Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 2
La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti. Tuttavia le due attenuanti possono trovare simultanea applicazione solo nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti.
In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata non opera quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente alle riconosciute attenuanti, in quanto, in tale ipotesi, la recidiva, pur considerata nel giudizio di bilanciamento, non ha però di fatto potuto paralizzare il loro effetto tipico di riduzione della pena.
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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Di seguito una breve disamina in tema di recidiva e reato continuato, con particolare riferimento alla rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione. Il presente contributo in tema di recidiva e reato continuato è tratto da “Esecuzione del reato continuato” scritto da Paolo Emilio De Simone ed Elisabetta Donato. Recidiva e reato continuato davanti al giudice dell'esecuzione: il rapporto tra gli istituti. Altro limite per il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva da applicare in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati è quello dettato dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. (richiamato espressamente dal comma 2-bis …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2017, n. 27784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27784 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
277847417 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 565 SC Ippolito -Presidente - UP 05/04/2016- IZ Gianesini Andrea Tronci R.G.N. 47545/2016 Alessandra Bassi - Relatore - Fabrizio D'arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NT GE, nato il [...] a [...], nato il [...] ad [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] B OK SO PI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/11/2015 della Corte d'appello di OL visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio nei confronti di NT limitatamente al reato di cui al capo 7) e che il ricorso del medesimo sia rigettato nel resto;
che siano dichiarati inammissibili i ricorsi AG, De IP, GI, AB, CR e NA;
che siano rigettati i ricorsi di OM, Di OL, MP, RA, CE, AN, MA, MO, ON, ER, LA, LO, IA, LA, SO, SI e NO;
uditi l'Avv. D. Vannetiello che, per la posizione di NT, si è riportato ai due motivi di ricorso degli Avv.ti Davino e Greco ed alla memoria difensiva a sua firma riportandosi alle richieste ivi contenute e, quale sostituto dell'Avv. A. Ferraro per la posizione di CE, si è riportato alle richieste e ai motivi scritti;
uditi l'Avv. G. Campanelli, quale sostituto dell'Avv. F. Villa per AG e MA e quale sostituto dell'Avv. I. Colaneri per LO, l'Avv. P. Federico per IA, l'Avv. M. Cerichelli per OM e GI, l'Avv. R. Jappelli, quale sostituto dell'Avv. V. Giaquinto per AN, l'Avv. G. Ausiello per SO, l'Avv. V. Vianello Accorretti per ER, l'Avv. G. Anastasio per RA, l'Avv. A. Sorbilli e l'Avv. G. Aricò per Di OL, l'Avv. G. De Falco, quale sostituto dell'Avv. C. Amodio per LA, l'Avv. D. Dello Iacono per LA e l'Avv. L. Perone per ON, i quali hanno richiamato i motivi già svolti nei ricorsi, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il presente procedimento è scaturito dalle indagini svolte dai Carabinieri del R.O.N.I. di OL sull'attività di narcotraffico svolta, anche in forma associativa, nei quartieri di Secondigliano e Scampia del capoluogo partenopeo. L'amplissimo compendio probatorio è costituito dagli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica, dalle attività di controllo del territorio compiute dai militari, talvolta sfociate in arresti e sequestri di sostanza stupefacente, dalle informazioni acquisite nel circuito bancario o presso compagnie di navigazione. A tale materiale investigativo, si sono aggiunte le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, in particolare da AN IA, IZ e TO IE, TO e SC CA. Rilevante è il contributo dichiarativo 2 di AN IA, che rivestiva un ruolo centrale nella gestione del traffico di droga ed ha narrato la storia e descritto le modalità operative del gruppo Di LA e del gruppo degli "scissionisti" e, dunque, delineato l'organizzazione delle piazze di spaccio all'interno dei quartieri di Secondigliano e Scampia. Sulla scorta del copioso raccolto processuale, la pubblica accusa ha ricostruito l'esistenza di tre distinte associazioni criminali dedite alla commissione di un numero indeterminato di reati concernenti di stupefacenti, contestate sub capi 1), 8) e 18). L'associazione di cui al capo 1) presenta una struttura complessa, essendo formata da tre distinti gruppi criminali tra loro collegati, segnatamente dal gruppo "NT", dal gruppo "CC" e dal gruppo "MO". partecipazione Giova precisare che, AN IA, oltre alla all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico, è contestata la partecipazione alle associazioni di stampo mafioso di cui ai capi 24) (sino all'ottobre 2004) e 25) (con condotta perdurante). Infine, a taluni degli imputati sono contestate violazioni dell'art. 73 della legge stupefacenti nonché, al solo NT, anche il reato di guida senza patente di cui al capo 7) ed il delitto di simulazione di reato di cui al capo 7-bis).
2. Con la sentenza del 16 aprile 2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di OL, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato fra gli altri - gli imputati indicati in epigrafe per diverse violazioni della legge sugli stupefacenti;
alcuni di essi, per associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico oggetto delle tre distinte contestazioni di cui ai capi 1), 8) (esclusa la circostanza aggravante della trasnazionalità) e 18) nonché, taluni di essi, per altri reati. In particolare, applicata la diminuente per il rito abbreviato, ha condannato: GE NT per i reati di cui ai capi 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), 2) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 7) (art. 116 C.d.S.) e 7-bis) (art. 367 cod. pen.), con la continuazione, alla pena di anni diciotto di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
IC AG per il reato di cui al capo 17) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione e 14.000 euro di multa, con pena accessoria;
NO LO per il reato di cui al capo 4) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e 24.000 euro di multa, con pena accessoria e misura di sicurezza;
3 са EL OM per il reato di cui al capo 18) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309) alla pena di anni otto di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
AN De IP per il reato di cui al capo 18) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, con pena accessoria e misure di sicurezza;
NZ Di OL per i reati di cui ai capi 8) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), 10), 14) e 16) (tutti e tre ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la recidiva reiterata e la continuazione, alla pena di anni venti di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
VI GI per il reato di cui al capo 8) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309) alla pena di anni sette di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
DO AB per il reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309) alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
AT RA per i reati di cui ai capi 8) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), 10) e 17) (tutti e due art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la recidiva reiterata e specifica e la continuazione, alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
FR MP per i reati di cui ai capi 18) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), 19), 20) e 21) esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (tutti e tre ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la recidiva reiterata e nel quinquennio e la continuazione, alla pena di anni venti di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
GE AG per il reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva reiterata e nel quinquennio, alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
AN CE per i reati di cui ai capi 8) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), 15) e 22) (tutti e due ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la continuazione, alla pena di anni dieci di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
AR AN per i reati di cui ai capi 18) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), 19), 20) e 21), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (tutti e tre ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, 4 n. 309), con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio e la continuazione, alla pena di anni venti di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
FA LI MA per i reati di cui ai capi 19), 20) e 21), esclusa • l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (tutti e tre ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio e la continuazione, alla pena di anni dodici di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
TO MO per il reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), con la recidiva specifica nel quinquennio, alla pena di anni diciannove di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
IO ON per i reati di cui ai capi 8) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, • n. 309), 10) e 14) (tutti e due ex art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la recidiva reiterata e la continuazione, alla pena di anni venti di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
IZ ER per il reato di cui al capo 1), alla pena di anni quattordici di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
RU LA per il reato di cui al capo 1), con la recidiva specifica e nel • quinquennio, alla pena di anni venti di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
SA LO per il reato di cui al capo 17) (art. 73 d.P.R. 9 • ottobre 1990, n. 309), alla pena di anni tre di reclusione e 10.000 euro di multa, con pena accessoria e misura di sicurezza;
AN IA per i reati di cui ai capi 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, • n. 309), 24) e 25) (tutti e due ex art. 416-bis cod., pen.), concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevalente sulla recidiva e sulle aggravanti, con la continuazione, alla pena di anni dieci di reclusione, con pena accessoria;
NZ LA per il reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309) alla pena di anni otto di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
UI NA per il reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio, alla pena di anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza;
PI SO per reato di cui al capo 3) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre • 1990, n. 309), alla pena di anni cinque di reclusione e 20.000 euro di multa, con pena accessoria e misura di sicurezza;
5 • LF SI per il reato di cui al capo 2) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), esclusa la recidiva, alla pena di anni sei di reclusione e 30.000 euro di multa, con pena accessoria e misura di sicurezza;
SC NO per il reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la recidiva semplice, alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, con pena accessoria e misura di sicurezza. Il Gup ha assolto MA dal reato associativo di cui al capo 18), MO dai reati di cui ai capi 5) e 6), SO e SI dal reato associativo di cui al capo 1), tutti per non aver commesso il fatto.
3. Con la sentenza che si impugna, la Corte d'appello di OL: quanto a GE NT, ha riqualificato il reato di cui ai capi 1) ai sensi del comma 2 dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ed ha rideterminato in anni dieci di reclusione la pena inflitta all'imputato in relazione a tutte le imputazioni a lui elevate di cui ai capi 1), 2), 7) e 7- bis); ha confermato la condanna di IC AG alla pena di anni tre di • reclusione e 14.000 euro di multa per il reato di cui al capo 17); ha ridotto ad anni cinque e mesi otto di reclusione e 22.000 euro di multa la pena inflitta a NO LO per il reato di cui al capo 4); ha ridotto ad anni sette e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a • EL OM per il reato associativo di cui al capo 18); ha confermato la condanna di AN De IP per il reato associativo di • cui al capo 18) alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;
ha confermato la condanna di NZ Di OL alla pena di anni venti di • reclusione per il reato associativo di cui al capo 8) e per i reati fine di cui ai capi 10), 14) e 16); ha rideterminato in anni quattro, mesi e cinque giorni dieci di reclusione • la pena inflitta a VI GI per il reato associativo di cui al capo 8), sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua con quella temporanea;
quanto a DO AB, ha riqualificato la contestazione associativa • di al capo 1) nel comma 2 dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed ha rideterminato la pena in anni sette e mesi quattro di reclusione;
ha ridotto ad anni tredici e mesi sei di reclusione la pena inflitta a . AT RA per il reato associativo di cui al capo 8) e per i reati fine di cui ai capi 10) e 17); ha confermato la condanna di FR MP alla pena di anni venti di • reclusione per il reato associativo di cui al capo 18) e per i reati fine di cui 6 ai capi 19), 20) e 21), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ha ridotto ad anni undici e mesi otto di reclusione la pena inflitta a • GE AG per il reato associativo di cui al capo 1); ha rideterminato in anni otto di reclusione la pena inflitta a AN • CE per il reato associativo di cui al capo 8) e per i reati fine di cui ai capi 15) e 22); ha confermato la condanna di AR AN alla pena di anni venti di • reclusione per il reato associativo di cui al capo 18) e per i reati fine di cui ai capi 19), 20) e 21), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ha confermato la condanna di FA LI MA alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di cui ai capi 19), 20) e 21), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; in relazione ad TO MO, ritenuta la continuazione del reato associativo di cui al capo 1) con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile del Gup del Tribunale di Firenze del 4 giugno 2009, in cui sono assorbiti i reati di cui alla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di OL del 18 ottobre 2005, ha rideterminato la pena complessiva a lui inflitta in anni venti di reclusione, in esse assorbite le condanne esecutive;
ha confermato la condanna di IO ON alla pena di anni venti di • reclusione per il reato associativo di cui al capo 8) e per i reati fine di cui ai capi 10) e 14); con riguardo a IZ ER, ritenuta la continuazione del reato associativo di cui al capo 1) del presente procedimento con quelli di cui alla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Firenze del 17 gennaio 2012, ha rideterminato la pena complessiva lui inflitta in anni sedici di reclusione, in essa assorbita la condanna esecutiva;
ha confermato la condanna di RU LA alla pena di anni venti di reclusione per il reato associativo di cui al capo 1); ha confermato la condanna di SA LO alla pena di anni tre di reclusione e 10.000 euro di multa per il reato di cui al capo 17); ha ridotto ad anni nove di reclusione la pena inflitta a AN IA per i reati associativi di cui ai capi 1), 24) e 25); ha confermato la condanna di NZ LA alla pena di anni otto di reclusione per il reato associativo di cui al capo 1); ha rideterminato in anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta a • UI NA per il reato associativo di cui al capo 1); 7 ha confermato la condanna di PI SO alla pena di anni cinque di • reclusione e 20.000 euro di multa per il reato di cui al capo 3); ha confermato la condanna di LF SI alla pena di anni sei di • reclusione e 30.000 euro di multa per il reato di cui al capo 2); ha rideterminato in anni sette di reclusione la pena inflitta a SC • NO per il reato associativo di cui al capo 1).
