Sentenza 14 febbraio 2012
Massime • 1
La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento.
Commentario • 1
- 1. IL CASO DI STUDIO: Corruzione, imputato assolto perché il fatto non sussiste.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 gennaio 2023
Il caso di studio riguarda un processo per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 317 celebrato dinanzi al Tribunale di Nola conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il caso Capo di imputazione Decisione Il testo della sentenza Svolgimento del processo P.Q.M. IL CASO Capo di imputazione: Reato p. e p. dagli artt. 81, 110 e 317 c.p., per aver, il primo nella sua qualità di Sindaco del Comune di Brusciano ed abusando di tale qualità, il secondo agendo quale prestanome, nonché acquisendo diretto profitto in concorso con il primo (di cui è nipote), il Ro. costretto Tr.Pa. e Be.Pa. - quali titolari della soc. Eu. S.r.l., proprietaria di un suolo alla via (...) di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2012, n. 10093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10093 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 14/02/2012
Dott. CONTI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 232
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 25819/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC NI N. IL 01/11/1981;
2) LE SA N. IL 23/01/1984;
3) CH IA N. IL 29/08/1985;
4) IO IN N. IL 06/09/1979;
avverso la sentenza n. 1874/2006 CORTE APPELLO di MESSINA, del 07/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Barone Isabella, per AL, in sost.ne dell'avv. Silvestro S., e per IA l'avv. Rigolo per AN, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 7 dicembre 2009, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal giudice per l'udienza preliminare di Messina, ha confermato la responsabilità di VI NO, AL SA, IL IA e NI AN per i delitti di estorsione aggravata anche ex L. n. 203 del 1991, art. 7, assolvendo solo SA EN da un degli episodi estorsivi. La Corte di merito ha così rideterminato la pena per AL SA, in ragione della predetta assoluzione, e anche per gli altri imputati in virtù della riconosciuta prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, in tal modo risolvendo la discrasia tra dispositivo e motivazione, in favore delle statuizioni contenute nel dispositivo, verificatasi nel giudizio primo grado.
1.1. La Corte d'appello ha disatteso le questioni poste dai difensori degli imputati circa la individuazione dei responsabili solo attraverso le i fotogrammi delle video-camere apposte all'esterno dei locali del supermercato, del quale era titolare IN NI, ove sono avvenute le sottrazioni di bottiglie di alcolici di vario tipo, riposte nei carrelli dagli stessi autori delle sottrazioni e, in tal modo, portate fuori attraverso i varchi di uscita senza che gli addetti alla sorveglianza opponessero alcuna resistenza. Il giudice d'appello ha altrettanto disatteso le altre questioni di diritto relative alla configurabilità della violenza o minaccia, richieste per la configurazione del delitto di estorsione, nonché alla dedotta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. dovuta alla modifica dell'originaria imputazione di rapina aggravata, poi modificata all'esito del giudizio di primo, in estorsione aggravata, nonostante la diversità dei fatti e il divieto di utilizzare le norme sul mutamento dell'imputazione nel rito abbreviato.
