Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 1
Va annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati dello stesso reato quando le condizioni per l'applicabilità della previsione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito.
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2014, n. 32031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32031 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/05/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA CA - rel. Consigliere - N. 1354
Dott. DE Marzo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 45284/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC GE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'11/06/2013 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, i motivi aggiunti depositati dal ricorrente e le memorie depositate dalla parte civile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CA Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Iannuzzi Elena in sostituzione dell'avv. Giovanni Paolo Accinni, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese;
uditi per l'imputato gli avv.ti Krogh Massimo e Luigi Paolo Antonio Panella, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano del 03/10/2012, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di AC GE per il reato continuato di cui all'art. 416 c.p. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 commesso;
1.1. ricevendo disponibilità finanziarie distratte o dissipate dalla Fondazione Raffaele del Monte Tabor, ammessa a concordato preventivo in Milano il 27/10/2011, ed in particolare;
1.1.1. in concorso con AI IO e VA IO,
rispettivamente vicepresidente operativo e direttore amministrativo della San Raffaele, MM NO, amministratore della OD Costruzioni s.r.l., MM LU, amministratore della OD Impresa Generale Costruzioni s.r.l., RA NA e SC CA, questi ultimi rispettivamente amministratore e responsabile amministrativo finanziario e contabile della Progetti s.r.l., somme derivanti dalla sovrafatturazione di commesse affidate dalla San Raffaele, dal 2006 al 2011, alla OD ed alla OD per un ammontare non inferiore ad Euro. 700.000,00 ed alla Progetti per l'importo di Euro. 1.773.000, corrisposte alle predette società e da queste ultime ritrasferite in contanti al AI IO ed al VA IO, che le consegnavano al AC GE, al fiduciario di questi NC NC o a società agli stessi riferibili (capi A e F);
1.1.2. in concorso con il AI IO e MM LU, la somma di Euro 1.000.000,00 erogata il 23/12/2008 dalla San Raffaele alla OD e da questa girata il 234/12/2008 alla società MTB, riferibile al AC GE, con la fittizia causale di un anticipo sull'acquisto di un immobile in Cile (capo B);
1.1.3. in concorso con il AI IO ed il VA IO, il valore dell'acquisizione il 22/06/2007, da parte della San Raffaele tramite la controllata Airviaggi s.r.l., del capitale della AS Aircraft & Yachting Chartering Services Limited, società riferibile al AC GE e detentrice dei diritti di utilizzo di un aereo Challenger, e del finanziamento dei costi della stessa per oltre Euro 35.000.000,00, sproporzionato rispetto alle esigenze ed alla situazione economica della San Raffaele (capo C);
1.1.4. in concorso con il AI IO ed il VA IO, la somma di E 2.000.000,00 erogata dalla San Raffaele alla AS, fra il 27/12/2007 ed il 13/02/2009 tramite le controllate NR s.p.a ed Airviaggi s.r.l., e girata al AC GE ed alla OW, società allo stesso riferibile, con la fittizia e comunque sproporzionata causale del pagamento di prestazioni per la ricerca sul mercato di un velivolo Bombardier, laddove la San Raffaele disponeva già dell'aereo di cui al punto precedente (capo D);
1.1.5. in concorso con il AI IO ed il VA IO, la somma di Euro 510.000,00 erogata il 07/08/2007 alla società NN Holding GMBH, riferibile al AC GE, in pagamento delle prestazioni di un contratto di consulenza falso e comunque estraneo all'interesse economico della fallita (capo E);
1.2. costituendo altresì con il AI IO, il VA IO, gli MM, il RA NA, il SC CA ed il NC NC un'associazione diretta alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, frode fiscale, appropriazione indebita e riciclaggio, operante nella sovrafatturazione degli importi dovuto dalla San Raffaele ai fornitori, nella costituzione di disponibilità occulte con le corrispondenti somme ritrasmesse dai fornitori al AI IO o a società riferibili al AC GE e nella destinazione delle somme provenienti dalla San Raffaele a conti correnti di società appositamente costituite all'estero o di altri beneficiari non identificati, con la giustificazione di fatturazioni fittizie, all'esecuzione di pagamenti in nero e al soddisfacimento di esigenze personali (capo G).
2. La sentenza impugnata veniva riformata con l'esclusione dell'aggravante del carattere transnazionale dell'associazione criminosa, contestata al capo G, e la rideterminazione della pena in anni nove di reclusione, confermandosi la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
3. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
3.1. Sui fatti di distrazione di somme derivanti da sovrafatturazioni, di cui ai capi A e F, il ricorrente deduce in primo luogo ed in linea generale, per questo come per gli altri capi e punti della sentenza impugnata, violazione di legge nel carattere apparente della motivazione, dato dai ripetuti richiami anche testuali alla sentenza di primo grado. Lamenta poi contraddittorietà della motivazione, nella ritenuta prova della costituzione della provvista finanziaria oggetto di distrazione mediante sovrafatturazioni, rispetto alle più volte ribadite conclusioni della stessa sentenza impugnata sul mancato pagamento delle fatture, ricevute dalla fondazione, in percentuali rilevanti, anche in attuazione di una precisa strategia tendente a ritardare per quanto possibile i pagamenti verso i fornitori per evitare di ricorrere al credito finanziario, evidenziata nella relazione dei commissari giudiziali;
derivando da ciò mancanza di prova dell'effettivo pagamento agli emittenti delle fatture di somme superiori ai valori delle prestazioni fatturate e, di conseguenza, della condotta specificamente contestata nella distrazione di dette somme. Ulteriore contraddittorietà è dedotta con riguardo alla contestata distrazione di somme provenienti dalla Progetti per complessivi _. 526.000, in quanto risalente ad epoca compresa fra il 2002 e il 2005, nella quale l'imputato non aveva ancora intrapreso i rapporti con il AI IO, che la stessa sentenza impugnata dava atto essere iniziati dal 2006. Con i motivi aggiunti il ricorrente, premesso che con l'allegata sentenza del Tribunale di Milano del 30/04/2013, divenuta irrevocabile il 29/10/2013, i coimputati RA NA e SC CA, all'esito del giudizio ordinario nei loro confronti, venivano assolti per insussistenza del fatto dall'imputazione in esame per mancanza di prova sul carattere indebito dei pagamenti della fondazione in favore della Progetti, denuncia il radicale contrasto di tale giudicato con le difformi conclusioni della sentenza impugnata, richiamando l'orientamento giurisprudenziale per cui tale situazione imporrebbe l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per consentire alla stessa la valutazione della circostanza ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. 3.2. Sui fatti di distrazione della somma ceduta alla MTB, tramite la OD, quale anticipo per una fittizia operazione immobiliare, di cui al capo B, il ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione laddove la prova vi veniva individuata nelle dichiarazioni del coimputato MM LU, il quale affermava che la somma era stata ricevuta dalla società OD quale anticipazione su un contratto relativo ai lavori presso l'ospedale di Olbia, e quindi per una causa lecita. Anche a questo proposito il ricorrente denuncia inoltre con i motivi aggiunti il contrasto con la sentenza del Tribunale di Milano del 30/04/2013, con la quale MM LU veniva assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione in esame per mancanza di prova sul carattere incongruo dei pagamenti della fondazione in favore della OD per il lavori di cui sopra.
3.3. Sui fatti di distrazione del valore dell'acquisizione del capitale della AS, di cui al capo C, il ricorrente deduce violazione di legge nell'affermazione di responsabilità per una condotta diversa da quella contestata, individuata dai giudici di merito nell'uso personale dell'aereo nella disponibilità della AS. Lamenta comunque contraddittorietà della motivazione sul punto rispetto alle riportate dichiarazioni della teste LL, per le quali l'uso dell'aereo per scopi personali era pagato dall'imputato mediante fatturazione alle società Eurosat e NN, allo stesso riferibili. Deduce infine violazione di legge ed illogicità della motivazione nell'affermazione del carattere distrattivo dell'operazione, finalizzata ad acquisire un aereo utile per l'attività della fondazione e che risulta essere rimasto nell'attivo a disposizione dei creditori, e della partecipazione dell'imputato alla stessa, decisa dal consiglio di amministrazione della fondazione, sulla base di dichiarazioni del teste Di LE dalle quali emergeva unicamente il manifestato interesse dell'imputato per l'acquisizione dell'aereo per scopi inerenti alle necessità della fondazione.
3.4. Sui fatti di distrazione di somme erogate all'imputato ed alla OW, tramite la AS, la NR e la Airviaggi, in pagamento di ricerche sul mercato per l'acquisto di un velivolo, di cui al capo D, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione della provenienza delle somme, corrisposte dalla NR e dalle controllate AS e Airviaggi, da disponibilità della fondazione, e contraddittorietà con quanto accertato nella sentenza di primo grado sul risalire i finanziamenti della fondazione alla NR ad epoca precedente a quella delle erogazioni contestate.
