Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2009, n. 35612
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Sentenza 30 aprile 2009

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All'eccezione di nullità della notifica alla "GIRTAS" del decreto di citazione in appello - proposta dall'odierno ricorrente per presunte incertezze circa la persona, qualificata come "incaricato", che aveva materialmente ricevuto l'atto in questione - ha correttamente rilevato che la consegna del plico a persona dichiaratasi "incaricata" doveva ritenersi del tutto regolare, non essendo necessarie ulteriori specificazioni circa la persona fisica alla quale il plico era stato consegnato ovvero le mansioni allo stesso affidate.

La disposizione (art. 83, comma secondo, cod. proc. pen.), per la quale la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta "al più tardi per il dibattimento", non implica che tale parte debba essere citata per la prima udienza. La norma è volta ad assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità rispetto alle altre parti. Ne consegue che non è affatto escluso che la citazione avvenga per un'udienza successiva alla prima, purché, in tale eventualità, le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2009, n. 35612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35612
    Data del deposito : 30 aprile 2009

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