1.2. Nella sentenza impugnata sono descritti i fatti, emersi da molteplici elementi acquisiti nel corso delle indagini e utilizzati dal giudice dell'abbreviato ai fini della decisione;
fatti che si inseriscono nell'ambito di un clima di intimidazioni e danneggiamenti subiti negli anni 2002 - 2005, in particolare da IN CC, imprenditore e titolare della società che gestiva il supermercato DE in Messina, dal figlio NI, anche egli amministratore di un deposito di generi alimentari, e da altro collaboratore, tale IG RG. La vicenda delle sottrazioni di merce - nei modi e nei tempi indicati nelle imputazioni ascritte agli imputati, odierni ricorrenti - è descritta, unitamente agli elementi di prova, da entrambi i giudici di merito. IN CC apprende da un suo dipendente e collaboratore, tale CI che a sua volta ne era stato messo a conoscenza RG IG, delle sottrazioni di merce compiute da giovani che caricavano i carrelli di liquori e uscivano senza essere fermati da alcuno dai locali. I collaboratori di IN gli riferiscono, ciò che poi confermeranno agli inquirenti, di non essere intervenuti e di non avere parlato prima di tali fatti per paura di ritorsioni, come accaduto in precedenza in danno di IG al quale era stata bruciata l'auto; episodio per il quale non aveva presentato denuncia, pensando fosse dipesa da un fenomeno di autocombustione dell'impianto elettrico. IN - che nel frattempo aveva appreso da un suo collaboratore, tale AN TT, a sua volta informato da tale AL CC, che le sottrazioni in realtà erano atti dovuti alla mancata assunzione di altro dipendente - si decise a posizione alcune telecamere a circuito chiuso per individuare i responsabili;
circostanze che egli ha poi confermato agli inquirenti, precisando di avere in tre occasioni, il 19 agosto/ il 23 dicembre 2004 e il 3 gennaio 2005, visto nei filmati giovani a lui sconosciuti che ebbero a prelevare ingenti quantitativi di merce all'interno del supermercato dal quale si allontanavano indisturbati attraverso il varco di uscita dei clienti. Tale racconto è stato confermato da RG IG e da altri dipendenti del supermercato i quali hanno precisato agli inquirenti di non essere mai intervenuti per timore di rappresaglie.
Gli atti di indagine e i fotogrammi estrapolati dai filmati costituiscono, si legge in sentenza, gli elementi di prova a carico degli imputati e confermano i fatti come descritti da IN. La Corte di merito, ricostruiti i singoli episodi e descritti gli elementi a carico di ciascuno degli imputati, giunge alla conferma della responsabilità, così come accertata dal giudice di primo grado, tranne che per SA AL, che assolve per l'episodio di cui al capo 2.
1.3. la Corte d'appello condivide la diversa qualificazione giuridica dei fatti, poiché in realtà la condotta degli imputati non si è caratterizzata come vis absoluta, bensì come una intimidazione volta a ridurre grandemente la libertà di scelta e di autodeterminazione delle persone offese e, come tale, si configurava quale elemento costitutivo della estorsione e non della rapina. Non è indubbio, ad avviso del giudice d'appello, la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, poiché le azioni sono state commesse non singolarmente e, in ogni caso, con la concreta percezione delle persone offese, non smentita dai fatti come sviluppatisi in ciascun singolo episodio, circa la provenienza dell'atto criminoso da più persone;
timore di intimidazione per le persone offese e per i dipendenti che si guardavano bene dal denunciare i fatti è proprio dovuto a tale certezza, non frutto della loro immaginazione o mera percezione, bensì di concreti elementi che vedevano la vicenda inserita in un contesto di gruppo di persone e non di singoli. Quanto al profilo processuale, posto in rilievo dalla difesa, circa la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in ragione della diversa strutturazione della condotta rispetto a quella contenuta nell'imputazione, il giudice d'appello rileva anzitutto che il fatto oggetto di imputazione non è stato modificato, bensì solo diversamente inquadrato giuridicamente nella corretta fattispecie. Peraltro, la diversa configurazione giudica dei fatti non ha leso il diritto di difesa degli imputati i quali hanno ampiamente contestato i fatti e la loro dinamica, in tal modo escludendo la ratto per la quale la garanzia difensiva racchiusa nelle due norme è stata configurata. Il giudice d'appello evoca a riguardo giurisprudenza di legittimità che pone in risalto, al fine di escludere la violazione dedotta, la completezza difensiva dell'accusato rispetto ai fatti oggetto ab origine di addebito.
