Sentenza 19 agosto 2010
Massime • 2
Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione.
Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. (Fattispecie in tema di prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 19/08/2010, n. 32362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32362 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 19/08/2010
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 37
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 25592/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO OR RE, N. IL 01/01/1959;
2) CI IA, N. IL 07/12/1955;
3) OR IA, N. IL 06/05/1968;
4) TT RE, N. IL 18/02/1953;
avverso la sentenza n. 1794/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 26/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/08/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di TO, IC e OR e per l'inammissibilità del ricorso di ET.
Uditi i difensori avv.ti DI MAURO Giuseppe, del Foro di Catania, difensore di ET ed in sost. dell'avv. Vecchio Alessandro, difensore di OR e l'avv. Vianello Acconetti Valerio, del Foro di Roma, nell'interesse di TO e di ET, entrambi insistono per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
TO OR RE, OR IA, TT RE e CI IA, propongono, a mezzo difensori, distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato quella di primo grado con riferimento a tutte le imputazioni ivi ritenute. I primi tre imputati sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., di estorsione aggravata dalla circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991, in danno di ZO LI (il OR anche della simulazione di reato ex art. 367 c.p., ed il ET anche di estorsione aggravata nei confronti di altri due soggetti), mentre a carico del quarto è stata confermata la condanna per il reato di usura, ex art. 644 c.p., in danno del medesimo ZO.
La sentenza impugnata da atto, riportandosi alla sentenza di primo grado, che il procedimento de quo traeva le proprie origini dall'attività di controllo svolta dai Carabinieri di Catania ed Acireale nei confronti dello TO, all'epoca sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, in quanto ritenuto soggetto affiliato all'associazione di stampo mafioso denominata "clan AU" nonché referente del clan nel territorio in questione. Detta attività di controllo consentiva di accertare che lo TO manteneva contatti con diversi pregiudicati e con soggetti dediti all'organizzazione del gioco d'azzardo, sempre facente capo al clan AU, che tramite lo TO, il OR ed il ET ne manteneva il controllo e se ne assicurava il profitto costringendo i giocatori inadempienti a corrispondere le ingenti somme perse al gioco sottoponendoli ad estorsione e ad usura.
La sentenza, valorizzando il contenuto di numerosissime intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché le dichiarazioni rese da alcuni dei giocatori, sottolinea con riferimento allo TO, al OR ed al ET l'inserimento a pieno titolo degli appellanti nel sodalizio mafioso di appartenenza, con la consapevolezza di apportare ad esso un contributo concreto ed apprezzabile e la sussistenza di elementi concreti per la configurabilità a carico dei medesimi del reato di estorsione aggravata in danno del ZO e della simulazione di reato a carico del OR.
Con riferimento al IC, si sottolinea che l'assoluzione per insufficienza di prove, dal medesimo reato di TO, OR e ET non determinava una modifica del fatto storico addebitato al IC, il quale era stato comunque ritenuto colui il quale aveva ricevuto dal ZO una somma di denaro aumentata degli interessi usurari, rimanendo così accertato l'addebito contestato nei suoi elementi essenziale con riferimento alla condotta, all'evento ed all'elemento psicologico del reato di usura.
Venendo ai motivi di ricorso, enunciati nei limiti imposti dall'art.173 disp. att. c.p.p. e, per comodità espositiva, accorpati laddove comuni a più posizioni, si osserva;
TO OR RE, a mezzo del difensore, articola quattro motivi.
Con il primo, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito di altro procedimento, sostenendo che i relativi atti avrebbero dovuto essere depositati antecedentemente alla formulazione dell'avviso di conclusione delle indagini o, al più tardi, con le forme e i tempi indicati nell'art.419 c.p.p. Erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto satisfattivo il deposito avvenuto in sede di apertura del dibattimento. Inoltre, le intercettazioni sarebbero state acquisite in violazione del disposto dell'art. 270 c.p.p., senza adeguata motivazione sul requisito dell'"indispensabilità" richiesto dalla anzidetta disposizione. Erronei dovevano ritenersi gli argomenti utilizzati dal giudice per affermare la ricorrenza del presupposto dell'"indispensabilità".
