Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario" caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato.
Commentario • 1
- 1. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2014, n. 13083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13083 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 28/02/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 243
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 47107/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MI N. IL 26/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 1119/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 13/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. FRATICELLI M., che ha chiesto rigettarsi il ricorso, udito il difensore avv. MINNITI E., che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di FR AR con riferimento al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, in concorso con altre persone, tra le quali OM LA (del quale il predetto è genero, per averne sposato la figlia MA); e ciò in riferimento a due società, la impresa individuale LE VIE DEL LEGNO (capo AS) e la srl DUE MONTI LEGNAMI (capo AT), attive nel settore del taglio boschivo. Entrambi i delitti sono stati contestati come aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver l'indagato commesso il fatto, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e per agevolare l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta (in Antonimina, accertato in data 28 gennaio 2004).
2. Ricorre per cassazione il difensore, articolando due censure ed allegando corposa documentazione.
3. Prima censura: violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale con specifico riferimento all'art. 273 c.p.p., art. 110 c.p. e art. 12 quinquies sopra citato.
Si sostiene il travisamento della prova con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose contestate, in quanto dagli atti non risulta affatto che la titolarita' delle due aziende fosse fittiziamente attribuita al ricorrente e che il reale proprietario fosse OM LA, il quale, peraltro, non aveva nessun motivo per ricorrere all'interposizione di persona, essendo incensurato e non destinatario di alcuna misura di prevenzione. Manca peraltro qualsiasi dimostrazione dell'inserimento proprio del OM in una struttura criminale;
in nessuna considerazione è stato tenuto il dato che lo stesso è persona assolutamente incensurata e immune da ogni tipo di precedente allarmante.
3.1. Quanto alla conversazione con OM SE, arbitrariamente indicato come l'armiere del clan (ma nei cui confronti è intervenuto provvedimento di annullamento con riferimento al delitto associativo), se ne segnala, nel ricorso, la scarsa significatività. Sotto altro aspetto, si segnala che la intestazione fittizia, per essere rilevante, deve essere effettuata allo scopo di sottrarsi a misure di prevenzione reale. Dunque: ogni altra ragione per la quale si possa ricorrere a tale interposizione (ad esempio per ragioni fiscali) è penalmente irrilevante.
3.2. Peraltro, sempre per l'applicabilità della ipotesi criminosa contestata, è necessario che il bene fittiziamente intestato ad altri sia stato acquisito con mezzi finanziari di illecita provenienza, dal momento che, in caso contrario, non potrebbe mai procedersi a confisca. Ebbene, la dimostrazione della provenienza illecita dei capitali non è stata fornita.
Al proposito, è il caso di sottolineare che la fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non può integrare il reato di cui all'art. 12 quinquies sopra ricordato. Tale condotta infatti, già sotto il profilo oggettivo, non elude le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e, se tale elusione oggettivamente non sussiste, è del tutto irrilevante la finalità che hanno perseguito i soggetti che hanno preceduto alla fittizia intestazione, la quale deve essere, appunto, oggettivamente idonea ad eludere la normativa in tema di misure di prevenzione e deve essere sorretta da dolo specifico.
Ebbene, in merito, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare illogica e contraddittoria, atteso che essa omette di valutare la natura lecita dei proventi utilizzati per l'attività delle due società sopra richiamate. I giudici cautelari si limitano a supporre che il OM abbia utilizzato mezzi finanziari di illecita provenienza.
3.3. Sotto altro aspetto, ancora va sottolineato che recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in forza della normativa di prevenzione, i prossimi congiunti della persona nel cui interesse si ipotizza la fittizia intestazione di beni sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione. Ne consegue che l'intestazione fittizia dei beni a tali soggetti è di per sè inefficace e che dunque il reato ipotizzato, in realtà, non può sussistere. Il tribunale del riesame, per sostenere il suo ragionamento, fa leva sul fatto che il fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale concreta un'ipotesi di dolo specifico e non intenzionale, ritenendo, in ragione di ciò, irrilevante che la situazione di apparenza creata sia idonea sul piano oggettivo a eludere con certezza l'applicazione di eventuali misure di prevenzione. Così ragionando, il collegio cautelare si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce da tempo al dolo specifico una dimensione anche oggettiva, richiedendo, per l'appunto, che alla finalità perseguita dal soggetto corrisponda comunque una idoneità oggettiva degli atti al perseguimento della finalità stessa.
