Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l'ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d'istituto; in tal caso non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. (Nella specie l'ordine aveva per oggetto la formazione, in data falsa, di una relazione contenente una ricostruzione di fatti avvenuti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, sicchè l'ordine era preordinato alla consumazione di un delitto di falso in atto pubblico e non andava eseguito ancorché le norme di principio sulla disciplina militare, contenute nella L. n. 382 del 1978, esigano un'obbedienza "pronta, rispettosa e leale".
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorso concerne la nullità ex art. 591 c.c. dei testamenti pubblici formati in Genova, il 27 novembre 1989 e il l dicembre 1989, rispettivamente dalle sorelle I.P. e L.P, decedute la prima il 25 gennaio 1990 e l'altra 1'11 agosto 1993, atti con i quali ciascuna di esse aveva disposto delle proprie sostanze in favore degli Istituti ricorrenti, con riserva di usufrutto generale vitalizio a favore dell'altra. Due controversie analoghe a quella odierna si sono chiuse: una con sentenza di questa Corte 12291/98, su cui si avrà modo di tornare, relativa alla nullità del testamento della sola I.P., che aveva pronunciato declaratoria di carenza di interesse degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 4247
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 029490/200
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IO N. IL 17/03/1967;
avverso SENTENZA del 28/01/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Fantini Letizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR LA è imputato di falso ideologico in atto pubblico per aver formato, in qualità di capitano dell'esercito, una relazione, retrodatata al 27 agosto 1999 e diretta al comandante del 52 Reggimento artiglieria da campagna semovente "Torino", nella quale era falsamente riportato che il precedente 25 agosto era andato distrutto, perché schiacciato da un cingolo durante un'esercitazione che riguardava anche la batteria da lui comandata, un apparato radio GMD SA-GAT, che in realtà era stato smarrito (o comunque non era più stato reperito in magazzino) ed era stato ritrovato in un campo nel 2001, danneggiato solo dall'esposizione agli agenti atmosferici.
Condannato a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Vercelli, il prevenuto ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento, sulla base di tre motivi, della sentenza della Corte d'Appello di Torino che ne aveva confermato la condanna.
Con il primo articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sua qualifica di pubblico ufficiale, tali dovendosi intendere solo gli ufficiali superiori e non gli ufficiali ai livelli intermedi di comando, come il suo;
in ogni caso, al momento (ottobre 1999) della redazione e sottoscrizione della relazione falsa lui non avrebbe più avuto funzioni di comando della batteria perché si trovava a Civitavecchia quale allievo della scuola militare di guerra e quindi non poteva essere qualificato come pubblico ufficiale. In subordine sostiene che non era il consegnatario del bene e quindi non poteva avere alcuna potestà certificativa nel procedimento amministrativo. Contesta comunque la qualificazione del fatto come falso ideologico in atto pubblico non potendosi qualificare l'atto sottoscritto come atto pubblico poiché si trattava di un atto meramente interno.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al rigetto dell'appello con cui aveva sostenuto di aver agito in esecuzione di un preciso ordine ricevuto dal comandante di reggimento che aveva ideato il contenuto delle relazioni, poi firmate dal AR e dal LE suo diretto superiore.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato posto che sapeva che la dichiarazione non avrebbe potuto trarre in inganno il comandante, che proprio lui aveva avvisato della scomparsa dell'apparecchiatura, e quindi quando firmava la relazione ben era consapevole che non avrebbe ingannato il colonnello. MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondato il primo motivo di ricorso.
Ha correttamente rilevato la Corte d'appello che il AR aveva sottoscritto la relazione per cui si procede, con la falsa data del 27 agosto 1999, qualificandosi come comandante di batteria (capo centro operativo del 1 gruppo del Battaglione), quindi quale ufficiale che rivestiva una posizione di comando sui militari in forza a tale batteria e per ciò stesso svolgeva (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 8088 del 12/6/2000, Rv. 216618, ric.: Longone) una pubblica funzione amministrativa "per mezzo di poteri autoritativi" (art. 357 c.p., comma 2). In sostanza il AR aveva sottoscritto quella relazione - che riferiva degli avvenimenti occorsi mentre lui era presente e degli ordini da lui dati nel corso dell'esercitazione, nonché dell'incidente asseritamente verificatosi mentre veniva data esecuzione ai suoi ordini - nello svolgimento delle sue funzioni di comandante di batteria ed aveva quindi agito come pubblico ufficiale. Irrilevante è poi la circostanza (evidenziata solo nel ricorso) che in concreto la sottoscrizione del documento fosse avvenuta quando egli non esercitava più quella funzione di comando, perché impegnato in attività di formazione presso la scuola di guerra di Civitavecchia, in quanto l'apparenza del documento da lui sottoscritto con data falsa era tale da ricondurlo all'esercizio della pubblica funzione cui era addetto al momento dell'ipotizzato incidente, perché aveva lo scopo di attestare fatti e circostanze verificatesi sotto la diretta percezione del redattore, nella sua qualità di comandante della batteria al momento dell'accaduto. La giurisprudenza di questa Corte ritiene (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 22203 del 26/2/2008, ric. Boccassini) che il disposto dell'art.360 c.p., in base al quale se la qualità di pubblico ufficiale è
elemento costitutivo di un reato l'esistenza di questo non è esclusa dalla cessazione di tale qualità al momento del fatto, pone un principio di carattere generale, non limitato dalla collocazione della norma nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, da applicarsi in ogni ipotesi in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la - pur cessata - qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato: il che è proprio quanto si constata nel caso di specie, nel quale l'illecito perpetrato dal AR si è potuto realizzare solo attraverso l'indebito perpetuarsi dell'esercizio di una pubblica funzione, in una data (dissimulata dalla falsità dell'attestazione) in cui essa era già venuta meno in capo all'agente.
