Sentenza 11 maggio 1992
Massime • 1
In tema di reato continuato, allorché per la sostituzione (nella specie a seguito di assoluzione) del reato più grave con altro meno grave si attenui la pena alla base, la rideterminazione dell'aumento per i reati satelliti, in sede di rinvio, può superare i singoli limiti della precedente sentenza d'appello, nel rispetto del tetto complessivo, e, avuto riguardo alla sentenza di primo grado, deve essere tale da consentire l'adempimento della condizione posta dall'art. 597, comma quarto, nuovo cod. proc. pen. nel senso che la "pena complessiva" deve risultare corrispondentemente diminuita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/1992, n. 7024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7024 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1992 |
Testo completo
2011/98 SENT. N. 875
- 1 -
REPUBBLICA ITALIANA
4 IN NOME DEL POPOLO ITALAN
2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 Quinta Sezione Penale
7 Composta dai Sigg. Guido Guasco Presidente
AN IE Consigliere
Corrado Ramaglia Consigliere Guido Ietti Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NS Malinconico Consigliere UFFICIO COPIE
ha pronunciato la seguente Rilasciata la studio al SIG. SENTENZA 1.26000 per diritti sul ricorso proposto avverso la sentenza del 19\ 6\ 1991 della Corte d'Appello di Milano IL CANCELLIERE da
IN CALCE ALLEGATA
1) SE MI nato a [...] il 22\ 8\ 1951; ORDINANZA CORREZIONE
2) OR SE nato a [...] il 13\ 12\ 1958; ERRORE MATERIALE
3) CA SE nato a [...] il 9\ 6\ 19961;
4) D'ON AZ nato a [...] il 5\ 6\ 1961;
5) DI IC IG nato a [...] l'11\9\\ 1958;
6) DI OL IG CE nato a [...] il 17\ 7\ 1959;
7) IO EL nato a [...] il 2\ 4\ 1953;
8) CH SE nato a [...] il 18\ 5\ 1952;
9) AT RI nato a [...] l'11\ 7\ 1954;
10) MA AL nato a [...] il 28\ 5\ 1959;
11) MA SA nato a [...] il 5\2\\ 1958;
12) EI SA nato a [...] il 20\ 6\ 1953;
13) IA TO nato a [...] il 5\ 10\ 1952;
14) NA ZO nato a [...] il 14\ 8\ 1950;
15) AL NN nato a [...] il 27\2\ 1962;
16) EO MA IC nato a [...] il 3\ 5\ 1953;
17) EO OC GO nato a [...] il 23\ 8\ 1950;
18) TI RI nato a [...] il 5\ 11\ 1955;
19) NO TE nato a [...] 1'8\ 2\ 1938;
20) AR AL nato a [...] il 20\ 9\ 1965;
21) AR AS nato a [...] il 23\ 1\ 1958;
22) TU AL nato a [...] il 13\ 3\ 1955;
nonché dal Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano
nei confronti di
20) AR AL;
23) ES DI nato a [...] il 9\ 10\ 1924; dal n. 1 al n. 23 tutti, insieme con altri appresso indicati,
IMPUTATI
ND, SE I., BELLANTUONO, CH, CRSSTTI, D'AN-
NIO, DI IC L., NO, FARO A., IO, CRECOLIN.
AT D.. AR A.. KADDALENA, MARANO, MAZZI S., IS
SIM D., NO A., RAN 1. RLI. NA, AL C..
AL S., PORCELLUIZ RANAZZO, SARLO, SCALIA, AN,
VINTURA, VI K., ZANTI.
CAPO 1
del delitto p. e p. dall'art. 416 commi 1-2-4 • 5 c.p. per aver partecipato con ZZ, ZI, OR e CA ad una associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazio- ne di una serie indeterminata di delitti fra i quali omicidi, porti illegali di armi, detensions illegali di armi, estorsio- ni, corruzioni di pubblici ufficiali ed altri afferenti la ge- atione ed il controllo di abrie attività illecite riconducibi li al crimine organizzato con particolare riguardo al control- lo monopolistico del racket del gioco d'azzardo.
Associazione promossi, costituita ed organizzata da Epazinon- de EL, AN IG, AN TO, AZ SA e RE
SE, deceduto.
Associazione alla quale partecipavano gli altri imputati non- chè solte altre persone imputate del medesimo reato nel proce- :
dimento n. 705/85F.
Con le aggravanti dell'aver gli associati scorso in arai le pubbliche vie della città di Milano e di altri centri abitati.
o del numero degli associati superiora a dieci.
In Milano del 1979 al 29.9.1982.
ND, SE I., RI, BAS , MP, CAPDILLO, CH, COLOMBO, D'ON, DI DO M., DI IC L.,
PADA, FARO A., IO, RE, AT D., EL V.,
ON F., ON G., DD, MAGNANI, EI N. EI S.
ES D., IA A., IA L., AP, NA, AL C..
AL S., PORCELLUZZI, VI, SS, SABISTER, AT,
SARLO, SCALABRINI, SCALIA, AN, TOMAINO, VELO C..
TU, ZANTI.
CAPO
del delitto p. a p. dall'art. 416 bis 1-2-3-4-5 3 coma c.p. per e- ver fatto parte con EL Sacca dell'associazione già indicata al capo precedente da consideraral di tipo mafioso in quanto gli sfocia ti si avvalgono della forza di intimidazione dal vincolo associativo e della situazione di assoggettamento di o-
Bertà che ne derivano per comettere una serie indeteral- nata di gravi delitti fra i quali calcidi volontari, de- tenzione • porti illegali di armi, estorsioni, corruzioni di pubblici ufficiali a quanto altro afferente la gestio ne ed il controllo monopoliatico di attività illecite fra le quali il gioco d'azzardo ed il traffico degli stupefa- centi. Associazione costituita tra costoro e numerose al- tre persone imputate del medesimo reato nel procedimento n. 705/85F ⚫ capeggiata da NO EL, NO IG
• AN TO.
Con l'aggravante di essere l'associazione armata.
In Milano ed altre città del territorio nazionale dal 30 settembre 1982 al 18 febbraio 1985.
ND, SE' I.. BA P., BA, MP, CA,
D'ON, DI DO M., DI IC L., AN, FARO A..
PA, AT D., AT V., DD, EI N., EI S.,
IA A., IA L., AP, LI V., AL G., AL S.,
VI, SS, SCALIA, SCARAMELLO, TU.
CAPO S $ del delitto p. e p. dall'art. 75 Legge 22.12.1975 n. 695 coss!
1-2-3-4 5 per avere PA EL, IA IG, NO ganizzato TO, AZ SA, promosso, costituito ed l'associazione di cui ai capi precedenti finals alla per- petrazione di una serie indeterminata di delitti di illecita importazione, acquisto, detenzione e cessione di sostanze stu- pefacenti e segnatamente di cocaina, nonchè per avere parteci- pato alla stessa asociazfon In qualità di capt.
Tutti gli altri per aver partecipato all'associazione. Con l'umevante dell'essere l'associazione armata e di essere gli associati in numero superiore a dieci e di essere i parte- cipanti dediti all'uso di sostanze stupefacenti.
In Milana ed altrove dal settembre 1982 fino al 18 febbraio 1985.
* - *
PANINONDA, MESINA, DI, SCUPOLA.
CAPO 4 del delitto di cu ali artt. 81, 110, 112 N° 1, 625 1 o 2 comme tutte le ipotesi, 61 N° 6 c.p. parchi in llano, nella notte fra 11 27 of 11 28.11.1976, in concorso tra loro, con FRI-
SCIA, IL CE, deceduto, SI DE MA ed altre per. Gone rimaste sciute, al fine di procurare un ingiusto profitto, dopo essere penatrati all'interno del locali del
Circolo "Amici del Bridge - Brera Bridge", alcuni del compar- tacipi impugnando aral di vario tipo e calibro e cantenendo il viso travisato, 11 UR colpendo al volto con il cal- cio di una pistola alcuni soci, of impossessavano DE violenza o minaccia, di variats pouse di denaro di importo compreso tra le Settecento mila lire a altm inferiori che sottraevano a ID RE, TA AN, AN
TU, RO EG, IN TA, BA RO, CA
ER ed altri numerosi frequentatori del Circolo predetto, rimasti sconosciuti.
CAPO 5 del delitto di cui agli artt. 56,81 cpv.,110 N. 1 ● 2,629 1° • 2° co.
61 n. 6 C.P., perchè nelle circostanze di tempo di luoge a nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
DE violenza e minaccia commessa con armi, in particolare
11 UR CE colpendolo al volto con il calcio di u na pistols, compivano atti diretti in modo non equivoco a co- stringere TA CO, vice presidenta del Circolo "Anici del Bridge-Brera Bridge" ad impegnarsi a corrispondere all'as- sociazione criminosa capeggiata da UR CE una tangente sugli incassi del circolo, mirando in tal guisa a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno a non raggiun gendo l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà ● quindi, sempre mediante violenza e minacce, costringevano it. predetto TA CO a compilare e a sottoscrivere un assign bancario tratto sul conto corrente del quale era titolare, per l'importo di 50.000.000 di lire al porRE, assegno del quale entrava in possesso e ne disponeva UR CE che provedena, in un secondo somento a farselo sostituire con assegni circolari di pari importi rilasciati dal gestorf del locale, procurandosi in tal guise un ingiusto profitto in danno dei 100 /3 predetti.
CAPO del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112.n°1, 648 C.P.,
61 nn. 2 6 C.P., perchè in Milano ed altra località del ter- ritorio nazionale, in epoca antecedente e prossime al
27.11.1976, nelle forme di partecipazione già note e, portants con l'aggravante del numero Calle persone superiore a cinque,
21 fine di procurarsi un profitto e, in particolare, di consumare
1 reati di cui al capi 4 o 5 della rubrica, senza essere concorsi miresti as conoscendone la provanienza delittuosa, acquistavano o comunque ricevevano da persona o persone Don identificate un " altra proveniente da illecito commercio dia do querra in territorio nazionale in fucile a canne more, oggetto del reato di cui all'art. 3 della Legge 18/4/1975 n° 110.
CATO 7 del delitto di cui agli art. 81 spv., 112 n. 61 m. 2
.
c 6 C.P., artt. 2, 4 c 7 della Legge 2/10/1957 n. 695 • BUC- cessive Bodifiche, perchè in Milano, la notte fra 11 27 cd
11 28/11/1976 ed in epoca imediatamente precedente, nelle forme di partecipazione già note e, pertanto con l'aggravante del mumero delle persone superiore a cinque al fine di rendere possibile la realizzazione dei reati di cui ai capi 4 • 5, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico aperto al pubblico le armi, da guerra e comuni, di cui al capo che precede, nonchè numero tre pistole.
L'PA ed il Mesina commettendo i reati durante il periodo in cui al sottraevano volontariamente a provvedimenti restritti- vi emessi nel loro confronti dall'A.G. per precedenti reati.
PADA, TAFURI • MINGIARDI
CAPO 8 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in riferimento all'art. 61 n. 2 577 n. 3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con premeditazione, tutti partecipando alla fase ideativa ed organizzativa del crimine ed alcuni degli stessi, non meglio potuti accertare, alla fase esecutiva, cagionavano la sorte di LI IO contro il quale venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco cal. 7,65 G.F.L., colpi che attingevano al viso il LI, nell'atto ir t esti si trove in Via
Plebiscito nei pressi della propria autovettura ivi lasciata in sosta,me ne cagionavano la pressochè istantanea sorte.
Con l'ulteriore aggravante di aver.concepito e mandato ad effetto
11 delitto al fine di garantire il mantenimento e la sopravvi- venza di associazione criminale, della quale i prevenuti erano affiliati, finalizzata alla consumazione di delitti di sequestro di persona, traffico di stupefacenti, estorsione, gioco d'az-
zardo, rapina.
In Milano, 11 20/4/1977
CAPO 9 del delitto p. e p. dagli artt. 110, Diepv., 61 n. 2 C.P.,
12 @ 14 della Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, ed al fine di eseguire il delitto di cul al capo che precede, illecitamente portavano in luogo pubblico 210 armi comuni da oparo, di tipo e numero non Deglio potu
☐ accertare, tra le quali sicuramente anal cal. 7.35.
Con l'ulteriore gravante di aver agito in più persone, in tempo di notte ed in centro abitato.
In Milano, 11 20/4/1977
CAPO 10 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in ri- ferimento all'art. 61 n. 2, 577 na. 3 c 4 in riferimento all'art. 61 n. 4 C.P. perchè in concorso tra loro, e con premeditazione, tutti partecipando alla fase ideativa ed organizzativa del crimine nonchè, eccettuato l'PA, alla fase esecutiva, dopo aver prelevato CA AL
(detto "Speghettino") ed averlo condotto in uns abitazione o, comunque, in un ambiente chiuso non potuto accertare, dopo averlo percosso ripetutamente colpendolo al capo can corpi contundenti, De cagionavano la morte per strangolamento.
