Sentenza 6 ottobre 2014
Massime • 2
Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992), è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla "res", (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente la mera nomina ad amministratore, ancorché fittizio, di una società di capitali).
In tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., consente la trasmissione anche solo della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. e non vieta che detta trasmissione possa essere effettuata attraverso la trasposizione degli atti in formato digitale, purchè la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del tribunale investito dell'istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 48415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48415 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo IA - Presidente - del 06/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 1324
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 27486/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI MI, nato a [...], il [...];
SI DI, nato a [...], il [...];
IN LB, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 18/4/2014 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti gli avv.ti CARRARA Susanna, DEL TRONO Elena, GIANSI Giuseppe e CAPONETTI Stefano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, rigettava le istanze di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. della stessa città nei confronti NI MI e SI DI per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e, con riguardo al secondo, anche per quello di cui all'art. 416 bis c.p. I giudici del riesame confermavano l'ordinanza genetica anche nei confronti di IN LB per il reato di estorsione e per quello di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12- quinquies, provvedendo però a sostituire la misura carceraria originariamente applicata all'indagato con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, infine, annullava parzialmente il provvedimento impugnato in relazione alle altre imputazioni mosse ai menzionati indagati per le quali il giudice di legittimità aveva parimenti disposto il rinvio.
2. Avverso l'ordinanza ricorrono tutti e tre gli indagati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso del NI deduce vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro indiziario connotato dalla necessaria gravità relativamente all'affermata partecipazione dell'indagato ad una associazione dedita all'importazione dalla Spagna ed al commercio di stupefacenti. In proposito il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe sostanzialmente fondato la sua decisione sugli stessi elementi già ritenuti insufficienti da questa Corte nella precedente occasione e non avrebbe dimostrato l'identificabilità del NI con il personaggio menzionato nelle intercettazioni utilizzate, limitandosi a valorizzare in aggiunta al compendio già valutato in precedenza la circostanza che questi si sarebbe recato nella penisola iberica in un'occasione in compagnia di due altri presunti appartenenti all'associazione, la quale di per sè risulterebbe priva di un significativo valore indiziario.
2.2 Il ricorso dell'IN propone due motivi.
Con il primo egli deduce violazione di legge e il mancato rispetto del vincolo di rinvio, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di estorsione di cui al capo H). In proposito rileva come il Tribunale avrebbe sostanzialmente riproposto il compendio indiziario già ritenuto inconsistente dal giudice di legittimità, strumentalizzando le dichiarazioni di una delle presunte vittime (CC CO) invero liberatorie e valorizzando in maniera illogica la conversazione telefonica intrattenuta con l'altra persona offesa (IO EL), alla quale in realtà sarebbe stata rivolta una mera richiesta di danaro a titolo di cortesia -come del resto confermato dalla stessa - ed in assenza di alcuna evidenza di comportamenti intimidatori da parte dell'indagato. Non di meno alcun elemento tra quelli esposti dai giudici del riesame suggerirebbe la ritenuta qualificazione del fatto come estorsione consumata anziché solo tentata. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi con riguardo all'addebito di interposizione fittizia ad oggetto l'assunzione da parte dell'I::no della carica di amministratore della "Il Porticciolo s.r.l."
Sul punto viene lamentato l'omesso esame della maggior parte della documentazione prodotta dalla difesa, nonostante questa fosse stata proprio la causa del pregresso annullamento. Documentazione asseritamente idonea a dimostrare come l'indagato avesse effettivamente gestito la liquidazione della menzionata società atteso che la stessa aveva oramai perduto la sua capacità di produrre reddito.