Quanto all'ulteriore profilo processuale denunciato dagli appellanti secondo cui nel giudizio abbreviato non è consentito al giudice attribuire ai fatti una diversa valore giuridico rispetto a quello riconosciuto nell'imputazione per la quale vi è stato esercizio dell'azione penale, la Corte d'appello rileva che il mancato richiamo degli artt. 521 e 552 c.p.p., ad opera dell'art. 442 c.p.p. - che limita il rinvio solo all'art. 529 c.p.p.- non può comportare l'inapplicabilità delle predette disposizioni che sono espressione della funzione del giudice di attribuire al fatto la qualificazione corretta.
1.4. Corretta è poi, come si legge in sentenza, la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.7, per la cui integrazione non è richiesto che il soggetto agente appartenga a un gruppo mafioso, bensì che agisca con "metodo mafioso", nel caso concreto concretizzatosi nelle tipiche modalità estrinsecate da gruppi di persone collegati alla forza di intimidazione del vincolo associativo Non è richiesto, però, la configurazione di un reato associativo affinché possa ricorrere l'aggravante de qua.
Infine, l'ammontare delle sottrazioni, costituite essenzialmente dall'appropriazione di bottiglie di alcolici di valore complessivo superiore ai Euro 100, esclude che possa configurarsi, ad avviso dei giudici di merito, la diminuente del danno lieve.
2. I ricorrenti propongono ricorso, deducendo le medesime censure già esaminate dal giudice d'appello e, a loro avviso, non correttamente risolte.
2.1. NO VI, con ricorso proposto dal difensore, deduce:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, e L. n. 203 del 1991, art.
7. Le riprese filmate effettuate all'interno del supermercato, acquisite poiché il giudizio si è svolto con il rito abbreviato, non provano che tra le persone presenti il 12 maggio 2004 alle ore 16,20 i fosse anche AN VI. La foto n. 223, come indicata i sentenza, non raffigura VI.
Le foto non avrebbero potute essere acquisite al giudizio, poiché costituiscono mezzo di ricerca della prova e non mezzi di prova e, come tali, non possono dare alcuna certezza. Peraltro, l'immagine fotografica può essere soltanto una individuazione di persona ex art. 361 c.p.p. e, pertanto, può rappresentare un fumus per le indagini del pubblico ministero e non già prova di responsabilità. Le condotte accertate potrebbero configurare il delitto di furto ovvero di rapina e giammai l'estorsione, non sussistendo elementi che possano concretizzare la coartazione.
I dipendenti del supermercato hanno escluso che vi siano state minacce dagli autori delle sottrazioni.
La motivazione della Corte d'appello è priva di un corretto riferimento agli elementi acquisiti agli atti.
Il ricorrente reitera la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., poiché vi stata condanna per un fatto diverso rispetto a quello oggetto di contestazione.
Quanto all'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, si deduce che non ricorrono prove tali per affermare la sussistenza dell'aggravante de qua. Peraltro, si è in presenza di un'aggravante soggettiva che non avrebbe potuto essere estesa a tutti i correi.
2.2. SA AL, con ricorso proposto dal difensore, deduce:
- violazione di legge: mancata correlazione tra imputazione e sentenza.
Il fatto ab origine contestato quale rapina aggravata è stato illegittimamente configurato come estorsione aggravata, in tal modo violando gli artt. 521 e 522 c.p.p.. La Corte d'appello ha condiviso le valutazioni espresse dal giudice di primo e ha ritenuto legittimo la diversa qualifica giuridica. Per il ricorrente, in realtà, non vi è stata una diversa qualificazione giuridica, bensì si è ritenuto in sentenza un fatto, sotto il profilo strutturale, diverso rispetto a quello contestato. Peraltro, la diversa qualificazione non avrebbe potuto essere effettuata nel giudizio abbreviato.
- violazione dell'art. 521 c.p.p., e motivazione illogica e contraddittoria.
Per il ricorrente, la corretta impostazione processuale avrebbe imposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non potendosi condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza evocata dal giudice d'appello.
L'estorsione non è stata mai contestata all'imputato. In tal modo, la modifica operata dal giudice di primo grado ha violato il diritto di difesa.
