Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 3
È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).
Integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita presso lo studio del difensore di fiducia non più domiciliatario del suo assistito, solo quando, in concreto, risulti che l'informazione non sia stata trasmessa a quest'ultimo per dolo o negligenza del professionista o dell'interessato.
È nulla, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., la sentenza che utilizza documenti acquisiti, su richiesta del P.M., dopo le conclusioni delle parti "riservando la valutazione di rilevanza", senza disporre la rinnovazione della discussione. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva fondato la motivazione della decisione anche su verbali di dichiarazioni rese da imputato di reato connesso nonché su tabulati telefonici acquisiti con riserva subito prima della deliberazione in camera di consiglio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2014, n. 30897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30897 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO OL - Presidente - del 06/11/2014
Dott. CONTI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1668
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 29204/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 16/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni del Difensore della parte civile "Associazione giuristi democratici di Genova", avv. Pagani Gilberto, in sostituzione dell'avv. Emilio Robotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore delle parti civili SA AL RA e AC LA AN, avv. Gilberto Pagani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore della parte civile Zapatero RC Guillermina, avv. Emanuele Tambuscio, in sostituzione dell'avv. Laura Tartarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni del Difensore delle parti civili CH IA, IZ NC VI, IA SÈ UI, NE ER Ana, avv. Emanuele Tambuscio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il Difensore dell'imputato, avv. Melandri Marcello, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 16/12/2013, di integrale conferma delle disposizioni penali deliberate con la sentenza pronunciata dal locale Tribunale il 10/12/2012, di condanna nei confronti di CC SC per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).
2. La testimonianza in questione è stata resa in data 3/05/2007 nell'ambito del giudizio di primo grado celebrato a Genova, nei confronti di numerosi funzionari dello Stato e delle forze di polizia, per i noti fatti di violenza posti in essere, nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001, presso il complesso scolastico IA della stessa città. All'epoca di questi fatti, CC SC era il Questore di Genova.
Il procedimento - che comprendeva numerose e varie imputazioni (falso in atto pubblico, calunnia, arresto illegale, percosse, lesioni personali, anche pluriaggravate, detenzione e porto di ordigni esplodenti, perquisizione arbitraria, violazione di domicilio, peculato) - aveva avuto un andamento complesso, segnato anche dalla maturazione dei termini prescrizionali per vari reati, ma può dirsi in termini del tutto generali che l'impianto accusatorio era stato in larga parte sconfessato dal primo Giudice, ed invece in buona misura recepito dalla Corte d'appello, di talché nel gergo interno al processo si allude appunto ad una sentenza assolutoria e ad una sentenza di condanna.
Sempre negli stessi termini generali, va aggiunto che la seconda decisione aveva trovato tendenziale conferma con la sentenza di questa Suprema Corte, sezione 5 penale, n. 38085 del 5/07/2012, d'ora in poi citata per brevità come "sentenza Z".
3. I fatti posti ad oggetto del procedimento "principale" sono ricostruiti dalla sentenza impugnata proprio richiamando ampi brani della "sentenza Z". Ovviamente, il relativo esame sarà qui circoscritto ai soli profili che rilevano per il giudizio di legittimità.
In occasione del vertice del G8 vi erano state a Genova numerose manifestazioni di piazza, convocate tra l'altro dal Genoa Social Forum, cui gli enti proprietari avevano concesso in uso gli edifici che, in un complesso scolastico unitario, intitolato ad Armando IA, ospitavano due diverse scuole, tra loro prospicienti. In una, denominata GI OL, il SF aveva tra l'altro installato il proprio ufficio stampa, con apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Nell'altra scuola, intitolata a DR TI, avevano trovato ospitalità per dormire molte decine di persone. Data l'importanza dell'evento, e la concreta degenerazione delle manifestazioni in scontri e devastazioni, che avevano tra l'altro condotto alla morte di IU LO, erano convenuti a Genova, unendosi a coloro che già vi operavano, molti funzionari dello Stato ed appartenenti alle forze di polizia, anche di grado elevatissimo. Qui interessa menzionarne alcuni, indicandoli per il grado che rivestivano al momento dei fatti.
Del Questore di Genova, cioè dell'odierno ricorrente (poi approdato alla pensione con il grado di prefetto), si è già detto. Egli era affiancato da RT RT, capo della Digos del capoluogo ligure.
Nella città si erano già portati da Roma, per la gestione dell'evento, il vice Capo vicario della Polizia di Stato, RE NS, con funzioni di coordinamento organizzativo, il vice direttore dell'Ucigos, Luperi GI, quale consulente ministeriale, il direttore del Servizio Centrale Operativo, TE SC, oltre ad ulteriori dirigenti. Nel pomeriggio del 21 luglio era giunto poi, per espressa disposizione del vertice ministeriale, alla luce dei gravissimi avvenimenti nel frattempo maturati, il direttore dell'Ucigos, La RB RN. In quelle ore il Capo della Polizia, De EN GI, aveva disposto che fosse organizzata la ricerca dei soggetti responsabili dei gravi disordini, e - si legge nelle sentenze citate - si era affermata tra i responsabili dell'ordine pubblico l'opinione che occorresse "riscattare" l'immagine delle forze di polizia, appannata dall'inadeguata reazione alle scorrerie dei cd. black bloc. Nei pressi delle scuole IA il passaggio di alcuni mezzi della Polizia di Stato era stato accompagnato dal lancio di insulti e, pare, di una bottiglietta, ad opera di gruppi di giovani che lì stazionavano.
È stato pacificamente accertato che il capo della locale Digos, RT RT, aveva intrattenuto una conversazione telefonica con uno dei responsabili del SF, AC FA. A dire del primo, il secondo l'aveva informato che nell'edificio OL v'era l'ufficio stampa del Forum e che nell'edificio Pettini v'era il centro internet, ma si erano anche raccolte per dormire molte persone;
soprattutto, AC avrebbe riferito di non poter escludere che tra dette persone si fossero inseriti appartenenti al black bloc (ed anzi, secondo RT, AC aveva riferito che il SF aveva abbandonato l'edificio, così accreditando l'idea che lo stesso fosse stato occupato da altri).
Era stata allora decisa una operazione di polizia, da motivarsi quale perquisizione d'iniziativa a norma dell'art. 41 T.u.l.p.s., senza per altro che, secondo la sentenza impugnata, fossero dettate regole di ingaggio e precise gerarchie e responsabilità per l'azione sul campo. La "sentenza Z" ha ritenuto non censurabili le decisioni dei giudici di merito secondo le quali, in realtà, l'operazione era stata ab initio concepita in termini militari (con l'uso di oltre 500 uomini, il progettato utilizzo di lacrimogeni in ambienti chiusi, ecc.) ed allo scopo di effettuare un elevato numero di arresti, a prescindere dall'esito delle perquisizioni (che, conviene subito ricordare, sarebbe stato completamente negativo). Gli uomini della Polizia avevano fatto irruzione nel cortile dell'edificio TI, malmenando alcuni giornalisti presenti, per poi entrare nello stabile, trovando nello stesso ed arrestando 93 persone, 87 delle quali percosse al punto da riportare lesioni, anche molto gravi, con due soggetti caduti in pericolo di vita. L"istruttoria ha documentato, anche attraverso diversi filmati, la falsità degli atti che rappresentavano forme di resistenza violenta degli arrestati. Ha documentato, nel contempo, i fatti di falso e calunnia posti in essere trasportando nella scuola TI due bottiglie molotov, in realtà sequestrate altrove nel pomeriggio, o prospettando lesioni d'arma da taglio a carico di un agente operante, in realtà mai procurate.
Rileva in questa sede anche una sorta di episodio collaterale. Un gruppo di agenti, guidato dal funzionario GA, era entrato anche nell'edificio OL, dando luogo ad una fattispecie di perquisizione arbitraria, come ormai stabilito con sentenza irrevocabile. Il vero scopo dell'accesso è stato identificato nella ricerca di materiale informatico e audiovisivo, dopo che qualcuno degli operanti si era accorto che persone presenti nell'edificio avevano ripreso i comportamenti tenuti nello stabile prospiciente, cioè la scuola TI. Con violenze verbali ed in qualche caso anche fisiche, gli agenti avevano appreso e danneggiato computer e cassette video, senza per altro riuscire completamente nell'intento loro attribuito (tanto che alcuni filmati sono poi divenuti pubblici).
4. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, condotta nel procedimento principale di primo grado, si era dovuto constatare che la polizia giudiziaria, cui erano state affidate in custodia, non era in grado di esibire al Tribunale procedente le due bottiglie molotof che, secondo gli originari rapporti, erano state rinvenute nella scuola TI. Gli ordigni erano stati in effetti distrutti dagli artificieri della Questura, asseritamente per errore, sebbene mai fosse stato impartito in tal senso un ordine della competente Autorità giudiziaria.
Il 18/01/2007 il Procuratore della Repubblica di Genova aveva ordinato l'iscrizione contro ignoti di un procedimento per i reati di peculato e violazione della legge sulle armi. Nell'ambito di tale procedimento fu disposta l'intercettazione delle comunicazioni di un artificiere della Questura di Genova, per altro già sottoposte a controllo per reati ulteriori.
Il 16/04/2007, sempre nell'ambito del medesimo procedimento per peculato e violazione della legge sulle armi, era stata disposta l'intercettazione delle conversazioni di RT RT, con motivazione specificamente relativa a possibili attività di inquinamento della prova, ed a partire da un espresso riferimento alla sua persona, compiuto, pochi giorni prima, da uno degli indagati già sottoposti a controllo.
RT intratteneva all'epoca frequenti conversazioni con CC, anche in relazione alla testimonianza che questi avrebbe dovuto rendere, ed aveva poi effettivamente reso, il giorno 3 maggio. In base all'andamento dell'atto, e sulla scorta delle intercettazioni citate, era stata ordinata il 7/05/2007 l'iscrizione di un procedimento per falsa testimonianza a carico dell'odierno ricorrente, di RT RT ed anche di De EN GI, che risultava avere incontrato il teste prima della sua deposizione e che, secondo l'ipotesi d'accusa, l'aveva indotto a minimizzare il suo ruolo nella deliberazione dell'iniziativa del complesso scolastico IA (infra). Nella stessa data del 7 maggio il Pubblico ministero aveva esteso al delitto di falsa testimonianza le intercettazioni già in corso, formalizzando poi la comune pertinenza dei provvedimenti autorizzativi ed esecutivi con decreto del successivo 1/06/2007, ribadito per una nuova utenza l'8/06/2007. 5. In esito alle indagini preliminari, CC, RT e De EN erano stati perseguiti per il delitto di falsa testimonianza.
Occorre a questo punto introdurre una informazione essenziale al fine di comprendere la logica che permea la sentenza impugnata e gli atti delle parti. L'imputazione redatta addebitava al CC d'aver reso falsa testimonianza a proposito "in particolare" di cinque profili dei fatti sui quali era stato interrogato. Nel gergo interno al processo detti profili sono stati definiti "questioni", adottando per ciascuna tra esse una denominazione sintetica. È opportuno proporre subito un glossario delle relative definizioni. a. "Questione LA". LA era responsabile dell'Ufficio relazioni esterne della Polizia di Stato, alle dirette dipendenze del capo De EN, e fu richiesto di presenziare all'operazione presso le scuole IA.
In fatto, la questione riguarda l'iniziativa della sua convocazione, e cioè se la sua presenza fu richiesta dal citato De EN GI, o piuttosto dipese da una iniziativa di CC SC. È ampiamente discussa, nei provvedimenti giurisdizionali e negli atti di parte, la rilevanza di detta informazione, che secondo l'accusa era stata falsamente rappresentata dal testimone. b. "Questione OL". Un aspetto dominante nel processo principale è stato rappresentato dall'identificazione della "catena di comando" che si era formata nella serata dei fatti, al fine di stabilire chi avesse deliberato di compiere l'operazione (e perché), e di accertare chi ne portasse sul campo la responsabilità, anche e soprattutto riguardo alle modalità operative. La relativa difficoltà è nata, tra l'altro, dalla compresenza in Questura, e poi alla IA, di altissimi funzionari provenienti da uffici diversi.
In fatto, si trattava di stabilire se a OL RE, vice Questore a Bologna, già incaricato della tutela dell'ordine pubblico fuori della cd. "zona rossa", su diretta designazione del vice Capo della Polizia, fosse stata affidata una responsabilità primaria e/o esclusiva per la gestione sul campo dell'operazione presso le scuole IA.
c. "Questione AC". Poco prima che l'operazione fosse compiuta, come già si è accennato, vi era stata una conversazione telefonica tra RT RT e AC FA, responsabile o corresponsabile della struttura scolastica per conto del Genoa Social Forum.
In fatto, si discute l'andamento effettivo di quella conversazione, ed in particolare se ed in quale misura fosse stato lo stesso AC ad accreditare l'idea che elementi estranei al Forum si fossero sistemati nell'edificio.
d. "Questione vertici romani", espressione questa meno stabilizzata all'interno del processo. In sostanza, si trattava di stabilire chi, in quale ruolo ed in quali condizioni avesse concorso a deliberare l'operazione, avuto riguardo alla responsabilità formale del locale Questore e però alla presenza, nei momenti deliberativi, di funzionari di grado superiore. È appena il caso di esplicitare quanto già risulta per implicito, e cioè che CC, pure coinvolto nelle fasi di deliberazione della perquisizione d'iniziativa, non era stato considerato dal Pubblico ministero corresponsabile dei delitti commessi in fase esecutiva. e. "Questione I". Il tema attiene alle dinamiche che indussero l'accesso della Polizia anche nell'edificio OL. Nel processo principale è stata a lungo sostenuta, in chiave difensiva, la tesi che la Polizia fosse entrata nella seconda scuola per errore, tratta in inganno dalla menzione del nome IA in una targa apposta sul relativo edificio.
6. L'addebito di falsa testimonianza mosso a CC SC è scaturito dal raffronto tra le sue affermazioni dibattimentali e quanto da lui stesso riferito, sul merito dei fatti, nelle comunicazioni scritte inviate ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza, nelle informazioni rese in due occasioni al Pubblico Ministero, nelle dichiarazioni compiute innanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sui fatti di Genova, nelle conversazioni telefoniche (prevalentemente intrattenute con RT) prima e dopo la deposizione dibattimentale. A tali elementi si sono aggiunti, nell'economia della sentenza impugnata (infra), gli effetti confermativi attribuiti ad alcune deposizioni, tra le quali certamente primeggia quella del vice capo della Polizia, RE NS.
Come si è visto, sulla base delle comunicazioni telefoniche intercettate tra l'aprile ed il maggio del 2007, la Procura di Genova aveva elevato l'imputazione non solo nei confronti del CC, quale autore materiale del fatto, ma anche riguardo a De EN e RT, quali concorrenti morali, di volta in volta indicati negli atti quali induttori, determinatori, istigatori.
