutazione giudiziale del danno, con distinzione delle varie componenti ed, in particolare, di quella patrimoniale e di quella non patrimoniale. Inoltre l'imputato non risultava tenuto personalmente al pagamento in quanto l'obbligazione contestata era stata assunta dalla ZI s.r.l., fallita. Non vi era prova che la parte civile si fosse insinuata nel passivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.Il motivo che denuncia l'illegittima valutazione delle dichiarazioni dell'offeso deve essere respinto. In materia il collegio condivide la consolidata giurisprudenza secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la 2 persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al (Cass. sez. U, n. 41461 del riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi 19/07/2012, Rv. 253214). Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni unite, la circostanza che l'offeso si sia costituito parte civile non attenua valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante "coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, ad escludere la finalizzato manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato. La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
1.2.Le valutazioni in ordine all'età apparente hanno una ineliminabile componente soggettiva sicchè le eventuali discrasie tra il reale ed il percepito devono essere oggetto di penetrante valutazione da parte dei giudici di merito, senza che, tuttavia, sia possibile assegnare in via presuntiva e preventiva a tale discrasia una valenza invalidante la credibilità dei contenuti dichiarativi, identificabili, in questo caso, nel riconoscimento dell'imputato ricorrente come l'autore del reato da parte della LK.
1.3. Nel caso di specie la Corte territoriale nell'effettuare la valutazione delle dichiarazioni della parte civile effettua la valutazione di attendibilità in coerenza con i parametri interpretativi indicati. Con specifico riguardo all'errore nella indicazione dell'età apparente il collegio territoriale evidenziava che la valutazione errata derivava da una percezione soggettiva e che, comunque, tra l'età percepita e quella reale vi era una differenza di circa quattro anni (pag. 6 della sentenza impugnata). Né sulla credibilità della identificazione incide il fatto che la dichiarante abbia evidenziato che l'imputato era conosciuto dagli operai, dato che tale argomento è stato ripreso dalla Corte territoriale a sostegno della valutazione di credibilità delle dichiarazioni della LK che aveva affidabilmente dichiarato di avere accettato la dilazione di pagamento chiesta dal ZI in quanto lo stesso era già conosciuto dai dipendenti, fermo restando che le trattative erano state condotte direttamente da lei. La motivazione sulla credibilità della dichiarante contrariamente a quanto dedotto, ostende in modo approfondito le ragioni di fatto a sostegno della valutazione effettuata e non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità.
1.4. Infondato è anche il motivo che lamenta un vizio nella quantificazione del danno. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale esprime le ragioni che sono alla base della quantificazione contestata richiamando sia l'entità del danno patito dalla parte lesa, che il lungo tempo trascorso dall'inadempimento ed i danni morali conseguenti al reato. Si tratta di una valutazione di merito effettuata attraverso la valutazioni di parametri specificamente indicati che non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità, nulla rilevando che la valutazione circa il quantum del danno valutato coincida con la somma richiesta dalla parte civile.
1.5. Né può accogliersi il ricorso nella parte in cui nega la responsabilità diretta dell'imputato, poichè il danno sarebbe da riferire alla società fallita. Si verte infatti in materia di danno da reato, ovvero di una condotta "personale", il cui accertamento è stato svolto in sede penale in seguito alla costituzione di parte civile.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Cosi deciso in Roma il 24 settembre 2015 L'estensore Sandra Recchione 5 Il Presidente Franco Fiandanesefranco of andary DEPOSITATO IN CANCELLERIA F SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2015 IL "CANCELLIERE A CASSA M E CL NE S A Z I O N E *