Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 48415
CASS
Sentenza 6 ottobre 2014

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Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992), è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla "res", (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente la mera nomina ad amministratore, ancorché fittizio, di una società di capitali).

In tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., consente la trasmissione anche solo della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. e non vieta che detta trasmissione possa essere effettuata attraverso la trasposizione degli atti in formato digitale, purchè la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del tribunale investito dell'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 48415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48415
    Data del deposito : 6 ottobre 2014

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