Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2002, n. 37503
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

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Ai fini della configurabilità del delitto di subornazione, nella fase del giudizio la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone, ai sensi dell'art. 468, comma 2, cod. proc. pen.

Nel delitto di subornazione non è configurabile il tentativo.

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo. (V. Corte cost., 9 dicembre 1982 n. 206; 22 dicembre 1982 n. 228; 16 ottobre 2000 n. 424; 14 giugno 2002 n. 244)

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  • 2Art. 377 - Intralcio alla giustizia (1)
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    Rassegna di giurisprudenza La fattispecie di “intralcio alla giustizia” ha sostituito la precedente figura di reato della subornazione, prevista dal previgente art. 377, modificandone il nomen juris e sottoponendo a pena, oltre all'ipotesi originaria della promessa o offerta di denaro o altra utilità, comportamenti di violenza o minaccia. È rimasta pertanto inalterata la struttura della fattispecie di reato di pericolo, ovvero a “consumazione anticipata” (di guisa da non consentire la configurabilità del tentativo) (SU, 37503/2002; Sez. 6, 34667/2016). Ne consegue quindi, avendo riguardo anche all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 377, che è irrilevante che l'azione realizzi o meno …

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    Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2024 (dep. 20 gennaio 2025), n. 2231, Pres. Fidelbo, Est. Ricciarelli Cass. 2231/2025 1. Con sentenza in data 14.10.2024, n. 2231/25, la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Milano in data 15.2.2023, che nell'ambito del processo c.d. Ruby ter ha assolto perché il fatto non sussiste numerose imputate, chiamate a rispondere del reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e del connesso reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), in relazione a quanto deposto come testimoni nei processi c.d. Ruby 1 (a carico di Silvio Berlusconi) e Ruby 2 (a carico di Dario Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti)[1]. Il …

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  • 4In tema di tentativo del delitto di cui all'art. 377 bis c.p.
    Tommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2002, n. 37503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37503
Data del deposito : 30 ottobre 2002

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