Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 2
Integra l'ipotesi di cui all'art. 476 cpv. cod. pen. la formazione di un falso processo verbale di rinvenimento di un'autovettura, oggetto di pregressa denuncia di furto, da parte di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni di accertamento.
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale. Ne consegue che, quando l'azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen. (Fattispecie relativa a falsità materiale in atto pubblico consistita nella sostituzione, in un verbale, degli estremi identificativi di una autovettura, operata da un ufficiale dei carabinieri in concorso con un privato cittadino).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2008, n. 39292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39292 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1160
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017434/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI AN N. IL 16/02/1946;
2) ES ORLANDO N. IL 09/07/1948;
3) AV VI N. IL 10/11/1948;
avverso SENTENZA del 02/03/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 marzo 2007 (depositata il 29 novembre 2007), la Corte d'appello di Napoli, sezione seconda penale, pronunziandosi in sede di rinvio, disposto dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola del 16 maggio 200, appellata dagli imputati, riduceva la pena inflitta per ciascuno dei reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 117 e 479 c.p. in un anno di reclusione e, per l'effetto, determinava in due anni di reclusione la pena irrogata a IZ, chiamato a rispondere dei delitti contestati ai capi b) e c), e in un anno di reclusione quella inflitta a DO ST e NC LE, cui era stata rispettivamente contestata una sola violazione dell'art. 479 c.p.. 2. A IZ, comandante della Stazione dei Carabinieri di S. Gennaro Vesuviano, e a ST è contestato di avere, in concorso fra loro, formato una falsa denunzia di rinvenimento dell'autovettura Lancia Thema, targata LI 423392, oggetto di furto in danno di ST, il quale, viceversa, si era procurata un'autovettura analoga.
I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità di entrambi gli imputati sulla base dei seguenti elementi: a) perizia espletata, che ha evidenziato l'avvenuta acquisizione e restituzione a ST di un'auto diversa rispetto a quella di sua proprietà e la omessa corrispondenza delle ultime due cifre dell'organo propulsore della Lancia Thema targata LI 423392; b) testimonianza di Papa, che ebbe a verificare che il motore originario non era mai stato asportato dall'auto rinvenuta e consegnata a ST;
c) nota del Compartimento della Polizia stradale del 14 marzo 1997; d) obiettive differenze (forma dei fari e colore della tappezzeria interna) esistenti tra la macchina oggetto di furto e quella restituita a ST;
e) peculiari modalità dell'asserito rinvenimento dell'auto, cui presenziarono solo i due imputati;
f) assenza di elementi obiettivi e certi alla stregua dei quali potere affermare che effettivamente i documenti intestati a ST (fotocopia del preventivo di acquisto) fossero stati rinvenuti dentro l'auto; g) circostanze relative alla reimmatricolazione e alla vendita dell'auto da parte di ST pochi giorni dopo l'avvenuta restituzione;
g) accertamenti svolti in merito ai rapporti intercorrenti tra IZ e ST, quest'ultimo custode delle auto sequestrate dai Carabinieri di S. Gennaro Vesuviano.
3. A IZ e LE è contestata l'alterazione, di concerto fra loro, del processo verbale n. 1600835, redatto dal brigadiere Sandro NI e dal maresciallo Pasquale PR, mediante la sostituzione degli estremi dell'autovettura Fiat Punto, targata NA W 58662 con quelli della macchina Fiat Panda AR 3131114, sempre nella disponibilità di LE, al fine di ottenere da quest'ultimo informazioni indispensabili per la cattura del latitante AR FA.
Con riguardo a questo episodio i giudici ritenevano provata la responsabilità degli imputati alla stregua delle seguenti emergenze processuali: a) testimonianza del carabiniere Fusella, componente della pattuglia che ebbe a fermare il LE e,
nell'immediatezza dei fatti, ebbe a redigere un regolare verbale, poi sostituito, con il consenso del Comandante IZ, con altro falso a seguito della disponibilità, manifestata da LE, a fornire informazioni utili per la cattura di FA;
b) apposizione della firma di IZ sulla ricevuta di quietanza della somma di L. 486.000, a integrazione di quella di L. 54.000, allegata al verbale alterato;
c) testimonianza del carabiniere RA in presenza del quale LE manifestò la sua contrarietà per il sequestro dell'auto, asseritamente necessaria al figlio, ottenendo così la restituzione del mezzo, presupponente la falsificazione del verbale.
4. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, gli imputati, i quali formulano le seguenti censure.