2.3 Il ricorso del SI articola tre motivi.
2.3.1 Con il primo eccepisce erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e motivazione contraddittoria ed illogica, in quanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, il G.i.p. avrebbe omesso di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti a lui presentati ex art. 291 c.p.p., comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a suo favore, con la conseguenza che ai sensi del citato art. 309, comma 10, l'ordinanza cautelare avrebbe perso di efficacia. Ed in tal senso il ricorrente osserva altresì come, con istanza del 5 agosto 2013, aveva invano richiesto al pubblico ministero la trasmissione allo stesso Tribunale anche di tutti i supporti e le tracce foniche delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, per consentirne l'esame nel giudizio di riesame. Non di meno il Tribunale, dinanzi al quale la medesima eccezione era stata formulata, non avrebbe fornito alcuna risposta in proposito, soprattutto in relazione alla segnalata mancanza dei verbali integrali dell'interrogatorio del pentito Cassia.
2.3.2 Con il secondo e terzo motivo vengono dedotti analoghi vizi con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del SI per i reati associativi contestatigli, obiettandosi altresì che il Tribunale avrebbe sostanzialmente riproposto a fondamento della propria decisione il medesimo materiale probatorio già esaminato nella precedente occasione e soprattutto quello già ritenuto insufficiente a sostenere l'accusa di tentato omicidio formulata al capo Z), eludendo in tal modo il vincolo di rinvio ovvero evocato evidenze incapaci di esprimere un valore indiziario a carico del SI, peraltro connettendo alcune delle stesse in maniera meramente congetturale (come nel caso delle intercettazioni succedutesi il 4 aprile 2013).
In tal senso, secondo il ricorrente, difetterebbe nel provvedimento impugnato la dimostrazione del ruolo svolto dall'indagato in seno ai due sodalizi, oltre che della stabilità della sua partecipazione ai medesimi ed anche dell'affectio societatis. Non di meno i giudici del riesame avrebbero omesso di motivare sulla necessità del ricorso - alta--misura carceraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va ricordato che, per quanto qui di interesse, la Prima Sezione di questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale con separati provvedimenti, entrambi adottati all'udienza del 15 gennaio 2014 e riguardanti l'uno le posizioni del NI e dell'IN e, l'altro, quella del SI. Quanto al primo, in riferimento al reato associativo contestatogli, veniva rilevato come l'accusa si fondasse sostanzialmente sugli esiti di una conversazione intercettata tra due presunti sodali del NI nel corso della quale gli stessi avrebbero discorso delle cifre da investire nell'acquisto di stupefacente e della suddivisione dei proventi che avrebbero potuto ricavare dall'operazione, comprendendo anche l'indagato tra i beneficiari della spartizione, osservandosi come il descritto quadro indiziario risultasse insufficiente per dimostrare l'affectio societatis e il ruolo specifico ricoperto da quest'ultimo in seno all'associazione. Con riguardo all'IN, veniva contestato, quanto al reato di estorsione, come i giudici del riesame non avessero adeguatamente chiarito la natura minacciosa delle conversazioni telefoniche intercettate e poste a fondamento della propria decisione, tanto più che gli stessi avevano trascurato di valutare le dichiarazioni della vittima del reato, la quale aveva negato di aver subito qualsiasi coartazione. Per quanto concerne invece l'imputazione di interposizione fittizia veniva rilevata la mancata confutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta dall'indagato a sostegno della tesi difensiva della effettività dell'operazione commerciale che lo aveva portato alla guida della s.r.l. Il Porticciolo, che secondo l'accusa sarebbe stata invece riconducibile al clan mafioso FA. Relativamente alla posizione del SI, infine, i rilievi riguardavano la motivazione posta a sostegno della ritenuta partecipazione del medesimo ai due sodalizi di cui ai capi A1) e D), sottolineandosi nel primo caso la mancata individuazione del ruolo ricoperto dall'indagato nella compagine associativa e la contraddittorietà del quadro indiziario di supporto e, nel secondo, l'omessa enucleazione di concreti indizi dell'organicità del SI al clan FA e del concreto contributo apportato alla medesima, essendosi sostanzialmente il Tribunale limitato a dedurre la sua qualifica di partecipe dalla sua presunta partecipazione al tentato omicidio di cui al capo Z) - in riferimento al quale la Corte parimenti annullava il primo provvedimento di riesame e l'ordinanza oggi impugnata a sua volta annullava quella genetica - senza che i relativi indizi potessero ritenersi sufficientemente espressivi dello stabile e consapevole coinvolgimento dell'indagato nell'associazione.
