Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare, per l'individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 12155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12155 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
12155-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3281 - Presidente - Luca Ramacci 10/11/2016 Donatella Galterio PU R.G.N. 48490/2015 Aldo Aceto Relatore Motivazione semplificata Giovanni Liberati Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Di LI AN, nato a [...] il [...], 2. TI DA, nato a [...] il [...], 3. UI AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 25/05/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti del Di LI, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avv.to Domenico Izzo, per Di LI, e avv.to Angelo Colucci, per UI. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede rescissoria, ha assolto i sigg.ri AN Di LI e DA TI dal reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ipotizzato al capo E della rubrica, perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena per le residue imputazioni nella misura, rispettivamente, di sette anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa e di sette anni e sei mesi di reclusione e 28.000,00 euro di multa;
ha quindi proceduto alla sola rideterminazione della pena nei confronti di AL UI nella misura di sette anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa.
2.Per l'annullamento della sentenza ricorrono il Di LI, il TI ed il UI.
3.Di LI lamenta l'immotivata severità del trattamento sanzionatorio e articola a tal fine, per il tramite del difensore di fiducia, quattro motivi, i primi due dei quali supportati dal deposito di successiva memoria difensiva.
3.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del divieto di "reformatio in pejus".
3.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alle modalità con cui è stata quantificata la pena per il delitto tentato.
3.3.Con il terzo ed il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), l'omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena (terzo motivo) e ai relativi criteri (quarto).
4.TI propone due ricorsi.
4.1.Con il primo, proposto dal difensore di fiducia, eccepisce la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle non concesse circostanze attenuanti generiche.
4.2.Con il secondo, redatto personalmente, propone questioni relative sia alla sua responsabilità penale che al trattamento sanzionatorio.
5.UI AL articola, per il tramite del difensore di fiducia, unico motivo con il quale eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e vizio di motivazione in ordine ai criteri di individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione.
6.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
7.Di LI è stato assolto dalla Corte di appello dal reato di associazione per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo E, che 2 costituiva il più grave tra quelli posti in continuazione e forniva la "base" (quantificata nella misura di undici anni di reclusione) per gli aumenti relativi ai reati satellite: a) otto mesi per il reato di tentata estorsione continuata e aggravata in concorso, di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1, n. 2, 81, cpv., 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. (contestato al capo P nella forma consumata ma qualificata come tentata in primo grado); b) quattro mesi per il reato di lesioni personali in concorso, di cui agli artt. 110, 582, 585, 61, n. 2), cod. pen. (capo Q).
7.1.In sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha correttamente individuato nel reato di cui al capo P quello più grave e, in considerazione dei numerosi e gravissimi precedenti penali dell'imputato e della modalità dell'azione criminosa, ha quantificato la pena base nella misura, già ridotta per il tentativo, di sei anni e sei mesi di reclusione e 2.300,00 euro di multa.
7.2.Premesso che la determinazione della pena del delitto tentato può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare, per la individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (principio reiteratamente affermato da questa Corte sin da Sez. 2, n. 1007 del 21/02/1978, Ponticelli, Rv. 140948 e ribadito, da ultimo, da Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, Birra, Rv. 258461), la Corte dà più che sufficientemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di applicare una pena che del tutto simile a quella applicata, in primo grado, al concorrente, PU LO, sensibilmente ridotta in appello per la valorizzazione di indici relativi alla personalità del PU e al comportamento processuale collaborativo di quest'ultimo.
7.3. In una forbice edittale che, per il delitto di tentata estorsione aggravata, va da due a tredici anni e quattro mesi di reclusione, la pena applicata si colloca poco al di sotto della metà, in una "fascia" che questa Corte ritiene immune da specifici obblighi motivazionali, ancorché rispettati nel caso di specie (così, da ultimo, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283, che ribadisce il consolidato principio secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.).
7.4.Il ricorso è perciò totalmente infondato.
8.Le questioni poste dal difensore del TI e, confusamente, da quest'ultimo sono già state irrevocabilmente definite da questa Suprema Corte 3 con la sentenza rescindente (pagg. 35, punto 14.5) ed esulavano del tutto dall'ambito cognitivo del giudice del rinvio.