La diversa qualificazione giuridica è stata operata a sorpresa, in tal modo violato l'art. 63 lett. a) e b) della Convenzione europea come interpretato dalla Corte dei diritti dell'uomo che impone un previo contraddittorio.
L'interpretazione dell'art. 521 c.p.p dovrebbe essere modifica alla luce delle decisione del Giudice europeo là dove la diversa qualificazione del fatto non altro che il riconoscimento di fatto reato strutturalmente diverso sotto il profilo della condotta. Tale regola è stata affermata anche dalla Corte costituzionale, secondo cui nel giudizio abbreviato, qualora emerga un fatto diverso, va applicata la disposizione dell'art. 521 c.p.p. con la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
- Violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla diversa qualificazione. Il ricorrente contesta la correttezza della diversa qualificazione, poiché il fatto accertato non avrebbe integrato gli elementi richiesti per il delitto di estorsione. A riguardo si evoca la giurisprudenza di legittimità che ha definito i rispettivi ambiti di applicazione delle due fattispecie.
- Omessa motivazione sulla diminuente del danno di lieve entità, non vi è stata un'adeguata e completa motivazione circa la configurazione dell'attenuante del danno di lieve entità.
2.3. IA IL, con ricorso proposto dal proprio difensore di fiducia, deduce:
- Violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza dell'art.442 c.p.p., in combinato disposto con gli artt. 521 e 522 c.p.p.,
degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 della CEDU, violazione di legge sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Il ricorrente ripropone la censura già dedotta con i motivi d'appello circa il divieto di diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella attribuita dal pubblico ministero all'esito del giudizio abbreviato. Anche se non manca giurisprudenza in tal senso, per il ricorrente la corretta lettura sistematica delle disposizioni esclude che possa operare nel giudizio abbreviato l'art.521 c.p.p., comma 1. Pertanto, in tal caso il giudice di primo grado avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero. Peraltro, alla stregua delle pronunce della Corte europea, la modifica della qualificazione giuridica del fatto avrebbe dovuto essere effettuata previo contraddittorio sul punto e non ex officio. Il giudice d'appello ha invece del tutto condiviso l'operato del primo giudice, senza applicare il principio affermato dalla Corte europea e recepito dalla giurisprudenza di legittimità; principio che, affermato per il giudizio ordinario, avrebbe dovuto trovare applicazione a maggior ragione nel giudizio abbreviato. Sotto altro profilo, il ricorrente rivela la diversa struttura del reato di rapina rispetto a quella dell'estorsione. Si tratta di diversità che riguarda il dato oggettivo e soggettivo che non avrebbe consentito l'operatività del secondo comma dell'art. 521 c.p.p. e avrebbe imposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non ha espresso le ragioni della sua diversa scelta interpretativa, limitandosi a un mero richiamo delle disposizioni processuali, senza tenere conto della complessiva struttura sistematica.
- Violazione di legge sostanziale e difetto di motivazione, sotto il profilo dell'erronea interpretazione e consequenziale applicazione dell'art. 629 c.p. per difetto dei relativi elementi strutturali, nonché sotto il profilo della carenza e illogicità della motivazione.
li ricorrente rileva che, una volta descritti gli elementi costituivi del delitto di estorsione, la corte di merito avrebbe dovuto ricostruire le condotte di ogni singolo correo per ravvisarvi in ciascuno l'ascrivibllità del reato di estorsione. IA sarebbe responsabile del defitto di mero furto e non anche delle minacce volte a subire la sottrazione della merce. Sul punto vi sarebbe assoluta carenza di motivazione.
- Violazione i legge e difetto di motivazione in relazione alla L. n.203 del 1991, art. 7, nonché carenza e illogicità di motivazione.
Anche sotto il profilo della configurabilità dell'aggravante de qua, la Corte estende anche a IA l'avere agito con metodo mafioso senza verificare la reale portata della condotta e se la stesa presentasse gli elementi richiesti per la configurazione dell'aggravante.
