Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2010, n. 14674
CASS
Sentenza 26 febbraio 2010

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Non integra il delitto di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che, trattenendo la caparra ricevuta dall'acquirente, non adempie l'obbligo di vendere assunto sulla base di un contratto preliminare di compravendita, la cui stipula può peraltro risultare sufficiente alla configurabilità del diverso reato di truffa ove sostenuta dal precostituito proposito di non adempiervi.

Il giudice di legittimità ha il potere di procedere "ex officio" alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione, ancorchè per sostenere la diversità del fatto da quello contestato e la conseguente violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero. (v. Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2010, n. 14674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14674
    Data del deposito : 26 febbraio 2010

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