Articolo 119 del Codice penale
Articolo 111Articolo 112
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1 luglio 1931
Art. 119.

(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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