Sentenza 24 giugno 2013
Massime • 1
Integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, la costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2013, n. 39210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39210 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO RI Cristina - Presidente - del 24/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2370
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 11569/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IA IA N. IL 14/09/1978;
avverso l'ordinanza n. 929/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 31/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Managò TO e Morcella Manlio, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 05.11.2012 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da PI EU RI avverso l'ordinanza 06.10.2012 del Gip della stessa sede con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. La PI è indagata di concorso, con il marito AN AN, il suocero IO AN, la cognata SU GI RI ZI e gli altri fratelli AN, nel reato continuato di intestazione fittizia, ex L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, con riferimento alla società CE, al fine di eludere misure di prevenzione di tipo ablativo.
L'ordinanza dell'anzidetto Tribunale si diffonde dapprima a rievocare da un lato l'evoluzione della cosca AN, legata alla famiglia mafiosa LO, operante a Reggio Calabria ed avente sede privilegiata nel quartiere Archi, dall'altro l'ampia indagine avente ad oggetto le infiltrazioni della malavita organizzata locale nella società, con capitale misto pubblico-privato, per la raccolta dei rifiuti, "EO". In tale quadro si evidenziava come la famiglia AN si fosse assicurata, in particolare tramite il rapporto con il direttore della EO, tale De Caria Bruno, la manutenzione per i mezzi della società e la fornitura di carburante per gli stessi. In tal senso militavano le deposizioni di alcuni collaboratori di giustizia ed i risultati di ampia attività di intercettazione telefonica ed ambientale, nonché alcuni significativi contributi dichiarativi, in una con le specifiche acquisizioni documentali. Ciò posto, l'ordinanza in esame passa a vagliare - in vista della verificazione a fini cautelari del contestato reato - la struttura e l'evoluzione di alcune società della famiglia AN, tutte direttamente o indirettamente gestite dal padre IO, già condannato due volte per il reato ex art. 416 bis c.p.. Per quanto in particolare riguarda la società CE, avente ad oggetto la compravendita di beni immobili, il capitale sociale, rilevato dagli altri componenti della famiglia, risulta al 50 per cento della PI, moglie di AN AN, e di SU GI RI ZI, moglie di PE RM AN;
la società si era formata il 10.06.2010, aveva sede nella sede storica delle attività imprenditoriali della famiglia in questione, ed aveva acquistato il fabbricato adibito all'attività di manutenzione dei mezzi della predetta società EO (trattasi, peraltro, di acquisto che - almeno alla data dell'ordinanza impugnata - non risulta ancora trascritto).
Orbene, rileva sempre l'ordinanza del riesame - così confermando l'impugnato provvedimento e rigettando l'istanza difensiva - come le indagini avessero fornito ampio e sicuro materiale a dimostrazione che l'intestazione al 50 per cento alla PI (così come quello alla SU) fosse solo formale, nulla l'indagata avendo apportato di proprio ed essendo la gestione effettiva nella mani del boss IO e degli altri componenti della famiglia. Si trattava, in sostanza, di società creata ad hoc per gestire il patrimonio immobiliare della famiglia AN, strumentale ad una schermatura societaria, al fine di eludere eventuali provvedimenti di prevenzione patrimoniali, come del resto già era avvenuto in passato. Rilevava dunque il Tribunale come l'acquisto del fabbricato industriale (adibito in particolare alle attività di riparazione mezzi della EO) fosse avvenuto con un passaggio di liquidità, in favore della da poco costituita CE, da parte della SEMAC, società dei fratelli AN, gestita sotto la sostanziale direzione del ridetto capo-famiglia IO;
si rilevava ancora come tutte le attività significative della CE, in particolare quelle bancarie, gestionali ed amministrative, fossero state di fatto gestite dai vari componenti della famiglia ridetta. Di tutto ciò dava ampia e solida prova - riteneva l'ordinanza qui in esame - tutto il materiale acquisito, in particolare numerose captazioni di conversazioni, tra le quali anche quelle con il commercialista NO AL che apertamente rendeva conto della natura fittizia delle operazioni anzidette. In definitiva si riteneva provato che fossero AN IO e gli altri componenti della famiglia ad essere i veri domini della società, in tutti i suoi momenti (costitutivo e gestionale) mentre di fatto estranea era la PI, pur formalmente proprietaria al cinquanta per cento.
