Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 2
All'eccezione di nullità della notifica alla "GIRTAS" del decreto di citazione in appello - proposta dall'odierno ricorrente per presunte incertezze circa la persona, qualificata come "incaricato", che aveva materialmente ricevuto l'atto in questione - ha correttamente rilevato che la consegna del plico a persona dichiaratasi "incaricata" doveva ritenersi del tutto regolare, non essendo necessarie ulteriori specificazioni circa la persona fisica alla quale il plico era stato consegnato ovvero le mansioni allo stesso affidate.
La disposizione (art. 83, comma secondo, cod. proc. pen.), per la quale la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta "al più tardi per il dibattimento", non implica che tale parte debba essere citata per la prima udienza. La norma è volta ad assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità rispetto alle altre parti. Ne consegue che non è affatto escluso che la citazione avvenga per un'udienza successiva alla prima, purché, in tale eventualità, le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2009, n. 35612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35612 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 30/04/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1194
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA IA Francesca - Consigliere - N. 036974/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIRTAS SRL, Responsabile civile;
nel procedimento a carico di:
UM EN;
Nei confronti delle parti civili:
NO LE, in proprio e quale tutore di BO FR, BO ES, BO US e BO LO IA;
Avverso la sentenza del 17/3/05 della Corte d'Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Foti;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, Avv. Chirillo e Furfaro che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del responsabile civile, Avv. Tocus, anche in sostituzione dell'avv. Bonaccia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
- 1 - La "GIRTAS s..r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, AR TU, responsabile civile nel procedimento penale a carico di LU DO, imputato di omicidio colposo in pregiudizio di BO FR, ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, del 17 marzo 2005, che, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere in reato estinto per prescrizione, ha condannato la società ricorrente, in solido con l'imputato e con la "Curatela del fallimento Agrituristica di LU DO s.a.s.", altro responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, alle quali ha altresì assegnato 20.000,00 Euro ciascuno a titolo di provvisionale.
Deduce la società ricorrente:
A) Violazione di legge e del principio del contraddicono, per inosservanza degli artt. 177 e 178 c.p.p. in relazione all'art. 83 c.p.p., comma 5. Premesso che, mentre la costituzione di parte civile
è avvenuta nel corso dell'udienza preliminare, la richiesta di citazione del responsabile civile è stata avanzata solo per il dibattimento, sostiene la ricorrente che tale ritardata citazione ha violato il diritto di difesa del responsabile civile che, non avendo partecipato all'udienza preliminare, non è stato posto nelle condizioni di contraddire le richieste di controparte e di formulare, già in quella sede, le proprie difese e richieste. Da ciò deriverebbe, ex art. 83 c.p.p., comma 5, la nullità della citazione, con ogni ulteriore conseguenza. Una diversa interpretazione della normativa di riferimento vanificherebbe, si sostiene ancora nel ricorso, il dettato dell'art. 24 Cost., in relazione al quale la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.83 c.p.p., commi 2 e 5, laddove non è prevista la partecipazione necessaria del responsabile civile all'udienza preliminare nel caso in cui la parte civile si sia già costituita a quell'udienza;
B) Violazione di legge e del principio del contraddittorio, per inosservanza dell'art. 23 disp. att. c.p.p., in relazione all'omessa notifica alla società ricorrente della sentenza di primo grado;
C) Violazione di legge e del principio del contraddittorio, per inosservanza dell'art. 584 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, in relazione alla mancata notifica alla società ricorrente degli atti d'impugnazione delle parti civili, dell'imputato e degli altri responsabili civili, in tal guisa essendo stato precluso alla società ricorrente di esercitare il diritto di proporre impugnazione incidentale;
D) Violazione di legge e del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 177 c.p.p., e segg., e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, con riguardo alla notifica del decreto di citazione in appello della società ricorrente. Viene, a tale proposito, in particolare dedotta la irregolarità della notificazione in quanto eseguita in mani di soggetto, definito "incaricato", ma non meglio individuato;
viene poi denunciata la genericità delle indicazioni contenute nell'atto con riguardo al legale rappresentante della società ed al luogo della notifica. Deduce infine, ancora sotto tale profilo, la contraddittorietà della pronuncia della cote d'appello - che con ordinanza dibattimentale ha respinto l'eccezione di nullità proposta dal difensore d'ufficio della società ricorrente - posto che, mentre nei confronti dell'imputato LU DO la notifica, eseguita a mani dell'"incaricato", con le stesse modalità utilizzate per la società ricorrente, è stata annullata, ciò non è accaduto per il responsabile civile.
Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, la parte civile BO PA, in proprio e nella qualità di tutore di BO FR, BO ES, BO US e BO LO IA, ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso.
- 2 - Il ricorso è infondato.
A) Certamente infondato è il primo motivo di gravame. In realtà, l'art. 83 c.p.p., comma 2, prevede che la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta "al più tardi per il dibattimento". La norma, quindi, prevede un termine ultimo, entro il quale detta richiesta può essere avanzata, ma non prescrive che la stessa debba essere proposta già nella sede dell'udienza preliminare. In ogni caso, l'art. 83 c.p.p., comma 5, sanziona di nullità la citazione del responsabile civile solo nel caso in cui lo stesso non sia stato posto nelle condizioni di esercitare i suoi diritti;
e dunque la nullità non è una conseguenza automatica ed indefettibile dei vizi eventualmente rilevati, ma consegue ad una specifica valutazione dell'incidenza, in concreto, di tali vizi sull'esercizio del diritto di difesa del responsabile civile. Incidenza che, nel caso di specie, non è dato di cogliere, ne' è stata specificamente individuata dal ricorrente.
Questa Corte ha, peraltro, affermato che la normativa vigente non prescrive neanche che la richiesta di citazione del responsabile civile debba avvenire per la prima udienza dibattimentale, potendo esser proposta anche per l'udienza successiva, ovvero anche ulteriormente successiva, laddove, trattandosi di semplici udienze prodromiche, di differimento, nessun pregiudizio sia derivato al diritto di difesa del responsabile civile.
Mentre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., commi 2 e 5, sopra richiamato si presenta formulata in maniera del tutto generica, non avendo il ricorrente specificato i concreti termini della questione stessa.
B) Ugualmente infondato è il secondo motivo.
Se è vero, infatti, che al responsabile civile, pur rimasto assente nel giudizio di primo grado, va notificato l'estratto della sentenza, è altresì vero, da un lato, che tale omissione - riguardante la partecipazione al processo di parte c.d. eventuale - non produce nullità alcuna, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla legge, dall'altro, che tale censura avrebbe dovuto esser proposta tempestivamente al giudice del merito e non formulata, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità.
C) Ancora infondato è il terzo motivo di ricorso.
In proposito, questa Corte ha costantemente affermato, fin da Cass. SU n. 12878/03, che: "L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non da luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione"; ed ancora, che, essendo tale notifica collegata alla proposizione, da parte del soggetto interessato, della impugnazione incidentale o del ricorso "per saltum", dalla omessa notifica discende, come unica conseguenza, la mancata decorrenza dei relativi termini (Cass. n. 6753/98). D) Infondato, infine, è anche l'ultimo dei motivi proposti, che ribadisce i termini di una eccezione già proposta al giudice del gravame e da questi legittimamente rigettata.
La corte territoriale, invero, all'eccezione di nullità della notifica alla "GIRTAS" del decreto di citazione in appello - proposta dall'odierno ricorrente per presunte incertezze circa la persona, qualificata come "incaricato", che aveva materialmente ricevuto l'atto in questione - ha correttamente rilevato che la consegna del plico a persona dichiaratasi "incaricata" doveva ritenersi del tutto regolare, non essendo necessarie ulteriori specificazioni circa la persona fisica alla quale il plico era stato consegnato ovvero le mansioni allo stesso affidate. Certo è, peraltro, non essendo stata la circostanza mai oggetto di contestazione, che la consegna è avvenuta presso la sede della società, ad ulteriore conferma della regolarità della notifica.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, che si liquidano in complessivi Euro 2.825,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.825,00, di cui Euro 2500,00 per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009