2. Ciò premesso il ricorso del NI deve ritenersi infondato. Il Tribunale non ha infatti fondato la sua decisione esclusivamente sulle risultanze dell'ambientale dell'8 aprile 2013 (la cui autonoma idoneità a fondare il giudizio di gravità indiziaria era stato escluso da questa Corte), ma ha provveduto a rivalutarne il contenuto alla luce dell'intercettazione del precedente 6 aprile e degli elementi che dimostrano la partecipazione dell'indagato alla trasferta in terra Iberica dei giorni successivi di due membri dell'associazione. Dal coordinamento di tali evidenze e coerentemente al loro significato i giudici del riesame hanno quindi dedotto che il IO e il OL stavano trattando con un referente colombiano non l'acquisto di una singola partita di stupefacente, bensì la costituzione di uno stabile canale di approvvigionamento, per di più con la prospettiva di poter progressivamente aumentare l'entità delle forniture. In tale contesto il fatto che il NI sia stato espressamente annoverato tra i destinatari dei proventi e che lo stesso abbia partecipato al viaggio in Spagna dei due soggetti summenzionati (circostanza nemmeno contestata nella sua oggettività dal ricorrente e comunque ampiamente dimostrata dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria) è stato dunque considerato in maniera tutt'altro che illogica come un grave indizio dello stabile inserimento dell'indagato nell'attività dell'associazione e del riconoscimento da parte dei suoi sodali di tale inserimento. Risulta dunque infondata l'obiezione del ricorrente per cui il Tribunale avrebbe violato il vincolo del rinvio, atteso che questo riguardava l'impossibilità di fondare la conferma dell'ordinanza genetica esclusivamente sulle risultanze dell'intercettazione dell'8 aprile, mentre del tutto generiche si rivelano le altre censure proposte, comprese quelle relative all'identificazione del NI con il personaggio cui si sono riferiti il IO e il OL nel corso delle conversazioni intercettate, le quali non risultano correlate all'effettivo sviluppo del ragionamento probatorio seguito dai giudici del riesame e agli elementi evidenziati dagli stessi.
3. Fondato deve invece ritenersi il ricorso di IN LB.
3.1 Quanto alle censure mosse con il primo motivo di ricorso, deve osservarsi come l'accusa di estorsione mossa a quest'ultimo sia stata nuovamente sostenuta dai giudici del merito attraverso le risultanze dell'intercettazione ambientale che ha visto quali protagonisti l'indagato e FA IN. In tale contesto era stata captata la telefonata effettuata dall'IN a IO EL (presunta vittima dell'estorsione) nel corso della quale asseritamente sarebbe stata avanzata la richiesta estorsiva.
3.1.1 Oggetto della captazione sono peraltro state solo le frasi pronunziate dal ricorrente e i "suggerimenti" prestatigli dal FA, ma ovviamente non anche quelle del suo interlocutore. Già questa prima circostanza avrebbe imposto - in difetto di qualsiasi ammissione da parte della presunta persona offesa, della cui eventuale audizione il Tribunale nulla riferisce, e della stessa prova dell'effettiva dazione del danaro oggetto della presunta estorsione - una particolare prudenza nell'interpretazione delle parole dell'IN non essendo noto come siano state percepite dall'altro capo del telefono.
3.1.2 Ed infatti se può convenirsi con il Tribunale che dal complesso della conversazione intercorsa tra l'IN e il FA si deduce che lo IO e i suoi soci siano debitori del secondo (ma non del primo) e che il debito abbia natura usuraia, deve rilevarsi come il tenore della telefonata risulti tutt'altro che univoco nel senso indicato dai giudici territoriali, che hanno attribuito alla frase "li dovete tira fuori per forza", estrapolata dal contesto generale della conversazione, natura minacciosa, senza che invero la stessa contenga un evidente contenuto intimidatorio.