3.5. Sui fatti di distrazione della somma pagata alla società NN per un contratto di consulenza, di cui al capo E, e più in generale sulla sussistenza del rapporto causale fra i fatti distrattivi contestati e il dissesto, il ricorrente deduce carenza della motivazione, che trattava dei rapporti fra condotte e dissesto essenzialmente sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, e violazione di legge, rispetto ai principi affermati sul punto con la sentenza n. 47502 del 24/09/2012 di questa Corte, in una situazione nella quale l'importo delle distrazioni contestate era complessivamente pari ad Euro 43.996.000,00, di cui Euro 35.000.000,00 riferiti all'acquisizione di un aereo che rimaneva all'attivo, con minima incidenza su un passivo di circa un miliardo di euro, e taluni dei fatti contestati, fra i quali per l'appunto quello di cui al capo E, si collocavano in epoche precedenti di diversi anni a quella dell'ammissione al concordato preventivo e nelle quali la fondazione non si trovava in stato di insolvenza, tanto da percepire finanziamenti bancari. Il ricorrente, laddove si ritenga di aderire all'orientamento giurisprudenziale difforme da quello citato, per il quale sarebbe irrilevante il rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto, propone eccezione di illegittimità costituzionale di detta interpretazione per contrasto con i principi di ragionevolezza e personalità della responsabilità penale di cui agli artt. 3 e 27 Cost., e con quello di attribuibilità causale del fatto all'imputato desumibile dall'art. 6 CEDU, richiamato dall'art. 117 Cost.. 3.6. Sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta, il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta irrilevanza della consapevolezza in capo all'imputato dello stato di insolvenza della fondazione, la cui necessità è viceversa affermata in generale nella già citata sentenza n. 47502 del 24/09/2012 di questa Corte e comunque sostenuta, per la posizione del concorrente estraneo, dal altri arresti giurisprudenziali, ai quali aderiva la sentenza di questa Corte con la quale veniva annullata, per vizio di motivazione con riguardo a questo specifico profilo, l'ordinanza di convalida del fermo dell'imputato e di applicazione nei confronti dello stesso della misura cautelare della custodia in carcere. Ulteriore violazione di legge è dedotta con riferimento all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla possibilità di attribuire all'imputato la qualifica di amministratore di fatto, non contestata nelle imputazioni, talune delle quali contenenti le specifica indicazione del AC GE quale beneficiario delle società alle quali venivano destinate le somme, e comunque non provata nel requisito dell'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla funzione. Il ricorrente lamenta poi illogicità delle ulteriori conclusioni della Corte territoriale, per le quali la prova della descritta consapevolezza era comunque sussistente, in quanto fondate su elementi non significativi;
e deduce infine mancanza di motivazione sulle prospettazioni difensive in ordine alla necessità di approfondire i profili del possibile collegamento delle distrazioni con rapporti personali del coimputato AI IO, deceduto a seguito di suicidio, con la Regione Lombardia, rilevanti nel momento in cui un'ipotetica destinazione al pagamento di tangenti imposte avrebbe inciso sull'illiceità penale delle condotte contestate.
3.7. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo G, il ricorrente deduce violazione di legge nell'individuazione dell'oggetto giuridico del reato nell'ordine pubblico generalmente protetto dall'ordinamento e non nell'ordine pubblico materiale, la cui lesione genera allarme sociale e turbamento per i cittadini. Lamenta poi mancanza di motivazione sulla ricorrenza nella specie di elementi dimostrativi di un'offensività del genere descritto, quali un'organizzazione stabile e permanente connotata non solo da accordo, proprio anche del concorso di persone nel reato nella forma aggravata, ma da una convenzione fra gli associati, l'affectio societatis, la ripartizione dei ruoli ed un programma criminoso che neppure veniva indicato nella sentenza impugnata. Carenze motivazionali sono altresì denunciate con riguardo alla ritenuta prova dell'affidamento all'imputato, nell'ambito dell'associazione, del compito specifico di gestire i flussi finanziari, della costituzione di una rete di soggetti fiduciari, e dell'elemento psicologico del reato, nonché in ordine al rapporto fra l'associazione ed una realtà imprenditoriale regolarmente operante.
3.8. Sul rigetto di istanze di integrazione probatoria, il ricorrente deduce mancata assunzione di prove decisive costituite dalla motivazione della citata sentenza del Tribunale di Milano del 30/04/2013, dagli elementi acquisiti nel corso della relativa istruzione dibattimentale e da documentazione attinente alla costituzione di società estere riconducibili al AI IO;
e violazione di legge ed illogicità della motivazione negli irrilevanti riferimenti alla mancanza di alcuna pregiudizialità penale e di ragioni di contrasto di giudicati ed all'adozione nel presente procedimento del rito abbreviato, che non è incompatibile con l'integrazione probatoria in appello e d'altra parte non consente esiti ingiusti nella differenziazione delle scelte processuali, e nella ritenuta tardività della richiesta di acquisizione di documenti la cui esistenza era stata segnalata nell'informativa di polizia giudiziaria, ma che erano stati resi effettivamente disponibili solo successivamente alla sentenza di primo grado.
3.9. Sull'aggravante del danno di rilevante gravità, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nella ritenuta applicabilità della circostanza ai fatti di cui alla L. Fall., art. 223, norma non richiamata dall'art. 219 nella previsione della circostanza in esame, e nel richiamo all'orientamento giurisprudenziale per il quale, rinviando l'art. 223 all'art. 216, detto rinvio comprenderebbe le circostanze previste dall'art. 219 per i fatti di cui all'art. 216; in ordine al quale si osserva che la L. Fall., all'art. 236, rinvia, in tema di concordato preventivo, unicamente all'art. 223, e che quest'ultimo richiama l'art. 216 per le sole conseguenze sanzionatorie, e che l'argomentazione condivisa dalla Corte territoriale si risolve pertanto in un'inammissibile interpretazione analogica, vietata anche ove diretta a superare ritenute disparità di trattamento. Nel caso in cui l'interpretazione criticata venga accolta, il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della L. Fall., all'art. 223, per violazione degli artt. 25, 27 e 111 Cost.. 3.10. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., al di là di un generico riferimento al rilevante disvalore del fatto, nell'irrogazione di una pena vicina al massimo edittale, illogicità dell'omessa valutazione dell'incensuratezza dell'imputato e contraddittorietà del richiamo ad un ritenuta reticenza del AC GE, che avrebbe ammesso solo i fatti che non poteva negare, con i ripetuti accenni della sentenza impugnata a dichiarazioni confessorie dello stesso imputato.
3.11. Sulla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale di Euro 5.000.000,00, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine ai danni che sarebbero derivati dalle condotte contestate, tenuto conto di quanto sostenuto con i motivi precedenti sulla carenza di prova della provenienza delle somme distratte da operazioni di sovrafatturazione, sul rapporto causale fra le condotte ed il dissesto e sulla permanenza all'attivo dell'aereo acquistato, e violazione di legge nella sostanziale pronuncia della condanna civile quale automatica conseguenza del riconoscimento della responsabilità penale, con inflizione di una sanzione punitiva piuttosto che risarcitoria, non ammessa nel nostro ordinamento. Il ricorrente propone altresì istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale.
3.12. La parte civile ha depositato memorie a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sui fatti di distrazione di somme derivanti da sovrafatturazioni sono infondati con riguardo all'imputazione relativa alle somme corrispondenti alle fatture della OD e della OD, di cui al capo A, e invece fondati, nei termini che saranno in seguito precisati, per l'imputazione relativa alle somme corrispondenti alle fatture della Progetti, di cui al capo F.