I procedimenti si sono però divisi, dato che solo i presunti concorrenti morali hanno chiesto ed ottenuto che si procedesse, nei loro confronti, mediante rito abbreviato.
Il relativo giudizio è stato in primo grado definito, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con sentenza assolutoria (7/10/2009).
Secondo la sintesi datane nel provvedimento di legittimità che avrebbe in seguito concluso il procedimento (infra), la sentenza aveva circoscritto l'addebito concernente De EN alle false dichiarazioni di CC riguardo alla "questione LA", ed aveva compiuto una operazione analoga, quanto a RT RT, relativamente alla "questione AC" e alla "questione I", esplicitamente mettendo in rilievo la maggiore estensione dell'addebito mosso all'odierno ricorrente.
Nel contempo, e pur ammettendo la rilevanza che l'accertamento di falsità (anche solo soggettiva) della deposizione di CC avrebbe potuto assumere nel giudizio a carico dei presunti istigatori, la regiudicanda era stata risolta stabilendo il difetto di prova storica delle condotte istigatrici. I contatti tra De EN e CC non erano mai stati direttamente documentati (ne avevano parlato al telefono lo stesso CC o terze persone), e l'interazione tra RT e l'odierno ricorrente non sarebbe andata oltre un ausilio alla memoria del teste, che si trovava in difficoltà nel prepararsi a deporre a molti anni ormai dai fatti. Dunque, anche ammettendo (in tesi) che CC avesse callidamente inteso modificare le proprie precedenti versioni (cioè modificarle con scopi di favoreggiamento, e non al fine d'una migliore rappresentazione dei fatti), e pure ammettendo (in tesi) che le "questioni" agitate da De EN e RT fossero pertinenti e rilevanti per il giudizio principale, sarebbe mancata la prova dell'ipotizzata responsabilità concorsuale.
La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17/06/2010, aveva riformato la decisione assolutoria, condannando De EN e RT per il reato loro ascritto, senza mettere in discussione la delimitazione, già operata dal primo Giudice, circa le "questioni" sulle quali CC avrebbe detto il falso per l'intervento dell'uno e dell'altro imputato.
Sempre in base alla sintesi compiutane nella successiva decisione di legittimità, la deliberazione della Corte territoriale riguardo a De EN si era fondata, per un primo verso, sulla ritenuta influenza causale di un incontro avvenuto tra l'imputato ed il CC, prima della deposizione, al fine di discutere della "questione LA". Per altro verso, detta questione era apparsa pertinente e rilevante, nonostante la mancanza di addebiti mossi al De EN per i violenti fatti accaduti nelle scuole IA, in proiezione soggettiva (De EN aveva interesse a "tirarsi fuori" il più possibile dalla vicenda) ed in proiezione oggettiva, bastando la mera possibilità astratta che la circostanza fosse apprezzata nella ricostruzione dei fatti indicati.
Quanto a RT, le conversazioni intercettate avrebbero comprovato almeno come l'interessato avesse approfittato dei vuoti mnemonici, dello stato ansioso e della smania di compiacere colleghi e superiori, che animava CC all'epoca della sua testimonianza, per indurlo a modificare falsamente le proprie indicazioni originarie sulle due "questioni" di pertinenza.
Come più volte accennato, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio con decisione di questa Corte, n. 20656 del 22/11/2011, che d'ora in poi sarà richiamata con l'espressione sintetica "sentenza De EN" (dal nome del primo ricorrente). Non senza avvertire della complessità del provvedimento, può dirsi che la decisione si fonda su alcune rationes fondamentali. In primo luogo viene affermato uno scostamento decisivo tra la motivazione della sentenza impugnata ed il modello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per i casi nei quali il giudice dell'appello si orienta a sovvertire una pronuncia assolutoria. In tali evenienze, la motivazione deve per un verso confrontarsi con le circostanze e con gli argomenti in base ai quali è intervenuta la prima deliberazione, e per altro verso offrire una compiuta ed autonoma prospettazione, con particolare forza persuasiva, delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto che sostengono il giudizio di condanna. Nella specie, la Corte ha stigmatizzato "sommarietà valutativa e palesi lacune", ed il ricorso all'uso di affermazioni apodittiche o pleonastiche per contrastare il corretto percorso argomentativo del primo giudice.
Il secondo pilastro della decisione (che per altro enuncia apertamente la ritenuta carenza della prova concernente le condotte istigative) consiste nel principio per il quale rilevano penalmente, nella testimonianza mendace, le sole affermazioni pertinenti e rilevanti per l'accertamento della regiudicanda. Con l'avvertenza che le nozioni di pertinenza e di rilevanza non sono sovrapponibili: se la prima esprime l'attinenza all'oggetto del giudizio, la seconda è caratteristica di tipo funzionale del dictum del testimone, intesa come astratta capacità della falsa dichiarazione, da valutare ex ante, di "influire, deviandola dalla autentica e genuina verità processuale, sulla decisione del processo".
Nella specie, si è considerata lacunosa la motivazione tanto in punto di pertinenza che riguardo alla rilevanza delle tre "questioni" complessivamente evocate dall'imputazione, in assoluto e nel raffronto con le considerazioni negative espresse dal Giudice di prime cure, considerate puntuali e convincenti, sebbene (come detto) non decisive nell'economia della valutazione assolutoria. In particolare sarebbe palese il difetto di pertinenza, prima ancora che di rilevanza, della "questione LA", sebbene nel processo di appello per le violenze fosse emersa una lettura dell'episodio in chiave sintomatica delle ragioni dell'operazione e del livello decisionale al quale la stessa era stata concepita. La sentenza di condanna avrebbe dato luogo ad un "paradosso accusatorio" per il quale il teste che rettifica precedenti dichiarazioni sarebbe sempre intento ad una ritrattazione, la quale, dal canto proprio, sarebbe sempre, per se stessa, la prova della falsità del nuovo narrato. Quanto alla posizione RT ed alle due relative "questioni", la Corte ha riconosciuto come entrambe le sentenze di merito avessero ritenuto pertinenti le "questioni" medesime. Ma la loro rilevanza sarebbe stata solo assiomaticamente ritenuta nella decisione di condanna.
In effetti CC aveva inserito in testimonianza una circostanza del tutto nuova (che egli cioè avrebbe assistito alla telefonata tra RT e AC, ed avrebbe sentito il primo interloquire in termini che confermerebbero come il secondo non avesse escluso la presenza di "tute nere" nel complesso scolastico). Ma, in sostanza, la Corte territoriale non avrebbe replicato all'assunto che poteva essersi trattato di una precisazione, magari veritiera, non orientata a sostenere la ricostruzione di RT della conversazione. E comunque - rilevano i Giudici di legittimità - non si riferivano alla "questione AC" le conversazioni intercorse tra CC e RT prima della prova testimoniale.
Più netta - si riconosce - la contrapposizione tra l'approdo finale del teste CC sull'irruzione nella scuola OL (errore di identificazione dell'obiettivo) e le giustificazioni che lui stesso ed altri avevano dato in precedenza. La Corte analizza in dettaglio le fonti, ridimensionandone il carattere configgente e, per altro verso, identificando l'origine della tesi finale nelle dichiarazioni di altri testi, con la conseguenza che le comunicazioni tra RT e CC sulla matrice dell'irruzione avrebbero potuto leggersi come commenti sull'avvenimento e sull'andamento del processo, e non come strumento della contestata condotta istigatoria. Del resto, e sempre in esito ad una analisi di dettaglio, non sarebbe emerso neppure un interesse di RT al cambio di versione.
7. Fin qui gli antecedenti della sentenza impugnata, che come si è detto ha confermato (salva una riduzione delle sanzioni civili) il deliberato del Giudice di prime cure.
Il provvedimento è segnato da una amplissima motivazione (253 cartelle), ed è censurato mediante un ricorso di analoga imponenza (89 pagine, cui si è aggiunta una cospicua memoria).
7.1. La sentenza si apre con una descrizione delle cadenze processuali che, secondo il ricorrente, avrebbero indotto nullità della sentenza impugnata. Si afferma, in particolare, che nell'udienza del 14/11/2013 il Procuratore generale aveva chiesto rinnovarsi l'istruzione dibattimentale per l'acquisizione di verbali di dichiarazioni rese da RT RT e dei tabulati di conversazioni telefoniche intrattenute tra funzionari di polizia durante la notte tra il 21 ed il 22/07/2001. Registrato il dissenso della DI, l'udienza era proseguita con le conclusioni delle parti (completate dal Pubblico ministero e dalle parti civili, ed avviate dalla DI dell'imputato).
Nella udienza del 16/12/2013 erano state ultimate le conclusioni nell'interesse di CC, alle quali avevano replicato le parti civili ed il Procuratore generale, che aveva tra l'altro insistito per l'accoglimento della propria istanza istruttoria. Vi era stata nuova opposizione della DI ma la Corte, per quanto si legge nel provvedimento in esame, aveva "acquisito i documenti ... riservandosi di valutarne la rilevanza".
7.2. V'è poi una diffusa trattazione della nullità che avrebbe segnato la notifica della citazione per il decreto di appello, attribuita ad un comportamento incauto, se non addirittura strumentale, dell'imputato e dei suoi Difensori.
La Corte territoriale ammette, in sostanza, che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato a CC presso il Difensore di fiducia, già domiciliatario dell'interessato, sebbene quest'ultimo, dopo la sentenza di condanna, avesse sottoscritto un atto "di conferma della nomina dei difensori ai sensi dell'art. 96 c.p.p., nonché ai sensi degli artt. 161 ss. c.p.p.". Nel corpo dell'atto, sottoscritto per autentica dai due Difensori, era indicata una "elezione ex novo" di domicilio presso un certo indirizzo di Vedano al Lambro.
Nella sentenza impugnata l'errore obiettivamente commesso in fase predibattimentale è collegato alle caratteristiche grafiche e sintattiche dell'atto, che sarebbe stato congegnato in modo da "occultare" il cambio di domicilio. D'altra parte i Difensori sarebbero stati a conoscenza dell'indicato mutamento, avendo sottoscritto, come già si è accennato, l'atto relativo. Dunque, ed in sintesi, la nullità indotta dall'errore di notifica non avrebbe potuto essere rilevata, sia perché determinata maliziosamente nell'interesse dell'imputato (sono citati l'art. 182 cod. proc. pen., comma 1 ed il principio "malitiis non est indulgendum"), sia perché
sottaciuta dai Difensori durante l'intero corso del dibattimento (articolatosi lungo quattro udienze), con conseguente decadenza dalla possibilità di deduzione (dell'art. 182 cod. proc. pen., comma 2) e, comunque, con intervenuta sanatoria per rinuncia all'eccezione (art. 183) o per rinuncia dell'interessato a comparire (art. 184, comma 1). A tale ultimo proposito, si enuncia nella sentenza impugnata, anche alla luce del tenore di conversazioni intercettate, l'opinione che "lo stretto rapporto fiduciario tra l'imputato e i suoi difensori ... non rende plausibile che egli non abbia avuto effettiva notizia dell'inizio e della prosecuzione dell'articolato dibattimento".
7.3. La sentenza impugnata affronta quindi il tema della completezza e della utilizzabilità della prova.
7.3.1. È affermata, in dissenso dalle tesi dell'appellante, l'utilizzabilità quali documenti degli atti che riproducono le dichiarazioni rese da CC SC nell'ambito del procedimento principale ed innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti di Genova.
Di più, si considerano utilizzabili altri atti del procedimento principale, soprattutto per effetto della particolare modalità di acquisizione della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Genova aveva infatti predisposto una peculiare "sentenza multimediale", cioè un documento informatico munito di collegamenti a files esterni che riproducevano atti e documenti utilizzati per la decisione (compresi filmati, registrazioni, verbali, ecc.). Nel dibattimento di primo grado del presente giudizio, il Tribunale aveva formalizzato all'udienza del 6/11/2012 l'acquisizione della predetta sentenza "in formato digitale", cui del resto si era fatto riferimento anche in fasi anteriori, ad esempio durante l'esame del teste RE, senza che la DI obiettasse circa l'uso di atti accessibili grazie ai link contenuti nella sentenza digitale, ed anzi con un consenso espresso del Difensore di CC ("salvo alcuni aspetti").
Insomma, gli atti del dibattimento del processo IA sarebbero stati acquisiti col consenso della DI dell'imputato, con effetti dirimenti quanto alle dichiarazioni di La RB RN e AL PP (successivamente deceduti), ferma restando la valutabilità delle sentenze a norma dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e salvi, per i verbali di prova dichiarativa, i limiti stabiliti dall'art. 238 cod. proc. pen., comma 2-bis (senza tener conto dell'occasionale presenza, in occasione delle prove indicate, dell'avvocato che sarebbe poi divenuto il Difensore di CC). Salva, inoltre, l'utilizzazione delle fonti cognitive acquisite a favore dell'imputato.
7.3.2. Per affrontare le numerose obiezioni dell'appellante circa l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, la Corte territoriale ha operato la ricostruzione cronologica di cui già si è dato conto, notando per inciso come la "sentenza De EN" di questa Corte abbia considerato pacificamente utilizzabili dette intercettazioni.
La Corte ha ricordato che parte delle captazioni risale ad epoca successiva alla formale estensione dell'indagine al reato di falsa testimonianza ascritto al CC, per il quale il ricorso alle intercettazioni era consentito dalla legge. Per quelle antecedenti, in sostanza, si è richiamata la giurisprudenza che afferma la riferibilità ad un medesimo procedimento delle indagini per reati diversi da quello cui formalmente si riferisce il provvedimento autorizzativo, purché connessi o collegati alla prima ipotesi investigativa. Ciò nel contesto di una diffusa disamina delle ragioni omologanti che legavano l'ipotesi della dolosa soppressione di prove a carico di appartenenti alla Polizia di Stato e quella d'una testimonianza mendace commessa, in sostanza, allo stesso scopo.
7.4. Ultimato l'esame delle questioni processuali, la sentenza illustra le dichiarazioni rese da CC SC prima della sua deposizione dibattimentale, comprendendo tra le medesime due comunicazioni scritte del Questore di Genova al Ministero dell'interno in data 22/07/2001, un appunto a firma RT del 5/08/2001, le dichiarazioni compiute durante la seduta in data 28/08/2001 del Comitato paritetico della Commissione Parlamentare di inchiesta sui fatti del G8, la missiva spedita al Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera il 7/09/2001, le sommarie informazioni assunte dal Pubblico ministero l'l/10/2011 ed il 16/12/2002.