Sotto tale profilo, oltre alla violazione di legge vi è anche il difetto di motivazione, poiché nel trascendere da ogni elemento probatorio, si omette di rendere una giustificazione che possa essere coerente con la reale posizione di IA. L'estensione è soltanto oggettiva e ascrive condotte estranee ai fatti realmente posti in essere dal ricorrente.
- mancanza di motivazione in relazione alla concessione dell'attenuante del risarcimento nella misura richiesta con i motivi d'appello.
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla concreta operatività dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Erroneamente è stata determinata la pena da inflitta, posto che nel calcolo effettuato, il collegio ha operato l'aumento di pena per l'aggravante de qua non già sulla pena base determinata, bensì dopo avere effettuato il bilanciamento delle concesse attenuanti.
2.4. NI AN, con ricorso promosso dal proprio difensore, deduce:
- Violazione di legge e ,comunque, mancanza di motivazione nella parte in cui si è ritenuto la sussistenza del delitto di estorsione. Il ricorrente esclude la sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto di estorsione anziché di quello di rapina. Non risultano elementi di prova dai quali emerga la sussistenza di violenza o minaccia. La sottrazione di merce da un supermercato configura il delitto di furto in assenza della persona offesa. Non può ravvisarsi nella mera spavalderia una minaccia implicita;
- Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Per il ricorrente, in termini del tutto assertivi la Corte ritiene la sussistenza dell'aggravante de qua, senza una benché minima motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e, per i profili relativi alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazioni effettuate dal Tribunale e dalla Corte d'appello, che ne ha condiviso la ricostruzione valutazione delle prove, si caratterizzano per essere voti a ottenere una non ammessa incursione nella valutazione dei fatti e nella logica giustificazioni argomentative. Le censure proposte da ciascun ricorrente sono pressoché speculari e possono essere unitariamente trattate.
2. Il profilo della diversa qualificazione giuridica del fatto è questione preliminare rispetto alle altre e, come tale, richiede un prioritario esame.
Non è da revocare in dubbio, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la diversa qualificazione giuridica del fatto è ammessa anche nel giudizio abbreviato, anzitutto perché tratta si prerogativa fondamentale di ogni giudice investito della res iudicanda anche nei riti, nei quali è ammesso una "diversa dinamica processuale", la cui condizione legittimante è il consenso dell'imputato o l'accordo delle due parti principali, imputato e pubblico ministero.
In tale ambito, oltre al giudizio abbreviato, rientrano l'applicazione di pena su richiesta delle parti, il procedimento di oblazione e il giudizio immediati su richiesta dell'imputato. È evidente che la diversa "dinamica processuale" incide sulle modalità di definizione del processo e ciò distingue gli epiloghi processuali conseguenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. A differenza di ciò che avviene nell'oblazione e nel patteggiamento, nei quali tale eventualità preclude la definizione dei processo con il rito richiesto, nel giudizio abbreviato e nell'immediato richiesto dall'imputato la questione assume un diverso significato: l'uno, volto a evitare l'approdo dibattimentale, l'altro, il segmento intermedio dell'udienza preliminare.