3.1.3 In particolare del tutto illogica appare la conclusione cui giunge il provvedimento impugnato in merito alla presunta minaccia di ricorrere alla "forza", frutto della eccessiva parcellizzazione di una espressione che ha comunemente, nel suo complesso, il significato di una intimazione, ma che non per questo contiene anche l'implicito avvertimento dell'intenzione di passare alle vie di fatto.
3.1.4 Non solo il Tribunale ha omesso di valutare come nel corso della stessa telefonata l'IN ebbe a rassicurare il proprio interlocutore che i soldi richiesti sarebbero stati restituiti, circostanza difficilmente conciliabile con una pretesa estorsiva.
3.1.5 Ancora affrettata appare l'interpretazione della precisazione compiuta dall'IN secondo cui la dazione di danaro sarebbe stata effettuata a titolo di "cortesia", giacché il senso di tale espressione ben poteva riferirsi alla convenienza per lo IO di anticipare del danaro ad un amico del FA.
3.1.6 Alla luce di quanto esposto addirittura superflua potrebbe risultare la dichiarazione rilasciata dal CC, giacché in ogni caso non vi è evidenza - ne' i giudici del riesame l'hanno saputa individuare - che egli nello specifico frangente in cui i fatti si sono consumati sia stato in qualche modo informato della telefonata dell'IN.
3.2 Venendo al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi come la difesa avesse chiesto di valutare la sopravvenuta perdita di valore della s.r.l. Il Porticciolo a seguito della perdita della concessione demaniale di cui era stata titolare prima dell'assunzione da parte dell'IN della carica gestoria.
3.2.1 In tal senso la tesi sottoposta al Tribunale era quella che l'indagato si fosse limitato ad accettare l'incarico di liquidare la società senza realizzare alcun comportamento penalmente rilevante.
3.2.2 Non è poi esatto, come invece sostenuto dal Tribunale, che i rilievi svolti da questa Corte non attingessero la tenuta del quadro indiziario posto a sostegno dell'accusa di interposizione fittizia. Ed infatti nel rilevare l'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa era stato rimesso al Tribunale il compito di verificare se alla luce della medesima potesse ritenersi confermata la sussistenza di gravi indizi del reato contestato in tutti i suoi elementi, sia cioè sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.
3.2.3 Non era insomma discussione la riconducibilità ai FA della effettiva titolarità della società, quanto l'idoneità dell'assunzione della carica di amministratore-liquidatore della medesima ad integrare la condotta di interposizione e l'orientamento di tale condotta a perseguire le finalità che caratterizzano la fattispecie contestata.
3.2.4 Va allora evidenziato che - come recentemente ricordato da Sez. Un., n. 25191 del 27 febbraio 2014, Iavarazzo, in motivazione - il reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12- quinquies, costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge.
La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione. L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta.
3.2.5 Per la configurabilità del delitto è però necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res. Ed in tal senso questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente la mera nomina di un amministratore, ancorché fittizio, di una società di capitali (Sez. 6^, n. 41514 del 25 settembre 2012, Adamo ed altri, Rv. 253806).
3.2.6 Deve allora rilevarsi come il provvedimento impugnato, eludendo il vincolo di rinvio e le obiezioni difensive, si sia limitato a ribadire l'acquisizione della prova dell'assunzione da parte dell'IN della carica sociale e della riconducibilità della società al clan FA e non abbia in alcun modo saputo spiegare in che modo, attraverso l'assunzione della carica di amministratore della s.r.l. Il Porticciolo, egli abbia realizzato il reato contestatogli.
3.3 Conclusivamente deve dunque ammettersi che il Tribunale non è stato in grado di superare - se non come visto attraverso argomentazioni prive della necessaria tenuta logica - i rilievi sollevati da questa Corte in merito alle accuse mosse all'IN. L'ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio e l'annullamento esteso al provvedimento genetico della misura, mentre l'indagato deve essere conseguentemente scarcerato se non detenuto per altra causa.
