Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 30132
CASS
Sentenza 5 aprile 2017

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In tema di notificazioni, quando la dichiarazione o elezione di domicilio è raccolta a verbale davanti all'autorità procedente ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., la inidoneità della stessa (che consiste nella definitiva impossibilità di effettuare la notifica, non rilevando una mera assenza o allontanamento temporaneo) determina l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art 161, comma quarto, cod. proc. pen.; quando, invece, la dichiarazione o elezione di domicilio consegue all'invito rivolto all'indagato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen., la impossibilità di procedere alla notifica (per mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione od elezione) implica la necessità di eseguire quella successiva nel luogo in cui l'atto è stato notificato, con le modalità di cui all'art. 157 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 30132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30132
    Data del deposito : 5 aprile 2017

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