La stessa Corte territoriale ha provveduto ad una sintesi tematica della narrazione predibattimentale dell'odierno ricorrente dei numerosi interventi in questione.
a. Sulla "questione LA" il CC aveva detto e ribadito, pur consapevole delle difformi dichiarazioni rese da De EN in sede parlamentare, che era stato il Capo della Polizia ad ordinargli di inviare il responsabile delle relazioni esterne presso il complesso IA.
b. Sulla "questione OL". L'odierno ricorrente non aveva affatto indicato il funzionario quale responsabile designato dell'operazione, sia perché aveva negato che una catena di comando fosse stata formalizzata, sia perché si trattava di funzionario di grado inferiore a quello di coloro che avrebbero presenziato alla perquisizione, sia perché OL era stato inviato sul posto come incaricato del vice capo RE (che, occorre dire, aveva avversato l'operazione fino al punto da lasciare la riunione preparatoria nel corso del suo svolgimento), oltretutto in sostituzione di altro funzionario, che si era infortunato poco prima. c. Sulla "questione AC", CC aveva sempre riferito in termini di informazioni riportate dal RT e non da lui direttamente percepite, variamente indicandone il contenuto. d. Sulla "questione vertici romani", secondo la Corte, CC SC aveva più volte affermato d'essere stato condizionato in modo risolutivo dalla presenza degli alti funzionari già indicati, che apparivano determinati a compiere l'operazione, fino al punto di rinunciare alla rivendicazione del proprio ruolo di responsabile locale dell'ordine pubblico.
e. A proposito della "questione I" l'odierno ricorrente avrebbe tenuto un atteggiamento particolarmente incostante. Nelle comunicazioni scritte dopo i fatti, ed anche in sede parlamentare, aveva parlato di una sorta di ispezione per evitare interferenze con l'operazione in corso nell'edificio prospiciente, senza perquisizione e senza incidente alcuno. Innanzi al Pubblico ministero aveva invece evocato la nota tesi dell'errore, cioè dell'idea degli agenti che l'edificio OL fosse quello da assoggettare a perquisizione.
7.5. La deposizione del 3/05/2007 era stata preceduta da numerose conversazioni telefoniche del CC, che la Corte territoriale analizza partitamente, a partire da quella del 26/04 in cui lo stesso CC riferiva di un incontro col "capo" (identificato per De EN), nel corso del quale aveva appreso del cambio di strategia da parte di quest'ultimo e della conseguente necessità di "rivedere un po' ... quello che ho dichiarato io di LA", al fine di "aiutare i colleghi ... che sono inquisiti a Genova". Necessità altrimenti definita come "fare un po' di marcia indietro", riferendo a se medesimo l'iniziativa di avvertire LA, in una successiva conversazione del 28/04/2007.
Per altro, successive conversazioni documenterebbero come CC ricordasse poco o niente dei fatti, cercasse ansiosamente di ottenere informazioni e documenti, anche compulsando i Difensori degli imputati, a proposito di ciò che era accaduto o che avrebbe dovuto riferire. Informazioni ottenute essenzialmente da RT - secondo la Corte - anche in difformità dalle indicazioni che lo stesso RT aveva fornito ai magistrati, e dunque asseritamente proposte, suggerite, instillate alla luce della (allora) attuale strategia difensiva del gruppo. Il tutto con un atteggiamento confuso ed ansioso, tale da suscitare i commenti preoccupati dei suoi interlocutori, uno dei quali manifestava scetticismo sul buon esito dell'escussione, sia perché CC avrebbe finito per contraddire le sue precedenti dichiarazioni, sia perché in una successiva udienza sarebbe stato sentito RE, e questi avrebbe detto "la verità".
7.6. Alla luce di tali precedenti, la sentenza impugnata esamina le dichiarazioni testimoniali di CC SC, durate circa tre ore e verbalizzate in 248 pagine. La disamina testuale e logica del narrato induce la Corte territoriale ad affermare che, sulle cinque "questioni" e in generale, l'odierno ricorrente aveva perseguito una strategia unitaria: negare l'intervento determinante dei "vertici romani" nella deliberazione e nella esecuzione dell'assalto alle scuole IA, attribuire le responsabilità operative all'unico funzionario non trascinato in giudizio (OL), presentare gli arbitri ed i delitti perpetrati sul posto come frutto di iniziative individuali o di errori, come tali non prevedibili dai dirigenti di polizia.
a. Sulla "questione AC" aveva riferito, come mai prima, che sarebbe stato presente alla telefonata di RT, e che questi ripeteva quanto l'interlocutore gli andava dicendo, attribuendo al citato AC l'affermazione, mai prima riportata, che il Social Forum aveva già abbandonato il complesso IA. Lo stesso CC, sia pure riferendosi a se stesso, aveva affermato che la certezza acquisita circa l'estraneità degli occupanti all'area controllata dall'interlocutore "istituzionale" delle forze di polizia era stata determinante per la decisione di intervenire. b. Sulla questione "vertici romani", attraverso la selezione di brani letteralmente trascritti, la Corte genovese accredita un CC esitante, combattuto tra la conferma che l'operazione gli era stata sostanzialmente imposta dai dirigenti nazionali e l'affermazione che s'era trattato al più di un condizionamento psicologico, e che aveva pienamente condiviso tutte le decisioni.
OL RE era stato confusamente indicato come delegato dal vice Capo RE e come coordinatore delle operazioni ("numero uno"), giustificando tale ruolo, ad onta delle differenze di grado, per le funzioni da lui rivestite di ufficiale di polizia giudiziaria, delle quali sarebbero stati invece privi i vertici della Pubblica Sicurezza e lo stesso Questore di Genova. Ciò - rileva la Corte - senza che il teste fosse stato oggetto di domande al proposito ed in radicale contrasto con le precedenti affermazioni, secondo le quali l'interessato non era neppure riuscito a capire se fosse stata stabilita, ed in quali termini, una formale catena di comando, che prescindesse dall'ovvia autorità di fatto esercitata da La RB.
c. Analogo andamento avevano avuto le dichiarazioni concernenti la convocazione di LA, nel senso che - stando alle citazioni compiute dalla Corte territoriale - CC aveva manifestato il chiaro interesse ad affermare che era stato lui stesso a prendere l'iniziativa, e non era riuscito a dare una spiegazione netta delle ripetute e precedenti dichiarazioni che avevano invece attribuito al De EN un ordine al proposito.
d. Di nuovo, riguardo alla "questione I", il teste aveva preso l'iniziativa per affermare che gli operanti erano entrati nell'edificio per errore, rispondendo in modo incerto alle contestazioni sul difforme contenuto del fonogramma da lui stesso inviato a Roma il giorno dopo i fatti e delle dichiarazioni rese al proposito in fase di indagini preliminari.
7.7. La sentenza prosegue con una analisi critica delle deposizioni acquisite direttamente nel presente giudizio, e delle conversazioni telefoniche che avevano seguito la testimonianza dibattimentale di CC e l'avevano ampiamente commentata.
7.7.1. Quanto alle deposizioni, si tratta anzitutto del teste RE NS, che in sintesi avrebbe accreditato una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella di CC sulle questioni "LA", "AC", "OL" e "vertici romani". Ancora, aveva deposto NI GI, vicario del Questore di Genova, inviato alla IA da CC, e giunto sul posto ad eventi pressoché esauriti, per prendere la responsabilità formale dell'ordine pubblico (con la connessa fascia tricolore): il teste avrebbe smentito che OL potesse avere, nell'occasione, svolto funzioni di polizia giudiziaria in diretto rapporto con la perquisizione.
I testi TO OL, NE OL e SC NA,
intrattenuti da CC in conversazioni personali e telefoniche poco dopo i fatti o nelle settimane successive alla deposizione per cui è processo, hanno confermato che l'odierno ricorrente si era rappresentato come persona soverchiata dalla volontà dei vertici romani, negando tra l'altro d'avere avvertito dell'imminente assalto il responsabile dei rapporti con l'informazione.
Tra le prove dichiarative anche l'esame ex art. 210 cod. proc. pen. di OL RE (sentito con l'assistenza di un difensore sebbene la sua posizione, per i fatti delle scuole IA, fosse stata da tempo archiviata): questi aveva soprattutto confermato che l'arrivo a Genova di La RB aveva "mutato gli equilibri", e che personalmente si era recato sul posto (giungendo a fatti ormai esauriti) su richiesta di RE, senza funzioni di polizia giudiziaria e senza alcun compito di comando o coordinamento.
7.7.2. La sentenza conduce poi un esame dettagliato, e spesso attuato mediante trascrizione testuale, delle conversazioni telefoniche intercettate dopo la testimonianza di CC.
Per il quadro che ne viene tracciato, i commenti tra gli imputati del procedimento principale (specie RT RT e Di SA LO) davano per scontato che la testimonianza fosse stata etero diretta e che avesse avuto la funzione strategica di minare la credibilità di RE e di scaricare ogni responsabilità per l'assalto alle scuole sullo stesso RE, su OL e La RB (ormai deceduto). Emerge la profonda soddisfazione per l'andamento della deposizione (va ricordato che CC era teste per l'accusa) che avrebbero espresso tra gli altri, ed anche mediante contatti diretti, TE SC, De EN GI e i difensori degli imputati. Emerge anche, sempre per effetto delle trascrizioni parziali operate in sentenza, l'ansiosa ricerca di approvazione da parte del CC, preoccupato tra l'altro per la propria progressione in carriera, che rivendicava d'aver stravolto l'apparato accusatorio, d'avere aiutato i colleghi imputati ("a favore nostro") specie ponendo OL al centro della scena, d'essere disposto "a fare la stessa cosa" nel processo per i fatti di AN.
Ancora, la Corte territoriale trascrive conversazioni nel corso delle quali CC, avuta notizia generica della spedizione nei suoi confronti di un avviso di garanzia, aveva immediatamente immaginato trattarsi d'un procedimento per falsa testimonianza, chiedendosi se gli inquirenti avessero preso in considerazione la "questione OL" o la "questione LA" o ancora la "questione AC". Va specificato che la sintesi qui operata riassume il contenuto di decine di pagine e di conversazioni, nel corso delle quali, con frequenza, CC affermava anche d'aver detto la verità e di avere solo affinato i propri ricordi.
7.8. La sentenza impugnata studia l'incidenza attribuita alla deposizione CC nelle tre sentenze intervenute sui fatti delle scuole IA.
La prima aveva effettivamente negato il rilievo della questione "LA" ma non quello della questione "AC", visto che l'attendibilità di quest'ultimo era stata esclusa anche grazie alle dichiarazioni di CC (infra), o quello della questione "I", visto che GA TO era stato assolto dal reato di perquisizione arbitraria sul presupposto che avesse ordinato per un mero errore l'ingresso nell'edificio.
Quanto alla Corte d'appello, la sua ricostruzione dei fatti sarebbe in contrasto con le dichiarazioni dell'odierno ricorrente riguardo alla gran parte delle "questioni" trattate, in armonia del resto - si aggiunge - con le conclusioni della Commissione disciplinare d'inchiesta a suo tempo presieduta da AL PP, che aveva tra l'altro censurato La RB e CC per non avere curato l'instaurazione di una linea di comando riconoscibile e conforme alle disposizioni in materia.
Dai rilievi indicati la sentenza in esame trae la conclusione che erano state scientemente compiute false affermazioni, segnate da pertinenza e da rilevanza nell'ambito del procedimento principale.
7.9. Un tale giudizio è ripetuto, confermato e diluito nelle pagine che, di seguito, sono dedicate all'esame analitico dei motivi di appello.
7.9.1. Quanto al gravame dell'imputato, qui conviene limitarsi alla citazione di alcuni aspetti essenziali.
Secondo la Corte, il rinvio agli apprezzamenti delle affermazioni di CC nell'ambito delle sentenze per la vicenda IA, che segnava la sentenza appellata, non sarebbe espressione di una misurazione ex post della rilevanza assunta delle affermazioni del teste.
In questo stesso contesto, la Corte ha ritenuto di motivare il rigetto delle istanze di prova proposte dalla DI a proposito del comportamento di OL sul luogo dei fatti, essenzialmente in base al rilievo che l'assunzione di funzioni direttive esclusive o prevalenti, da parte del funzionario, dovrebbe essere comunque negata in base agli elementi già raccolti (tra i quali è lungamente citata, di nuovo, la relazione AL).
Relativamente alla "questione AC" si rigetta l'eccezione difensiva di asserita indeterminatezza del capo d'accusa, e si ribadisce che la deposizione CC era stata influente sull'assoluzione degli imputati nella fase di primo grado del giudizio principale: l'omessa sua menzione sarebbe il frutto delle gravi carenze motivazionali del relativo provvedimento, accertate e superate dalle sentenze successive. Non mancano riferimenti alle reazioni entusiastiche dei Difensori, dopo la deposizione, ispirati (anche, se non solo) al fine di documentare come nessuno dubitasse dell'incidenza delle affermazioni del teste nell'economia del processo.
Con riguardo alla "questione I", la Corte osserva che la successiva sentenza IA avrebbe consacrato la falsità dei riferimenti ad un errore come causa efficiente della perquisizione arbitraria. In ogni caso, CC avrebbe mentito presentando come sicure ed apprese per scienza diretta circostanze che, al più, gli erano state indicate da RT nel corso delle comunicazioni precedenti alla deposizione.
Irrilevante poi l'insistito argomento difensivo per il quale la tesi dell'errore era già stata introdotta dal processo mediante fonti diverse, poiché il delitto di falsa testimonianza sussiste quali che siano l'uso, e l'apprezzamento di attendibilità, che il giudice abbia di fatto compiuto delle indicazioni mendaci. In sostanza, l'appellante avrebbe erroneamente inteso il requisito di rilevanza quale connotato di decisività della falsa prova introdotta nel processo.
A proposito della questione "vertici romani", la Corte ha riconosciuto le carenze di motivazione della sentenza di condanna in primo grado, ed ha inteso integrarle, respingendo la correlativa questione di nullità dell'appellante, ed ha avviato un nuovo ed articolato esame delle dichiarazioni dibattimentali di CC, ribadendone la falsità nella loro propensione ad escludere i più alti funzionari di polizia dal ruolo di decisori ed esecutori, in funzione di comando, dell'assalto alla IA.
7.9.2. La sentenza di primo grado si segnala tra l'altro per il fatto che, nel corso della motivazione, il giudicante ha escluso la rilevanza penale delle dichiarazioni concernenti la "questione LA", ma non ha inserito alcun deliberato assolutorio nel dispositivo del proprio provvedimento. Per questo aspetto, il Pubblico ministero ha impugnato con appello la decisione. La Corte territoriale ha considerato ammissibile il gravame, sotto il profilo dell'interesse ad impugnare (contestato dalla DI dell'imputato), in quanto la pubblica accusa aveva sollecitato un aumento della pena inflitta al CC, ed avrebbe quindi avuto interesse a vedere accertata la maggiore estensione del fatto, pur rilevante sotto gli ulteriori profili in contestazione. Nel merito, la stessa Corte ha ritenuto pertinenti e rilevanti le false affermazioni circa la convocazione del responsabile dei rapporti con la stampa sul luogo della progettata perquisizione. In particolare, sono trascritti e commentati tutti gli atti del Pubblico ministero e le sentenze del procedimento principale, nelle parti in cui si discute della "questione LA", al fine di documentare l'acceso dibattito processuale in proposito avviato fin dall'udienza preliminare. La conclusione, argomentata anche richiamando la "sentenza Z" come provvedimento successivo alla "sentenza De EN", è che CC aveva voluto contrastare una spiegazione pianamente prospettata dal vice capo RE: si era concepita e preparata una operazione di oggetto e portata di gran lunga trascendenti una semplice perquisizione, della quale del resto non poteva prevedersi l'esito, al fine di dare immediato rilievo mediatico ad un comportamento reattivo della Polizia, sotto accusa per l'inefficacia dell'azione preventiva e repressiva contro le violenze dei black bloc.