4. Parzialmente fondato è anche il ricorso del SI.
4.1 Manifestamente infondata è in realtà l'eccezione processuale sollevata con il primo motivo. Infatti dagli atti - cui il collegio ha accesso attesa la natura dell'eccezione- e da quanto in realtà esposto dallo stesso ricorrente, emerge (v. le annotazioni della cancelleria sulla copertina del fascicolo del Tribunale) come gli atti allegati alla richiesta cautelare del pubblico ministero siano stati informatizzati e trasmessi al Tribunale compendiati in un CD- Rom, del quale la difesa ha avuto evidentemente copia, avendo la stessa estratto dal medesimo alcuni dei suddetti atti per stamparli al fine di sostenere l'eccezione originariamente formulata dinanzi ai giudici del riesame. Ed in proposito va sottolineato come l'art. 100 disp. att. c.p.p., autorizzi la trasmissione anche solo della copia degli atti menzionati dall'art. 309 c.p.p., comma 5, non impedendo che la stessa possa essere realizzata mediante la trasposizione in formato digitale dei medesimi atti e purché, ovviamente, in un tempo compatibile con i termini per la celebrazione del giudizio di riesame la difesa sia posta in grado di estrarre copia del supporto digitale ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del giudice (cfr. Sez. 4^, n. 5087 del 26 gennaio 2010, Laci, Rv. 246650).
4.2 L'eccezione si rivela altresì generica con riguardo alla lamentata trasmissione di alcuni dei verbali del Cassia, le cui dichiarazioni peraltro non sono state poste a fondamento - ne' nell'ordinanza genetica, ne' nel provvedimento impugnato - dell'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del SI. Ed infatti il ricorrente non ha dimostrato che i verbali di cui lamenta l'assenza fossero effettivamente stati sottoposti al G.i.p. con la richiesta cautelare, atteso che l'obbligo di trasmissione al Tribunale riguarda esclusivamente gli atti ricevuti anche dal primo giudice a prescindere dalla loro menzione nella richiesta cautelare (Sez. 5^, n. 6231/00 del 21 dicembre 1999, Zapparata, Rv. 216242).
4.3 Manifestamente infondata è infine anche l'eccezione relativa alla mancata trasmissione al Tribunale dei supporti contenenti gli originali delle intercettazioni utilizzate nell'incidente cautelare, pure richiesta dalla difesa al pubblico ministero il 5 agosto 2013. Ed infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2008, la difesa vanta il diritto di accedere direttamente all'originale della captazione, ma non quello alla trasmissione dello stesso al Tribunale del riesame qualora non risulti che ai fini dell'adozione della misura cautelare anche questo - e non solo la trascrizione formale o informale della conversazione intercettata - sia stato espressamente inviato al G.i.p. Ed infatti gli originali delle registrazioni sono conservati presso il pubblico ministero ai sensi dell'art. 269 c.p.p., comma 1, dove le parti - ed anche il giudice ove lo ritenga necessario - possono accedervi fino al momento in cui non ne venga disposta l'eventuale distruzione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. Salvo dunque l'ipotesi in cui, per ragioni particolari, i suddetti originali non siano stati effettivamente allegati alla richiesta cautelare, non sussiste alcun obbligo di trasmetterli al Tribunale ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, ne' tantomeno un obbligo di tal genere insorge a seguito dell'eventuale istanza formulata dalla difesa al pubblico ministero in tal senso, atteso che la stessa, come detto, ha diritto di accedere direttamente alle registrazioni e di sottoporre, se lo ritiene opportuno, la loro copia ai giudici del riesame ovvero di sollecitare i medesimi all'ascolto delle stesse qualora ciò sia necessario ai fini di stabilire l'esatto contenuto della prova o della conformità delle trascrizioni al captato. Per come risulta dallo stesso ricorso, poi, la difesa, a seguito della propria istanza, venne effettivamente messa nelle condizioni dal pubblico ministero di accedere alle registrazioni e dunque alcuna lesione dei suoi diritti si è consumata nel caso di specie.
