Sentenza 8 maggio 2015
Massime • 1
Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva).
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1. Premessa La desistenza volontaria, disciplinata dall'art. 56, comma 3, c.p., è istituto che mira a incentivare l'interruzione spontanea dell'iter criminoso. Essa, tuttavia, trova applicazione solo entro confini ben definiti, che si restringono sensibilmente nei reati di danno a forma libera. La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2025, n. 29333, ribadisce un principio ormai consolidato: in tema di estorsione la desistenza non è configurabile una volta che siano stati compiuti atti idonei e univoci di intimidazione, capaci di integrare il meccanismo estorsivo. 2. La vicenda processuale Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per tentata estorsione aggravata …
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Integra il reato di tentato furto frugare i bagagli in uno scale aeroportuale. L'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, può costituire un argomento di supporto logico della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite. Le versioni alternative fornite dall'imputato rispetto ad una logica prospettazione della ricostruzione del quadro probatorio contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato devono avere una loro validità argomentativa e non appartenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2015, n. 24551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24551 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 08/05/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 996
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 11178/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IN BE nato il [...];
2. DE SI NA nata il [...];
avverso la sentenza del 31/10/2012 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Stile Alfonso (per IN) e Pugliese Pierluigi (per De SI) che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza del 31/10/2012, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, in data 22/04/2009, il Tribunale di Benevento aveva ritenuto IN AL e DE SI IN colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 ai danni di GN PP.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, con separati ricorsi, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. IN AL, ha dedotto:
3.1. violazione degli artt. 56-629 cod. pen.: il ricorrente sostiene che, nella condotta da lui tenuta, difetterebbe il requisito dell'idoneità degli atti in quanto non era risultata ne' soggettivamente ne' oggettivamente idonea a determinare nel GN uno stato di timore tale da porto nella condizione di cedere alla minaccia, come desumibile dalle seguenti circostanze: il suddetto GN non aveva sporto alcuna denuncia;
si era rammaricato quando era venuto a sapere che il IN era stato arrestato;
i colloqui fra i due erano stati sempre pacati. La Corte aveva ricostruito la vicenda in modo travisato non avendo considerato che, una cosa era ciò che emergeva dalle conversazioni intercettate fra la De SI ed il IN, altra e ben diversa cosa era quello che, in concreto, i due ponevano in essere e cioè mere millanterie senza esito alcuno. La Corte, pertanto, aveva in modo illogico svalutato la tesi difensiva secondo la quale non vi era mai stata alcuna minaccia estorsiva ma solo la proposta fatta al GN di cedere l'appalto per Euro 20.000,00 ma da questi rifiutata. Sotto tale profilo, quindi, non sarebbe ravvisabile neppure l'elemento materiale del danno ingiusto.
3.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: il ricorrente sostiene che, nella fattispecie in esame, la suddetta aggravante non sarebbe configurabile in quanto non basta un generico riferimento ad un clan camorristico, occorrendo l'idoneità della minaccia a determinare nella vittima una condizione di assoggettamento e d'omertà. Ma, nel caso di specie, ciò non era avvenuto perché il piano congegnato dal IN e dalla De SI era frutto di millanterie non connotato, comunque, da alcun quid pluris rispetto all'elemento costitutivo della comune minaccia prevista dall'art. 629 cod. pen.. 4. DE SI IN, ha dedotto:
4.1. violazione dell'art. 629 cod. pen.: sostiene la difesa che la ricorrente non avrebbe profferito mai alcuna minaccia in quanto lo stesso GN non aveva attribuito all'incontro con la De SI alcuna connotazione estorsiva: di conseguenza, l'imputata non poteva rispondere della condotta tenuta dal IN (motivo sub 1 del ricorso). Sul punto, la Corte avrebbe travisato la prova in quanto avrebbe tratto dalle dichiarazioni del GN conclusioni del tutto congetturali in ordine al fatto che l'imputata si sarebbe accreditata come persona gravitante in ambito malavitoso (cfr motivo sub 4, pag. 5 del ricorso).