Riteneva poi il Tribunale che necessariamente sussistesse in capo agli imputati anche l'elemento psicologico del reato contestato, posta la reiterata condanna per reato associativo subita dal capo - famiglia IO, ed atteso che già vi erano stati sequestri e confische ai danni della stessa famiglia. In tal senso andava anche valutato che altra società della famiglia risultava colpita da provvedimento interdittivo antimafia della locale Prefettura. Sussisteva quindi anche la contestata aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, posto che la fittizia intestazione, occultando attività imprenditoriale della famiglia, favoriva la forza del sodalizio mafioso.
Riteneva infine il Tribunale la ricorrenza di concrete esigenze cautelari, in ragione delle modalità dei fatti ed in relazione alle rilevate cointeressenze con consorterie mafiose, nonché in relazione alla presunzione derivante, per l'aggravante ex L. n. 23 del 1991, art. 7, dall'art. 275 c.p.p., comma 3.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetta PI che motivava l'impugnazione deducendo, con due separati ma analoghi atti dei suoi difensori, violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini:
a) l'ordinanza era basata sul presupposto che la connotazione mafiosa del padre ricadesse sui figli e sulla nuora;
b) il Tribunale non aveva osservato il principio, affermato anche in sede di legittimità, che la natura fittizia del trasferimento di valori doveva tener conto dell'estensione agli stretti familiari delle misure di prevenzione, ex L. n. 575 del 1965, e che, in ambito familiare, vi potevano essere altre motivazioni, quali quelle di natura fiscale;
nel caso specifico le considerazioni svolte dal Tribunale non erano conducenti al fine richiesto: AN AN era pur sempre amministratore unico della CE;
la cessione delle quote societarie era avvenuta in epoca successiva alla misura interdittiva prefettizia, peraltro poi sospesa dal TAR;
tutti i componenti della famiglia erano al corrente che la cessione di quote alle mogli era inidonea all'elusione di eventuali misure ablative;
la natura fiscale dell'operazione era stata subito indicata in sede di interrogatorio di garanzia;
ciò era avvalorato dal fatto che tale trasferimento era avvenuto dopo l'inizio della procedura esecutiva da parte dell'ente esattore (Equitalia); la SEMAC, dalla cui costola era nata la CE, negli anni precedenti aveva prodotto utili molto alti, che giustificavano le operazioni successive;
c) errata conferma dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, posto che si trattava, comunque, di operazione volta a favorire il coniuge o un singolo associato, e non la ritenuta cosca nel suo complesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.
2. L'impugnato provvedimento, invero, risulta intrinsecamente logico, coerente ai dati di causa, correttamente informato ai principi normativi e giurisprudenziali in materia, e dunque ben resiste alle censure formulate in questa sede di legittimità.
Vale ricordare, dapprima, come l'addebito mosso all'odierna ricorrente sia di intestazione fittizia di beni, reato necessariamente concorsuale, del quale il Tribunale del riesame ha rilevato sussistere nel concreto - allo stato ed a questi fini cautelari - tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi: la PI ha, in piena coscienza e volontà, accettato l'intestazione di quote della società CE, benché priva, in proprio, sia dei capitali costituivi (provenienti dalla famiglia del marito), sia di ogni capacità organizzativa e gestionale, all'evidente fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo (che avevano già colpito la stessa famiglia), di fatto rimanendo del tutto estranea a qualsiasi fase ed aspetto della vita della predetta società.
