Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa alla presenza in ora notturna, all'ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali - alla vista degli agenti - aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico. In applicazione del principio di cui in massima, la S. C. - valorizzando altresì la presenza in zona dell'auto degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal sistema satellitare installato a bordo - ha ritenuto sussistente il concorso nel tentativo di rapina).
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Rassegna di giurisprudenza Atti idonei diretti in modo non equivoco In tema di delitto tentato, il requisito dell'univocità degli atti assume una connotazione non già di criterio di mera prova ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, 31177/2021). Il reato tentato, disciplinato dall' art. 56, costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato …
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Per la configurabilità del tentativo del reato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre 2018, n. 47295 Presidente Diotallevi – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 26/4/2018, rigettava il riesame e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 13/4/2018 che aveva applicato a M.M. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 40912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40912 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
409 12/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 1713 Sent. N. 24 settembre 2015 CC - Reg. Gen. N. 25217/2015 Composta da: Dott. Franco FIANDANESE - Presidente - Consigliere Dott. Margherita TADDEI Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE - Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • AM EL, nato a [...] il giorno 28/4/1982 avverso la ordinanza n. 143/15 in data 24/4/2015 del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 24/4/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Ancona ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di AM EL e conseguentemente ha confermato l'ordinanza in data 7/4/2015 del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale con la quale era stata applicata nei confronti dello stesso la misura cautelare personale della custodia in carcere per il delitto di tentata rapina ai danni del supermercato "Tuodi" di Ancona in data 4/4/2015. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato personalmente, deducendo: هار 1) l'inosservanza di norme processuali nonché la mancanza o la manifesta illogicità testuale della motivazione della stessa con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nel ricorso si contesta l'indebita utilizzazione di una fonte confidenziale, si rileva che la presenza di transiti dell'autovettura in uso all'indagato (ed ai ritenuti complici dello stesso) nei pressi del luogo ove sarebbe dovuta avvenire la rapina così come rilevati dal sistema GPS installato sulla stessa dagli inquirenti non può assumere una connotazione probatoria e si evidenzia come se veramente vi fosse stata l'intenzione del compimento di una rapina gli indagati (tra i quali l'odierno ricorrente) avrebbero dovuto agire con modalità differenti. Ancora, anche i beni rinvenuti in possesso degli indagati all'atto dell'intervento dei Carabinieri non assumono il carattere di prova di colpevolezza degli stessi. In sostanza l'intervento delle forze dell'ordine che allertate dalla fonte confidenziale si erano appostate nel supermercato unitamente al direttore dell'esercizio commerciale sarebbe avvenuto in un momento in cui l'azione del ricorrente e degli altri due coindagati non era ancora giunta a livello del tentativo. Difetterebbe, quindi, la prova della sussistenza della non univocità degli atti che ben avrebbero potuto avere uno sviluppo del tutto differente da quello ipotizzato dagli inquirenti. 2) La violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari per inosservanze e/o erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione. Si duole, al riguardo, il ricorrente del fatto che il Tribunale del riesame, nel riprendere pedissequamente le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari ha erroneamente ritenuto che l'unica misura idonea al contenimento delle esigenze cautelari fosse quella della custodia in carcere. I precedenti penali del ricorrente sarebbero infatti remoti e riguarderebbero fatti-reato consumati in altra area del territorio nazionale, i componenti della famiglia dello stesso (la moglie e la madre) svolgerebbero regolare attività lavorativa idonea al mantenimento della famiglia il che porterebbe ad escludere che il ricorrente viva di espedienti e, infine, l'applicazione della misura custodiale massima nei confronti dell'indagato priverebbe i figli dello stesso di un'adeguata figura che