3.4. Nè può ritenersi che OM LA sia persona affiliata all'associazione di stampo mafioso semplicemente sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, conversazioni che, per la loro genericità, non consentono affatto di giungere a tali conclusioni. D'altra parte, è emerso, proprio dalle predette intercettazioni, che il OM fu costretto addirittura ad elargire un regalo a terze persone proprio nell'ambito di tali attività di taglio boschivo. È dunque evidente che lo stesso non può essere considerato personaggio di caratura criminale.
3.5. Infine il tribunale del riesame ha completamente omesso di valutare la corposa documentazione prodotta a sostegno della tesi difensiva che vuole il FR come reale titolare delle due società indicate nel capo di provvisoria imputazione. Tra i documenti esibiti, vi sono anche documenti bancari dai quali si può dedurre che mai nessun trasferimento di denaro è avvenuto in favore di OM LA.
4. Con la seconda censura, si deduce violazione di legge e, in particolare, della L. n. 203 del 1991, art. 7 e carenza, in merito, dell'apparato motivazionale, atteso che l'aggravate in questione è stata semplicemente contestata, ma in alcun modo giustificata. Il solo fatto di essere genero di OM LA, arbitrariamente ritenuto personaggio di spicco della locale criminalità, non può essere valutato, automaticamente, in danno del ricorrente. Nè può farsi applicazione del cosiddetto "principio di territorialità", in base al quale si determinerebbe uno sterile automatismo tra il dato oggettivo del territorio connotato da presenze mafiose e la conseguente configurabilità di tale aggravante speciale. Sta di fatto che, nella peggiore delle ipotesi, la presunta interposizione, sarebbe avvenuta nell'interesse del OM, ma non vi è prova alcuna che essa possa essere intervenuta nell'interesse della supposta associazione di 'ndrangheta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura e' infondata e merita rigetto. Il tribunale del riesame parte dalla dimostrazione della appartenenza di OM LA alla consorteria di 'ndrangheta imperante in Antonimina e zone limitrofe. Cio' fa sulla base, principalmente del contenuto - ritenuto inequivoco - delle numerosissime conversazioni intercettate, conversazioni, che, quasi sempre, vedono come protagonista attivo proprio il OM LA, il quale risulta essere il personaggio apicale della struttura malavitosa denominata 'ndrangheta nella zona interessata dalle indagini.
In merito, la censura proposta con il ricorso e' assolutamente vaga e generica e si riduce ad una sterile contestazione, priva di riferimenti fattuali, della fondatezza dell'ipotesi di accusa.
1.1. Quanto al fatto che proprio il OM fosse il dominus delle due aziende attive nel campo del taglio boschivo, il provvedimento impugnato lo deduce, ancora una volta, dal contenuto delle intercettazioni. In particolare possono essere ricordate le seguenti conversazioni, adeguatamente messe in evidenza, illustrate e interpretate nel provvedimento ricorso: a) a pagina 8 si illustra come OM LA si occupava in prima persona di individuare le aree di bosco ceduo che potevano interessare le due società e come lo stesso curava i rapporti di equilibrio con le altre 'ndrine interessate al settore. In questa ottica si pone la "strategia del regalo" cui fa riferimento il ricorrente e di cui e' traccia nella conversazione intercettata riportata a pagina 25. Il tribunale del riesame interpreta -non illogicamente- la concessione come un atto transattivo improntato a "giustizia retributiva mafiosa", garantita dalla installazione, nel bel mezzo del bosco, di una pesa per verificare l'entità dei tagli e la spartizione dei materiali e, conseguentemente, dei guadagni;
b) a pagina 9 si evidenza che OM LA doveva recarsi a un appuntamento per la costituzione della DUE MONTI. Egli sollecita la figlia (moglie del FR) perché attivi quest'ultimo, il quale dovrà contattare gli altri soggetti, i quali dovranno figurare come soci;
c) a pagina 16 si da atto del contenuto di conversazione intercettata dalla quale risulta che FR non sapeva nulla delle iniziative imprenditoriali che OM LA intraprendeva per conto delle due società sopra ricordate;
d) a pagina 22 vi è traccia della trattativa tra OM LA e tale RR per l'acquisto di un terreno boschivo. Per perfezionare il passaggio di proprietà, mancava, a quanto si apprende, solo un documento, e) a pagina 26 si da atto che il OM ha acquistato il terreno in questione in società con alcuni "forestieri", e) a pagina 31 è riportata la già ricordata (nel ricorso) conversazione tra OM LA e OM SE. Il primo parla del taglio di alberi che, per suo conto, si stava effettuando e dal quale si proponeva di guadagnare 100.000 Euro;
il tutto nella zona di influenza mafioso-imprenditoriale di OM LA.
