Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Per "documento redatto dal testimone", del quale è consentita la consultazione in aiuto della memoria ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., deve intendersi quello alla cui predisposizione abbia effettivamente contribuito il teste, indipendentemente dalla circostanza che da lui formalmente provenga; ne deriva che sono legittimamente acquisite ed utilizzabili le dichiarazioni rese da un appartenente alla polizia giudiziaria che sia stato autorizzato a consultare un verbale scaturente dall'azione congiunta di più agenti operanti, da intendersi riferibile a ciascuno di essi ancorché sottoscritto soltanto dal superiore gerarchico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 1.4.1999
Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro CONZATTI Consigliere N.512
Dott. Diana LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo CARMENINI Cons. relatore N.24963/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
RI NO, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 21.4.1998, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. dott. Carmenini, Udito il P.G. in persona del dr. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito il difensore Avv. Valerio Grillo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
OSSERVA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di UN EN, espresso dal Tribunale della stessa città, limitandosi a ridurre la pena inflitta.
I reati attribuiti all'imputato consistono in quelli indicati nei capi A (artt. 61 n.7, 648 c.p.), B (artt.61 n.2, 490 c.p.), D (61 n.2, 479 c.p.), con la contestata recidiva, riuniti sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre per cassazione il EN, deducendo due motivi: 1) nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art.606 lett. C) c.p.p.; 2) nullità della sentenza ai sensi dell'art.606, lett.b) c.p.p.; i motivi non si rivelano fondati.
Col primo si sostiene l'omessa notificazione del decreto di citazione al giudizio di primo grado e degli atti conseguenti, poiché "il decreto che disponeva il giudizio ed il successivo estratto contumaciale sono stati notificati in S.Onofrio, Via dei Mille, sebbene l'imputato risultasse essere già residente in [...] sin dal 2.12.1991, come da certificato allegato".
In realtà il decreto che dispone il giudizio fu notificato al EN il 13.7.1997 a S.Onofrio, Via dei Mille n.2, "a mani della madre Lo RI SA capace e convivente tale qualificatasi" (v.fgl.30); l'estratto contumaciale della sentenza fu notificato il 28.8.1997 sempre nello stesso modo ("a mani della madre Lo RI SA capace e convivente tale qualificatasi in sua precaria assenza", v. fgl.61 retro).
Che gli atti fossero, oltre che regolari, effettivamente pervenuti all'interessato è dimostrato dal fatto che pochi giorni dopo la notificazione dell'estratto contumaciale, per altro in piena estate, il EN nominò il difensore di fiducia ed elesse domicilio in Moncalieri, Via Ponchielli n.57 (atto del 4.9.1997, fgl.62).
Al riguardo va ribadito che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, del rapporto di convivenza tra destinatario e consegnatario dell'atto prevale sulle formali risultanze delle mere certificazioni anagrafiche, eventualmente discordanti;
la prima, invero, è un'attestazione effettiva e concreta e può dare atto anche di un rapporto di carattere temporaneo, valido agli effetti della notificazione. Il secondo motivo attiene alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste, che avrebbe consultato atti non a sua firma.
Anche questa prospettazione non è esatta il teste, uno dei verbalizzanti, aveva eseguito indagini anche per un altro fatto e, per evitare confusioni, fu autorizzato a rileggersi "le carte";
quindi, all'esito, rispose: "Noi in merito alla Fiat Tipo, segnalataci dalla Motorizzazione civile ... ci siamo recati lì, abbiamo ritirato il fascicolo ..." (v. fgl. 39).
Ciò vuol dire che il teste fu effettivamente uno degli operanti a cui è senz'altro riferibile la redazione concreta del verbale, a prescindere dalla persona che per motivi gerarchici o formali sottoscrisse la relazione;
sì che la fattispecie va inquadrata nell'ambito di una corretta applicazione del disposto dell'art.499, comma 5, c.p.p. In altri termini può essere affermato il seguente principio:
per documento redatto dal testimone, del quale è consentita la consultazione in aiuto della memoria, ai sensi dell'art.499, comma 5, c.p.p., deve intendersi quello alla cui redazione ha effettivamente contribuito il teste, indipendentemente da formalismi o sottoscrizioni. A tale riguardo un verbale scaturente dall'azione congiunta di piu agenti operanti è da intendersi riferibile all'intero gruppo dei coagenti, anche se l'atto è stato, poi, sottoscritto soltanto da uno di essi (superiore gerarchico). Il ricorso, visto nel complesso dei suoi motivi, deve essere rigettato alla stregua delle suestese considerazioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999