La rilevanza della questione è confermata dalla Corte ricordando che LA era stato interrogato sull'identità di chi l'aveva invitato a raggiungere il complesso IA, ed aveva negato che questi gli avesse riferito d'un desiderio del Capo della Polizia in tal senso. Nello stesso contesto è apprezzata la rilevanza dei tabulati telefonici acquisiti su istanza del Procuratore generale, che documentano come, nella sera dei fatti, un intenso traffico telefonico avesse interessato non solo le utenze cellulari in uso ai funzionari pubblici, ma anche un certo numero di linee fisse e, comunque, il centralino della Questura di Genova, così da escludere l'efficacia dei rilievi difensivi costruiti sul numero dei contatti accertati tra CC, LA e De EN.
In definitiva, la Corte ha considerato fondato l'appello del Pubblico ministero, pur stabilendo che la strumentante delle dichiarazioni nello specifico ritenute mendaci, rispetto alla complessiva "operazione" perseguita dal CC, fosse tale da non imporre un aumento della sanzione quantificata dal Tribunale.
8. Ricorre il Difensore del CC, con un atto diffuso e complesso, ove vengono prospettati molteplici vizi della sentenza, in esito ad una premessa in fatto sullo svolgimento del giudizio di appello.
Si assume in particolare, a tale ultimo proposito, che la Corte territoriale avrebbe compiuto tre atti abnormi, e produttivi di nullità sono vari profili.
I primi due consisterebbero di altrettante ordinanze di rinnovazione della istruzione, disposte in accoglimento di richieste tardive od inammissibili del Procuratore generale, censurate sotto vari profili:
perché deliberate dopo la discussione finale, e dunque con effetto di indebita regressione del giudizio;
perché deliberate con espressa riserva di valutare la rilevanza della prova, invece che in esito ad una valutazione della rilevanza medesima, e dunque in assenza della necessaria motivazione;
perché acquisitive di prove contra reum senza che venisse accordata all'imputato la facoltà di prova contraria;
perché non seguite da una nuova discussione ed invece direttamente utilizzate nella motivazione del deliberato. Diverse pagine del ricorso sono dedicate alla dimostrazione della rilevanza conferita alle prove di ultima acquisizione nella motivazione della sentenza impugnata.
Il terzo atto abnorme, che il ricorrente definisce "decreto", viene individuato nel brano della motivazione che la Corte ha voluto dedicare ad un tema che la DI non aveva (ancora) mai sollevato, e cioè la concreta possibilità per il CC di prendere parte, se avesse voluto, al dibattimento di appello che lo riguardava, nonostante una irregolarità di notifica del relativo decreto di citazione.
Nello stesso contesto espositivo, il ricorrente assume che l'imputazione mossa al CC sarebbe stata definitivamente pregiudicata dalla sentenza di questa Corte nel procedimento a carico di De EN e RT, per almeno tre delle cinque "questioni" che gli attori del processo hanno inteso enucleare. Motivando tale assunto, con ampi riferimenti alla citata sentenza di legittimità, la DI ha ripetutamente "denunciato" vizi di motivazione rilevanti a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte territoriale asseritamente omesso di giustificare il proprio scostamento dagli approdi attribuiti alla Cassazione, e comunque per non essersi confrontata con i relativi argomenti.
Tutto ciò premesso, il ricorrente perviene alfine ad indicare quatto censure ordinatamente esposte.
8.1. Si denuncia - in applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) - l'asserita violazione dell'art. 592 c.p.p., commi 1 e 2. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare inammissibile l'appello del Pubblico ministero relativamente alla "assoluzione" del CC sulla "questione LA", mancando il relativo interesse a proporre il gravame. Secondo il Difensore, non si potrebbe impugnare la motivazione di una sentenza, ma solo un capo della medesima. D'altra parte, la contraria argomentazione della Corte territoriale sarebbe erronea, perché "l'interesse concreto va misurato non su ciò che il P.M. chiede ... ma su ciò che la sentenza ha disposto".
8.2. Ancora si denuncia - in applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) - l'asserita violazione degli artt. 191, 266 e 270 cod. proc. pen.. La Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite, invece che fondarvi in larga misura il proprio deliberato, e ciò in accoglimento degli argomenti proposti dalla DI con i motivi di appello, integralmente riportati nel ricorso.
Il ricorrente assume che sarebbe arbitrario il riferimento all'uso che delle intercettazioni si è fatto dalla Corte di legittimità nella "sentenza De EN", visto che in quella sede si era proceduto con rito abbreviato e che la questione non era stata posta in fase di legittimità.
In secondo luogo si osserva che - "anche a volere ritenere corretta l'interpretazione dell'art. 270 c.p.p. resa dai Magistrati distrettuali" - la soluzione adottata contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte edu, ed in particolare con i principi enunciati nelle sentenze RO c. FR (29/03/2005) e AC c. OL (10/02/2009).
8.3. In relazione alla mancata assunzione di prove decisive richieste dalla DI nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado, si prospetta - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e d) - una violazione di legge, anche in rapporto all'art. 111 Cost. ed all'art. 6 Convenzione edu.
Dopo aver trascritto le doglianze proposte in appello circa la completezza della prima istruttoria, il ricorrente assume che le risposte ottenute dalla Corte territoriale sarebbero inconferenti. In particolare si respinge il rilievo secondo cui la DI avrebbe assunto un atteggiamento contraddittorio, eccependo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CC al Pubblico ministero e nel contempo chiedendone l'acquisizione. Tale acquisizione sarebbe stata richiesta al mero fine prudenziale di "regolarizzarne" l'utilizzazione a favore del prevenuto. Per altro verso, mai la DI avrebbe consentito all'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento, come sarebbe dimostrato dal verbale della udienza preliminare.
Vero poi che non si sarebbe obiettato all'acquisizione della cd. "sentenza multimediale", ma ciò non avrebbe implicato la legittimazione della Corte a fare libero uso di tutti gli atti processuali resi accessibili dai collegamenti inseriti nel provvedimento.
8.4. Il ricorrente denuncia una violazione di legge processuale presidiata da sanzione di nullità, ed in particolare dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 190 cod. proc. pen..
La DI dell'imputato non deduce la nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello, per essere stata detta notifica operata presso l'ex domiciliatario (cioè lo stesso Difensore) e non presso il domicilio dichiarato dal CC. Piuttosto, il ricorrente deduce che, essendo stata la notifica effettuata presso un domiciliatario, la validità del giudizio sarebbe subordinata all'accertamento che il citato CC aveva ricevuto effettiva informazione dell'apertura e della progressione del giudizio stesso. Nella specie non vi sarebbe prova in tal senso, ed anzi vi sarebbe prova del contrario.
Il Difensore assume, anche al fine di escludere la tardività della propria deduzione, d'aver scoperto che l'imputato non aveva saputo nulla del processo d'appello mentre attendeva che la Corte territoriale terminasse la camera di consiglio poi culminata con la deliberazione della sentenza (dunque, con tre udienze di ritardo rispetto a quelle nel corso della quale era stata dichiarata la contumacia). Facendo infatti dei controlli on line si era constatato che CC non aveva ritirato presso il competente ufficio postale le raccomandante che i suoi Difensori gli avevano inviato per informarlo del procedimento.
Conviene anticipare che, con memoria depositata il 20 ottobre scorso, la DI del ricorrente ha depositato copia di due raccomandate, datate 10 e 19 ottobre 2013, nel cui testo si specificava come CC "non rispondesse alle telefonate", come si fosse avviato il giudizio di appello con dichiarazione di contumacia, come fosse necessaria una presa di contatto con gli avvocati. Per una delle raccomandate è prodotta copia della ricevuta "per compiuta giacenza".
Scoperto il fatto in attesa del verdetto (o meglio in attesa di ciò che la DI si aspettava essere un provvedimento sulle richieste istruttorie del Pubblico ministero), e "sorpresa" dalla lettura del dispositivo da parte dei Giudici usciti dalla camera di consiglio, la parte sarebbe stata in grado di dedurre l'illegittimità della procedura solo con il ricorso per cassazione, e non potrebbe esserle addebitato d'aver concorso a produrre la denunciata nullità. Quanto al fondamento della questione, il ricorrente compie un'ampia esposizione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di giusto processo, e di diritto dell'accusato alla personale partecipazione, ritenendola idonea a dimostrare una violazione della legge processuale. In punto di fatto, considerato che CC, "per ragioni tuttora ignote", non aveva ritirato le raccomandate, si deduce che era rimasto all'oscuro del procedimento. Da ultimo, si assume che la citazione avrebbe comunque dovuto essere ripetuta dopo la rinnovazione dell'istruzione, al fine di consentire all'imputato l'esercizio del suo diritto alla controprova.
8.5. Terminata la disamina dei presunti errores in procedendo, il ricorrente avvia l'illustrazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali che attengono ai criteri di ricostruzione del fatto e di identificazione della sua rilevanza giuridica.
La scelta di fondo pare essere quella di identificare i vizi in rapporto a ciascuna delle "questioni" che tanta influenza hanno esercitato nel giudizio, valorizzando ovviamente, per quelle pertinenti, anche il presunto conflitto tra la decisione impugnata e i dieta espressi da questa Corte con la "sentenza De EN". L'illustrazione degli argomenti è disseminata di "eccezioni" afferenti a nullità e di riferimenti a norme violate, a carattere processuale e sostanziale, tanto che appare consigliabile una enunciazione comprensiva d'apertura: a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) e d) il Difensore ha dedotto, oltreché
pertinenti vizi di motivazione (anche in merito alla omessa trattazione di argomenti espressi nell'atto di appello o nel corso del dibattimento), la violazione degli artt. 178, 179, 521 e 522 c.p.p., nonché degli artt. 51-bis e 372 c.p..
8.6. La prima investita è la "questione OL".
Il senso della censura sembra essere il seguente. L'imputazione attribuisce a CC d'aver definito falsamente OL RE quale "responsabile unico" dell'operazione IA, ma già il Tribunale, con indebita immutazione del fatto, l'aveva condannato per avere semplicemente definito lo stesso OL come "responsabile". In realtà CC avrebbe dichiarato ancor meno, come dimostrerebbe la sintesi fatta, nel corso dell'esame ed a seguito di contestazioni sul senso delle risposte del testimone, dal Presidente del Collegio che raccoglieva la sua deposizione. Ma la Corte territoriale avrebbe reiterato l'errore, sostituendo arbitrariamente una fallace sintesi ex post alla efficace sintesi ex ante di quello che il ricorrente sembra considerare alla stregua di "giudice naturale" della testimonianza e della sua capacità decettiva. Ed avrebbe anche omesso di decidere sulle questioni di nullità della prima sentenza connesse al tema.
Il ricorrente conviene sul fatto che la deposizione del CC era stata in molti passaggi oscura o contraddittoria, ma assume che proprio per questo, in armonia coi principi del diritto convenzionale e costituzionale, avrebbe dovuto essere adottato l'apprezzamento sintetico che ne aveva fatto il Giudice che l'aveva direttamente percepita. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe valutato la testimonianza secondo un illegittimo criterio ex post e non in base al corretto criterio ex ante.
In ogni caso, l'integrazione istruttoria richiesta dalla DI, e rifiutata dai Giudici di appello, avrebbe potuto provare che OL aveva effettivamente partecipato all'intera operazione, stando all'interno della scuola IA e non soltanto all'esterno, e prendendo parte a tutte le consultazioni in loco che avevano coinvolto i vertici della Polizia di Stato.
8.7. Il ricorrente osserva, a proposito della questione "vertici romani", che il Tribunale aveva sostanzialmente assolto CC dall'accusa d'aver reso in proposito falsa testimonianza, salvo poi omettere l'enunciazione del proprio deliberato nel dispositivo della propria sentenza. La tesi difensiva era ed è che, sul punto, si fosse formato un giudicato assolutorio, data la mancanza di una impugnazione mirata ad opera del Pubblico ministero. Dunque indebitamente, e tra l'altro fraintendendo il senso delle censure mosse con l'atto di appello, la Corte territoriale avrebbe rifiutato di annullare la sentenza di primo grado ed avrebbe applicato, in senso sfavorevole al ricorrente, la giurisprudenza sui doveri-poteri di integrazione della motivazione che spettano al giudice del gravame relativamente alle insufficienze di motivazione riscontrate nella sentenza di primo grado.
Ancora, il principio di correlazione tra accusa e sentenza sarebbe stato violato anche sostituendo una arbitraria valutazione ex post del giudicante a quella ex ante compiuta dal Giudice della prova, che avrebbe dichiarato non pertinenti le domande rispondendo alle quali CC avrebbe reso false dichiarazioni in merito alla questione in esame. In sostanza, e comunque, la Corte avrebbe dichiarato la colpevolezza dell'interessato per essere stato reticente, e non per aver detto il falso, così come contestato, visto che, in realtà, non sussisterebbero neppure le contraddizioni tra le generiche prospettazioni del teste e le precedenti sue dichiarazioni.
8.8. Rispetto alla "questione AC" il ricorso esordisce citando estesi brani della "sentenza De EN". La citazione dovrebbe introdurre i passi finali della censura, ove in sostanza si assume che il Giudice territoriale avrebbe apertamente contraddetto il dictum di questa Corte, e che anche per tale motivo la sua sentenza dovrebbe essere annullata.
Nello stesso contesto si nota che l'appellante aveva eccepito propriamente la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del principio di correlazione, in quanto era stata deliberata una condanna - quella appunto concernente la "questione AC" - rispetto ad un fatto che non sarebbe stato menzionato del capo d'accusa, ove mancherebbe perfino la menzione del citato AC.
La Corte territoriale avrebbe arbitrariamente integrato il capo d'accusa, scegliendo a sua discrezione due brani della deposizione di CC, ed oltretutto intravedendo nelle dichiarazioni dibattimentali "modifiche" in realtà insussistenti, così dando luogo a travisamento rilevabile in base all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d). Si sarebbe trascurato che la sentenza del
Tribunale di Genova sulle violenze al complesso IA (di assoluzione degli imputati) avrebbe sostanzialmente escluso la rilevanza delle dichiarazioni di CC al fine di risolvere il contrasto tra RT e AC, sul tenore del colloquio tra loro intervenuto, in favore del primo. Si sarebbe preteso di smentire quel Tribunale circa il suo stesso processo decisionale, non condizionato dalla testimonianza che qui interessa, attribuendo a CC un improbabile ruolo di "persuasore occulto". La stessa motivazione con la quale la Corte d'appello genovese aveva poi riformato la decisione assolutoria di primo grado, richiamate dalla sentenza qui impugnata per escludere l'attendibilità della ricostruzione di CC, non gioverebbe alla congruenza del decisum: infatti, pur ribaltando le valutazione dei primi Giudici, quella Corte non avrebbe affatto menzionato la testimonianza dell'odierno ricorrente.