Al di là dei due diversi moduli di accesso e della disciplina applicabile nella fase preliminare e nell'eventuale assunzione delle prove che caratterizzano il giudizio abbreviato rispetto al dibattimento, come rito a "trattazione contratta" speculare a quella prevista per l'udienza preliminare, la fase relativa al "mutamento dell'imputazione" è parzialmente sovrapponibile a quella del dibattimento se si esclude l'ampliamento delle garanzie previste dall'art. 441 bis c.p.p. e il divieto di contestazioni "tardive" in base ad atti e circostanze già acquisite nella fase preliminare e prima della richiesta del rito. La fase della deliberazione si svolge con gli stessi principi e regole previsti per quella dibattimentale. In questo contesto normativo, manca una disciplina specifica relativa al mutamento della qualificazione, e ciò comporta, per la diversità sostanziale formale tra diversità del fatto e mutamento della qualificazione giuridica, l'applicazione delle garanzie previste dalla disciplina generale, come integrata dalla recente giurisprudenza di legittimità che richiede anche in tema di "valore giuridico del fatto" l'operatività della regola generale del contraddittorio (Sez. 6, 12 novembre 2008, dep 11 dicembre 2008, rv. 241754). Contraddittorio che, nel nostro caso, si è realizzato, poiché il mutamento del titolo del reato è intervenuto all'esito del giudizio di primo grado e con i motivi d'appello l'imputato è stato posto nelle condizione di contraddire la diversa qualificazione giuridica e di richiedere una specifica rivalutazione nel merito e ogni ulteriore integrazione probatoria utile a smentire la diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto oggetto dell'imputazione.
Questione ulteriore, oggetto dei motivi di ricorso, riguarda la verifica, peraltro già correttamente svolta dal giudice d'appello, se in realtà si sia in presenza di mera riqualificazione giuridica ex art. 521 c.p.p., comma 1, ovvero di mutamento del fatto. L'interrogativo si pone ogni qualvolta il giudice si trovi in presenza di un fatto che, sotto il profilo fenomenologico, gli appare non riconducibile alla fattispecie giuridica astratta ab origine indicata nell'imputazione. Interrogativo da risolvere anzitutto sulla descrizione della condotta racchiusa nell'imputazione e, all'esito, sulla verifica se essa, per la completezza del fenomeno fattuale oggetto della contestazione, abbia garantito all'imputato il diritto di difendersi provando e argomentando sulle ricostruzione storica effettuata dal giudice.
Verifica, nei due snodi descritti, compiutamente svolta dal giudice d'appello mediante l'analisi della condotta contestata, quella della sottrazione dell'impossessamento mediante "comportamenti e atteggiamenti idonei a suscitare il timore di subire danni ingiusti ...., tali da turbare la libertà psichica del personale dell'esercizio commerciale ..." i quali "... omettevano di intervenire nel timore di rappresaglie violente, timore ingenerato altresì dal ripetersi di condotte delittuosi e di atti di danneggiamento ..." Cosi sintetizzati, negli aspetti significativi, la condotta è stata riqualificazione sotto il profilo giuridico come estorsione;
qualificazione che ab origine avrebbe dovuto essere riconosciuta, poiché non vi è stata la realizzazione di condotta volta a ingenerare una vis absoluta che caratterizza il diverso delitto di rapina.
Peraltro, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che i fatti, come contestati nell'imputazione, hanno garantito, per la loro ampiezza espositiva, il diritto di difesa.
2. Quanto al profilo del ragionamento probatorio complessivo sviluppato dai giudici di merito sulle prove acquisite, anche qui deve rilevarsi la completezza delle argomentazioni e la coerenza delle valutazioni con i dati probatori acquisiti. In narrativa, sono stati descritte le prove acquisite e il collegamento logico di esse con altri elementi relativi ai profili oggettivi e soggettivi nonché alle motivazioni per le quali hanno agito gli imputati. Aspetti che trovano nella sentenza impugnata specifiche e dettagliate spiegazioni.
Quanto alle riprese attraverso video camere e all'utilizzo dei relativi fotogrammi come prova per la individuazione degli imputati, non può che richiamarsi la pronuncia delle Sezioni unite secondo cui "le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 c.p.p." (Sez.un. 28 marzo 2006, dep. 28 luglio 2006, n. 26795). I "fotogrammi", dunque, vanno annoverati tra le "prove" documentali, legittimamente valutabili dal giudice di merito per la individuazione degli autori del reato e per la ricostruzione dei fatti, sempre che la valutazione compiuta segua una complessiva giustificazione argomentativa caratterizzata da completezza e coerenza.