Con le ulteriori aggravanti di aver concepito e mandato ad effetto il delitto al fine di garantire 11 mantenimento e la sopravvivenza, di associazione criminale, della quale i pre- venuti erano affiliati, finalizzate alla consumazione dei de- litti di sequestro di persona, traffico di stupefacenti, e- storsione, gioco d'azzardo, rapina e di avere adoperato se- vizie e di aver agito con crudeltà in particolare sottoponendo
∙il RU, come già sopra, a percosse e violenze ripetute.
In Milano, 11 20/4/1977.
CAPO 11 del delitto p. a p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 605 C.P: perchè in concorso tra di loro é al fine di conseguire il litto di cui al capo che precede, privavano ÜL AL
DE UB personale agredendolo & quindi costringendolo "con forza e con minaccia a seguirli all'interno di una abita- zione o comunque in altro ambiente chiuso non meglio potuto accertare, ove veniva trattenuto per un apprezzabile” lasso-di- tempo prima di essere ucciso.
In Milano, 11 20/4/1977.
CAPO 12 del delitto p. . p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 648 C.P. perchè, in concorso tra loro e al fine di eseguire i reati di cui al aapi 8-9-10 11 acquistavano © comunque ricevevano da persona rimasta sconosciuta pur conoscandone la provenienza delittuosa,
l'autovettura Alfetta 1500 tz. XI YO2531, compendio di furto
-> commesso da imoti in Milano in data 25/3/1977 in danno di
IV EL. In Milano, tra 11 28/3/1977 od 11 20/4/1977. CUPO 1
el delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2. 81 cpv..
411, 424 C.P., perchè, in concorso tra loro al fine di conseguire la impunità per i delitti di cui al capi
10-11 12, dopo aver cosparso di benzina l'autovettura di cui al capo che precede, al cui interno cra stato posto
11 cadavere di CA AL, anch'esso cosperso di benzina, appiccavano 11 fuoco coal distruggendo 11 cadavere
Ce1 CA nonchè la citata vettura.
In Redecosio di Segrate 11 20.4.1977.
IR AL
CAPO 14 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 575, 577
n. 3 C.P., perchè agendo in concorso con RG EL detto AR pol deceduto con preseditazione quanto alla persona di RI MI IA, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco che attingevano la ZE • TA CO
De cagionavano la morte.
In Kilano, 11 16.1.1978.
CAPO 15 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 12 • 14
Legge 14.10.1974 n. 497, 61 n. 2 C.P. perchè, agendo in con corso con TO EL e con più azioni esecutive di un ne desino disegno criminoso, al fine di eseguire il delitto di c al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico armi di tipo e calibro non identificato.
In Milano, 11 16.1.1978..
TAI Guido
CAPO 16 del delitto p. e p.dagli artt. 575 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 2 C.P. perchè agendo per futili motivi conse- guenti ad una lite per ragioni di viabilità, esplodendo con- tro AN AL un colpo di arma da fuoco che lo rag- giungeva in regione frontale, ne cagionava la morte.
Fatto commesso in Milano 11 18.3.1978 ed evento sorte veri-
ficatosi in Milano 1'8.4.1978.
CAPO 17 del delitto p. e p. Cagli artt. 12 • 14 Longe 13.10.1974
□. 497 perchè illecitamenta portava in luogo pubblic na pistola calibro 7,65 arms coins da sparo.
In Milano, 11 18.3.1978 8 CAPO 232 CUPO 13 axíssi
IR Gestano
CAPO 20 cal delitto p. • p. Cagli artt. 110,575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè agendo con premeditation. ed in concorso con 11 deceduto PA SE, al fine di perpetrare i delitti ai quali erano finalizzato lo - sociazioni per delinquere della quali facevano parte e comun que per assicurarne la Sopravvivenza nello scontro con bande rivali, esplodendo
contro
ET DO raffiche di nitra che lo attingevano, ne cagionavano la morte.
In Milano, 11 6.6.1979.
CAPO 21 del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 Legge 14.10.1974
n. 497, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso con il defunto
IR SE ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, illegalmente portavano in luogo pubblico un altra ed il relativo munizionamento (arma e munizioni da guerra).
In Milano, 11 8.6.1979.
CAPO 22
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso con il deceduto IR SE ed al fine di procurarsi un profitto e di eseguire i delitti di cui ai due capi precedenti, acquistavano o comunque ricevevano un altra, compendio di delitto trattandosi di arma da guerra della quale la Legge vieta in modo assoluto al privati la detenzione ed il commercio.
In Milano, i1 6.6.1979, ovvero in epoca anteriore e prossima.
☑PANINONDA EL, AR Alsi0.
CAPO 23 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 575, 576 n.1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè agendo in concorso tra di loro e con i deceduti ER SE. Per- nice NE ● ZZ AN e con RO AL e quindi nel numero di oltre quattro persone, materialmente commettandocon premeditazione ● quattro degli stessi
11 fatto al fine di perpetrare delitti al quali era finalizzata l'associazione per delinquere di cui al capo 1 . comunque, per assicurare la sopravvivenza di tale
23sociazione nello scontro con bande rivali, affiancatisi a bordo
✓ una autovettura tz. MI 212547 all'autovettura sulla quale viaggiava FI CE e quindi scendendo dalla predetta suto circondando l'autovettura del FI, explodendogli quindi contro m erosi colpi di arma da fuoco, to attingevano in varie panti del corpo a ne cagionavano la porte.
In Milano, il 23.11. -1378.
CAPO 24 del delitto p. e p.. tagli artt. 110, al n. 2 .p. 12 14
Legge 14.10.1974 n. 497, perchè agendo in concorso tra di loro e ZI ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede illecitamente portavano in luogo pubblico ed abitato armi comuni da sparo di tipo e calibro non indi- viduato e presumibilmente revolver.
In Milano, il 28.11.1979.
CAPO 25 del delitto p;
ep. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 648
C.P. percha'agendo in concorso tra loro. con ZI e con i defunti ER, IC ZZ al fine di procurarsi un profitto e di eseguire 11 delitto di cui al capo 23 acqui- stavaro o comunque ricevevano l'autovettura BKY tg. XO-426416 compendio di RT consumato da ignoti in danno della società
"F.111 MALETTE" in data 16.11.1079 in Milano.
Con l'aggravante ulteriore di aver commesso il fatto in numero superiore a quattro persone.
In Milano, tra il 16 cd (1 28.11.1979.
CAPO 25 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 490 in riferimento agli artt. 477–482 C.P. perchè in concorso tra di loro, coa ZI e con i defunti ER, PE ● IC quindi in mumero' superiore a quattro persone, fine di procu-
.
rarsi l'impunità in ordine al delitto di cui al capo 25 e di o seguire il delitto di cui al capo 23 distruggevano, sopprisevano o comunque occultavano i documenti di circolazione e le targhe di riconoscimento dell'autovettura di cui al capo che precede.
In Milano, tra 11 16 ad 11 28.11.1979.
CAPO 27 del delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 61 n. 2. 477-482 C.P. perchè in concorso the loro, con ZI o con i deceduti CH ri, ZZ e IC in Dumaro di persone superiors a quattro, ed al fine di procurarsi. 1'sapunit par 11 colitto di cui al capo 25 ● di eseguire il delitto di cui al capo 23. Donchè di comet- tare il reato di cui all'art. 65 dal Codice della Strada non perseguibile perchè estinto per prescrizione (consi- atito nel porre in circolazione l'autovettura di cu! al capo 25 mumendola di targhe MI-31254-F), IF no o facevano filifiare le targhe "MI-31254-F".
In Milano, tra 11 16 od 11 28/11/1979.
NO TO, IO EL
CAPO 28
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n.1 in re- lazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè anpreme-
-ditazione al fine di perpetrare i delitti ai quali era finalizzata l'associazione par delinquere di cui al capo
1 e comunque per assicurare la sopravvivenza di tale as- sociazione nello scontro con bande rivali, esplodendogli contro colpi di pistola semi automatica cal. 7,65 ● colpi di fucile caricato a pallettoni, cagionavano la morte di
LO SU.
-
In Milano, 11 20/1/1980.
CAPO 29 del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 12 e
14 Legge 497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè al fine di esegui- ro il delitto di cui al capo che precede, illegalmente portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65ed in file di tipo
• calibro imprecisato.
In Milano, 11 20/1/1980.
CAPO 30 del reato p. p. dagli artt. 703, 61 n. 2 C.P. perchè in luogo abitato e comunque ove vi era adunanza o concorso di persone, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 28, sparavano con le armi da fuoco di cui al capo che precede.
In Milano, 11 20/1/1980.
IA IG, IA TO, IO EL, SEMINARA TO
CAPO 31 dagli artt. 110, 112 n. 1, 422 C.P., perchè del delitto p. a p. a loro con RI AL e pertanto in agendo in concorso i mamero di persone superiors a quattro, inseguendo in ari IR RO, AB NO, DI OL
IG ed altri che avevano poco price tentato di ucci
RL e sparando all'imparata colpi di pistola • di mitra per le vie di Milano, al fine di uccidere, com- pivano 1 predetti atti tali da porre in pericolo la pubblics incolumità senza peraltro che dal fatto derivasse la corte di alama person.
In Milano, il 23.1.1980
CAPO 2 del delitto p. . p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 648, 61 n. 2
C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con le altre persone indicate al capo precedente e quindi in numero superiore a quattro persone, al fine di procurarsi un profitto ingiusto ● di eseguire il delitto di cui al capo che segue, acquistavano o comunque detenevano le armi di seguito specificate, compendio di delitto, trattandosi di armi da guerra delle quali & vietato in modo assoluto di commercio, 11 porto e la detenzione:
- X.P. 2:11 . tr. 16460;
- mitra Stein K.X. 11:
- relativo munizionamento.
In Milano, in epoca anteriore e prossima al 23.1.1980.
CAPO 33 del delitto p. ● p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P.,
10, 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, 51 n. 2 Č.P. perchè a- gendo in concorso tra loro ed altre persone indicate al capo precedente e quindi in mumero superiore a quattro, al fine di commettere delitti contro la persona o la pubblica incolumità, con più azioni esecutive del medesino disegno criminoso, ille- galmente detenevano ● portavano in luogo pubblico le armi d di cui al capo precedente e numerose altre and comuni da sparo ron meglio potute special e pistole semi-automatiche cal. 7,65.
In Milano, fino al 23/1/1980
IA TO
CAPO 34 del delitto p. . p. dall'art. 648 C.P. perche acquistava o co- munque riceveva una autovettura Volkswagen Golf een telaio n.
1793676616 al fine di procurarsi un ingiusto profitto a cono- Accertato in Milano 11 23/1/1980.
CAPO 55 del delitto p. • p. tali artt. 477, 482, 61 n. 2 C.P., perchè al fine di procurarsi l'impunith per il delitto di cut al copo precedente, contraffaceva i documents al circolazione dell'autovettura indicate a capo 23.
Accertato in Milano, 11 23/1/1980.
CAPO 36 del reato p. . p. dagli artt. 66 Codice della Strada, 61 n. 2
C.P. perchè al fine di assicurarsi l'impunità per il delitto di cui al capo 34 poneva in circolazione l'autovettura ivi in- dicata, munita delle targhe XI-86776D, non proprie del veicolo.
Accertato in Milano il 23/1/1980.
IA GI
CAPO 57 del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. perchè al fine di pro- curarsi un ingiusto profitto ● conoscendone la provenienza delittuosa acquistava o comunque riceveva l'autovettura Bid telaio
B. 574597.
Accertato in Milano, i11 23/1/1980.
CAPO 53 del delitto p. e p. dagli ant. 477, 482, 61 C.P. perchè
-pfine di procurarsi l'impunità per 11 delitto di cui al capo precedent contraffaceva i documenti di circolazione dell'autovettura ivi indicata.
Accertato in Milano. 11 23/1/1980.
CAPO 39 del reato p. ● p. dagli artt. 66 Codice della Strada, 61 n. 2
C.P. perchè al fine di assicurarsi l'impunità per il delitto di cui al capo 37, poneva in circolazione l'autovettura ivi indi-
cata con les targhe MI-312916.
Accertato in Milano 11 23/1/1950. EPAKINONDA EL, MUANO TO.
CAPO 40 del delitto p. a p. dagli artt. 110,112 n. 1, 605, 01
□. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro a con 1 deceduti
RN LO, NO AN, BU US, AR
SE & AN IU & RO Alessandrçal fine di e- aeguire i delitti di cui al capi successivi, privavano della libertà personale AV LI legandolo e trasportandolo a VAnazzano e poi da VAnazzano a Bognassi.