Con il secondo motivo contesta il giudizio di responsabilità relativamente alla fattispecie associativa. Si sostiene che gli elementi valorizzati sarebbero solo in grado di supportare la partecipazione dello TO alla gestione del gioco d'azzardo, ma non avrebbero consentito di condannarlo per il reato di associazione mafiosa. In proposito, la doglianza viene articolata riportando in nota il motivo di appello e sostenendo che il giudice di appello non avrebbe fornito risposta alle deduzioni difensive, con le quali si era sostenuta la configurabilità di una motivazione meramente apparente circa la ritenuta partecipazione dello TO all'organizzazione mafiosa attraverso la valorizzazione dei rapporti di frequentazione dello stesso, della gestione e controllo del gioco d'azzardo, immotivatamente ricondotto all'associazione mafiosa, nonché della condotta estorsiva perpetrata in danno del ZO, oggetto, peraltro, di autonoma contestazione.
Con il terzo motivo, contesta nel merito l'affermazione di responsabilità relativa alla fattispecie estorsiva contestatagli. Si censura la valorizzazione operata dal giudicante, in conformità al primo giudice, delle primigenie dichiarazioni della p.o. (ZO LI),- il cui contenuto era entrato a far parte dell'istruttoria ex art. 500 c.p.p., comma 1, - pur rimodulate, in termini diversi e contrastanti rispetto alla contestazione, nel dibattimento. Il ricorrente, riproponendo testualmente i motivi di appello, ritiene preferibile la seconda versione e, quindi, censura la conferma del giudizio di responsabilità.
Con il quarto motivo, lamenta il trattamento dosimetrico, anche sotto il profilo della mancata applicazione della pena pecuniaria e della mancata specificazione dell'aumento stabilito per la continuazione. CI IA, propone due ricorsi, in proprio e a mezzo del difensore, per taluni profili strettamente connessi. Con il ricorso proposto a mezzo del difensore, articola due motivi. Con il primo contesta il giudizio di responsabilità per il reato di usura in danno di ZO LI, contestando la ricostruzione operata nelle sentenze di merito delle dichiarazioni rese dalla p.o., valorizzando quelle rese dinanzi ai C.C. il 18.4.2003 e trascurando quelle successive rese dal medesimo, dalle quali emergerebbe che il prestito della somma di denaro tra il ZO ed il IC era stato solo un accordo occasionale, intervenuto tra compagni di gioco legati da antica amicizia e non caratterizzato da tassi usurai. Introduce anche una pretesa incompatibilità a rendere testimonianza del ZO, già indagato per reato collegato, la cui posizione era stata definita con decreto di archiviazione.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, censura la sentenza sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ZO ai C.C. in data 18.4.2003 senza l'assistenza del difensore e nell'assenza del contraddittorio delle parti, ignorando la deposizione resa dal medesimo all'udienza dibattimentale del 17 luglio 2007, con la quale si escludeva ogni condotta illecita del IC.
Con il ricorso proposto personalmente si denunciano plurime violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione sotto più profili.
In primo luogo, laddove la Corte di merito aveva ritenuto l'insussistenza della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 c.p.p., nella parte in cui il giudice di primo grado aveva escluso che il IC si fosse fatto consegnare il denaro dal ZO per conto dello TO e del OR.
Si sostiene, poi, una pretesa incompatibilità a rendere testimonianza del ZO, già indagato per reato collegato, la cui posizione era stata definita con decreto di archiviazione. Si contesta, poi, con altro motivo, la correttezza dell'inquadramento del fatto nel paradigma dell'usura, sia sotto il profilo della asserita non usurarietà degli interessi (si argomenta in proposito sui tassi soglia stabiliti ex L. 7 marzo 196 n. 108, cui rimanda l'art. 644 c.p.), sia sullo stato di bisogno del ZO, che si assume essere agiato farmacista, nonché sulla consapevolezza da parte del prevenuto delle asserite difficoltà economiche della p.o.. Con altro motivo si evoca la pretesa intervenuta prescrizione, risalendo l'episodio al 2000.
Con altra doglianza, si censura il trattamento dosimetrico, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della incensuratezza del IC e del corretto comportamento processuale,dallo stesso tenuto ed avrebbe illogicamente commisurato la pena seguendo il medesimo percorso motivazionale adottato con riferimento agli altri imputati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. OR IA articola otto motivi.
Con il primo reitera l'eccezione già respinta in grado di appello afferente la pretesa nullità della notifica del decreto che ha disposto il giudizio ad uno dei difensori di fiducia, sostenendo che la Corte di merito aveva omesso ogni motivazione sulla questione sollevata con il motivo di appello afferente la nullità della notifica al difensore dell'avviso di fissazione della prima udienza dibattimentale a seguito di nuova assegnazione del processo dopo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, in quanto effettuata in violazione dei termini di cui all'art. 429 c.p.p.. Con il secondo motivo sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza della motivazione dei decreti. Si sostiene, in particolare, che le intercettazioni telefoniche ed ambientali vennero disposte sulla base di una generica ipotesi investigativa e che i decreti erano privi di adeguata motivazione in merito alla indisponibilità delle strutture della Procura della Repubblica ed alle eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano la prosecuzione dell'attività di indagine senza la previa autorizzazione del GIP.