Risulta invero provato in atti - ritiene sempre il Tribunale, con accertamento in fatto non discutibile in questa sede, frutto di esame approfondito e lineare delle risultanze di indagine - che, dal punto di vista oggettivo: a) la CE altro non fosse che la trasformazione della precedente SEMAC, società dei fratelli AN, gestita dagli stessi e dal capo-famiglia IO, essendo provato - e dalla ricorrente non contrastato - il trasferimento delle liquidità;
pertanto alla costituzione della CE la PI aveva partecipato solo come prestanome, nulla avendo apportato di personale;
b) la conduzione di fatto della società era rimasta nella mani dei precedenti gestori della SEMAC - gli uomini della famiglia AN - mai avendo l'odierna ricorrente compiuto attività alcuna inerente l'andamento societario, al contrario avendosi in atti prova positiva che l'ordinaria gestione della società - come attività bancarie, amministrative, incombenze varie - era portata avanti in particolare dal marito della PI. Sul punto oggettivo della fraudolenza del trasferimento vi è, del resto, singolare e non equivoca prova orale, proveniente da fonte ben informata ed al tempo stesso non sospetta, il commercialista AL NO che, in una captata conversazione, apertamente dichiarava la natura fittizia dell'operazione in esame (...la stessa società è...). Tanto (l'effettiva estraneità della Sincropi alla costituzione ed alla gestione della CE) ben copre - sempre allo stato ed a questi fini cautelari - i profili oggettivi del contestato reato. Su punto, del resto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è del tutto pacifica: v. Cass. Pen. Sez. 2, n. 6939 in data 26.01.2011, Rv. 249457, Melodia: "Integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società". L'elemento soggettivo generico (coscienza e volontà di prestarsi a fungere da mero prestanome) è insito, per comune comprensibilità, nel completo e preordinato vuoto di ogni proprio apporto, iniziale e successivo, mentre quello specifico (il fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi di natura prevenzionale) è radicato - sempre nel giudizio del Collegio del riesame che ben resiste al dovuto vaglio logico-giuridico - in plurimi elementi, già penetrati dalle condotte indagini preliminari ed opportunamente illustrati dall'impugnata ordinanza, e cioè le condanne per reati associativi, le pregresse confische subite, i vari sequestri, nonché il provvedimento interdittivo antimafia, il tutto a carico della stessa famiglia AN, il che deve far escludere che all'odierna ricorrente, in essa inserita, potesse essere estraneo l'anzidetto fine specifico.
3. Tanto premesso, e così ribadita la correttezza dell'impugnata ordinanza, risulta poi evidente l'infondatezza di tutti i proposti motivi di impugnazione.
In proposito vale dapprima rilevare come il reato ascritto all'inquisita PI, di necessità legato alle condotte (ritenute illecite) dei vari componenti della famiglia AN, sia emerso dalle indagate vicende relative alla società per la gestione dei rifiuti EO, vicende che da un lato disegnano il particolare comune ambiente di coltura delle germinazioni mafiose e paramafiose rilevate dalle indagini, dall'altro servono a ben dimostrare la permanente vitalità dell'illecita associazione nella quale si era - da tempo - trasformata la suddetta famiglia. Non a caso sono state rilevate le strette connessioni, anche familiari, oltre che malavitose, con il potentissimo clan LO.