Melle località indicate 11 19.2.1980.
CAPO 41 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 610 in relazione al-
l'art. 339, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con AN SE o RO AL e con le persone de- cedute indicate al capo precedente, al fine di commettere de- litti di omicidio in danno del fratelli IR usavano la violenza descritta al capo precedente-e-minacce di morte per costringere AV-UL a rivelare il luogo ove 1 IR si nascondevano senza riuscire nell'intento per causa indipen- dente dalla loro volontà e cioè per il rifiuto opposto del
AV.
In Milano, VAnazzano Bognassi 11 19.2.1980.
CAPO 42 ĉel delitto p. o p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con le altre persone indicate al capi pre- cedenti e con i deceduti, con premeditazione ed al fine di assicurare la sopravvivenza dell'associazione criminale del- la quale facevano parte nello scontro con bande sivali ● quin- di al fine di perpetrare i delitti al quali tale organizzazio ne era finalizzata, strangolandolo cagionavano la morte di
AV UL...
In Bognassi, 11 19.2.1960.
IA TO, IO EL.
CAPO 43 del delitto p. e p. digli artt. 110, 56, 573, 576 n. 1, in re- lazione all'art. 31 n. 2 577 a. C.P. parche agendo in con- corso con RI AN, successivamente deceduto, e con altra persona non identificata, agendo con proseditazione ed al fine Yuki cha Finalizzata l'ass0 ciazione per delinquere di cui al capo 1 o, comunque, per assicurare la sopravvivenza di tale associazione nello scontro con bande rivali, materialmente 11 GU splo dendo colpi di fucile, compivano atti diretti in modo non equivoco a cagionare la porete di RN NE, non riu- scendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volon t o cioè per la pronte reazione del PE che uccideva 11
IN.
In Milano 11 22/4/1960.
CAPO 44 del delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv C.P., 12 e 14
Legge n. 497/1974, 61 n. 2 C.P., perchè angendo in concorso con GU AN, successivamente deceduto, al fine di seguire il delitto di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico armi da fuoco di tipo e calibro imprecisato, tra cui un fucile.
In Milano, 11 22/4/1980.
C/PO 45 del reato p. e p. dagli artt. 110, 703, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso con GU AN, successivamente de- ceduto, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 43 in luogo abitato o comunque ove vi era adunanza o concorso di persone, sparavano con il fucile di cui al capo che precede.
.
In Milano, 11 22/4/1980.
. CAPO 46 del delitto p. ⚫ p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv.. 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 577 n. 3 C.P. perchè agendo in concorso, quali mandanti, con i tre ignoti - secutori materiali del delitto, e quindi in numero di persone superiore a quattro, i quali esplodevano materialmente numerosi colpi di arma da fuoco cal. 7,65 che attingevano BU Giu- ceppe AR SE, cagionavano la morte di costoro, allo scopo di perpetrare i delitti ai quali era finalizzata l'asso- ciazione per delinquere di cui al capo 1 e comunque per assicu- rare la sopravvivenza di tale associazione nello scontro con bar- de rivali, commettendo altres 11 fatto con premeditazione.
In Milano, 11 14/5/198o. CAPO 47 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.. 12 e
14 Legge n. 497/1974, 81 n. 2 C.P. perchè al fine di
Bequire 11 delitto di cui al capo precedente, asendo in concorso con gli ignoti osecutori materiali o perciò in numero superiors a quattro persone, illegalmenta portavano in luogo pubblico aral di tipo e calibro imprecisato, tra le quali una di cal. 7,65.
In Kilano, 11 14/5/1060.
CAPO 48 del resto p. p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 703, 61 n. 2
C.P. perchè agendo in concorso tra loro con gli ignoti esecutori materiali e pertanto in mumero di persone supe- riore a quattro, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 46, in luogo abitato comunque ove o era adunanza ° concorso di pubblico sparavano con le armi da fuoco di cui al capo precedente.
In Milano, 11 14/5/1980
NO NO, AT RI, EI TO.
CAPO 49 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in rela- fone all'art. 61 n. 2 € 577 n. 3 C.P., perchè agendo in con- corso con ignoti, agendo con premeditazione ed al fine di e- acquire & delitti ai quali era finalizzata l'associazione per delinquere di cui al capo 1 e comunque al fine di assicurare
1 sopravvivenza di tale associazione nello scontro con bande ritali, esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco cal. 7,65
Parabellum all'indirizzo di RN NE ed attingendolo, ne cagionavano la morte.
In Milano, 1'8.10.1980.
CAPO 49 bis del delitto p. a p. dagli artt. 110,8 g CP., 12. 14 i
497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso con ignoti od al fine di eseguire il delitto di cui al capo procedente. con più aziani esecutive col medesino disegno criminoso, Ille- galmente portavano in luogo pubblico aral comuni da sparo cal.33
7.65.
In Milano. 1'8/10/1980. CAPO 50 del delitto P. • p. dagli artt. 110, 548, 61 n. 2 C.P. perchè in concorso con ignoti ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo 45 e di procurarsi un profitto, acquistavano ⚫ cocunque ricevevano l'autovettura Fiat 127 targata TN-282117, compendio di furto in danno di EN AN commesso il 1°/10/1830.
In Milano, tri 1'1 c 1'8/10/1930.
CAPO 51 del reato p. • p. dagli artt. 110, 703, 61 n. 2 C.P. perchè a- gendo in concorso con imnoti ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo 48 sparavano in luogo pubblico con le armi di cui al capo 49.
In Milano, 1'8/10/1980.
CAPO 52. del reato di cui agli artt. 110, 697, 61 n. 2 C.P. perchè a- gendo in concorso con ignoti ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo 49, illegalmenta detenevano Ul munizioni cal. 38 Speci
In Milano, fino all'8/10/1980.
EI TO
САРО 53 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè; ügendo in concorso con i materiali esecutori del delitto rimasti sconosciuti, in qualità di mandante, ed agendo con preseditazione ed al fine di perpetrare i delitti ai quali era finalizzata l'associazione per delinquere di cui al capo 1 e, comunque, per assicurare la sopravvivenza di tale associazione nello scontro con bande rivali, esplodendogli contro raffiche di altra che lo attingevano, cagionavano la morte di ESPOSITO MI.
In Milano, 11 16/5/1980.
CAPO 54 del delitto p. o p. dagli artt. 110 C.F.. 12 Legge 14/10/1974
N. 197, 61 n. 2 C.P.. perchè in concorso con gli autori mate rial rimasti sconosciuti ed al fine di eseguire il reato di cui
2 capo 53, illegalmente portava in luogo pubblico un mitra cil.
9, ara da guerra.
In Milano. 11 16/5/1980. CIPO ES tel delitto p. a p. degli artt. 110, 649, 61 n. 2 C.?. perchè. agendo in concorso con i materiali osecutori rimasti sconosciu al fine di eseguire i delitti di cui al cap! 53. 54, acquista o comunque riceveva da persona rimasta sconosciuta un altre ca compendio di delitto in quanto arma de querra della quale la L vieta in podo exolute al privati la detenzione of 11 commerci
In Milano, in epoca antecedente o prossios al 15/5/1880.
AT RI. EI TO.
CAPO 56 del delitto p. . p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P., perchè agendo in concorso tra
IO con TO SE, deceduto successivamente;
con prese- ditatione ed allo scopo di eseguire i delitti al quali era fina. lizzata l'associazione per delinquere di cui al capo 1 cooun per assicurare la sopravvivenza di tale associazione nello scon- tro con bande rivali, esplodevano raffiche di mitra e poi colpi di revolver che attingevano IR RO cagionandone la mo te.
In Milano, 11 17/5/1680.
CAPO 57 del delitto p. p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 12 e 14
Legge 497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro con TO SE ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente, con più azioni esecutive del desi di- segno criminoso, illegalmente portavano in luogo pubblico un mi- tra di tipo e calibro imprecisato, arma da guerra, e relativo mumizionamento ed un reviver de tipo calibro imprecisato,
-2. Farmgrosine da sparo.
In Milano, 11 17/8/1980.
CAPO 58 del reato p. ● p. dagli artt. 110, 703, 61 n. 2 C.P. perchè al fine di eseguire il delitto di cui al capo 56 ed agendo in concorso tra loro, in luogo abitato dove viers ad mis o concorso di persone, sparavano con le armi da fuoco di cui al capo precedente.
In Milano, 11 17/5/1980. CAPO 69 el delitto p. p. dagli artt. 110, 612, C1 n. 2 C.P. perch' agendo in concorso tra loro a materialmente uno di questi pun tando un revolver
contro
ZE AL, minacciavano allo stesso un male ingiusto al fine di assicurarsi l'impunith per
11 delitto di cui al capo 56.
In Nilano, 11 17/6/1960.
CAPO 60 del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P.. 66 Codice della Strada
• 61 n. 2 C.P. perchè per assicurarsi l'impunità per i reati di cui ai capi 56 € 57 ponevano in circolazione una autovettura
Golf W con la targa XI-16714G, non propria del veicolo.
AT RI, SE MI, AL TO,IA A C0.
CAPO+61 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè agendo in concorso tra '
loro, 11 AT RI, quale materiale esecutore, e gli al- tri andanti, agendo con premeditazione ed al fine di eseguire i delitti ai quali era finalizzata l'associazione per delinquere di cui al capo 1 e comunque per assicurare la sopravvivenza di tale associazione nello scontro con bande rivali, esplodendogli contro numerosi colpi di arma da fuoco calibro 38 special che lo attingevano, cagionavano la morte di NO TO.
In Milano, Cascina Cobba, 11 9/12/1980.
CAPO 62
a p. Jagliar 110 °C.P., 12 & 14 Legge 407/" del del..to
61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e materialmente
AT RI, al fine di eseguire il delitto di cui al capo the precede, illegalmente portavano in luogo pubblico un'aras comune da sparo calibro 38-Special. 1221
In Milano, Cascina Cobba, 11 9/12/1980.
CAPO 63 del resto p. e p. dagli artt. 110, 703, 61 3. 2 C.P., perchè al fine di oseguire il delitto di cui al capo 61, lung la tangenziale Ist di Milano, pubblica via, spiravano, material-
EN AT RI, con l'arma di cui al capo precedente.
In Milano, Cascina Gobbs, 11 5/12/1950. :
AT RI, SE MI D'ON RA.
AL PE, IA NO, AZ SATO.
CAPO 64 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 376 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. pencil agendɔ in concorso tra loro e con TO SE, deceduto agendo con premeditazions of al fine di eseguire i delitti al quali cra finalizzata l'associazione per delinquere di cui al cɛpo
1 a coaunque per assicurare la sopravvivenza di tale associa zione nello scontro con bande rivali, esplodendogli contro numerosi colpi di arma da fuoco che lo attingevano, cagionava no la morte di LA AS.
In Milano. 11 29.12.1980.
CAPO 65 del delitto'p. e.p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 12 e 14
Legge n. 497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con TO SE, deceduto, al fine di eseguire i delitti di cui al capo precedents, illegalmente portavano in luogo pubblico a i di tipo e calibro imprecisato ed unis pistola cal. 9.
In Milano, 11 29.12.1980.
CAPO 66 del reato p. p. diali artt. 110, 703, 61 n. 2 C.P. perchè al fine di eseguire 11 delitto di cui al capo 61 in Via Ser- lio di Milano, pubblica via, sparavano con l'arma di cui al crpo precedente.
In Milano, 11.29/12/1980.
CAPO 67 del reato p. e p. dagli artt--110 C.P., 66 Codice della
Strada, 61 n. 2 C.P. perchè per assicurarsi l'impunità per i reati di cui al capi precedenti, ponevano in circolazione l'autovettura Flat Ritmo con la targa 11-21170-L non propria del veicolo..
In Milano. 11 29/12/1980.
NO LO, SE MI, LATILLA RI, EI SANT
CAPO 68 del delitto p. • p. degli artt. 110, 112 n. 1. 31 cpv.. 575.576 n. 1 in relazione all'art. 1 . 2, 577 a. 3
C.P. perchè in concorso tra loro • con RE SE. successivamente deceduto, previo concerto ed a metro 2 apporti causali recati:
-da NO decidendo il delitto, dandone mandato ai corredo di questi rafforzando 11 proposito criminoso;
da tutti gli altri aseguendolo;
-
con più azioni esecutive di un medesimo disc o criminoso:
- cagionavaino la porte di PE IT SE contro il quale venivano esplosi almeno cinque colpi di arma de fuoco corta ed una scarica di lupara;
compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a ca- gionare la morte di CI OM contro il quale venivano esplosi più colpi di arma da fuoco lunghe corte, senza con- seguire l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, essendosi la vittima finta morta.
Con le aggravanti di aver commesso il delitto in cinque per- con premeditazione ed al fine del mantenimento del con- 8038,
trollo sonopolistico di attività, crimincse facenti capo ad as sociazioni per delinquere..
In Sesto San NN, 1'11/3/1981.
CAPO 69
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 1, 81 cpv. C.P. 12 e 14 Legge 497/1974 perchè, in concorso tra loro ed al fine di com-
- mettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente
-
- portavano in luogo pubblico più armi comuni da sparo lunghe
-
corte.
In Milano, Sesto San NN, 1'11.3.1931.
CAPO 70 del delitto p. e p. dagïf artt. 110, 61 m 2, 624, 62. 3. 2-5
* 7 C.P. perchè in concorso tra loro con TO SE, suc- cessivamente deceduto, al fine di commettere i delitti contestati al due capi che precedono, st-impossessavano dell'autovettura FIAT RITMO 65 targata 15-30009 che sottraevano, mediante vio- lanza sulle cose, a DI TE VI.
In Milano, 11 14/1/1981.
CAPO 71 sp. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 480. fel delitto p.
477, 452 C.P. perchè in concorso tra loro con TO Giusepp-s 2 at al fine di oseguire i delitti contestats as the capt the procadono di conseguirne I'impunit, distruggevano, sopprimevano a cocunque occultavano le targhe di ric
on osc
mento od 1 documenti propri dell'autovettura i-
indicata in prece- denza.
In Milano, in epoca compresa tra 11 14/1 o 1'11/3/1951.
CAPO 72
61 n. 2,del delitto p. c p. dagli artt. 110, S1 cpv., 112 n. 1,
477, 452 C.P. perchè in concorso tra loro a con TO Civ- seppe ed al fine di eseguire i delitti contestati of capi che precedono ⚫ comunque conseguire l'impunità, formavano ● facevano formare letarghe di riconoscimento MI-14990H, un falso bollo di circolazione, falso tagliando di assicurazione e falsa carta di circolazione.
In Milano, in spoca compresa tra il 14/1 • 1'11/3/1981.
SE MI, D'ON RA, AL TO, IA
NO, MA RD.
CAPO 73 del delitto p. ⚫ p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè agendo in concorso tra loro nel numero di persone superiore a quattro e con premeditazione, IA quale mandante, MAISTRI segnalando i movimenti di ST CE AR, gli altri quali materiali esecutori, esplodendo colpi di aras de fuoco all'indirizzo del ST ed attingendolo, ne ca- gionavano la morte, coonettendo 11 AT in conseguenza del marcato pagamento di una fornitura di eroina e quindi nell'am bito dell'attività di associazioni per delinquere per rea- lizzare i le'itti al quali le stesse erano preordinate.
In Milano, 11 10/11/1981
-
1 4.
:-). CAPO 74 del delitto p. ● p. dagli artt. 110 C.P., 12 • 14 legge 497/
1974, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente, ille- galmente portavano in luogo pubblico armi de fuoco di tipo calibro non precisato.
In Milano, 11 10/11/1981. ย
า
D'RG AR, ER MI
CAPO 75 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 co. 1 • co. 3 n. 1
C.P. perchè agendo in concorso tra lore e con AN TE.
Successivamente deceduto, DE in ainaccia commessa con arni si impossessavano di una somme imprecisate di denaro, coaunque superiore ai cento milioni di lire, che cottraevano al titolari del circolo "Club PANIZZA 10". sito in Milano Via
Panizza 10, con l'ulteriore par te di aver agito in più persone.
In Milano, 11 18/11/1981.
CAPO 76 del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 C.P., 10-12 e
14 legge 497/74 perchè agendo in concorso tra loro e con AN
ER, deceduto, detenevano 'illecitamente e portavano in luogo pubblico, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, pistole di marca e calibro non precisati.
In Nilano, 11 18/11/1981.
CAPO 77
del reato p. . p. dagli artt. 110, 697, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro detenevano senza farne denuncia all'Autorità. al fine di comettere delitto di cui al capo
75,le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede.
In Milano, 11 18/11/1981.
NO, SE MI, D'ON, NO NO,
AL TO, MA. 11+ 12
CAPO 78 112410
del delitto p. e p. daglf artt. 61 cpv., 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3, 56 C.P. perchè in con- corso tra loro e con TO SE, poi deceduto, con premedi tazione, ed al fine di eseguire i delitti ai quali era finaliz- zata d'associazione per delinquere di cui al capo e comunque per assicurare la sopravvivenza di tale associarione nello s005- tro con bande rivali, esplodendo numerosi colpi d'arma de fuoco che
11 attingevano, cagionavano la morte di AN TE, NT
OL, LL GI, OV RG • compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la porte di ER- KI-
QHELE, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti delle loro volontà, ossia per la fuga di ER MI.
In Milano. 11 18/11/1981. D'RG AR, ER MI
CAPO TS del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 co.
1. co. 3 n. 1
C.P. perchè agendo in concorso tra lore o con AN TE. successivamente deceduto, DE in ainaccia commessa con arni si impossessavano di una scam: imprecisate di denaro, coaunque superiore al cento siliani di lire, che cottraevano al titolari del circolo "Club PANIZZA 10", sito in Xilano Via
Panizza 10, con l'ulteriore aggravante di aver agito in più persone.
In Milano, 11 18/11/1981.
CAPO 76 del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 C.P., 10-12 e
14 legge 497/74 perchè agendo in concorso tra loro e con AN
ER, deceduto, detenevano illecitamente e portavano in luogo™ pubblico, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, pistole di marca e calibro non precisati.
In Nilano, 11 18/11/1981.
CAPO 77 del reato p. p. dagli artt. 110, 697, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro detenevano senza farne denuncia all'Autorità. al fine di comettere 11 delitto di cui al capo
75,le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede.
In Milano, 11 18/11/1981.
IPADA, SE MI, D'ON, IA NO,
AL TO, MA.
CUPO 78 del delitto p. e p. daglf artt. 61 cpv., 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3, 56 C.P. perchè in con- corso tra loro e con TO Cfuseppe, pol deceduto, con premedi– tazione, ed al fine di eseguire i delitti ai quali era finaliz- zata d'associazione per delinquere di cui al capo I e comunque per assicurare la sopravvivenza di tale associazione nello scan- tro con bande rivali, esplodendo numerosi colpi d'arma de fuoco che li attingevano, cagionavano la morte di AN TE, NT-
OL, LL GI, OV OR • compivano atti idonei diretti in soco non equivoco a cagionare in morte di ROVIZRI- KI –
QELE, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti della loro volontà, ossia per la fuga di ER MI.
In Milano. 11 18/11/1981. -
23 CAPO 79 del delitto p. e p. dagli artt. 110. 81 cpv. C.P., 12 c
14 Legge 497/1974, 01 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro al fine di eseguire i delitti di cui al cepo che precede illegalmente portavano in luogo pubblico armi cal.
7,65 38 Special.
CAPO DO del reato p. e p. degli artt. 110, 703, 61 □. 2 C.P., perchè al fine di eseguire 11 delitto di cui al capo 78 in Via Loren teggio a Milano, pubblica via, sparavano con le armi di cui al capo precedente.
In Milano, 11 18/11/1981.
EI TO, IA NO.
CAPO 81 del delitto p. . p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 11.C.P. perchè agendo in concorso tra loro quali mandanti e con gli ignoti esecutorinateriali, detenuti nella Casa Circondariale di Milano, al fine di procurarsi l'immit per il quadruplice onicidio di Via Lorenteggio di cui al capo
75, depistando le indagini. Felative, agendo con premeditazione, cagionavano la morte di OS IO colpendolo numerose vol- te all'addome ed al torace con un'arma da punta e taglio.
Con l'aggravante ulteriore di aver Comesso 11-fatto con abuso delle relazioni di coabitazione essendo tanto la vittima quanto i material autori del delitto rif ttf nella Casa Circondariale
di Milano.
1 4 .
In Milano, 1'11/12/1981, F. _1
10 : tyenda ane AL t
CAPO 82 dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P., 4 Legge n. del delitto 110/1975 perchè in concorso tra loro, con ignoti esecutori materiali del delitto di cui al capo che precede ed al fine di eseguire tale delitto, portavano all'interno della Casa Circon- dariale di Milano, senza giustificato motivo, uno strumento da punt taglio atto ad offendere.
In Milano, 1'11.12.1981. 21 AM ND LO. NO NO.
AL TO, SE MI.
CAPO 83
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112n. 1, 575, 577 n. 3
C.P. perchè in concorso tra loro e con 11 deceduto ES
PE quindi in numero di persone superiore a quattro, con preceditazione, dopo averlo costretto a salire a bordo di autovettura in uso al MA NO tenendolo botto con
OL con l'uso delle armi. Io conducevano in luogo apparta to nei pressi di Peschiera Borromeo dove gli esplodevano con- tro un colpo di pistola che lo attingeva alla testa, cagionava no così la morte del TT.
In Peschiera Borromeo, 11 18/1/1982.
CAPO 84
del delitto p. . p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P. 12. 14 Legge
497/1974, perchè agendo in concorso tra loro ⚫ con TO CI seppe deceduto, al fine di eseguire il delitto di cui al capo
83 illecitamente portavano in luogo pubblico e abitato nonchè in tempo di notte una pistola di tipo e calibro non identificato.
In Milano e Peschiera Borromeo, 11 18/1/1982.
CAPO OS del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2,
605 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con il deceduto
TO SE, allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo
83, privavano della libertà personale. TT NO costringen dolo a salire a bordo della sua autovettura e portandolo da
Kilano Por t oro se: 14; minaccia delle armi.
In Milano, e Peschiera Borromeo 1 18.1.1982
1
CAPO 06 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, comma 1 e coma 3 n. 1, 61 n. 2 C.P. perchè, agendo in concorso tra loro e con il deceduto TO PP, al fine di procurarsi un ingiusto profit- to nonchè la impunità per il delitto di cui al capo 80, allonta- nandosi velocemente dal luogo del delitto dopo la perpetrazione dello stesso, con violenza commessa con arma e in più persone riunite e consistita nell'omicidio di cui al capo to, si impos- sessavano dell'autovettura FIAT 124 targata NI-N46007 che sottraevano a MA ERMANNO.
In Peschiera Borrons, 11 16/1/1982.
MI AN NO. AL TO, D'TO RA. SE
MI, EP LO, IO LO, NA VI.
TU TO.
CAPO 87 del delitto p. e p. dagli artt. 1 cpv., 110, 112 n. 1.
575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3, 55 C.P. per chè agendo in concorso tra loro e pertanto in numero superiore a quattro persone previo concerto con premeditazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commettendo 11 fatto al fine di perpetrare i delitti al quali erano finalizzate le associazioni per delinquere di cui al capi 1. 3. comunque per assicurare il rispetto delle regole interne ● quindi la so- pravvivenza di tali associazioni, esplodendo numerosi colpi di an- ma da fuoco all'indirizzo di TO PE, LI GI,
CANNAVO' AL a TI PE che 11 attingevano, cagio- navano is sorte di TO PE • LL GI • copivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di O® AL e di DF SE non riuscendo nell' intento per cause indipendenti della loro volonth.
In Kilano, i1 23/9/1982.
3
CAPO 88 del delitto p. p. dagli artt. 110, 112 a. 1, 81 cpv. C.P.
12 e 14 Legge 497/1974, 61 n. 2 C.P. arche agendo in concorso tra loro in numero superiore a c o persone, con più 2:10- ni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo utilizate per il de- litto di cui al capo che precede fra le quali un revolver calibro h
357 MA".
In Milano, 11 23/9/1982.
CAPO del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 703, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e pertanto in cuero di pe
Bone superiore a quattro, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 87, nella via Lattanzio di Milano, luogo abitato ove vi a concorso di persone, sparavano con le are da cui al 26
• capo precedente.
In Milano. 11 23/9/1982.
CXPO go del delitto p. e p. dagli artt. 110. 624, 625 n. 2-5-7
c 61 n. 2 C.P. perchè ngendo in concorso tra loro in rumero superiore a tre persone al fine di trame profitta e di eseguire il delitto di cui al capo 87 e comunque di assicurarst l'impunità per tale delitto, ci impossessavano dell'autovet- tura FIAT RITMO targata KI-908SOL sottraendola al proprietario
UA AN che la deteneva posteggiata e chiusa a chiave sulla pubblica via con l'aggravante ulteriore di essersi av- valsi di mezzo violento e fraudolento per aprire ed avviare
11 veicolo.
In Milano, in epoca anteriore e prossima al 23.9.1982.
CANNAVO TO
CAPO 91 del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 Legge n. 497/1974 perchè illegalmente portava in luogo pubblico un'ares de Subco tipo pistola o revolver di calibro c tipo non identificato.
In Milano, 11 23/9/1982.
Cupp £2 del reato di cui all'art.SC.P. perchè dopo che era stata peru petrato il delitto di cicidia in danno di TO SE • CALL!
GI, nonchè il contato omicidio in danno suo e di TI
SE riferende one's del ira Mobile della Que- stura di Milano notizie false e comunque tacendo l'identità degli autori dei reati, ajutava costoro a sottrarsi alle inve-
stigazioni dell'Autorità..
In Milano, 11 24/9/1983.
AL TO, D'ON RA, IO LO, SI
MI, NA VI, IA NO.
CAPO 83 del delitto p. a p. dagli artt. 110, 112 n. 1. 575, 576 n. 1 in riferimento all'art. 61 n. 2, 577 nn. 3 e 4, in riferimento all'art. 61 n. 1 C.P., perchè, in concorso tra di loro,
AI EL • NO TO quali mandanti e gli altri 27 quali cateriali esecutori, explodendogli contro nu mb colpi di uras de fuoco cacianavano la morte di DE LV
TO nell'atto in cui questi usciva Cal locale dena minato "Vicky bar" o ubicato in P.zza Duca d'Aosta.
Con le aggraventi di aver compnesso 11 fatto con premedi- tazione, di ever agito in più di quattro paroone, nonchè di aver agito per motivi abbietti avendo concepito e mandato ad effetto il delitto Dell'ambito di azione "positiva" ES- sendo stato 11 DE LV ritanuto responsabile delle bottrazio
De di denaro proprio dell'associatione criminale di cu! face- vano parte e frutto di illecita attività e quindi per il man- tenimento e lo sviluppo della stessa organizzazione.
In Milano, 11 3.2.1983.
CAPO 94 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.,
12 14 Lagge 497/1974, perchè in concorso tra loro ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, illecita- mente portavano in lucago pubblico arai de sparo, tra le quali sicuramente un'arma calibro 7,65.
Con l'ulteriore egerevante di aver agito in più di due persone, in tempo di notte ad in centro abitato.
In Kilano, il 3.2.1983..
NO EL, ER MI, IO EL,
AL AL.
CAPO 85 del delitto p. p. dagli artt. 110, 112, n. 1. 575, 576 m.1 in relazione all'art. At n. 2, 577 n. Sc..P. parch agendo in concorso tra loro, con RI AL,con EL VI
a SA IC e con altra persona non identificata, con premeditazione e previo concerto, la persona non identifica- ta, quali biterfall esecutori, IN quale mandante, CO
IO, AL, SE RI concertando il delitto ed assicurando la loro disponibilità a commetterlo ed SE trespirtando a Rimini da Milano l'arms utilizzata per il delitto, esplodendo colpi di arma da fuoco che attingevano
AN CA, ne cagionavano la morte. Con l'ulteriore aggravante di ever commesso il fatto del quadro di scontro fra bande rivali o comunque allo scopo di assicurare
La sopravvivenza di tall essociazioni e quindi di perpetrare 1 delitti al quali le stesse erano finalizzato.
In località imprecisata nei pressi di Iges Marine, il 29.7.1983. CAPO 95 del delitto p. sp. dagli artt. 110 C.P., 12 a 14 Lezze
n. 497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro con EL VI • SA OS previo concerto ed al fine di eseguire il delitto di cui al ca- po che precede, illegalments portavano in luogo pubblico una pistola calibro 7.65 arna comune da sparo.
Da Milano ad Igea Marina ad altrova 11 29.7.1983 e nei glomi imediatamente precedenti.
CAPO 27 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1. 412, 61
n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro e con CELO-
ME VI • SA' IC e con i ruoli descritti al capo 95, al fine di procurarsi l'impunità per 11 predetto delitto di omicidio, occultavano il cadavere di AN
CA.
In Località imprecisata nei pressi di Igea Marina,
. 29.7.1983.
NO LO, SE MI, CH XÍCHILE.
CAPO 98 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in riferi mento all'art. 61 n. 1 C.P. perchè in concorso tra loro EPA-
DA quale mandante gli altri due quali materiali esecutori, 1 1
avvicinatisi, questi ultimi a bordo di una sotociclette alla autovettura condotta da OY TE esplodevano centro il pre-
Getto, nell'atto in cui questi aveva arrestato: l'autovettura nei pressi di un semaforo in Via. Chiesa Rossa, muserosi colpi
1'arma da . che attingevano 11. OY in più parti del compo cagionandone _ morte pressochè istantanes. Con le aggravanta
.
di aver commesso il fatto con premeditacions, di aver agito. 5
per motivi abietti avendo concepits mandato ad effetto 11 delitto nel quadro di efferata lotta tra bande: criminali-per il mantenimento ed il controllo di traffici illeciti (in materia di stupefacenti) e, comunque, pes, mantenere e sviluppare l'at- tività dell'associazione criminosa della quale facevano parte. 1. . .
In Milano, 11 7.9.1983.
CAPO 09 del delitto p. . p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P., :12 e 14
Legge N. 497/1974, perchè in concorso tra loro ed al fine
• di eseguire il delitto di cui al capo che precede, illegalmente portavano in luogo pubblico pistole di tipo e calibro non po- tute accertare comunque armi comuni da spero. 29 Con l'ulteriore aggravante di aver comme550 11 Fatto in più persone riunite, in tempo di notte ed in centro abitato.
NO LO, AN ON, IO LO.
NO MI.
CAPO 100 del delitto p. • p. dagli artt. 110, 629 ultimo com in relazione all'art. 628 u.c. mn. 1 e 3 C.P. perchè agendo in concorso tra loro, previo concerto ed a mezzo di apporti causali variamente realizzati, mediante ripetute minacce specificamente consistite nel prospettare azioni ritorsive da parte di persone affiliate a sodalizio crimino so di tipo mafioso, costringevano AR EL a conse- mare la somma complessiva di lire 20.000.000, così riducendo la iniziale pretesa di lire 200.000.000 e comunque accettan do il pagamento a titolo di primo acconto.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riumite ed affiliate ad associazione per delinquere di tipo
Mafioso.
In Kilano, tra febbraio ed aprile 1953.
NO LO, AN ON, IO LO, SE
MI, LI VI.
CAPO 101 del delitto p. ● p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 1 in riferimento all'art. 61 n. 2, 577 . 3 C.P. perchè in concurso tra loro, con RI AL e TT Vito, in particolare l'NO = 10 AN quill mandanti ed i- deatori, 11 LI per aver partecipato alla fase ideativa ed organizzativa altres rinforzando il proposito criminoso dei complici anche garantendo la propria disponibilità alla materiale esecuzione del reato, To TT provvedendo insie me allo AN ad avvisare gli esecutori del delitto degli spostamenti della vittima, gli altri quali materiali esecutori, esplodendo
contro
EL SE numerosi colpi di aree da fuoco, tra i quali colpi con arma calibro 7,65 nell'atto in cui 11 EL era disceso dalla propria istovettura dopo averla 1 30 Klasciata in sosta in PA Uccello, attingendo coal 39 11 EL al torace, all'addome ed alla testa, ne cazionavano la morte. Con le aggravanti di aver a- gito in più di quattro persone, con premeditazione ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che pre cedc.
In Milano, 1'8/9/1963.
CAPO 102 del delitto p. p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2
C.P., 12 e 14 della Legge 14/10/1974 n. 497, perché in concorso tra loro ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, illecitamente portavano in luogo pubblico più armi da fuoco, tra le quali sicuramente pistole calibro 7,65 di tipo non meglio potuto accertare:
Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in più persone ed in centro abitato.
In Milano, 1'8/9/1983.
CAPO 203 del delitto p. e p. degli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2,
648 C.P. perchè in concorso tra loro ed al fine di eseguire
11 delitto di cui al capo 98, acquistavano o comunque riceve vano da persona rimasta sconosciuta, pur conoscendone la illecita provenienza, l'autovettura FIAT RITMO 105 targata TI 152446 compendio di furto consumato da ignott in data 14/7/1953 in rasco di Opera in danno di OV SE.
-
in Milano, tra 11 14/7 ed il giorno 8/9/1283...
. .
CAPO 10 del delitto p. e p. dagli argt. 110, 81 cpv., 112 n. 1, 61
n. 2, 490 in riferimento agli artt. 477, 482 C.P. perchè in concorso tra loro ed al fine di eseguire i reati di cui al capi precedenti (capt 101-102-103) a di conseguire l'impunith pe= gli stessi, distruggevano, sopprimevano o comunque occultavano le targhe di riconoscimento edi documenti propri della vettura di cui al capo 103.
In Milano, in epoca successiva al 14/7/ o prima dell'8/9/1963. 3 KO LO, AN ON, ZE LO. SE
MI, LI VI.
CAPO LOS del delitto p. a p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2. 490 in riferimento agli artt. 477-482 C.P., perché agendo in con- cores tra loro ed al fine di eseguire i reati di cui al capt che precedono (101-104) • conseguire l'impunith per gli stessi, formavano o facevano formare, le false targhe di riconoscimento
"HI-11599S", porhè con pit azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, un falso tagliando di assicurazione sul que- li riportavano o facevano riportare i dati della vettura di cui al capo 103 e la targa di cui sopra.
In Milano, tra 11 14/7 ed il giorno 8/9/1993.
CAFO 106 della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 12 n. 1, 61 n. 2,
65 Codice della Strada, per aver concorso fra di loro ed al fine di eseguire i delitti di cui al capi precedenti e conseguire la impunità per gli stessi, posto in circolazione la vettura di cui al capo 103 munendola delle targhe di riconoscimento non proprie di cui al capo 102.
In Kileno, tra il 14/7/1983 ed 11 glomo 6/9/1983.
AN LO
CAPO 107 del reato di cui agli artt.110, 56, 629 u. co., 61 n. 7 in re-
Zazione all'art. 628 u. co. nn. 1 e 3 C.P. perchè in concorso con TT Vito, previo concerto ed a mezzo di apporti causali variamente realizzati, ripetutamente minacciando azioni ritorsive, opendendo la qualitk di affiliation sodalizio di stampo mafiosa a comunque prospettando azioni radicali di violenza simili a quelle perpetrate in danna di EL SE, assassinato 1'8/9/1953, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere
AR EL a versare loro la somma di lire 400.000.000, senza conseguire, 1'intento per cause indipendenti dalla propria volontà essendosi la parte offesa sottratta alle loro ricerche.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite ad affiliate ad associazione per delinquere di stropo mafioso.
AN LO, CH HE, TO VI
CAPO 106
Cel delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. I in riferimento 32 all'art. 61 n. 2, 577 m. 3 e 4, in riferimento all'art. 61
n. 1 C.P.. perchè, agendo in concorso tra loro & con prese- ditatione, l'EP quale mandante gli altri quell materiall esecutori, esplodendo all'indirizzo di DE GE CE tre colpi di arma da fuoco che lo attingevano alla tests, alla scapola ed al fiance ne cagionevano la morte. Con le ulteriori aggravanti di aver comesso il fatto per cotivi abietti ed in particolare per aver ritenuto il predetta DE ANGELIS un "infase" in quanto aveva denunciato una repina da lui cubita a comunque per essere il reato maturato nell'ambito di une associazione criminale al fine di mantenere e sviluppare la stessa e quindi eseguire i delitti ai quali l'associazione era finalizzata.
In Grandate, 11 15/10/1983.
CAPO 109 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv. C.P., 12 @ 14 della Legge 497/1974 perchè in concorso tra loro ed al fine di seguire il delitto di cui al capo che precede, illecitamente portavano in luogo pubblico armi da fuoco di tipo e calibro
'non precisato. Con le ulteriori aggravanti dif ever comesso ki fatto in più persone ed in tempo di notte. : In Kilano e Grandate, nella notte tra 11 14 ed 11 15/10/1953.
BA PI, CH MI, SE MI.
CAPO 110 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1 in rela- gione all'art. 61 n. 2, 577 n. 3 C.P. perchè agendo in concorso tra loro, con preseditazione ed al fine di assicurare il rispetto delle regole interne dell'associazione mafiosa alla quale. appartenevano e dunque assicurare ii perdurare della stessa
⚫ la perpetrazione dei delitti ai quali era finalizzate, esplo- dendo
contro
EL NO numerosi colpi di arme de spero cal. 7,65 che lo attingevano, cagionavano la morte del pre- detto.
In Milano, 11 12/12/1983.
CAPO 111 del delitto p. ● p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 Legge 497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra loro ed al fine di seguire il delitto di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65.
In Milano, il 12/12/1933. 3 AL TO
CAPO 112 del delitto p. e p. dagli artt. 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 4 in riferimento all'art. 61 n. 1
C.P., perchè, recatosi presso il bar denominato "Albe" ed ubicato in Cinisello Balzano, Via XXXV Aprile, n. 126, esplo Geva da brevissima distanza
contro
OL AN un colpo di revolver cal. 38 attingendolo all'onitorace sinistro, ne cagionava la porte avvenuta presso l'Ospedale di Riguards di
Milano drove era stato prontamente ricoverato. Con le cre vanti di aver agito per motivi abietti od al fine di perpetra- re il reato di cui agli artt. 716-719 C.P. avendo consumato
11 delitto nell'ambito di efferata lotta tra bande criminali per il mantenimento del controllo di attività illecite connesse al gioco d'azzardo..
Fatto commesso in Cinisello BA alle ore 24 circa del 3.1.19
Evento consumatosi in Milano alle ore 00,55 del 4.1.1984.
CAPO 113 del delitto p. e p. degli artt. 61 n. 2 C.P., 12 ● 14 Legse
n. 497/1974, perchè al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede e comunque perpetrare delitti contro la pers na e contro la pubblica incolumith, illecitamente portava in luogo pubblico un pistola cal. 35 non meglio potuto ac- certare, arma comune da sparo. Con l'aggravante di aver com merso il fatto in più persone, di notte ed in luogo abitato.
In Cinisello BA, nella notte tra 11 3 ed 11 4/1/1954.
IO LO, SCALIA TO, BA PI, SE MI
SPÄMPINATO™ AGATINO.
CAPO 214 del delitto p. ⚫ P. dagli artt. 110, 628 co. 1 < 3 n. le 3,
61 n. 2 e 10 C.P.perchè al fine di procurarsi un ingiusto profit e di assicurare al latitante IO EL l'impunità per i delitti in precedenza commessi nonchè per eseguire il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con violenza alla persona consistita nell'aggredire gli agenti della Polizia di Stato
BENEDETTI UD ● EN AL con minaccia delle armi con-
Bistita nello spianare armi da fuoco contro 1 predetti pub- blici Ufficiali, si impossessavano di due pistole di ordinan
TA mod. 92 cal. 9 parabellum. Con le agraventi ulteriori Confro del fatto commesso de più persone riunitere de associati per delinquere di tipo mafioso in danno di pubblici Ufficiali.
In Kilano, 11 13/1/1984 34 IO LO, SCALIA TO. BA PI. SE
MI, SPAMPINATO AGATINO. NO FRANCESCHINA.
CAPO LIS del delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv. C.P., 12 & 14 Legge
497/74, 61 m. 2 C.P. perchè agendo in concorso tra di loro, com più azion: executive di un sedesino disegno criminoso, al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico le seguenti armi: une pistola TA mod. S2 cal. 2 parabellum, arms da guerra, una pistola cal. 7,65
TA sunite di cilenziatore con matricola abrasa, un revolver
Colt cal. 38 special matricola 18402M, una pistola a penna senza marca cal. 22 priva di numero di matricola.
In Milano, 11 13.1.1984.
CAPO 116
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 23 Legge
•
n. 110/1975 per avere detenuto la pistola TA cal. 7,65 a le pistola a penna cal. 22 di cui al capo precedente, armi clan- destine perchè prive di matricola.
In Milano, 11 13/1/1984.
CAPO 217 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 648, 61 n. 2
C.P. perchè al fine di eseguire il delitto di cui al capo 112 e di procurarsi un profitto acquistavano o comunque ricevevanc l'arma da guerra di cui al suddetto capo e le armi clandestine di cui al capo precedente compendio di delitto essendone vietato ai privati il commercio e comunque essendo il revolver compendio di furto ai danni di ORLANO UD.
In Hilano, 11 13/1/1984.
CAPO 118 del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.. 3 Legge n. 110/1975 perchè agendo in concorso tra loro, montando un silenziatore sulla pistola TA cal. 7,65 di cui al capo 115 ne altera- vano le caratteristiche meccaniche al fine di rendere più ase- vole l'uso.
In Milano, 11 13/1/1984. 3 CAPO 119 del ranto p. c p. dall'art. 697-110 C.P. perchè egendo
In concorso tra loro detenevano, GE averne fatto de- nuncia all'Autorith 3 munizioni cal. 357 magnum 5 U- nizioni cal. 38 special eccedenti la normale dotarion: delle armi di cui al capo 115.
In Milano, 11 13/1/1984.
PA, SCALIA, BA, SE I., SPAMPINATO.
CAPO 220 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.,
10 12 Legge n. 497/1974 perchè agendo in concorso tra loro
⚫ con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 11- legalmente detenevano e portavano in luogo pubblico le due pistole TA cal. 9 Parabellum modello 92, sottratte agli agenti di Polizia BENEDETTI UD e EN AL, con l'aggravante di aver commesso: il fatto al fine di assicurarsi il profitto del delitto di rapina di cui al capo 114.
In Kilano, 11 13/1/1984.
CAPO 121 del delitto p. e p. degli artt. 110, 582, 555, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 61 n. 10 C.P. per aver cagionato all'agente
BENEDETTI UD lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in gg. 30.
-In Milano, 11 13/1/1984.
2. - CAPO 122 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 337, 61 n. 2 C.P. per aver umato la violenza e la minaccia indicate al capo 116 contre gli
Agenti della Polizia di Stato BENEDETTI UD ● EN AL allo scopo di opporsi a costoro che compivano atti del proprio
Ufficio consistenti nella ricerca del latitante IO EL.
In Milano, 11 13/1/1984.
BA PI.
CAPO 123 del delitto p. e p. dagli artt. 648, 61 n. 2 C.P. perchè al fi- nedi procurarsi un profitto ed eseguire il delitto di cui al capo successivo acquistava o comunque riceveva une tessera di identificazione dell'Arma dei Carabinieri compendio di Surto in danno a1 AT AR.
In Milano, in epoca anteriore prossime al 13/1/1954. 36 oci delitto p. e p. dall'art. 496 C.P. per essersi attribuito la falsa qualità di appartenente all' s del Carabinieri con gli Agenti della Polizia di Stato BENEDETTI Claudio ⚫ EN
AL.
In Milano, 11 13/1/1994.
AP NO.
CAPO 125 del delitto p. e p. dell'art. 378 C.P. perchè dopo che erano stati commessi i delitti di cui ai capi 114 e 124 aiutava gli autori degli stessi ad eludere le investigazioni dell'Autorità, tacendo agli organi di Polizia Giudiziaria 11 nominativo delle per- sone alle quali aveva affidato la propria autovettura A112 tg MI-
129391, nonchè denunciandone falsamente il furto.
In limbiate, 11 13/1/1984.
CAPO 126' del delitto p. e p. dagli artt. 367, 61 n. 2 C.P. perchè al fine di eseguire il delitto di cui al caps che precede con denunzia uporta alla Stazione Carabinieri di Limbiato affermava falsamente essere avvenuto il furto della sua autovettura indicata al capo precedente.
In Limbiate, 11 13/1/1984.
NO LO, SE MI, IO LO.
CAPO 127 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 576 n. 1, in relazione
. all'art. 61 n. 2 e 577 n. 3 C.P., perchè in concorso tra loro, previo concerto ed a mezzo di apporti causali recati: dall'NO decidendo il delitto e dandone mandato all'SE
-
edal IO;
- dall'SE ponendosi alla guida dell'autovettura servita per rag- giungere il luogo del delitto e da ivi allontanarsi;
dal IO materialmente aperto il fuococontro la vittima, cagiona-
-
vano la morte di OM OG contro il quale venivano esplo- si 6 colpi di arma da fuoco corta.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione ed al fine di mantenere il controllo monopolistico dell'esercizio 34
del gioco d'azzardo nella zona di Rimini, incidiato da attività concorrente gestita dalla vittime.
In San Giuliano a Mare, 11 25/6/1984.
CAPO 123 del delitto p. c p. degli art. 110, L1 pv. 01 n. 2 C.P.,
12 e 14 della Legge 14/10/1974 n. 495 perchè, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto contestato al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico ed in tempo di notte più armi comuni da sparo, tra le quali un revolver cal. 38 in Milano e San Giuliano al Hare, 11 26.6.84.
CAPO 129 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 2,
5 e 7 perchè in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto contestato al capo 127 della rubrica, si impossessavano di un'autovettura FIAT UNO non meglio identificata, che sot- traevano a sconosciuto proprietario.
In Milano, in epoca precedente e prossiza al 26/6/1954.
AT VI, IO LO, CA IU, SE IL
AT, D'ON RA, AL TO, AT VI.
* CAPO 130 del delft p. e p. dağli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 614 co. CP. perchè, in concorso con altri compartecipi dei quali viene omessa indicazione per ragioni di cautela processuale, di sicurezza delle përsone nonchè për evitare pericolo di rugs,
e comunque agendo in mumero superiore a cinque persone, previo concerted a mezzo di apporti-causali singolarmente rezati:
-da taluni nel preventivamente autorizzare l'azione criminosa, la stessa concordando con i compartecipi, nel rafforzare il proposite criminoso di questi e nel garantire loro l'assistenza materiale
⚫ psicologica dell'organizzazione delinquenziale a se facente capo;
-da tutti gli altri nel porre in essere l'azione materiale co- stitutiva del reato, al fine di commettere i delitti contestati al capi che seguono, palesemente armati si introducevano
- con inganno e comunque contro la volontà tacita dell'avente diritto ad escluderli, nell'abitazione di ALBERGA TI.
In Rozzano, la notte dal 28 al 29 giugno 1886. CAPO 121
38 l delitto p. < p. dagli af t. 110, 112, n. 1. 61 n. 2.
81 cpv. 60S C.P.. perchè, con le modalità di compartecipazione, personale = cateriale, indicate al capo che precede ed al fine di commettere 11 delitto contestato al capo 132 della rubrica, con più azioni esecutive di un medesimo disegno cricinoso, pri- vavano della liberth personale RA NE, EL An- tonino, ER CO, LF RI, ALBERGA TI e
EL IU.
In Rozzano, la notte dal 28 al 29 giugno 1964.
CAPO 182
: del delitto p. e p. dagli artt. 110-112 n.
1-81 cpv 575-577
n. 3 e n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 e n. 4 C.P. perchè, con le modalità di compartecipazione personale e materiale indicate al capo 130 e comunque:
– prelevando le vittime nel luogo del sequestro;
-
- trasportandole sul luogo prescelto per la "esecuzione":
-– predisponendo ed utilizzando i mezzi a ciò necessai;
..-· sorvegliandole durante il trasporto;
– legandole ed inbavagliandole così da non consentire loro scanpo da⚫ infine esplodendo contro di esse innumerevoli colpi di fuoco corta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crici- poso, cagionavano la morte di RA DO, TO NE,
CC CO.
» Con le aggravanti di aver comesso un fatto in più di cinque persone e con premeditazione nonchè di aver agito:
-per motivi abbietti avendo concepito e mandato ad effetto il delitto nel quadro di efferata lotta tra bande criminali per il mantenimento del controllo di traffici illeciti a cocunque dello spaccio di sostanze stupefacenti;
- con crudeltà verso le vittime avendo alle stesse inferto inu- tili sofferenze consistite in ripetute, violente percosse nél protrarsi dello "interrogatorio" cui esse furono sottoposte e co- munque nelle modalità dell'esecuzione dell'omicidio. ente
In Grattosoglio di Milano 11 29/6/1984detta Gene
CAPO 153 del delitto p. e p. dagli artt. 110-112 n.
1-81 cpv. C.P. . 10-
12 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, con le modalità di coa- partecipazione personale e materiale indicate al capo 130 ● can più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal
EN detenevano e portavero fuori dalle propria abitazione 39 armi comuni da sparo tutte di cal. 7,65 ma per numero, marca e tipo imprecisato. In Rozzano, Milano ed altrove il 28 e 29 giugno 1984 ed in epoca precedente.
NA
CAPO 134 del delitto p. e p. dagli artt. 110-575-577 a.
3-61 C.P. perchè, in concorso con LA SA AL, deceduto, cagionava la morte di RE AN, contro il quale esplodeva mmerosi colpi di arma da fuoco mentre la vittine si trovava
□ bordo di autovettura in sosta in zona contigua al Risto rante "Il Sagittario", sito in Via Eustachi, in Milano.
Con le aggravanti di aver commesso 11 fatto con preme- ditazioned agito per motivi abietti, avendo concepito e mandato ad effetto il delitto nel quadro di afferata lotta tra bande criminal! per il mantenimento del controllo di traffici illeciti e comunque dello Spaccio di sostanze stupefacenti.
In Kileno, 11 7/5/1054. :
CAPO135
del delitto p. e p. dagli artt. 110-61 cpv., 61 n. 2 C.F..
10-12-14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso con LA
SA IO, deceduto, ed al fine di comettere il delitte di cui al capo precedente, illecitamente deteneva e portaVE in luogo pubblico armi da sparo di marcs, tipo e calibro in via di accertamento.
In Milano, 12 7/5/1984
CAPO 136 del delitto p. e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2 C.P.
e 3 Legge 18/4/1975 n. 110 perchè, in concorso con LA SA IO deceduto e, al fine di commettere il delitto contestato al capo
134, alterava o faceva alterare le caratteristiche meccaniche di talune delle armi da sparo indicate al capo che precede in gica da renderne più agevole l'uso mediante applicatione del cosiddetto silenziatore.
In Milano. 11 7/5/1984.
ON TO
CAPO del delitto p. ●p. d . 110, 575, 577 n. 3 C.P. pe rcht 40 in concorso con altre person's e con l'aggravante della preseditazione, cezionave la corte di LASA IO Q
SABISTER RA, esplodendo nel loro confronti numerosi colpi di arms da fuoco the If attingevano in varie parti del corpo.
In Milano, 11 10/6/1984.
CAPO 138
Gel delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 cpv., 61 n. 2 C.P.
10, 12 e 14 L. 497/1974 co. 3 e co. 4 L. 110/1975 perchè, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e, al fine a comettere l'omicidio di cui al capo precedente, illegal- mente portava in luogo pubblico varie armi da guerra e comuni da sparo, tra cui una pistola TA cal. 7,65 mod. 70 ◉ un Revolver Taunus cal. 38 Special entrambi. con matricola - brass e come tali armi clandestine. --
Accertato o commesso in Milano 11 10/6/1984.
CAPO 157
della contravvenzione p. a p. degli artt. 695 C.P. per aver illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni de sparo di cui al capo precedente.
In Milano, 11 10/6/1984.
CAPO 140 del delitto p. ● p. dagli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè, in 74
concesso con altre persone, per procurasi un profitto è com- mettere il duplice omicidio sopra indicato, acquistanda da persone sconosciute, una vettura Volkswagen Golf di provenien-
za delittuosa.
Accertato in Kilano, II 10/6/1984. 35.
CAPO 141 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 477, 482 C.P. perchè, in concorso con altre persone, formava false targhe automobilistiche
(MI 8263345) che applicava sulla vettura indicata al capo preceden tc.
Accertato in Milano, il 10/6/1984 41 CAPO 142 della contravvenzione p. e p. dall'art. 66 DPR 15/6/1959 n. 393 per aver circolato con la vettura Colf indicata al capi precedenti munita di targhe false.
In Kilano, 11 10.6.1984
CAPO 143 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 626 I a III coma n. 1
61 n. 2 e 81 cpv.. 55, 629 I e III com: n. 1 C.P., perchè. in concorso con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto pro- fitto ed assicurarsi l'impunith cal duplice omicidio sopra indicato, mediante minaccia commessa con a s imposses sava delle chiavi dell'autovettura di CO RE(sottraendole a costul) ⚫ compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della vettura stessa.
In Milano, 11 10.6.1984..
RA AC
CAPO 144
-575-C.P. perchédel delitto p. « p. Cagli artt? 110 56 agendo in concorso tra loro, esplodendo colo! d a de s all'i dirizzo di NO VI ed attingendolo alle gambe complvano atti idonei diretti in modo non equivoco a cacionare la morte comunque a cagionarne lesioni, accettendo il verificarsi dell'umo dell'altro evento.
In Varedo, 11 9/9/1984.
CAPO 145 del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. 12. 14 Lease
497/74. 61 n. 2 C.P. perchè, al fine di eseguire il delitte di euf al capo precedente.illegalmente portavano in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro non precisato.
In Varedo, 11 9/9/1984. E2 NO, SE MI, AL TO. D'ON.
IO, NA, AT DEMETRÍO, SCARAMELLO. DD.
TU SALAVATOPE, BA. IA GI, IA NO.
FARO NO, BA.
CAPO 146
del delitto p. p. dagli artt. 110, 61 cpv 71. co. 1,74, co. 1
m. 2 € 5,74 5.2. Legge 655/1975 perchè in concorso tra loro in più di tre persone git affiliats ed organizzazione per delim quere, con più azioni esecutive di un medesino disegno criainces, illecitamente importavano, trasportavano, acquistavano, detenevano, vendevano, offrivano, distribuivano o comunque cedevano quantità anche ingentissime di cocaina (partite da grami 500 a Kg. 25), co- stanza stupefacente classificata nella tabella 1 prevista dall' art. 12 della suddetta Legge. In particolare detenevano g. 1060,97 di cocaina cloridrato pura, in Via Silvia, n. 43, cedevano tra
·l'altro Kg. 2,500 a Corona SE, Kg. 2,500 a Volante Salvatore,
Kg. 1,00 a Gaeta AN, Kg. 3,00 a SI AL.
Con l'aggravante ulteriore del fatto commesso da persone armate.
In Milano, ed altre città del territorio nazionale, fino al
29/9/1984.
NO, SE MI, AL TO, D'ON,
IO, NA, AT RI, AN, TU TO,
BA, IA GI, IA NO, FARO NO, BARSERING.
CAPO 147 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 epv. C.P., 71 co. 1, 74 co. 1 nn. 2 & 5, co. 2, Legge n. 685/1975, perchè in concorso tra loro, in più di tre persone già affiliate ad associazione per delinquere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistavano da CANNAVO" AL, o consid.rt
• comunque ricevevurio g. 10 di eroina, andit
. oggettivamente ingente e che quindi tresportavano, vendevano, distribuivano o comunque cedevano, con l'aggravante ulteriore del fatto commesso da persone armate……
In Kilano, nel gennaio 1983, comunque in epoca prossima.
DI IC. GI, AL NI.
CAPO 148 76 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.,✓co. 1,74, co. 2
Legge 685/1975 perchè in concorso tra loro a con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. illecitamente acquistavano o coaunque ricevevano da NO EL quantitativi non meglio 43 potuti accertare di cocaina e comunque da ritenere ingenti, per complessivi Kg. 2, quantitativi che quindi vendevano. distribuivano o comunque cedevano.
In Milano, sino ad epoca entecedente a prossima al 29/0/198 3.
PA TO, D'ON RA, SE MI, K AN NO.
CAPO 149
del delitto p. p. dagli artt. 110 C.P. 71 co. 1.74, co. 1
n. 2, della Legge 685/1975, perchè in concorso tra loro e quindi in più di due persone facenti parte di un'associazione criminosa finalizzata al commercio degli stupefacenti, acquistavano o comunque ricevevano da GU NU un quantitativo di chilogramai uno di eroina, quantitativo da considerarsi oggettivamente ingente, che quindi vendevano, offrivano o comunque cedevano a MA RI ed altre persone rimaste sconosciute. Eroina sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 prevista dall'art. 12 della suddetta
Legge.
In Milano, in epoca antecedente e prossins al 10.11.1951.
MA RD.
CAPO-150 del delitto p. e p. degli artt. 71, co. 1,74, co. 2 della Legge
n. 685/1975 per aver illecitamente acquistato o comunque ricevuto da AL AL, D'ON AZ, ST MI e
NO AN VO, un quantitativo di grami cinquecento di eroina, quantital da considerarsi oggettitamente ingente, che quindi vendeva o comunque cedeva al deceduto ST AN.
Eroina sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 pre- vista dall'art. 12 della puddețta Legge.
In Milano, in epoca impřečisitäre commque antecedente • prossies al 10.11.198r.
AP ON, MP TO.
CAPO 151 del delitto p. c p. dagli artt. 110 C.P., 71 c 74 Lenge n. 655/75 perchè in concorso tra loro cedevano = RA UD l'ingente
44 quantitativo di cocaina per un valore di lire 18.500.000. costania stupefacente di cui alla tabella 1 dell'Art. 12 delle citata Legge.
Accertato in Milano, 11 7/5/1995.
RA AU
CAPO IS2
dagli artt. 71 e 74 Legge 685/1975 perchè del delitto p. e p.
AN = MP AL un ingente quantitativo acquistava da AP di cocaina del valore di lire 18.500.000, sostanza stupefacente di cui all'art. 12 tabella 1 della citata Legge.
Accertato in Milano. 11 7.5.1985.
AL NI, DI IC GI, DI IC TO, D'ON
RA. .
CAPO 153 " del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 € 74 Legge
n. 685/1975 perchè agendo in concorso tra loro in più di tre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e cedevano ■ DI RT CI imprecisata quantità di eroina, sostanza di cui alla tabella 1 di cui all'art. 12 della citata Legge.
In Milano, 11 7/5/1985.
1.3
DI RT CI.
CAPO 154 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 71 Legge n. 685/75 perchè in tempi diversi con più azioni esecutive di un wedesino disegno criminoso, acquistava dagli imputati TF cul al capo precedente imprecisata quantità di eroina, sostanze stupefacente di cui alla
. tabella 1 dell'art. 12 della citati legge,"
Accertato in Kilano, il 7/5/1985. 4 AL TO, AL NI. AP ON.
DI IC GI.
CAPO 156 del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 71 < 74 Lesse
n. 685/1975 perchè agendo in concorso tra loro, in numero superiore a tre persone, rendevano a NN AL. SS
PI a SS PI un ingente quantitativo 01 eroina c cocaina, per il controvalore di line 24.000.000. sa stanze stupefacenti di cui all'art. 12 della Tabella I della citata Legg.
In Milano, nel marzo 1984.
SS PI, SS PI, ED AL.
CAPO 156 del delitto p. ⚫ p dagli artt. 110 C.P., 71 a 74 Lesse n.
685/1975 perchè in concorso tra loro ed in numero superiore a tre persone, acquistavano dalle persone indicate al capo precedente ingente quantitativo di cocaina ed eroina indicato al capo che precede, che cedeva a terzi per 11 corrispettivo di
Lire 40.000.000.
In Pinzano, nel marzo 1984.
PI LO CAPO 157
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 71 Legge n. 655/1975 perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno cricinoso deteneva nei locali del ristorante "Ischitano" quantick non modica di cocaina che cedeva in reiterate occasioni in quantiti modiche non modiche aquariate persone, tra le quals ED AL,
SS PI, AL AL, CQ PI.: cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tabella 1 dell'art. 12 della citata legge.
In Milano, fino all'1/6/1985.
1
MP TO, SS PI, AL TO.
CAPO 158 46 VE EL a scente di cocaina al prezzo di lire settantanila al grano, contanze stupefacente prevista
Alla tabella 1 dell'art. 12 della citate legge.
In Pinzano, nel gennaio 1955.
CAPO 152 @ CAPO 100 CXISSIS
AL TO
CAPO 161
del delitto p. « pi dall'art. 71 legge 685/1975 perchè cedeva
■ VE CH grammi cento di cocaina, sostanze stupefacente prevista dalla Tabella 1 dell'art. 12 della citata legge.
_Eccertato in Milano, 11 13.5.1985.
LI AN, MP AL, SS PI.
CAPO 162
-del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. 71 e 74 legge n. 655/75 perchè in concorso tra loro, in numero di tre persone, detenevano
* cedevano a persone in corso di identificazione grazzi centocin anta di cocaina, sostanze stupefacente prevista dalla tabelle
1 dell'art. 12 della citata legge.
In Milano ● Pinzanc 1984.
DE SI ZO
.1 1:
CAPO 183
l delitto P, ● p. dagli artt. 110 C.P., 71 • 74, co. 1 . co.2
n. 1, legge n. 685/1975 perchè, in concorso con altre per mone in via di identificazione in mumero superiore a tre perso-
D. acquistavano da AL AL, DI IC IG, D'ANN:0
AZ ● VI CE una partita di aroina di peso Don inferiore a granni cinquecento, con l'aggravante di aver acquistato ingente quantitativo di eroins, costanza prevista delle tabella
1 dell'art. 12 della citata legge,
In Pinzano, tra la fine dell'anno 1981 od 1 primi mesi dell'anno
3982. 47 AL TO, DI IC UI. D'ON RA.
VI RA.
CAPO 166
del delitto P₁ = p. degli artt. 110 C.P. 71. 74 Lagge n. 685/1975 perchè in concorso tra loro in numero superiore a tre persone, cc. devano alle persone indicate al capo precedents uns partits di e-
roine di ingente quantità non inferiore a cinquecento grains;
an roina sostanza prevista dalla tabella 1 dell'art. 12 della citata legge.
