Articolo 7 del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
Articolo 6Articolo 7 bis
Versione
24 novembre 2000
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Versione
25 luglio 2013
Art. 7. 1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale , l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno. ((4)) 2. All' articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.".

------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 210 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 ".
Entrata in vigore il 25 luglio 2013
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