Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2011, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/12/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO CE - Consigliere - N. 1860
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18487/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
2. La CA OA, nato a [...] il [...];
3. ON OV, nato a [...] il [...];
4. D'AT OV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 27-10-10 della Corte di Appello di Palermo, sezione 6^ penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il procedimento;
Udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore Generale, di La CA e di ON, e per il rigetto del ricorso di D'AT;
Uditi i difensori, avv. Barcellona (per le parti civili), avv. Reina (per NA), avv. Sanseverino (per Di ER IO e Di ER DA), avv. Bonsignore (per ON) e avv. Di Benedetto (per D'AT).
OSSERVA
1 .-. Con sentenza in data 28-9-09 il GUP di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato:
- La CA OA colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) (partecipazione ad associazione mafiosa e estorsione aggravata ai danni del titolare della ditta AN s.r.l.), avvinti dalla continuazione, condannandolo alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed Euro quattromila/00 di multa;
- ON OV colpevole del reato di cui al capo a) (partecipazione ad associazione mafiosa), condannandolo alla pena di anni otto di reclusione;
- D'AT OV colpevole dei reati ascrittigli ai capi a), b), C) ed e) (partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione aggravata ai danni del titolare della ditta AN s.r.l., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies in riferimento alle fittizie intestazioni a CU IO dell'esercizio commerciale "Sapori Genuini" di BA e a RA AB dell'agenzia di scommesse "Punto SNAI Web - Scommesse ed Ippica" di BA), avvinti dalla continuazione, condannandolo alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione;
- NA VA colpevole del reato di cui al capo f) (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies in riferimento alla fittizia attribuzione ad NA CO e ad AL PI della agenzia di scommesse "Intralot - Giochi e Scommesse" di BA), condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con la sospensione condizionale.
- Di ER IO colpevole dei reati di cui ai capi e) (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies in riferimento alla fittizia intestazione a RA AB dell'agenzia di scommesse "Punto SNAI Web - Scommesse ed Ippica" di BA) ed f) (L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies in riferimento alla fittizia attribuzione ad NA
CO e ad AL PI della agenzia di scommesse "Intralot - Giochi e Scommesse" di BA), avvinti dalla continuazione, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale. - Di ER DA colpevole dei reati di cui ai capi e) (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies in riferimento alla fittizia intestazione a RA AB dell'agenzia di scommesse "Punto SNAI Web - Scommesse ed Ippica" di BA) ed f) (L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies in riferimento alla fittizia attribuzione ad NA
CO e ad AL PI della agenzia di scommesse "Intralot - Giochi e Scommesse" di BA), avvinti dalla continuazione, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale. Con sentenza in data 27-10-10 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della suindicata decisione, ha così deciso:
- ha assolto NA VA, Di ER IO e Di ER DA dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato;
- ha ridotto la pena inflitta a La CA OA ad anni otto di reclusione ed Euro duemilaseicentosessantasei/00 di multa;
- ritenuta la continuazione tra i fatti di reato di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo, sez. 1^, in data 3-8-97 (irrevocabile in data 6-3-98), ha rideterminato la pena complessiva nei confronti di D'AT OV in anni dodici e mesi dieci di reclusione;
- ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di ON OV.
Con la medesima sentenza D'AT, La CA e ON sono stati condannati al pagamento in favore delle parti civili, Associazione industriali della Provincia di Palermo, Federazione della Associazioni Antiraket ed Antiusura Italiane, Comitato AD ZO e Centro Studi Pio la Torre Onlus di Palermo, delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 27-10-10 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, chiedendone l'annullamento nella parte in cui NA VA, Di ER IO e Di ER DA sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, illogicità e carenza di motivazione, nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto non provato il dolo specifico da parte dei predetti per la completa integrazione giuridica della fattispecie contestata, già riconosciuta per il loro correo, D'AT OV.
Quanto all'NA, il Procuratore Generale rileva che si trattava di soggetto che frequentava gli ambienti di BA e ben conosceva chi fosse il D'AT. Alle medesime conclusioni doveva pervenirsi per i Di ER, che ben conoscevano la statura mafiosa del D'AT, sodale della cosca di BA e del loro genitore fin da quando quest'ultimo era stato ucciso per fatti di mafia. E d'altra parte i Di ER sapevano certamente che il D'AT aveva in precedenza riportato una condanna per 416 bis c.p., sicché la loro cautela nel non rivelare l'identità del loro socio occulto doveva logicamente ricondursi alla accorta manovra per non incorrere in provvedimenti cautelari reali e non certamente al timore per eventuali verifiche fiscali, come in maniera infondata aveva ritenuto la Corte di Appello.