1.1. Deve in primo luogo escludersi la sussistenza del vizio di mera apparenza della motivazione nel richiamo alla decisione di primo grado, lamentato dal ricorrente nella trattazione dei capi di imputazione di cui sopra, ma con riferimento - in via generale all'intero assetto argomentativo della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che quest'ultima contiene diversi e peraltro opportuni riferimenti anche testuali all'appellata sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, è vero altresì che la Corte territoriale non si è in alcun modo sottratta, come si vedrà nel seguito, agli obblighi di autonoma e motivata valutazione delle questioni poste dall'appellante, dando alle stesse specifiche risposte, rispetto alle quali i richiami in discussione assumono la valenza di mere premesse. Insussistente è altresì la contraddittorietà denunciata nel ricorso fra la ritenuta creazione, con la sovrafatturazione delle prestazioni fornite dalla OD e dalla OD, della provvista poi distratta, e le risultanze riportate nella stessa sentenza impugnata in ordine al sistematico fenomeno di omesso, ritardato o parziale pagamento delle fatture ricevute dalla fondazione, addirittura oggetto di una mirata strategia di autofinanziamento. L'esistenza sia delle contestate sovrafatturazioni che del ritorno di somme in contanti dalle indicate società fornitrici era oggetto di congrua motivazione, articolata nel preliminare richiamo alle considerazioni della sentenza di primo grado, per il primo aspetto, sulle dichiarazioni dei coimputati e dei testi LL, VA IO e TI, con particolare riguardo alla fatturazione di costi di entità doppia rispetto a quella prevista per la costruzione di un complesso immobiliare a Cologno Monzese e di un ospedale a Olbia, ed ai pregressi rapporti con il AI IO della famiglia MM, alla quale facevano capo sia la OD che la OD;
e per il secondo profilo sulle dichiarazioni di MM NO, della teste LL, segretaria del AI IO, e di altri diversi testimoni, e dei coimputati VA IO, RA NA e SC CA. Su questa premessa, la Corte territoriale rammentava come la pratica della sovrafatturazione delle prestazioni delle società riconducibili agli MM, e delle occulte restituzioni delle corrispondenti somme in contanti, fosse stata specificamente confermata dallo stesso MM NO, il quale quantificava dette restituzioni nella precisa percentuale del 3% del fatturato;
ed osservava che lo MM NO e la LL attribuivano altresì all'imputato le diretta ricezione delle somme, peraltro ammessa nella sua materialità dal AC GE. La versione di quest'ultimo, per la quale le movimentazioni delle somme ricevute dalle società fornitrici costituivano in realtà restituzioni di denaro che egli aveva precedentemente versato al AI IO, a richiesta di questi, veniva ritenuta inattendibile per la mancanza di elementi dimostrativi di tale assunto e per l'inverosimiglianza dello stesso, di contro, a fronte della frequenza delle operazioni e dell'ammontare delle somme che ne costituivano l'oggetto. Nessun vizio logico è a questo punto ravvisabile nella conclusione per la quale tali flussi finanziari, per non produrre un'altrimenti inspiegabile decurtazione dei ricavi della OD e della OD, non potevano che derivare da disponibilità occulte create con le sovrafatturazioni, e quindi provenienti in origine dalla fondazione;
in tal modo venendo ad essere confermate per altra via le indicazioni di MM NO e dei testi citati. E di conseguenza insussistente è la contraddittorietà lamentata dal ricorrente rispetto ad una pratica di mancato pagamento delle fatture riferita evidentemente in senso generico ai fornitori, ma non riguardante specificamente le posizioni della OD e della OD.
1.2. A diverse conclusioni deve giungersi, come anticipato, per la distrazione di somme contestate come provenienti dal pagamento e dal ritorno occulto di somme corrispondenti a sovrafatturazioni delle prestazioni della Progetti.
Precisato incidentalmente che la censura, relativa alla collocazione temporale del pagamento di somme versate dal RA NA e dal SC CA per Euro 526.000,00 fino al 2005 e quindi in epoca anteriore all'inizio dei rapporti del AC GE con il AI IO, trovava risposta già nella sentenza impugnata con la ritenuta esclusione delle condotte relative a tali somme dalla condanna per un addebito nel quale la data commissiva del fatto era indicata con inizio al 2006, per tale imputazione, sulle considerazioni relative a quella precedentemente esaminata, si innesta invero un fatto nuovo;
indicato dal ricorrente, con i motivi aggiunti, nella sopravvenuta irrevocabilità il 29/10/2013, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, della sentenza del 30/04/2013 con la quale il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio ordinario, assolveva il RA NA ed il SC CA dallo stesso addebito per insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. In ordine alla rilevanza di tale circostanza, ai fini del giudizio sulla fondatezza del ricorso, devono ritenersi condivisibili le argomentazioni già svolte da questa Corte in un caso analogo, peraltro segnalato anche dal ricorrente (Sez. 6^, n. 3702 del 04/12/2012 (23/01/2013), Capasso, Rv. 254766; si trattava anche in quell'occasione dell'intervenuta definitività, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, della decisione assolutoria, nei confronti di coimputati giudicati con il rito ordinario, per la ritenuta insufficienza della prova della sussistenza dello stesso reato contestato agli imputati che avevano richiesto il giudizio abbreviato).
La situazione, per quanto detto comune al caso qui trattato ed al precedente appena citato, presenta una peculiare coesistenza di aspetti significativi.
Primo di essi è la ricorrenza quanto meno della potenzialità di un contrasto fra i fatti accertati nella sentenza qui impugnata ed in quella pronunciata nei confronti dei coimputati nel giudizio ordinario, in quanto decisioni pervenute ad opposte conclusioni sulla prova della sussistenza dello stesso fatto contestato, e non solo della partecipazione ad esso dei singoli imputati;
contrasto che una lettura anche meramente sommaria della sentenza del 30/04/2013 consente peraltro di ricondurre alla prova dell'effettiva sovrafatturazione delle prestazioni della Progetti, fatto il cui accertamento costituisce sicuramente presupposto essenziale della configurabilità dell'addebito per come descritto nell'imputazione. Ulteriore profilo ravvisabile nella fattispecie processuale venutasi a creare è quello dell'essersi realizzati, solo in pendenza del giudizio di cassazione, gli estremi per l'applicabilità in concreto della previsione di cui all'art. 238 bis c.p.p. in ordine alla possibilità di acquisire e valutare, nei termini di cui alla norma appena indicata, una sentenza definitiva pronunciata in altra sede e riportante l'accertamento di fatti rilevanti nel presente procedimento, che, ove disponibile nel giudizio di merito, avrebbe consentito di verificare nel corso dello stesso il contrasto con le conclusioni qui assunte in ordine alla ricostruzione della vicenda. Questa verifica tuttavia, e si tratta dell'ultima particolarità significativa della situazione esaminata, inerisce ad una prospettiva di valutazione tipica del giudizio di merito, e non può che essere effettuata in quella sede. Tanto non permette di scrutinare nel presente giudizio di legittimità l'effettiva portata della sentenza del 30/04/2013 nell'accertamento di fatti contrastanti con quelli ritenuti provati nella sentenza qui impugnata;
seguendone in particolare l'impraticabilità dell'esame dei rilievi proposti dalla parte civile, con la memoria depositata, sull'incidenza rispetto a tale contrasto della diversità dei riti processuali e di una difforme valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni di testi e coimputati, difformità che peraltro caratterizzava anche il caso affrontato con la citata pronuncia n. 3702 del 2012 di questa Corte. Risultanti di queste convergenti connotazioni sono per un verso il realizzarsi di una situazione di contrasto con una diversa e definitiva decisione in tema di sussistenza del fatto contestato, che può peraltro dar luogo, con la definitività della sentenza impugnata, alle condizioni legittimanti un giudizio di revisione per contraddittorietà fra giudicati ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. A); e, d'altra parte, l'impossibilità di valutare in sede di legittimità se tale contrasto si fondi su accertamenti di fatti realmente inconciliabili. Il motivo di ricorso in esame prospetta dunque un vizio di effettiva incoerenza della sentenza impugnata rispetto ad una risultanza processuale, alla quale il passaggio in giudicato della più volte menzionata decisione del 30/04/2013 conferisce efficacia probatoria ai sensi dell'art. 238 bis c.p., che, pur presentandosi come potenzialmente decisiva, non ha potuto dispiegare tale efficacia nel giudizio di merito per contingenti circostanze derivanti dai diversi sviluppi del procedimento trattato con il rito abbreviato nei confronti del AC GE e di quello che ha seguito le vie ordinarie nei confronti dei computati. La rilevabilità in questa sede di un vizio siffatto è conforme al sistema anche in considerazione di evidenti ragioni di economia processuale e di rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che impongono di non demandare ad un eventuale giudizio di revisione la risoluzione di un contrasto che di tale sistema è risultato fisiologicamente possibile, nel momento in cui l'ordinamento ammette l'eventualità che imputati di uno stesso fatto criminoso optino per riti procedimentali differenziati;
essendone naturale rimedio l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame nel quale possa essere valutata l'incidenza, sulla prova dell'addebito contestato, degli accertamenti di fatto di cui alla sentenza separatamente pronunciata a carico dei coimputati. Le segnalate peculiarità della vicenda processuale in discussione ne escludono la riconducibilità all'orientamento giurisprudenziale, citato dalla parte civile nella memoria depositata, che individua il giudizio di revisione come sede delle doglianze riguardanti contrasti di giudizi (Sez. 3^, n. 10207 del 24/09/1997, Asselti, Rv. 209460;
Sez. 5^, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247261). L'esame di queste ultime decisioni rivela infatti come le stesse, in sostanziale aderenza ai principi affermati in termini più generali da questa Corte sull'impossibilità di dedurre per cassazione vizi di contraddittorietà della motivazione rispetto a provvedimenti diversi da quello impugnato, fondati su differenti valutazioni di merito (Sez. 5^, n. 34643 dell'08/05/2008, De CA, Rv. 240996; Sez. 3^, n. 15987 del 06/03/2013, Parisi, Rv. 255417; Sez. 1^, n. 4875 del 19/12/2012 (31/01/2013), Abate, Rv. 254193), si riferiscano a difformi giudizi su casi analoghi a quello oggetto del procedimento oggetto del ricorso per cassazione;
e non, come nel caso di specie, alla particolare situazione nella quale la sussistenza di un medesimo fatto sia oggetto di valutazioni diametralmente opposte in procedimenti separati, e la possibilità di apprezzare l'efficacia probatoria di una delle decisioni, legata alla definitività della stessa, si concretizzi prima del giudizio di legittimità, ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito costituenti sede propria di tale valutazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame che tenga conto, ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo F, degli accertamenti di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Milano del 30/04/2013, pronunciata nei confronti dei coimputati dello stesso reato.
