Sentenza 22 marzo 2006
Massime • 1
Anche a seguito della modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, al giudice di legittimità restano precluse la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti e il riferimento, contenuto nel nuovo testo dalla norma citata, agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità, al quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2006, n. 19855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19855 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 22/03/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 501
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 046058/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RI N. IL 18/11/1968;
avverso ORDINANZA del 11/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. GRASSO Giovanni in sost. dell'avv. INTRAVAIA Giovanni per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, giudice del riesame, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, ha confermato l'ordinanza emessa dal g.i.p. del
Tribunale di Catania in data 9.9.2005 con la quale è stata applicata la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere a LA ZI, persona sottoposta a indagini per associazione a delinquere di stampo mafioso e per favoreggiamento della latitanza di AS AL.
I giudici del merito hanno ritenuto, quanto al presupposto probatorio della misura, che gravi indizi di colpevolezza a carico di LA ZI si desumono da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni di conversazioni telefoniche.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato sia la presunzione discendente dalla contestazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sia, in concreto, "la spiccata caratura criminale dell'indagato",
desunta dalla professionale appartenenza all'associazione criminale per lungo tempo.
Contro la predetta ordinanza il difensore dell'indagato ricorre per Cassazione denunciando:
1) violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1, art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, in relazione ai contestati reati di cui all'art. 461 bis c.p. e art. 378 c.p., comma 2: il giudice del merito non hanno verificato il grado di specificità delle dichiarazioni indizianti rese da TA TA, TA LE, PI IN e PI SE, i quali avrebbero genericamente riferito di un contributo "nel settore delle estorsioni, dei danneggiamenti e della bassa manovalanza". In relazione agli episodi estorsivi riferiti da PI IN le persone offese hanno dichiarato di avere rapporti di amicizia o di cordiale conoscenza con il LA. Tali dichiarazioni sono state ritenute non incompatibili con le dichiarazioni del collaborante. Quanto al favoreggiamento PI IN ha dichiarato che LA avrebbe consentito a DI PO di locare un'immobile senza poter dire, però, se era destinato ad un latitante. Mancano i riscontri. 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni delle persone offese degli episodi estorsivi;
3) violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, in relazione alle esigenze cautelari di cui manca la specifica indicazione. La norma citata si limita a presumere la "gravità" delle esigenze cautelari e non l'esistenza delle medesime;
4) illogicità della motivazione e travisamento del fatto: in sede di riesame era stato evidenziato che il collaborante UT NO - reggente del clan AR nei territori di Augusta e Villasmundo - aveva escluso l'appartenenza del LA al predetto clan. Il Tribunale ha tratto il convincimento della rilevanza dell'assunto sulla base di una mera affermazione del P.M. in udienza, secondo cui il UG era responsabile del gruppo di Villasmundo e ciò in contrasto con quanto risultante dalla sentenza nel processo Tauro;
5) nullità dell'ordinanza cautelare in pendenza del ricorso proposto dal P.M. contro l'ordinanza di annullamento di precedente ordinanza sugli stessi fatti.
Prima della discussione il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi con i quali - anche ai sensi della L. n. 46 del 2006 - ha dedotto: la) violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1, e relativo vizio di motivazione in ordine alla compatibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PI IN con le dichiarazioni rese dalle persone che avrebbero subito estorsioni ad opera del LA e ribadisce quanto denunciato sub 4); 2) illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli stessi elementi probatori posti a base di precedente provvedimento cautelare successivamente annullato dal tribunale per il riesame, posto che le dichiarazioni di TA TA rese nel 2005 costituiscono in realtà mera conferma di quelle rese nel 1995 e nel 1997 e non esisterebbe il quid novi tale da autorizzare la nuova misura. Inoltre le dichiarazioni rese dai TA sarebbero smentite dal UT.
2. Con l'ultimo motivo formulato con il ricorso - che, alla stregua di un criterio logico va esaminato in via preliminare, contestandosi la stessa possibilità di emissione della misura cautelare - la difesa assume che, in pendenza del ricorso per Cassazione proposto dal P.M. avverso l'annullamento della prima ordinanza restrittiva, l'accusa non avrebbe dovuto emettere una nuova misura custodiale per gli stessi fatti-reato.
