Sentenza 9 luglio 2007
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere è inappellabile anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 L. n. 46 del 2006 nonché dell'art. 10, comma secondo, della medesima legge e non ha riguardato l'art. 428 cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 4 L. n. 46 del 2006, che ha sottratto sia al PM. che all'imputato il potere di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere, né ha riguardato la disciplina transitoria concernente la sentenza di cui agli artt. 425 e 428 cod. proc. pen., in quanto essa non ha travolto per intero la previsione di cui all'art. 10 L. n. 46 del 2006, ma soltanto la disposizione nella sua correlazione con la norma invalida per incostituzionalità (e cioè l'art. 1 che ha modificato l'art. 593 cod.proc. pen.), lasciando, pertanto, in vigore ogni altra parte logicamente e giuridicamente autonoma e da quest'ultima indipendente. Ne consegue che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello - proposto dal PM avverso la sentenza di non luogo a procedere, prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 - ed ha facoltizzato lo stesso PM a formulare, nel termine di 45 giorni previsto dalla norma transitoria, il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 34966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34966 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 05/07/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1183
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 044372/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
AN PI, N. IL 15/12/1965;
AV SA N. IL 21/07/1970;
avverso SENTENZA del 27/07/2005 GIP TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. G. Febbraro che ha chiesto rigettarsi il ricorso e, in subordine, attendere la decisione della Corte costituzionale.
OSSERVA
quanto segue:
In data 21.1.2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nell'ambito del procedimento penale istaurato con riferimento ai cc.dd. "episodi del G8" (e in particolare al simulato rinvenimento di due molotov all'interno della scuola Diaz e alla sottoscrizione del relativo verbale di perquisizione), avanzava richiesta di parziale archiviazione in favore di IA RO, vice questore aggiunto e di VA AT, commissario capo della Polstato, con riferimento a due (distinti) episodi rubricati come falso ex art. 479 c.p. e originariamente ascritti ai predetti funzionari.
In data 15.6.2005 il GIP presso quel Tribunale, emetteva ordinanza ex art. 409 c.p.p., comma 5, con la quale, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponeva la imputazione coatta. In data 20.7.2005 il PM formulava detta imputazione e chiedeva il rinvio a giudizio dei due predetti.
In data 27.7.2005 il GU genovese emetteva sentenza di NLP nei confronti di IA e VA perché il fatto non costituisce reato. In data 28.9.2005 avverso detta sentenza veniva proposto appello da parte del competente Ufficio di Procura.
In data 12.6.2006 la Corte di appello di Genova, facendo applicazione della sopravvenuta L. n. 46 del 2006 (art. 10, comma 2), dichiarava con ordinanza la inammissibilità del predetto appello. In data 20.10.2006 il predetto Ufficio di Procura ha proposto ricorso per cassazione ai sensi della L. n. 46 del 2006, ricordato art 10, comma 3.
Deduce il ricorrente PM violazione di legge (art. 425 c.p.p., artt.116 - 479 c.p.) e manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione, assumendo che, pur dopo le modifiche, che hanno mutato la funzione della udienza preliminare, il GU non è comunque titolare di una plena cognitio, come ribadito anche da sentenze della Corte cost.le (nn. 71/96 e 88/91) e della Corte di cassazione (SS.UU. Vottari del 2002). Nel caso in esame, il GU ha ritenuto la irrimediabile lacunosità delle fonti di prova, senza tener conto di una serie di fatti e circostanze e "avventurandosi" in valutazioni circa la sussistenza dell'elemento psicologico, che avrebbe viceversa richiesto la verifica dibattimentale.