2. Considerazioni puntualmente corrispondenti a quelle appena svolte al punto precedente rendono fondata, per le stesse ragioni, l'assorbente censura proposta nei motivi aggiunti, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di distrazione della somma ceduta tramite la OD alla MTB quale anticipo per una fittizia operazione immobiliare, di cui al capo B, in ordine all'intervenuto passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Tribunale di Milano del 30/04/2013, con la quale il coimputato MM LU veniva assolto per insussistenza del fatto dallo stesso addebito. Anche rispetto a tale disposizione assolutaria, infatti, viene dedotto il contrasto del giudizio di responsabilità del AC GE in quanto fondato sull'accertamento di un fatto necessariamente presupposto dell'imputazione, quale l'incongruità dei pagamenti effettuati dalla fondazione in favore della OD per le opere da quest'ultima realizzate, la prova del quale veniva ritenuta insufficiente con la sentenza definitiva nei confronti del coimputato;
ed anche per questa imputazione, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame comprendente le conclusioni, in termini di ricostruzione dei fatti, della decisione sulla posizione del MM LU.
3. I motivi proposti sui fatti di distrazione del valore dell'acquisizione del capitale della AS, di cui al capo C, sono infondati.
È in primo luogo infondata la censura di violazione del principio di corrispondenza fra il fatto contestato e quello ritenuto con la sentenza impugnata, che il ricorrente asserisce essere stato individuato nella condotta di uso personale, da parte dell'imputato, dell'aereo di proprietà della AS. Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che il riferimento a tale condotta, in quanto inserito su una decisione di primo grado nella quale la motivazione dell'esistenza di una condotta distrattiva o dissipatoria era imperniata sui costi sostenuti dalla fondazione per l'acquisizione e la gestione della AS, assumeva mera valenza di ulteriore elemento di prova, per un verso, dell'incongruenza di tale impegno economico per un'utilità rappresentata unicamente dalla disponibilità di un aereo, superflua rispetto alle effettive esigenze della San Raffaele tanto da consentirne l'utilizzazione per fini propri dell'imputato;
e, per altro, del diretto coinvolgimento di quest'ultimo nell'operazione.
Consequenziale a queste osservazioni è l'insussistenza della dedotta contraddittorietà delle conclusioni della Corte territoriale rispetto alle dichiarazioni della teste LL, per le quali i viaggi effettuati con l'aereo dal AC GE per fini personali erano dallo stesso pagati con l'emissione di fatture nei confronti di società allo stesso riferibili. A prescindere dalla congruità di tali forme di pagamento, infatti, la condotta penalmente rilevante era individuata dai giudici di merito nella sottrazione alla fondazione di risorse sproporzionate rispetto ai vantaggi derivanti dall'acquisizione della AS ed all'impiego del velivolo di proprietà della stessa, il cui uso personale da parte del AC GE era coerentemente ritenuto quale dimostrativo della mancanza di adeguata utilità del mezzo per le necessità della fondazione.
Sull'esistenza di una siffatta utilità, il ricorrente si limita a proporre rilievi di merito, espressivi di una valutazione alternativa che non intacca la logicità delle conclusioni della sentenza impugnata sul punto, fondate anche sul richiamo di quanto osservato in primo grado in ordine all'essere la fondazione gravata di tutte le spese sostenute dalla AS, come risultante dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dei testi HI, TI, Di LE e SA, questi ultimi due componenti della società incaricata della ricerca dell'aereo sul mercato. Insussistente è poi la dedotta contraddittorietà delle conclusioni dei giudici di merito con la circostanza per la quale l'aereo della AS rimaneva nella disponibilità della curatela. Tale circostanza è infatti irrilevante rispetto ad un'articolazione motivazionale riferita all'imputazione di distrazione o, comunque, di dissipazione di risorse impiegate nell'acquisto di beni ritenuti, per quanto detto, privi di effettiva utilità per la fondazione;
risorse il cui esborso non veniva in ogni caso compensato dalla liquidazione del velivolo in sede fallimentare.
In ordine infine alla materiale partecipazione dell'imputato all'operazione contestata, i rilievi del ricorrente sono generici nella censura della sufficienza del riferimento a quanto riferito dal teste Di LE sull'interesse manifestato dal AC GE per l'acquisizione dell'aereo, a fronte di quanto più ampiamente argomentato dalla Corte territoriale sull'utile direttamente tratto dall'imputato dall'uso personale del velivolo, secondo quanto riferito in proposito dalla teste LL.
4. I motivi proposti sui fatti di distrazione di somme erogate all'imputato ed alla OW, tramite la AS, la NR e la Airviaggi, in pagamento di ricerche sul mercato per l'acquisto di un velivolo, di cui al capo D, sono infondati.
Posto che il ricorrente non pone in discussione le conclusioni dei giudici di merito sulla mancanza di alcuna proporzione fra i versamenti ricevuti dall'imputato e dalla OW e il valore della consulenza effettuata per le ricerche di mercato, e comunque sull'evidente inutilità di tali ricerche laddove la fondazione aveva già acquisito un aereo, spendendovi disponibilità che si è visto peraltro essere state ritenute già esse incongrue con la sentenza impugnata, è in primo luogo infondata la censura di carenza motivazionale sulla provenienza dei predetti versamenti dalla fondazione. La Corte territoriale argomentava infatti sul punto nel riferimento per un verso alle dichiarazioni del teste Di LE, che nell'evidenziare l'eccessività delle provvigioni collegava sostanzialmente i pagamenti ad un'attività svolta nell'apparente interesse della fondazione;
e per altro alle stesse ammissioni dell'imputato sulla natura fittizia della consulenza e sulla riconducibilità dei pagamenti a restituzioni di somme da lui anticipate per l'acquisto dell'aereo della AS da parte della fondazione, che anche da questo punto di vista stabilivano un legame fra quest'ultima e i versamenti contestati. Considerazioni, queste, alle quali il ricorrente nulla specificamente oppone in ordine alle ragioni per le quali la AS, la NR e la Airviaggi avrebbero effettuato i pagamenti con disponibilità proprie, e non contesta peraltro che finanziamenti siano stati erogati dalla fondazione alla NR;
limitandosi a rilevare in proposito l'anteriorità temporale di detti finanziamenti ai pagamenti oggetto dell'imputazione, che non da luogo alla denunciata contraddizione con l'impiego per gli stessi di tali risorse o di altre provenienti dalla fondazione.
5. I motivi proposti sui fatti di distrazione della somma pagata alla società NN per un contratto di consulenza, di cui al capo E, e sulla sussistenza del rapporto causale fra questo e gli altri fatti distrattivi contestati e il dissesto, sono infondati.
5.1. Infondata è per il vero, con specifico riguardo all'imputazione in esame, la censura di mancanza di motivazione;
laddove nella sentenza impugnata, pur riaffermandosi il principio dell'irrilevanza in linea generale del collegamento causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto e, conseguentemente, della distanza temporale intercorsa fra la prima ed il secondo, si richiamavano comunque le dichiarazioni del teste BE in ordine alla difficile situazione finanziaria manifestatasi già prima del 2003 nella gestione della fondazione, la compatibilità dell'insolvenza di quest'ultima con il finanziamento erogato dalla Banca Europea di Investimenti, riferibile anche alla ristrutturazione della posizione debitoria, e quanto osservato nella relazione dei commissari giudiziali con riguardo all'incidenza, sull'aggravamento del dissesto, dei debiti derivanti da operazioni effettuate sistematicamente, e per importi rilevanti, per iniziative non inerenti all'attività ospedaliera della fondazione. Riconoscendosi motivatamente tale carattere all'operazione in esame in base alle dichiarazioni del teste VA IO sulla persistenza dei problemi nei rapporti esteri della fondazione, che la consulenza avrebbe dovuto risolvere, e degli addetti alla contabilità HI, ZZ, AN, CC e MI, i quali si dicevano all'oscuro di attività svolte dalla società NN a favore della fondazione, ed alle ammissioni dell'imputato sulla natura fittizia del contratto di consulenza in quanto destinato a giustificare la restituzione di un prestito precedentemente erogato al AI IO, del quale non vi era peraltro alcun riscontro.
