Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo. (Fattispecie in tema di estorsione nella quale, in appello, era stata prospettata la mancanza del requisito dell'ingiusto profitto e, nel ricorso per cassazione, invece, la sussunzione dei fatti nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona).
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Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Corte di Cassazione Sez. V penale, Sent., (data ud. 14/05/2024) 06/09/2024, n. 33986 Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente Dott. GUARDIANO …
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La massima In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 8890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8890 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
0889 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO FU Presidente - Sent. n..196 sez. ANNA AR DE SANTIS -relatore- P.U. -31/1/2017- R.G. n. 26143/2016MARCO AR AL TE IL VI TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI VI GN n. a Palermo il 22/12/1975 avverso la sentenza emessa dalla Corte d' Appello di Palermo in data 31 Marzo 2016 che riformava parzialmente quella resa il 4/3/2015 dal Tribunale di Palermo Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 31/1/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. M. Giuseppina Fodaroni che ha I chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori delle parti civili costituite, Avv.ti Ettore Barcellona ( in proprio e quale sostituto processuale degli Avv.ti Vincenzo Lo Re e Gaetano Lanfranca) e Fausto Maria Amato, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni e nota spese;
Udito il difensore dell' imputato, Avv. Domenico La Blasca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 1 elen RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa all'udienza del 4/3/2015 il Tribunale di Palermo dichiarava Li IG GN colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7 D.I. 152/91 limitatamente all'episodio occorso nel gennaio 2012 presso il Magazzino di Via Polara e lo condannava alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 6mila di multa. Il primo giudice all'esito di una laboriosa istruttoria dibattimentale riteneva processualmente accertato che Li IG, titolare del 45% delle quote della società gestrice del locale Mambo Beach, con sede sul Lungomare di Isola delle Femmine, si fosse rivolto a D'AM AL all'epoca dei fatti capo del mandamento di Porta Nuova- allo scopo di indurre MA RO, socio ed amministratore della stessa compagine, a dismettere la partecipazione societaria, cedendogli le quote di sua spettanza, e che il predetto D'AM nel corso di un incontro tenutosi nel gennaio 2012 in un magazzino sito in Via Polara avesse formulato gravi minacce di morte nei confronti della p.o. e dei congiunti, alla presenza del Li IG, intimandogli la consegna delle chiavi del locale. A seguito di gravame la Corte d'appello con l'impugnata sentenza confermava il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, rideterminando la pena in anni tre mesi nove di reclusione ed euro 3mila di multa.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione Li IG GN, a mezzo del difensore, deducendo con unico, articolato, motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'art. 393 cod. pen. Assume la difesa che la Corte territoriale ha errato nell'escludere la sussunzione dei fatti nel paradigma dell'esercizio arbitrario arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, omettendo di valutare che l'imputato aveva apportato i mezzi finanziari per trasformare il locale da sala giochi a pub- ristorante e che le quote, sebbene fittiziamente trasferite alla moglie IN AL a seguito del protesto di alcuni assegni, facevano pacificamente capo al ricorrente. Per altro verso, alla stregua della ricostruzione operata dai giudici di merito, il MA aveva in seguito riacquistato la piena disponibilità del locale, di fatto estromettendo la IN dalla gestione in assenza di corrispettivo, circostanze che avrebbero dovuto indurre a ritenere che l'imputato avesse agito nella convinzione di esercitare il suo diritto ad essere ristorato degli investimenti eseguiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Osserva la Corte che la doglianza formulata è inammissibile in quanto non oggetto di devoluzione in appello ma introdotta solo in sede di discussione. Osserva il Collegio che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in 2 dem cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre - essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202 ), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169). Nella specie la difesa del Li IG nell'atto d'appello, in maniera peraltro del tutto generica, aveva posto il problema della qualificazione giuridica del fatto con esclusivo riferimento al preteso difetto del requisito dell'ingiusto profitto con altrui danno, versante che non attinge il profilo radicalmente diverso della riconducibilità dei fatti nell'alveo di altra fattispecie incriminatrice. Né vale a rimuovere gli effetti preclusivi conseguenti all'omessa devoluzione in appello della questione la circostanza che la Corte territoriale, pur avendo rilevato la mancata rituale investitura sul punto, abbia ritenuto di evadere i rilievi formulati in sede di discussione, richiamando nella motivazione reiettiva la situazione esistente inter partes al momento della consumazione della condotta illecita ed escludendo la ravvisabilità della fattispecie ex art. 393 cod.pen. Infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione, sebbene non formalmente rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, pertanto, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359;Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro 1500,00, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Al ricorrente fanno, altresì, carico le spese sostenute nel presente grado dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo a norma del D.m. 55/2014. 3 ellen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese legali sostenute dalle seguenti parti civili: CONFINDUSTRIA SICILIA che liquida nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA a favore dell'Avv. Vincenzo Lo Re che si dichiara antistatario;
COORDINAMENTO VITTIME dell'estorsione, dell'usura e della mafia, ASSOCIAZIONE SOS IMPRESA PALERMO, SOLIDARIA SCS ONLUS che liquida ex art. 12 comma 2 del DM 55/2014 nella misura di € 4.900,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA a favore dell'Avv. Fausto Mario Amato che si dichiara antistatario;
CONFESERCENTI Provinciale di Palermo, CONFCOMMERCIO Palermo che liquida ex art. 12 comma 2 del DM 55/2014 nella misura di € 4.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA a favore dell'Avv. Gaetano Fabio Lanfranca che si dichiara antistatario;
Comitato ADDIOPIZZO, FAI - Federazione Antiracket ed Antiusura Italiana- CONFINDUSTRIA PALERMO, CENTRO STUDI E INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE Onlus, che liquida ex art. 12 comma 2 del DM 55/2014 nella misura di € 5.616,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA a favore dell'Avv. Ettore Barcellona che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma il 31/1/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Fumu Anna Maria De Santis alen Amun DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 FEB. 2017 IL REMAD I Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli) 4