8.9. Un ulteriore travisamento della prova viene denunciato quanto alla "questione I".
L'assunto è di nuovo proposto citando ampi stralci della "sentenza De EN", la quale, a parere del ricorrente, avrebbe escluso non solo che sussistessero prove della condotta istigatrice, ma prima ancora che la circostanza potesse assumere un qualunque rilievo per l'accertamento della regiudicanda.
Nel contempo la Corte territoriale, anche attraverso l'illegittima ed immotivata reiezione delle istanze di controprova della DI, avrebbe ignorato che CC aveva ricevuto l'informazione sul preteso errore logistico da tale Dominici ed aveva manifestato fin dal 2001, epoca delle sua audizione in sede parlamentare, una confusa cognizione circa le caratteristiche della scena dei fatti.
8.10. Vizi di motivazione, anche per l'insanabile ed asserito contrasto con l'ormai più volte citata "sentenza De EN", della quale il ricorrente trascrive in questa sede numerose pagine, vengono denunciati quanto alla "questione LA": la decisione di questa Corte avrebbe chiuso ogni spazio circa la pertinenza e la rilevanza delle dichiarazioni di CC al proposito. I Giudici territoriali avrebbero potuto logicamente discostarsi da quel giudizio, non a caso ribadito anche dal Tribunale in sede di condanna per gli ulteriori profili della contestazione, solo dimostrando ciò che non potrebbe essere dimostrato, e cioè che De EN fosse in qualunque modo coinvolto nei fatti del complesso IA. Ed infatti, a questo fine, sarebbero state compiute le gravi violazioni processuali denunciate dal ricorrente (valutazione di intercettazioni inutilizzabili, valutazione di ammissibilità dell'inammissibile appello del Pubblico ministero, illegittima acquisizione di prove integrative, illegittima omissione della dovuta integrazione probatoria).
8.11. Da ultimo, il ricorrente deduce - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) - vizi di motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen. a proposito dell'omessa applicazione, in favore del
CC, delle circostanze attenuanti generiche.
Pur ammettendo che non poteva riferirsi all'interessato il divieto di riconoscimento delle attenuanti sul solo presupposto della condizione di incensuratezza, introdotto successivamente ai fatti, la Corte territoriale avrebbe finito col motivare la propria decisione proprio in base a tale divieto ed a rilievi sulla ricorrenza del dolo, che costituisce condizione essenziale per la punibilità del fatto e non sarebbe dunque apprezzabile ai fini indicati. Nel contempo, sarebbe stata trascurata una serie di fattori significativi, come le circostanze del fatto, o la lunga carriera di funzionario dello Stato.
9. Il 20/10/2014 è stata depositata una corposa memoria nell'interesse delle parti civili CH, IZ, IA, e NE.
9.1. Relativamente alla pretesa violazione del diritto di personale partecipazione dell'imputato al giudizio di appello, si nota per un verso che vi sono prove documentali della cognizione di CC circa l'intervenuta sentenza di condanna del Tribunale, e per l'altro verso che, se davvero l'interessato si fosse rifiutato di rispondere ai suoi Difensori ed avesse fornito loro un indirizzo inidoneo alle comunicazioni, non potrebbe certo parlarsi di ignoranza incolpevole, con la conseguente irrilevanza della giurisprudenza sovranazionale citata dal ricorrente. Sono anche svolti rilievi circa l'asserita inattendibilità delle prospettazioni difensive in questione.
9.2. Riguardo ai denunciati vizi di abnormità e nullità delle ordinanze istruttorie del 16/12/2013 e della successiva sentenza, si rileva dalle parti civili che sull'acquisizione dei documenti si era svolto un ampio contraddittorio, che nulla avevano eccepito i Difensori degli imputati dopo la lettura delle ordinanze, che non era stata invocata alcuna ripetizione della discussione finale.
9.3. La memoria ricostruisce in dettaglio la questione concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ed esprime una opinione adesiva al deliberato della Corte territoriale. 9.4. È argomentato l'assunto per il quale l'acquisizione della sentenza in formato multimediale era nota e consentita dalla DI del ricorrente.
9.5. Il Difensore delle parti civili evidenzia come il ricorso dell'imputato riguardo alla "questione LA" sia quasi interamente fondato sul rinvio alle considerazioni in proposito compiute con la "sentenza De EN", e come tale sentenza fosse stata pronunciata prima della "sentenza Z", ed in esito ad un rito abbreviato la cui base cognitiva è stata poi implementata nel rito ordinario a carico del CC. Si diffonde dunque, lo stesso Difensore, sulle ragioni di rilevanza della parte pertinente delle dichiarazioni dibattimentali dell'odierno ricorrente.
9.6. In riferimento alla "questione OL" viene affermata l'inammissibilità o l'infondatezza delle eccezioni di nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza. Si contesta, in particolare, che possa essere assegnato valore determinante a ciò che il Presidente del Collegio di primo grado nel processo IA aveva inteso osservare, in termini di sintesi, durante l'esame del CC, e si ricorda che, comunque, quel Presidente era parso recepire la falsa informazione che OL fosse stato designato quale coordinatore dell'operazione. "Valutazione ex ante", in ogni caso, non vorrebbe dire valutazione del giudice che ascolta, ma valutazione degli effetti potenzialmente propri della dichiarazione nella situazione processuale data.
10. Come già accennato, anche la DI dell'imputato ha depositato memoria nelle more dell'udienza, ed in particolare nella stessa data del deposito dell'analogo atto delle parti civili (20/10/2014), allo scopo tra l'altro di produrre documentazione, anche in originale, della corrispondenza intercorsa tra CC ed i suoi Avvocati. Nell'occasione si sono ribadite eccezioni e questioni già proposte con il ricorso, cui si sono aggiunti essenzialmente due postulati. Il primo è che, se questa Corte intravedesse i presupposti per una reiezione del ricorso, dovrebbe prendere atto del conflitto tra la propria valutazione e quella ormai irrevocabile per effetto della sentenza De EN, forse anche nella prospettiva d'una revisione, e dovrebbe comunque prendere atto, data l'ipotetica divergenza delle valutazioni espresse in sede di legittimità, della insufficiente determinatezza del precetto di cui all'art. 372 cod. pen.. Rilievo che sembra al tempo stesso prospettare una questione di legittimità costituzionale, per l'asserita violazione dei principi di determinatezza e di tassatività, ed un ipotetico ricorso alla Corte edu in rapporto al principio di colpevolezza (e dunque di prevedibilità) insito nell'art. 7 della relativa Convenzione. D'altra parte - si nota - il principio del contraddittorio è ormai recepito dalla Carta di Nizza, all'art. 47, ed è dunque parte del diritto dell'Unione Europea, di talché, se questa Corte dubitasse della necessità di annullare la sentenza impugnata, si troverebbe nella condizione di operare un doveroso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione medesima.
11. In data 30/10/2014 è stata depositata una ulteriore memoria nell'interesse delle parti civili già sopra citate, allo scopo essenziale di replicare alle produzioni ed alle considerazioni più recenti del ricorrente.
Sono svolte considerazioni negative sulla credibilità della prova che vorrebbe darsi circa l'inconsapevolezza del CC in merito alla celebrazione del giudizio di appello, e si esclude che, in caso di rigetto del ricorso, i fatti accertati con la sentenza impugnata risulterebbero inconciliabili con quelli accertati nel procedimento De EN - RT.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Emerge dall'esposizione che precede come la DI del ricorrente abbia inteso denunciare tanto errores in procedendo che errores in iudicando, prospettati questi ultimi quali violazioni delle legge penale sostanziale ed anche, in sostanza, mediante l'allegazione di vizi strutturali e logici della motivazione.
Una delle censure concernenti la legge penale processuale risulta fondata, ed implica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché sia rinnovata la celebrazione del dibattimento, e si proceda dunque (compatibilmente con l'eventuale maturazione di cause estintive del reato) a nuova e completa valutazione della regiudicanda.
2. Il ricorso non è fondato nella parte in cui sollecita l'annullamento della sentenza impugnata a causa dell'irritualità della notifica del decreto di citazione spedito, in favore dell'imputato, riguardo al dibattimento di appello.
2.1. I fatti processuali sottesi alla questione sono stati già enunciati, ma conviene riassumerli in sequenza.
Il 6 marzo 2013, con la sottoscrizione per autentica di entrambi i Difensori fiduciari dell'epoca, CC SC aveva depositato un atto di "reiterazione" della nomina degli stessi Difensori, nel cui ambito era inserita anche una revoca della precedente elezione di domicilio, con dichiarazione del domicilio medesimo presso un'abitazione di Vedano al Lambro.
Nondimeno, il decreto di citazione era stato notificato presso lo studio dei Difensori. Dichiarata la contumacia del CC alla prima udienza, nessuna questione era stata sollevata lungo l'intero corso del dibattimento.
Si legge nell'odierno ricorso che la DI, pur insistendo sul fatto che non intenderebbe dedurre alcuna nullità della notifica (infra), della stessa nullità "non si era nemmeno accorta, ne' aveva avuto intenzione di accorgersene e di cercarla, perché l'eccezione che avrebbe potuto conseguirne sarebbe stata meramente formalistica, in un momento del processo in cui pareva esserci attenzione anche da parte del Collegio giudicante".
Una denuncia secundum eventum, a quanto pare. Comunque sia, l'affermazione del "formalismo" che avrebbe segnato la tempestiva deduzione del vizio di notifica si pone in rapporti di problematica compatibilità con gli avvenimenti che la stessa DI tecnica ha stimato di sottoporre all'attenzione di questa Corte. Si sostiene, infatti, che CC SC non avesse avuto notizia della fissazione, della celebrazione (articolata e prolungata) e della stessa definizione del giudizio di appello a suo carico. Sono state prodotte copie di lettere raccomandate spedite all'imputato nell'ottobre e nel novembre 2013 (il dibattimento era iniziato il 27 settembre). Dal tenore delle missive dovrebbe dedursi che l'imputato si era sottratto alle comunicazioni telefoniche dei suoi Difensori (forse deliberatamente e per ragioni "economiche", come esplicitamente si dice dagli interessati nella memoria dello scorso ottobre), ed aveva omesso di rispondere alla prima delle missive. Sempre secondo la ricostruzione dei Difensori, anche la seconda missiva era stata poi restituita ai mittenti per compiuta giacenza.
Come accennato, il ricorrente Difensore non deduce nullità della notifica, quanto piuttosto, e direttamente, un vizio della sentenza, indotto dalla celebrazione del giudizio in absentia nei confronti di persona inconsapevole. Allo scopo, evoca parzialmente la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sui limiti di legittimità del giudizio contumaciale. Nondimeno - sempre il ricorrente - considera naturale ("va da sè") rinunciare per conto del proprio assistito al rimedio tipico che, all'epoca della presente decisione, ancora segnava i casi di accertata inefficienza delle notifiche rispetto al proprio scopo comunicativo, e cioè la rimessione in termini per l'impugnazione, esprimendo la propria "preferenza" per un annullamento della sentenza impugnata.
2.2. Sembra appena il caso di notare che non spetta alle parti identificare la disciplina di una determinata fattispecie processuale, men che meno sul piano delle conseguenze sanzionatorie connesse dalla legge allo scarto tra la procedura legale e quella seguita nel caso concreto. Le parti, semmai, possono esercitare, anche attraverso contegni omissivi, la facoltà loro riconosciuta di orientare la procedura verso uno dei modelli alternativi previsti dalla legge, o di neutralizzare, attraverso la rete delle decadenze e delle rinunce, le eventuali implicazioni sanzionatorie di un errore procedurale.
2.3. Sempre in termini generali, va notato come il sistema (con nettezza sempre maggiore) manifesti la presupposizione di un fisiologico esplicarsi della funzione difensiva quale elemento pregnante del "giusto processo", ed anche a proposito della circolazione delle informazioni nell'ambito del procedimento, in chiave di garanzia del contraddittorio. Correlativamente, risultano implementati (anche in chiave di sviluppo del fair trì al) i doveri di attivazione delle parti per l'eliminazione tempestiva dei "bachi" procedurali eventualmente introdotti del processo, doveri che trovano sanzione diretta nelle decadenze e che implicano anche diligenti condotte di controllo dello stato degli atti.
È significativo ad esempio, nella prospettiva indicata, il progressivo assestamento della giurisprudenza a proposito della necessità di tempestiva deduzione dell'omessa spedizione o notifica dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato, che è stata affermata anche quando quest'ultimo risulti contumace, purché la "parte" (soggetto impersonale che include tanto l'interessato che i suoi difensori) sia rappresentata in udienza (Sez. U, Sentenza n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187). Di più. Trattando dei casi di partecipazione facoltativa della difesa tecnica, la Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l'onere di immediata deduzione non può essere eluso attraverso la scelta di non comparizione del difensore avvisato, e che dunque la nullità indotta dall'omissione dell'avviso all'altro difensore va segnalata anche per mezzo di memoria scritta, tempestivamente (Sez. U, Sentenza n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Nella decisione si legge tra l'altro di un "dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del processo".
Il principio non implica, naturalmente, che il difensore sia chiamato a favorire la più rapida chiusura del processo. La collaborazione è però imposta nei rapporti interni al collegio difensivo, e dunque l'interprete può e deve ragionare, compiendo la propria opera, sulla considerazione unitaria dei doveri (o più precisamente degli oneri) che la legge assegna alla parte. Esiste, in più ampia prospettiva, un dovere generale di lealtà sancito non solo dai codici deontologici, ma dalla stessa legge processuale (dell'art. 105 c.p.p., comma 4): "il dovere di lealtà implica, tra l'altro, che una norma processuale non possa essere utilizzata, e, quindi, interpretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata ... La lealtà non implica collaborazione con l'autorità giudiziaria per il raggiungimento di uno scopo comune, ma certamente comporta che anche l'attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive, le quali perdono il loro connotato di garanzie se sono interpretate in modo distorto rispetto alla loro essenza".
