Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 2
Non integra il delitto di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che, trattenendo la caparra ricevuta dall'acquirente, non adempie l'obbligo di vendere assunto sulla base di un contratto preliminare di compravendita, la cui stipula può peraltro risultare sufficiente alla configurabilità del diverso reato di truffa ove sostenuta dal precostituito proposito di non adempiervi.
Il giudice di legittimità ha il potere di procedere "ex officio" alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione, ancorchè per sostenere la diversità del fatto da quello contestato e la conseguente violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero. (v. Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2010, n. 14674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14674 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio ? Presidente - del 26/02/2010
Dott. FIANDANESE Franco ? rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita ? Consigliere - N. 861
Dott. MACCHIA Alberto ? Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio ? Consigliere - N. 6555/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell?interesse di:
RD CL ND, n. a Buenos Aires (Argentina) il 9.3.1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 26 novembre 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in data 30 giugno 2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per la qualificazione del fatto come truffa e la dichiarazione di inammissibilita? del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26 novembre 2007, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio il 30 giugno 2005 alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, nei confronti di RD CL ND, dichiarato colpevole del reato di insolvenza fraudolenta continuata in concorso.
Secondo l?accusa il RD, nella sua qualita? di agente immobiliare operante per conto dell?impresa immobiliare MB di NA IO Battista, in concorso con lo stesso NA, contraeva con ZI VI l?obbligazione di alienargli un terreno edificabile con il proposito di non adempiere;
in particolare, il 27 dicembre 2002 ZI, dopo trattative preliminari intercorse con il RD, sottoscriveva una proposta irrevocabile di acquisto, versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di cinquemila euro;
quindi, in data 7 gennaio 2003, sottoscriveva un contratto preliminare di compravendita del terreno medesimo, versando ventimila Euro e fissando un termine per la conclusione del contratto definitivo al 31 marzo 2003; in data 17 marzo 2003 il terreno veniva alienato a terzi e vani risultavano le richieste di restituire quanto gia? versato e di risarcire i danni.
La Corte di Appello afferma che il RD non era un semplice agente immobiliare ma l?alter egro di NA ed aveva avuto contatti con gli acquirenti con modalita? e in uffici idonei a convincerli della floridita? della situazione finanziaria della MB, floridita? che, invece, non sussisteva, dissimulando la circostanza che la MB non aveva alcuna seria intenzione di stipulare proprio con loro alcun rogito notarile perche? era in trattative per la vendita del medesimo terreno con altre persone. Propone ricorso per cassazione il difensore dell?imputato, deducendo:
1) violazione ed erronea applicazione dell?art. 641 c.p. e art. 521 c.p.p., nonche? illogicita? della motivazione.
Secondo il ricorrente difetterebbe il presupposto della condotta, ossia lo stato di insolvenza della MB, poiche? questa societa? era munita di procura a vendere un terreno appartenente a terzi e, quindi, era in grado di adempiere l?obbligazione contratta, non incidendo sul perfezionamento della stessa eventuali altri debiti della societa?. Pertanto, i giudici di merito, ritenuto il fatto diverso da come descritto, avrebbero dovuto ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2) illogicita? della motivazione.
Posto che l?esistenza di debiti a carico della societa? non incideva, secondo il ricorrente, sull?alienazione del terreno, poiche? nessun costo per la societa? importava l?operazione medesima, sarebbe illogico e contraddittorio sostenere che l?asserita consapevolezza dell?imputato sulle problematiche finanziarie della societa?
costituisca prova della sua responsabilita? in ordine al reato ascrittogli. L?oggetto del thema decidendwn, infatti, avrebbe dovuto essere la dimostrazione della consapevolezza in capo al RD, al momento della stipula del contratto preliminare, dell?intenzione del NA di rendersi irreperibile con l?intero ricavato della vendita.
3) illogicita? della motivazione.
Sarebbe errato, secondo il ricorrente, il ragionamento logico giuridico che porta a considerare l?imputato come alter ego di NA, poiche? egli, in realta?, avrebbe sempre agito in nome e per conto della MB, in qualita? di incaricato e tutte le attivita? poste in essere sarebbero lecitamente riconducibili a tale incarico.
4) violazione de erronea applicazione dell?art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e). Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non prenda in considerazione alcune doglianze difensive. In particolare, osserva che il giudice di appello considera elemento a carico dell?imputato la circostanza che a costui fossero intestate le utenze della societa?, ma trascurerebbe altre circostanze ben piu? pregnanti: che il provento dell?obbligazione inadempiuta fosse stato incassato dal NA, che il RD aveva invitato lo ZI a recarsi presso gli uffici al fine di ottenere la restituzione del danaro, ma lo ZI non si era presentato, che il RD era rimasto presente per un congruo periodo nei locali dell?agenzia informando lo ZI della fuga del NA.
5) contraddittori eta? della motivazione rispetto agli atti del processo.