4. Avverso la sentenza d'appello hanno presentato ricorso gli imputati indicati in epigrafe e ne hanno chiesto l'annullamento per i motivi di seguito esposti.
5. GE NT, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Fabio Greco, ha eccepito:
5.1. il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado con considerazioni apodittiche e stereotipate, omettendo di rispondere alle specifiche doglianze difensive;
evidenzia come manchi la prova di una continuità dei rapporti dell'imputato con AR CC avendo il Giudice d'appello fatto un incoferente ed illogico richiamo alle dichiarazioni rese da AT IO -, come la chiamata in reità di AN IA risulti generica ed inattendibile e come faccia comunque difetto un rapporto di collaborazione stabile e continuativo dell'imputato ai fini del conseguimento degli scopi illeciti della consorteria;
5.2. il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla tipologia di sostanza oggetto della condotta di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo 2); il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia omesso di dare risposta all'eccepita mancanza di prova in merito alla natura della sostanza oggetto delle conversazioni monitorate;
5.3. la violazione di legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., per avere i Giudici di merito omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 116 C.d.S. sub capo 7), trattandosi di una condotta oggi depenalizzata commessa l'8 febbraio 2008, sicchè il reato si era già prescritto prima della pronuncia della sentenza d'appello. Nel ricorso presentato dal secondo difensore Avv. Claudio Davino, GE NT ha inoltre eccepito:
5.4. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 187 e 192 cod. proc. pen., per avere la 8 Corte distrettuale confermato il giudizio di penale responsabilità sebbene gli elementi probatori raccolti dimostrino tutt'al più un'unica condotta di cessione di sostanza stupefacente, oggetto di contestazione sub capo 2); in particolare, si evidenza come le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AN IA siano del tutto generiche e riguardino il periodo in cui il ricorrente era minorenne;
come sussistessero gravi ragioni di rancore del collaboratore aspetto sul quale la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi e come le - dichiarazioni del IA siano state smentite da altri collaboratori di giustizia;
5.5. la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 21 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, risalendo le intercettazioni telefoniche ad un'epoca alla quale l'imputato era ancora minorenne;
5.6. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 116 C.d.S. e 367 cod. pen. sub capo 7) e 7-bis), per avere i Giudici di merito omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 7);
5.7. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, comma 4, 69, 81, comma secondo, 132 e 133 cod. pen., per avere i Giudici di merito determinato la pena non sul minimo edittale in assenza di motivazione e per avere operato il duplice aumento per le aggravanti contestate in violazione del disposto dell'artt. 63, comma 4, cod. pen.
5.8. Nella memoria depositata in Cancelleria, il nuovo difensore di fiducia di NT Avv. Dario Vannetiello ha evidenziato: a) che, quanto al capo 7), la Corte d'appello ha applicato una pena più elevata di quella inflitta in primo grado in violazione del divieto di reformatio in peius in assenza dell'appello del P.M., ribadendo che ad ogni modo si tratta di fatto non più previsto dalla legge - - come reato;
b) che analoga violazione del divieto di reformatio in peius si riscontra quanto al capo 7-bis), avendo il Collegio d'appello applicato una pena più elevata di quella inflitta in primo grado;
c) quanto alla contestazione associativa, che all'esito della riqualificazione con esclusione del ruolo di - organizzatore dell'associazione la Corte avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.; d) che non vi sono elementi che consentano di ritenere provata la partecipazione dell'imputato all'associazione, essendo oggetto del presente procedimento soltanto le condotte successive al 15 gennaio 2008 ed essendo le dichiarazioni del IA al riguardo del tutto generiche e "scarne". 6. 6. IC AG, nel ricorso presentato personalmente, ha eccepito:
6.1. l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 12 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello inesattamente ritenuto competente l'A.G. di OL, anziché quella di Pescara;
9 6.2. l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte omesso di qualificare il fatto nell'ipotesi della lieve entità.
7. NO LO, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Emireno Valteroni, ha eccepito:
7.1. la violazione di legge penale e processuale, l'omessa acquisizione di prova decisiva ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte recepito acriticamente le considerazioni svolte dal primo Giudice senza alcun autonomo ragionamento;
7.2. la violazione di legge penale e processuale, l'omessa acquisizione di prova decisiva ed il vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di applicare le attenuanti generiche nonché di escludere la recidiva.
8. OM EL e FR MP, nel ricorso congiuntamente presentato, hanno eccepito:
8.1. la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., essendo essi già stati condannati per lo stesso reato associativo di cui al capo 18) con sentenza di condanna irrevocabile del Gip del Tribunale di OL del 1 luglio 2010; 8.2. il vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il reato associativo, stante la mancanza di prova dell'esistenza di un programma criminoso indeterminato ed il breve arco temporale in cui si sono sviluppate le condotte.
9. AN De IP, nel ricorso presentato personalmente, ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. ed alla determinazione della pena. 10. NZ Di OL, nel ricorso presentato a mezzo dei difensori di fiducia Avv.ti TO Sorbilli e AN Aricò, ha dedotto i seguenti motivi. 10.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato con un ruolo apicale all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo 8), essendosi la Corte limitata richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche deduzioni mosse nell'atto d'appello, con le quali si era 10 evidenziato come l'affermazione della penale responsabilità del Di OL si fondi esclusivamente sulle emergenze delle intercettazioni, mentre nessuno dei collaboratori di giustizia (IA, AN, VI GI), pur fornendo importanti contributi in relazione all'assetto associativo del gruppo delle "teste matte", ha mai riferito circa l'intraneità in esso del ricorrente. In particolare, il Collegio del gravame non avrebbe dato risposta alle deduzioni secondo cui: a) dalle intercettazioni non emerge in termini di certezza l'inserimento dell'imputato nell'associazione, dal momento che da esse si evince che il Di OL intratteneva rapporti soltanto con RR, e non con l'elemento di vertice Pesce;
b) che le somme consegnate al RR si riferivano ad un prestito usuraio, e non alla raccolta di denaro presso altri soggetti operanti nell'associazione; c) che non è certo l'utilizzo del soprannome "cafone" da parte dell'imputato; d) che v'è una spiegazione alternativa lecita al viaggio del ricorrente in Spagna. Analogo vizio di motivazione viene dedotto con riguardo al ritenuto ruolo di coordinatore ed organizzatore ascritto all'imputato. 10.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quanto alla ritenuta responsabilità per i reati sub capi 10), 14) e 16). 10.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, 133 e 62-bis cod. pen. 11. VI GI, nel ricorso presentato personalmente, ha eccepito la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione ed all'omessa applicazione della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 12. DO AB, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. AT Di Mezza, ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 13. AT RA, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. NO Anastasio, ha eccepito: 13.1. l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99, comma quinto, cod. pen., trattandosi di circostanza non più applicabile in via obbligatoria a seguito della declaratoria di incostituzionalità con sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015; 11 13.2. l'erronea applicazione di legge in relazione alla omessa qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del reato associativo sub capo 8), avendo la Corte trascurato di considerare la condotta del ricorrente, il tenore univoco delle dichiarazioni rese dai plurimi collaboratori di giustizia e gli elementi sottoposti al vaglio della Corte nell'atto d'appello a dimostrazione della estraneità del prevenuto dalla consorteria;
13.3. l'erronea applicazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 10), non potendosi identificare l'imputato nello "zoppo"; 13.4. l'erronea applicazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 17), avendo la Corte omesso di rispondere alla specifica doglianza concernente l'erronea identificazione dell'imputato nel OT". 14. GE AG, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Stefania Rania, ha eccepito la violazione di legge penale e processuale in relazione al disposto aumento per la recidiva in assenza di una motivazione adeguata in merito alla pericolosità sociale dell'imputato. 15. AN CE, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. EL Ferraro, ha eccepito: 15.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 125, comma 3, e 192, comma 2, cod. proc. pen. e 81 e 133 cod. pen. con riguardo al reato di cui al capo 15); il ricorrente si duole della mancata risposta da parte della Corte alle doglianze mosse con i motivi di gravame in merito alla interpretazione in chiave accusatoria delle intercettazioni connotate da un linguaggio allusivo;
15.2. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 125, comma 3, e 192, comma 2, cod. proc. pen. e 81 e 133 cod. pen. con riguardo al reato di cui al capo 22). Il ricorrente censura l'omessa risposta da parte della Corte alle doglianze mosse con i motivi di gravame in merito alla natura della sostanza oggetto delle intercettazioni, dovendosi ritenere in favor rei - trattarsi di hashish e non di cocaina;
16. AR AN, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Vittorio Giaquinto, ha eccepito: 16.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ravvisabilità dell'ipotesi ex art. 12 74, comma 2 o comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente rileva che la Corte si è limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado in ordine al ruolo di organizzatore ascritto al ricorrente, ruolo che avrebbe dovuto invece escludere stante il rapporto di sudditanza rispetto all'MP e la posizione di secondaria importanza ricoperta, come emerge dalle intercettazioni n. 100 del 21 dicembre 2008, n. 156 del 22 dicembre 2008, n. 191 del 4 dicembre 2008 e n. 473; 16.2. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo la Corte incorsa in travisamenti nell'interpretare il contenuto delle intercettazioni con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 23), 22), 19) e 20); 16.3. il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva ed al sollecitato minimo aumento per la continuazione, essendosi la Corte limitata motivare in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza rispondere all'invocata esclusione della recidiva ed alla richiesta determinazione della pena sui minimi edittali. 16.4. Nei motivi nuovi depositati in cancelleria, il difensore del AN ribadisce la nullità della sentenza per violazione delle norme di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell'assistito, nonostante l'assenza di riscontri telefonici, perquisizioni o sequestri di stupefacente a conferma delle presunte cessioni. 17. FA MA, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. FR Villa, ha eccepito: 17.1. l'illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo 19); 17.2. la mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo 20), in quanto operata per relationem alla sentenza di primo grado;
17.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena con riguardo sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la remissione completa dalla tossicodipendenza e il recupero sociale e lavorativo;
sia al disposto aumento per la recidiva, essendo stata dichiarata l'incostituzionalità della recidiva obbligatoria e stante l'assenza di un'evidente pericolosità sociale dell'imputato. 18. TO MO, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Fausto Malucchi, ha eccepito: 18.1. la violazione di legge in relazione agli artt. 529 e 649 cod. proc. pen., per essere stato lo stesso già condannato per il reato associativo con sentenza di condanna irrevocabile del Gup del Tribunale di Firenze del 4 giugno 2009; 13 18.2. il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al reato associativo, là dove, nel caso di specie, si tratta della adesione al medesimo gruppo criminale, seppure oggetto di due distinti procedimenti penali;
18.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento collaborativo serbato dall'imputato e dell'insorgenza della grave patologia, circostanze stimate da parte del Giudice fiorentino meritevoli della - - concessione delle circostanze attenuanti generiche. 19. IO ON, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Leopoldo Perone, ha eccepito: 19.1. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (primo e secondo motivo); il ricorrente si duole del fatto che il Giudice d'appello si sia limitato a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado senza dare giustificazione logica al ragionamento seguito nell'assegnare valore probatorio agli elementi a carico e nell'escludere la rilevanza delle produzioni difensive concernenti il processo DO più altri;
si denuncia altresì la non corretta applicazione dell'art. 192 del codice di rito con riferimento alle dichiarazioni rese da VI GI nonché dagli altri collaboratori di giustizia PA, NT, IE, UT, GO, risultando le relative narrarazioni intrinsecamente inattendibili, generiche nonché prive di riscontri oggettivi specifici;
d'altra parte, le conversazioni valorizzate dai Giudici di merito hanno spiegazioni del tutto lecite e non sono suscettibili di una lettura univoca in senso accusatorio;
ancora, la Corte avrebbe omesso di evidenziare gli elementi costitutivi del reato associativo, segnatamente l'esistenza di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato;
19.2. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 80 e 74, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (terzo motivo), per avere il Giudice del gravame fondato la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti esclusivamente sulle ambigue emergenze delle intercettazioni e sulle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
19.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. (quarto motivo), per avere la Corte applicato l'aumento per la recidiva sebbene, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, la stessa non sia più obbligatoria e richieda una valutazione positiva di pericolosità sociale, nella specie mancante;
per avere il Collegio di 14 merito altresì errato nel giudizio di bilanciamento, dovendosi applicare il disposto dell'art. 69 cod. pen.; per avere infine disatteso il sollecitato riconoscimento - delle circostanze attenuanti generiche e dosato la pena termini eccessivamente gravosi senza un'adeguata motivazione sul quantum irrogato. 19.4. Nei motivi aggiunti, il difensore del ON: per un verso, ha ripercorso i motivi concernenti la documentazione • prodotta dalla difesa in grado di appello e, segnatamente il verbale di udienza dibattimentale del 9 dicembre 2014 del processo DO più altri (verbale del controesame del maresciallo RU Marziale), la cui acquisizione veniva richiesta dalla difesa in sede di conclusioni all'udienza del 20 novembre 2015 come integrazione probatoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e "nella sostanza" acquisito dalla Corte territoriale;