2.4. Un'altra linea di sviluppo del sistema, posta in particolare luce mediante una sentenza ancora più recente delle Sezioni unite di questa Corte, identifica segnali ed esigenze di distinzione tra i casi nei quali il difensore opera su mandato fiduciario ed i casi in cui la difesa è officiosa, e magari attivata solo immediatamente prima dell'adempimento processuale (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-600). Si è ricordato ad esempio - ciò che rileva particolarmente in questa sede -come la legge abbia istituito una presunzione di conoscenza, in capo all'imputato, dell'atto notificato al suo difensore di fiducia, quando ricorrano le condizioni dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, e come la presunzione si regga proprio sulla qualità fiduciaria del rapporto, e sull'aspettativa dell'osservanza degli obblighi gravanti sull'avvocato "in base alla normativa pregressa e al codice deontologico, di portare effettivamente a conoscenza dell'assistito tutti gli atti processuali che lo riguardano, pur se non domiciliatario". Si è aggiunto dalla Corte:
"la citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l'avvocato difensore nominato di fiducia e l'imputato, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza dello stesso. Anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il suo difensore di fiducia consente al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il legale le scelte difensive ritenute più idonee (Sez. U, n. 41280 del 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905; e, tra le altre, Sez. 1, n. 8232 del 07/02/2006, Zine, Rv. 233417; Sez. 1, n. 16002 del 10/05/2006, Latovic, Rv. 233615; Sez.
1. n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv.235035-36)".
Si può aggiungere che la razionalità della presunzione sottesa alla disciplina (criticata in rapporto alle regole del giusto processo e del diritto alla difesa) è stata confermata dalla Corte costituzionale, le cui riflessioni sul punto sembrano qui particolarmente significative: "questa Corte ha già chiarito che non vi è una assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa e che non può negarsi che il legislatore possa presupporre un onere di diligenza a carico del destinatario delle notificazioni, che gli impone una certa forma di cooperazione (sentenza n. 211 del 1991). A maggior ragione un minimo di cooperazione è richiesto al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente. Deve anzi ritenersi che, proprio per effetto della norma censurata, il difensore nominato di fiducia sia gravato anche dal compito di rendere edotto il proprio assistito delle conseguenze che, in assenza di elezione o dichiarazione di domicilio, la stessa nomina comporta circa le modalità di notificazione degli atti del procedimento. L'adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici di efficacia delle future notifiche. Ove poi l'imputato si rendesse irreperibile anche per il proprio difensore, ciò sarebbe, di norma, l'indice del suo disinteresse alla partecipazione attiva al processo" (Corte cost., sentenza n. 136 del 2008). In effetti, e riguardo alla considerazione citata da ultimo, oneri di diligenza necessari a garantire una ragionevole semplificazione del circuito comunicativo all'interno dell'unica "parte" difensiva gravitano anche sul diretto interessato. Uno solo esempio, tratto dalla recente giurisprudenza sul nuovo istituto della rescissione del giudicato (infra): "sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento" (Sez. 6, Ordinanza n. 15932 del 01/04/2015, Rv. 263084). Fin d'ora può notarsi che, se la colpa sottesa ad una situazione di ignoranza del processo non equivale a conoscenza del processo medesimo, l'aspettativa di un fisiologico dispiegarsi del rapporto difensivo fiduciario può e deve legittimamente influire nella valutazione dei casi concreti e della relativa disciplina, in uno alla rappresentazione che la parte intenda dare, in termini non necessariamente autoreferenziali, del relativo andamento.
2.5. Le linee di sistema sommariamente evocate vanno coordinate, com'è ovvio, con le norme che presidiano la garanzia del contraddittorio, ed in primis con il diritto dell'imputato di personale partecipazione al processo che lo riguarda. In particolare, la possibile incidenza dei meccanismi presuntivi e delle dinamiche di acquiescenza resta condizionata dalla qualità del vizio riscontrato, e dalla possibilità che lo stesso sia considerato dalla legge inemendabile. Si attiverebbe, in tal caso, la sanzione dell'assoluta nullità. Sanzione rispetto alla quale, per inciso, i margini di manovra delle parti sono azzerati in ogni senso, e cioè senza alcuna possibilità di governare gli effetti del vizio attraverso una scelta sul tempo della deduzione, o sugli effetti che la rilevazione deve produrre.
3. La disciplina della fattispecie sottoposta all'odierno giudizio va ricostruita partendo dalle considerazioni che precedono. E va subito negata la pertinenza degli amplissimi riferimenti difensivi alla giurisprudenza della Corte edu sul giudizio contumaciale e sul necessario apprestamento di rimedi nazionali per il caso di condanna inflitta nei confronti di persone inconsapevoli del procedimento celebrato a loro carico.
L'art. 6 della Convenzione Europea impone appunto che non venga data esecuzione a pene inflitte in esito a giudizi unfair, esigenza cui l'Italia ha faticosamente provveduto, in primo luogo, con la riforma dell'art. 175 cod. proc. pen., parzialmente incisa dalla successiva sentenza n. 317 del 2009 ad opera della Corte costituzionale:
imponendo cioè la celebrazione di un giudizio impugnatorio su richiesta dell'interessato, anche quando un analogo giudizio si fosse già svolto su iniziativa del difensore. È noto poi come il sistema abbia subito una recente evoluzione (L. n. 67 del 2014), mediante una disciplina che tende a prevenire la celebrazione di giudizi contro persone inconsapevoli (attraverso la sospensione dei giudizi medesimi), e per il resto (cioè quando il rimedio preventivo non opera) affidandosi ad un meccanismo di "rescissione del giudicato", da intendersi quale mezzo straordinario di impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). In ogni caso, si tratta di rimedi destinati ad operare dopo la formazione del giudicato, perché attivati per definizione quando non è più operante il sistema delle sanzioni processuali che garantiscono la regolarità del contraddittorio. A giudizio ancora aperto, la tutela deve passare attraverso l'osservanza delle prescrizioni procedimentali e l'applicazione delle sanzioni processuali relative, compresa la disciplina concernente le soglie di deducibilità e le sanatorie, ove pertinente. La pretesa del ricorrente di "scegliere" l'opzione preferita - non interessa qui per quale ragione extra o intraprocedimentale - si colloca all'evidenza fuori del sistema.
4. Il tenore della decisione impugnata documenta chiaramente che si è determinata una nullità nel procedimento di notifica della citazione per il dibattimento di appello. L'imputato in effetti aveva revocato la precedente elezione di domicilio in favore del Difensore, e poco importa se l'atto depositato non pone in particolare evidenza la circostanza. Va detto, per inciso, che nell'intestazione v'era comunque un riferimento all'art. 161 cod. proc. pen., e dunque al tema del domicilio per le notifiche. Non trattandosi qui di stabilire colpe o negligenze, l'argomento sembra privo di rilievo, tanto più che neppure la Corte territoriale pare univocamente affermare che l'errore di notifica fosse stato dolosamente procurato da parte dell'imputato o dei Difensori (i toni polemici verso i quali sembrano incentrarsi piuttosto sul silenzio tenuto a proposito del problema). Dunque, una violazione della disciplina della notifica all'imputato, e certamente una nullità. Ma resta da stabilire se si tratti di una nullità assoluta, come tale inemendabile, o se piuttosto sia fondato il ragionamento della Corte territoriale, in forza del quale si sarebbero determinate decadenze e sanatorie. Le quali rileverebbero, ovviamente, a prescindere dai riferimenti della sentenza impugnata ed a prescindere dall'omessa deduzione della nullità, cui il ricorrente vorrebbe addirittura connettere, se ben si comprende, un qualche paradossale effetto di preclusione circa la possibilità per il Giudice territoriale, e di questa stessa Corte, di apprezzare la nullità e le relative conseguenze.
5. Il tema potrebbe considerarsi esaurito, in effetti, prendendo atto della infondatezza dell'impostazione difensiva, che in sostanza invoca l'annullamento della sentenza impugnata quale strumento per la ripetizione del giudizio in ottemperanza a regole e principi che attengono all'esecuzione della sentenza irrevocabile (si veda ad esempio l'incipit di pag. 41 del ricorso). Tuttavia, in un contesto di diffusa esposizione degli argomenti, pare essersi dedotta anche una questione di nullità per omessa citazione, sia pur frammista ad altre deduzioni. D'altra parte, una volta posto il problema, spetta a questa Corte valutarne l'oggetto e la portata, al fine di verificare se sussistano i presupposti per una rilevazione d'ufficio del vizio inerente l'instaurazione del contraddittorio.
6. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito da tempo che non ogni vizio del procedimento di notifica - anche di quello che concerne la vocatio in iudicium dell'imputato - si risolve in una nullità assoluta, cioè qualificabile a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., comma 1. La pacifica esistenza di nullità sanabili della citazione (art. 184 c.p.p., comma 1) ha indotto alla ricerca di un criterio distintivo tra i casi di citazione "omessa" (e quindi produttiva di un vizio insanabile) ed i casi in cui la citazione, pur non essendo stata effettuata nel rispetto delle regole che disciplinano la notifica degli avvisi all'imputato, deve considerarsi solo irregolare, cioè nulla ma suscettibile, appunto, di sanatorie. L'attuale impostazione della materia si deve ad una notissima decisione delle Sezioni unite, la cui massima ufficiale recita: "... la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539). La lettura della decisione evidenzia come le Sezioni unite non avessero elaborato un principio generalizzabile, cioè pertinente ad ogni tipo di possibile scarto tra la procedura che sarebbe stata necessaria e quella in effetti seguita, e come si fossero interrogate su una fattispecie in certo senso inversa a quella odierna, nella quale la comunicazione era stata effettuata a casa dell'imputato (non a mani proprie) e non presso il difensore domiciliatario. Tuttavia era stata enunciata una regola di giudizio. La nullità deve considerarsi assoluta quando già in astratto le sue concrete modalità di esecuzione risultano inidonee a produrre l'effetto comunicativo perseguito mediante la notifica. Nello stesso senso, pur a fronte di modalità astrattamente idonee, il vizio va classificato quando risulti in concreto essere stato inefficiente, avendo fallito lo scopo.
Non basta. Una modalità astrattamente idonea di notifica, se irregolare, può produrre una nullità assoluta solo quando sia allegato (v'è da stabilire come, quando, in che modo) che l'imputato è stato privato, nel caso concreto, dell'informazione cui aveva diritto. E, circa il quomodo, le Sezioni unite avevano fornito alcune indicazioni: "quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 c.p.p., comma 1, non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile. Infatti in un processo basato sulla iniziativa delle parti è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione".
7. Nella logica che sopra si richiamava, la giurisprudenza ha storicamente considerato del tutto peculiare l'eventualità che la notifica per l'imputato, nonostante una diversa dichiarazione od elezione del domicilio, sia effettuata presso il suo difensore di fiducia. La ragione, indicata con espressioni variabili ma equivalenti, risiede appunto nella relazione fiduciaria, cui legittimamente si collega una aspettativa di diligenza e perizia professionale da parte dell'avvocato. Ad esempio: "la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto è stato notificato. Ne consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, effettuate presso lo studio del difensore di fiducia, nell'erroneo presupposto che presso tale difensore fosse stato eletto domicilio, era affetta da nullità a regime intermedio, non più rilevabile oltre i termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., essendo stata comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato)" (Sez. 5, Sentenza n. 8826 del 10/02/2005, Rv. 231588; in senso analogo, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 46537 del 27/10/2005, Rv. 232981; Sez. 6, Sentenza n. 37177 del 08/07/2008, Rv. 241206; Sez. 3, Sentenza n. 20349 del 16/03/2010, Rv. 247109; Sez. 2, Sentenza n. 35345 del 12/05/2010, Rv. 248401; Sez. 5, Sentenza n. 21875 del 20/03/2014, Rv. 262822; Sez. 6, Sentenza n. 29677 del 24/06/2014, Rv. 259819; Sez. 6, Sentenza n. 42755 del 24/09/2014, Rv. 260434; Sez. 6, Sentenza n. 53599 del 10/12/2014, Rv. 261872). Gli stessi concetti sono stati ribaditi, più e più volte, anche con specifico riguardo alla decadenza sancita dall'art. 182, comma 2, ed alla sanatoria prevista dall'art. 183 c.p.p., comma 1. Ad esempio:
"nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso lo studio del difensore di fiducia, e tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore stesso e l'imputato, non può certo dirsi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; e poiché l'allora difensore di fiducia ... comparve all'udienza del dibattimento di secondo grado ... nulla eccependo al riguardo come si rileva dal verbale di detta udienza, va affermata l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (in termini, Sez. 5, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588). Secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p., comma 2, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo": sicché, essendo stato presente nel giudizio d'appello il difensore (di fiducia) del ricorrente, la (asserita) nullità doveva essere eccepita appunto dal difensore medesimo e non poteva dunque essere più dedotta in questa fase del giudizio (cfr. in termini: Sez. 5, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588, già prima citata)" (Sez. 4, Sentenza n. 15081 del 08/04/2010, rv. 247033). Le decisioni che sono state richiamate, e molte altre ancora, operano un collegamento di tipo presuntivo tra la natura fiduciaria del rapporto difensivo e la garanzia sostanziale dei diritti dell'imputato: la quale, si noti, non elimina la tutela contro l'elusione delle modalità prescelte per la notifica, ma semplicemente la "costringe" entro ambiti temporali determinati, onde escludere il troppo facile ricorso ad eccezioni secundum eventum, da proporre oltretutto in termini tali da recare il maggiore possibile danno al principio di ragionevole durata (ed il maggiore possibile contributo al perseguimento della prescrizione).
Non mancano, per vero, sentenze nelle quali, in più piena e consapevole assonanza con il dictum delle Sezioni unite, viene specificato come sia salva l'eventualità del concreto ed accertato malfunzionamento della catena comunicativa (ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 559 del 09/12/2008, Rv. 242715; Sez. 4, Sentenza n. 6211 del 12/11/2009, Rv. 246639; Sez. 6, Sentenza n. 1742 del 22/10/2013 Rv. 258131), per altro spesso escludendolo già sulla base del silenzio tenuto dal difensore fiduciario sull'errore di notifica, od anche sul protrarsi del mandato (come nella specie) lungo l'intero corso del procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 45990 del 07/11/2007, Rv. 238509; Sez. F, Sentenza n. 39159 del 12/08/2008, Rv. 241124; Sez. 3, Sentenza n. 43859 del 14/10/2009, Rv. 245267): trattandosi di accertare un fatto processuale, di fronte all'astratta possibilità che un difensore di fiducia abbia davvero pregiudicato, per dolo, negligenza od imperizia, una concreta esigenza di personale difesa da parte dell'imputato, all'insaputa di questi o contro la sua volontà, la constatazione del successivo protrarsi del rapporto fiduciario non è arbitrariamente inserita tra gli elementi da prendere in considerazione, ed è ovviamente significativa della continuità della relazione comunicativa.