Con il terzo motivo, ci si duole della violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 8, per il mancato deposito del supporto delle intercettazioni acquisite ex art. 270 c.p.p. in occasione dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p, con la conseguente violazione del diritto di difesa di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto la difesa non aveva avuto accesso alla detta documentazione, mai messa a disposizione delle parti (la richiesta era stata rigettata dal GUP). Con il quarto motivo, si contesta l'apprezzamento valutativo delle dichiarazioni di ZO LI, imputato per reato connesso, il cui procedimento si era concluso con decreto di archiviazione e si reitera l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Tribunale in data 3 luglio 2007, con la quale era stato disposto procedersi all'audizione del ZO.
Con il quinto motivo viene sviluppata una censura afferente la pretesa inutilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali (di operatori di p.g., che, si assume, sarebbero state apprezzate in violazione del disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 3, in quanto gli stessi avevano riferito di attività di indagine non di loro diretta conoscenza).
Con il sesto motivo e settimo motivo contesta il giudizio affermativo della sussistenza delle fattispecie incriminatrici dell'associazione, dell'estorsione e della simulazione di reato.
Con riferimento al primo reato, si sostiene che la motivazione è del tutto carente in relazione alla prova dell'esistenza della c.d. affectio societatis, sia con riguardo alla corretta identificazione dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni sia con riguardo agli altri elementi dai quali era stato desunta la partecipazione del OR alla organizzazione.
Con riferimento al reato di estorsione, si lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di tenere conto delle risultanze dibattimentali e si sarebbe limitata a richiamare, in violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2, contenuto delle dichiarazioni verbalizzate in sede di indagini preliminari, senza affrontare il tema dell'attendibilità del teste.
Con riferimento alla fattispecie contestata di simulazione di reato si lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che il verbalizzante, a seguito di contestazione del verbale di rinvenimento dell'autovettura, aveva rettificato quanto dichiarato al PM, confermando che l'auto era stata rinvenuta con evidenti segni di effrazione.
La doglianza finale riguarda l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
configurabile rispetto ad ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso.
Si sostiene che difetterebbero i presupposti dell'aggravante in relazione alla fattispecie estorsiva, giacché l'intera istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che l'unico scopo delle sollecitazioni rivolte al ZO era quello di recuperare il debito dallo stesso contratto nei confronti di altri giocatori. Sono state depositate note difensive nell'interesse del OR ad integrazione del motivo con cui si lamenta la carenza di motivazione con riferimento al reato associativo.
Si sostiene che il Tribunale di Catania, nell'escludere la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, aveva di fatto escluso, contrariamente alla Corte di merito, che l'associazione mafiosa di riferimento fosse quella denominata AU, che, come emerge da sentenze irrevocabili, disponeva certamente di armi.
Si sostiene, poi, la carenza di motivazione in merito all'asserita sussistenza del metodo mafioso nella conduzione dell'attività illecita contestata, risolvendosi la motivazione nel richiamo agli elementi tipici del reato di estorsione e cioè la minaccia finalizzata al raggiungimento di un ingiusto profitto. Reiterata l'eccezione di inutilizzabilità di tutta l'attività investigativa, si sostiene, infine, l'irrilevanza, ai fini della prova del reato associativo, del richiamo ai rapporti tra l'imputato e lo TO, considerato che il OR non aveva mai negato i rapporti di frequentazione con alcuni dei coimputati. TT RE articola distinti, in parte connessi motivi. Con i primi quattro contesta il giudizio di responsabilità formulato per i reati associativi e di estorsione ritenuti a suo carico. Si sostiene, quanto al primo, l'insussistenza di qualsiasi elemento idoneo a ricondurre l'attività del gioco di azzardo ad un clan mafioso e, tanto meno al clan AU e la mancanza di prova dell'esistenza di un rapporto stabile tra gli accoliti per la commissione di una serie indefinita di reati.
Analoghe considerazioni sulla insussistenza di idonei elementi probatori vengono svolte con riferimento alle fattispecie estorsive contestate, sul rilievo della mancanza di ogni prova sulla sussistenza delle minacce.
Con l'ultimo motivo ci si duole del diniego delle attenuanti generiche, in ragione del preteso comportamento collaborativo e di condanne pregresse per fatti depenalizzati (emissione di assegni a vuoto).