il ricorrente ha dunque evidenziato l'irragionevolezza, rispetto alla disposta acquisizione di tale verbale, dell'affermazione ad ogni modo apodittica - circa l'irrilevanza di tale atto ai fini del decidere;
per altro verso, ha ribadito il vizio di motivazione del provvedimento, • anche alla luce delle emergenze del verbale di udienza dibattimentale acquisito su richiesta della difesa, risultando evidente la mancata corrispondenza del materiale probatorio posto a fondamento della decisione a quanto risultante da esso;
si evidenzia altresì la irragionevolezza e l'illogicità della motivazione concernente la lettura delle intercettazioni telefoniche;
ha, quindi, insistito nella deduzione del vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di un'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico in assenza di una adeguata motivazione quanto all'esistenza di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato;
ha, infine, ribadito il vizio di motivazione con riguardo al ritenuto ruolo di • vertice in capo al RR. 20. IZ ER, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Michele Basile, ha eccepito: 20.1. la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, e 649 cod. proc. pen., per essere stato l'imputato già condannato per il reato associativo con sentenza di condanna irrevocabile del Gup del Tribunale di Firenze del 16 marzo 2011; il ricorrente rimarca che si tratta delle medesime condotte - da un punto di vista strutturale, cronologico e geografico -, che all'imputato è contestato l'identico ruolo di fiduciario del MO e che i due procedimenti si fondano sulle stesse fonti probatorie;
15 20.2. la violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di valutare i motivi d'appello con i quali si era evidenziata l'assenza di elementi probatori a dimostrazione del contestato ruolo di finanziatore, essendosi ER limitato a fungere da mero trasportatore dello stupefacente e, dunque, ad occupare una posizione subalterna e non apicale nell'associazione. 20.3. Nei motivi nuovi depositati in cancelleria, la difesa del ER ha ribadito la violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso la sollecitata applicazione del principio del ne bis in idem fra l'associazione oggetto del presente procedimento e quella già giudicata nel procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di Firenze. Violazione che ad avviso del ricorrente risulta ancor più evidente alla luce - - della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, nella parte in cui ha dichiarato l'incostituzionalità della norma, là dove esclude che il fatto possa considerarsi lo stesso di altro giudicato per la sola circostanza che possa sussistere un concorso formale tra le due fattispecie con le due condotte delittuose. 21. RU LA, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Domenico Dello Iacono, ha eccepito: 21.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere con il ruolo di organizzatore, per avere la Corte richiamato la motivazione della sentenza di primo grado e disatteso le deduzioni difensive con le quali si erano evidenziate le carenze e le contraddittorietà delle emergenze a carico, costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - in particolare di AN IA - e da alcune intercettazioni telefoniche;
si evidenzia come, a conferma delle dichiarazioni del IA di per sé inidonee a sostenere l'accusa -, siano state - richiamate le dichiarazioni di altri collaboratori quali NO, NA e - -, che tuttavia hanno narrato fatti successivi al tempo di IA commissione del reato e che perciò non possono costituire valido elemento di riscontro;
d'altra parte, le intercettazioni dimostrano l'estraneità del ricorrente ai fatti di causa;
21.2. la mancanza di motivazione in ordine alla invocata applicazione della continuazione con riferimento ad alcune violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto di procedimenti separati;
21.3. la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sull'applicazione della recidiva, non più obbligatoria all'esito della 16 declaratoria d'incostituzionalità con sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, nonché sulla determinazione della pena in termini eccessivamente afflittivi. 21.4. Nei motivi aggiunti, i difensori di fiducia del LA hanno ribadito le deduzioni concernenti la violazione di legge ed il vizio di motivazione tanto in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere, come desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tra loro non convergenti e non riscontrate dalle ulteriori emergenze processuali;
quanto al contestato ruolo di gestore delle piazze di spaccio, dovendosi quantomeno escludere il ruolo apicale ascritto all'imputato. 22. SA LO, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Italo Colaneri, ha eccepito: 22.1. la mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
22.2. la mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione della invocata circostanza attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 22.3. la violazione di legge penale in ordine agli artt. 12, lett. b) e c), e 16 cod. proc. pen. con riferimento alla imputazione di cui al capo 17), avendo i Giudici di merito erroneamente ritenuto la competenza territoriale dell'A.G. di OL anziché quella dell'A.G. di TI;
22.4. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 417 cod. proc. pen. per nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità della imputazione;
22.5. la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 546, comma 1 lett. e), e 391-bis cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di dare adeguata motivazione in merito alla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie, in particolare, delle dichiarazioni rese da GI SE;
22.6. il vizio di motivazione in relazione alla dedotta insussistenza del fatto sub capo 17) di cui al terzo motivo d'appello, là dove dalle emergenze processuali emerge che LO intratteneva relazioni telefoniche con il solo EL DO;
inoltre, dalle risultanze processuali non emerge che i quantitativi acquistati dall'imputato siano mai stati ceduti a terzi;
il sequestro valorizzato dai giudici di merito si riferisce al 2013, dunque a cinque anni di distanza dalla contestazione, mentre nella disponibilità del prevenuto non è stato mai rinvenuto materiale idoneo al confezionamento della sostanza per la vendita, sicché deve ritenersi che egli si rifornisse di stupefacente soltanto per farne un uso personale;
17 22.7. il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 22.8. il vizio di motivazione in relazione alla invocata diminuzione di pena ed alla richiesta esclusione della misura di sicurezza;
22.9. la sopravvenuta prescrizione del reato, trattandosi di condotte aventi ad oggetto esclusivamente droghe cosiddette leggere. 23. AN IA, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. PI Federico, ha eccepito: 23.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152 (conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203), in quanto erroneamente ritenuto incompatibile con l'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo contestati al IA, in concorso materiale tra loro, tanto l'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico (sub capo 1), quanto l'associazione mafiosa (sub capi 24) e 25) della rubrica); 23.2. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152 e 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il ricorrente si duole della negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la condotta processuale serbata dall'imputato, lo status di collaboratore di giustizia ed il valido contributo da egli fornito allo sviluppo delle indagini e all'accertamento dei fatti. 24. NZ LA, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Cesare Amodio, ha eccepito: 24.1. la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 141-bis cod. proc. pen. e 16-quater, comma 3, d.l. n. 8/1991, in relazione alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, prescritte dalla legge a pena di inutilizzabilità; 24.2. l'assenza di motivazione sullo specifico motivo di gravame concernente il ruolo a lui ascritto dal collaboratore IA;
24.3. la contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il buon comportamento processuale serbato dall'imputato. 25. UI NA, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. SC Ciaceri, ha eccepito l'assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle invocate attenuanti di cui agli artt. 114 cod. pen. e 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 18 26. PI SO, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. GE Ausiello, ha eccepito la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione con riferimento al giudizio di penale responsabilità espresso a suo carico, per avere la Corte omesso di rispondere in termini adeguati alle doglianze mosse nel gravame, nel quale si era evidenziato come il contenuto delle intercettazioni dimostri soltanto l'esistenza di un rapporto di debito credito fra SO e PI e manchi una qualunque evidenza obbiettiva che oggetto delle conversazioni fosse sostanza stupefacente del tipo cocaina. 27. LF SI, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Dario Giuseppe Polizza Favaloro, ha eccepito: 27.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
27.2. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, essendo stata inspiegabilmente determinata la pena base non sul minimo edittale (segnatamente in nove anni di reclusione e 45.000 euro di multa); 27.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 229 cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato l'applicazione della misura di sicurezza in assenza di una valutazione circa l'attuale pericolosità sociale dell'imputato, smentita dalle deduzioni difensive concernenti l'assenza di pregiudizi penali, eccezion fatta per i fatti sub iudice ed un precedente per porto d'armi assai risalente nel tempo. 28. SC NO, nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Emilio Martino, ha eccepito: 28.1. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 192 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico sebbene il collaboratore IA, nei plurimi interrogatori resi, non l'abbia mai menzionato, limitandosi a riconoscerlo in foto ed associandolo al ruolo di "staffetta" con Gala e MO;
il ricorrente evidenzia inoltre che il contributo dichiarativo del collaboratore è anteriore al suo arresto in flagranza di reato quale "staffetta" nel trasporto di 207 chili di cannabis;
che, dalle ulteriori evidenze processuali, emerge, non lo stabile ed organico inserimento dell'imputato nella struttura organizzata, ma soltanto la sua partecipazione ad un episodio isolato;
la Corte avrebbe pertanto dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi 19 dell'art. 649 del codice di rito in ragione del preesistente giudicato (la condanna riportata in Francia per il trasporto della cannabis), per violazione del divieto del ne bis in idem internazionale;
28.2. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 74, commi 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di dare risposta all'invocata esclusione delle circostanze aggravanti;
28.3. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132, 133 e 205 cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare adeguatamente in merito alla richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti nonché in relazione alla richiesta di esclusione della misura di sicurezza per assenza della pericolosità sociale dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Devono essere preliminarmente trattati le posizioni di IC AG e di SA LO, i quali fra gli altri motivi dedotti hanno eccepito - - (rispettivamente sub punti 6.1 e 22.3 del ritenuto in fatto) la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado pronunciate nei loro confronti, per essere stata erroneamente radicata la competenza del procedimento a loro carico concernente la sola imputazione di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. ottobre 1990, n. 309, sub capo 17) - presso l'A.G. di OL anziché, in applicazione dell'art. 12 cod. proc. pen., dinanzi all'A.G. di TI (Francavilla a Mare si trova nella provincia di detta città e non come erroneamente rilevato dalla difesa di AG - in provincia di Pescara). Giudica il Collegio indispensabile ai fini del decidere acquisire i verbali dell'udienza preliminare e delle udienze del giudizio abbreviato celebrate dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di OL, per verificare se ed in che termini le eccezioni d'incompetenza furono dedotte dai ricorrenti in dette fasi processuali. Di conseguenza, a norma dell'art. 18 cod. proc. pen., deve essere disposta la separazione dei procedimenti di AG e LO, con rinvio a nuovo ruolo della trattazione dei loro ricorsi.
2. Plurimi sono i motivi posti a base dei ricorsi presentati dai restanti imputati. Nondimeno, per evidenti ragioni di economia processuale e per evitare inutili ripetizioni, ritiene il Collegio opportuna la trattazione congiunta delle questioni comuni a diverse impugnazioni. 20 20 3. In primo luogo, occorre sgombrare il campo dal motivo, comune a diversi ricorsi, con il quale si è eccepito il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello di OL richiamato a sostegno del decisum il compendio argomentativo svolto nella sentenza di primo grado.
3.1. Giova rammentare come, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, nel nostro sistema processuale, la c.d. motivazione per relationem possa considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi - di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615). Sulla scorta dei principi sopra esposti, si deve pertanto ritenere che la tecnica di redazione della motivazione della sentenza d'appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado possa certamente ritenersi legittima a condizione che il Collegio del gravame non si sottragga, dandone congrua risposta, alle 21 specifiche censure mosse nel ricorso, dando contezza di avere criticamente vagliato e fatto proprie le richiamate argomentazioni del primo giudice.
3.2. A tale regula iuris si è attenuta la Corte d'appello di OL, là dove - nel rispondere alle deduzioni di diversi ricorrenti in ordine alla ricostruzione storico fattuale delle vicende ed al conseguente giudizio di penale responsabilità ha richiamato la motivazione della sentenza del Gup del Tribunale partenopeo ed ha poi affrontato le specifiche censure mosse di volta in volta negli atti d'appello, procedendo ad una autonoma e critica valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e/o lettura dei passaggi più rilevanti delle intercettazioni nonché argomentando congruamente le conclusioni in punto di penale responsabilità da tali emergenze evinte.
4. Sempre in linea generale quanto alle censure concernenti la ricostruzione dei fatti, mette conto di porre in evidenza come, secondo il costante insegnamento di questo Giudice di legittimità, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti: in particolare è necessario che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) non vi sia motivo per ritenere che gli interlocutori parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (da ultimo Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509). Ancora, questa Corte ha affermato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016 - dep. 12/10/2016, Modica e altro, Rv. 268042).
