Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di notificazioni, costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente quella che rechi l'indicazione della strada, ma non del numero civico dell'abitazione con la conseguenza che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui l'indicazione era stata integrata d'ufficio con le risultanze del certificato anagrafico, ma la notifica era risultata impossibile per il trasferimento altrove dell'imputato e la Corte ha escluso che dal predetto intervento integrativo dell'ufficio, non dovuto, potesse conseguire l'applicazione dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2013, n. 45274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45274 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3205
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 5575/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'MB RO N. IL 10/07/1973;
avverso l'ordinanza n. 42/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA, del 27/12/2012;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dr. ROCCHI Giacomo;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo la richiesta del P.M. revocava nei confronti di RO D'AM il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale del 25/11/2010, subordinato alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano Il Mattino entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato: era stato accertato, infatti, che il condannato non aveva avanzato nessuna richiesta di pubblicazione al quotidiano.
Preliminarmente il Giudice aveva respinto la richiesta della difesa di dichiarare la nullità del procedimento di cognizione, ivi compresa la notifica dell'estratto contumaciale. In effetti, l'imputato aveva eletto domicilio in Palermo, in una via senza indicazione del numero civico, indicazione già insufficiente;
tuttavia l'indicazione era stata integrata d'ufficio con l'apposizione del n.c. 5, risultante dal certificato anagrafico, ma la notifica era risultata impossibile per lo sfratto subito dall'imputato: pertanto legittimamente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza era stata effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4.
2. Ricorre per cassazione il difensore di D'AM RO, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente deduce la violazione di norma processuale. In conseguenza dell'insufficiente elezione di domicilio, l'ufficio non poteva integrarla, ma avrebbe dovuto procedere prima ai sensi dell'art. 157 c.p.p. e poi ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. La notifica del decreto di citazione a giudizio era pertanto nulla. In un secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, di cui viene eccepita la nullità, in quanto la notifica al difensore è avvenuta senza le previe formalità.
In realtà, D'AM era reperibile per tutta la durata del processo, come risultava dalla certificazione anagrafica: non a caso, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio era avvenuta regolarmente nel luogo della sua residenza. Il processo doveva, pertanto, essere dichiarato nullo per violazione del diritto di difesa.
In un terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 36 c.p.: poiché, nei sessanta giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la norma di riferimento era mutata, con l'eliminazione della pubblicazione delle sentenze sulla stampa periodica, doveva essere il Pubblico Ministero, alla luce della nuova normativa, a dover disporre la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia: il beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva pertanto essere revocato.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, previa declaratoria di nullità del procedimento e, in via subordinata, per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso: la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza è stata regolarmente effettuata, mentre l'obbligo di pubblicazione della sentenza non era stata disposta a titolo di pena accessoria, ma come obbligo di facere imposto ai sensi dell'art. 165 c.p. a titolo di riparazione del danno in forma specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono infondati.
L'art. 161 c.p.p., comma 4 prevede che, se la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato diviene impossibile o se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono sufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
L'ambito di applicazione della norma è specificato dalla riserva contenuta nell'art. 157 c.p.p., comma 1: "salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 ...".
Quindi, se vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio oppure vi è stato invito ad eleggere domicilio nei casi previsti dall'art. 161 c.p.p., commi 1 e 2, la procedura di notificazione è sempre quella descritta dall'art. 161 c.p.p., ivi compresa la notifica al difensore prevista dal comma 4, anche nel caso in cui vi è stato rifiuto ad eleggere domicilio nonostante l'invito, ovvero il domicilio indicato non permetta (come nel caso di specie) la notificazione.
La procedura dell'art. 157 c.p.p. trova, quindi, applicazione quando l'imputato non è stato invitato ad eleggere domicilio e non l'ha eletto o dichiarato. L'unica eccezione è costituita dall'impossibilità - per caso fortuito o forza maggiore - di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto. Poiché D'AM aveva eletto domicilio e non ha nemmeno dedotto di essere stato impossibilitato a comunicare il mutamento del domicilio per caso fortuito o forza maggiore, la procedura di notifica degli atti - ivi compresa quella dell'estratto contumaciale della sentenza - non poteva, pertanto, che essere quella dell'art. 161 c.p.p.. Il fatto che, in un primo tentativo, il domicilio indicato in maniera insufficiente (il ricorrente non aveva, infatti, specificato il numero civico della sua abitazione, indicando solo la strada) sia stato integrato d'ufficio mediante ricerca anagrafica è frutto dello zelo dell'organo notificatore ma si tratta di operazione niente affatto obbligata: l'atto avrebbe potuto essere inviato per la notifica senza indicazione del numero civico e sarebbe stato restituito non notificato per insufficienza dell'indicazione, potendosi, quindi, accedere alla notifica ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. La sentenza citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 21560 del 15/04/2009 - dep. 22/05/2009, P.G. in proc. Di Benedetto, Rv. 244346), non a caso, era stata emessa in un processo in cui nessuna elezione di domicilio era stata effettuata.
Nè dimostra l'erroneità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza il procedimento seguito per notificare il decreto di fissazione dell'udienza davanti al Giudice dell'esecuzione, come suggerisce il ricorrente: questa Corte ha costantemente insegnato che, ai sensi dell'art. 164 c.p.p., la determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende pertanto al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009 - dep. 07/04/2009, Amato, Rv. 243385); di conseguenza di tale non idonea elezione il giudice dell'esecuzione non doveva tenere conto.
2. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza di condanna è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 che ha eliminato la modalità di pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali:
di conseguenza, deve trovare applicazione l'art. 2 c.p., comma 4, che rende ininfluente la modifica legislativa (cfr. Sez. 1, n. 26900 del 25/05/2012 - dep. 09/07/2012, Pg in proc. Sarto, Rv. 253085; Sez. 1, n. 12924 del 21/03/2012 - dep. 05/04/2012, P.G. in proc. Bozzoni, Rv. 252357).
Non solo: la pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano non era stata prevista a titolo di pena accessoria ma a titolo di riparazione del danno, subordinando a tale forma di riparazione, da compiere entro un determinato termine, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: la tesi del ricorrente di un obbligo non solo mutato (da pubblicazione sul quotidiano designato dal Giudice a pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia) ma anche trasferito dal condannato al Pubblico Ministero risulta ancora più improponibile, attesa la intangibilità del giudicato di fronte alla modifica legislativa.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013