I ricorsi sono infondati.
Quanto al ricorso proposto dallo TO, si osserva quanto segue. La prima doglianza non merita accoglimento. La Corte di merito ha argomentato sulle ragioni per cui le intercettazioni sono state depositate non in epoca precedente all'inoltro dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., evidenziando, secondo una ricostruzione in fatto non rivalutabile, che le medesime, proprio perché eseguite nell'ambito di altro procedimento, erano state acquisite solo successivamente all'invio dell'avviso suddetto. Del resto risulta che il deposito è stato poi ritualmente effettuato e non risulta che la difesa non abbia potuto articolare, nella sede processuale, le proprie contestazioni sul merito.
Ma vale, poi, l'assorbente rilievo che la doglianza come formulata appare oltremodo generica.
Va ricordato, infatti, che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (Sez. 4, 19 dicembre 2008, Strinati).
Trattasi di principio applicabile anche alle intercettazioni acquisite ex art. 270 c.p.p.. Il vizio di genericità non potrebbe essere surrogato sostenendosi che la doglianza riguarderebbe "tutte" le intercettazioni di che trattasi, per l'ovvia considerazione che, nel ricorso per cassazione, è comunque onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sezione 6, 29 settembre 2009, Apicella ed altri, che, per l'effetto, nella specie, ha dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso con il quale si contestava, senza avere soddisfatto l'indicato onere allegativo, la decisione del giudice di secondo grado che, a sua volta, aveva ritenuto la genericità dei motivi di appello relativi all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza della specifica indicazione dei decreti di riferimento, di cui genericamente si prospettava il difetto di motivazione). Quanto esposto milita, allora, per il non accoglimento anche della parte della censura afferente la motivazione sull'"indispensabilità" delle intercettazioni ex art. 270 c.p.p.: rispetto alla quale censura, per vero, vale l'ulteriore rilievo che trattasi di doglianza anche tipicamente di merito, non potendo essere certo la Corte, a fronte della "motivazione", pur contestata in ricorso, offerta dal giudice di appello (con l'analisi della valenza delle intercettazioni per stabilire i contatti associativi e per inserire l'attività del gioco d'azzardo nel contesto "mafioso"), apprezzare autonomamente "in fatto" il requisito di legge, surrogando il giudice di merito nell'esercizio di un potere valutativo ad esso riservato dalla legge processuale.
Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. Infatti, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (di recente, Sezione 4, 8 luglio 2009, Cannizzaro).
La doglianza è inammissibile anche perché evoca un controllo non consentito alla Corte di legittimità. È noto, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione 6, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).
Qui, dalla lettura della decisione gravata, emerge che il giudicante, confermando del resto il giudizio di primo grado, ha fornito una spiegazione esaustiva e non illogica della responsabilità del prevenuto, tra l'altro già condannato per associazione di tipo mafioso, oltre che sottoposto a misura di prevenzione. In proposito, la Corte, non solo ha valorizzato il comportamento del prevenuto, come accertato, anche dopo la richiamata condanna, ma ha valorizzato soprattutto tutti gli elementi (principalmente: rapporti di frequentazione, coinvolgimento nell'attività illecita del gioco d'azzardo riconducibile all'associazione) idonei a supportare (secondo apprezzamento di merito non rinnovabile) la persistenza dell'attività compartecipativa nell'associazione. È un ragionamento corretto, che ha consentito al giudice di merito di porre a base della decisione prima gli argomenti dimostrativi dell'associazione, poi quelli del ritenuto ruolo fattivo all'interno della medesima del prevenuto.
Anche il terzo motivo è infondato.
La lettura della motivazione consente di apprezzare che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi desumibili dall'art. 500 c.p.p., nel testo ora vigente e applicabile nella vicenda de qua, provvedendo, ai soli fini dell'apprezzamento della credibilità del testimone, ad un'analisi logica delle dichiarazioni rese dal ZO all'udienza dibattimentale e, soprattutto, ad una disamina affatto frettolosa delle precedenti dichiarazioni, a seguito delle contestazioni. Si tratta di apprezzamento giuridicamente corretto e che qui non può essere rinnovato, riformulando un diverso giudizio sulla credibilità del testimone, anche perché la determinazione giudiziale andrebbe confrontata con tutto il materiale probatorio acquisito ritualmente nella sede propria. La doglianza, per come formulata, va ulteriormente precisato, oltre ad essere meramente assertiva e formulata per lo più attraverso un generico rinvio agli argomenti proposti con i motivi di appello (testualmente riprodotti), sconta i limiti del giudizio di legittimità, che non può risolversi in una rinnovata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni acquisite se il relativo giudizio trova il conforto (come qui) di una motivazione magari opinabile, ma non illogica.