A tal fine viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite (31/3/2004 N. 18339 in proc. Donelli) in cui si afferma la preclusione per il GIP di adozione del successivo provvedimento cautelare, richiesto in pendenza del procedimento di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale. Il richiamo non risulta peraltro decisivo, atteso che - come ha già rilevato altra Sezione di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 6798 del 2005) l'affermata configurazione del rapporto fra le due soluzioni (ricominciare, a fronte dei nova acquisiti, l'azione cautelare con nuova richiesta ex art. 291 c.p.p. o proseguire nella stessa adducendo nel procedimento incidentale di appello il materiale probatorio inedito) in termini non già di concorrenza ma di alternatività si correla a ben diversa ipotesi e ben distinta ratio. La definitività dell'opzione attivata e le preclusioni conseguenti si coniugano, infatti, con la riconosciuta "intensità" di penetrazione dei poteri cognitivi del Tribunale della Libertà quale giudice di appello "dinanzi al quale è consentito al P.M. di produrre documentazione relativa a elementi probatori nuovi (possibilità pacificamente preclusa in sede di legittimità) laddove le successive implicazioni sono volte a evitare il rischio di interferenze tra competenze funzionali diversificate. Per la pronuncia richiamata "non può, invero, consentirsi all'organo dell'accusa, nell'investire della decisione sulla stessa azione cautelare organi diversi, di perseguire l'abnorme risultato di un duplice, identico, titolo, l'uno a sorpresa e immediatamente esecutivo, l'altro disposto all'esito di contraddittorio camerale e di cui resta sospesa l'esecutività".
E nessuna di tali condizioni si verifica nel caso di specie, non ponendosi in sede di legittimità un problema di acquisibilità del novum e non potendo l'accoglimento del ricorso condurre al diretto conseguimento di un titolo custodiale, comportando eventualmente solo l'annullamento con trasmissione al tribunale del riesame. Da escludere, pertanto, che la percorrenza di strade concorrenti trovasse, al momento della nuova domanda cautelare, lo sbarramento indicato dalla difesa, ponendosi solo, in riferimento all'emessa misura, un problema di limitata preclusione endo-processuale con riguardo alla formazione in itinere del cd. giudicato cautelare, rilevabile in sede di riesame" (Sez. 2, Sentenza n. 6798 del 2005).
3. Quanto agli altri motivi di ricorso va ricordato che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Ghiado, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Marinino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Peraltro, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) "al giudice di legittimità resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa)" (Sez. 6^ 15 marzo 2006, Casula) e il riferimento del vizio di motivazione nel nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e) anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (a prescindere dalla dubbia riferibilità di tale ultimo termine al ricorso per Cassazione) non vale, a fortiori - stante l'inesistenza di tale limitazione nel codice abrogato - a mutare la natura del giudizio di legittimità come innanzi delimitato, rimanendo oggetto di tale giudizio la contrarietà di un provvedimento a norme di legge ed estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5^, 22 marzo 2006, Cugliari). Nella concreta fattispecie, per contro, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio, mentre il provvedimento impugnato è congruamente giustificato, quanto al presupposto probatorio della misura, con riferimento alle plurime chiamate in correità rese dai collaboratori di giustizia TA TA, TA LE, PI IN e PI SE circa il ruolo di associato del LA, attivo nel settore delle estorsioni, con mansioni di "bassa manovalanza" nel periodo 1993-1995 (al quale si riferiscono le propalazioni dei TA: attività intimidatoria, preparazione di lettere o esecuzione di telefonate e danneggiamenti) e di più alto rilievo nel periodo 1998-2002 (al quale si riferiscono i PI), allorquando, divenuto consigliere comunale, come ha con logica argomentazione evidenziato il tribunale, il ricorrente ha assunto un ruolo organizzativo, compatibile con la circostanza che le persone offese non abbiano riferito di attività intimidatorie o richieste estorsive siano provenute dal LA, in questa fase indicato come compartecipe addetto alla individuazione degli imprenditori da "vessare". Ruolo non contraddetto, in sostanza, dal UT -le cui dichiarazioni sono invocate a propria difesa dal ricorrente - poiché, come si desume dal provvedimento impugnato, dalle dichiarazioni stesse emerge che il predetto UT ha collegato il LA ad altro appartenente al medesimo clan, pur affermando "che non era un organico, ma solo una persona che faceva favori a titolo personale legati alla sua condizione di uomo politico". Affermazione da sola non idonea ad escludere la positiva indicazione di appartenenza al clan proveniente dagli altri collaboranti e riscontrata dall'attività del LA di reperimento di abitazioni utili per la latitanza dei compartecipi (cfr, pag. 117 dell'ordinanza cautelare, la cui motivazione, trattandosi di cd. "doppia conforme", integra quella del provvedimento impugnato) e ulteriormente riscontrata dalle intercettazioni telefoniche eseguite in occasione dell'arresto del AS (v. anche intercettazioni riportate da pag. 122 a pag. 129 dell'ordinanza cautelare), nascosto in abitazione per il cui reperimento il ricorrente ha svolto attività di intermediario (dichiarazioni del PI). Il ricorso, dunque, va rigettato con le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006