5. Infondate al limite dell'inammissibilità sono poi le doglianze svolte dal ricorrente nel secondo e terzo motivo con riguardo all'imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. 5.1 Il provvedimento impugnato, infatti, ha colmato in maniera esaustiva le lacune motivazionali rilevate nella precedente occasione da questa Corte, evidenziando quali siano i gravi indizi della organica partecipazione del SI al AL dedito al traffico e spaccio di stupefacenti facente capo alla famiglia FA. In tal senso il Tribunale, argomentando dalle dichiarazioni di XA NA IA (che lo ha espressamente indicato tra gli spacciatori del IO), nonché dalle risultanze di alcune intercettazioni, ha effettivamente ricostruito sia il ruolo - sicuramente subalterno - dell'indagato in seno all'associazione che, del tutto coerentemente, la stabilità del suo inserimento nella medesima. In particolare i giudici del riesame hanno correttamente (sul piano logico) tratto un argomento a sostegno di tale circostanza dal fatto che il SI fosse costantemente informato dei movimenti dei sodali recatisi in Spagna per l'approvvigionamento dello stupefacente. Non di meno il Tribunale ha anche risolto l'apparente aporia costituita dal passaggio della missiva di FA AN allo zio, indiscusso leader della compagine criminale, in cui lo stesso si lamentava del comportamento del SI, provvedendo, attraverso una analisi ancora una volta coerente al contenuto integrale del documento (riportato nel testo dell'ordinanza) come lo stesso FA non avesse in realtà espresso la volontà di espellere l'indagato dal AL (il che logicamente consente di ritenere in ogni caso che almeno fino a quel momento egli era ritenuto al suo interno come membro dello stesso), ma soltanto di limitarne l'impiego secondo le occorrenze.
5.2 Alla luce di quanto illustrato - e dei rilievi svolti in occasione dell'annullamento della precedente ordinanza sopra riassunti - è dunque manifestamente infondata l'obiezione relativa alla violazione del vincolo di rinvio sollevata dal ricorrente. Generiche, meramente assertive o versate in fatto si rivelano invece le censure svolte dal ricorrente al percorso argomentativo seguito dal Tribunale, le quali in realtà nemmeno tengono conto delle evidenze selezionate per sostenerlo ovvero del significato attribuito alle medesime. In definitiva sul punto il ricorso si limita a negare la valenza indiziaria del compendio valorizzato dai giudici del riesame, senza però evidenziare con la necessaria specificità quali sarebbero gli effettivi limiti logici del discorso giustificativo sviluppato dagli stessi ovvero le lacune argomentative invece denunciate, se non in due occasioni e cioè con riguardo alle dichiarazioni della citata XA e in riferimento all'affermazione per cui il SI sarebbe stato costantemente tenuto al corrente delle attività relative all'importazione dello stupefacente. Ebbene nel primo caso il ricorrente omette di confutare quanto riferito dalla donna circa l'attività di spaccio dell'indagato, il che di per sè sarebbe sufficiente per evidenziare la genericità della doglianza), nel secondo propone una critica meramente assertiva di quanto inferito dal Tribunale rispetto alla conoscenza da parte del SI degli spostamenti dei sodali.
6. Colgono invece nel segno le doglianze del ricorrente relative all'imputazione ex art. 416-bis c.p.. 6.1 Il Tribunale ha fondato la prova (seppure in termini di gravità indiziaria) della partecipazione del SI al AL mafioso sostanzialmente da tre elementi e cioè le intercettazioni del 6 marzo 2013 e del 4 aprile 2013, il coinvolgimento del SI nella presunta aggressione a IL RE e il fatto che l'indagato abbia accompagnato FA RI per sovraintendere i lavori resisi necessari per l'installazione di alcuni videogiochi, la cui gestione rientrava tra le attività della consorteria.