Va altresì soggiunto che quando, come nella specie, oggetto della denuncia di vizio della motivazione è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, specie quando questo vada apprezzato, in relazione alla disciplina delle "contestazioni", con le dichiarazioni rese in precedenza dal medesimo soggetto, requisito di ammissibilità del ricorso è la produzione integrale dei verbali nei quale quella dichiarazione è inserita ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso, giacché tale integralità, stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti, è essenziale per consentire di verificare se il "senso o significato probatorio" dedotto dal ricorrente sia congruo al "complesso" della dichiarazione. Il compito del giudice di legittimità è comunque molto delicato ove si consideri che l'individuazione del "senso probatorio" di una dichiarazione, di sue parti o del suo complesso è operazione di stretto merito, che in genere presuppone non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto anche la stessa valutazione complessiva di tutte le prove: la Corte, in questa prospettiva, deve limitarsi alla "verifica di legittimità" della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo delle dichiarazione, che è verifica del tutto peculiare, che si caratterizza per il non sostituirsi al compito esclusivo del giudice di merito, limitandosi ad accertare l'eventuale sussistenza del vizio processuale dedotto, senza alcun vincolo "contenutistico" per il successivo apprezzamento del giudice di merito nel caso di annullamento con rinvio sul punto. In questa prospettiva, risulta evidente l'insufficienza degli elementi offerti in questa sede, che non consentono qui (non solo di rinnovare l'apprezzamento valutativo: operazione non consentita;
ma neppure) di apprezzare elementi che possano indurre a ritenere illogico il giudizio di credibilità formulato dal giudicante sulle dichiarazioni originarie, lette unitamente agli elementi acquisiti in atti.
Infondato è il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta il trattamento dosimetrico.
Come è noto, infatti, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi avendo il giudice motivato, con puntuale argomentazione, le ragioni poste alla base del computo della pena, valorizzando, in puntuale ossequio al disposto dell'art. 133 c.p., le ragioni della ritenuta congruità della pena, basate sia sulla ravvisata pericolosità dell'imputato, desunta dalla partecipazione all'associazione, sia sulle gravi modalità esecutive della fattispecie estorsiva.
Non ha certo interesse l'imputato a dolersi della mancata applicazione della pena pecuniaria, spiegabile del resto con il fatto che il reato associativo è stato all'evidenza ritenuto reato più grave, ne' della mancata specificazione dell'aumento stabilito per la continuazione, giacché, come è noto, in caso di reati legati dal vincolo della continuazione, ai fini della determinazione della pena, pur non essendo ovviamente vietata una spiegazione di aumenti frazionati, è sufficiente che il giudice proceda, tanto più nel caso che si tratti di delitti tutti dello stesso tipo, ad un aumento unitario della pena fissata per il reato di più grave, in cui sono ininfluenti eventuali circostanze dei reati-satellite (Sezione 4, 1 aprile 2008, Azzellino). Infondati sono i ricorsi proposti dai IC. Infondata è la doglianza con la quale si contesta il giudizio di responsabilità per il reato di usura.
Valgono le stesse considerazioni già sviluppate a proposito del ricorso TO: si vuole introdurre, assertivamente, a fronte di una decisione che ha correttamente applicato il disposto dell'art. 500 c.p.p., un controllo sull'apprezzamento valutativo delle diverse dichiarazioni rese dal ZO, pur a fronte di una motivazione non illogica e, comunque, nell'assenza della produzione integrale delle dichiarazioni controverse in termini tali da consentire di verificare evidenti e macroscopici travisamenti idonei a vulnerare la tenuta della decisione.
