Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 66. (Ordine gerarchico e rapporti funzionali)
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.
Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un orde che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonche' delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.
L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilita' disciplinari, salva la eventuale responsabilita' penale.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.
Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un orde che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonche' delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.
L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilita' disciplinari, salva la eventuale responsabilita' penale.
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatarioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023 · 0.9776615
La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 44
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 22/06/2021, n. 349Provvedimento: […] perché sarebbe rimasto del tutto anonimo il funzionario che ha rilevato l'infrazione, in quanto quest'ultimo non avrebbe provveduto a qualificarsi e contestarla nella immediatezza dei fatti, così precludendo all'incolpato di presentare specifiche prove e giustificazioni; - la violazione dell'articolo 66 della legge 121 del 1981, atteso che il ricorrente si trovava in servizio per quel a bordo dell'autovettura con il proprio superiore (l'ispettore -OMISSIS-, anch'egli tuttavia punito con la più grave sanzione della decurtazione di parte dello stipendio), […]Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- tempestività della contestazione·
- compensazione delle spese di lite·
- giurisprudenza amministrativa·
- tutela della privacy·
- ricorso gerarchico·
- violazione art. 12 e 14 DPR 737/1981·
- violazione art. 66 legge 121/1981·
- procedimento disciplinare·
- scriminante dell'adempimento del dovere·
- diritto di difesa·
- oscuramento delle generalità