4.1. Ne discende che gli esiti delle operazioni di captazione possono essere da soli posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità allorquando i dialoghi monitorati non si prestino ad interpretazioni molteplici e dunque ad una lettura non univoca, ma consentano di ricostruire le vicende oggetto del thema probandum al di là di ogni ragionevole dubbio, in ossequio al principio codificato all'art. 533 cod. proc. pen. 22 D'altra parte, qualora il tenore delle interlocuzioni registrate si presti ad una lettura alternativa, l'apporto conoscitivo di esse potrà essere riguardato alla stregua di un indizio, da corroborare alla luce di ulteriori elementi.
4.2. Alle regulae iuris sopra delineate si sono attentamente conformati i decidenti di merito di primo e di secondo grado, là dove, nell'argomentare il giudizio di penale responsabilità a carico dei ricorrenti, hanno passato in rassegna il contenuto dei dialoghi stimati d'interesse, hanno dato contezza della lettura ermeneutica delle conversazioni - peraltro in gran parte insuscettibili di una plausibile lettura alternativa ed hanno, ad ogni modo, evidenziato gli elementi esterni emersi dalle indagini a conferma dell'ipotesi accusatoria, in particolare le risultanze dei servizi di o.c.p., sfociati in talune occasioni in sequestri di stupefacente, chiara cartina di tornasole della validità dell'ipotesi accusatoria.
5. Altra questione comune ad alcuni ricorsi è quella relativa alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem codificato all'art. 649 cod. proc, declinato da SC NO nell'estensione internazionale.
5.1. Affrontando le posizioni degli imputati che hanno dedotto motivo (OM, MP, MO e ER in relazione al reato associativo), i Giudici di merito di primo e di secondo grado hanno evidenziato come le condotte per le quali essi hanno già riportato condanna definitiva non siano sovrapponibili a quelle sub iudice, trattandosi di compagini associative diverse sia per composizione soggettiva, sia per operatività in contesti differenti dal punto di vista geografico e cronologico.
5.2. La situazione processuale delineata dai Giudici partenopei è dunque diversa da quella presa in considerazione da questa Corte allorchè ha affermato che sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. qualora nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni (Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226). Il che, all'evidenza, impedisce di estendere siffatto principio al caso de quo.
5.3. Né potrebbe argomentarsi in senso contrario in considerazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nel recente pronunciamento n. 200 del 31 maggio 2016, con cui si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 649 cod. 23 proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale (v. motivo dedotto da ER sub punto 20.3 del ritenuto in fatto). Nella motivazione dell'indicata pronuncia, i Giudici della Consulta hanno chiarito che il fatto oggetto del nuovo giudizio può ritenersi il "medesimo" e, dunque, comportare l'operatività della preclusione da ne bis in idem, soltanto qualora sia ravvisata la coincidenza degli elementi che compongono la triade "condotta nesso causale evento naturalistico" e delle circostanze di tempo, di luogo e di persona, valutati da un punto di vista empirico. Proprio il decisum del Giudice delle Leggi offre dunque un argomento ulteriore per escludere che, nella specie, ci si trovi in presenza dell'idem factum già giudicato con sentenza irrevocabile. Come bene hanno spiegato i Giudici della cognizione del presente procedimento, non si tratta di un medesimo fatto integrante più fattispecie incriminatrici (segnatamente più contestazioni associative, come assume il ricorrente) dante luogo al fenomeno del concorso formale di reati cioè alla situazione presa in considerazione dalla declaratoria d'incostituzionalità " bensì di fatti che, valutati nei loro elementi materiali assunti nella dimensione empirica (cioè considerati la sopra delineata "triade" di condotta, nesso di causalità ed evento naturalistico e le circostanze di tempo, luogo e persona), risultano diversi, in quanto eterogenei per compagine soggettiva e non sovrapponibili quanto ad ambito temporale e territoriale di realizzazione.
5.4. Un discorso diverso deve essere fatto quanto a NO, che ha eccepito la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sotto il profilo del bis in idem internazionale (essendo egli stato condannato con sentenza irrevocabile dall'A.G. francese per il trasporto di un rilevante carico di cannabis). presuppone laA ben vedere, l'invocata preclusione processuale derubricazione della contestazione associativa di cui al capo 1) nella violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, derubricazione che la Corte territoriale ha congruamente escluso per le ragioni espresse nei successivi paragrafi 32.1 e 32.2. Evidente si appalesa pertanto la diversità dei fatti oggetto di giudicato e sub iudice, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen.
6. Con riguardo alle deduzioni di merito proposte da diversi ricorrenti, occorre già in questa sede anticipare come siano inammissibili i motivi con i quali gli imputati si sono limitati a riprodurre nella sostanza le medesime doglianze di merito già proposte dinanzi al Collegio del gravame, da questo vagliate e 24 গ correttamente disattese, dunque a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali ed una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
6.1. Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla legge n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). Ne discende che, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, alla Corte di legittimità non è consentita alcuna rivisitazione delle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
7. Analoga pronuncia di inammissibilità impongono tutti i motivi rispetto ai quali si è rilevata la genericità delle censure. Ed invero, i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
8. Può essere trattato unitariamente anche il motivo, dedotto da diversi ricorrenti, concernente il trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e/o alla determinazione della riduzione della pena.
8.1. Sotto un primo profilo, occorre richiamare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la graduazione della pena rientra nella 25 discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
8.2. D'altra parte, va rilevato che la concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed invero, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).
6.3. Come si dirà nell'esaminare le singole posizioni dei ricorrenti, ritiene il Collegio che i Giudici della cognizione abbiano fatto corretta applicazione delle regole che disciplinano la determinazione del trattamento sanzionatorio, là dove, per un verso, hanno dosato le pene in termini che in nessun modo possono stimarsi arbitrari;
per altro verso, hanno posto in luce, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, elementi di segno negativo, o comunque l'assenza di elementi positivamente valutabili, ai fini dell'invocata mitigazione della sanzione ex art. 62-bis cod. pen.
9. Di contro, colgono nel segno le censure mosse da taluni dei ricorrenti in merito al disposto aumento per la recidiva.
9.1. Occorre preliminarmente rilevare che, nelle more della celebrazione del giudizio d'appello, con sentenza n. 185 dell'8 luglio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., là dove prevede l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. sulla base di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità dell'imputato legata al titolo del nuovo reato. Ne discende 26 che l'applicazione della recidiva, anche qualora si proceda per taluno dei reati del catalogo contemplato dalla sopra indicata norma, postula l'accertamento da parte del giudice di una effettiva, e non più presunta, maggiore colpevolezza e più intensa pericolosità dell'imputato. Come successivamente affermato da questa Corte, deve pertanto ritenersi illegittima la decisione con cui il giudice applichi l'aumento di pena per effetto della recidiva, ritenuta obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen., senza operare alcuna concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso e altro, Rv. 265684). L'aumento di pena apportato per la recidiva, non può pertanto essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone e altri, Rv. 267685).
9.2. Fissate le linee guida che devono orientare la soluzione del caso di specie, occorre notare come il Collegio partenopeo, mentre ha svolto una motivazione adeguata per le posizioni di LO e ON, conformandosi alle sopra delineate regulae iuris, rispetto alle posizioni degli altri appellanti che avevano dedotto censure in merito all'applicazione della recidiva, ha reso una motivazione del tutto stereotipata, di stile, inadeguata a supportare la ritenuta pericolosità sociale degli imputati. Motivazione tanto più necessaria nel caso di specie nel quale gli aumenti in percentuale fissa previsti dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., incidono su pene base già "a monte" rilevanti e dunque comportano incrementi di pena consistenti, cui, in taluni casi, si aggiungono aumenti significativi, al pari "bloccati", per l'operare della continuazione ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. 10. Tanto premesso in via generale, si può passare alla disamina delle impugnazioni proposte dai singoli ricorrenti. 11. Il ricorso proposto da GE NT è fondato con limitato riguardo alla deduzione concernente il reato di guida senza patente di cui al capo 7), 27 mentre va dichiarato inammissibile in merito alla deduzione concernente l'imputazione sub capo 7-bis) e rigettato nel resto. 11.1. Non colgono nel segno i tre motivi di merito con i quali si è contestato il giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica (sub punti 5.1, 5.2 e 5.4 del ritenuto in fatto). Richiamate le considerazioni sopra svolte nei paragrafi 3), 4) e 6), la motivazione sviluppata dai Giudici della cognizione a corredo del giudizio di penale responsabilità espresso quanto al reato associativo ed al reato fine si appalesa scevra da vizi coltivabili in questa sede, giusta i puntuali riferimenti alle emergenze processuali (dichiarazioni del collaboratore AN IA ed acquisizioni investigative) e la conformità a ragionevolezza del ragionamento seguito (v. pagine 64 e seguenti della sentenza in esame). D'altra parte, il ricorrente propone una rilettura delle dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia AN IA in un senso stimato più plausibile, sollecitando un'operazione non consentita al Giudice di legittimità, a fronte della completezza e non manifesta illogicità del compendio motivazionale del provvedimento in verifica. Giova, inoltre, rimarcare come nessun rilievo possa essere mosso quali elementi di riscontro alle dichiarazioni del chiamante in all'utilizzazione - correità delle copiose risultanze delle intercettazioni, seppure, in gran parte, compiute in epoca antecedente al 15 gennaio 2008, quando NT non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Ed invero, ai fini della valutazione della chiamata di correo, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo (Sez. 5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo ed altri, Rv. 230240). Deve pertanto essere ribadito il corollario che ne consegue, sulla scorta del quale, qualora nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (Sez. 5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo, cit.). 11.2. Il quinto motivo di ricorso (sub punto 5.5 del ritenuto in fatto) è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotto in appello. Ad ogni modo risulta palesemente infondato alla luce dell'osservazione testè svolta quanto alla piena utilizzabilità quali elementi di riscontro delle emergenze delle intercettazioni telefoniche eseguite all'epoca in cui l'imputato era ancora minorenne: siffatti elementi non sono stati posti a fondamento di 28 autonome e coeve contestazioni di fatti reato, ma sono stati indicati a mera conferma delle dichiarazioni del IA in merito alla condotta associativa posta in essere dall'NT da maggiorenne. 11.3. E' inammissibile il rilievo dedotto col sesto motivo concernente il reato ex art. 367 cod. pen. di cui al capo 7-bis) (sub punto 5.6 del ritenuto in fatto). Si tratta di motivo non dedotto in appello (dunque eccepito in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e comunque connotato da genericità (richiamate le considerazioni già svolte sub paragrafo 7) del considerato in diritto) 11.4. Non v'è materia per l'invocata prescrizione dei reati di cui ai capi 7) e 7-bis) (motivi sub punti 5.3 e 5.6 del ritenuto in fatto), là dove il ricorrente, nell'argomentare la deduzione, non ha tenuto conto dei periodi di sospensione durante il tempo di redazione delle sentenze di primo e di secondo grado nonché della disposta sospensione durante il tempo di celebrazione del processo. 11.5. E' infondato il motivo (sub punto 5.7 del ritenuto in fatto) col quale NT ha censurato la determinazione della pena, richiamate le considerazioni già svolte sopra nel paragrafo 8), tenuto conto delle congrue considerazioni svolte dalla Corte partenopea nelle pagine 65 e 66 della sentenza e tenuto altresì conto del non arbitrario aumento di pena operato per le circostanze aggravanti (complessivamente di un solo anno di reclusione per le due aggravanti ex art. 74, commi 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla pena base di 11 anni di reclusione). 11.6. Non possono essere disaminati i motivi nuovi con i quali l'NT ha eccepito la violazione del divieto di reformatio in peius quanto alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 7) e 7-bis) nonché la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla derubricazione della contestazione di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico dall'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 74 della legge sugli stupefacenti in quella prevista al comma 2. Si tratta di censure non dedotte nei due ricorsi per cassazione presentati dai difensori dell'NT e, pertanto, non delibabili in quanto estranee al devolutum. Giova ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte alla stregua del quale, in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano e altri, Rv. 251482; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980). 