L'esigenza di limitare la garanzia ai casi che davvero la richiedano traspare anche dalla giurisprudenza che definisce addirittura inammissibili le impugnazioni mediante le quali, pur denunciando la mancata conoscenza del giudizio per effetto dello sviamento della procedura di notifica, non viene indicato il concreto pregiudizio che l'imputato avrebbe subito per effetto dell'irregolarità procedi menta le: "è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell'atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa" (Sez. 6, Sentenza n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629). 8. È allora stabilito con assoluta certezza, nella prospettiva segnata dall'insegnamento delle Sezioni unite, che una notifica irregolarmente effettuata presso il difensore, in costanza del rapporto fiduciario, non è astrattamente inidonea ad assolvere la propria funzione comunicativa. Resta la possibilità che in un singolo caso concreto l'informazione non sia stata trasmessa, per negligenza o dolo del professionista, oppure per dolo o negligenza dell'interessato. Che debba trattarsi dell'una o dell'altra ipotesi risulta chiaro, almeno fuori dei casi di forza maggiore, posto che la giurisprudenza già citata, anche a carattere costituzionale, ha posto in rilievo il dovere generale dei difensori di attivarsi per l'informazione verso gli assistiti e l'onere per colui che sappia d'essere assoggettato ad un giudizio penale di restare reperibile per il proprio difensore. Il rilievo vale sul piano della "meritevolezza" della tutela evocata, ma prima ancora al fine di delineare un "modello" di credibile deduzione del malfunzionamento: una deduzione che neghi sia l'una che l'altra spiegazione deve farsi necessariamente carico, almeno, della prospettazione di cause alternative che neutralizzino le aspettative connesse alla fisiologia del rapporto fiduciario.
La regola enunciata dalle Sezioni unite, per la quale il carattere assoluto della nullità deve essere denunciato espressamente attraverso l'allegazione del difetto di conoscenza da parte dell'interessato, trova dunque una declinazione particolare nel caso di notifica presso il difensore fiduciario. D'altra parte l'onere in questione non può consistere nella mera affermazione secondo cui il difensore non avrebbe comunicato l'avviso al proprio assistito. Come già sopra si è ricordato, la parte deve non solo "rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto", ma anche "eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile". L'eventualità diviene concreta, per quanto qui interessa e per le ragioni appena illustrate, quando si discuta di informazioni comunicate ad un difensore di fiducia.
L'onere di allegazione (oggi evoluto in prova della mancata conoscenza, stando almeno al tenore letterale dell'art. 625-ter cod. proc. pen., a fini di rescissione del giudicato) non può consistere nella mera enunciazione del dato, operata nel momento ritenuto più opportuno, che altrimenti verrebbe instaurata una signoria assoluta dell'imputato (o del suo difensore) sulla effettività delle soglie di decadenza e delle cause di sanatoria. Se si affermasse che basta l'enunciazione del vulnus a qualificare la nullità come assoluta, la parte resterebbe l'unico arbitro di una disciplina che, invece, è stabilita dal legislatore proprio al fine di bilanciare tra esigenze della difesa e principio di ragionevole durata del processo. La qualità dell'allegazione va dunque misurata, e non solo sulla presunzione di diligenza e correttezza che deve operare riguardo ai comportamenti professionali degli avvocati, dovendosi considerare anche elementi come la prolungata attualità del rapporto professionale (supra), la tempestività della deduzione, la linearità delle prospettazioni sulle cause di eventuali ritardi. Nè si dica che una valutazione siffatta contrasterebbe con la rilevanza officiosa delle nullità assolute e con la loro rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento. I fattori in questione, come insegnano le Sezioni unite e tutta la giurisprudenza successiva, servono proprio a stabilire se una certa nullità sia o non assoluta, o se piuttosto si tratti di un vizio intermedio, come tale non deducibile per la prima volta in cassazione e, comunque, suscettibile di sanatoria per effetto del silenzio serbato sul punto dalla difesa tecnica dell'imputato.
La rilevanza indiscriminata del vizio è conseguenza della sua identificazione, e non viceversa.
9. Alla luce dei rilievi svolti sembra chiaro come assumano rilievo determinante - sempre avuto riguardo alla fattispecie in esame (cioè quella in cui la citazione è nota al difensore fiduciario) - il quando ed il quomodo della allegazione della natura assoluta del vizio.
Rileveranno, sul piano generale, le cognizioni del difensore tecnico circa il fattore che determina l'irregolarità del procedimento di notifica, le concrete vicende del rapporto fiduciario, l'attendibilità (ma prima ancora la provenienza) della dichiarazione che l'imputato sia rimasto all'oscuro della citazione. L'onere di allegazione - giova ripetere - non è concepibile come mera potestà di dire all'ultimo momento utile che si desidera l'annullamento della sentenza, ma esprime la necessità che venga prospettato, credibilmente e concretamente, in termini che escludano nei limiti del possibile una connotazione di strumentante dell'eccezione, il vulnus sostanziale dei diritti dell'imputato. Altrimenti, la prospettazione della nullità come assoluta fallisce. E fallisce, nell'ambito del procedimento, definitivamente. Del resto, ove l'imputato potesse in seguito allegare credibilmente d'essere stato giudicato a sua insaputa, l'ordinamento conosce i rimedi cui sopra si faceva cenno, fermi restando gli spazi per una eventuale responsabilità professionale del difensore (e, mutatis mutandis, per una eventuale responsabilità disciplinare del giudice).
10. Nel caso di specie, come si è visto, risulta come i Difensori fossero perfettamente in grado di constatare, nel ricevere l'avviso destinato a CC, che si trattava di una notifica irregolare:
avevano infatti sottoscritto personalmente la dichiarazione di revoca dell'elezione di domicilio in loro favore.
Il ricorrente Difensore afferma - in sostanza - che non si era accorto della circostanza e che comunque non avrebbe inteso ne' intenderebbe dedurla, per altro mirando al "recupero" della questione attraverso l'inconferente riferimento ai rimedi ripristinatori contro il giudicato per il contumace inconsapevole. Ha sostenuto che per mesi, e lungo l'arco di quattro udienze, non era riuscito a contattare il proprio assistito e che nondimeno aveva gestito l'intero procedimento, fino alla sentenza, senza rinunciare al mandato e senza informare il giudice del fatto che si trovava in condizione di non poter adempiere correttamente ai propri doveri professionali. Ha sostenuto che tutto ciò era avvenuto, nell'epoca delle comunicazioni telematiche, con riguardo ad un maturo ex prefetto della Repubblica (ciò che si nota al solo scopo di segnare la differenza con il caso, ad esempio, del rapporto fiduciario con un latitante). Ha sostenuto che CC si era negato per mesi al telefono, nascondendosi finanche al portalettere, senza prospettare apertamente una spiegazione postuma di siffatto atteggiamento, e giungendo a definire nel ricorso, proposto dopo il sicuro ripristino dei contatti, "tuttora ignote" le cause del comportamento attribuito all'imputato. Ha sostenuto che, nonostante tutto questo, s'era preoccupato di verificare la regolarità della notifica, e nel contempo la sorte delle missive spedite al proprio assistito, solo dopo la (inopinata) definizione del procedimento con esito sfavorevole.
Tutto questo ha sostenuto, il ricorrente, solo con il ricorso per cassazione, e per ricorrente si intende qui il Difensore, visto che CC, confermando con nuova ed espressa designazione il rapporto fiduciario, non ha neppure ritenuto di affermare personalmente d'essere stato giudicato a sua insaputa.
Nelle condizioni date, il Collegio ritiene non assolto l'onere di credibile allegazione cui la legge subordina la denuncia di una invalidità come vizio assoluto. Ogni diversa soluzione, sul piano dei principi, equivarrebbe a stabilire che la parte privata, giovandosi di una irregolarità della notifica, acquista una vera e propria potestà di annullamento del processo, da esercitare a propria discrezione ed in qualunque momento. Esattamente ciò che la giurisprudenza ha sempre negato, legando la identificazione della nullità come assoluta, appunto, ad una attivazione della parte, che non può rilevare indiscriminatamente in quanto tale, cioè a prescindere dai soggetti, dai tempi, dai modi.
La Corte territoriale, indotta o non dalle dichiarazioni pubbliche dei Difensori e da un eventuale loro fraintendimento, ha valutato nel momento della sentenza (dandone conto poi in motivazione) la regolarità del contraddittorio, ed ha correttamente concluso per l'intervento di decadenze e sanatorie.
La deduzione solo successiva di circostanze incompatibili con quel giudizio avrebbe potuto assumere rilievo solo qualora si fosse atteggiata ad affermazione dell'ignoranza dell'imputato, circa il giudizio celebrato in suo danno, in termini di attendibilità, anche sotto il profilo della tempestività e della diligenza nell'osservanza dell'onere di deduzione.
Il ricorso difensivo non corrisponde al modello indicato. Lo stesso ricorso dunque, relativamente al motivo in questione, deve essere respinto.
11. Il ricorso è invece fondato, ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui si riferisce all'anomala procedura che, stando ai verbali di dibattimento, la Corte territoriale ha inteso seguire nella formazione della base cognitiva per il proprio giudizio.
Anche in questo caso è opportuno richiamare, in via preliminare, i fatti processuali che rilevano per la decisione.
11.1. All'udienza del 14/11/2013 (la seconda) il Procuratore generale, che era anche parte appellante, aveva sollecitato in modo formale la rinnovazione della istruzione, chiedendo in particolare l'acquisizione di documenti pertinenti a due fonti di prova: le dichiarazioni rese da RT RT nel giudizio "principale" ed un rapporto contenente la ricostruzione (con appunti e postille di spiegazione) del traffico telefonico intercorso sulle linee in uso al CC e ad altri funzionari di polizia nelle date del 21 e del 22 luglio. In ogni caso, aveva chiesto accogliersi l'appello del proprio Ufficio.
Registrata l'opposizione della "difesa" all'acquisizione dei tabulati, la Corte non aveva provveduto sulla istanza di prova. In prosieguo, avevano concluso i Difensori delle parti civili. Ancora in successione, anche il sopraggiunto co-Difensore di CC, avv. Mascia, si era opposto per l'intero alla richiesta di rinnovazione formulata dal Pubblico ministero.
La terza udienza era stata aperta e subito rinviata su richiesta del Procuratore generale, gravato da altro impegno e desideroso di esercitare il diritto di replica. Nondimeno, si trattava di una giustificazione generica, poiché la discussione era in corso, e non aveva ancora preso la parola la DI dell'imputato. Alla quarta udienza aveva concluso l'avv. Mascia nell'interesse di CC, formulando una lunga serie di questioni ed eccezioni che qui non rilevano. Aveva concluso il secondo Difensore dell'imputato, ed avevano replicato tanto il Procuratore generale che le parti civili.
A questo punto, senza alcuna deliberazione della Corte in merito alla chiusura della discussione, si legge nel verbale che il Pubblico ministero aveva reiterato la richiesta di acquisire la documentazione concernente il traffico telefonico, provocando una nuova "opposizione" dei Difensori dell'imputato. La Corte: "acquisisce riservando la valutazione di rilevanza".
Sempre di seguito, il Procuratore generale aveva risollecitato, con nuova opposizione de "i difensori" l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni di RT, con la specificazione: "esclusivamente come documenti attestanti il fatto storico delle avvenute dichiarazioni, indipendentemente dalla veridicità del loro contenuto". Di nuovo: "la Corte acquisisce riservando la valutazione di rilevanza".
Immediatamente, la stessa Corte era entrata in camera di consiglio, per uscirne circa quattro ore dopo dando lettura, nella pubblica udienza, del dispositivo della sentenza impugnata. 11.2. Come si è visto a suo tempo (8 del Ritenuto), il ricorrente denuncia come abnorme la condotta processuale descritta, ed in particolare i provvedimenti assunti sulle richieste probatorie del Pubblico ministero. Dette richieste sarebbero state accolte dopo la fine della discussione, senza disporre la ripetizione di questa, e comunque con motivazione abnorme, data l'espressa riserva della valutazione sulla rilevanza. Rilevanza che poi, completamente al di fuori del contraddittorio, la Corte avrebbe stabilito, contra reum, a dibattimento chiuso, dato l'abbondante utilizzo delle informazioni illegittimamente acquisite.
11.3. Le parti civili hanno interloquito sulla questione con la prima delle memorie depositate (9.2.), rilevando come la DI dell'imputato avesse ampiamente interloquito sull'ammissibilità delle produzioni richieste dal Procuratore generale, e non avesse invece sollecitato una riapertura della discussione dopo i provvedimenti acquisitivi della Corte. D'altro canto - si osserva dalle stesse parti con una seconda memoria (11) - la giurisprudenza avrebbe da tempo chiarito che l'acquisizione di documenti ad opera del giudice di appello sarebbe lecita pur in mancanza di un formale provvedimento di riapertura dell'istruzione.
12. Come anticipato, il Collegio ritiene fondato il ricorso. In effetti la procedura nel complesso seguita dalla Corte territoriale, in violazione di tutte le norme che avrebbero dovuto disciplinarla, ha realizzato nel complesso un vulnus del diritto al contraddittorio ed all'assistenza in favore dell'imputato, rilevante in base all'art. 178 cod. proc. pen., lett. c).
La nullità è stata dedotta dall'avente diritto non appena possibile, e cioè quando ha potuto constatare - a sentenza deliberata e depositata - che una sorta di provvedimento "definitivo" sulle prove richieste dal Procuratore generale era stato assunto nella camera di consiglio, dando luogo ad un fenomeno di effettiva utilizzazione delle relative risultanze, e dunque ad una lesione sostanziale del diritto di difesa.
13. Appare fortemente atipica, anzitutto, la struttura stessa della deliberazione assunta dalla Corte territoriale, al punto da non rendere del tutto implausibile - stando almeno a ciò che può desumersi dal verbale di dibattimento - l'allegata incertezza soggettiva sul significato positivo o interlocutorio della deliberazione medesima.
L'uso dell'indicativo presente ("acquisisce") parrebbe orientare nel senso che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dovesse considerarsi accolta.
Così fosse, andrebbe in primo luogo ricordato che i provvedimenti de quibus debbono essere necessariamente motivati in modo esplicito, a differenza delle decisioni che rigettano le istanze di integrazione istruttoria, la cui motivazione può essere implicitamente desunta (e controllata) attraverso l'esame di tenuta logica della decisione assunta nell'assenza della prova richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013, Rv. 259893; Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741;
Sez. 3, Sentenza n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872; Sez. 4, Sentenza n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, Rv. 245009; Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209). Nel caso di specie, il provvedimento giudiziale deve considerarsi essenzialmente immotivato, o, in alternativa, motivato in modo eccentrico. Si ricorderà la riserva posta in merito alla valutazione di "rilevanza" delle prove aggiuntive. Prescindendo per un attimo dalla legittimità in sè della riserva in questione, va notato come la sibillina espressione sembri evocare il criterio di ammissione regolato dall'art. 603 cod. proc. pen., comma 2 che attraverso il rinvio all'art. 495, comma 1 e quello conseguente all'art. 190 c.p.p., disciplina l'accesso alla prova in termini appunto di mera
"rilevanza". Nulla però la Corte ha indicato (neppure in sentenza) circa il carattere sopravvenuto delle prove sollecitate, che del resto pare aver fatto difetto almeno per una delle due, stando alle stesse allegazioni del Pubblico ministero richiedente. È appena il caso di ricordare, d'altra parte, che il criterio "ordinario" per la rinnovazione dell'istruzione (osteggiata da una "presunzione di completezza" della base cognitiva) è dato dalla decisività della prova aggiuntiva, ben diverso da quello evocato. Ed è diverso, ancora, dal criterio che avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie, cioè quello della "assoluta necessità", come fissa dal combinato disposto dell'art. 602 c.p.p., comma 3 e art. 523 c.p.p., comma 6. Si può aggiungere che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge alcuna indicazione adeguata a svelare quale sia stato il criterio in concreto seguito dalla Corte, se non appunto quella implicitamente desumibile dai riferimenti ad entrambe le fonti in discussione, utile al più a rappresentare un apprezzamento di rilevanza. Ciò esime questa Corte dallo stabilire se l'obbligatoria motivazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione possa essere sostituita od integrata in sede di motivazione della decisione finale sulla regiudicanda. L'alternativa ad una motivazione inesistente o illegittima è data dall'eventualità che la Corte avesse inteso riservare il provvedimento sulla prova. Questa eventualità, per altro, condurrebbe direttamente al riscontro della nullità enunciata in apertura.