Per quel che riguarda il IA, il giudicante non si avvede della profonda contraddizione consistente nel fatto di ritenere sufficienti gli elementi per il rinvio a giudizio del predetto con riferimento al delitto di calunnia materiale e non sufficienti quelli relativi al delitto di falso ideologico (relativo alla attestazione della presenza delle molotov nella scuola), essendo detti fatti strettamente connessi. A tutto voler concedere, doveva trovare applicazione l'art 116 c.p. e il IA dovrebbe rispondere del diverso reato commesso dai firmatari verbalizzanti, essendo comunque il predetto da considerare come un indispensabile concorrente nel reato di falso, quantomeno per l'azione agevolatrice posta in essere e consistita nel trasporto e messa disposizione dei colleghi delle bottiglie incendiarie, in realtà rinvenute in altra zona della città di Genova.
Quanto al VA, l'imputazione di falso era quella relativa alla falsa attestazione di aver preso parte alla perquisizione nell'istituto scolastico sopra ricordato. Per il GU, il fatto che il VA aveva preso parte ad attività prodromica alla stesura del verbale di perquisizione (identificazione delle persone tratte in arresto) è circostanza sufficiente a far dubitare della piena consapevolezza che egli poteva avere di star redigendo (anche) un atto che non rispecchiava la verità (il verbale di perquisizione della scuola Diaz). Si tratta di un assunto incondivisibile allo stato degli atti e non accertabile in fase di udienza preliminare;
ne' può rilevare il fatto che la posizione di altro appartenente alla Polstato, l'isp. Aniceto, sia stata archiviata, non essendo le due situazioni sovrapponigli, atteso il più basso livello gerarchico dell'Aniceto, da considerarsi, nell'occasione, un mero esecutore di ordini. beve innanzitutto essere affrontata la questione relativa al permanere del divieto di appellabilità delle sentenze di NLP pur dopo la pronunzia di incostituzionalità della L. n. 46 del 2006, artt. 1 e 10, comma 2, (Corte cost.le, sent. n. 26 del 2007).
La questione è rilevante in quanto, se si concludesse per la "estensione" della dichiarazione di incostituzionalità anche alla abolizione (introdotta dalla cd. "Legge Pecorella") dell'appello per le sentenze di NLP, il ricorso proposto dal PM, per l'effetto retroattivo delle sentenza dichiarative di incostituzionalità, andrebbe convertito, appunto, in appello e gli atti andrebbero trasmessi (in un certo senso, restituiti) - per il giudizio - alla Corte di appello di Genova, che, come anticipato, con ordinanza 12.6.2006, aveva dichiarato la inammissibilità di tale impugnazione. Il problema insomma consiste nello stabilire se la appena ricordata sentenza del Giudice delle leggi abbia travolto solo il nuovo assetto dell'art. 593 c.p.p., ovvero debba ritenersi estesa anche alla nuova formulazione dell'art. 428 c.p.c. (anche esso "toccato", in tal caso, dalla novella L. n. 46 del 2006). Vi è ragione per ritenere che così non sia.
Invero, va innanzitutto considerato che la Corte cost.le era investita solo del giudizio di costituzionalità della cit. L. artt. 1 e 10. L'art 1, come è noto, riformulava solo l'art. 593 c.p.p. che, dettando la disciplina dell'appello, sottraeva in pratica al PM il potere di appello contro le sentenze di "proscioglimento" (tranne che ricorressero i presupposti art. 603 c.p.p., ex comma 2); la disciplina della impugnazione delle sentenze di NLP era (è) introdotta dall'art. 4, che, appunto, modificava (modifica) l'art.428 c.p.p., il quale ha sottratto, sial al PM che all'imputato, la possibilità di interporre appello.
Vero è, come anticipato, che era in scrutinio (ed è stato dichiarato incostituzionale nel suo comma 2) anche l'art. 10, ma da, un lato, va considerato che il dubbio di costituzionalità sulla norma transitoria era stato formulato dal rimettente (e sciolto dalla Corte) in relazione solo alla L. n. 46 del 2006, art. 1 (e dunque al "nuovo" art. 593 c.p.p.), dall'altro, va sottolineato - come già rilevato da questa sezione (sez. 5^ sent. n. 28983 del 2007, ric. PM in proc. Amato, non ancora massimata) che era certamente nella facoltà della Corte cost.le di esaminare situazioni "limitrofe" (scil. a quelle sottoposte al suo giudizio) e quindi di pronunziarsi sulla eventuale incostituzionalità anche dell'art. 4 della "Legge Pecorella".
