Articolo 249 del Codice di procedura penale
Articolo 238Articolo 250
Versione
24 ottobre 1989
Art. 249. Perquisizioni personali 1. Prima di procedere alla perquisizione personale e' consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. La perquisizione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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