Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2014, n. 30897
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Sentenza 6 novembre 2014

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È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).

Integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita presso lo studio del difensore di fiducia non più domiciliatario del suo assistito, solo quando, in concreto, risulti che l'informazione non sia stata trasmessa a quest'ultimo per dolo o negligenza del professionista o dell'interessato.

È nulla, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., la sentenza che utilizza documenti acquisiti, su richiesta del P.M., dopo le conclusioni delle parti "riservando la valutazione di rilevanza", senza disporre la rinnovazione della discussione. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva fondato la motivazione della decisione anche su verbali di dichiarazioni rese da imputato di reato connesso nonché su tabulati telefonici acquisiti con riserva subito prima della deliberazione in camera di consiglio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2014, n. 30897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30897
    Data del deposito : 6 novembre 2014

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