Quanto alla pretesa incompatibilità del dichiarante (oggetto di censura anche con il secondo motivo del ricorso proposto dal difensore), vale ricordare il principio, correttamente applicato, in forza del quale la disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), all'art. 197 bis c.p.p., ed all'art. 210 c.p.p., non è applicabile alle persone sottoposte a indagini in un procedimento connesso o relativo a reato collegato nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione. Infatti, l'esigenza del diritto di difesa, da cui deriva il diritto al silenzio e la conseguente disciplina limitativa della capacità di testimoniare, presuppone un'"accusa" dalla quale occorra difendersi o dalla quale il soggetto abbia dovuto difendersi, ciò che non può ravvisarsi nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato iscritto nel registro degli indagati e sia stato poi fatto oggetto di archiviazione senza che l'autorità giudiziaria sia riuscita ad addivenire alla formulazione di una specifica accusa meritevole di ulteriore sviluppo, e che magari è stata il frutto di una mera iniziativa pretestuosa o, peggio, fraudolenta, di un terzo interessato. In senso contrario, non potrebbe invocarsi l'argomento della possibile riapertura delle indagini, trattandosi di una eventualità (per "esigenza di nuove investigazioni") sostanzialmente assimilabile, ed anzi probabilisticamente inferiore, a quella della possibile "apertura" delle indagini nei confronti di qualsiasi soggetto (per notizia di reato individualmente attribuito) (Sezioni unite, 17 dicembre 2009, De Simone). Sul punto, con riferimento alla censura sull'apprezzamento delle dichiarazioni rese dal ZO, valgono le considerazioni svolte al ricorso proposto nell'interesse di TO.
Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 521 c.p.p, la doglianza è infondata in diritto, perché sul punto la Corte di merito ha correttamente escluso che vi sia stata alcuna mutazione dei contenuti essenziali dell'addebito tali da elidere la possibilità di effettiva difesa (ciò in ossequio alla costante giurisprudenza di questa Corte ampiamente citata).
Per il resto, il motivo come formulato contrasta con i limiti del giudizio di legittimità laddove si impegna a proporre una ricostruzione della vicenda diversa da quella insindacabilmente effettuata in sede di merito.
La doglianza con la quale si contesta l'inquadramento del fatto nel paradigma dell'usura non può trovare accoglimento. Va ricordato, in proposito, che il reato di usura si configura certamente per l'oggettivo superamento del prestabilito tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa (art. 644 c.p., comma 1). Tuttavia, il comma 3, secondo periodo, dell'art. 644 c.p. prevede anche un criterio diverso,
soggettivo, che prescinde dalla misura del tasso legalmente qualificato e si aggancia a due condizioni, lasciate all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito: a) la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione dell'usuraio e gli interessi (o altri vantaggi o compensi) corrisposti dalla vittima, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari;
b) la situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui deve trovarsi la vittima. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, per il quale è richiesto il dolo generico, sono comunque necessarie la coscienza e volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi o altri vantaggi ricevuti, in concomitanza (per l'ipotesi di usura "soggettiva") con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato (Sezione 2, 1 aprile 2003, Donigaglia ed altro).
La sentenza si colloca nel pieno rispetto di questi principi, allorquando ha valorizzato l'usurarietà della pretesa in ragione della sproporzione oggettiva della controprestazione che il ZO era onerato a versare.
Mentre corretta appare anche l'apprezzamento dello "stato di bisogno" della vittima, siccome questo è considerato dalla legge, nell'art.644 c.p., non tanto come una situazione materiale, quanto piuttosto come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per il quale non ha piena libertà di scelta (Sezione 6, 24 ottobre 2003, Gervasi ed altro).
Sul punto, la Corte di merito, confermando il primo giudizio, ha ampiamente motivato sulla condizione psicologica pregiudicata del ZO, indotta dal coinvolgimento non controverso del medesimo nel gioco d'azzardo e nelle esigenze che tale vizio gli determinava per la soddisfazione delle pretese dei vincitori.
È infondato anche il motivo con il quale si evoca la pretesa intervenuta prescrizione.
La doglianza non può trovare accoglimento, avendo il giudicante ricostruito il fatto nel senso che la pattuizione usuraria risaliva al 2000, ma l'estinzione del "debito" era avvenuta solo "alla fine dell'anno 2002".
Va infatti ricordato che il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima fattispecie, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda fattispecie, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Sezione 2, 7 dicembre 2006, Novaldi). Qui, come evidenziato, il giudice ha legittimamente ricostruito il fatto in termini compatibili con la prima delle due ipotesi paradigmatiche di usura (sul punto le doglianze articolate nel ricorso personalmente presentato dall'imputato evocano una diversa ricostruzione "in fatto" che non può trovare accoglimento, non emergendo affatto il preteso travisamento del fatto), facendone discendere corrette conseguenze in punto di prescrizione. Il reato, peraltro, non è prescritto neanche alla data odierna, essendo stata contestata e ritenuta a carico del IC la fattispecie di cui all'art. 644 c.p.p., aggravata ex n. 3, comma 5, per la quale è previsto un termine di prescrizione superiore a quello indicato nel ricorso e, per vero, anche in sentenza. La doglianza con la quale si censura il trattamento dosimetrico è infondata.