La considerazione appena svolta non rappresenta, invero, una pedissequa applicazione del criterio (alquanto formalistico) dell'ubi voluit dixit, ma tiene conto, evidentemente, della motivazioni in base alle quali il Giudice delle leggi ha dichiarato la incostituzionalità del "nuovo" art. 593 c.p.p.. La Corte invero ha affermato che la parità delle parti non è, in astratto, contraddetta dalla eventuale differente modulazione del potere di appello, purché non venga travolto il canone della ragionevolezza e i suoi corollari di adeguatezza e proporzionalità.
Ma - è da osservare - il principio di parità, viceversa, è salvato in radice dalla L. n. 46 del 2006, art. 4 perché il potere di appellare le sentenze di NLP è stato "tolto" tanto al PM quanto all'imputato. È dunque corretto affermare che la pronunzia della Corte cost.le "non ha interessato l'intera area della impugnazione del PM, limitandosi alla disposizione menzionata e alla indicata disciplina transitoria" (cfr. già citata sentenza 28983 del 2006 di questa sezione). Ulteriore argomento per ritenere che la pronunzia sulla disciplina transitoria sia riferibile solo all'art. 1 della "Legge Pecorella" (e quindi all'art. 593 c.p.p., e quindi, ancora, solo all'appello contro le sentenze di proscioglimento in senso stretto), discende -anche- dalla attenta lettura della motivazione, la dove, in fine si scrive, dopo aver chiarito le ragioni per le quali l'art 1 è incostituzionale in parte qua, che
"correlativamente" va dichiarata la illegittimità costituzionale anche dell'art. 10, comma 2. L'uso dell'avverbio sta infatti chiaramente a significare che la declaratoria di incostituzionalità della norma appena citata si iscrive nel perimetro di applicabilità della norma transitoria in quanto "correlata" alla norma (principale) dichiarata incostituzionale (id est l'art. 1 che ha - malamente - modificato l'art. 593). In altre parole, non essendo stato (consapevolmente) "toccato" dalla sentenza dichiarativa di incostituzionalità la L. n. 46 del 2006, art. 4 "correlativamente" non è stato dichiarato incostituzionale la cit. L., art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede, come norma transitoria, la inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di NLP e la concessione del termine di giorni 45 per la proposizione del ricorso per cassazione.
Così chiariti i termini della questione, da un lato, può ritenersi superato (o almeno irrilevante per il caso in esame) il contrasto - interno a questa Corte - tra chi (sez. 6^ anno 2007, ric. Troiano, non ancora massimata) ritiene che il termine "proscioglimento" debba essere inteso in senso ampio e chi (sez. 5^ anno 2007, ric. Peluso, non ancora massimata) opina che esso si riferisca solo alle sentenze liberatorie emesse a seguito di dibattimento (o almeno di plena cognitio); dall'altro, va affermato che bene ha fatto la Corte genovese a dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto (prima della "Legge Pecorella") dal PM e nel consentire alla predetta parte di formulare, nel termine previsto dalla norma transitoria, il ricorso per cassazione, che, dunque, in questa sede, deve essere - finalmente - esaminato.