Il ricorrente osserva che l?imputato aveva dedotto la propria originaria buona fede, spiegando che, successivamente alla conclusione del preliminare con lo ZI, si era profilata la possibilita? di vendere ad un unico acquirente l?intero lotto, costituito dal terreno edificabile e dall?immobile e cio? avrebbe determinato la decisione di risolvere il preliminare con ZI. La sentenza impugnata nega validita? alla tesi difensiva, affermando l?identita? dell?oggetto della vendita finale a favore di terzi rispetto al preliminare stipulato con lo ZI, ma tale affermazione si baserebbe su un?erronea lettura del preliminare di vendita a favore dello ZI raffrontato con la nota di trascrizione dei registri immobiliari di Milano a favore del terzo acquirente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato previa riqualificazione del fatto contestato.
Premesso che rientra nei poteri officiosi della Corte di cassazione la riqualificazione giuridica del fatto, purche? non implichi lo svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimita?, deve osservarsi che nella vicenda di cui all?imputazione, cosi? come ricostruita dai giudici di merito nell?esercizio di un potere valutativo non sindacabile in questa sede di legittimita?, in quanto privo di carenze motivazionali e di vizi logici manifesti, non puo? ravvisarsi il reato contestato. Infatti, nel delitto di insolvenza fraudolenta l?obbligazione, assunta dall?agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attivita? in favore dell?altra parte, giacche? uno degli elementi costitutivi del delitto e? la dissimulazione del proprio stato di insolvenza (Sez. 2^, 23 gennaio 2001, n. 10792, Delfino, rv. 218671;
nonche? Sez. Un., 9 luglio 1997, n. 7738, Gueli). Non puo?, pertanto, configurarsi il delitto di insolvenza fraudolenta con riferimento all?inadempimento dell?obbligo di contrarre sulla base di un contratto preliminare di compravendita. Peraltro, la stipula di tale contratto puo? rappresentare raggiro idoneo ove si accompagni ad un precostituito proposito di non adempiere, sufficiente ad integrare, sul piano del dolo, l?elemento intenzionale del reato di truffa, ed allorche? il patrimonio del soggetto passivo ne sia rimasto in conseguenza depauperato.
Nel caso di specie, puo?, pertanto, ravvisarsi il reato di truffa, poiche? nei fatti descritti dai giudici di merito, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente con apprezzamenti valutativi che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimita?, emerge: a) che il RD era ?il factotum dell?agenzia MB e l?alter egro del titolare NA GI TI (cosi? le sentenze sia di primo che di secondo grado) e che risulta provata la ?essenziale partecipazione di CL RD alle attivita? prodromiche alla stipulazione del contratto preliminare e la sua consapevolezza in ordine al futuro inadempimento? (cosi? le sentenze sia di primo che di secondo grado); b) che deve ritenersi che ?l?obbligo di alienazione nei confronti di ZI VI sia stato assunto da MB con il proposito di non adempierlo ed al solo scopo di intascare, senza corrispettivo, i danari versati in via anticipata dal promissario acquirente? (cosi? la sentenze si di primo grado); e) che ?il RD ha avuto contatti con gli acquirenti con modalita?
ed in uffici idonei a convincerli della floridita? della situazione finanziaria della societa? MB?, dissimulando ?la circostanza che la MB non aveva alcuna seria intenzione di stipulare proprio con loro alcun rogito notarile entro il 31 marzo, perche? era in trattative per la vendita del medesimo terreno con altre persone?
(cosi? la sentenza di secondo grado). In tali circostanze di fatto sono ravvisabili tutti gli elementi del delitto di truffa. Deve aggiungersi che tale riqualificazione, che e? di mera rettificazione e non di annullamento (art. 619 c.p.p.), poiche? non vi e? immutazione del fatto rispetto alla contestazione effettuata durante il giudizio di merito, non puo? comportare alcuna violazione del generale principio di divieto di reformatio in peius, posto che la pena inflitta all?imputato, che, in assenza di impugnazione da parte del p.m., rimane integra, e? certamente inferiore a quella che avrebbe potuto essere determinata sulla base del piu? grave reato di truffa e nessuna diversa conseguenza pregiudizievole per l?imputato comporta la suddetta riqualificazione. Neppure puo? dirsi violato il diritto dell?imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell?accusa formulata a proprio carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto reato (CEDU, sent. 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), poiche? l?imputato ha certamente avuto modo di interloquire rispetto ad una diversa qualificazione giuridica, in quanto lo stesso ricorrente afferma che ?la condotta ascritta al RD, cosi? come descritta nel capo di imputazione, quindi costituisce semmai diversa fattispecie delittuosa?, traendone, peraltro, la conseguenza della trasmissione degli atti al pubblico ministero: conseguenza non condivisibile, per i motivi sopra esposti, anche alla luce della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha fissato il seguente principio: ?Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si? da pervenire ad un?incertezza sull?oggetto dell?imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l?indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche?, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e? del tutto insussistente quando l?imputato, attraverso l?iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all?oggetto dell?imputazione? (per tutte, Sez. Un. 19 giugno 1996, n. 16, Di Francesco, rv. 205619, da ultimo, Sez. Ili, 27 febbraio 2008, n. 15655, Fontanesi, rv. 239866). Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, qualificato il fatto come truffa. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010