4.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la difesa confuta la conclusione alla quale la Corte territoriale è pervenuta in ordine alla configurabilità della suddetta aggravante, rilevando che l'imputata non aveva mai profferito minacce facendo riferimento a clan camorristici: di conseguenza, non poteva esserle addebitata una condotta che nemmeno la parte offesa le aveva attribuito;
4.3. violazione dell'art. 56 cod. pen., comma 3: la difesa sostiene che, a tutto concedere, l'imputata volontariamente interruppe qualsiasi rapporto con GN il 24/02/2006, sicché, poiché da questo momento non fu più coinvolta nella presente vicenda processuale, doveva ritenersi configurabile la desistenza volontaria. DIRITTO
1. il fatto: entrambi i ricorrenti sono stati condannati per il "reato p.e.p., dagli artt. 110 e 56 c.p., art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 perché in concorso ed in unione tra loro, con minaccia consistita nel prospettare l'intervento del temibile clan dei SI, e del gruppo dei sanfeliciani di cui il TI è noto esponente nella zona, e dunque avvalendosi della forza di intimidazione della suddetta associazione camorristica, compivano atti diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa GN PP, amministratore della società "LA FENICE", a cedere l'appalto per l'ampliamento del cimitero di Airola, alla ditta facente capo a IN AL;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Con l'aggravante derivante dall'essersi avvalsi del clima di intimidazione, operante sul territorio da parte del Clan dei SI e del gruppo dei "sanfeliciani" (cd. Clan Massaia). In Airola e Cervinara, nei mesi di febbraio al maggio 2006". La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda processuale nei seguenti testuali termini: "il procedimento trae origine da una serie di indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo di Benevento in relazione a presunte attività estorsive, culminate con l'incendio di alcuni automezzi, poste in essere da organizzazioni criminali operanti nei Comuni di Montesarchio, Cervinara e San Martino Valle Caudina, svolte soprattutto attraverso attività di intercettazione telefonica e servizi di osservazione, che portarono all'acquisizione di contatti tra IN AL e GN PP, imprenditore edile di Cervinara, aggiudicatario di un appalto presso il Comune di Airola, per lavori all'interno del cimitero dell'importo di circa 258.000 Euro, affinché quest'ultimo cedesse tale appalto in cambio di quindicimila - ventimila Euro, essendo altresì emerso che, a seguito della risposta negativa, il IN si era rivolto alla De SI, ritenuta in collegamento con soggetti legati al clan dei casalesi ed al clan SA di San Felice, a Cancello, in quanto TI HE, ritenuto appartenente a tale sodalizio e da poco scarcerato, aveva sposato una sua cugina. Si fa quindi riferimento alle conversazioni captate e ad un servizio di appostamento che aveva verificato un incontro tra i due imprenditori nonché alla vicenda relativa alla sottrazione di un ruspa al GN, mezzo che viene menzionato in una conversazione tra il IN e UN PP, persona che abitava nei pressi del cimitero di Airola, e quindi alle dichiarazioni rese da GN PP in data 9 maggio 2006 (pochi giorni prima del furto della ruspa), il cui verbale, reso ai Carabinieri di Benevento, è stato acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo il predetto successivamente deceduto. Riferisce il