La collocazione del fatto entro lo schema giuridico di cui all'art.479 c.p. attuata dal giudice di merito resiste pertanto alle censure portate contro di essa, anche con riferimento all'asserita valenza solo interna dell'atto sottoscritto dal prevenuto. Invero, come hanno evidenziato i giudici del merito la falsa relazione sull'accidentale danneggiamento dell'apparato SAGAT era stata sollecitata dal comandante di battaglione, tramite il comandante di gruppo, per costituire l'elemento fondamentale del procedimento amministrativo volto ad ottenere, con l'istituzione di un'apposita commissione di inchiesta e proprio sulla scorta della ricostruzione dei fatti emergente da tale relazione, la declaratoria di accidentalità del danneggiamento perché non attribuibile ad alcuno e l'emanazione del "decreto di scarico" con la messa a carico dell'erario del relativo danno. Quindi la sua natura procedimentale, quale atto interno inserito in un determinato iter procedurale, non influiva in alcun modo sulla qualificazione di atto pubblico della falsa relazione, alla stregua della consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità che riconnette natura di atto pubblico anche all'atto interno (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 49417 del 6/10/2003, Rv. 227659;
Sez. 5, sent. n. 7636 del 12/12/2006, ric. Fiorentino;
Sez. 5 sent. 14718 del 18/11/1999 Rv. 215192, ric. Simionato ed altri). Non fondato il secondo motivo di ricorso con cui il AR sostiene di essersi limitato ad obbedire ad un ordine impartito dal comandante di battaglione a lui ribadito dal diretto superiore T.Col. LE che gli aveva chiesto la sottoscrizione della relazione per la quale si procede.
I giudici del merito hanno correttamente ritenuto ed adeguatamente motivato l'irrilevanza al fine di escludere la responsabilità del prevenuto dell'esistenza di un ordine in quel senso di un superiore gerarchico. È pur vero che le norme di principio sulla disciplina militare, contenute nella L. 11 luglio 1978, n. 382, evidenziano la esigenza di un'obbedienza "pronta, rispettosa e leale" in dipendenza delle caratteristiche proprie della organizzazione militare e che l'ordine impartito dal superiore non prevede ne' consente alcuna valutazione di merito da parte dell'inferiore, circa la sua fondatezza o la sua bontà essendo comunque necessario che l'ordine attenga al servizio e non ecceda i compiti d'istituto. È altrettanto certo che il militare inferiore di grado può opporre legittimamente rifiuto quando l'ordine impartito sia chiaramente rivolto contro le istituzioni dello Stato o se l'esecuzione costituisca manifestamente reato ed anzi in tal caso ha il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori (L. n. 382 del 1978, art. 4). Con il corretto riferimento a tali principi il giudice di appello ha ritenuto che non potesse operare l'invocata scriminante, posto che era di immediata percezione da parte di chiunque che il preteso ordine aveva per oggetto la formazione, in data falsa, di una relazione contenente una ricostruzione di fatti avvenuti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale non corrispondente a verità, e che l'ordine era volto quindi alla consumazione di un delitto di falso in atto pubblico.
Generico, con riferimento agli argomenti della sentenza di appello, ed in ogni caso manifestamente infondato è il terzo motivo relativo alla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Come ha compiutamente rilevato la Corte d'Appello, il AR era pienamente consapevole sia della falsità della relazione, formata a posteriori dopo che lui aveva constatato di persona, durante un controllo di routine quale comandante di batteria, che l'apparato era sparito, e non era certo andato distrutto in un incidente, sia del fatto che la falsa relazione sull'accidentale danneggiamento dell'apparato era stata sollecitata dal comandante per costituire l'elemento fondamentale del procedimento amministrativo volto ad ottenere la declaratoria di scarico del bene e la messa a carico dell'erario del relativo danno, con ciò impedendo che tale perdita venisse addebitata a coloro cui l'apparato era affidato, per la custodia o per l'utilizzo.
Evidenzia il giudice d'appello come sia stato lo stesso AR ad affermare che la responsabilità amministrativa gravava anche su di lui essendo l'apparato "in sottocarico" alla sua batteria, così che era irrilevante che lui non fosse il principale consegnatario del bene, quando ne aveva una precisa responsabilità in ragione dell'utilizzo in batteria. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009