Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2010, n. 8252
CASS
Sentenza 15 gennaio 2010

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Massime1

In tema di falso documentale, la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale (nella specie agente della Polizia municipale), è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell'autore o che siano dallo stesso riferiti. Ne consegue che integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest'ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata; né, in tal caso, è applicabile l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" del principio "nemo tenetur se detegere" - per avere l'autore attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio oggetto della relazione di servizio - considerato che la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità "erga omnes" di quanto attestato dal p.u., non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale.

Commentario1

  • 1Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020

    L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2010, n. 8252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8252
Data del deposito : 15 gennaio 2010

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