Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario" caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2011, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
-94
O S C U RA T A
45 /12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/11/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE MARIA COSENTINO
- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - 2039/2041 N.
DOMENICO GENTILE Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE MARGHERITA TADDEI Dott. N. 39201/2011
- Consigliere - Dott. DOMENICO CHINDEMI
- Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA
In caso di diffusione del ha pronunciato la seguente presente provvedimento omettere le generalità e SENTENZA sul ricorso proposto da: gli altri d' identificativi, dell'art. 52 a
P.M.F. 1) N. IL (omissis) d. in quanto:
2) R.L. N. IL d'ufficio (omissis) Q
☐ di parte avverso l'ordinanza n. 4078/2011 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
✓ imposto dalla legge 13/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Stine lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Jes e rigents the he con clu ri corsi
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 13.6.2011 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa dal locale GIP in data 9.5.2011 con la quale era stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere (successivamente modificata in quella degli arresti domiciliari) nei confronti di per violazione P.M.F.
dell'art. 12 quinquies L. n. 356/1992 (capi C) D) e I) e nei confronti di R.L. per i reati di cui ai capi C), D) I) F) G) ed E) —
Evidenziava il Tribunale che le indagini, consistite nell'ascolto di conversazioni intercettate e nell'esame di persone informate sui fatti e di collaboratori di giustizia, avevano dimostrato che erano nell'esclusiva disponibilità di R.L. la società, gli impianti sportivi e i relativi immobili facenti capo alla società BLUE MOON srl,
l'attività aziendale discoteca (omissis) gestita attraverso le strutture societarie
WINTER GARDEN di AN LE e C snc e EL VI srl, l'azienda
Commerciale FLAG srl.. La P. R. risultata titolare di quotemoglie del non aveva mai avuto alcun ruolo in dette società e non era risultata titolare di redditi compatibili con tali acquisizioni.
R.L. eraQuanto allo scopo elusivo delle intestazioni fittizie, rilevava che stato attinto da ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 7.2.11 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p, ordinanza confermata in data 21.3.11. Gli elementi di prova della partecipazione del R. al clan dei casalesi si fondava su plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui venivano ricordate, in particolare, quelle di che aveva dichiarato che, fin dall' inizio dell'anno 1991, ilG.G. centro denominato Blue Moon era a disposizione del gruppo di Z.V.
Mans per il quale custodivane anche le armi e che la partecipazione all'associazione si era protratta sotto il controllo di L. e di S. Il Tribunale riteneva che il R.
era, pertanto, ben consapevole dell'elevata probabilità di essere attinto da una misura di prevenzione patrimoniale. Lo stesso non era in grado di dimostrare la lecita provenienza della sua ingente capacità economica, con conseguente necessità di interporre soggetti tra lui e i beni nella sua disponibilità. Quanto alla consapevolezza nella P. dello scopo elusivo il Riesame lo desumeva dal rapporto di coniugio.
Veniva ritenuta sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. sottolineando come la P. pur non gestendo direttamente i beni, traeva
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profitto dalle attività illecite svolte dal marito e come dopo l'arresto del coniuge fosse diventata la referente nella gestione dei suoi affari.
Ricorrono per Cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo distinti motivi di ricorso di identico contenuto.
In particolare entrambi deducono che l'ordinanza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge. Contestano l'assenza della gravità indiziaria e lamentano come l'ordinanza coercitiva genetica avesse ricondotto la valutazione ex art. 273 c.p.p., alle condizioni, ben diverse, riferibili all'applicazione delle misure reali funzionali alla confisca di cui all'art. 12 sexies legge n. 356/1992.
Vertendosi in materia di valutazione della gravita indiziaria rilevano come, i gravi indizi, ex art. 273 c.p.p., devono risultare gravi, precisi e concordanti, non potendosi tale valutazione ritenere assorbita nel parametro della sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati dall'indagato, secondo lo schema applicativo delle misure di cui all'art. 12 sexies legge n.
356/1992. Lamentano in particolare che in tema di misure ablative previste dall'art. 12 sexies legge n. 356/1992, è ammessa l'applicazione di una presunzione di illecita accumulazione di beni, sia pure nei limiti ed alle condizioni tracciate da cospicua giurisprudenza di legittimità, nessuna presunzione può invece operare in tema di misure cautelari personali ove è pacifico che incombe all'accusa di ricercare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei ad evidenziare in positivo, sia pure a livello di elevato grado di probabilità, l'illecita provenienza di beni, quale presupposto del delitto di cui all'art. 12
2. mancanza di motivazione e violazione di legge con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 273 c.p.p. e 12 quinquies L. n. 356/1992 con particolare riferimento alla contestata fittizia intestazione dell'azienda BLUE MOON.