GN, in tale verbale, di avere partecipato, quale direttore tecnico della ditta edile "La Fenice", ad una gara per l'esecuzione delle opere di completamento ed ampliamento del cimitero di Airola e di essersi aggiudicato i lavori per l'importo di circa 258.000 Euro. Poco dopo aver appreso dell'esito della gara, era stato contattato da un imprenditore di Montesarchio, suo conoscente, tale IN AL, che stava già lavorando nel predetto cimitero e che perciò gli aveva chiesto di rinunciare all'appalto. Affermava che la richiesta, avanzata senza alcuna minaccia, era stata da lui rifiutata in quanto aveva necessità di lavorare e tale sua posizione egli aveva confermato in occasione di un successivo incontro con il IN nel corso del quale, per ribadire il suo convincimento, aveva proposto provocatoriamente un compenso si cinquantamila Euro per il subappalto, richiesta che il predetto aveva infatti ritenuto troppo elevata, rispetto all'entità dei lavori. Aggiungeva il GN che dopo circa una settimana, si era presentata presso la sua abitazione una donna che aveva chiesto di parlare con lui e che gli riferì alcune vicende della sua vita e fra l'altro che da poco era diventata titolare di un'impresa edile, informandosi dell'appalto che aveva vinto per il cimitero di Airola chiedendogli se era disposto a cedere il lavoro ed invitandolo, alla risposta negativa ricevuta, a chiamarla se avesse cambiato idea. La donna aveva circa 40 anni e si presentò con il nome di Pina, non essendovi dubbio alcuno che si trattasse della De SI che ha ammesso l'incontro. La donna, prima di allontanarsi, aveva chiesto indicazioni per raggiungere le case popolari di Cervinara ove abitava una sua cugina appartenente alla famiglia Affinito. Seguiva un ulteriore contatto con il IN con il quale fissava un appuntamento presso il bar "Princess" ubicato sulla S.S. Appia nel corso del quale il predetto gli chiese nuovamente di rinunciare all'appalto, ed alla sua risposta negativa affermò: "Vorrà dire che te la vedrai con i SI...io mi tolgo di mezzo perché ho fatto solo da tramite..." espressione alla quale egli aveva reagito vivacemente, invitandolo a non fare tali affermazioni;
evidenziava il GN che a suo avviso il IN aveva proferito tali parole "per impaurirmi e farmi cedere l'appalto... è risaputo che fare i nomi della famiglia dei SI significa parlare di Camorra...". La Corte (pag. 8 ss) ha effettuato la suddetta ricostruzione sulla base: a) delle dichiarazioni del GN;
b) del contenuto delle intercettazioni avvenute fra il IN e la De SI nel corso delle quali questa assicura il IN di essersi attivata con il convivente della propria cugina (TI HE appartenente al Clan SA dei casalesi) da poco scarcerato e che "questi vuole attendere qualche giorno e rappresenta di avere parlato anche con una persona di Casale, mettendo in contatto "loro due", in quanto vuole ".. vedere questo che reazione ha... quello non sta parlando con una fessa... vuoi vedere che io sono stata capace di entrare nella mafia, mi sono messa sotto tutta quella gente, che faccio tutto quello che dico io, ora questo fesso, fesso, mi vorrebbe l'onere...". Peraltro nella successiva conversazione, che è prosieguo di quella appena richiamata, la donna afferma di avere avuto autorizzazione a spendere il nome del soggetto cui allude ed al quale ha rappresentato di dover fare una cortesia ad un amico, mentre il IN lascia trapelare la finalità di tali contatti, evidenziando che se la proposta viene fatta da uno di cui il GN ha paura " ...quello dice...va buò, ora mi tolgo dai guai....guadagno anche qualcosa di soldi..." .... Il giorno 20 febbraio (conv. n. 532), la De SI riferisce al IN di aver ricevuto la telefonata del GN per un incontro, e di averlo invitato a richiamarla il giorno successivo (oggi) ed è convinta che il predetto sia intimorito "...lo misi in fibrillazione, ha detto vicino a me che dobbiamo parlare di una cosa..." ... Il 22 febbraio la De SI informa il IN di non aver ricevuto telefonate dal GN ma che ha parlato con un amico di San Felice al quale ha spiegato tutta la situazione e questi le ha promesso che avrebbero chiamato insieme alle 14,00. Seguono altre telefonate in cui si comprende che il GN sta tardando nell'inizio dei lavori tant'è che tale NZ (conv. n. 2645 del 12 aprile), persona evidentemente legata alla committenza, ha dovuto inviare due ordini di servizio al predetto, emergendo con evidenza in questa e nelle successive conversazioni la rabbia del IN per non avere il GN ceduto alla sua richiesta ...".