5.2. Le censure del ricorrente, tuttavia, sono più in generale infondate, con riguardo al tema del rapporto causale fra le condotte distrattive contestate ed il dissesto, in quanto relative, come del resto rammentato nella sentenza impugnata, ad un aspetto irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. Detta irrilevanza è stata reiteratamente ed anche recentemente affermata da questa Corte sulla base dell'estraneità del dissesto alla struttura essenziale del reato e della conseguente impossibilità di qualificarlo come evento dello stesso, con l'ulteriore implicazione dell'indifferenza, rispetto alla realizzazione della fattispecie criminosa, del suo collegamento eziologico con la condotta (Sez. 5^, n. 34584 del 06/05/2008, Casillo, Rv. 241349; Sez. 1, n. 40172 dell'01/10/2009, Simonte, Rv. 245350; Sez. 5^, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5^, n. 232 del 09/10/2012 (07/01/2013), Sistro, Rv. 254061; Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012 (15/02/2013), Lanciotti, Rv. 254634; Sez. 5^, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567). Il ricorrente ha posto l'attenzione su un arresto giurisprudenziale che in radicale contrasto con tale orientamento, identificando nello stato di insolvenza, che abbia dato luogo alla dichiarazione di fallimento o, nel caso che ci occupa, all'ammissione al concordato preventivo allo stesso assimilata ai sensi della L. Fall., art. 236, comma 2, n. 1, un elemento costitutivo essenziale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha ritenuto che allo stesso non possa essere negata la qualificazione di evento del reato;
traendone la conseguenza della necessaria esistenza, ai fini dell'integrazione del reato, di un nesso causale fra tale evento e la condotta (Sez. 5^, n. 47502 del 24/09/2012, RV, Rv. 253493). Orbene, è agevole osservare, in primo luogo, come la citata pronuncia costituisca un precedente assolutamente isolato a fronte di decisioni che anche in epoca successiva, per quanto risulta dalla loro precedente e peraltro sommaria elencazione, hanno ribadito il principio dell'irrilevanza dell'incidenza causale della condotta sulla determinazione dello stato di insolvenza. E non può d'altra parte sottacersi come il caso oggetto della sentenza in esame presentasse connotazioni singolari, riguardando la responsabilità di un soggetto titolare della carica amministrativa di una società in un periodo delimitato e seguito, precedentemente al fallimento della società stessa, dalla gestione di soggetti diversi e da una procedura di amministrazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., conclusasi senza rilievi di insolvenza.
A prescindere da queste considerazioni, deve tuttavia aggiungersi come, per un verso, gli argomenti posti a sostegno delle conclusioni della sentenza commentata si rivelino, ad un'approfondita analisi, privi della decisività ad essi attribuita in quella sede;
e come, per altro, dette conclusioni incontrino insormontabili ostacoli di carattere sistematico, che la sentenza, pur facendosene in parte carico, non riesce a rimuovere, e che di contro si traducono in elementi determinanti a sostegno dell'interpretazione predominante.
5.2.1. Quanto al primo dei profili appena indicati, la sentenza RV richiama un orientamento giurisprudenziale che ha in effetti reiteratamente qualificato il fallimento come elemento costitutivo dei reati di bancarotta (Sez. 5^, n. 683 del 19/06/1968, Tagliaferri, Rv. 108978; Sez. 5^, n. 241 del 06/02/1969, Cassano, Rv. 110785; Sez. 5^, n. 580 del 06/04/1971, Santoro, Rv. 118409; Sez. 1^, n. 687 del 06/04/1973, Pagot, Rv. 126075; Sez. 5^, n. 6484 del 16/12/1975 (29/05/1976), Lancellotti, Rv. 133666; Sez. 5^, n. 1761 del 21/12/1977 (17/02/1978), Tani, Rv. 137976; Sez. 5^, n. 10076 del 17/05/1978, Baffi, Rv. 139835; Sez. 5^, n. 10524 del 17/07/1981, Gini, Rv. 151091; Sez. 5^, n. 3688 del 21/02/1986, Marra, Rv. 172663;
Sez. 5^, n. 306 del 17/11/1989 (15/01/1990), Sargenti, Rv. 183026;
Sez. 5^, n. 2136 del 09/12/1999 (23/02/2000), Tuttolomondo, Rv. 215477; Sez. 1^, n. 1825 del 06/11/2006 (22/01/2007), Iacobucci, Rv. 235793); rilevando, rispetto ad esso, la coerenza della conclusione che indica il dissesto quale evento del reato, e la dissonanza, di contro, dell'interpretazione che esclude la necessità del rapporto causale del dissesto con la condotta.
Un esame accurato delle pronunce riconducibili a tale orientamento evidenzia tuttavia come le stesse richiamino tralatiziamente, e senza particolari precisazioni teoriche, una lontana ma non contrastata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 2 del 25/01/1958, Mezzo, Rv. 98004), che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza RV, non si era affatto espressa nei termini definitori del fallimento quale elemento costitutivo del reato;
ma, seguita peraltro in questa prospettiva da altre pronunce successive (Sez. 5^, n. 33 del 17/01/1967, Turiaco, Rv. 103644; Sez. 5^, n. 98 del 30/01/1968, Scarinzi, Rv. 107572; Sez. 6^, n. 1759 del 16/10/1969, Cianfrocca, Rv. 113250; Sez. 1^, n. 2129 del 27/10/1970 (18/01/1971), Angiolini, Rv. 116261; Sez. 5^, n. 92 del 08/11/1971 (12/01/1972), Mari, Rv. 119793; Sez. 1^, n. 374 del 20/02/1973, Alessandrini, Rv. 124661; Sez. 5^, n. 2811 del 30/01/1985, Squadrito, Rv. 168506), aveva testualmente qualificato la dichiarazione di fallimento come "condizione di esistenza del reato". Questa definizione manifesta chiaramente l'intento di denotare una realtà diversa da quella dell'elemento costitutivo del reato, quanto meno nel significato proprio del termine;
attagliandosi la stessa ad una componente necessaria perché il fatto sia penalmente rilevante, ma, come evidenziato dal termine "condizione", distinta dai dati costitutivi della struttura essenziale del reato.
Tanto illumina il significato reale della successiva giurisprudenza, ove per un verso definitoria del fallimento come elemento costitutivo del reato, ma per altro dichiaratamente ripropositiva dei principi di cui alla citata decisione delle Sezioni Unite, riferendolo inevitabilmente ad una nozione di elemento costitutivo in senso assolutamente improprio;
il ricorso alla quale appare mirato, come è reso esplicito in molte delle pronunce citate, a rimarcare la rilevanza della data e del luogo della dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicabilità di determinati istituti sostanziali e processuali, quali la prescrizione del reato o la competenza territoriale. Che questo sia il contenuto effettivo della linea giurisprudenziale in discussione è peraltro evidente laddove il fallimento è stato espressamente ricondotto ad una categoria di elementi della fattispecie incriminatrice diversi da quelli propriamente costitutivi del reato (Sez. 5^, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185883).
Se questo è il senso che deve essere effettivamente attribuito alle definizioni giurisprudenziali del fallimento come elemento dei reati di bancarotta, ne segue che allo stesso non può essere riconosciuto alcun significato interpretativo nella direzione della qualificazione del fallimento, o della situazione di insolvenza o dissesto che ne costituisce il fondamento sostanziale, come evento dei reati in esame.
5.2.2. Venendo ora a considerare i dati di carattere sistematico, i quali si oppongono alla tesi che vede nel fallimento o comunque nel dissesto un evento causalmente collegato alla condotta distrattiva, deve menzionarsi in primo luogo la difficoltà di tracciare tale collegamento con un accadimento costituito da un atto giudiziario, quale la dichiarazione di fallimento o l'ammissione al concordato preventivo, estraneo alle determinazioni ed alla disponibilità del soggetto agente;
difficoltà che in effetti induce l'argomentazione della sentenza RV a riferire tale rapporto ad un evento identificato nel presupposto sostanziale del fallimento, ossia il dissesto o lo stato di insolvenza, tuttavia diverso dalla realtà espressamente indicata dalla norma incriminatrice nella sentenza dichiarativa del fallimento o negli atti alla stessa equiparati. Nella stessa sentenza esaminata, inoltre, si riconosce la difficile ipotizzabilità di un rapporto causale fra il dissesto e le condotte di bancarotta documentale. La risposta data dalla sentenza al problema, nel senso della possibilità che il fallimento assuma funzioni diverse nella bancarotta documentale ed in quella patrimoniale, non è convincente a fronte della collocazione perfettamente analoga che il riferimento normativo alla dichiarazione di fallimento presenta nella struttura testuale delle due fattispecie;
dato, questo, che sostiene di contro la tesi dell'irrilevanza del rapporto causale fra la condotta ed il fallimento, in quanto neppure astrattamente ravvisabile in talune delle ipotesi del reato di cui si discute.