9.E' totalmente infondato il ricorso del UI.
9.1.Come ricordato in sede rescindente la determinazione del trattamento sanzionatorio [era] stata (...) operata dalla Corte territoriale nella vigenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, come sostituito dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La pena base, in particolare, è stata calcolata con riferimento al reato di cui ai capo T, avente ad oggetto droga leggera (hashish) ed è stata fissata in sentenza in anni 8 di reclusione ed Euro 30.000 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo V di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 15.000 di multa. Sennonché la norma citata - che, come noto, introdotta in sede di conversione, uniformava il trattamento sanzionatorio relativo alle ipotesi di reato concernenti le c.d. droghe leggere (che qui solo vengono in considerazione) con quelle riferite alle c.d. droghe pesanti, prevedendo per entrambe la pena edittale della reclusione da sei a venti anni e della multa da Euro 26.000 a Euro 260.000, laddove il testo originario del D.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva per le prime una cornice edittale di ben minore severità, fissata nella reclusione da due a sei anni e nella multa da Euro 5.164 a Euro 77.468 (art. 73, comma 4) - è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 32 del 12-25 febbraio 2014, perché adottata in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione. Secondo l'espressa indicazione del giudice delle leggi, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, "riprende applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate" (con il conseguente ripristino del su evidenziato differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le cosiddette droghe leggere, puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa), atteso che i vizi procedurali in cui era incorso il legislatore del 2006 (in sede di conversione dell'originario decreto-legge), dovevano considerarsi tali da dar luogo ad un atto legislativo affetto da un "vizio radicale nella sua formazione (come tale) inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010)". Ad oggi pertanto è utile rimarcare - la cornice edittale di riferimento per il reato di cui al capo T non può più considerarsi quella prevista al momento della sua pronuncia (da sei a venti anni di reclusione), ma quella ben più mite compresa tra un minimo di due anni di reclusione e un massimo di sei>>.
9.2.In sede rescissoria, la Corte di appello ha coerentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio ponendo a base del calcolo la pena prevista per il reato di cui al capo V (sei anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa).
9.3.Secondo quanto affermato da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347, in tema di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81, cod. pen., deve aversi riguardo alla violazione considerata più grave in astratto e non in concreto (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, Varnelli, cit.; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, Cassata, cit,; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, cit.), sicché, allorché occorra individuare il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità "astratta" dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. che possono contribuire alla determinazione di quella da infliggere in concreto. Occorre considerare che la nozione di "violazione più grave" ha una valenza "complessa", che muovendo dalla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa, implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione. Nel sistema del codice penale, infatti, per sanzione edittale deve intendersi la pena prevista in astratto con riferimento al reato contestato e ritenuto (in concreto) in sentenza, tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse. Di conseguenza, una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, l'individuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, cit.; Sez. 1, n. 24838 del 15/06/2010, Di Benedetto, Rv. 248047; Sez. 1, n. 9828 del 05/02/2009, Russo, Rv. 243426; Sez. 4, n. 47144 del 09/10/2007, Ferrentino, Rv. 238352; cfr. Sez. 6, n. 1318 del 12/12/2002, dep. 14/01/2003, Bombasaro, Rv. 223343; Sez. 2, n. 3307 del 20/01/1992, Sorvillo, Rv. 189675; Sez. 1, n. 8238 del 08/04/193, Bombaci, Rv. 160649).
9.4.Nel caso di specie la Corte di appello ha giustamente ritenuto più grave il delitto di tentata importazione di kg. 600 di cocaina di cui agli artt. 110, 56, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (punito con pena edittale da due a tredici anni e quattro mesi di reclusione) rispetto a quello di trasporto, detenzione e cessione di kg. 299,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui agli artt. 110, 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, punito con pena da due a sei anni di reclusione. 5 10.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/11/2016 Il PresidentePreside Il Consigliere estensore Luca Ramacci Aldo Aceto Holo Nech DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 MAR 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 9