6.2 Ebbene tale compendio indiziario risulta largamente insufficiente a sostenere le conclusioni assunte nel provvedimento impugnato. Ed infatti mentre il collegamento tra la "convocazione" del SI presso la clinica in cui era ricoverato il FA IN e la successiva conversazione intrattenuta dall'indagato con il BI appare giustificato dal tenore di quest'ultima e dalla successione cronologica tra i due fatti, risulta invece del tutto immotivato quello ulteriore operato dal Tribunale con l'ambientale che quasi un mese dopo ha visto per protagonisti il IO e il OL. Non si comprende infatti sulla base di quale elemento i giudici del merito abbiano inferito che nella telefonata con il BI fosse stato riportato proprio l'ordine di agire nei confronti del AR, la cui punizione venne programmata nel corso della conversazione intercettata tra il IO e il OL. L'evidenziata lacuna compromette la tenuta del discorso giustificativo, giacché a questo punto rimane svuotata di significato la stessa intercettazione telefonica, il cui tenore risulta fin troppo generico per poterla assumere a sintomo della partecipazione del SI alla consorteria mafiosa.
6.3 Del tutto neutra risulta inoltre la vicenda relativa ai videogiochi,-atteso che dalla relazione di servizio riportata nell'ordinanza si ricava soltanto che il SI incontrò la FA nel luogo dove dovevano essere installati i "videopoker" e dove giunsero anche gli operai mandati dal padre della donna. All'evidenza si tratta di accadimenti da cui non è nemmeno possibile ricavare che l'indagato si trovasse in loco perché effettivamente incaricato di seguire tale installazione, atteso che egli non giunse con gli operai - come erroneamente affermato dal Tribunale - ma dopo un quarto d'ora il loro arrivo.
6.4 Quanto infine alla presunta aggressione del IL, questa Corte già aveva evidenziato la sua incapacità a costituire un valido sostegno all'accusa nei confronti del SI, atteso il marginale ruolo svolto dal medesimo nella vicenda e lo stesso difetto della prova certa che tale aggressione vi sia stata, quantomeno nei termini contestati al capo Z. Tra l'altro risulta non poco contraddittoria la scelta operata dal Tribunale di annullare l'ordinanza genetica in relazione a tale capo, salvo poi recuperare il medesimo sostrato indiziario che sosteneva l'accusa di tentato omicidio ai fini della prova della partecipazione del SI all'associazione. In ogni caso, anche qualora si volesse sostenere che l'aggressione vi fu e che l'indagato vi partecipò, tale episodio non sarebbe di per sè sufficiente a comprovare il suo stabile inserimento nel AL mafioso, anche tenuto conto del fatto che egli comunque gravitava nell'universo dei FA in ragione della sua partecipazione al traffico di stupefacenti gestito dai medesimi.
6.5 In conclusione deve riconoscersi che non sussistono gravi indizi della partecipazione del SI alla contestata associazione di tipo mafioso e dunque, limitatamente al reato di cui al capo D) l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e conseguentemente l'annullamento deve essere esteso a quella genetica. Il provvedimento impugnato deve a questo punto comunque essere rinviato al Tribunale di Roma per nuovo esame in punto di esigenze cautelari ed adeguatezza della misura in corso di esecuzione. Ed infatti, in relazione ai temi menzionati, il Tribunale, avendo confermato la misura anche in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., si era legittimamente limitato a motivare sull'insussistenza della prova negativa delle suddette esigenze, richiamandosi per il resto dell'art. 275 c.p.p., al testo comma 3. Ma a seguito dell'intervento operato su quest'ultima disposizione dalla Corte Costituzionale, tale apparato giustificativo non è più idoneo a sostenere la conferma del trattamento cautelare in riferimento agli evidenziati profili con riguardo alla sola contestazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, sopravvissuta al presente giudizio di legittimità, rendendosi pertanto necessario il rinvio menzionato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NI MI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di SI DI, nonché quella del G.i.p. del Tribunale di Roma del 23/7/2013, limitatamente al reato di cui al capo D) e ordina l'immediata scarcerazione del SI per tale reato se non detenuto per altra causa.
Annulla la predetta ordinanza nei confronti del SI medesimo con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame limitatamente alle esigenze cautelari relative al reato di cui al capo Al). Rigetta nel resto il ricorso del SI.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 23/7/2013 nei confronti di IN LB, di cui ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p., nei confronti dell'IN e dispone la trasmissione a cura della medesima di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, in relazione alle posizioni del SI e del NI.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014