Pertanto, alla stregua della suddetta ricostruzione fattuale, devono ritenersi accertate le seguenti circostanze:
a) GN PP vinse un appalto di Euro 258.000,00 per lavori da eseguire presso il cimitero di Airola;
b) IN AL, che, evidentemente sperava di essere lui il vincitore della gara d'appalto, contattò allora il GN e, nel corso di un incontro, gli propose di cedergli l'appalto per la somma di Euro 20.000,00: il GN, tuttavia, rifiutò;
c) a seguito del suddetto rifiuto, il IN si rivolse alla De SI che sapeva essere una donna che aveva contatti con ambienti camorristici;
d) la De SI, messa al corrente delle intenzioni del IN (e cioè di ottenere a tutti i costi l'appalto vinto dal GN), attivò le sue conoscenze: in particolare quella relativa al convivente di una cugina, e cioè TI HE facente parte del clan SA dei casalesi;
e) la De SI, dopo avere contattato il TI, nel corso di una conversazione con il IN gli comunica "di avere avuto autorizzazione a spendere il nome del soggetto cui allude ed al quale ha rappresentato di dover fare una cortesia ad un amico";
f) nel corso di un ulteriore incontro che il GN ebbe con il IN, avendo il GN nuovamente rifiutato di cedergli l'appalto, il IN affermò "Vorrà dire che te la vedrai con i SI...io mi tolgo di mezzo perché ho fatto solo da tramite...";
g) dopo il suddetto incontro, "la De SI riferisce al IN di aver ricevuto la telefonata del GN per un incontro, e di averlo invitato a richiamarla il giorno successivo (oggi) ed è convinta che il predetto sia intimorito";
h) "Il 22 febbraio la De SI informa il IN di non aver ricevuto telefonate dal GN ma che ha parlato con un amico di San Felice al quale ha spiegato tutta la situazione e questi le ha promesso che avrebbero chiamato insieme alle 14,00";
i) "Seguono altre telefonate in cui si comprende che il GN sta tardando nell'inizio dei lavori tant'è che tale NZ (conv. n. 2645 del 12 aprile), persona evidentemente legata alla committenza, ha dovuto inviare due ordini di servizio al predetto, emergendo con evidenza in questa e nelle successive conversazioni la rabbia del IN per non avere il GN ceduto alla sua richiesta ...".
2. la tesi difensiva del IN: come risulta dai motivi di ricorso illustrati nella presente parte narrativa, il suddetto imputato sviluppa la sua tesi difensiva lungo due direttrici:
a) contestazioni in ordine alla ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale in quanto tutta la vicenda andrebbe ricompresa nell'ambito di una sorta di millanteria ordita dai due imputati per far credere al GN che se non avesse ceduto alla richiesta del IN, avrebbe subito conseguenze molto gravi da parte dei casalesi;
b) doglianze di natura giudica: la minaccia non sarebbe idonea così come non sarebbe configurabile l'aggravante di cui all'art. 7 legge cit.
3. la tesi difensiva della Di SI: anche la suddetta imputata svolge la propria difesa su due piani:
a) contestazioni in fatto: la difesa non ha riproposto la tesi difensiva prospettata in grado di appello (secondo la quale ella ostentava il proprio spessore criminale al solo fine di sottrarsi alle avances non gradite del IN: cfr pag. 14 ss) stigmatizzata dalla Corte territoriale come "risibile" (pag. 18), ma ha sostenuto che l'imputata, non avendo mai profferito minacce nei confronti del GN, non poteva rispondere della condotta del IN;
b) doglianze di natura giuridica in ordine alla configurabilità sia dell'art. 7 legge cit. sia della desistenza.
4. le contestazioni in fatto: le suddette doglianze, vanno ritenute manifestamente infondate.
In particolare, quelle dedotte dal IN (che, insiste nella tesi difensiva del carattere millantatorio del piano architettato per indurre il GN a cedere l'appalto), vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilita di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;
Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:
ex plurimis SSUU 24/1999.