Sul punto valgono le ragioni già esposte a proposito del ricorso TO: il giudicante ha valorizzato negativamente, al di là della unicità dell'episodio incriminato, il contesto complessivo della vicenda, traendone, in modo coerente rispetto alle indicazioni normative, un giudizio di pericolosità legittimante il quantum della pena irrogata in primo grado.
Infondato è il ricorso proposto dal OR.
La prima doglianza, di carattere processuale, è inammissibile, valendo, assorbentemente, il rilievo che il termine di venti giorni previsto dall'art. 429 c.p.p. non è invocabile in relazione alle udienze di rinvio, successive alla prima, di instaurazione del contraddicono davanti al giudice del dibattimento: per l'effetto, il termine congruo fissato per il rinvio delle successive udienze, in particolare, per quanto interessa, per l'udienza di cui sì disponeva l'avviso al nuovo difensore nominato nelle more, non doveva, ne' deve, necessariamente stabilirsi in quello di venti giorni suindicato.
Infondato è il secondo motivo con il quale si sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza della motivazione dei decreti.
Trattasi di motivo non accoglibile per evidente genericità. Come già affermato supra, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art.267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (Sezione 4, 19 dicembre 2008, Strinati).
È altresì infondata, per come formulata in questa sede, la doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 8, sostenendo di non avere avuto la possibilità di esaminare le registrazioni.
La doglianza non può trovare accoglimento per come formulata in questa sede.
È noto, in proposito, che la Corte costituzionale, con la sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza 22 aprile 2010, ne ha chiarito la concreta portata applicativa, risolvendo alcuni contrasti interpretativi, con specifico riferimento all'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni in occasione dell'adozione di misura cautelare basata proprio sul contenuto di attività intercetti ve. Il principio non trova applicazione, però, nella vicenda di che trattasi, non afferente la vicenda cautelare, bensì proposta con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio che si assume viziata da nullità per violazione del diritto di difesa, siccome non vi sarebbe stato il tempestivo accesso della difesa alle registrazioni. Ed allora la doglianza è chiaramente infondata per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, già assorbentemente, perché il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate (nella specie, bobine e trascrizioni integrali delle intercettazioni), ovvero, che è lo stesso, l'impossibilità (che si assume) ingiustificata della parte di accedere a tale documentazione, non sarebbe causa di nullità della richiesta stessa, ma comporterebbe soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi ovvero non tempestivamente messi a disposizione della parte. In questa prospettiva, la genericità della doglianza (che si limita a fare discendere una pretesa nullità dell'intera udienza preliminare) non consente di apprezzarla in questa sede, non essendo consentito verificare (anche nell'ottica della necessaria prova di resistenza) gli specifici elementi attinti dal vizio di inutilizzabilità ai limitati fini del rinvio a giudizio. Va del resto ricordato che, secondo principio generale ampiamente condivisibile, nel ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sezione 6; 29 settembre 2009, Apicella ed altri). Per l'effetto, la doglianza già di per sè, per come formulata, sarebbe inammissibile, dovendosi ritenere tale, per genericità, il motivo di ricorso con il quale si contesti, senza avere soddisfatto l'indicato onere allegativo, la decisione del Gip sulla richiesta di rinvio a giudizio.
In secondo luogo, perché, qui va fatta applicazione di principio diverso da quello desumibile dalla richiamata decisione della Corte costituzionale. Si tratta di intercettazioni disposte in altro procedimento qui utilizzate ex art. 270 c.p.p. A tal riguardo, già questa Corte si è espressa nel senso che, in tema, appunto, di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 c.p.p. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 c.p.p. aventi carattere tassativo.; detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che amplia i diritti della difesa in tema di accesso agli atti posti a fondamento di una misura cautelare, incidendo, in tale sede de liberiate, sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all'art. 271 c.p.p. (Sezione V, 13 marzo 2009, Badescu;
nonché Sezione 6, 24 novembre 2009, Scafidi). Anche il motivo afferente l'apprezzamento valutativo delle dichiarazioni di ZO LI è infondato.
Valgono in foto per rigettare la doglianza, sostanzialmente assimilabile a quella sviluppata dal CI e dallo SCURTO, le considerazioni supra sviluppate.
Infondata è la doglianza sulla pretesa inutilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali.
