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24 ottobre 1989
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5 aprile 2008
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1 gennaio 2023
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Art. 352. Perquisizioni 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche' protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare puo' essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. ((Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.)) (( 4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3. ))
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche' protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare puo' essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. ((Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.)) (( 4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3. ))
Commentari • 203
- 1. Droga sul pianerottolo: la polizia può perquisire l’appartamento?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 ottobre 2024 · 38.038185
[…] Secondo la legge (art. 352 cod. proc. pen.), nella flagranza del reato o nel caso di evasione, la polizia procede a perquisizione quando ha fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. […]
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Giurisprudenza • 315
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 16570Provvedimento: […] Sez. 6, n. 30790 del 08/09/2025). 3. L'art. 352 comma 4 bis cod. proc. pen. testualmente recita: «Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, […] Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'attività di polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta una formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, […]Leggi di più...
- perquisizione·
- art. 352 cod. proc. pen.·
- attività preventiva·
- art. 103 DPR 309/90·
- giurisdizione·
- art. 127 cod. proc. pen.·
- potere discrezionale polizia giudiziaria·
- art. 352 comma 4-bis cod. proc. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- fondato motivo·
- art. 111 comma 7 Cost.·
- opposizione al provvedimento di perquisizione·
- annullamento senza rinvio·
- art. 252-bis cod. proc. pen.·
- ricorso per cassazione