29 Ad ogni modo, la prima deduzione non tiene conto del principio di diritto ormai acquisito, espresso anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). La seconda censura non considera il principio di diritto altrettanto pacifico secondo il quale ricorre la violazione del principio invocato dalla difesa allorquando il giudice pronunci condanna in relazione ad una fattispecie concreta, nella sua dimensione storico-fattuale, diversa da quella descritta nel decreto che dispone il giudizio ovvero risultante all'esito delle contestazioni suppletive. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, espresso anche a Sezioni Unite, per aversi mutamento del fatto occorre infatti una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi più altri, Rv. 254888). Situazione che non ricorre nella specie là dove il Collegio del gravame si è limitato ad escludere il ruolo apicale ravvisato dal primo Giudice in relazione alle medesime condotte già oggetto di contestazione, evidenziando che "il suo ruolo appare più come una "derivazione" del potere mantenuto dal padre GU e dal fratello LO che non un "proprio ruolo autonomo" (v. pagina 64 e 65 della decisione in rassegna). Riqualificazione in bonam partem che è stata, fra l'altro, sollecitata dallo stesso ricorrente. 11.7. Merita, invece, accoglimento il motivo col quale si è dedotta l'intervenuta depenalizzazione della violazione dell'art. 116 C.d.S. Ed invero, a seguito del d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, la fattispecie in esame non risulta più prevista dalla legge come reato, da che discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo 7). 30 Alla rideterminazione della pena in conseguenza dell'annullamento può provvedere questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen., sicchè, tenuto conto dell'entità dell'aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen. di un anno di reclusione e della riduzione per il rito abbreviato, deve essere eliminata la pena di mesi otto di reclusione. Deve essere altresì disposta, a cura della cancelleria, la comunicazione della presente decisione alla Corte d'appello di OL perché curi la trasmissione degli atti pertinenti alla fattispecie depenalizzata di guida senza patente alla competente autorità amministrativa, ai sensi di legge. 12. Va rigettato il ricorso presentato da NO LO, con il quale egli si duole della conferma del giudizio di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (motivi sub punti 7.1 e 7.2 del ritenuto in fatto). Le deduzioni non colgono nel segno, là dove la Corte distrettuale ha esaurientemente motivato il giudizio di responsabilità e la valutazione in merito alla qualità della sostanza oggetto della condotta criminosa (cocaina), con solido ancoraggio alle inequivoche emergenze delle intercettazioni ed al rilevante ammontare delle somme costituenti corrispettivo delle forniture, tale da escludere che le cessioni possano avere ad oggetto droga c.d. leggera (v. pagine 66 e seguenti della sentenza impugnata), richiamate le considerazioni sopra svolte nei paragrafi 3), 4) e 6). 12.2. Sono inammissibili gli ulteriori rilievi dedotti nel secondo motivo (sub punto 7.2) in tema di attenuanti generiche e di recidiva, a fronte della genericità delle censure mosse (richiamate le considerazioni svolte nel paragrafo 7) e della congrua motivazione svolta dalla Corte in punto di pericolosità sociale a giustificazione del disposto aumento per la recidiva (i precedenti specifici, aggravati ai sensi dell'art. 80 legge stupefacenti, indicativi di proclività a delinquere del prevenuto;
v. pagine 67 e 68 della sentenza impugnata). 13. Sono infondati i rilievi proposti nei ricorsi di OM EL e FR MP. 13.1. E' destituito di fondamento il primo motivo di ricorso (sub punto 8.1 del ritenuto in fatto) col quale i ricorrenti invocano la preclusione da ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione alla condanna da essi subita con sentenza del Gup del Tribunale di OL del 1 luglio 2010. Oltre a riproporre la stessa doglianza già mossa in appello, i ricorrenti non si confrontano con l'ineccepibile motivazione svolta al riguardo dalla Corte territoriale, là dove con considerazioni puntuali e scevre da discrasie logiche - 31 ha evidenziato l'eterogeneità della compagine associativa sub iudice e quella per la quale gli imputati sono già stati condannati con sentenza cosa giudicata (v. pagine 97 e 98 e pagine 104 e seguenti della sentenza in esame), in aderenza al consolidato insegnamento di questa Corte, sopra ricordato nel paragrafo 5). 13.2. Anche il secondo motivo (sub punto 8.2 del ritenuto in fatto) non coglie nel segno, a fronte della motivazione, connotata da precisione ed intima coerenza, svolta a sostegno della ritenuta intraneità dei due imputati nella consorteria criminale, là dove si sono passate in rassegna valorizzandone - congruamente le emergenze più rilevanti a carico le numerose conversazioni - captate in indagini (v. pagine 98 e seguenti e pagine 105 e seguenti della sentenza impugnata), richiamate le osservazioni di cui ai paragrafi 3), 4) e 6). 14. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato da AN De IP, col quale si sono censurati la negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio applicato (sub punto 9 del ritenuto in fatto). Si tratta di deduzioni tendenti a sollecitare una rivisitazione delle valutazioni discrezionali operate al riguardo dai Giudici della cognizione e comunque generiche (quella relativa alla determinazione della pena), non scrutinabili in questa sede a fronte della motivazione adeguata svolta in sentenza (gravità della imputazione e ruolo non subalterno ricoperto, svolto con "piglio decisionale"; v. pagina 107 della sentenza oggetto del ricorso), richiamato quanto già osservato sopra nei paragrafi 7) e 8). 15. Il ricorso presentato NZ Di OL è fondato con limitato riguardo alla deduzione concernente la ritenuta recidiva, mentre va rigettato nel resto. 15.1. Incensurabile nella sede di legittimità è il compendio argomentativo posto dalla Corte partenopea a sostegno della conferma del giudizio di penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestati sub capi 8), 10), 14) e 16) (motivi di cui ai punti 10.1 e 10.2 del ritenuto in fatto). Ed invero, la Corte non si è limitata a richiamare la motivazione del primo Giudice, ma in risposta ai rilievi dedotti nell'appello ha rammentato le - - dichiarazioni rese da plurimi collaboratori di giustizia ed i passaggi delle captazioni più significativi a sostegno tanto della ritenuta intraneità del Di OL al gruppo criminale con un ruolo apicale, quanto del coinvolgimento del medesimo nelle condotte integranti i contestati reati fine (v. pagine 93 e seguenti della sentenza in verifica), richiamate le considerazioni svolte nei paragrafi 3), 4) e 6). 32 15.2. Quanto al terzo motivo (sub punto 10.3 del ritenuto in fatto), è destituito di fondamento il rilievo concernente la negatoria delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'adeguata motivazione svolta dalla Corte partenopea al riguardo (gravità delle imputazioni, protrarsi della partecipazione all'associazione e ruolo in essa ricoperto;
v. pagina 94 della sentenza in disamina). D'altra parte, non è rilevabile alcun arbitrio nella determinazione della pena (là dove si sono valorizzati la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, come evinta dai precedenti penali specifici), richiamato quanto già osservato nel paragrafo 8). 15.3. Coglie invece nel segno la censurata applicazione della recidiva (sub punto 10.3 del ritenuto in fatto). Ribadite le considerazioni svolte nel paragrafo 9), va rilevato come la Corte abbia completamente omesso di motivare il disposto aumento ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., e ciò nonostante l'imputato avesse espressamente censurato l'applicazione della circostanza aggravante con l'ultimo motivo d'appello (v. pagina 94 della decisione impugnata). Stante la rilevata mancanza di motivazione su di un aspetto rilevante ritualmente dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio con limitato riguardo all'applicazione della recidiva. 16. Il ricorso proposto da VI GI è fondato con esclusivo riferimento alla circostanza attenuante della collaborazione. 16.1. In primo luogo, deve essere rilevata la completezza, la logicità e la conformità a diritto del compendio motivazionale svolto a conferma della ritenuta partecipazione della GI all'associazione (giusta la piena ammissione di colpevolezza con "dovizia di particolari" quanto alle "dinamiche e l'organizzazione di spaccio"; v. pagina 91 della sentenza in esame), ribadite le considerazioni già sopra svolte nei paragrafi 3), 4) e 6). fondata la censura concernente16.2. Come anticipato, è invece l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, della legge sugli stupefacenti, là dove la Corte territoriale ha completamente omesso di dare risposta alla deduzione ritualmente illustrata nell'atto d'appello (v. pagina 91 della sentenza impugnata). Facendo difetto una qualunque motivazione su di un aspetto rilevante dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di VI GI limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 17. Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da DO AB. 33 Il ricorrente si è invero limitato a censurare l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte distrettuale con una motivazione adeguata nella quale ha evidenziato specifici elementi ostativi all'invocata diminuente (la gravità della condotta ed il rivestito dall'imputato in seno all'associazione; v. pagina 75 della sentenza in esame), richiamate le considerazioni già sopra svolte nel paragrafo 8). 18. E', di contro, fondato il ricorso proposto da AT RA, con limitato riguardo alla - censurata - applicabilità della recidiva, mentre va respinto in relazione alle ulteriori doglianze. -18.1. Si sviluppano tutte sul piano del fatto sollecitando, con rilievi comunque generici, una non consentita rivisitazione delle valutazioni espresse dai decidenti di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti ed al contributo concorsuale apprestato dall'imputato e sono comunque destituite di - fondamento le deduzioni concernenti, da un lato, l'omessa derubricazione della contestazione associativa sub capo 8) nella violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (motivo sub punto 13.2 del ritenuto in fatto); dall'altro lato, la censurata affermazione della penale responsabilità del RA in ordine alle imputazioni di cui ai capi 10) e 17) (motivi sub punti 13.3 e 13.4). La Corte ha invero circostanziato gli elementi obbiettivi sulla scorta dei quali con un ragionamento conforme a logica e diritto ha ritenuto inconfutabile - l'identificazione del ricorrente nel personaggio indicato, nelle telefonate intercettate, talvolta come "zoppo" ed altra come OT O", valorizzando al riguardo anche le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia (v. pagina 89 della sentenza oggetto del ricorso); ha indi rammentato le emergenze processuali (intercettazioni e contributi dichiarativi dei collaboratori) dimostrative, tanto della partecipazione del RA ai traffici di droga sulla riviera adriatica per conto del gruppo ON, quanto della sua intraneità all'associazione sub capo 8) (v. pagine 89 e 90 della sentenza impugnata). 18.2. Come anticipato, coglie invece nel segno il motivo concernente l'aggravamento di pena ex art. 99 cod. pen. Ribadite le osservazioni già sopra svolte sub paragrafo 9) in merito alla necessità che l'aumento di pena a titolo di recidiva sia sostenuto da un'adeguata giustificazione in ordine alla più accentuata colpevolezza e pericolosità dell'imputato derivante dalla commissione del nuovo fatto reato, non può non essere rilevato come, a fronte della specifica deduzione in sede di conclusioni del giudizio d'appello, la Corte partenopea abbia completamente omesso di fornire una qualunque spiegazione in ordine al disposto aumento. 34 Ne discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con limitato riguardo all'applicazione della recidiva. 19. Va dichiarato inammissibile il ricorso di GE AG. L'unico motivo concernente il disposto aumento per la recidiva (sub punto 14 del ritenuto in fatto) non era stato proposto nell'atto d'appello nè per -- quanto si evince dalla lettura del verbale - dedotto in sede di conclusioni, di tal che risulta tale estraneo al devolutum ed inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 20. Va rigettato il ricorso di AN CE. 20.1. Le deduzioni mosse nei due motivi di ricorso (sub punti 15.1 e 15.2 del ritenuto in fatto) con le quali si censura la lettura, in chiave accusatoria, delle emergenze delle intercettazioni poste a base delle imputazioni di cui ai capi 15) e 22) della rubrica, oltre a sollecitare nella sostanza una diversa interpretazione - degli scambi verbali secondo un senso ritenuto più plausibile di quello delineato nelle sentenze di merito dunque un'operazione non consentita in questa sede - sono comunque destituite di fondamento. ' Ribadita la piena utilizzabilità delle risultanze delle captazioni anche in assenza di elementi esterni di riscontro qualora il contenuto delle conversazioni sia chiaro ed affidabile - alla luce del principio di diritto sopra rammentato nel paragrafo 4) -, il Collegio del gravame ha invero dato conto dell'interpretazione data alle interlocuzioni esplicitando le ragioni per le quali abbia ritenuto riferiti all'attività di narcotraffico i termini convenzionali (per lo più concernenti capi d'abbigliamento) di volta in volta utilizzati (v. pagine 94 e seguenti della sentenza in disamina), con argomenti solidamente ancorati alle risultanze degli atti ed immuni da illogicità manifeste, dunque incensurabili nel giudizio di legittimità. 21. Il ricorso di AR AN va accolto, come per altre posizioni già trattate, con limitato riguardo al motivo concernente la recidiva. 21.1. Con il primo, il secondo ed il quarto motivo, il ricorrente invoca, nella sostanza, una rivisitazione di merito delle valutazioni compiute dai Giudici della cognizione nel ricostruire i fatti e nell'affermare la penale responsabilità del AN per partecipazione all'associazione sub capo 18) - con ruolo apicale - ed ai reati fine sub capi 19), 20), 22) e 23) (motivi sub punti 16.1, 16.2 e 16.4 del ritenuto in fatto). Contrariamente a quanto rilevato dall'impugnante, il Collegio di merito facendosi carico delle specifiche censure mosse nell'atto d'appello ha bene - 35 esplicitato le ragioni in forza delle quali abbia ritenuto provato tanto il ruolo di AN quale "braccio destro" dell'MP nella gestione del traffico di stupefacenti facente capo al gruppo capeggiato da quest'ultimo, quanto il contributo prestato dal ricorrente ai singoli reati fine ascrittigli, evidenziando al riguardo le intercettazioni più rilevanti a carico, di per sé connotate da un contenuto inequivocabile e comunque positivamente riscontrate dai sequestri di sostanza (v. pagine 99 e seguenti della sentenza in verifica). Motivazione che, giusta la completezza e la linearità che lo connota, non può essere censurato in questa sede, ribadite le considerazioni già sopra svolte nei paragrafi 3) e 6) ed, in particolare, nel paragrafo 4) quanto alla natura di fonte diretta di prova delle intercettazioni sia pure in assenza di riscontri esterni, qualora il contenuto delle proposizioni sia grave, preciso e concordante, come appunto ritenuto nella specie dalla Corte d'appello, con considerazioni scevre da irragionevolezza manifesta. 21.2. Sono inammissibili le censure mosse nel terzo motivo (sub punto 16.3 del ritenuto in fatto) concernenti la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la graduazione del trattamento sanzionatorio, ribadite le considerazioni svolte sopra nel paragrafo 8) e rilevata l'adeguatezza della motivazione svolta al riguardo (evidenziando la gravità delle imputazioni, il ruolo ed il contributo prestato nonché i gravi precedenti penali;