Il motivo è generico perché, come già anticipato, in tema di ricorso per cassazione, quando oggetto della denuncia di vizio di contraddittorietà della motivazione risultante da un atto del procedimento è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, requisito di ammissibilità del ricorso è la produzione integrale del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso, giacché tale integralità, stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti, è essenziale per consentire di verificare se il "senso o significato probatorio" dedotto dal ricorrente sia congruo al "complesso" della dichiarazione. Ciò vale, ovviamente, anche quanto si pretenda di sostenere che la deposizione debba ritenersi solo in parte inutilizzabile, anche perché, in tal caso, il tema che dovrebbe porsi sarebbe quello della "tenuta" della dichiarazione nella parte utilizzabile.
Proprio la carente soddisfazione dell'onere allegativo conduce al vizio di specificità e genericità.
Inaccoglibili sono i motivi con cui si contesta il giudizio affermativo della sussistenza delle fattispecie incriminatrici dell'associazione, dell'estorsione e della simulazione di reato. Si tratta di censure di merito, molto generiche, che contestano assertivamente l'apprezzamento valutativo del giudice di merito che, per quanto detto, appare convincente (che non trovano conforto neppure nei motivi aggiunti).
A ben vedere, le doglianze paiono risolversi nella "frammentizzata" e "frammentaria" contestazione di alcuni passaggi motivazionali e di alcuni brani di deposizioni, secondo metodica improponibile in questa sede.
Infondata è anche la doglianza finale riguardante l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Va ricordato, in premessa, che l'aggravante de qua si applica sia alla condotta di colui che, facendo parte di un'organizzazione criminosa dotata degli elementi costitutivi delineati dall'art. 416 bis c.p., ricorra a metodi mafiosi per la commissione dei singoli reati o agisca al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, sia alla condotta di colui che, pur non essendo organicamente inserito nel sodalizio di stampo mafioso, evochi la forza di intimidazione promanante in un certo ambito territoriale dall'associazione di stampo mafioso e sfrutti le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà del contesto sociale per la più agevole commissione degli illeciti (Sezione 4, 19 ottobre 2006, De Benedictis). Va altresì ricordato che, per non attribuire illogicamente all'aggravante de qua i contorni di una circostanza di carattere ambientale o locale (di guisa che qualunque fatto criminoso attuato in realtà territoriali ad elevata infiltrazione mafiosa finirebbe per colorarsi putativamente dell'attributo della mafiosità), è comunque indispensabile accertare e portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne abbiano connotato l'ascrizione alla metodologia mafiosa. In altri termini, occorre evidenziare gli aspetti reali del riferimento all'efficacia intimidatrice ed alla forza di pressione riconducigli a specifici assetti organizzativi mafiosi di cui si sia ammantata la reale azione del soggetto agente, nonché precisare se e in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione (Sezione 6, 16 maggio 2007, Niglia). Ciò premesso, il giudice di merito ha rispettosi detti principi, fornendo adeguata motivazione, in una vicenda in cui per vero la fattispecie estorsiva ha riguardato soggetto contestualmente condannato anche per la fattispecie associativa, delle condizioni di intimidazione in cui era posto la vittima dell'estorsione proprio in ragione della personalità malavitosa degli estortori. La relativa determinazione appare corretta e non attinta, come detto, dai motivi aggiunti che si risolvono in censure nella ricostruzione dei fatti e nell'apprezzamento valutativo dei fatti incriminati. Infondato è anche il ricorso proposto dal ET.
Inaccoglibili sono i motivi con cui si contesta il giudizio affermativo della sussistenza delle fattispecie incriminatrici dell'associazione, dell'estorsione e della simulazione di reato. Si tratta di censure di merito, molto generiche, che contestano assertivamente l'apprezzamento valutativo del giudice di merito che, per quanto detto, appare convincente.
A ben vedere, le doglianze paiono risolversi nella "frammentizzata" e "frammentaria" contestazione di alcuni passaggi motivazionali e di alcuni brani di deposizioni, secondo metodica improponibile in questa sede.
Anche le censure sul trattamento dosimetrico sono infondate. Valgono le considerazioni sopra sviluppate, che ostano all'accoglibilità di un motivo di ricorso che vorrebbe un intervento censorio del giudice di legittimità rispetto ad una decisione che ha comunque motivato nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. il trattamento dosimetrico (con la valorizzazione per quanto interessa della pericolosità soggettiva desunta dalla partecipazione all'associazione e delle gravi modalità esecutive delle fattispecie estorsive).
Del resto, non va dimenticato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato (Sezione 2, 22 febbraio 2007, Bianchi ed altri). Qui, come detto, il giudicante ha ben spiegato l'esercizio del suo potere discrezionale in punto di trattamento sanzionatorio, in modo conducente all'inaccoglibilità della censura.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 agosto 2010. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2010