li accudisca e presti loro la necessaria assistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 2 Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie". (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv. 255460). Ne consegue ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti che "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa 3 valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698). Ciò doverosamente premesso, non può non evidenziarsi come il Tribunale del riesame risulta avere operato una corretta valutazione degli elementi posti a sua disposizione fornendone una lettura conforme ai principi dettati in materia da questa Corte Suprema. Nell'ordinanza impugnata, a prescindere dall'evidente inutilizzabilità di una fonte confidenziale che aveva dato innesco all'indagine (fonte correttamente non utilizzata), si sono infatti evidenziate alcune circostanze quali: a) la presenza del ricorrente unitamente ai coindagati (MA ST e RO OV) mentre si accingevano ad entrare nel parcheggio del supermercato Tuodì di Ancona in orario notturno;
b) il fatto che all'atto dell'intervento dei Carabinieri l'AM gettava a terra il proprio berretto che si presentava con due fori artefatti che lo rendevano di fatto un passamontagna, mentre l'MA aveva dei guanti di lattice nella giacca mentre il RO aveva in tasca un coltello a serramanico e, ancora, che a bordo dell'autovettura degli indagati erano presenti altre due paia di guanti;
c) il fatto che l'autovettura sulla quale si trovava l'indagato ed ove era stato dagli investigatori installato un sistema di rilevamento satellitare della posizione, anche il giorno precedente a quello dei fatti qui in esame aveva circolato in modo sospetto nelle vicinanze del supermercato, luogo ove il coindagato MA aveva lavorato fino a 15 giorni prima. A ciò i Giudici del riesame hanno aggiunto le logiche considerazioni che si trattava di un giorno di chiusura prefestivo del supermercato, l'incasso del quale era quindi ragionevolmente consistente e che gli indagati in sede di interrogatorio non hanno fornito ragionevoli spiegazioni in ordine al loro agire dichiarando spostamenti contraddetti contrastanti con le rilevazioni del GPS, palesemente inverosimili e fornendo versioni addirittura tra loro contrastanti. Tutto ciò ha portato ragionevolmente i Giudici dell'incidente cautelare a ritenere che l'azione della rapina fosse già iniziata e che la stessa è stata interrotta solo per effetto dell'intervento dei Carabinieri che hanno proceduto all'arresto in flagranza dell'odierno ricorrente e dei coindagati. Tale valutazione, come detto, è logica ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Questa Corte Suprema al riguardo ha infatti già avuto modo reiteratamente di chiarire che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti 4 ها compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi" (Cass. Sez. 5, sent. n. 7341 del 21/01/2015, dep. 18/02/2015, Rv. 262768) e, ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Cass. Sez. 2, sent. n. 46776 del 20/11/2012, dep. 04/12/2012, Rv. 254106). Orbene proprio la situazione adeguatamente descritta nell'ordinanza impugnata porta ragionevolmente a ritenere per le condizioni di tempo e di luogo, nonché per le circostanze di fatto in cui gli indagati furono trovati, che l'iter dell'azione criminosa era già in corso così correttamente portando a ritenere che l'azione stessa aveva già raggiunto la soglia del tentativo. Quanto poi alle esigenze cautelari ed alla possibilità di contenimento delle stesse attraverso l'applicazione delle sola misura della custodia in carcere, l'ordinanza che in questa sede ci occupa risulta adeguatamente motivata in relazione al rischio di reiterazione della condotta delittuosa non solo legata alle modalità organizzative della stessa ma anche con riguardo al fatto che l'odierno ricorrente è gravato da numerosi precedenti specifici ed ha agito mentre era sottoposto al regime di affidamento in prova ai servizi sociali, il che ha correttamente portato il Tribunale a ritenere l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari o di altra misura meno afflittiva la cui osservanza sarebbe stata rimessa all'autoresponsabilità dell'indagato sulla quale i Giudici hanno ritenuto di non poter fare affidamento alla luce della capacità criminale evidenziata dallo stesso. Ne consegue che il profilo della infondatezza del ricorso investe anche la doglianza riguardante le esigenze cautelari. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi L O5 ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 24 settembre 2015. : Il Consigliere Il Presidente Dr. Franco FIANDANESE Dr. Marco Maria ALMA face fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 OTT. 2015 IL DICASS Il Cancelliere CANCELLIERE E R S P E Claudia Pianelli U T S R O C 6