v. pagine 101 e 102 della sentenza impugnata). 21.3. Come anticipato, deve invece essere accolto il motivo concernente la recidiva. La Corte ha invero argomentato l'aumento di pena applicato a detto titolo con una motivazione laconica ed assertiva, limitandosi a rilevare che "i gravi precedenti penali a suo carico integranti la recidiva contestata" appaiono assolutamente indicativi di una concreta pericolosità. Motivazione che ribadito quanto già sopra osservato nel paragrafo 9) -contravviene alle regole che in materia a seguito della pronuncia devono trovare applicazione dell'art. 99, postulandocomma quinto, cod. pen.,d'incostituzionalità l'applicazione dell'istituto un'attenta ed argomentata verifica del giudicante in merito alla più accentuata colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato. Giusta l'assenza di motivazione su di un aspetto rilevante della decisione, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio alla Corte di OL per un nuovo giudizio sul punto. 22. Analoghe considerazioni valgono per la posizione di FA MA. 22.1. Non colgono nel segno le deduzioni mosse nei primi due motivi (sub punti 17.1 e 17.2 del ritenuto in fatto), con i quali il ricorrente ha censurato l'apparato argomentativo della sentenza posto a fondamento della conferma del giudizio di penale responsabilità per i reati di cui ai capi 19) e 20). 36 Ribadito quanto già sopra espresso nel paragrafo 3), rileva il Collegio come - contrariamente a quanto obiettato dal ricorrente la Corte territoriale non si sia - sottratta dal dare risposta alle specifiche deduzioni mosse con l'atto d'appello evidenziando con una motivazione solidamente ancorata alle emergenze processuali, coerente nelle inferenze logiche e dunque ineccepibile nella sede di legittimità - gli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate stimati dimostrativi, giusta l'inequivocità delle interlocuzioni, dei contestati acquisti del MA dal gruppo MP di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente (per lo più cocaina), poi smerciata sulla "piazza" sarda (v. pagine 102 e seguenti della sentenza oggetto del ricorso). 22.2. Sono inammissibili i rilievi dedotti col terzo motivo (sub punto 17.3 del ritenuto in fatto) concernenti la determinazione della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Richiamate le considerazioni sopra svolte nel paragrafo 8), le considerazioni spese al riguardo non prestano il fianco a censure, là dove la Corte ha giustificato la commisurazione della pena e l'esclusione dell'invocata mitigazione di pena evidenziando specifici elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. nonchè ostativi al riconoscimento della diminuente (l'estrema gravità dei fatti per la pluralità delle condotte criminose, il ruolo ricoperto e la personalità dell'imputato; v. pagina 104 della sentenza impugnata), in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità. 22.3. Come per altre posizioni già trattate, sono invece fondate le doglianze afferenti al disposto aumento per la recidiva. La Corte d'appello ha invero motivato il riconoscimento dell'istituto con una motivazione di stile, là dove, con una proposizione del tutto apodittica, si è limitata a rilevare che "i gravi precedenti penali a suo carico integranti la recidiva contestata" appaiono assolutamente indicativi di una concreta pericolosità, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità - già sopra ricordate nel paragrafo 9) nel senso di imporre al giudice - l'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio a dimostrazione di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'imputato. Giusta l'assenza di motivazione su di un aspetto rilevante ritualmente dedotto dall'appellante, la sentenza in verifica deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla applicabilità della recidiva. 23. Va rigettato il ricorso proposto da TO MO, stante l'infondatezza di tutte le deduzioni mosse. 23.1. E' destituito di fondamento il primo motivo (sub punto 18.1 del ritenuto in fatto), col quale il ricorrente ha eccepito la violazione del divieto del 37 ne bis in idem in relazione alla condanna per il reato associativo riportata con sentenza irrevocabile del Gup del Tribunale di Firenze del 4 giugno 2009. Ribadite le considerazioni già svolte in premessa nel paragrafo 5), la Corte d'appello ha bene esplicitato le ragioni per le quali non vi sia materia per l'invocata preclusione da bis in idem, evidenziando con argomentazioni - puntuali, coerenti ed esenti da discrasie logiche come l'associazione per delinquere sub iudice sia diversa da quella in relazione alla quale l'imputato è stato giudicato con sentenza passata in giudicato, in considerazione dell'eterogenea composizione soggettiva (essendo contestato in questo procedimento al MO il ruolo di organizzatore e di finanziatore di un gruppo criminale, dedito all'importazione di hashish dalla Spagna da smerciare in Italia, autonomo rispetto a quello operante nel Valdarno e subalterno al clan degli "scissionisti") e della differente operatività geografica delle due consorterie (nei territori di Marano Qualiano, l'una, nel Valdarno, l'altra) (v. pagine 77 e 78 della sentenza in esame). 23.2. Tende a sollecitare una rivisitazione di puro merito, non espletabile nella sede di legittimità, secondo motivo col quale il ricorrente si duole della ritenuta intraneità alla consorteria criminale (sub punto 18.2 del ritenuto in fatto). La Corte ha invero dato adeguata risposta all'omologa censura proposta in appello rammentando i passaggi più significativi della chiamata in correità di AN IA e gli elementi di riscontro esterno alle accuse (emergenze delle intercettazioni e sequestri di stupefacente), seguendo un iter logico-giuridico immune da censure in quanto conforme a ragionevolezza (v. pagine 78 e seguenti della sentenza impugnata). 23.3. E' inammissibile l'ultima deduzione concernente l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche (motivo sub punto 18.3 del ritenuto in fatto). Ribadite le osservazioni svolte nel paragrafo 8), l'argomentare del Collegio del gravame è inappuntabile là dove evidenzia specifiche circostanze ostative al riconoscimento dell'invocata diminuente (gravità delle imputazioni, ruolo ricoperto e precedenti penali, v. pagina 80 della decisione in rassegna). 24. Va respinta anche l'impugnazione proposta da IO ON. 24.1. E' generica la prima deduzione mossa nel ricorso (sub punto 19.1 del ritenuto in fatto), con la quale l'imputato si duole della motivazione sviluppata a sostegno della conferma del giudizio di penale responsabilità. Richiamato quanto già sopra osservato in tema di motivazione per relationem nel paragrafo 3), non può non essere rilevata la genericità delle censure mosse dal ricorrente, il quale si è limitato a svolgere una dissertazione 38 C sui principi generali in tema di valutazione della chiamata in correità ed ha, fra l'altro, omesso di considerare il fondamentale criterio di giudizio in materia, secondo il quale i contributi dichiarativi provenienti da più collaboratori di giustizia da riguardare quali indizi necessitano di una valutazione in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; da ultimo Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941), dovendosi escludere una valutazione frazionata, quale quella, nella sostanza, compiuta dal ricorrente. Per altro verso, il ricorrente sollecita una rilettura delle emergenze processuali, con particolare riguardo al contenuto degli scambi verbali intercettati, promuovendo uno scrutinio estraneo al giudizio di legittimità. D'altronde, il Collegio del gravame ha adeguatamente argomentato l'affermato ruolo apicale del ON in seno all'organizzazione operante nella zona dei Quartieri Spagnoli, ripercorrendo gli elementi (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed intercettazioni;
v. pagine 84 e seguenti della sentenza impugnata) posti a base del ragionamento inferenziale e traendo da essi un coerente e qui insindacabile - risultato probatorio.- 24.2. Il secondo motivo di ricorso (sub punto 19.2 del ritenuto in fatto), concernente la contestata applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 80 e 74, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotto in appello. 24.3. Va respinto anche l'ultimo motivo di ricorso (sub punto 19.3 del ritenuto in fatto) in punto di determinazione della pena, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudizio di bilanciamento fra circostanze ed applicazione della recidiva. Ineccepibile è la motivazione svolta dalla Corte nell'escludere la sussistenza dei presupposti per la diminuente ex art. 62-bis cod. pen., là dove ha valorizzato specifici elementi ostativi al riconoscimento del beneficio (gravità del fatto, ruolo ricoperto e personalità dell'imputato; v. pagina 88 della sentenza in disamina), in ossequio ai principi di diritto espressi da questa Corte e sopra ricordati nel paragrafo 8). Non presta il fianco a censure neanche la motivazione posta a base dell'aumento per la recidiva, avendo il Collegio d'appello esplicitato con considerazioni adeguate, sia pur sintetiche, le ragioni per le quali i fatti sub iudice risultino sintomatici di una maggiore pericolosità dell'imputato, per la reiterazione di condotte analoghe a breve distanza temporale, per l'omogeneità dei diversi episodi delittuosi e, dunque, per la non occasionalità dei delitti (v. pagina 88 della sentenza). Con ciò perfettamente allineandosi ai principi 39 affermati dalla giurisprudenza costituzionale (nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 99, comma quinto, cod. pen. nella parte in cui prevede(va) la recidiva obbligatoria per taluni reati) e di legittimità, sopra ricordati nel paragrafo 9). E', infine, immune da censure di ordine logico o giuridico anche la determinazione della pena. Ed invero, il Giudice d'appello, nel richiamare e fare proprio il calcolo compiuto in primo grado, ha dosato la risposta sanzionatoria in conformità ai criteri dell'art. 133 cod. pen.: come si legge a pagina 680 della richiamata sentenza del Gup del Tribunale di OL, la pena base in relazione al reato associativo di cui al capo 8) è stata fissata in 24 anni di reclusione, è stata poi aumentata di 12 anni di reclusione per la recidiva in conformità al disposto - dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e, quindi, di 3 mesi di reclusione per ciascuna delle aggravanti ex art. 74, commi 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ossequio alla regola codificata all'art. 63, comma 4, c.p. 24.4. Non colgono nel segno le deduzioni mosse nei motivi aggiunti (sub punto 19.4 del ritenuto in fatto). Quanto ai rilievi concernenti il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato associativo vanno ribadite le considerazioni già svolte nel paragrafo 24.1). Quanto all'omessa acquisizione/utilizzazione del verbale di udienza dibattimentale del 9 dicembre 2014 del processo DO più altri (verbale del controesame del maresciallo RU Marziale) - la cui acquisizione veniva richiesta dalla difesa in sede di conclusioni all'udienza del 20 novembre 2015 -, la Corte partenopea ha invero motivato in termini adeguati le ragioni per le quali non sussistessero i presupposti per l'integrazione probatoria sollecitata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ancora, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in 40 ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n.5782 del 18/12/2006, Rv. 236064; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Coordinate ermeneutiche cui la Corte territoriale si è perfettamente attenuta nella specie, nella parte in cui ha evidenziato - con considerazioni scevre da illogicità manifesta e pertanto insindacabili in questa sede - l'irrilevanza dell'indicato compendio probatorio ai fini del decidere, trattandosi di elementi coevi al giudizio - cioè asincroni rispetto ai fatti sub iudice e comunque non - nuovi rispetto a quanto già acquisito al processo celebrato con rito abbreviato, pertanto non utili per la decisione (v. pagina 85 della sentenza in verifica). 25. E' destituito di fondamento anche il ricorso proposto da IZ ER. 25.1. In relazione alla prima deduzione con cui si è eccepita la violazione del principio del ne bis in idem in relazione ai fatti oggetto di sentenza di condanna irrevocabile del Gup del Tribunale di Firenze del 16 marzo 2011 (punto 20.1 del ritenuto in fatto), devono essere ribadite le considerazioni già sopra svolte nel paragrafo 5) e nel paragrafo 23.1) relativo alla analoga posizione del coimputato MO. Basti ribadire al riguardo che i Giudici della cognizione hanno congruamente evidenziato come le associazioni per delinquere oggetto dei due procedimenti siano diverse sia per struttura e compagine soggettiva, sia per connotazioni cronologiche e geografiche (v. pagine 80 e seguenti della sentenza impugnata), il che esclude l'identità del fatto che sostanzia il bis in idem. 25.2. Quanto ai motivi nuovi con i quali ER ha invocato l'estensione nei propri confronti del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, nella parte in cui ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 649 cod. proc. pen. là dove esclude che il fatto possa considerarsi lo stesso di altro giudicato per la sola circostanza che possa sussistere un concorso formale tra le due fattispecie con le due condotte delittuose (sub punto 20.3 del ritenuto in fatto), si rinvia a quanto sopra considerato nel paragrafo 5.3). 