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4 aprile 2024
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Art. 420-quater.
(Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato).
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
2. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonche' le generalita' delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza e' emessa;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale , la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
4. La sentenza contiene altresi':
a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
b) quando la persona non e' destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata:
1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ((ottobre)) , se la persona e' stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
2) il primo giorno non festivo del mese di ((marzo)) dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra';
d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e sara' rappresentata in udienza dal difensore.
5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo' piu' essere revocata.
7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6.
(Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato).
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
2. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonche' le generalita' delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza e' emessa;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale , la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
4. La sentenza contiene altresi':
a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
b) quando la persona non e' destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata:
1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ((ottobre)) , se la persona e' stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
2) il primo giorno non festivo del mese di ((marzo)) dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra';
d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e sara' rappresentata in udienza dal difensore.
5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo' piu' essere revocata.
7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6.
Commentari • 281
- 1. Le Sezioni Unite ammettono la ricorribilità per Cassazione della sentenza ex art. 420-quater c.p.p. anche prima dello spirare del termine di irrevocabilitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 337.9592
[…] dep. 10 giugno 2024 (consultabile in allegato), la Terza sezione della Corte di cassazione rimette alle Sezioni unite la risoluzione della seguente questione controversa: «se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto all'art. 159, ultimo comma, cod. pen.». […] si delineano, in sintesi, tre orientamenti giurisprudenziali contrapposti, aventi ad oggetto l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 420-quater c.p.p. nel lasso temporale in cui la stessa non sia ancora divenuta irrevocabile. Stando ad una prima lettura, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 20795Provvedimento: […] n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il diritto del difensore a percepire il compenso, nonostante che la sentenza ex art. 420.quater c.p.p. sia idonea, ex lege, a concludere una fase processuale. […] Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato la norma di cui all'art. 420-quater c.p.p., si evincerebbe che la sentenza di non doversi procedere, in quanto idonea a definire, e dunque concludere, […] Qualora l'imputato irreperibile venga reperito, dopo la pronuncia della sentenza ex art. 420- quater c.p.p., ed il processo sia riaperto, […]Leggi di più...
- sentenza art. 420-quater c.p.p.·
- compenso difensore·
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- diritto al compenso·
- art. 82 D.P.R. n. 115/2002·
- art. 111 Cost.·
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