1.2. A fronte di tale imponente materiale indiziario, è evidente che la produzione documentale risulta inefficace. Contrariamente a quanto si sostiene il ricorso, il tribunale del riesame da atto di tale produzione (cfr. pagine 16 e 32), ma rileva che è essa è ininfluente in quanto è ovvio che formalmente doveva essere proprio il ricorrente a sottoscrivere i documenti, in quanto, appunto, era egli figurava come titolare delle due aziende.
2. Sulla base di tale premessa, il collegio cautelare sostiene, da un lato, che è certa, quantomeno a livello indiziario, la mafiosità di OM LA, dall'altro, che altrettanto certa è la natura meramente fittizia della intestazione delle due società al genero del predetto, vale a dire al ricorrente FR AR.
3. Sulla base della accertata intraneità del OM alla struttura malavitosa imperante nella ID (appartenenza peraltro caratterizzata da collocazione apicale), il tribunale reggino deduce -certo non illogicamente- che l'intera attività imprenditoriale del OM sia caratterizzata da tale sua militanza mafiosa. Conseguentemente (e inevitabilmente) ne discende la confiscabilità del suo patrimonio personale e dunque l'interesse dello stesso a far figurare altri quali titolari del medesimo.
3.1. In merito è appena il caso di ricordare che costituisce principio consolidato (recentemente ribadito: cfr. ASN 201200045-RV 251750) quello in base al quale il delitto previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a concorso necessario, caratterizzata, appunto, dalla necessità del dolo specifico, che ben può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato.
4. Si sostiene, poi, sia pure implicitamente, nel ricorso che, nel caso in esame, saremmo al cospetto, in pratica, di reato impossibile, in quanto, la intestazione al FR, genero del OM, equivarrebbe alla intestazione allo stesso OM, per la vigenza della presunzione L. n. 575 del 1965, ex art. 2 bis. Al proposito, nel ricorso, si cita giurisprudenza di questa corte (ASN 201217064- RV 2532309), in base alla quale la valutazione della natura fittizia (e quindi fraudolenta) -rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale, anche soltanto eventuali- del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all'atto del trasferimento, elementi che siano atti a concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale. È da osservare, tuttavia, se pur si volesse condividere la lettura "restrittiva" sopra sintetizzata, che, in fase di indagini preliminari, già il dato oggettivo della mera interposizione di persona può ritenersi elemento sufficiente per l'adozione del proporzionale provvedimento cautelare. D'altra parte, da un lato, va considerato, che l'art. 2 bis sopra citato, consentendo che gli accertamenti si estendano anche alla moglie, ai figli del proposto e a coloro che hanno convissuto con lo stesso negli ultimi cinque anni, introduce, come è agevole intuire, una presunzione juris tantum, che ben può essere resistita dalla prova contraria che l'interessato sia in grado di fornire, dall'altro, va parimenti considerato che l'interposizione è funzionale, non solo al mascheramento del reale proprietario, ma anche, eventualmente, alla possibilità di ottenere licenze di esercizio che probabilmente il reale dominus non potrebbe conseguire, in quanto (già) sottoposto a misura di prevenzione, ovvero in procinto di esserlo. Grava dunque sulle persone che motivatamente siano ipotizzate come "soggetti interposti" l'onere di dimostrare l'esclusiva proprietà/disponibilità del bene (ASN 201039799-RV 248845).
5. La seconda censura è fondata, atteso che la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, è meramente enunciata, ma non adeguatamente motivata. Ci si trova in realtà in presenza di una motivazione apparente, in quanto, invocando una (non sufficientemente argomentata) evidenza, si da per provato il quod demonstrandum vale a dire a) il fatto che la attività economica in questione fosse esercitata nell'interesse de clan e non del OM uti singulus, b) il fatto che il ricorrente avesse inteso favorire non il suocero, ma la associazione. Sul punto, pertanto, si impone annullamento con rinvio.
6. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p. (comma 1 ter).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014