Ed infatti, l'ampio compendio probatorio evidenziato dalla Corte territoriale è tale da non lasciare spazio ad ipotesi alternative, tanto più che la tesi difensiva si basa su una lettura degli atti che non trova riscontro in alcunché come ha rilevato incensurabilmente la Corte territoriale che, non a caso, nel confutarla, l'ha stigmatizzata come "mendace e puerile" (pag. 18). Quanto alla tesi difensiva della Di SI (motivi sub 1 e 4 del ricorso), è appena il caso di rilevare che ella risponde in concorso con il IN della tentata estorsione: quindi, va solo verificato se e in che termini la sua condotta abbia apportato un contributo determinante al delitto contestato, essendo, poi, del tutto indifferente che a profferire la minaccia sia stato il solo IN. E, nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti, non lascia spazio ad alcun dubbio sulla circostanza che la condotta della Di SI sia stata determinante perché fu proprio lei il tramite per il contatto con il TI e, fu proprio grazie al suo interessamento, che il IN, dopo aver ricevuto la telefonata della Di SI nel corso della quale questa l'autorizzava a spendere il nome dei casalesi, nell'ultimo incontro con il GN, a fronte dell'ulteriore rifiuto di cedere l'appalto, gli rispose "Vorrà dire che te la vedrai con i SI...io mi tolgo di mezzo perché ho fatto solo da tramite...". In ogni caso, la lettura della pag. 15 della sentenza impugnata (in cui la Corte, sulla base di precisi riscontri processuali, afferma che la Di SI si era accreditata al GN come "imprenditrice interessata ai lavori e gravitante in ambito malavitoso ..."), smentisce la tesi minimalista proposta in questa sede.
5. le questioni di diritto: ricostruito il fatto nei termini di cui si è detto, le questioni giuridiche - nei termini in cui sono state prospettate - si svuotano di gran parte.
E così:
5.1. quanto alla inidoneità della minaccia: appurato, in punto di fatto, che, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la frase profferita dal IN al GN ("Vorrà dire che te la vedrai con i SI...io mi tolgo di mezzo perché ho fatto solo da tramite...".), a fronte del rifiuto da parte di costui di cedergli l'appalto, non era affatto il frutto di mera millanteria, ma il risultato di una ben precisa strategia attuata insieme alla Di SI che, avvalendosi delle sue conoscenze in ambito camorristico, si era assicurata l'intervento di camorristi (cfr supra 1. sub e-h), non resta alcun margine di dubbio in ordine all'idoneità della minaccia come, d'altra parte, aveva percepito la stessa Di SI che aveva capito che il GN era "intimorito" (cfr supra 1 sub g); come aveva dichiarato lo stesso GN che, alla minaccia rivoltagli dal IN "aveva reagito vivacemente, invitandolo a non fare tali affermazioni;
evidenziava il GN che a suo avviso il IN aveva proferito tali parole "per impaurirmi e farmi cedere l'appalto... è risaputo che fare i nomi della famiglia dei SI significa parlare di Camorra..."; com'era ben consapevole lo stesso IN che, una volta avuto il via libera dalla Di SI di fare il nome dei casalesi al GN per spezzarne la resistenza, le rispose " ...quello dice...va buò, ora mi tolgo dai guai....guadagno anche qualcosa di soldi...". Quindi, la minaccia profferita dal IN alla Di SI, deve ritenersi atto idoneo ai sensi del combinato disposto degli artt. 56- 629 cod. pen. proprio alla stregua di quella giurisprudenza che il ricorrente ha copiosamente invocato (pag. 4 ss del ricorso), in quanto l'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio "ex ante" che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali, restando, quindi, priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima: Cass. 34242/2009 Rv. 244915; Cass. 197/2011 Rv. 251493; Cass. 12568/2013 Rv. 255538. La suddetta ricostruzione in fatto, consente di disattendere anche le censure dedotte da entrambi i ricorrenti in ordine alla configurabilità della L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto, come ha rilevato la Corte territoriale (pag. 19): "Non è invero contestabile che, sia pure offrendo una parvenza di corrispettivo, si sia cercato di coartare l'imprenditore con il palese richiamo alla criminalità organizzata in una delle sue più temibili espressioni, come la stessa vittima evidenzia ed il IN lucidamente e cinicamente espone alla De SI, allorché evidenzia che la sua proposta potrà essere più convincente se proviene da qualcuno di cui l'imprenditore abbia paura con ciò espressamente palesando con il pieno avallo dell'interlocutrice di volersi avvalere del peculiare potere coercitivo connesso all'evocazione di consorterie camorristi eh e per ottenere il suo profitto. Non appare dunque necessario alcun ulteriore commento, atteso che, per giurisprudenza assolutamente granitica della S.C., il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso e alla connessa condizione di assoggettamento può esprimersi in forma indiretta o anche per implicito": sul punto, si può rinviare alla lettura di quelle stesse sentenze invocate dai ricorrenti (Cass. 21342/2007; Cass. 27666/2011;
Cass. 28442/2009) e che sono perfettamente applicabili al caso di specie, proprio perché la minaccia era idonea a coartare la volontà del GN ed era espressamente riferita ad un gruppo camorristico ben determinato.
