Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
L'art. 513 bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza. (Nella specie, la Corte ha escluso ricorresse il reato nel caso in cui gli agenti, facenti capo ad una società riconducibile ad appartenenti ad un clan mafioso, svolgevano una funzione di mera intermediazione parassitaria inducendo agli imprenditori di rifornirsi di ferro presso un'impresa da loro imposta).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 4. Precisati i confini della illecita concorrenza mediante minaccia o violenzaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
- 5. Illecita concorrenza, violenza, minaccia, estorsione, concorso formaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2012, n. 6541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6541 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/02/2012
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 314
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 36253/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AQ PP N. IL 20/02/1962;
avverso l'ordinanza n. 54/2011 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 23/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore Avv. Misaggi R..
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 23 marzo 2011 (anno erroneamente indicato come 2010 nel dispositivo), il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava, rigettando il relativo gravame, il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la ditta commerciale NUOVA EDIL di AQ PP & C. S.A.S., decreto emesso il 24 febbraio 2011 in danno di AQ GI, imputato, unitamente a numerosi altri coimputati, del reato di cui all'art. 416- bis c.p. ed, in concorso con il fratello AQ OC, del reato di cui all'artt. 110 e 513-bis c.p., per aver posto in essere, secondo l'accusa, atti di illecita concorrenza volti al controllo ovvero al condizionamento del mercato della fornitura di ferro, in particolare imponendo agli imprenditori del settore, al di fuori di qualsiasi logica economica ed imprenditoriale, di rifornirsi di ferro per il tramite della NUOVA EDIL di AQ PP & C. S.A.S., la quale, in realtà, limitava la sua attività commerciale alla mera interposizione tra le ferriere e le ditte costruttrici, applicando un prezzo maggiorato rispetto a quello praticato direttamente dalla ferriera per la medesima prestazione, condotta aggravata a mente della L. n. 203 del 1991, art. 7 perché resa possibile dallo spessore mafioso della famiglia AQ e perché consumata al fine di agevolare, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., l'associazione mafiosa della cosca AQ di Marina di SA Ionica.
1.2 A sostegno del provvedimento il tribunale territoriale, corrispondendo alle censure rappresentate difensivamente, osservava che:
- era necessario contestualizzare la vicenda processuale in corso richiamando le vicende collegate al rilevantissimo appalto dei lavori di ampliamento e sistemazione della strada statale ionica, per i quali risulta stanziata una somma molto elevata, lavori suddivisi in una serie di macro-appalti, tra cui quello relativo alla variante di Marina di SA CA, finanziato per l'importo di 131.000.000,00 di Euro;
- il consorzio di imprese aggiudicatane dell'appalto sin da subito aveva dovuto fare i conti con le due famiglie malavitose dominanti nella zona, quella degli AQ e quella dei ER;
- non erano mancati in tale contesto azioni dimostrative, come gli attentati subiti dal consorzio di imprese in due circostanze, attentati riferiti dagli inquirenti alla famiglia ER, scontenta per il prevalente controllo sull'affare espresso dall'altra famiglia ed intenzionata al riequilibrio della situazione;
- fatti rilevanti di tale controllo, secondo il tribunale, sono da ravvisarsi nella costosissima opportunità logistica assicurata al personale del consorzio di imprese presso l'Hotel Diramare, controllato dalla famiglia AQ, pur in presenza di altre e ben più economiche opportunità, nonché nei primi contratti di fornitura per l'esecuzione dei lavori assicurati ad una serie di ditte tutte legate alla famiglia AQ, ovvero nei contatti della General Appalti di AQ RA col geometra Cascino, contatti avvenuti il giorno stesso del suo alloggiamento all'Hotel Diramare, con tanto di prospetto di prezzi al dettaglio per le varie prestazioni lavorative;
- dai due attentati di cui innanzi presero le mosse le attività di indagine, realizzatesi attraverso intercettazioni telefoniche, video ed ambientali, dalle quali emergevano "immediatamente importanti elementi a carico di ER NE e comunque problematiche inerenti "la spartizione dell'appalto tra le due famiglie" ogni qual volta l'impresa aveva necessità di organizzare nuove lavorazioni. Dopo tale premessa di ordine generale, evidentemente ritenuta necessaria, il tribunale, ai fini del sequestro per cui è causa, individuava nella fattispecie la prova del fumus commissi delicti, in riferimento al reato di cui all'art. 513 c.p., nella intermediazione parassitana realizzata dalla famiglia AQ attraverso la Nuova Edil per il controllo "assoluto ed incontrastato" nella zona del mercato del ferro per l'edilizia, a tal fine evidenziando che:
- la ditta Nuova Edil s.a.s. non ha una vera e propria sede sociale, giacché quella ufficiale è divisa con altre due ditte, non ha materiale in vendita, non ha magazzini per la conservazione del materiale, non ha mezzi di trasporto, non ha dipendenti, eppure vende ferro per l'edilizia;
- palese la realtà dei fatti e cioè che gli AQ sono intermediari parassitari nella vendita del ferro, acquistato alla fonte per conto dei destinatali, i quali provvedono direttamente al trasporto e ad ogni incombenza pratica e dai quali poi si pretende un prezzo maggiorato a quello che si sarebbe formato in una dinamica di libero mercato;
- la riprova dell'assunto sta, ad esempio, nella telefonata del 7.4.2008 tra AQ OC, fratello del ricorrente, e GE GI della Ferriera SILA di Catania, o in quella del 1.7.2008 e del giorno successivo tra i medesimi interlocutori, ovvero, ancora, nella telefonata tra il responsabile acquisti del consorzio di imprese per l'appalto della variante di Marina di SA CA ed il capo cantiere geom. Cascino del 29.8.2007, ovvero nella telefonata intercorsa tra AQ OC e AN AR, anch'egli imprenditore del settore e tra quest'ultimo e AQ GI del 24.10.2008;
- tale materiale istruttorio consentiva di ritenere sussistente il fumus del commesso reato sotto il profilo della intimidazione mafiosa idonea a costituire quel requisito della violenza e della minaccia richiesto dalla norma incriminatrice;
- i beni sequestrati sono confiscabili a mente del'art. 416-bis c.p., comma 7 ed a mente, altresì, dell'art. 240 c.p..
2. Ricorre avverso tale ordinanza AQ GI, assistito dal difensore di fiducia, il quale ne chiede l'annullamento sviluppando per questo un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge anche sotto il profilo della motivazione apparente, al tal fine deducendo che:
- non sussisterebbe nella fattispecie il fumus commissi delicti;
- le quote societarie della "Nuova edil s.a.s." non sarebbero confiscabili perché non contestato il reato di cui all'art 416-bis c.p., comma 7, ma soltanto l'aggravante di cui alla L. n. 209 del 1991, art. 7;
- non sarebbe configurabile a carico del ricorrente alcun reato ed in particolare quello di cui all'art. 513-bis c.p., facendovi difetto, a tutto concedere, i requisiti della violenza e della minaccia;
- a carico del ricorrente vengono utilizzate esclusivamente alcune intercettazioni telefoniche, peraltro mal interpretate, spesso travisate e comunque mai espressive dei requisiti richiesti dalla legge per la configurabilità del reato in parola;
- non esisterebbe alcun monopolio da parte della ditta gestita dal ricorrente, sol che si consideri la presenza di altre due ditte similari nella sola Marina di SA CA (comune di 5000 abitanti circa) e l'operatività di altre decine e decine di ditte nella provincia;
- nessun teste è stato escusso per provare la minaccia e la violenza di cui all'art. 513 c.p.;
- nessuna fattura di acquisto risulterebbe acquisita per verificare se vi siano stati prezzi maggiorati;
- la mediazione o per meglio dire il mandato ad eseguire operazioni commerciale rientra nella disciplina giuridica del c.c.;
- tutte le intercettazioni utilizzate nel provvedimento impugnato smentirebbero, oggettivamente, le conclusioni giudiziali e mai contengono espressioni da cui dedurre la violenza o la minaccia richiesta per la contestazione in atti (si da atto che il ricorso ripercorre le intercettazioni dette offrendone una lettura critica opposta a quella riportata nel ricorso);
- ai fini di causa occorre altresì tenere in conto tutte le numerosissime altre telefonate intercettate nella vicenda per cui è causa, in nessuna delle quali è dato rilevare alcunché di men che normale ovvero espressioni violente o minacciose;
- va richiamata la conversazione intercettata tra AQ OC e AR EU (integralmente trascritta nel ricorso) non riportata nell'ordinanza impugnata ma richiamata nel decreto di sequestro, dove è palese che il AR si informa del prezzo praticato dall'AQ, per poi osservare che intende verificare se altri offrono condizioni migliori;
- ciò smentirebbe l'alterazione delle regole sulla concorrenza ed il preteso monopolio dell'indagato nel commercio del ferro da edilizia;
- ancorché in astratto, nella fattispecie non appare configurarsi la ipotesi di reato contestata al capo O) della rubrica provvisoria;
- in tutte le telefonate utilizzate nel provvedimento impugnato l'interlocutore non è GI, bensì il fratello AQ OC.
3. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rimarcato che il provvedimento ablatorio per cui è causa, come in esso esplicitamente riconosciuto, è stato adottato in relazione al reato di cui all'art. 513 bis c.p., di guisa che di tale fattispecie è chiamato il Collegio ad occuparsi e cioè del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., in ipotesi di condanna per la condotta criminosa appena indicata. Tanto premesso, giova richiamare la regola processuale secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis:
Cass., Sez. 5, 13/10/2009, n. 43068; Cass., Sez. 1, 20/10/2010, n. 39821). E nella fattispecie, ad avviso del Collegio, ricorre la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, requisito necessario per la legittima adozione del provvedimento in esame.
È noto infatti che nella valutazione del "fumus commissi delicti" quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria Cass., Sez. 3, 05/05/2010, n. 26197; Cass., Sez. 5, n. 15/07/2008, n. 37695; Cass., Sez. 6, 12/01/2010, n. 5452, la quale, in particolare, distingue il sequestro preventivo in generale e quello finalizzato alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies ritenuta una figura autonoma rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 321, comma 1.
Orbene, nel caso di specie i giudici di merito, ed in particolare quello del riesame, ha considerato sussistente il fumus circa la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 513 bis c.p., peraltro senza indicare le condotte violente ovvero minacciose poste in essere dall'indagato ai fini di cui alla norma incriminatrice. Secondo pacifica lezione ermeneutica, infatti, l'ambito di applicabilità dell'art. 513-bis c.p., che prevede come reato l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, è ristretto alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, età), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza (Cass., Sez. 2, 27/06/2007, n. 35611). E comunque il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., punisce esclusivamente l'alterazione delle regole a presidio della libera concorrenza realizzata mediante minaccia o violenza (Cass., Sez. 2, 11/05/2010, n. 20647). Ciò posto non ha il Tribunale del riesame indicato nella vicenda dedotta in giudizio alcuna condotta minacciosa ovvero violenta, neppure nelle forme note del metus indotto dalla notoria mafiosità dell'agente, dappoiché non indicati i destinatari di siffatto atteggiamento.
L'interposizione commerciale, civilisticamente riferibile al contratto di mediazione ovvero anche a negoziazione atipica, sorretta però da una causa civile volta al perseguimento di finalità pratiche non contra legem ed anzi riconosciuta in tutte le pratiche di compravendita (mobiliare ed immobiliare) non appare idonea ad integrare, sol perché qualificata parassitarla, condotta riconducibile al reato in esame, sia perché oggettivamente esclusa dalla tipizzazione delittuosa, sia perché nello specifico consumata senza che il tribunale ne chiarisse i profili violenti ovvero minacciosi.
In tale prospettiva poi non soccorrono che intercettazioni evocate dal tribunale tra AQ OC ovvero tra il fratello, attuale ricorrente, e tali AN, RI e GE, dalle quali il Tribunale ha omesso di enucleare i profili di interesse, ancorché nei limiti del fumus, ai fini del riconoscimento in esse dei requisiti richiesti per la sussistenza del delitto (giova ribadirlo, la violenza e la minaccia, fatti concreti di alterazione della concorrenza). Giova rimarcare che questa Corte, chiamata a giudicare altra identica fattispecie quanto ad oggetto, parti ricorrenti ed autorità giudiziarie giudicanti, ed analoghe doglianze prospettate da AQ OC, fratello dell'attuale ricorrente, ha adottato identiche decisioni di annullamento in forza delle medesime ragioni sin qui illustrate (sent. 6.7.2011, n. 2444/11 per AQ GI, sent. in pari data per AQ OC).
4. Conclusivamente l'ordinanza in esame deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, per nuovo esame ai fini della corretta individuazione dei profili in fatto idonei ad individuare, nella fattispecie, il fumus del reato contestato.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012