25.3. Costituisce pedissequa replica del motivo già dedotto in appello e tende, comunque, a promuovere una rivalutazione delle emergenze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità, il secondo motivo col quale il ricorrente si duole del ruolo apicale ascrittogli (20.2 del ritenuto in fatto). Ad ogni modo, il Collegio del gravame ha argomentato il ruolo di promotore e di organizzatore ascritto al ricorrente con richiami puntuali alle risultanze processuali (dichiarazioni di AN IA e riscontri obbiettivi evinti dalle intercettazioni e dai sequestri di stupefacente) e con considerazioni esenti da 41 rilievi di ordine logico o giuridico (v. pagine 80 e seguenti della sentenza in esame), di conseguenza incensurabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 26. Il ricorso presentato da RU LA va accolto con limitato riguardo al motivo concernente la recidiva. 26.1. E' infondato il primo motivo col quale il ricorrente censura la conferma della ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere con il ruolo di organizzatore (sub punti 21.1 e 21.4 del ritenuto in fatto). l'apparato logicoContrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, argomentativo sviluppato al riguardo dalla Corte partenopea risulta certamente adeguato a superare il vaglio di legittimità, là dove si dipana attraverso un compendio probatorio a carico definito "imponente", rappresentato, da un lato, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AN IA e dai riscontri derivanti dal narrato degli altri collaboratori TO IE, AR IA, UC NA e AN NO, contributi narrativi tutti convergenti sul ruolo apicale ricoperto dall'imputato nell'ambito della piazza di spaccio della famiglia AB, collegata per le forniture al gruppo NT;
dall'altro lato, dalle emergenze di numerose captazioni (v. pagine 75 e seguenti della sentenza impugnata). Trattasi di motivazione che, lungi dal potersi considerare evanescente, sostanzia un apparato esplicativo solidamente ancorato alle risultanze processuali, scevro da incongruenze logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dall'organo giudicante. 26.2. Risulta inammissibile per carenza d'interesse il motivo (sub punto 21.2 del ritenuto in fatto) col quale si è denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla invocata applicazione della continuazione con riferimento ad alcune violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto di procedimenti separati. -nell'atto d'appello-l'applicazioneEd invero, LA aveva sollecitato dell'istituto di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. con considerazioni del tutto generiche, in distonia col principio anche di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla necessaria osservanza dell'onere di specificità dei motivi d'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ne discende l'inammissibilità, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non ha preso in considerazione un motivo di appello ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 42 Rimane ovviamente ferma la possibilità di una riproposizione della richiesta di applicazione della continuazione in executivis, giusta la mancanza di un pronunciamento di merito sulla ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto. 26.3. Non merita accoglimento la censura concernente la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (sub punto 21.3 del ritenuto in fatto), avendo il Collegio napoletano evidenziato gli specifici elementi (afferenti alla gravità del fatto, al ruolo ricoperto in seno alla consorteria ed alla personalità dell'imputato; v. pagina 77 della sentenza impugnata) stimati inconciliabili con l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, in linea con i principi di diritto espressi da questa Corte sopra ricordati nel paragrafo 8). 26.4. Come si è preannunciato, è invece fondato il rilievo concernente l'applicazione della recidiva (sempre sub punto 21.3). La Corte ha invero disposto l'aumento di pena (fra l'altro, nei termini consistenti di anni nove e undici mesi di reclusione, giusta l'operatività della percentuale "bloccata" di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.) senza spendere neanche una parola in merito alla più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità sociale del ricorrente derivante dalla commissione dei fatti sub iudice. E ciò in contrasto con i principi sopra rammentati nel paragrafo 9). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio con limitato riguardo alla recidiva. 27. Il ricorso proposto da AN IA è fondato in relazione all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152 (conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203) dedotta col primo motivo di ricorso (sub punto 23.1 del ritenuto in fatto), mentre va respinto nel resto. 27.1. In via preliminare, corre l'obbligo di precisare le ragioni per le quali la dedotta violazione di legge risulti rilevante nel caso di specie. Nel determinare la pena per i delitti associativi di cui ai capi 1), 24) e 25) uniti sotto il vincolo della continuazione, la Corte d'appello di OL ha applicato sulla pena base fissata per il reato sub capo 1) l'aumento di pena per i reati sub capi 24) e 25) non inferiore ad un terzo giusta la recidiva reiterata (v. pagina 70 della sentenza in verifica), richiamando il disposto dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., secondo il quale "l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave". Se non che, come dato conto dalla stessa Corte d'appello (v. pagina 23 della sentenza in esame), il Giudice di primo grado aveva già applicato a AN IA la circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva (e sulle altre 43 aggravanti), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. Al riguardo giova rammentare come, chiamate a risolvere il contrasto ermeneutico in tema di applicabilità o meno dell'aumento "bloccato" di pena in caso di giudizio di equivalenza fra recidiva e circostanze attenuanti, le Sezioni Unite di questa Corte abbiano di recente affermato che il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave - previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044). Nell'affermare il principio si badi bene - con esclusivo riguardo al caso in - cui il giudizio di bilanciamento della recidiva con le concorrenti circostanze attenuanti si sia risolto in termini di equivalenza e non di sub-valenza, il più ampio consesso di questa Corte ha osservato che "anche in altre occasioni in cui la giurisprudenza di legittimità ha affrontato questioni comunque riferite alla recidiva, si è ritenuto che il giudizio di bilanciamento con altre circostanze concorrenti non determini conseguenze neutralizzanti degli ulteriori effetti della recidiva. E così, in tema di prescrizione, si è affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione, anche qualora nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti sia stata considerata equivalente (Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013 Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 26786 del 18/06/2009, Favuzza, Rv. 244656; Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008, Locatelli, Rv. 241945). Ci si riferisce, inoltre, in simili casi, alla sostanziale "applicazione" della recidiva, rilevando che la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (v., ad es., Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Conti, Rv. 265729 in tema di prescrizione;
Sez. 1, n. 8038 del 18/01/2011, Santoro, Rv. 249843; Sez. 1, n. 43019 del 14/10/2008, Buccini, Rv. 241831; Sez. 1, n. 29508 del 14/07/2006, Maggiore, Rv. 234867 in tema di divieto di sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi;
Sez. 1, n. 47903 del 25/10/2012, dep. 2012, Cecere, Rv. 253883; Sez. 1, n. 27846 del 13/07/2006, Vicino, Rv. 234717, in materia di detenzione domiciliare)". 44 Ritiene il Collegio che, sulla scia del ragionamento delle Sezioni Unite testè riportato e, soprattutto, in ossequio al principio del favor rei - canone ermeneutico di riferimento nel caso in cui una norma si presti a più soluzioni interpretative -, sia possibile parlare di una "sostanziale applicazione della recidiva", oltre che nel caso pacifico in cui essa "esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena", "anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze" "un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare". Sostanziale applicazione che, pertanto, non può ravvisarsi allorquando come appunto nel caso di specie - la recidiva, pur considerata nel giudizio di bilanciamento (e dunque non formalmente esclusa), sia stata nondimeno ritenuta sub-valente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti, le quali hanno difatti potuto in quanto non "paralizzate" per - l'atteggiarsi del giudizio di comparazione in termini siffatti dispiegare il loro effetto tipico di riduzione della pena. Si deve pertanto concludere che il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave per la continuazione, previsto dall'indicata norma di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., non possa trovare applicazione allorquando la recidiva sia stata considerata sub-valente rispetto alle circostanze attenuanti. Venendo al caso di specie, dal principio di diritto appena esposto discende l'erroneità dell'aumento non inferiore ad un terzo della pena base applicato a titolo di continuazione dal Collegio d'appello partenopeo nei confronti del IA (v. pagina 70 della decisione impugnata). Per quanto si è sopra chiarito, il Giudice del gravame, dato atto del giudizio di sub-valenza della recidiva rispetto alla circostanza attenuante, non era invero tenuto all'osservanza dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., ed avrebbe pertanto potuto determinare l'aumento a titolo di continuazione esercitando il proprio potere discrezionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma primo e secondo, e 133 cod. pen. Ne consegue la rilevanza dell'eccezione concernente l'omessa applicazione dell'invocato art. 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152, elemento circostanziale appunto suscettibile di incidere sulla determinazione discrezionale e non "bloccata" - dell'aumento per la continuazione per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui ai capi 24) e 25). Al riguardo, giova invero rimarcare come le circostanze attenuanti relative alle meno gravi violazioni unificate ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. (nella specie quelle di cui ai capi 24) e 25), se non possono dar luogo a 45 una diminuzione della pena base (nella specie determinata con riguardo al capo 1), debbono tuttavia essere prese in considerazione dal giudice in sede di determinazione discrezionale dell'aumento di pena da apportare a quella prevista per la violazione più grave. Ciò discende pianamente dal combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen., là dove i criteri indicati nell'ultima norma hanno applicazione generalizzata in tutti i casi in cui il giudice eserciti il potere discrezionale di determinazione della "pena", pena base ovvero aumento a titolo di continuazione per i c.d. reati satellite. 27.2. Tanto premesso, va rilevato come il Collegio d'appello abbia escluso l'applicabilità nella specie dell'art. 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203) sul presupposto che tale elemento circostanziale sia incompatibile con quello di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamando il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, sicché non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso decreto, o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti, poiché entrambe le circostanze costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento post delictum, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze (Sez. 6, n. 29626 del 11/03/2010, Capriati e altri, Rv. 248194). Nondimeno, il Giudice d'appello ha omesso di considerare che detta regula iuris era stata affermata dal Collegio di legittimità in una fattispecie diversa da quella sub iudice, nella quale l'attenuante di cui al citato art. 8 era stata invocata in relazione al procedimento per il solo reato di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, mentre nel caso in oggetto sono contestati al IA tanto la partecipazione all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico (sub capo 1), quanto la partecipazione all'associazione di stampo mafioso (sub capi 24 e 25). Il Collegio partenopeo avrebbe, pertanto, dovuto tenere conto del - diverso - principio di diritto affermato da questa Corte in un caso soprapponibile a quello de quo, nel quale si procedeva appunto nei confronti del medesimo imputato per partecipazione ad entrambe le tipologie di incriminazione associativa. Dopo avere dato atto che la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di 46 giustizia dal citato art. 8 si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di previsioni premiali aventi ambiti diversi di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento post delictum, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze, questa Corte ha tuttavia precisato che le due attenuanti possono trovare simultanea applicazione nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti (Sez. 6, n. 1395 del 14/10/2014 - dep. 2015, Valentino e altri, Rv. 261797). Deve dunque essere ribadito che, nell'ipotesi in cui si proceda nei confronti del medesimo imputato per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti, non sussiste alcuna teorica preclusione all'applicazione simultanea delle circostanze attenuanti previste dall'art. 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203) e dall'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ne discende che il Collegio del gravame avrebbe potuto e dovuto valutare la ricorrenza in concreto dei requisiti dell'invocata diminuente di cui al citato art.