D'altronde una agenzia di scommesse esigeva una cospicua liquidità, che i fratelli Di ER non avevano, sicché erano stati costretti a farsi finanziare dal D'AT. Inoltre l'NA aveva personalmente rassicurato il D'AT ("Gestirò il bene per me e per voi"). 3 .-. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso altresì La CA OA, deducendo la violazione degli artt. 416 bis e 629 c.p. e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione della sua responsabilità per i reati dalle predette disposizioni previsti. Ad avviso del ricorrente, la sua appartenenza al sodalizio mafioso sarebbe stata desunta unicamente dalla sua partecipazione ad un solo episodio estorsivo capo b), le cui modalità esecutive avrebbero in realtà dimostrato una sorta di inadeguatezza culturale ad esercitare il mestiere di mafioso-estortore.
Inoltre l'unica fonte accusatoria a suo carico in relazione al delitto associativo e alla estorsione a lui contestata sarebbe costituita dalla chiamata in correità di CO AC, de relato da esso La CA OA e sfornita di riscontri (non potendosi qualificare come tali ne' le affermazioni di AM CE nè la conversazione intercorsa tra ON e D'AT). Infine il ricorrente denuncia vizio di motivazione in riferimento alla pena a lui inflitta, ritenuta eccessiva.
4.-. Anche ON OV ha impugnato per cassazione la suindicata decisione. Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione della sua responsabilità per il reato associativo a lui ascritto. In particolare, le due conversazioni intercettate intercorse tra esso ON ed il D'AT avrebbero un contenuto non chiaro e sarebbero suscettibili di varie interpretazioni, oltre ad essere state contraddette dalle dichiarazioni rese da numerosi testimoni, che avrebbero negato di avere subito richieste estorsive da parte di esso ricorrente. Inoltre la Corte di Appello avrebbe errato nel respingere la richiesta di acquisizione dei verbali di informazioni rese ex artt. 391 bis e ter c.p.p. da alcuni soggetti, menzionati in dette intercettazioni. In definitiva la sua partecipazione al reato associativo non sarebbe stata in alcun modo provata. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano gli stessi vizi in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla pena inflitta, ritenuta eccessiva.
In prossimità della odierna pubblica udienza la difesa del ON ha depositato motivi nuovi di ricorso, con i quali si denuncia violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al predetto. Segnatamente la Corte di Appello avrebbe errato nell'applicare cumulativamente le due aggravanti ad effetto speciale di cui al quarto ed all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 in violazione dell'art. 63 c.p., comma 4. In realtà la Corte di merito avrebbe dovuto stabilire quale tra le aggravanti fosse la più grave e, una volta individuata la aggravante più grave in quella di cui al comma 6, avrebbe dovuto applicare unicamente detto aumento. 5 .-. Infine la sentenza del 27-10-10 è stata impugnata da D'AT OV, che ne ha chiesto l'annullamento.
Il D'AT deduce:
- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riaffermata sua responsabilità per tutti i reati ascrittigli. In particolare le argomentazioni addotte per confermare l'immedesimazione organica di esso D'AT nel sodalizio mafioso e la assunzione da parte sua della qualifica di reggente sarebbero del tutto illogiche ed errate. Infatti le propalazioni dei collaboratori US, CC e CO contrasterebbero con quelle rese dall'altro collaboratore AM. A parte il fatto che nella disamina delle dichiarazioni dei collaboranti la Corte di merito avrebbe sostanzialmente sostituto proprie valutazioni personali alla verifica critica del contenuto di tali propalazioni. Anche le conversazioni intercettate sarebbero state erroneamente interpretate come riscontri alle accuse dei collaboratori, posto che da esse sarebbe emerso che la disponibilità di esso D'AT, lungi dal realizzare un vero e proprio sostegno economico ai familiari dei carcerati, sarebbe stata circoscritta a piccoli regali. Quanto alla lettera sequestrata al boss Lo OL VA in occasione del suo arresto (assunta come dimostrativa di una reggenza della cosca di BA da parte del ricorrente), non sarebbe stato dimostrato che il D'AT ivi menzionato si identificasse con esso ricorrente e in ogni caso nessun ulteriore accertamento istruttorio sarebbe stato espletato. Inoltre estremi di responsabilità a carico di esso D'AT erano stati ravvisati unicamente in riferimento a un isolato episodio delittuoso (estorsione ai danni della ditta AN), per il quale, per altro, gli elementi accertati sarebbero equivoci ed incerti. Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in riferimento alle contestazioni concernenti la L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, inficiate dall'errore di fondo di avere desunto il dolo specifico unicamente dalla appartenenza di esso D'AT alla consorteria mafiosa e dalla inaccettabile individuazione di un suo interesse personale negli esercizi. Anche in questi casi le intercettazioni effettuate sarebbero state erroneamente interpretate. - Violazione dell'art. 416 bis cpv. c.p. e vizio di motivazione sul punto, per avere la Corte di merito basato la responsabilità di esso D'AT quale capo e promotore della organizzazione criminale esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboranti CO e CC, dichiarazioni del tutto illogiche e non coincidenti. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in riferimento alle contestazioni di cui ai capi c), d), e) ed f). - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta contestuale applicabilità della aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 629 cpv c.p..