Situazione analoga, questa tuttavia non affrontata nella sentenza commentata, è quella che si riscontra per i casi di bancarotta postfallimentare di cui alla L. Fall., art. 216, comma 2; nei quali la posteriorità temporale della condotta rispetto al fallimento esclude addirittura in radice alcuna possibile dipendenza causale di quest'ultimo dalla prima.
Ma è altresì decisiva la circostanza per la quale la rilevanza del rapporto causale fra la condotta ed il dissesto è espressamente prevista per le sole fattispecie di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2. Quanto osservato sul punto nella sentenza RV, per la quale detta disposizione fungerebbe da norma di chiusura e di estensione dell'incriminazione a tutte le ipotesi dolose che cagionino il fallimento, in quanto tale rivelatrice dell'implicita ricorrenza del descritto nesso causale in tutte le ipotesi di bancarotta, non è sostenibile nel momento in cui nessun segnale di siffatta implicita previsione è ravvisabile nelle norme incriminatrici diverse dal citato art. 223; la cui interpretazione quale norma di chiusura si presenta a questo punto come il risultato di un'inammissibile forzatura. Nè è significativo l'ulteriore riferimento della sentenza commentata alla presenza, fra i reati societari il cui rapporto causale con il dissesto determina la configurabilità del reato di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, del reato di illegale ripartizione di utili previsto dall'art. 2627 c.c., qualificabile anche come ipotesi di bancarotta per distrazione, ed all'asserita irragionevolezza dell'essere il rapporto causale in esame rilevante o meno a seconda che lo stesso fatto sia qualificato come bancarotta impropria da reato societario o come bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il presupposto dell'argomentazione, ossia la possibilità di qualificare senz'altro la condotta di illegale ripartizione di utili anche come bancarotta per distrazione, è infatti insussistente in presenza della clausola di riserva rispetto alle ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, espressamente prevista dal citato art. 2627; ed invero l'utile integralmente distribuito, in quanto di spettanza dei soci e non della società, non integra di per sè l'oggetto materiale del reato di bancarotta per distrazione, ma lo diventa solo nell'ipotesi in cui la sua assegnazione avvenga senza la prededuzione dell'onere tributario e della conseguente penalità, incidendo in tal modo la condotta su disponibilità eccedenti quelle di pertinenza dei soci (Sez. 5^, n. 17692 del 18/02/2009, Ferrari, Rv. 243612).
È invece estremamente significativo che la L. Fall., all'art. 223, comma 2, sia stato modificato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4 con l'estensione della previsione del nesso causale con il dissesto, precedentemente in vigore per le sole ipotesi di bancarotta impropria per causazione dolosa del fallimento, a quelle di bancarotta impropria da reato societario, senza che analoga disposizione sia stata con l'occasione introdotta anche per gli altri reati fallimentari. Tanto infatti conferma ulteriormente il chiaro e persistente intento del legislatore di riservare il requisito della necessità del rapporto causale fra la condotta ed il dissesto al limitato ambito delle ipotesi di bancarotta impropria, escludendolo di conseguenza per le altre fattispecie di bancarotta.
5.2.3. In conclusione, il precedente citato dal ricorrente non è in grado di porre in discussione quello che, ove correttamente analizzato, si dimostra essere un costante, radicato e coerente orientamento giurisprudenziale, per il quale il fallimento, pur integrando condizione necessaria per la configurabilità dei reati di bancarotta, solo in tal senso definita con l'improprio richiamo alla nozione di elemento costitutivo del reato, non ne costituisce l'evento se non per le ipotesi di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, nelle quali lo stesso è espressamente previsto come tale. Al di fuori di tali ipotesi, come pure è stato sottolineato in giurisprudenza (Sez. 5^, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), la condotta presenta connotati intrinseci di offensività, che nelle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale si manifesta in particolare nei confronti della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 c.c., offre ai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5^, n. 36629 del 05/06/2003, Longo, Rv. 227148). Rispetto a tale dimensione di pericolosità, la dichiarazione di fallimento, o le situazioni ad essa assimilate, svolgono la duplice funzione di qualificare ulteriormente l'offesa nella prospettiva del pericolo che, nell'eventualità dell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzionale, sia pregiudicato dalla pregressa ed indebita diminuzione patrimoniale;
e di attualizzare tale lesività con l'effettiva apertura della procedura indicata. Ed in quanto elemento qualificante ed attualizzante dell'offesa, l'atto giudiziale determinativo della procedura concorsuale non è riconducibile ad alcuna delle categorie degli elementi costitutivi del reato in senso proprio, e tanto meno a quella dell'evento, in ordine al quale sia possibile ragionare in termini di necessario rapporto causale con la condotta. In questa prospettiva risulta priva di fondamento il rilievo, espresso ancora nella sentenza RV, in ordine al contrasto della tesi dell'irrilevanza del rapporto causale con l'art. 27 Cost., laddove la punibilità sarebbe fatta dipendere, a prescindere dalla natura e dall'entità della distrazione, da circostanze estranee alla volontà del soggetto agente, quali la dimensione del patrimonio dell'impresa o l'essere o meno riuscito l'imprenditore ad addivenire con i creditori ad una soluzione negoziale di una crisi finanziaria. Tali circostanze non incidono infatti sull'offensività del reato, contraddistinta dal pericolo che, ove per qualsiasi ragione si dia luogo ad una procedura concorsuale, l'esito della stessa venga condizionato da atti distrattivi che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile. E per le stesse ragioni è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 216, ove interpretato in conformità alla tesi di cui sopra,
proposta con motivo subordinato dal ricorrente.
6. I motivi proposti sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta sono infondati.
6.1. Detti motivi si fondano sul presupposto giuridico della necessità che l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta sia assistita dalla consapevolezza dello stato di insolvenza della fallita, e comunque che siffatta consapevolezza sia presente nel concorrente estraneo al reato, quale deve essere qualificato il AC GE nell'impostazione accusatoria;
e, conseguentemente, su censure di violazione di legge e di illogicità motivazionale nell'asseritamente vano tentativo della Corte territoriale di superare la mancanza di prova, in ordine a tali presupposti, con l'attribuzione all'imputato della posizione di amministratore di fatto della fondazione o, in ogni caso, con il riferimento di elementi indicativi della consapevolezza del dissesto di quest'ultima in capo al AC GE.
Per questo secondo aspetto, posto che il principio di correlazione fra l'accusa e la sentenza di condanna non è violato ove la stessa condotta distrattiva contestata venga ascritta ad un soggetto il cui contributo concorsuale, specificamente descritto nell'imputazione, venga ritenuto come posto in essere da un amministratore di fatto piuttosto che da un extraneus (Sez. 5^, n. 13595 del 19/02/2003, LEni, Rv. 224842; Sez. 5^, n. 4117 del 09/12/2009 (01/02/2010), Prosperi, Rv. 246100), la ravvisabilità della prima qualificazione in capo al AC GE veniva in primo luogo congruamente motivata nella sentenza impugnata con il riferimento all'aver lo stesso agito in modo stabile e continuativo, e per diversi anni, in stretta collaborazione con gli amministratori formali della fondazione, gestendo in via esclusiva ingenti risorse finanziarie. A non voler considerare ciò, la consapevolezza da parte dell'imputato, ove considerato concorrente esterno nel reato, in ordine alla situazione di insolvenza della fondazione, era anch'essa oggetto di un'esauriente motivazione, articolata nel riferimento alle dichiarazioni del coimputato MM NO sulle difficoltà della fondazione nel pagamento dei fornitori e su quanto riferitogli già nel 2002 dal AI IO in merito ai rischi di mancato pagamento degli appaltatori, del teste BE sulla difficoltà nel pagamento dei dipendenti della fondazione fin dal 2003 ed alla generalizzata conoscenza di tale situazione nell'ambiente sanitario lombardo;
dalle ammissioni del AC GE sulla sua approfondita cognizione di tale ambiente, del sistema delle sovrafatturazioni, delle richieste del AI IO di ottenere somme da impiegare all'estero al di fuori del bilancio e del carattere fittizio delle operazioni fra la fondazione e le società da lui controllate, dirette a consentirgli di rientrare in possesso del denaro ceduto al AI IO;
dai contatti diretti dell'imputato con l'intera struttura delle società controllate dalla fondazione, con i fornitori privilegiati della stessa e con le società AS, MTB, OW e AR, coinvolte in talune delle operazioni contestate;
e dalle dichiarazioni del coimputato VA IO e dei testi LL, TI e HI sulla presenza dell'imputato all'interno della fondazione, sui suoi incarichi nei contatti con gli Stati esteri e con la Regione Lombardia, sulla continuità dei suoi rapporti con il AI IO, documentati anche dal contenuto di un'agenda sequestrata a quest'ultimo, e sul suo uso anche personale dell'aereo della fondazione. Elementi dei quali il ricorrente discute la singola efficacia probatoria, con valutazioni di merito che non evidenziano illogicità nell'argomentazione della Corte territoriale, fondata sulla portata dimostrativa del complesso di tali risultanze, globalmente considerato.
6.2. Al di là di queste considerazioni, la tesi difensiva è tuttavia, e soprattutto, infondata in quello che è stato indicato in precedenza come il suo presupposto giuridico, ossia la necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza della società fallita o, come nel caso di specie, ammessa al concordato preventivo, in capo all'amministratore della stessa e, comunque, al soggetto chiamato a rispondere quale concorrente esterno nel reato di bancarotta. Il ricorrente richiama anche a questo proposito la più volte citata sentenza RV, in quanto affermativa della necessità che lo stato di insolvenza sia previsto e voluto quale conseguenza della condotta. Si tratta, anche per questo aspetto, di un'affermazione isolata, a fronte di una giurisprudenza che ha costantemente escluso la prospettiva del dissesto dall'oggetto del dolo dei reati di bancarotta, individuando quest'ultimo come limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5^, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5^, n. 29896 dell'01/07/2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5^, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5^, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5^, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5^, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932). Ma di un'affermazione fondata, altresì, sulla definizione del dissesto quale elemento costitutivo del reato, e come tale ritenuto necessariamente coperto dal dolo secondo le regole generali;
definizione che si è visto al punto precedente non corrispondere all'effettiva funzione dello stato di insolvenza, e dell'atto giudiziale che lo certifica, all'interno della fattispecie incriminatrice, funzione viceversa riconducibile a quella di un elemento qualificante dell'offesa propria del reato. Non significativo in contrario è il richiamo della sentenza RV a talune pronunce (fra le quali la più volte menzionata Sez. 5^, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) per le quali il dolo del reato di bancarotta per distrazione si risolve nella consapevolezza di sottrarre beni all'esecuzione concorsuale e di determinare un depauperamento del patrimonio in danno dei creditori. Tale assunto corrisponde infatti puntualmente alla descritta natura dell'atto introduttivo della procedura concorsuale, quale elemento orientativo dell'offesa di pericolo, tipica del reato di bancarotta fraudolenta, verso il possibile pregiudizio per le ragioni dei creditori nell'eventualità che tale procedura venga instaurata;
e, ben lungi dall'introdurre il dissesto nell'oggetto del dolo, ne mantiene il contenuto nei limiti del distacco dei beni distratti dal patrimonio dell'imprenditore e della previsione delle conseguenze pregiudizievoli ad esso strettamente inerenti nella prospettiva dell'ipotetico concorso dei creditori.
6.3. Una volta chiarita l'estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'amministratore della società. Ed in tal senso è una reiterata affermazione giurisprudenziale (Sez. 5^, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5^, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5^, n. 1706 del 12/11/2013 (16/01/2014), Papalia, Rv. 258950), opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, per la quale il dolo dell'extraneus si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza. La conformità di tale indirizzo interpretativo alla individuazione della reale natura del dissesto nell'ambito della fattispecie incriminatrice dei reati di bancarotta, ed ai principi in tema di oggetto del dolo nei concorrenti nel reato, consentirebbe di per sè di disattendere il riferimento del ricorrente ad arresti giurisprudenziali a sostegno dell'interpretazione per la quale il dolo del concorrente estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta comprenderebbe la consapevolezza dello stato di insolvenza. Tuttavia, ad un'analisi accurata, tali pronunce si rivelano in effetti non contrastanti con l'interpretazione precedentemente esposta. Talune di esse (Sez. 5^, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108; Sez. 5^, n. 16000 del 10/02/2012, AC, Rv. 252309, quest'ultima particolarmente segnalata dal ricorrente in quanto pronunciata in materia di provvedimenti cautelari adottati nello stesso procedimento) si limitano a richiamare una precedente decisione (Sez. 5^, n. 23675 del 22/04/2004, Bertuccio, Rv. 228905), la cui motivazione individuava anch'essa, in realtà, il dolo dell'extraneus nella consapevolezza del possibile pregiudizio derivante dalla distrazione per la garanzia dei creditori;
riservando in tale prospettiva alla conoscenza del dissesto una funzione meramente probatoria, quale elemento che come altri, e quindi in funzione non necessaria, può risultare in concreto utile ai fini della dimostrazione del dolo come sopra delimitato. Altra pronuncia (Sez. 5^, n. 41333 del 27/10/2006, Tisi, Rv. 235766), ad un esame completo della motivazione, risulta incentrare il dolo del concorrente estraneo nella consapevolezza non dell'insolvenza, ma del "rischio di insolvenza"; esplicando tale nozione in termini descrittivi come pregiudizio per la garanzia dei creditori, in una dimensione che ancora una volta corrisponde a quella che si è visto essere l'offesa di pericolo propria del reato, nella prospettiva dell'eventuale apertura di procedure concorsuali, non dissimile dall'oggetto del dolo del soggetto intraneo all'impresa. Non è infine possibile trarre indicazioni contrarie all'orientamento qui seguito da una decisione (Sez. 5^, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409) che identifica il contenuto del dolo del concorrente esterno nella "consapevolezza e volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa", ove al riferimento al dissesto non è attribuito l'inequivoco significato dell'indicazione di una componente dell'oggetto del dolo piuttosto che di un'espressione meramente descrittiva della posizione del concorrente interno. Il dedotto vizio di violazione di legge e carenza motivazionale sulla consapevolezza dello stato di insolvenza della fondazione in capo all'imputato è in conclusione insussistente, in quanto riguardante un elemento estraneo al dolo concorsuale della fattispecie concreta contestata.
6.4. Infondata è altresì la censura di mancanza di motivazione sull'ipotesi del collegamento delle condotte distrattive con rapporti corruttivi del coimputato AI IO con esponenti dell'amministrazione regionale lombarda. Detta ipotesi veniva infatti considerata nella sentenza impugnata, osservandosi come la stessa non trovasse riscontri in atti al di là di vaghe allusioni di alcuni dei dichiaranti;
e come, in ogni caso, la destinazione finale della provvista costituita con le distrazioni non escludesse il carattere illecito, rispetto alla normativa fallimentare, delle modalità con le quali la provvista era stata costituita.
7. I motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo G sono infondati.
Infondata è in primo luogo la censura di violazione di legge nell'individuazione dell'oggetto giuridico del reato, con le relative ricadute in termini di identificazione delle connotazioni dell'associazione penalmente rilevante, in un ordine pubblico inteso come generica protezione dell'ordinamento, e non nell'ordine pubblico materiale offeso dalla produzione di allarme sociale e turbamento per i cittadini. Il contenuto della nozione di ordine pubblico, nel quale è stato anche recentemente ribadita la ravvisabilità del bene giuridico tutelato dall'art. 416 c.p. (Sez. 1^, n. 33662 del 09/05/2005, Ballacchino, Rv. 232405; Sez. 6^, n. 30791 del 16/07/2013, Fragalà, Rv. 255863), non è invero limitato alla pubblica tranquillità o alla sicurezza dei cittadini, ma si estende al rispetto dei principi fondamentali sui quali si fondano la convivenza civile e l'ordinato assetto della società (Sez. 3^, n. 9725 del 13/04/1992, Arduini, Rv. 191910). La sussistenza del reato associativo era pertanto correttamente motivata in questi termini, nella sentenza impugnata, con l'individuazione di un gruppo organizzato stabilmente dedito a condotte finalizzate al sistematico depauperamento delle risorse della fondazione, promosso dal AI IO e dotato di rilevanti mezzi operativi costituiti dalla predisposizione di una vasta rete di soggetti e società fiduciarie, della capacità di adattarsi ad eventi imprevisti, come dimostrato dal subentro di MM CA nelle funzioni svolte dal di lui padre, allorché lo stesso veniva indagato per fatti di criminalità organizzata, e dalla modifica delle cautele adottate per la custodia del denaro a seguito di una perquisizione effettuata presso la sede della fondazione, e dall'esistenza di un programma indeterminato, specificamente indicato dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per l'appunto nello svuotamento delle disponibilità della fondazione. Elementi, questi, tali da configurare offesa all'ordine pubblico con riguardo alla sicurezza ed all'affidabilità dei rapporti economici e delle relative obbligazioni creditorie. Nè alcuna carenza motivazionale è ravvisabile con riguardo al tema del rapporto fra la ritenuta realtà associativa ed un ente economico, quale la fondazione, regolarmente operante sul mercato. Dalle considerazioni che precedono emerge come l'ambito associativo non fosse limitato alla fondazione, estendendosi al complesso delle società e dei soggetti economici collegati alla stessa nelle operazioni contestate;
non senza osservare come la questione sia comunque priva di decisività, laddove i presupposti del reato associativo sono ravvisabili anche nell'utilizzazione, per la realizzazione del programma criminoso, delle strutture di una società commerciale regolarmente costituita (Sez. 6^, n. 43656 del 25/11/2010, Bartocci, Rv. 248816). Infondate sono altresì le censure sull'identificazione del ruolo dell'imputato del contesto associativo, puntualmente delineato dalla Corte territoriale nell'inserimento del AC GE dal 2006 nell'intreccio dei rapporti facenti capo alla fondazione, nella messa a disposizione delle società fiduciarie con le quali l'imputato aveva rapporti, nei contatti del AC GE con gli altri imprenditori e le società estere e, attraverso il richiamo dei rilievi della decisione di primo grado sul punto, nel drenaggio delle risorse sottratte alla fondazione attraverso il proprio commercialista EN e l'emissione di fatture fittizie da parte di società appositamente costituite;
circostanze, queste, che implicano consapevolezza dell'agire in un ambiente associativo finalizzato alla commissione di reati e dunque la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, escludendosi pertanto anche il lamentato vizio di mancanza di motivazione su tale aspetto.