8. Giusta la rilevata erroneità nell'applicazione della legge penale, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per verificare l'applicabilità nei confronti di AN IA dell'indicato elemento circostanziale. 27.3. Non coglie invece nel segno la censura mossa col secondo motivo di ricorso (sub punto 23.2 del ritenuto in fatto) in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha invero congruamente argomentato la ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 62-bis cod. pen. (tenuto conto dell'ampiezza dell'arco temporale di partecipazione del IA alle consorterie e del ruolo di spicco ricoperto;
v. pagina 70 della decisione in oggetto), in linea con i principi di diritto sopra rammentati nel paragrafo 8). 28. Va rigettato il ricorso proposto da NZ LA. 28.1. E' inammissibile il primo motivo col quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 141-bis cod. proc. pen. e 16-quater, comma 3, d.l. n. 8/1991, in relazione alle modalità di verbalizzazione 47 delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, previste a pena di inutilizzabilità (sub punto 24.1 del ritenuto in fatto). Ed invero, si tratta di motivo non dedotto in appello e, pertanto, extra devolutum ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 28.2. E' infondato il secondo motivo di ricorso col quale il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione sul motivo di gravame concernente il ruolo ascritto all'imputato dal collaboratore IA (sub punto 24.2 del ritenuto in fatto). Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il Collegio del gravame ha argomentato sul punto con considerazioni puntuali e scevre da discrasie logiche, rimarcando come le dichiarazioni del IA, circa l'intraneità del LA nel gruppo capeggiato dal MO già prima del 2005 col ruolo di corriere della sostanza stupefacente dalla Spagna attraverso la Francia, trovino obbiettivo riscontro nell'arresto dell'imputato in Francia alla guida di un mezzo sul quale erano trasportati 288 chili di hashish, che lo stesso arrestato spiegava avere acquistato in Spagna per lo smercio in OL (v. pagine 81 e 82 della sentenza impugnata). D'altronde, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260607). Nessun rilievo può pertanto essere mosso all'argomentare dei Giudici della cognizione i quali, con considerazioni non manifestamente illogiche e corrette in diritto, hanno legittimamente utilizzato, quale elemento di riscontro individualizzante alle accuse del collaboratore di giustizia nei confronti del LA, l'avvenuto arresto in Francia del medesimo per trasporto di un ingente carico di droga sulla medesima tratta indicata dal chiamante in correità (dalla Spagna a OL attraverso la Francia), sebbene in un momento successivo all'epoca alla quale quest'ultimo faceva risalire la partecipazione del ricorrente alla consorteria, fra l'altro con il medesimo ruolo di "corriere". E ciò a tacer del fatto che, a tenore di contestazione, il delitto di associazione per delinquere sub capo 1) risulta "accertato fino al luglio 2008", 48 sicchè, giusta la permanenza, il provvedimento precautelare disposto oltralpe nell'aprile 2008 si inserisce perfettamente nell'intervallo temporale abbracciato dal delitto associativo in imputazione. 28.3. E' inammissibile l'ultimo motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sub punto 24.3 del ritenuto in fatto), là dove il Collegio d'appello ha illustrato specifici elementi inconciliabili con l'applicazione della diminuente di pena (gravità dell'imputazione e lungo protrarsi della partecipazione;
v. pagina 82 della decisione in esame), in linea con i principi di diritto sopra ricordati nel paragrafo 8). 29. Il ricorso di UI NA va dichiarato inammissibile. Il ricorrente si limita ad eccepire la mancanza di motivazione in relazione alle invocate attenuanti speciali di cui agli artt. 114 cod. pen. e 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sub punto 25 del ritenuto in fatto). Se non che, dalla lettura dell'atto d'appello in atti, si evince la totale genericità delle doglianze dedotte al riguardo nella impugnazione di merito, di tal che, richiamate le considerazioni già sopra svolte nel paragrafo 26.2), il motivo era ab origine inammissibile con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza d'interesse. 30. Va respinto il ricorso di PI SO, stante l'infondatezza dell'unico motivo col quale si è censurato il corredo argomentativo della sentenza in punto di affermazione della penale responsabilità. Ed invero, nell'affrontare le analoghe censure mosse nell'atto d'appello, la Corte territoriale ha - sia pure sinteticamente ripercorso le risultanze delle - "copiose" intercettazioni, ne ha evidenziato i contenuti stimati "inequivocabili" ed "illuminanti" nonostante l'utilizzo di termini criptici - ed ha quindi escluso, con considerazioni puntuali e conformi a ragionevolezza, che il debito dello SO verso AR CC e le correlate minacce emergenti dalle captazioni possano avere una valida spiegazione alternativa rispetto a quella - cristallizzata nell'imputazione secondo la quale si trattava del corrispettivo di pregresse - forniture di droga (v. pagine 68 e 69 della sentenza di secondo grado in esame e le pagine 166 e seguenti della sentenza di primo grado richiamata dalla Corte d'appello). Il corredo argomentativo svolto a sostegno della conferma del giudizio di penale responsabilità, lungi dal potersi stimare mancante, fornisce un'illustrazione puntuale e coerente degli elementi a carico, si appalesa scevro da illogicità manifeste e da errori in diritto e risulta, pertanto, insindacabile nel giudizio di legittimità, ribadite le considerazioni svolte nei paragrafi 3), 4) e 6). 49 31. Il ricorso di LF SI è inammissibile. 31.1. Muovono censure non coltivabili nel ricorso per cassazione e comunque palesemente destituite di fondamento i primi due motivi in punto di determinazione della pena e di denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (sub punti 27.1 e 27.2). Nel dare risposta alle analoghe questioni in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio dedotte in appello, il Collegio del gravame ha invero dato conto delle ragioni e delle specifiche circostanze che, per un verso, impediscono di procedere all'invocata diminuzione di pena (segnatamente per la gravità del fatto, per la non occasionalità della condotta, per i precedenti penali e per l'assegna di segni positivi nel comportamento dell'imputato; v. pagina 66 della sentenza in disamina) e che, per altro verso, impongono di fissare la pena non sul minimo edittale (precisamente in nove anni di reclusione e 45.000 euro di multa in relazione alla fornitura di un rilevante quantitativo di cocaina per il controvalore di 80 mila euro;
v. pagina 66 della decisione impugnata). Nell'argomentare su tali punti, il Collegio partenopeo ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a sostegno della decisione, perfettamente allineandosi all'insegnamento di questa Corte sopra rammentato nel paragrafo 8). 31.2. Simili considerazioni valgono per il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della misura di sicurezza (sub punto 27.3 del ritenuto in fatto). Il ricorrente ripropone un rilievo già sottoposto al vaglio della Corte d'appello e non si confronta con la risposta data in sentenza, nella quale sono esplicitate in termini esaustivi, sia pure sintetici, le ragioni che sostanziano nell'attualità la pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 202 cod. pen. (gravità del fatto in contestazione, tenuto conto del corrispettivo di 80.000 euro della fornitura;
non episodicità dell'attività delittuosa e gravi precedenti penali, per detenzione di arma clandestina e per violazione della legge sugli stupefacenti), così congruamente giustificando l'applicazione della misura ex art. 229 cod. pen. 32. Infine, va rigettato il ricorso proposto da SC NO. 32.1. E' destituito di fondamento primo motivo di doglianza, col quale il ricorrente contesta il giudizio di penale responsabilità pronunciato a suo carico come fondato sulle dichiarazioni di AN IA, in quanto a dire del ricorrente prive di validi elementi di riscontro (sub punto 28.1 del ritenuto in fatto). Contrariamente a quanto dedotto dal NO, il Collegio partenopeo ha, invero, evidenziato specifici elementi di riscontro alle dichiarazioni rese a suo 50 carico dal collaboratore, che lo ha indicato quale corriere di cospicue quantità di sostanze stupefacenti provenienti dalla Spagna e dirette in Italia attraverso la Francia. Riscontri costituiti dagli esiti delle attività investigative svolte all'epoca dai Carabinieri di San AN Valdarno e dal R.O.N.I. di OL, dalle intercettazioni culminate nell'arresto dello stesso imputato a Montpellier (FR), mentre fungeva da "staffetta" per il trasporto di un carico di 207 chili di cannabis, nonché dalle conversazioni intercettate successivamente al suo arresto con il fratello di IZ ER e con TO MO tese ad avere da quest'ultimo l'assistenza legale, economica e materiale, assistenza poi accordata ad ulteriore comprova dell'intraneità del prevenuto nella societas sceleris (v. pagine 82 e seguenti della sentenza impugnata). Vanno, ad ogni modo, richiamate le considerazioni sopra svolte nel paragrafo 28.2 quanto alla natura degli elementi di riscontro alla chiamata di correo ed al carattere permanente del reato associativo, con la conseguente piena utilizzabilità, quale circostanza obbiettiva a conferma delle accuse del IA, dell'arresto del NO sebbene intervenuto in epoca successiva all'epoca investita dalla chiamata. 32.2. Dalla rilevata l'infondatezza delle deduzioni concernenti la contestazione associativa discende, quale naturale corollario, l'insussistenza delle condizioni per ritenere violato il divieto del ne bis in idem internazionale in relazione al fatto oggetto della sentenza passata in giudicato pronunciata dall'A.G. francese in relazione al sopra ricordato arresto per il trasporto del carico di cannabis. Si tratta, invero, di "fatti" sotto l'aspetto naturalistico completamente diversi, là dove la sentenza irrevocabile riguarda un singolo episodio di trasporto, mentre il procedimento sub iudice ha ad oggetto la contestata partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico. 32.3. E' inammissibile il secondo motivo col quale il ricorrente si duole della disposta applicazione delle circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 74, commi 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sub punto 28.2 del ritenuto in fatto). Non si può fare a meno di rilevare la totale genericità delle considerazioni svolte a sostegno dell'analoga deduzione nell'atto d'appello e la conseguente inammissibilità ab origine del motivo, che rende a cascata inammissibile per - carenza d'interesse la rilevata mancanza di motivazione sul punto, ribadito quanto sopra espresso nel paragrafo 26.2). Ad ogni modo, il primo giudice aveva dato conto degli elementi integrativi delle due circostanze aggravanti ponendo in luce, con considerazioni congrue, sia l'inserimento nella compagine associativa di un numero di persone superiore a 51 dieci, sia il commercio da parte dell'organizzazione di sostanze commiste ad altre (quali il kobret), così da aumentarne la potenzialità lesiva. 32.3. E' inammissibile anche l'ultimo motivo col quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della applicazione della misura di sicurezza. Il Collegio del gravame ha congruamente evidenziato gli elementi ostativi al riconoscimento della diminuente (durata ed entità del contributo alla consorteria criminale;
v. pagina 84 della decisione impugnata), in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate da questa Corte e sopra ricordate nel paragrafo 8). D'altra parte, il ricorrente aveva invocato in appello l'esclusione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice con considerazioni del tutto generiche e tali da rendere il motivo ab origine inammissibile, con conseguente carenza d'interesse a coltivare in questa sede la doglianza, ribadite le osservazioni volte nel paragrafo 26.2). 33. Dal rigetto dei ricorsi proposti da NO LO, EL OM, FR MP, AN CE, TO MO, IO ON, IZ ER, NZ LA, PI SO e SC NO discende la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. 34. Dalla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di AN De IP, DO AB, GE AG, UI NA e LF SI deriva la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500 euro alla cassa delle ammende. 35. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza del 27 novembre 2015 della Corte d'appello di OL quanto all'affermazione della penale responsabilità nei confronti degli imputati GE NT, NZ Di OL, VI GI, AT RA, AR AN, FA LI MA, RU LA e AN IA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GE NT limitatamente al reato di cui al capo 7) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso quanto al reato di cui al capo 7-bis) e rigetta nel resto il ricorso. 52 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NZ Di OL, AT RA, AR AN, FA LI MA e RU LA limitatamente all'applicazione della recidiva e rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Annulla la medesima sentenza nei confronti di VI GI limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rigetta nel resto il ricorso della predetta. Annulla la sentenza nei confronti di AN IA limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante dell'art. 8 d.l. 18 maggio 1991, n. 152 (conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203) e rigetta nel resto il ricorso del predetto. Con riferimento agli imputati Di OL, RA, AN, MA, LA, GI e IA rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di OL per nuovo giudizio sui predetti punti per cui è intervenuto annullamento. Dichiara nei confronti dei suddetti imputati l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della penale responsabilità, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. Rigetta i ricorsi di NO LO, EL OM, FR MP, AN CE, TO MO, IO ON, IZ ER, NZ LA, PI SO e SC NO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN De IP, DO AB, GE AG, UI NA e LF SI, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500 euro alla cassa delle ammende. Dispone la separazione dei procedimenti di IC AG e SA LO e rinvia a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione dei verbali dell'udienza preliminare e del giudizio abbreviato celebrate dinanzi al Gup del Tribunale di OL. Con riferimento a GE NT, manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente decisione alla Corte d'appello di OL perché curi la trasmissione degli atti pertinenti alla fattispecie depenalizzata di guida senza patente alla competente autorità amministrativa ai sensi di legge. Così deciso il 5 aprile 2017 Il Presidente Il consigliere estensore Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Franc - 5 GI 2017 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito