Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del delitto di subornazione, nella fase del giudizio la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone, ai sensi dell'art. 468, comma 2, cod. proc. pen.
Nel delitto di subornazione non è configurabile il tentativo.
La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo. (V. Corte cost., 9 dicembre 1982 n. 206; 22 dicembre 1982 n. 228; 16 ottobre 2000 n. 424; 14 giugno 2002 n. 244)
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2002, n. 37503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37503 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Nicola Marvulli - Presidente -
Dott. Bruno Frangini - Componente -
Dott. Carmelo Sciuto - Componente -
Dott. Francesco Morelli - Componente -
Dott. Renato Luigi Calabrese - Componente -
Dott. Giovanni Silvestri - Componente -
Dott. Antonio Stefano Agrò - Componente -
Dott. Giovanni Canzio - Componente -
Dott. Aldo Fiale (relatore) - Componente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste;
avverso la sentenza 10.10.2000 del G.I.P. del Tribunale di Udine, emessa nei confronti di NO EN, nato a [...] il [...]. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse dal AN. FATTO
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, con sentenza 10.10.2000, dichiarava non luogo a procedere, nei confronti di AN EN:
a) trattandosi di persona non punibile ai sensi degli artt. 119 e 376 cod. pen., in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 372 cod. pen., per avere, quale istigatore di IT VI ed in concorso con quest'ultimo, consumato falsa testimonianza, avendo in particolare IT VI - indicato come teste a discarico nel corso di un procedimento penale a carico del AN, per il delitto di contraffazione in scrittura privata in danno di AN GA, in corso di celebrazione dinanzi al Pretore di Udine - deposto circostanze false, essendo stato escusso quale testimone all'udienza del 13 gennaio 1998, sulla scorta di un apposito foglio manoscritto consegnatogli dal AN e riportante il contenuto delle mendaci dichiarazioni da rendere nel procedimento penale - in Udine, il 13.1.1998;
b) per insussistenza del fatto, in ordine al delitto di cui all'art.337 cod. pen., per avere promesso a IT VI - citato quale testimone nel procedimento penale
contro
CH RO ed altri, in corso di celebrazione davanti al Tribunale di Udine - la somma di lire 300.000 (di cui lire 200.000 corrispostegli anticipatamente in occasione del rinvio dell'udienza di assunzione), per indurlo a commettere il reato di falsa testimonianza ed in particolare a rendere dichiarazioni mendaci, il cui contenuto era specificato in un foglio manoscritto redatto dal AN e consegnato al testimone prima dell'udienza - in Fogliano di Redipuglia, verso la fine del marzo 1998.
Il IT era stato dichiarato non punibile, in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen., per aver ritrattato il falso e manifestato il vero ai sensi dell'art. 376 dello stesso codice, e tale causa di esclusione della punibilità veniva estesa dal G.I.P., ai sensi dell'art. 119 cod. pen., anche all'istigatore concorrente nel reato, sul ritenuto presupposto del "carattere oggettivo" di essa.
Quanto al delitto di subornazione, il G.I.P. rilevava che dagli atti non era emerso che il IT avesse effettivamente assunto la qualità di testimone, in quanto non vi era alcun riscontro circa l'avvenuta citazione a giudizio di esso: sicché considerava non perfezionati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 377 cod. pen. Avverso tale sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, sostenendo che:
a) gli effetti della ritrattazione (contrariamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 23.11.1985, TO) non si potrebbero estendere all'istigatore della falsa testimonianza, salvo che questi non apporti un decisivo contributo causale alla ritrattazione del teste: la ritrattazione, infatti, dovrebbe considerarsi "circostanza di esclusione della punibilità di carattere soggettivo".
In proposito il P.G. ricorrente prospetta che, seguendo l'indirizzo accolto dalla sentenza impugnata, si potrebbe mandare impunito anche l'istigatore concorrente che cercasse di dissuadere, pure con minacce, il teste intenzionato a ritrattare;
b) quanto al proscioglimento per il reato di subornazione, il subornato IT avrebbe assunto in concreto la qualità prevista dalla norma incriminatrice.
Il giudice, in ogni caso, illegittimamente avrebbe omesso di avvalersi dei poteri istruttori di cui al primo comma dell'art. 422 c.p.p. Il ricorso è stato assegnato alla sesta Sezione penale di questa Corte Suprema, la quale, all'udienza del 19 aprile 2002, ha rilevato la permanenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'estensione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p. all'istigatore ed ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., al fine di comporre il contrasto.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna camera di consiglio. DIRITTO
1. La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire "se la causa di non punibilità, prevista dall'art. 376 cod. pen. in caso di ritrattazione della falsa testimonianza, si estenda anche a beneficio del concorrente- istigatore".
2. In relazione a tale questione esiste effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
2.1. Per lungo tempo la ritrattazione da parte del falso testimone, intervenuta nei termini previsti dall'art. 376 cod. pen., è stata considerata, senza oscillazioni, come "causa soggettiva di esclusione della punibilità", in quanto fondata "sull'emenda psicologica verificatasi nell'animo del falso testimone". Tale principio risulta affermato da Cass., Sez. III, 28.3.1957, ric. Masiero, ove si rileva che - per ragioni di politica criminale, intese a favorire l'accertamento giudiziario della verità - l'art.376 cod. pen. eleva a causa di non punibilità la ritrattazione (che altrimenti costituirebbe una circostanza attenuante comune, quale quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.), fondata su un intimo atteggiamento della coscienza che determina una condizione squisitamente soggettiva, i cui effetti possono riguardare solo la persona a cui si riferisce.
Peraltro - sottolinea la citata decisione - una diversa soluzione porterebbe ad una assurda disarmonia del sistema perché, a norma dell'art. 377 cod. pen., andrebbe assoggettato a sanzione penale colui che ha solo tentato, senza riuscirvi, di indurre il testimone a deporre il falso, e non colui che ha conseguito il più pericoloso risultato di far rendere la falsa testimonianza.
Muovendo dalle stesse premesse, questa Corte Suprema [Cass., Sez. VI, 3.11.1970, n. 1317, ric. Nizzardelli;
24.2.1971, n. 226, ric. P.G. in proc. Stevanin] ha fatto discendere la conseguenza che il beneficio della esclusione della punibilità può essere attribuito solo al suo autore e non anche all'istigatore, estraneo al processo psicologico ed alla volontà riparatoria del testimone ritrattante;
tanto più quando "l'istigatore lungi dall'ammettere la falsità e dal manifestare il vero si limita a invocare l'esimente senza aderire alla altrui ritrattazione".
Il medesimo orientamento risulta ribadito da Cass.: Sez. VI, 16.3.1973, n. 487, ric. Mancini e Sez. I, 3.2.1976, n. 229, ric. Rusciano, ove si afferma che la ritrattazione è una circostanza concernente la condizione psicologica ed una qualità personale dell'agente, sicché, in applicazione del primo comma dell'art. 119 cod. pen., con riferimento all'art. 70, n. 2, cod. pen., non è
consentita l'applicazione del beneficio anche ai concorrenti nel reato, tenuto anche conto che l'istigatore è "estraneo al processo psichico ed alla volontà riparatoria del ritrattante". Più diffusamente, nella sentenza n. 971, ric. Rinaldi, emessa dalla Sez. III il 15.3.1978 - premesso che la ritrattazione è una esimente speciale di innegabile carattere soggettivo, per la realizzazione della quale l'istigatore non esplica alcuna attività concreta che possa meritargli l'estensione - viene specificato che "sul piano oggettivo, il trattamento che la legge penale fa a colui che ritratta si inquadra nel più generale discorso sistematico che la legge fa a favore di coloro che dimostrano resipiscenza nella condotta illecita e, come tale, non può estendersi a favore di coloro che tale volontà non hanno dimostrato. Non senza considerare che, quando la legge ha voluto stabilire la estensione delle esimenti o delle cause estintive anche ai correi, lo ha esplicitamente dichiarato".
2.2. L'orientamento giurisprudenziale che si era così consolidato è stato messo radicalmente in discussione dalla sentenza della III Sezione penale n. 451 del 10.3.1980, ric. Orsolini ed altri. Tale decisione muove dalla premessa che la ritrattazione, nei termini previsti dall'art. 376 cod. pen., deve essere classificata fra le cause di cessazione della punibilità attinenti all'oggetto del reato in modo più qualificante e decisivo di quanto attenga al soggetto da cui proviene l'atto, cioè alle qualità personali del colpevole. Ed infatti - argomenta la sentenza - il bene tutelato è il "giusto processo" che, in virtù della ritrattazione del falso e della manifestazione del vero, non subisce il danno temuto. Da ciò viene desunta la natura prevalentemente oggettiva della causa estintiva in oggetto, che comporta la connaturale e necessaria estensione dell'effetto della non punibilità al correo istigatore. La citata sentenza contesta che, per la soluzione del problema, possa farsi richiamo all'art. 182 cod. pen. (che prevede l'effetto estintivo del reato solo per coloro ai quali la causa estintiva si riferisce), affermando che tale norma si riferirebbe esclusivamente alle cause generali di estinzione previste dal sesto titolo del codice penale e non avrebbe valore di principio generale.
Essa prende in considerazione, invece, il disposto dell'art. 119 cod. pen., congiuntamente all'art. 70 dello stesso codice, come indice di un principio più generale applicabile in materia di concorso di persone nel reato, valido quindi anche per le cause speciali di cessazione della punibilità le quali, a seconda che abbiano prevalente attinenza con gli aspetti oggettivi del reato ovvero con la persona dell'agente, hanno effetto per tutti i concorrenti nel reato oppure solo riguardo alla persona alla quale la causa di esclusione si riferisce.
In relazione a tali disposizioni normative rileva, quindi, che la ritrattazione presuppone la semplice volontarietà e non anche la spontaneità della condotta successiva, facendone discendere che non sarebbe indicativo il richiamo alle "qualità personali" del reo laddove si tratta di un "semplice e forse momentaneo ravvedimento" determinato dalle più varie ragioni.
Evidenzia, in particolare, la decisione in esame che l'interesse specifico tutelato dalla norma attiene solo al corretto e tempestivo svolgimento del procedimento in corso, visto che non si ritiene sufficiente la confessione del falso testimone ma si richiede che si "manifesti il vero", sicché, una volta reso possibile lo scopo perseguito, cade qualsiasi interesse alla punizione sia per l'autore della falsità che per l'eventuale correo.
2.3. Le Sezioni Unite penali si sono già occupate dell'argomento - con la sentenza n. 18 del 23 novembre 1985, ric. P.G. in proc. TO (depositata il 10.4.1986) - ed hanno seguito l'indirizzo che in caso di ritrattazione si estende al concorrente la causa di non punibilità.
Le Sezioni Unite, in particolare:
-- hanno condiviso l'affermazione che la questione non può essere risolta con il richiamo all'art. 182 cod. pen., poiché tale norma riguarda soltanto le cause generali di estinzione del reato o della pena, bensì con riferimento all'art. 119 cod. pen., che fornisce una regola generale per la valutazione delle circostanze di esclusione della pena nei casi di concorso di persone nel reato;
-- hanno quindi ritenuto che la ritrattazione abbia natura sicuramente oggettiva e pertanto ricada nell'applicazione del capoverso dell'art. 119 cod. pen. Le relative argomentazioni sono state testualmente articolate nel senso che "la ritrattazione si risolve in un impedimento volontario, ma non necessariamente spontaneo, del danno o del pericolo derivante dalla falsità commessa, sicché con essa viene del tutto eliminata la ragione stessa della punibilità della condotta e cioè l'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Tale impedimento produce, quindi, l'effetto di rendere penalmente indifferente la falsità già commessa con la conseguente esclusione della punibilità del reo". Del resto la non punibilità viene prevista dalla legge non in funzione delle qualità del teste-reo, ma solo per effetto dell'oggettivo comportamento del teste che ritratta;
sicché - hanno concluso le Sezioni Unite penali - non può trovare alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto riconosciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante e non punibile.
2.4. La questione è stata nuovamente affrontata da Cass. Sez. VI, 17.6.1986, n. 1202, ric. Cavaggion, che ha aderito all'opposto indirizzo secondo cui la ritrattazione della falsa testimonianza sarebbe una causa di esclusione della punibilità di carattere soggettivo, in quanto attinente alla condizione psicologica e personale dell'agente, con la conseguenza che i suoi effetti non si estenderebbero al concorrente nel reato.
Ancora una volta è stato altresì sottolineato che "una diversa soluzione porterebbe ad un'assurda disarmonia nel sistema, perché andrebbe assoggettato a sanzione penale, a norma dell'art. 377 cod. pen., colui che ha soltanto tentato, senza riuscirvi, di indurre il testimone a deporre il falso e non colui che ha conseguito il più pericoloso risultato di far rendere falsa testimonianza". Tale sentenza, però, non reca alcun cenno alla contraria pronuncia dalle Sezioni Unite, depositata poco più di due mesi prima. In consapevole contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite si è posta, invece, la VI Sezione, con la sentenza n. 917 del 24.5.1996, ric. Campana.
La pronuncia ha qualificato nuovamente la ritrattazione della falsa testimonianza come circostanza di esclusione della punibilità di carattere soggettivo, ponendo in rilievo che, "se è vero che, in virtù della tempestiva ritrattazione e della manifestazione del vero, l'interesse protetto dall'art. 372 cod. pen. - cioè il giusto processo, corretto e tempestivo - non subisce il pregiudizio insito nella previsione della norma, è anche vero che un simile effetto rappresenta non un connotato della condotta di ritrattazione ma soltanto il suo risultato".
È stato sottolineato, in proposito, che:
-- va esclusa la valenza "subordinata" dell'art. 182 cod. pen. rispetto alle disposizioni degli artt. 70 e 119 dello stesso codice, rappresentando invece lo stesso art. 182 "un precetto connaturato al fenomeno estintivo ed operante in via generale, salvo che la legge non disponga altrimenti"; l'estensione dell'effetto estintivo non può operare nelle ipotesi in cui la causa di non punibilità dipenda da un comportamento consapevole e volontario che deve sostanziarsi in un contrarius actus dai connotati soggettivi perfettamente corrispondenti al comportamento incriminato.
È stata tratta, pertanto, la conclusione che "nei confronti dell'istigatore la ritrattazione non può operare se non ove questi abbia arrecato un decisivo contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell'interesse alla realizzazione del giusto processo, come nell'ipotesi in cui abbia indotto gli autori della falsa testimonianza a ritrattare la deposizione reticente o contraria al vero".
2.5. La Corte Costituzionale:
-- con la sentenza n. 206 del 1982, ha affermato che "la finalità primaria dell'art. 376 cod. pen. è quella di favorire l'accertamento della verità, non quella di far ottenere la non punibilità al colpevole del falso";
-- con la sentenza n. 228 del 1982, ha ribadito che l'interesse tutelato dall'art. 376 cod. pen. è quello rivolto alla giusta definizione del processo, sicché il legislatore ha inteso incoraggiare il ravvedimento operoso del falso testimone, prevedendone la non punibilità, purché la ritrattazione del falso e la manifestazione del vero intervengano in tempo utile ad evitare il pericolo di una decisione fondata su presupposti non veritieri;
-- con la sentenza n. 424 del 2000, ha specificato che "la ritrattazione, quale prevista dal vigente codice penale, è finalizzata primariamente a dare soddisfazione all'interesse alla definizione del giudizio penale (nel caso dell'art. 372 cod. pen.) o all'esercizio dell'azione penale (nel caso dell'art. 371 bis cod. pen.) fondati su elementi probatori veridici";
-- con la stessa sentenza n. 424/2000 e con l'ordinanza n. 244 del 2002 ha soggiunto che "non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese nel processo penale", sicché deve riconoscersi "un'ampia sfera di discrezionalità del legislatore nel modellare la disciplina delle false asserzioni nelle diverse fasi del procedimento".
3. Tenuto conto dei due orientamenti della giurisprudenza di legittimità dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il quale la causa sopravvenuta di non punibilità, prevista dall'art. 376 cod. pen. in caso di ritrattazione della falsa testimonianza, è circostanza di carattere soggettivo che può operare nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., esclusivamente qualora questi abbia arrecato un decisivo contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.
3.1. La ritrattazione muove da un atto di volontà individuale e, sotto questo profilo, appartiene al suo autore [la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 206/1982, la configura quale "manifestazione di un ravvedimento operoso e, come tale, atto personale volontario del falso testimone"], mentre la realizzazione di un processo giusto e fondato su elementi probatori veridici (tutelata dall'art. 376 cod. pen.) rappresenta non un connotato della condotta di ritrattazione ma soltanto il suo risultato. La ritrattazione medesima - alla stregua dell'art. 119 cod. pen., che riguarda la valutazione delle "circostanze di esclusione della pena" nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato ma che, pur se da una parte della dottrina viene riferito in senso proprio alle circostanze che fin dall'origine escludono o condizionano la punibilità di un fatto-reato, può essere quanto meno invocato come indice di un principio più generale applicabile, in materia di concorso, anche alle cause speciali di cessazione della punibilità - non può essere classificata tra le "circostanze oggettive". La giurisprudenza di questa Corte ha proceduto per lo più alla specificazione di tali circostanze con riferimento alle previsioni dell'art. 70 cod. pen., che, al 1° comma - n. 1, individua le "circostanze oggettive" come "quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso".
È stato fatto conseguentemente rilevare che:
-- le "modalità dell'azione" attengono alla condotta criminosa, che si esaurisce con la consumazione del reato;
la ritrattazione, invece, è circostanza posteriore al momento consumativo del reato, che si pone al di fuori dell'esecuzione di esso;
-- la "gravità del danno o del pericolo", a sua volta, concerne l'evento ed è perciò valutabile anch'essa dal momento consumativo del reato (in cui l'evento si verifica).
Sono "circostanze soggettive", invece, ai sensi dell'art. 70, 1° comma - n. 2, cod. pen., "quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole".
La ritrattazione, però, costituisce "un comportamento della persona", non una "qualità" di essa, ed il 2° comma dell'art. 70 specifica che "le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva".
Il problema deve affrontarsi, allora, con esclusivo richiamo all'art. 119 cod. pen. e prescindendosi da ogni riferimento all'art. 70 dello stesso codice, le cui distinzioni riguardano le sole circostanze del reato in senso tecnico (aggravanti ed attenuanti). Tutto il capo II del titolo III del libro I del codice penale, in cui l'art. 70 è contenuto, riguarda infatti le circostanze aggravanti ed attenuanti, con la sola eccezione dell'art. 59, ove peraltro si parla esplicitamente di circostanze di esclusione della pena.
Ed in relazione all'art. 119 deve rilevarsi che:
-- hanno effetto rispetto a tutti i concorrenti le circostanze oggettive di esclusione della pena, intendendosi come tali le cause che escludono l'antigiuridicità oggettiva del fatto (c.d. scriminanti);
-- hanno invece effetto soltanto nei confronti della persona cui si riferiscono, le circostanze soggettive, intendendosi come tali le cause che escludono la pena per taluno dei concorrenti (c.d. cause di esclusione della colpevolezza) e le cause di esclusione della sola punibilità e non anche del reato.
La ritrattazione si connette alla determinazione tipicamente personale e volontaria di riparare il danno già posto in essere. Essa, quale causa di esclusione della sola punibilità, ha carattere evidentemente soggettivo e, per il principio della individuazione della responsabilità, ha effetto soltanto riguardo alla persona che si è determinata alla riparazione e non può spiegare influenza sulla valutazione del fatto degli altri compartecipi.
3.2. La precedente pronunzia n. 18/1985 delle Sezioni Unite ha affermato che "con la ritrattazione viene del tutto eliminata la ragione stessa della punibilità della condotta e cioè l'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Tale impedimento produce, quindi, l'effetto di rendere penalmente indifferente la falsità già commessa con la conseguente esclusione della punibilità del reo". Da ciò si è dedotto che "non può trovare alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto riconosciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante e non punibile". Tali argomentazioni, però, allorquando si definisce "penalmente indifferente" e "penalmente irrilevante" la falsità a seguito della ritrattazione, sarebbero coerenti con una classificazione tra le "cause di estinzione del reato" della fattispecie disciplinata dall'art. 376 cod. pen., mentre - secondo quanto verrà più ampiamente esposto di seguito - qui si verte in tema di "causa di estinzione della punibilità" e quest'ultima, per causa sopravveniente, viene dissociata dal reato commesso ma non esclude l'illiceità penale del fatto, del quale non viene meno alcuno dei suoi elementi essenziali e costitutivi.
3.3. L'art. 376 cod. pen., come si è appena affermato, ipotizza una tipica causa sopravvenuta di non punibilità.
Ciò si deduce dalla stessa formulazione testuale delle norma, allorché si consideri che affermare che taluno "non è punibile se ritratta... il falso" manifestando il quale abbia commesso un certo reato, null'altro può significare se non che alla ritrattazione si deve il venir meno, e dunque l'estinguersi, della punibilità derivante dalla commissione di quel reato.
L'inapplicabilità della pena, dunque, non deriva da una declaratoria di estinzione del reato, né dalla mancanza di colpevolezza, né dalla presenza di una causa di giustificazione.
Il fatto illecito continua a rimanere reato (non viene reso, cioè, retroattivamente indifferente) e tuttavia non produce gli effetti della punibilità del suo autore, che la norma, significativamente, definisce ancora "colpevole".
Tale norma, nella correlazione all'art. 372 cod. pen., è sicuramente rivolta (come rilevato anche dalla Corte Costituzionale) alla realizzazione dell'esigenza primaria che il pregiudizio derivante alla possibilità di una corretta decisione giudiziale da una deposizione mendace o reticente del testimone sia eliminato in virtù di una successiva deposizione veridica e non reticente. La punibilità, dunque, viene esclusa per ragioni di tutela del bene protetto, in una prospettiva essenziale di eliminazione degli effetti ulteriormente lesivi del fatto illecito già realizzato. In questa prospettiva, però, non può disconoscersi che il legislatore abbia inteso anche in certo modo premiare il testimone che manifesta il pentimento operoso favorendo il suo ravvedimento. Nel caso in cui nel reato di falsa testimonianza - che è reato proprio definito altresì "di attuazione personale" da una parte della dottrina - concorra colui che ha cagionato la deposizione mendace o reticente (istigatore), a fronte dell'unità del fatto sul piano lesivo, sono riscontrabili addebiti soggettivi che restano sempre distintamente e diversamente graduabili e che vanno diversamente valutati. Ne consegue che la ritrattazione, qualora sia estranea alla condotta dell'istigatore o addirittura con essa confliggente, non può riverberare effetti sul medesimo concorrente morale proprio perché è un fatto del terzo e sarebbe ingiusto che apportasse vantaggi a chi nulla ha fatto per suscitarlo, o essendosi limitato ad operare nel senso della commissione del reato, senza poi attivarsi positivamente per annullarne le conseguenze, o essendosi addirittura adoperato per scongiurare la ritrattazione medesima. Diverso è, invece, il caso in cui la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, rivolto a sollecitarla per annullare gli effetti del falso commesso dall'autore materiale, in quanto si verifica in detta ipotesi una sorta di "concorso nella ritrattazione" che ben può legittimare l'estensione ad entrambi i soggetti dell'esenzione dalla punibilità.
3.4. Secondo l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte Suprema - come si è detto - deve escludersi che possa farsi riferimento all'art. 182 cod. pen., ed a tale conclusione si perviene sul presupposto che l'art. 182 riguarda soltanto le cause generali di estinzione del reato o della pena e che esiste una netta distinzione tra la categoria delle "cause di non punibilità" e quella delle "cause di estinzione del reato e della pena" (categoria quest'ultima nella quale parte della dottrina tende invece a ricomprendere la prima, sottolineandone le notevoli affinità). Alle medesime conclusioni sostanziali (di non estensibilità del beneficio all'istigatore che sia rimasto estraneo alla ritrattazione ed alla rivelazione della verità) si perverrebbe comunque - ed a maggior ragione - qualora si accedesse:
-- sia a quell'orientamento dottrinario che individua nella fattispecie in esame una causa speciale di estinzione del reato, con conseguente applicazione dell'art. 182 cod. pen.;
-- sia a quell'orientamento dottrinario secondo il quale la formula dell'art. 182 cod. pen. ("salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce") dovrebbe intendersi nel senso che, in caso di concorso di persone nel reato con pluralità di soggetti responsabili, l'estinzione anche della punibilità - e non solo "del reato o della pena" - si verifica, salvo che la legge disponga altrimenti [si veda, ad esempio, per un caso espressamente eccettuato, l'ultimo comma dell'art. 556 cod. pen., ove viene previsto che, qualora il matrimonio precedentemente contratto dal bigamo venga dichiarato nullo ovvero venga annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto anche rispetto ai concorrenti], solo a favore dei soggetti cui la causa di estinzione si riferisce.
Tali orientamenti sembrano riecheggiare, in certo modo, nella sentenza n. 917/1996 della VI Sezione, nella parte ove si afferma che della norma posta dall'art. 182 cod. pen. "deve escludersi la valenza subordinata rispetto alle disposizioni degli artt. 70 e 119 dello stesso codice, rappresentando, invece, un precetto connaturato al fenomeno estintivo ed operante in via generale, salvo che la legge non disponga altrimenti".
4. Il secondo motivo di gravame inerisce al contestato delitto di subornazione (art. 377 cod. pen.), in relazione al quale il G.I.P., nella sentenza impugnata, ha rilevato che il P.M. aveva depositato soltanto l'istanza di escussione di IT VI, nel processo penale
contro
CH RO ed altri, in qualità di teste indicato dalla parte civile AN, nonché l'autorizzazione alla citazione adottata dal presidente del Tribunale. Dall'esame degli atti istruttori acquisiti non emergeva, però, alcun riscontro che il IT fosse stato mai effettivamente citato, anche oralmente, come testimone nel procedimento penale in questione, né l'accusa aveva allegato riscontri idonei a comprovare le circostanze che lo stesso IT avesse mai assunto la qualità di teste e che il preteso subornante fosse stato consapevole di rivolgersi a persona che aveva assunto tale qualità. Da ciò il proscioglimento per insussistenza del fatto.
Il P.G. ricorrente ha eccepito, in proposito:
-- la possibilità di ricondurre la qualità concretamente assunta da IT VI alla previsione della norma incriminatrice;
-- l'illegittimità della conformazione del giudice agli "atti istruttori sin qui acquisiti" ed il mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 422 c.p.p. Tale doglianza è fondata nella sua prima articolazione.
L'art. 377 cod. pen., come modificato dal D.L. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992, [le modifiche successivamente introdotte dall'art. 22 della legge 7.12.2000, n. 397 si connettono alla disciplina delle indagini difensive e non riguardano la contestazione in oggetto] sanziona - per quanto rileva ai fini al presente giudizio - la condotta di "chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria", qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, ovvero siano accettate ma la falsità non sia commessa.
Trattasi di un reato a consumazione anticipata, in relazione al quale il tentativo non è ammissibile, e la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" (che, a decorrere dal D.L. n. 306/1992, ha sostituito il termine "testimone" quale destinatario dell'offerta o della promessa subornatrice) si assume - nel processo che si svolga davanti al tribunale non con "citazione diretta" a giudizio - all'esito dell'autorizzazione del giudice alla citazione quale testimone, ai sensi del 2° comma dell'art. 468 c.p.p. (salvi i casi eccezionali di cui agli artt. 493, 2° comma, e 507 c.p.p.). Il deposito della lista testimoniale, previsto dall'art. 468 c.p.p., costituisce un momento essenziale della fase predibattimentale, rivolto a garantire l'effettività e la correttezza del contraddittorio, evitando l'introduzione di prove c.d. "a sorpresa" e - in seguito all'indicazione nella lista testimoniale ritualmente depositata ed alla autorizzazione della citazione da parte del giudice - l'escussione del teste non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che l'ha richiesta, tant'è che l'eventuale successiva rinuncia ad essa fa salvo il diritto delle altre parti di procedere all'esame e comunque vincola il giudice a motivare in modo esplicito sulla non assunzione della prova, in ossequio al principio contenuto nel 4° comma dell'art. 495 c.p.p. Non è necessario, invece, che sia intervenuta la citazione prevista dall'art. 142 delle disposizioni di attuazione (D. Lgs. n. 271/1989), allorché si consideri che i testimoni indicati nelle liste ed ammessi "possono anche essere presentati direttamente al dibattimento", a norma del 3° comma dell'art. 468 c.p.p., e che nell'ipotesi in cui, a seguito del decreto di autorizzazione emesso ai sensi del 2° comma dell'art.468 c.p.p., il teste non risulti citato, il giudice non può per ciò
soltanto revocare la prova ammessa, a meno che essa non si riveli superflua secondo quanto prevede il 4° comma dell'art. 495 c.p.p. (vedi Cass., Sez. V, 12.5.2000, n. 5603). Nella fattispecie in esame, il G.I.P. ha dato atto che - nel procedimento penale
contro
CH RO ed altri - il difensore di parte civile aveva depositato la propria lista testimoniale ed il presidente del Tribunale aveva autorizzato la citazione, come teste, del IT: con l'emissione di tale provvedimento di autorizzazione quest'ultimo (cioè la persona verso la quale, secondo la contestazione, era stata diretta l'attività subornatrice) aveva acquistato la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" ed in relazione a quel momento doveva e deve essere verificata la addebitata condotta di offerta di denaro per rendere dichiarazioni mendaci e di corresponsione di un anticipo sulla somma offerta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, visti gli artt. 608, 611 e 623, lett. d), c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 ottobre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 NOVEMBRE 2002