8. I motivi proposti sul rigetto di istanze di integrazione probatoria sono assorbiti, quanto alla mancata acquisizione della motivazione della all'epoca non ancora definitiva sentenza assolutoria del Tribunale di Milano del 30/04/2013, per i reati di cui ai capi B e F, all'esito del giudizio ordinario nei confronti dei coimputati MM LU, RA NA e SC CA, e degli elementi acquisiti nel relativo procedimento, da quanto osservato ai punti 1.2 e 2 in ordine all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire al giudice di merito la valutazione dell'incidenza probatoria, sul giudizio di responsabilità dell'imputato per i predetti capi di imputazione, del contenuto decisorio della sentenza del Tribunale a seguito della sopravvenuta irrevocabilità della stessa.
Per il resto, i motivi in esame sono infondati con riguardo alla mancata acquisizione di documentazione attinente alla costituzione di società estere riconducibili al AI IO. La sentenza impugnata era correttamente motivata sul punto in aderenza ai principi affermati da questa Corte (Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161; Sez. 1^, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729), per i quali la scelta del rito abbreviato, implicando accettazione dello svolgimento del giudizio sulla base degli elementi di prova acquisiti ed emergenti dagli atti del fascicolo del pubblico ministero, esclude la sussistenza di un diritto dell'imputato di dolersi dell'incompletezza di tali atti e di richiedere l'integrazione degli stessi o la rinnovazione istruttoria in appello;
ed al permanere in capo al giudice dei poteri officiosi di assunzione anche in sede di appello di nuove prove, ove ritenute assolutamente necessarie ai fini della decisione, non si accompagna di conseguenza alcun dovere di motivazione in ordine al mancato esercizio di detti poteri, pur in presenza di una sollecitazione della difesa in tal senso. Non senza considerare che nella sentenza impugnata si osservava come la richiesta di acquisizione della documentazione fosse stata proposta solo nel corso del giudizio abbreviato dopo che l'esistenza dei documenti era stata segnalata alla Procura della Repubblica prima dell'instaurazione di tale rito;
e che in ogni caso il ricorso non contiene alcuna specifica allegazione sulla decisività del contenuto della documentazione in questione rispetto alle argomentazioni a sostegno delle decisioni di merito.
9. I motivi proposti sull'aggravante del danno di rilevante gravità sono infondati.
La tesi dell'inapplicabilità dell'aggravante in esame ai fatti di bancarotta impropria previsti dalla L. Fall., art. 223, in quanto commessi da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società fallite, sostenuta dal ricorrente e in effetti condivisa da una pronuncia in tal senso di questa Corte (Sez. 5^, n. 8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv.246154), è fondata sul testuale richiamo della L. Fall., all'art. 219, comma 1, ad indicazione dei fatti per i quali le pene sono aumentate laddove gli stessi abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, a quelli previsti dai soli artt. 216, 217 e 218 della Legge, e sulla ritenuta diversità strutturale ed analogica fra la bancarotta impropria e quella ordinaria, che non consentirebbe un'applicazione estensiva della previsione anche ai fatti di cui all'art. 223 senza incorrere in una non consentita interpretazione analogica. Ormai ampiamente prevalente è tuttavia l'orientamento, correttamente richiamato nella sentenza impugnata, per il quale l'aggravante è applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria in esame (Sez. 5^, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247320; Sez. 5^, n. 30932 del 22/06/2010, Poli, Rv.247970; Sez. 5^, n. 127 dell'08/11/2011 (09/01/2012), Pennino, Rv. 252664; Sez. 5^, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251215; Sez. 5^, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5^, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5^, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, v. 257762; e tanto sulla base di considerazioni attinenti sia al dato testuale che alla ragionevole interpretazione delle norme.
Per il primo aspetto, un'analisi limitata al rinvio contenuto nella L. Fall., all'art. 219, comma 1, indiscutibilmente riferito ai soli artt. 216, 217 e 218 della stessa legge, è riduttiva. La complessità del sistema di rinvii esistente fra le norme applicabili nel caso di specie richiede infatti che detta analisi comprenda anche il rinvio dello stesso art. 223, incriminante i fatti qui contestati, all'art. 216; per effetto del quale le condotte e le pene previste da quest'ultima norma sono richiamate per sancire l'applicabilità delle seconde alle prime anche laddove le condotte siano realizzate nell'ambito di società dichiarate fallite da amministratori o altri soggetti agli stessi equiparati per la loro funzione gestionale. Il raffronto rende evidente la diversità sostanziale delle due disposizioni di rinvio.
La prima, infatti, opera configurando per i fatti tipici previsti dalla L. Fall., art. 216, oltre che per quelli incriminati dagli artt. 217 e 218, la circostanza aggravante data dalla rilevante gravità del danno;
il rinvio svolge pertanto in questo caso una funzione integrativa, sotto il profilo degli elementi accidentali del reato, delle fattispecie criminose di cui alle norme richiamate. La seconda, invece, ricomprende nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216 i fatti, corrispondenti alla stessa, posti in essere nella gestione di società fallite da parte di soggetti della stessa incaricati;
e ha di conseguenza una funzione estensiva dell'ambito di operatività della stessa fattispecie-base del reato di bancarotta fraudolenta. Il rilievo del ricorrente, per il quale la L. Fall., art. 223, comma 1, richiamerebbe l'art. 216 a soli fini sanzionatori,
è contrario alla lettera della prima norma, che se effettivamente in apertura si esprime nel senso dell'applicazione ai gestori di società fallite "delle pene stabilite nell'art. 216", nel seguito qualifica i soggetti agenti come autori "dei fatti preveduti nel suddetto articolo"; fatti che sono dunque espressamente richiamati nella loro integralità.
È partendo dal rinvio presente nell'art. 223 che deve dunque procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di società. E la descritta integralità del richiamo contenuto nello stesso alla fattispecie di cui all'art. 216 non può che far intendere lo stesso come implicitamente riferito anche all'elemento accidentale di quest'ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo;
norma che deve pertanto ritenersi anch'essa indirettamente richiamata dall'art. 223, comma 1, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto. Sotto altro profilo, laddove si ritenesse l'aggravante in esame non ravvisabile nei fatti di bancarotta commessi dal gestore di società, si perverrebbe all'irragionevole risultato di sottoporre l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in esame, rispetto a quello previsto per i fatti sostanzialmente analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria, sicuramente non meno gravi, per i quali sarebbe al più configurabile l'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Irrilevante è poi il riferimento del ricorrente alla circostanza per la quale la L. Fall, art. 236, ricorrente nella fattispecie concreta in quanto riguardante una società ammessa a concordato preventivo, rinvia unicamente all'art. 223; nella prima norma non è infatti rinvenibile alcun dato in base al quale possa escludersi che tale rinvio ricomprenda anche le disposizioni a loro volta richiamate dall'art. 223.
Quanto precede qualifica l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza ormai largamente maggioritaria come conforme all'effettivo contenuto della L. Fall., art. 223, e assolutamente non analogica;
il che rende manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale di detta interpretazione, proposta in via subordinata dal ricorrente.
10. I motivi proposti sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili sono assorbiti dalla decisione di annullamento con rinvio con riguardo alle imputazioni di cui ai capi B e F, che incide sulla determinazione della pena e della provvisionale determinata in primo grado sulla base del danno in quella sede ritenuto accertato. Alla luce di quest'ultima considerazione, non vi è luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della provvisionale contenuta nel ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto. La liquidazione delle spese della parte civile va rimessa al giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi B ed F e conseguentemente in ordine alla misura della provvisionale con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014