ST denuncia;
a) carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi (differenze di alcuni dei numeri apposti sul motore delle due auto, dei fari e della tappezzeria interna, risultanze della perizia, modalità di asserito rinvenimento dell'auto rubata, rapporti esistenti tra gli imputati) su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; b) violazione di legge per omessa riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di procedere a nuova perizia, tenuto conto dei principi di diritto fissati dalla sentenza emessa dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione e delle risultanze della consulenza tecnica prodotta dalla difesa;
c) violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, non potendosi ritenere atto pubblico il verbale di rinvenimento dell'auto e non trattandosi di atto destinato a fare prova fino a querela di falso, sì da integrare l'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2; d) carenza di motivazione quanto al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti;
d) violazione dell'art. 175 c.p. relativamente al rigetto della richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.
LE lamenta: a) violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della responsabilità concorsuale;
b) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente ai canoni di valutazione probatoria;
c) carenza di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
IZ denuncia: a) travisamento del fatto con riferimento alle argomentazioni concernenti l'apposizione della firma di IZ sulla quietanza di pagamento, considerate le diverse date (16 aprile 2005) del verbale di accertamento della contravvenzione e della falsificazione di esso ad opera di PR e di NI e quella (30 maggio 2005) di IZ in calce al verbale attestante la regolarizzazione del pagamento dovuto;
b) carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo b), anche alla luce della consulenza di parte prodotta dalla difesa. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Logicamente preliminare rispetto alle altre è la doglianza, formulata dalla difesa di ST, in tema di omessa riapertura dell'istruttoria dibattimentale in grado d'appello. In proposito il Collegio osserva che l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Con riferimento alla prima ipotesi occorre sottolineare che, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Cass. Sez. 5, 1 febbraio 2000, n. 0 1075, Lavista, rv. 215772; Cass., Sez. 2, 7 luglio 2000, n. 0 8106, Accettala, rv. 216532; Cass., Sez. 5, 8 agosto 2000, n. 0 8891, Callegari, rv. 217209). Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
2. In merito alle censure formulate da tutti i ricorrenti e concernenti vizi della struttura motivazionale della sentenza impugnata, il travisamento dei fatti, l'inosservanza dei canoni di valutazione probatoria circa la ritenuta sussistenza dei fatti, la loro ascrivibilità soggettiva, la configurabilità delle contestate ipotesi concorsuali, la univocità e concordanza degli elementi probatori acquisiti, il Collegio osserva quanto segue. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha illustrato il complesso degli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità di ciascuno degli imputati.
Essi sono costituiti, per quanto riguarda il delitto ascritto in forma concorsuale a IZ e a ST, dall'esito della perizia svolta sulle caratteristiche tecniche dell'auto restituita quest'ultimo, risultata diversa da quella di sua proprietà, dalla deposizione testimoniale di Papa, dagli accertamenti di polizia giudiziaria svolti in merito alle obiettive differenze riscontrate tra l'auto oggetto di furto e quella rinvenuta e restituita, alle peculiari modalità del rinvenimento della macchina e alla mancanza di certezza circa l'effettivo rinvenimento, all'interno di essa, dei documenti intestati a ST, alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di reimmatricolazione e vendita dell'autovettura da parte di ST appena pochi giorni dopo l'avvenuta restituzione, nonché infine, al complesso dei rapporti intercorsi tra IZ e ST, custode delle auto sequestrate dai Carabinieri di S. Gennaro Vesuviano.
Relativamente al delitto contestato, sempre in forma concorsuale, a IZ e LE i giudici, con motivazione esauriente e logicamente articolata, hanno richiamato il contenuto della testimonianza del carabiniere Fusella, componente della pattuglia che ebbe a fermare il LE e, nell'immediatezza dei fatti, si occupò di redigere un regolare verbale, poi sostituito, con il consenso del Comandante IZ, con altro falso dopo che LE si era dichiarato disponibile a fornire informazioni utili per la cattura di FA, la deposizione del carabiniere RA, riguardante le modalità di restituzione dell'auto e le ragioni sottese a tale scelta, le risultanze delle indagini svolte in ordine alla ricevuta di quietanza di L. 486.000, integrativa di quella di L. 54.000, allegata al verbale alterato, firmata da IZ a suggello dell'operato di PR e NI.
Ciascuna delle risultanze in precedenza indicate è fondata su una corretta proposizione protocollare, aderente agli atti acquisiti, al loro contenuto, su una corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati in forma concorsuale, è stata puntualmente e correttamente vagliata, ed è stata posta in correlazione logica con le altre all'interno di una trama argomentativa articolata e sorretta da un solido e logico ragionamento probatorio non inficiato dai rilievi difensivi, inidonei a disarticolarlo;
neppure possono trovare ingresso in questa sede le sollecitazioni dei ricorrenti volte o ad una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti o ad una non ammessa valutazione frazionata dei singoli elementi o di parti degli stessi.
