Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
La revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell'imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, atteso che tale revoca è consentita solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la suddetta ragione. (Nella specie la revoca del decreto penale era stata adottata per mancato ritiro dell'atto, notificato a mezzo posta, da parte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 6458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6458 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01293
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 016828/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TOLMEZZO;
nei confronti di:
1) IA RI, N. IL 30/05/1961;
avverso ORDINANZA del 15/01/2007 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
le conclusioni del P.G. Dr. che ha concluso: annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 15 gennaio 2007 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo, rilevato che la notifica del decreto penale di condanna n. 291 del 2006 emesso il 18 settembre 2006 nei confronti di IO IN, imputato per il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 1 e art. 17, comma 1, non si era perfezionata perché l'imputato non aveva ritirato l'atto, disponeva la revoca del decreto e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con un unico motivo, il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata era abnorme in quanto il mancato ritiro dell'atto non poteva equivalere all'irreperibilità dell'imputato e giustificare quindi la revoca del decreto. Il motivo è fondato.
Come ha chiarito questa Corte, atto abnorme non è solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 21 febbraio 1997, n. 757). Nel caso in esame la revoca del decreto è stata emessa al di fuori del caso previsto all'art. 460 c.p.p., comma 4, secondo cui "se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al Pubblico Ministero".
Al momento del provvedimento si era infatti verificato soltanto il mancato ritiro da parte del IN del decreto notificatogli a mezzo del servizio postale il 25 ottobre 2006, il che avrebbe potuto comportare il proseguimento delle operazioni di notifica sino alla eventuale dichiarazione di irreperibilità dell'imputato. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe quindi dovuto attendere l'esaurimento dell'iter procedimentale della notifica del decreto sino alla eventuale dichiarazione di irreperibilità dell'imputato prima di procedere alla revoca del decreto che è stata invece eseguita prematuramente con provvedimento abnorme. Come ha infatti precisato questa Corte (v. Cass. pen. sez. 3, sent. 14 novembre 2000, n. 7385) "la revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell'imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e, come tale, abnorme ed immediatamente ricorribile per Cassazione, atteso che tale revoca è consentita - per l'appunto - solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la indicata ragione".
Va quindi annullata senza rinvio, l'ordinanza impugnata e deve disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di Tolmezzo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008