Articolo 120 del Codice di procedura penale
Articolo 117Articolo 104
Versione
24 ottobre 1989
Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente
affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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