Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 34966
CASS
Sentenza 9 luglio 2007

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La sentenza di non luogo a procedere è inappellabile anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 L. n. 46 del 2006 nonché dell'art. 10, comma secondo, della medesima legge e non ha riguardato l'art. 428 cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 4 L. n. 46 del 2006, che ha sottratto sia al PM. che all'imputato il potere di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere, né ha riguardato la disciplina transitoria concernente la sentenza di cui agli artt. 425 e 428 cod. proc. pen., in quanto essa non ha travolto per intero la previsione di cui all'art. 10 L. n. 46 del 2006, ma soltanto la disposizione nella sua correlazione con la norma invalida per incostituzionalità (e cioè l'art. 1 che ha modificato l'art. 593 cod.proc. pen.), lasciando, pertanto, in vigore ogni altra parte logicamente e giuridicamente autonoma e da quest'ultima indipendente. Ne consegue che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello - proposto dal PM avverso la sentenza di non luogo a procedere, prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 - ed ha facoltizzato lo stesso PM a formulare, nel termine di 45 giorni previsto dalla norma transitoria, il ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 34966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34966
    Data del deposito : 9 luglio 2007

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