Ciò posto, in relazione ai vari punti sollevati dalla ricorrente (v. sopra, sub ritenuto, al . 2), devesi rilevare:
a) è del tutto impropria la deduzione, meramente suggestiva, secondo cui la connotazione mafiosa del padre - il boss AN IO - ricadrebbe sui figli e sulla nuora e che su tale considerazione sarebbe stata impostata l'impugnata ordinanza;
piuttosto vero è, in realtà, che il presupposto soggettivo a carico di AN IO è indiscutibile, ma che sono indiscutibili anche i connessi inquinati traffici dei figli e soprattutto - ed è quel che a questi fini maggiormente rileva - la cogestione di ogni affare teso alla predominanza mafiosa quanto meno su quell'ambito economico illuminato dalle indagini;
si tratta - come ben rileva il provvedimento dei giudici reggini - di predominanza discendente dalla spartizione, tra le cosche dominanti, dei settori di intervento in lucrosi affari, interessanti, nell'ottica mafiosa, anche per le ricadute sul dominio dei territori di assegnata competenza;
infine non può essere posto in discussione che sulla famiglia incombeva pericolo di provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, come già sopra rilevato - e come nell'impugnata ordinanza ampiamente motivato - pericolo che costituisce il nucleo realmente funzionale della condotta di reato;
b) la possibile estensione ai familiari delle misure di prevenzione non è argomento che possa inficiare il costrutto accusatorio, ne' sotto il profilo oggettivo, ne' sotto quello soggettivo : ben sanno gli autori di consimili condotte che l'intestazione fittizia a familiare (comunque utile nell'immediato) già serve a rendere più difficile l'atto ablativo ed a procrastinare il relativo contenzioso, dovendo l'accusa documentare un ulteriore passaggio e dimostrare un elemento in più; in tal senso cfr., in fattispecie singolarmente analoga, Cass. Pen. Sez. 5, n. 8556 in data 23.11.2011, Rv. 252004, Carriago e altri: "Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori la fittizia intestazione da parte del prevenuto dei propri beni in favore dei propri familiari, ancorché alla stessa si sia provveduto mediante atto pubblico di donazione";
c) ben poco - per non dire nulla - valgono le deduzioni che rivendicano le motivazioni di natura fiscale che sarebbero la ragione della creazione della società CE, ben potendo coesistere più spinte concorrenti (e coerenti: eludere i debiti fiscali e la normativa antimafia, sempre per tentare di salvaguardare la famiglia) in un'unica direzione, comunque illegale;
parimenti irrilevante è, quindi, la rivendicata floridezza della gestione pregressa della società SEMAC, deduzione che, se vuoi corroborare l'elusione fiscale come proposto movente, finisce comunque per dar corposa ragione economica anche all'interesse alla sottrazione della società alla possibile ablazione di prevenzione;
d) nessun pregio ha la deduzione secondo cui il marito AN TO era amministratore unico della CE : da un lato resta tutta la valenza, tipica del reato, dell'intestazione fittizia (con il connesso trasferimento fraudolento del valore della società, acquistata dalla ricorrente senza suo reale apporto), dall'altro permane l'assoluta inesistenza di alcun atto di gestione in capo alla PI, il che è la conferma della natura fittizia dell'operazione in esame;
che TO AN avesse una veste formale ad agire come dominus della CE nulla toglie al significato sostanziale della vicenda (rimanendo integre, quam minus, natura, ragioni e modalità germinative della società).
Infondate sono, infine, le doglianze in ordine all'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 proposte sulla considerazione che si sarebbe trattato di operazione volta a favorire il coniuge, o altro familiare, e comunque singoli associati e non l'associazione nel suo complesso. La tesi, che in ogni modo non può annullare la realtà di una cosca avente larga base familistica (circostanza ben diffusa su quel territorio), finisce per avere lo stesso torto di quella che avanza motivazioni di natura fiscale, dovendosi in ogni modo ammettere, anche sullo specifico tema, la plausibile coesistenza di più fini contemporaneamente presenti e voluti dall'agente (in tal senso v. Cass. Pen. Sez. 5, n. 16556 in data 14.10.2009, Rv. 246952, Virruso). Del tutto correttamente, infine, l'ordinanza impugnata si è basata, sullo specifico punto, su pertinente giurisprudenza di questa Corte di legittimità : cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 9185 in data 25.01.2012, Rv. 252282, Biondo e altri: "La circostanza aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica".
4. Il ricorso deve dunque essere respinto siccome infondato in ogni sua deduzione.
Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013