3. Altra specifica censura riguarda la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e quella delle più persone riunite nonché il mancato riconoscimento del danno lieve. Anche tali censure sono infondate.
Il giudice d'appello, dopo una specifica e rinnovata disamina dei fatti nei punti significativi ai fini della configurazione dell'aggravante i parola (pp.38 - 42 della motivazione), si è espresso nel senso che le condotte sono caratterizzate da un evidente "metodo mafioso" che prescinde dall'appartenenza dell'agente a un organizzazione criminale.
Come noto, il "metodo mafioso" si configura là dove le intimidazione e gli atti di violenza si manifestino quali tipiche condotte di consorterie mafiose e, oltre che essere percepite come tali dal contesto territoriale e dai soggetti passivi, siano oggettivamente di elevata intensità da determinare uno stato di assoggettamento, intimidazione e coartazione. Quanto a tale profilo che da contenuto e sostanza alla mera percezione, il giudice d'appello specifica le ragioni per le quali i soggetti passivi, per il timore di essere ancora oggetto di danneggiamenti e atti di intimidazioni, si astenevano dall'intervenire dinanzi alle condotte di sottrazione di merci che con frequenza si verificavano all'interno del supermercato di IN e le quali, oltre a cagionare una danno patrimoniale non certamente di leve entità per il complessivo valore di merce sottratta in ciascuno degli episodi, esprimevano la caratteristica tipica dell'assoggettamento mediante intimidazione poiché volte essenzialmente a ottenere ingiustificate assunzione di personale, la trasformazione di un rapporto di lavoro part-time in lavoro a tempo indeterminato e, inoltre, somme di danaro per far cessare le sottrazioni di merce che si verificavano periodicamente all'interno del supermercato.
Anche, l'aggravante delle più persone riunite è descritta in termini corretti per essere stata ricondotta non soltanto alla percezione delle persone offese, ma per essere una caratterizzazione oggettiva delle condotte di intimidazione realizzate attraverso le sottrazioni di merci, realizzate "sempre con un numero di complici elevato tale da suscitare quella maggiore capacità di intimidazione tipica..." per la configurazione dell'aggravante in parola. Il complessivo discorso argomentativo, dunque, da ampiamente conto delle ragioni per le quali i giudici di merito, Tribunale e Corte d'appello, hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e quella delle più persone riunite, ed hanno negato l'attenuante del danno di lieve entità.
4. Anche le rimanenti censure, l'una riferita al computo dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 e l'altra alla mancata risposta circa la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno nei termini invocati dalla difesa sono manifestamente infondate.
Le censure oltre che generiche e prive di autosufficienza per coglierne il reale significato rispetto alla diverse computo effettuato dai giudici, appaiono manifestamente infondate. Le modalità del computo dell'aggravate dell'art. 7 cit., sono corrette;
il computo di tale speciale aggravante va effettuato sulla pena base ottenuta dopo la riduzione per effetto della prevalenza delle attenuanti sulle altre aggravanti comuni contestate;
e così ottenuta la pena da irrogare si è poi operata la diminuente del rito nella misura di un terzo. Un diverso computo, sarebbe stato contrario alle caratteristiche dell'aggravante speciale destinata ad operare su una pena già definita anche nel computo delle circostanze comuni omogenee o eterogenee da applicare.
Quanto alla diminuente del risarcimento del danno, il giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata è già una risposta esaustiva rispetto al valore che alla predetta attenuante, unitamente alle attenuanti generiche, riconosciuto da entrambi i giudici di merito. In tal modo, con l'applicazione della diminuzione di pena nella misura congrua ritenuta dalla Corte di merito è stato assolto in termini sintetici la giustificazione richiesta. La mera contestazione della diminuzione accordata è assolutamente generica poiché non prospetta alcuna giustificazione o elemento positivo che avrebbe dovuto essere considerato a riguardo dal giudice di merito.
5. La complessiva infondatezza dei ricorsi ne comporta il rigetto con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2012