Quanto, infine alla pretesa incompatibilità fra la minaccia di cui all'art. 7 legge cit., e la minaccia di cui all'art. 629 cod. pen., è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) in quanto la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà: SSUU 10/2001 Rv. 218378; Cass. 28442/2009 Rv. 244333: il che è quanto si è verificato nel caso di specie.
5.2. Quanto all'insussistenza del danno (rectius: ingiusto profitto) sotto il profilo che la somma offerta di Euro 15-20.000,00, era comprensiva dell'utile ricavabile dall'appalto (pag. 12 ss ricorso IN): sul punto va osservato che - a parte che la Corte territoriale ha confutato in fatto la doglianza (cfr pag. 18) - la doglianza è fuorviante proprio in diritto. Infatti, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, "l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso": ex plurimis Cass. 16658/2008 riv 239780; Cass. 43769/2013 Rv. 257303; Cass. 29563/2005 Rv. 234963. Quindi, ciò che rileva non è se l'offerta di Euro 20.000,00 che il IN aveva fatto al GN per rinunciare all'appalto, fosse o meno congrua, ma che il IN aveva minacciato il GN se non avesse ceduto alla sua richiesta: e, il GN, al di là della somma promessagli, ben poteva avere altri interessi (oltre a quello strettamente economico derivante dal profitto che avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto) a non cedergli l'appalto (ad es. restare "nel giro"; farsi notare ed apprezzare come imprenditore affidabile ecc.) e cioè interessi non immediatamente monetizzabili.
5.3. Quanto alla desistenza (motivo sub 3 ricorso Di SI): sul punto è sufficiente rammentare che la medesima doglianza è stata disattesa dalla Corte territoriale sia un punto di fatto che di diritto (pag. 14) avendo rilevato: "... che il tenore estorsivo della richiesta effettuata dal IN con la complicità della De SI ... appare indubbio e la completezza della condotta con la sola esclusione dell'evento rende ininfluente l'eventuale desistenza (ex plurimis Cass. sez. 1, sent. n. 43036 del 23/10/2012 Rv. 253616 ), peraltro nemmeno ravvisarle atteso che ancora al 12 aprile, GN, che pure aveva necessità di lavorare, non aveva dato inizio ai lavori, venendo poi convocato il successivo 9 maggio dai Carabinieri per essere sentito sulla vicenda".
In realtà, al di là di quanto rilevato dalla Corte territoriale in punto di fatto (che è già di per sè sufficiente a disattendere la doglianza), deve osservarsi che la censura è infondata in punto di diritto in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nei "reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Ne consegue che, nel caso di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata": Cass. 39293/2008 Rv. 241340. E, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio sul fatto che la condotta posta in essere da entrambi gli imputati configuri, di per sè, un'ipotesi di tentativo punibile di un reato di danno (estorsione), sicché è del tutto improprio invocare la desistenza ex art. 56 cod. pen., comma 3. Al più, avrebbe potuto invocarsi il cd. ravvedimento attivo ex art. 56 cod. pen., comma 4 ma di esso non vi è traccia in atti ne' la stessa ricorrente lo invoca.
6. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi infondate: alla relativa declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015