Contestano la ricostruzione operata dal Tribunale rilevando che in sede di riesame avverso il primo provvedimento ablativo, i coniugi | R. e P. avvalendosi del contributo tecnico del commercialista, Dottor| B.M.V. hanno dimostrato la loro contitolarità dell'azienda, sin dall'epoca dell'acquisto dei terreni, sino alla graduale realizzazione delle strutture, alla costituzione della società, ed alla ultimazione di diversi impianti sportivi. Sottolineano che sempre in sede di riesame era stata evidenziata l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto descritto al
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capo c), in presenza di una titolarità esplicitamente riferita al R. sia in diversi atti formali, sia sul piano sostanziale, per averla egli stesso espressamente riconosciuta, con conseguente inesistenza del fine elusivo. A
fronte di tali censure l'ordinanza pretermetteva totalmente il tema difensivo prospettato nei motivi di riesame. Lamentano inoltre che l'ordinanza non contiene alcun cenno al tema del dolo specifico, richiesto dalla norma. La sola P. contesta anche la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.
I ricorsi sono infondati.
Appare opportuno trattare congiuntamente i motivi sub 1-2 dei ricorsi perché, sebbene sotto diverse prospettive, contestano la sussistenza del reato.
L' art. 12 quinquies 1. 7.8.1992, n. 356 è nel senso della punibilità - nell'ipotesi che qui rileva - di "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali", così da apparire a un sommario esame destinatario della sanzione esclusivamente il soggetto che trasferisce i propri beni mediante atti simulati a terzi per uno specifico scopo illecito.
Ma è altrettanto vero, ne' altrimenti potrebbe, che si tratta di reato a concorso necessario, in quanto il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisire la titolarità o la disponibilità di detti beni.
È di tutta evidenza che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base a cui il soggetto (la persona sottoposta o sottoponibile a misure di sicurezza patrimoniali) agisce, escluda in capo allo stesso terzo l'elemento soggettivo del reato.
Non altrettanto è a dirsi quando il terzo sia consapevole del fine illecito perseguito dal soggetto agente.
Deve aggiungersi che l'art. 12 quinquies L. n. 356/1992 è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali e che per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta
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proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova un limite nell'indefettibile presenza comportaments del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo clusivo.
Con motivazione coerente e priva di vizi logici il Tribunale del Riesame ha dato conto dello scopo elusivo delle intestazioni fittizie evidenziando che il R. era stato attinto da ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 7.2.11 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p e che gli elementi di prova della partecipazione del R. al clan dei casalesi si fondavano su plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui venivano ricordate, in particolare, quelle di G.G. che aveva dichiarato che, fin dall'inizio dell'anno 1991, il centro denominato Blue Moon era a disposizione del gruppo di per il quale custodivano anche le armi Z.V.
e che la partecipazione all'associazione si era protratta sotto il controllo di L. e
Sulla scorta di tali elementi il giudice del merito ha correttamente ritenuto di che il R. era ben consapevole dell'elevata probabilità di essere attinto da una misura di prevenzione patrimoniale. Così come, richiamando specifici atti di indagine, ha dato atto che la P. all'eВероса in cui ha acquistato le quote delle società in contestazione, non solo non aveva redditi sufficienti tali da dimostrare e giustificare l'acquisizione delle stesse, ma anche che, quale coniuge del R. era consapevole del fine elusivo del marito. Il R. non era infatti in grado di dimostrare la lecita provenienza della sua ingente capacità economica, con conseguente necessità di interporre soggetti tra lui e i beni nella sua disponibilità. A fronte di tale specifica motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria la contestazione sub 2) appare versata in fatto, sollecitando i ricorrenti una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Deve aggiungersi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.
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Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso in ordine alla sussistenza delle
Il Tribunale con motivazioneesigenze cautelari con riguardo alla P. Evidenzia coerente de concreto pericolo di reiterazione del reato,individuato nel comportamento tenuto dalla donna dopo l'arresto del marito.
I ricorsi devono essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 Disp. Att. C.p.p.
Così deliberato in Roma il 24.11.2011
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna VERGA Giuseppe Maria COSENTINO
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -4 GEN 2012
Claudia Pianelli
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