Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
In tema di notificazioni, quando la dichiarazione o elezione di domicilio è raccolta a verbale davanti all'autorità procedente ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., la inidoneità della stessa (che consiste nella definitiva impossibilità di effettuare la notifica, non rilevando una mera assenza o allontanamento temporaneo) determina l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art 161, comma quarto, cod. proc. pen.; quando, invece, la dichiarazione o elezione di domicilio consegue all'invito rivolto all'indagato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen., la impossibilità di procedere alla notifica (per mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione od elezione) implica la necessità di eseguire quella successiva nel luogo in cui l'atto è stato notificato, con le modalità di cui all'art. 157 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 30132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30132 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
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