- Violazione di legge in riferimento alla applicazione retroattiva al caso di specie della disciplina introdotta con la L. 24 luglio 2008, n. 125. - Violazione di legge in riferimento alla confermata applicazione della misura di sicurezza per essere stata la pericolosità sociale di esso D'AT soltanto presunta da parte dei Giudici di merito, che ne avrebbero omesso qualunque accertamento in concreto. 6 .-. In prossimità della odierna udienza il difensore di NA VA ha depositato una memoria, con la quale chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, sostenendo che con esso si tenderebbe ad ottenere un apprezzamento delle prove diverso da quello compiuto dal Giudice di merito con argomentazioni logiche e con appropriate applicazioni delle regole del diritto. 7 .-. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo è inammissibile. Il ricorrente, come si è visto, nel contestare le conclusioni della Corte di Appello sulla mancanza di prova sufficiente in ordine alla sussistenza del necessario dolo specifico in capo agli imputati, si inoltra in considerazioni di mero fatto sui personaggi in esame e si impegna in considerazioni di carattere prevalentemente congetturale. In realtà nel ricorso non si indicano in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata, ma sostanzialmente si sollecita un nuovo e diverso apprezzamento del merito delle risultanze processuali e dei dati prospettati. In buona sostanza il Procuratore Generale tende a sottoporre al giudizio di legittimità - anche attraverso la denuncia di travisamenti e il riferimento a risultanze istruttorie, per altro già esaminate nel provvedimento impugnato - operazioni attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che sono rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito e che sono state nella specie espletate in maniera immune da profili di manifesta illogicità, che soli avrebbero potuto, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), dare legittimo ingresso al ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). A fronte delle argomentazioni certamente non macroscopicamente illogiche e non carenti della Corte di merito, il ricorrente si è, in definitiva, sostanzialmente limitato a prospettare, per altro in modo apodittico, tesi di segno contrario e ricostruzioni alternative dei fatti, non consentite in questa sede.
8 .-. I ricorsi proposti dagli imputati sono inammissibili per manifesta infondatezza. A parte il fatto che si tratta, in gran parte, di doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità, in quanto attinenti alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in questa sede quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di Appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione in esame attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In particolare, la Corte di Appello di Palermo, dopo una articolata premessa relativa alla accertata ascesa ai vertici del potere mafioso fin dai primi anni 2000 della famiglia di BA, ha concluso che, in base ad un esame complessivo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nell'ambito del presente procedimento e delle dichiarazioni rese dai collaboranti CO e CC, doveva ritenersi accertato che D'AT OV aveva svolto il ruolo di reggente di tale sodalizio (da epoca successiva all'arresto del AN a quella del suo arresto avvenuto in data 27-2-2009) e, avvalendosi dei coimputati ON e La CA, aveva sottoposto i commercianti del posto ad una capillare pressione estorsiva.
Segnatamente, dopo avere ricordato che il coinvolgimento del D'AT ed il suo ruolo, già emergevano nelle dichiarazioni dei collaboranti US e AM e dopo avere sottolineato le già chiare risultanze emergenti dalle conversazioni intercettate tra lo stesso D'AT e AN NI e da numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, la Corte di merito ha posto l'accento sulla importanza a fini probatori delle propalazioni dei predetti CO e CC, pienamente attendibili anche perché riscontrati persino da una prova documentale (la missiva sequestrata al boss Lo OL VA in occasione del suo arresto in data 5-11-2007) e dalle stesse ammissioni del D'AT nel corso di un colloquio registrato ("finché comando io"). Con specifico riferimento alle attività estorsive, nella sentenza impugnata si è posta in luce la fondamentale valenza delle telefonate intercorse tra il D'AT ed il ON e si è evidenziato il contenuto di alcune conversazioni intercorse tra lo stesso D'AT e le vittime del pizzo, particolarmente significative in riferimento ai metodi impiegati dal predetto per ottenere il denaro richiesto.