Detto ricorso è fondato sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione (per quanto riguarda IA) e dalla lacunosità e contraddittorietà di motivazione (per quanto riguarda VA). Si apprende dalla sentenza impugnata che le molotov raccolte (ma evidentemente non "sequestrate") in una certa zona della città di Genova, distante e comunque differente dalla scuola Diaz, furono, dopo vari passaggi di mano, affidate al vicequestore IA, che le portò appunto presso la Diaz e le mise a disposizione dei colleghi. Questi ultimi - in ipotesi di accusa - le "utilizzarono" per sostenere, contrariamente al vero, che gli occupanti dell'edificio erano in possesso, appunto, delle predette bottiglie incendiarie. Per tali fatti, si apprende sempre dagli atti, il IA è imputato per (concorso in) calunnia reale. Evidentemente gli è addebitata una condotta (e un animus) volti a far incolpare -contrariamente al vero- gli occupanti della scuola del possesso delle predette armi. Ciò posto, costituisce violazione del principio di non contraddizione sostenere che non è stata raggiunta la prova della sua consapevolezza circa il fatto che i colleghi avrebbero redatto un falso verbale di perquisizione e sequestro, il quale avrebbe avuto ad oggetto proprio le molotov in questione. Il falso verbale, invero, doveva costituire (sempre in tesi di accusa, si intende), lo strumento per la falsa incolpazione;
di talché il IA non poteva, ad un tempo, volere attribuire a degli innocenti il possesso di armi micidiali e proibite e, al contempo, non volere (o almeno ignorare) che venisse redatto lo strumento attraverso il quale tale attribuzione sarebbe avvenuta. Nemmeno è concepibile (fino a prova del contrario) che un alto funzionario di polizia non sapesse che, solo attraverso un atto ufficiale, si può stabilire, nell'ambito di un'operazione di servizio, una relazione tra un oggetto e la persona che gli operanti affermano lo detenesse. Per cui, delle due, l'una: o il IA non sapeva che le molotov sarebbero state adoperate per una falsa incolpazione (ma allora non si giustifica il rinvio a giudizio per calunnia), o lo sapeva (e allora il momento volitivo non può non essersi esteso anche alla redazione del falso verbale di sequestro/perquisizione).
Quanto al VA, non ha davvero senso sostenere che, poiché lo stesso partecipò all'opera di identificazione delle persone arrestate all'interno della scuola Diaz, allora è probabile (o forse meramente possibile) che abbia equivocato sulla natura e il significato dell'atto che andava a sottoscrivere, vale a dire il verbale di perquisizione del predetto edificio, atto al quale egli non aveva partecipato. Invero la perquisizione avvenne temporalmente prima della identificazione degli arrestati (operazione svolta successivamente e, per cd., "in differita" nella caserma di Bolzaneto), ma, a quanto si apprende, i relativi verbali vennero compilati in ordine inverso (prima quelli di identificazione, poi quello di perquisizione).
Il giudicante sostiene, da un lato, che il dr. VA, per leggerezza, sottoscrisse anche il verbale di perquisizione, ma non giustifica minimamente tale convincimento, dall'altro, con una formula piuttosto sibillina, fa quasi sorgere l'impressione che il predetto funzionario sapesse quel che faceva ("... la sua partecipazione alle operazioni di identificazione.... e la presenza nella fase di stesura del verbale di perquisizione e sequestro di reperti anche a costoro ricollegabili, di colleghi effettivamente coinvolti nelle fasi descritte, abbia potuto indurlo, nel momento in cui apponeva la firma al verbale di sequestro, a riporre fiducia nelle attestazioni provenienti dai colleghi predetti e che infine sia ragionevole ... che lo stesso ... abbia tratto da tali colleghi la propria esclusiva fonte di conoscenza di quanto rappresentato nel verbale di perquisizione").
Invero non si comprende se VA abbia firmato ciò che non doveva perché tratto in inganno dalle circostanze o perché "si fidava" dei colleghi. Nel primo caso, si tratterebbe di un falso incolpevole (ma anche poco credibile, trattandosi di un funzionario di polizia, che dovrebbe saper distinguere tra un atto cui ha partecipato e un atto cui non ha preso parte), nel secondo, di un falso del tutto consapevole, sia pure fondato sulla fiducia (solidarietà) verso i colleghi.
Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova (ufficio GU) per nuovo esame, che avverrà nel rispetto dei principi di diritto (e di logica) sopra enucleati.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GU presso il Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007