Sentenza 15 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di falso documentale, la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale (nella specie agente della Polizia municipale), è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell'autore o che siano dallo stesso riferiti. Ne consegue che integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest'ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata; né, in tal caso, è applicabile l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" del principio "nemo tenetur se detegere" - per avere l'autore attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio oggetto della relazione di servizio - considerato che la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità "erga omnes" di quanto attestato dal p.u., non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale.
Commentario • 1
- 1. Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2010, n. 8252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8252 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 15/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 87
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 23007/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA AN, nato il [...];
avverso Sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 21.1.2009;
per il ricorrente è presente l'avv. Conti Maurizio di Udine;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Angelo Di Popolo) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
La difesa si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
AN BA è stato condannato dal Tribunale di Udine in data 5.12.2006 perché, nella sua veste di pubblico ufficiale (agente della Polizia Municipale), falsamente dichiarato nella relazione di servizio di avere, accidentalmente e senza effettiva intenzione, infranto il faro anteriore destro dell'automobile guidata da CH AT, con il quale era venuto a vivace diverbio, avendogli rettamente impedito di percorrere una corsia preferenziale per mezzi pubblici, sia pure per pochi metri. Invero, le risultanze di causa deponevano per una volontaria reazione stizzosa del vigile. La Corte d'Appello di Trieste, in data 21.1.2009, confermava la responsabilità del BA per la violazione degli art. 479 e 635 c.p. (essendo il ricorrente già stato assolto dall'addebito di cui all'art. 323 c.p.). Interpone ricorso alla Corte la difesa del BA e si duole:
- dell'erronea applicazione della legge penale quanto alla contestazione dell'art. 479 c.p., non disponendo la relazione di servizio dei necessari caratteri di atto pubblico, atto richiesto dal Comando della Polizia Municipale per un aggiornamento sui fatti, senza che il documento assuma natura di fidefacenza sulla connotazione volontaria della condotta del prevenuto;
dell'erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa considerazione dell'esimente dell'esercizio del diritto, ex art. 51 c.p., avendo l'imputato esercitato il diritto di difesa e la generale facoltà che esclude l'obbligo di auto-accusarsi;
dell'erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta volontarietà del gesto, ben potendo le prove sul fatto addurre all'involontarietà del gesto.
Il ricorso è infondato.
Infatti, giustamente la Corte territoriale ha ricondotto alla "relazione di servizio" la natura di atto pubblico, considerata anche la provenienza della stessa, non essendo oggetto di contestazione la qualità di pubblico ufficiale del BA, quale ufficiale di P.G. nell'esercizio delle sue funzioni sul territorio comunale. È giurisprudenza costante di questa Corte che le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite (cfr. ex multis, Cass., sez. 5, 31 ottobre 2007, D'Alba, Ced Cass., rv. 238908). Non si tratta di infedeltà del pubblico ufficiale riguardante una opinabile valutazione soggettiva della propria condotta, situazione che, non riguardando dichiarazione di scienza, è estranea alla sfera punitiva dell'art. 479 c.p. (salvo diversa espressa previsione normativa, cfr. ad es. artt. 2621 e 2622 c.c.), ma di difformità oggettiva sulla dinamica della propria azione, poiché il raffronto tra le righe della relazione e le parole dei testimoni sui movimenti del ricorrente attesta un radicale scarto tra il profilo storico della vicenda e la risultanza documentale, sì che l'infedeltà si riflette in una alterazione dal reale del narrato.
Come già affermato da questa Corte (cfr. fra le altre, Cass., sez. 5, 15.10.2004, Liggi, Ced Cass. 231890) e riconosciuto in dottrina, non si ravvisa errore nel mancato riconoscimento dell'esimente dell'art. 51 c.p., quale regola del nemo tenetur se detegere per avere l'autore attestato il falso, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità in riferimento all'episodio oggetto della relazione di servizio, posto che la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale. Del resto la facoltà in discorso si qualifica come diritto di ordine processuale e non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale. Attiene al fatto ed è istanza inammissibile avanti al dal giudice di legittimità quella che - come intende instare l'ultimo motivo del ricorso - richieda nuova valutazione delle prove assunte nel processo: al proposito si riscontra un buon governo della loro lettura ed una adeguata giustificazione argomentativa, circostanze che sottraggono la decisione ad ogni censura.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010