L'art. 190 cod. proc. pen. stabilisce, in linea generale, che i provvedimenti sulle richieste di prova vengano adottati "senza ritardo", ed il principio vale senz'altro anche per il giudizio di appello (Sez. 1, Sentenza n. 43473 del 14/10/2010, Rv. 248979). Si potrà discutere se la regola implichi o non l'illegittimità della riserva di provvedere (in senso negativo, Sez. 4, Sentenza n. 34352 del 08/07/2009, Rv. 245115), ma è fin troppo ovvio come la riserva debba comunque essere sciolta prima della discussione, ed a maggior ragione prima della fine della discussione (si vedano in proposito, oltre che la citata sentenza n. 43473/2010, Sez. 1, Sentenza n. 12887 del 19/02/2009, Rv. 243041; Sez. 4, Sentenza n. 18456 del 12/02/2014, Rv. 261225).
Non è pensabile, alla luce delle direttive del giusto processo, e nella specifica prospettiva segnata dall'art. 178 cod. proc. pen., che l'esercizio del contraddittorio e della difesa, ad opera delle parti, avvenga prima che la base cognitiva per la decisione sia definitivamente formata, od anche soltanto nell'incertezza sulla concreta composizione della base medesima. È immanente al sistema la necessità che la discussione segua il consolidamento delle prove, e, sebbene raramente si creino le condizioni per sequenze difformi, questa Corte ha già avuto modo di chiarire il principio in occasioni simili a quella presente: "nel giudizio di appello (nella specie relativo a rito abbreviato), il provvedimento del giudice di ammissione di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado va adottato senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti alla stregua di quanto previsto dall'art. 190 c.p.p. e art. 495 c.p.p., comma 1 (fattispecie di decisione sulla richiesta di integrazione della prova adottata, invece, solo con sentenza)". In motivazione si è osservato, a sostegno della soluzione, che la "qualifica di prova nuova imponeva poi che il giudice, ex art. 495 c.p.p., comma 1 e art. 190 c.p.p., avesse provveduto al giudizio di ammissibilità senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti, dovendosi quindi anche censurare che la Corte territoriale si sia riservata sul punto, decidendo in sentenza, il che ha creato incertezza alle parti in ordine al materiale di discussione, situazione contraria al sistema. Il complesso di tali considerazioni impone dunque l'annullamento dell'impugnata sentenza: il giudice di rinvio dovrà dunque valutare nel contraddittorio delle parti la concreta ammissibilità dei verbali delle dichiarazioni rese dai predetti testi nel separato procedimento, ed eventualmente della diretta escussione degli stessi, vagliando se si tratti di prova nuova sopravvenuta in relazione al contenuto delle dichiarazioni e non alla provenienza della fonte. Tale decisione dovrà essere resa con ordinanza dibattimentale prima della chiusura del dibattimento" (Sez. 1, Sentenza n. 43473 del 14/10/2010, Rv. 248979). A maggior ragione - ma in applicazione del medesimo principio - deve considerarsi naturalmente illegittimo il provvedimento assunto dal giudice sulla base di prove assunte dopo l'udienza o, comunque, al di fuori del contraddittorio tra le parti (ad esempio, relativamente ad un atto ricevuto dal pubblico ministero dopo la chiusura della discussione, Sez. 6, Sentenza n. 1971 del 17/05/1995, Rv. 202307;
nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 5203 del 09/11/1994, Rv. 200868; Sez. 2, Sentenza n. 879 del 05/12/2003, Rv. 227871; Sez. 1, Sentenza n. 24095 del 26/05/2009, Rv. 244032) Ancora può citarsi un provvedimento molto recente, relativo ad un procedimento di esecuzione, secondo cui il giudice "può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti;
ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione" (Sez. 1, Sentenza n. 8585 del 11/02/2015, Rv. 262555). In motivazione si osserva: "la partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore, infatti, riveste carattere funzionale;
sicché non è integrata dalla mera presenza fisica del magistrato o dell'avvocato alla udienza camerale, postula, bensì, che alle parti sia assicurata la possibilità di interloquire su ogni profilo dell'oggetto della decisione col correlativo divieto per il giudice di porre a base del provvedimento prove non ammesse nel contraddittorio".
14. È concepibile, e si manifesta in giurisprudenza una qualche tolleranza per fenomeni siffatti, che provvedimenti di revoca dell'ordinanza di ammissione di una prova, o di ammissione della prova stessa, vengano adottati per facta concludentia, cioè per implicito, rispettivamente attraverso l'affidamento alle parti della parola per le conclusioni pur non essendovi stata l'assunzione, o mediante la concreta acquisizione di una prova pur nella mancanza di un previo provvedimento di ammissione (in questa prospettiva si veda da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 47695 del 16/10/2014, Rv. 260790). Ma nell'uno e nell'altro caso, naturalmente, la convergenza tra significato univoco dell'atteggiamento giudiziale e silenzio sintomatico delle parti può assumere rilievo alla sola e determinante condizione che la questione sia risolta prima della discussione e del suo esaurimento.
Nella specie può dubitarsi al più che la discussione fosse stata chiusa, nel momento dell'integrazione probatoria (infra), ma non v'è dubbio che fosse stata abbondantemente iniziata, e che dunque avrebbe dovuto essere interrotta e ripetuta.
La circostanza priva di rilievo - conviene notarlo subito - l'argomento con il quale la parte civile ha inteso contrastare le deduzioni del ricorrente, cioè che l'acquisizione di materiale a mera natura documentale non richiede un formale provvedimento di rinnovazione dell'istruzione.
La tesi, in effetti, è affermata in giurisprudenza con una certa frequenza, sempre con la precisazione che la decisione acquisitiva va comunque assunta in esito ad un contraddittorio tra le parti (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676; Sez. 4, Sentenza n. 1025 del 17/10/2006, Rv. 236017; Sez. 5, Sentenza n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250933). Ma si tratta di questione non pertinente al tema.
Anzitutto - a parte ogni rilievo sulla effettiva natura documentale del materiale prodotto (che riguardava una lettura "guidata" dei tabulati telefoni e addirittura dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso, sia pure prodotte al solo scopo di documentarne la storica espressione) - era stato lo stesso Procuratore generale a sollecitare, quale procedura per l'acquisizione, la rinnovazione parziale del dibattimento (si veda il verbale d'udienza in data 14/11/2013), sostanzialmente reiterandola prima della sentenza (verbale d'udienza del 16/12/2013: "insiste nella richiesta ... riproposta all'udienza del 14 novembre 2013 relativa all'acquisizione ..."). Non basta, perché la stessa Corte territoriale ha definito "parziale rinnovazione del dibattimento" la procedura attraverso la quale sono stati acquisiti i tabulati delle conversazioni telefoniche intrattenute dai funzionari di polizia nella notte dell'assalto alla scuola IA (p. 112 della sentenza;
si veda anche p. 239). Ciò che conta, per la soluzione del caso in esame, non è comunque la denominazione formale della procedura acquisitiva (che sempre deve svolgersi in contraddittorio, come è avvenuto nel caso di specie), ma la corretta sequenza tra l'atto di incremento della base cognitiva e la discussione della causa, che non può mai essere alterata. 15. Le annotazioni poste a verbale (supra, 11.1. del Considerato) documentano che, sebbene si fosse già esaurito il ciclo delle repliche, con l'intervento da ultimo del Difensore dell'imputato, la Corte aveva consentito al Procuratore generale di riprendere la parola, per sollecitare l'adozione di un provvedimento che, per vero, aveva già tempestivamente richiesto (erano seguite, come già detto, le rinnovate obiezioni difensive, e poi l'uscita della Corte dal luogo dell'udienza "per deliberare").
In assenza di una dichiarazione formale di chiusura della discussione, può anche ritenersi che l'attività consentita dalla Corte fosse legittima. L'art. 602 cod. proc. pen., comma 4 stabilisce che la discussione, nel dibattimento di appello, sia regolata dalle disposizioni dell'art. 523, e l'u.c. di tale norma ammette, in casi eccezionali, che la discussione venga interrotta, con successivo avvio degli adempimenti previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., cioè l'ammissione e l'assunzione delle nuove prove. La giurisprudenza (ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 10819 del 22/10/1993, Rv. 196307; Sez. 1, Sentenza n. 183 del 12/12/1996, Rv. 206605; Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Rv. 247058) ha quindi ritenuto legittimi provvedimenti di interruzione della discussione, sia pure insistendo sul requisito di necessità, del quale, nella specie, la Corte territoriale non si è data alcun carico (supra, 11).
Ciò che spesso appare troppo ovvio perché sia detto è che, una volta interrotta, la discussione deve riprendere ab initio, sia pur eventualmente concentrandosi (ma questo è un problema di disciplina dell'udienza) sulle novità sopravvenute. L'art. 523, comma 1 stabilisce espressamente, del resto, che la discussione si svolga "esaurita l'assunzione delle prove". D'altra parte, ciò che è stato "interrotto" deve essere ripetuto, o quanto meno ultimato. Nè sembra necessario spiegare, dopo i rilievi già svolti, che il rilievo non è affatto formalistico, essendo pertinente alla congruenza tra base cognitiva acquisita nel contraddittorio e concreta esplicazione della difesa, che attiene anzi alla logica fondamentale cui si riferisce la garanzia dell'art. 178 cod. proc. pen.. Va segnalato di nuovo come, sebbene gli scarti dalla linea forse più essenziale di svolgimento del processo non siano frequenti, non manchino enunciazioni giurisprudenziali dei principi indicati. Talvolta la regola si evince a contrario, cioè attraverso decisioni che respingono censure difensive solo in quanto riferite ad attività non realmente idonee a mutare il quadro cognitivo sotteso alla decisione. Ad esempio, riguardo a provvedimenti autorizzativi acquisiti al solo scopo di verificare l'utilizzabilità di intercettazioni telefoniche già entrate in precedenza nel fascicolo dibattimentale, la nullità della sentenza è stata esclusa proprio e solo in quanto "non verificandosi retrocessione nella fase della istruttoria dibattimentale, la discussione non deve essere iniziata ex novo" (Sez. 6, Sentenza n. 7937 del 10/03/1995, Rv. 202576; in senso sostanzialmente analogo, ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 8511 del 06/07/1992, Rv. 191508; Sez. 6, Sentenza n. 7937 del 10/03/1995, Rv. 202576; Sez. 6, Sentenza n. 18489 del 13/01/2010, Rv. 246913). In ogni caso - e talvolta proprio con specifico riferimento a produzioni documentali - non sono mancate enunciazioni dirette ed espresse del principio poco sopra enunciato, spinte fino ad esigere la rinnovazione in toto della discussione (che comunque, nella specie, non è neppure "ripresa"): "l'interruzione della discussione del dibattimento di appello per la proposizione di istanze istruttorie da parte del difensore dell'imputato e per la conseguente necessità di una decisione in merito, anche negativa, implica la doverosa rinnovazione ab initio della discussione, perché le parti formulano le conclusioni solo dopo l'esaurimento della prova, sicché, ove la discussione sì a semplicemente ripresa, si determina la nullità della fase della discussione ex art. 178 cod. proc. pen., che si estende alla sentenza impugnata (la Corte ha precisato che la rilevazione della nullità della sentenza comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello dovendosi assicurare, in ragione del principio di immutabilità, che il giudice della deliberazione sia lo stesso del dibattimento)" (Sez. 2, Sentenza n. 46814 del 01/12/2005, Rv. 232776). Dalla motivazione: "ritiene il Collegio che, in caso di interruzione della discussione per la riapertura dell'istruttoria, la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall'inizio, perché le conclusioni delle parti vengono formulate solo dopo l'esaurimento della prova (art. 523 c.p.p., comma 1); con la conseguenza che, nel caso in esame, sussiste uno iato tra l'ordinanza emessa sulle richieste istruttorie e la chiusura del dibattimento (art. 524 c.p.p.), perché non risulta l'invito rivolto alle parti a concludere, ne' che le parti abbiano concluso. Ne consegue la nullità della fase della discussione del processo in esame per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., nullità che si estende alla sentenza impugnata e che comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello, per la necessaria coincidenza del giudice del dibattimento e della deliberazione (art. 623 c.p.p. e art. 525 c.p.p., comma 2)". Ancora, più recentemente: "l'acquisizione documentale, a richiesta di parte, nel corso della discussione dibattimentale obbliga alla rinnovazione della discussione, a pena di nullità d'ordine generale, anche della sentenza" (Sez. 5, Sentenza n. 44524 del 29/10/2008, Rv. 241941).
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16. Come già sopra si è accennato, la Corte genovese ha sciolto l'anomala "riserva" di valutazione della rilevanza solo nel motivare la propria decisione, e sostanzialmente per implicito, cioè utilizzando di fatto le informazioni provenienti dalla documentazione irritualmente acquisita, con osservazioni sparse in ampia parte del suo diffuso provvedimento (ad esempio, pp. 200, 239 segg.). Dunque una lesione effettiva del diritto di difesa, per certi profili (mancanza o anomalia della motivazione) percepibile appieno solo dopo il deposito della sentenza, comunque pronunciata senza l'indispensabile riapertura della discussione in esito ai provvedimenti di acquisizione probatoria.
17. La nullità riscontrata impone l'annullamento con rinvio della sentenza, affinché il dibattimento sia ripetuto secondo una procedura conforme al modello legale, tenuto conto della disciplina in materia di continuità del giudice.
Data la ragione del disposto annullamento, la Corte ritiene completamente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso della DI, che potranno eventualmente essere rappresentati al Giudice del rinvio come argomenti della rinnovata discussione, così ottenendo in proposito una valutazione di merito condotta alla stregua della base cognitiva effettivamente e legittimamente acquisita al giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015