3. La sentenza impugnata è esente da rilievi anche per quanto attiene alla ritenuta sussistenza delle ipotesi concorsuali (si richiamano in proposito le censure formulate da LE), laddove si tenga presente che l'art. 117 c.p. disciplina ipotesi di concorso di persone in reati che richiedono l'esistenza di una speciale qualifica o funzione da parte del soggetto attivo del reato e trova fondamento nella necessità di evitare - nel quadro della concezione unitaria del reato concorsuale - che alcuni siano puniti per un reato ed altri per un diverso titolo, unicamente perché abbiano interferito particolari qualità di un concorrente (o particolari rapporti di costui con la persona offesa). Peraltro, l'ipotesi prevista dall'art. 117 c.p. è solo quella in cui il fatto commesso dall'estraneo costituirebbe comunque reato anche in mancanza della qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dall'autore principale. Quando, invece, l'azione del concorrente è di per sè lecita e l'illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 110 c.p. (Cass., Sez. 6, 22 aprile 1989, n. 16058: Cass., Sez. 6, 6 novembre 1990, n. 4161). È, poi, da sottolineare che il richiamo operato dall'art. 117 c.p. alle condizioni o alle qualità personali del colpevole (o ai suoi rapporti con l'offeso) non si riferisce ad uno qualsiasi dei concorrenti, ma ad un concorrente che agisca in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva dell'illecito, contraddistingue l'autore tra le persone che concorrono nel reato. Occorre, perciò, operare una distinzione a seconda che si tratti di concorrenti che agiscono nello stesso modo che se fossero gli autori esclusivi del fatto criminoso ovvero di concorrenti che restano in una posizione subordinata e accessoria: se l'intraneo rientra nella prima categoria, si ha mutamento del titolo del reato, altrimenti la qualità di intraneo non determina alcuna modificazione sulla qualificazione giuridica del fatto (Cass., Sez. 2, 19 marzo 1992, n. 5522). Alla luce dei principi sinora illustrati la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo, con motivazione puntuale e logica, indicato specificamente l'attivo e consapevole contributo fornito da LE, sorpreso privo di patente di guida, alla alterazione del processo verbale n. 1600835, materialmente redatto dal carabiniere NI e dal maresciallo PR, che avevano ricevuto l'avallo del loro comandante IZ, sì da far risultare gli estremi della Fiat Panda targata AR 3131114 (anch'essa di proprietà di LE), anziché quelli della Fiat Punto targata NA W 58662, a bordo della quale l'imputato era stato sorpreso il 16 aprile 1995, e da consentire la restituzione dell'auto a LE, dichiaratosi, in cambio del favore, disponibile a fornire informazioni utili per la cattura del latitante FA AR.
4. Con riferimento alla doglianza formulata da ST in merito alla qualificazione giuridica del verbale di rinvenimento, si osserva che la nozione di atto pubblico facente fede, sino a impugnazione di falso, comprende i documenti probatori precostituiti a garanzia della pubblica fede e formati da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una speciale funzione pubblica di attestazione, munita di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza. Alla stregua di questo principio, la sentenza impugnata è esente da censure nella parte in cui ha correttamente ritenuto che è atto pubblico facente fede sino ad impugnazione di falso, ai sensi dell'art. 476 cpv. c.p., il processo verbale di rinvenimento di un'autovettura, oggetto di pregressa denuncia di furto, redatto da un ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni di accertamento. La compilazione di tale atto costituisce, infatti, manifestazione del potere di documentazione fidefaciente espressamente attribuito all'ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 357 c.p.p.. 5. Privi di pregio sono anche i motivi di ricorso concernenti la carenza di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, formulati dai ricorrenti ST e LE, avendo i giudici di merito, con motivazione conforme ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, fondato il giudizio negativo sulla gravità dei fatti, come desumibile dalla natura e qualità dei reati posti in essere, dalle loro modalità di commissione, e sulla negativa personalità di LE, gravato da numerosi e assai gravi precedenti penali.
6. Manifestamente infondata è anche la doglianza con la quale ST prospetta la violazione dell'art. 175 c.p. da ST, considerato che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato, qual è quella della pubblicità, e tende a limitare gli effetti della condanna sul piano dei rapporti sociali (Cass., Sez. 5, 9 maggio 1984, n. 9924). Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione compiuta e logica, ha argomentato l'esclusione del beneficio sulla base della gravità dei fatti che denotano da parte del ricorrente un particolare disprezzo per la funzione pubblica ed una sua impropria ed allarmante torsione in vista del soddisfacimento di esigenze squisitamente private. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 23 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008