Articolo 383 del Codice di procedura penale
Articolo 351Articolo 354
Versione
24 ottobre 1989
Art. 383. Facolta' di arresto da parte dei privati 1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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