Di eccezionale rilievo era, poi, secondo la Corte di Appello il dialogo intercettato tra il D'AT ed il ON in data 31- 12-2007, nel corso del quale quest'ultimo sostanzialmente effettuava un dettagliato resoconto delle vittime che avevano pagato il pizzo e di quelle che non avevano voluto o potuto pagare, con specifica indicazione delle relative somme e delle persone (fra cui il La CA), che dovevano provvedere alle riscossioni. La Corte di merito ha pure analiticamente esaminato i reati specifici rubricati, osservando che: quanto alla estorsione aggravata ai danni della ditta "AN s.r.L", la responsabilità del D'AT discendeva, oltre che dalla chiamata in correità del CO, in modo autonomo e chiaro dal contenuto delle conversazioni intercettate, analiticamente analizzate;
quanto alle fittizie attribuzioni, le conversazioni intercettate avevano dimostrato inequivocabilmente il ruolo del D'AT e la sua continua e pressante attività di controllo (a parte il fatto che lo stesso D'AT aveva fatto significative ammissioni di responsabilità in proposito).
Passando poi all'esame della posizione del La CA OA, la Corte di merito ha preso le mosse dalle fondamentali dichiarazioni del collaborante CO AC, confermate, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, da quelle del AM, e soprattutto validamente riscontrate dal contenuto della sopra ricordata intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra il ON ed il D'AT in data 31-12-07, oltre che dalle dichiarazioni dell'imprenditore UE AR e dal chiaro coinvolgimento del medesimo La CA nella vicenda AN.
Infine il ruolo di ON OV all'interno del sodalizio mafioso era dimostrato dal chiaro contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in base al quale poteva dirsi accertato che egli era il più diretto collaboratore del nuovo reggente della famiglia di BA, D'AT OV, nello specifico settore del racket delle estorsioni. Queste decisive risultanze rendevano ultronea l'audizione dei testi sollecitata dalla difesa, trattandosi in ogni caso di deposizioni che ben potevano trovare spiegazione nella condizione di assoggettamento ed omertà in cui versava la maggioranza degli imprenditori e commercianti del territorio. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e nel quale sostanzialmente si risolvono gran parte delle censure sollevate dai ricorrenti. E d'altra parte ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscuidibile (sez. 2, sent. 11220 del 5-12-1997, rv.209145). Come si è visto, le argomentazioni della Corte di merito sono logiche e adeguate e, a fronte di esse, i ricorrenti si sono limitati sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, la manifesta intrinseca incoerenza ed illogicità della sentenza censurata e ad insistere su tesi alternative. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per i ricorrenti, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
In particolare, deve rilevarsi che la Corte di Appello, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha valutato con rigore la attendibilità intrinseca dei vari collaboranti e i riscontri alle chiamate in correità; ha correttamente respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento;
ha enucleato con precisione le fonti di prova;
ha adeguatamente motivato sul rilievo di volta in volta attribuito alle conversazioni intercettate. Anche le più specifiche questioni prospettate dai ricorrenti sono palesemente infondate. La difesa del D'AT ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in riferimento alle contestazioni di cui ai capi e), d), e) ed f). Si tratta di una censura formulata in modo del tutto generico, a fronte di una congrua motivazione sul punto da parte dei Giudici di merito, che hanno dettagliatamente spiegato come l'assunzione occulta di quote di cointeressenza societarie in attività imprenditoriali, quali quelle delle agenzie di scommesse, costituiva per il sodalizio mafioso di BA capeggiato dell'imputato un formidabile strumento idoneo a riciclare gli illeciti capitali prevalentemente derivanti dal sistema delle estorsioni. Del resto questa Corte ha già chiarito che la circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992), quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie (Sez. 1, Sentenza n. 21256 del 05/04/2011, Rv. 250240, Iana). Inoltre nel caso in esame non si è dato luogo ad alcuna applicazione retroattiva della disciplina introdotta con la L. 24 luglio 2008, n.125, essendosi i fatti ascritti al prevenuto protratti fino a data successiva alla entrata in vigore di detta legge.
Infine l'applicazione della misura di sicurezza nei confronti del D'AT è stata basata su un giudizio di pericolosità sociale del predetto, formulato in base agli accertamenti espletati nel corso del processo, che avevano permesso di concludere per il ruolo direttivo da lui concretamente svolto nel sodalizio mafioso, quale reggente della famiglia di BA.
Le ulteriori doglianze proposte nell'interesse del La CA e del ON sono inammissibili, in quanto con esse si censura un punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove - come appunto nel caso di specie - corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all'art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all'imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
Quanto alla violazione di legge (dedotta nell'interesse del ON) per la applicazione cumulativa delle due aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 si tratta di censura priva di fondamento, posto che questa Corte ha chiarito che nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dall'art. 416 bis cod. pen., commi 4 e 6 ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63 c.p., comma 4, bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416 bis c.p., comma 6 che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata (Sez. 1, Sentenza n. 29770 del 24/03/2009, Rv. 244460, Vernengo).
9 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei privati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (e per esse del procuratore antistatario), liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i privati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre i predetti privati ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida nella somma totale di Euro cinquemila/00 oltre accessori, in favore delle parti civili e per esse del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012