In Pinzano, tra la fine dell'anno 1981 ed i primi dell'anno 1952.
AL TO, D'ON RA, SS PI.
CAPO 165
del delitto p. p. dagli artt. 110 C.P., 71 e 74 legge n. 695/75 perchè agendo in concorso tra loro ed in numero di tre persone 11- legalmente detenevano e cedevano ad TA AL ed ON
RE l'ingente quantitativo di granni cinquecento di cocaine, costanza prevista dalla tabella 1 dell'art. 12 della citatz legge.
In Pinzano, nell'aprile-naggio 1984.
ED AL, ES GI. AP- ON, AL
TO, SS PI, SS PI.
-2-
_ 0 236
- del delittop. ● padegli artt. 110 e 629. in relazione all'art. 628,-co-1 e co.
3. n. 3,62 nn, 2 e 7. C.P., perchè, agendo in concorso tra loro, 11 AP, 11 AL ed 11 ES quali sandanti e gli altri materialmente, usavano minacce consi- stite nel presentarsi in numero di tre persone riunite a VE
CH, nel rappresentargli che erano andate a recuperare un credito a favore di AP AN. indicato come "cop e di 48 PANINO AL o ES IG e di stare perciò attento, quindi con implicito riferimento ad una segrets associazione esistente
10 presunta, per costringere il predetto VE a dare loro le goane di line 48.000.000, cagionando al predetto un danno patrimoniale di rilevante gravità, con le aggravanti delle minaccia commreca da pia persone riunite e da appartenenti ad un'associazione per Gelinquere al tipo asfioso, nonchè con l'ulteriore aggrevante di aver commesso il fatto allo scopo di assicurare al AP, al AL ed al ES il profitto del resto di cui al capo 162.
Coreano, nel gennaio 1935.
SS PI, ED AL, SS PI.
CAPO 167 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 379 C.P. perchè dopo che ara stato commesso il delitto di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo successivo, mediante la perpetrazione del delitto di cui al capo precedente, alutavano AP AN, AL
AL, KE IG ad assicurarsi 11 profitto del resto.
In Corsano, nel gennaio 1985.
KLI AN, AL AL, ES IG.
CAPO 168 del delitto p. œ.p. dagli artt. 110 C.P., 71 ● 74 legge n. 685/75 perchè agendo in concorso tra loro, previo concerto e materialmente
11 AP, cedevano a VE CH circa granni 500 di cocaina.
Con l'aggravante di aver comesso il fatto di più persone, riunite.
Cocaine, sostanza stupefacente prevista dalla tabella 1 dell'art. 12 della citata legge.
In Cormano, in spoca anteriore e prossima al gennaio 1985.
ne] nove tar 1202 ! CMISSIS CAPC 16. -
BA FI
CAPO 170
..del delitto p) e p. dagli artt. 81 Cp 71 74, co, 2 legge n. 685/75 perchè nella propria abitazione illecitamente detaneva, fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 72 ed 80 della legge citata, la non modica quantità di circa 800 grassi di sostan za stupefacente contenente cocaine, sostanza prevista dalla to- bella 1 dell'art. 12 della citata legge.
In Fantigliate, fino al 5.12.1984.
CARRIERI Ippolito
CAPO 172 del delitto p. e p. Call'art. 72 legge n. 685/75 perchè illecita-
EN cedeva a SS PI per uso personale non terapeutico del- lo stesso, cocaina per un valore di lire 150.000, sostanza Stupefacente clessificata nella tabella 1 dell'art. 12 della citz 49 tz legge.
MAPOON FLAVIO
CAPO 172 del delitto p. a p. dall'art. 72 delle legge n. 685/1975 perch! deteneva a cedeva e SS PI ed s HLI AN una audica quantità di cocaina, sostanze stupefacente previste dalla tabella 1 dell'art. 12 della citats legze.
In Milano, nell'aprile 1884.
ON FI
CAPO 173 del delitto p. e p. dall'art. 72 legge n. 685/1975 perchè illecitamente cedeva & SS PI per uso personale non terapeutic dello stesso grami tre di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tabella 1 dell'art. 12 della citata legge.
Accertato in Milano, 11 13.5.1985.
..
CC
CAPO 174 del delitto pi e p. dall'art. 71 legge 22.12.1975 m. 695, sussistona cufficienti indizi di reith, quali si desumono dal rinvenimente della droge e delle parziali ammissioni dell'imputato.
In Kilano, 11 5.12.1984.
NO, DD, IA NO, IA GI, CO EL,
SARLO, AT, MAGNANI, RANAZZO, SCALABRINI, AN,
PORCELLUZZI. ."
11- CAPO 175 del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 716, 719 a.1,
2 e 3 C.P. perchè, in concorso tra loro • con DE LV Antonino,
Geceduto, RE SE, deceduto, IN AN, deceduto ●
SA IT, RO PI, AB RI, BA LI, EL
RI, De ON EL, FA VA, FE NI,
RA SE, BO SE, IN EL, TI IL, MA PA, AT OM, RB DO, TI
SE, RU EL, ES RT, RO ZO,
FO NI, IN LI, NE PE, BO EL com
ZI AL in numero di persone superiore a cinque, pre- vio concerto ed apporti causali singolarmente recati nel termini delle rispettive funzioni esercitate, tenevano in circoli privati ed in luoghi aperti al pubblico gioco d'azzardo o comunque 11 - desino agevolavano.
Con l'aggravanti di aver istituito case da gioco tra le quali in
Hilano quelle site in Via Penizza, n. 10, Via Elvezia n. 10. Via
Calvi, 15, Via dell'agario n. 31. Via Bottego n. : in festo San Giovanni quelle afte nell'esercizio pubblico di Via
Risorgimento n. 40 ed in Via XXIV Maggio n. 1; in Voghera quella aita in Via Strada Nezzena, n. 38 "Circolo Endas
Oltrepo' Vocherese"; in Rivquiero quella sita in Locelith
San CE;
in Rimini quelle site al "Circolo degli
Scacchi".
Con l'ulteriore aZETAvante dell'essere state impegnate nel gloco poste rilevanti
•
In Milande altrove, fino al settembre 1984.
NO LO.
CAPO 176
de delitto p. ● p. dagli artt. 12 e 14 legge n. 497/1974 perchè illecitamente portava in luogo pubblico un revolver caļ. 19 די special marca IT & WE con matricola abrasa e punzonata.
In Riccione, in epoca anteriore e prossima at 21/8/1984.
AN, NO.
CAPO 177
.
.
del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 10 e 14 legge n. 497/74 perchè in concorso tra loro e nell'abitazione di AN ON illecitamente detenevano le armi di cui al capo che precède.
In Riccione, fino al 21.8.1984.
CAPO 178
del delitto p. . p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 23 legge n. 110/1975 perchè in concorso tra loro detenevano il revolver cal--35 Special marca IT & WE : con numero di matricola abrasa di cui al capo
177...
In Riccione, fino al 21/8/1984. CAPO 170
del reato p. • p. dall'art. 697 C.P. perchè in concorso tra loro illecitamente detenevano senza averne fatto denuncia all'Autorita
16 pallottale cal. 38 eccedenti 11 normale izionamento delle armi di cui al capo che precedono.
In Riccione, fino al 21/8/1084.
AN ON
CAPO 1.80
del delitto p. ⚫ p. dall'art. 648 C.P. perchè, al fine di pro- curare a sè profitto, acquistava o comunque riceveva da persona rimasta sconosciuta 11 revolver cal. 38 n. M35384 di matricola del quale conosceva la provenienza delittuosa siccome compendio di fu perpetrato da igloti ai danni di PACE RODOLFO.
In luogo ignoto ed epoca successiva all'8/3/1978, data di consusa- zione del furto.
BA FI.
CAPO 151
del delitto p. e p. dagli artt. 81, cpv. C.P. 10, 12, 14 Lesse
497/74 perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso illegalmente deteneva nell'abitazione di Via Nigra, n. 2 a Part-
tigliate, dopo averlo portato in luogo pubblico, un revolver 357
sagnus marce Saith a Misson con numero di aatricela punzonato.
In Pantigliate, fino al 5.12.1984.
*C: _
1
CAPO 182
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 23 legge n. 110/75 perchè deteneva 11 revolver di cui al capo precedente, con numero di matricola punzonato.
In Pantigliate, fino al 5/12/1984. $52 CAPO 1
del reato p. a p. dall'art. 687 C.P. perchè deteneva senia averne fatto denuncia all'Autorità 6 pallottole cal
. 357 MA eccedenti il normale munizionamento dell'arma di cui al capo 181.
CAPO IS
del delitto p. c p. degli artt. 81, Gis C.P. perchè al fine
•
di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva
- da persona rimasta sconosduta l'arma clandestins & cui al capo 181, compendio di delitto saandona vietata ai privati
11 commercio e comunque provento di illecita attività.
In Milano, in epoca antedore e prossime al 5.12.1984.
SE MI' NO, IO, AL TO.
CAPO 185
del delitto P. e p. dagli artt. 110-61 n. 2 C.P., 12-14 L. 497/72 perchè, in concorso tra loro ed al fine di eseguire il delitto di
Omicidio in persona di NA AL, portavano illecitesen- te in luogo pubblico arai comuni da sparo di calibro e tipo non precisati.
Con l'aggravante di aver commesso 11 fatto in più perzone.
In Milano, in epoca imprecisata e comunque antecedente e prossime al settembre 1982.
AL TO
САРО 186 Jdel delitto P. e p. dagli artt. 81 cpv C.P., 10 @ 14 legge
-
497/1974, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo di- segno criminoso, illegalmente deteneva numerose armi di tipo e calibro non precisato.
In località imprecisata nei pressi di Arese, nel gennaio 1964. 1CISSIS 523 CAPO 157
AL TO, MP
CAPO 155
del delito P. c p. Eral! artt. 110.51 cpv. C.P., 10 c 14 legge 497/74 perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crisinoso, illegalmente detenevano le armi indicate ai due capi che precedono.
In Pinzano, fino all'1.6.86.
AL TO.
CAPO 189
del delitto pi e p. dagli artt. 12 e 14 legge n. 497/1974 perchè illegalmente portava in luogo pubblico un revolver di tipo e calibro non precisato, arma comune da sparo.
In Pinzano, nell'aprile-maggio 1984.
PA NI
CAPO 190
del delitto p. ⚫ p. dagli artt. 12 e 14 legge n. 497/1974, 61
n. 2 C.P., perchè al fine di eseguire il delitto . di cui al capo successivo ille- galmente portava in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro imprecisato..
Ja Limbiat: ● Pinzano, nell'ottobre
CAPO 191
del delitto p. p. dall'art. 601 C.P.. perchè usava ainaccia consistita nel puntare alla testa di SS PI la pistola indicata al capo precedente per costringerlo a non recedere dal sodalizio criminoso del quale faceva parte e quindi continuare a perpetrare i delitti ai quali tale sodalizio ara finalizzato.
In Piazano e Limbiate, nell'ottobre 1986. 54.
.SE MI.
CAPO 192
del delitto p. e p. dagli artt. 12-14 lease 14/10/1974 m. 497 art. 23 legge 18/4/1975 n. 10 perchè illegalmente deteneva in luogo pubblico un'arma comune da fuoco con matricola punzonate.
In Milano, 1'1/10/1984.
D'ON RA.
CAPO 193
del delitto p. e p. dagli artt. 110-648 C.P. perchè in concorso con altre persone non ancora identificate ed al fine di pro- curare a sè profitto, acquistava o comunque riceveva da persone aconosciuta il fucile a pompa Spass cal. 12 marca FRchi del quale conosceva la provenienza delittuosa siccome compendio di delitto in via di accertamento.
-
CAPO 184
•
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P., 10-12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 perchè in concorso con altre persone sconosciute e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illegalmente deteneva ● portava fuori della propria abitazione 11 fucile a poopa Spass cal. 12 arca Franchi matricola n. P03868.
_ CAPO 195
del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. 697 C.P. perchè in con- corso con altri partecipanti non ancora identificati deteneva, senza averne fatto denuncia all'Autorità, n. 13 Cartucce cal. 12 caricate a pallettoni, munizionamento nell'arma indicata al capo che precede.
CAPO 196
del delitto p. • P. dagli artt. 110-648 C.P. perchè in concorse con altri compartecipi non ancora identificati ed al fine di pro- curare a sè profitto acquistava o comunque riceveva da persona econosciuta l'autovettura FIAT PANA di colore bianco recante 5. 11 numero di telaio FA A0005278840 upparentemente TARGATA
K 75018V della quale conosceva la provenienza delittuosa siccome compendio di reato in via di accertamento.
CAPO 197
del delitto p. e p. dagli artt. 110-81 cpv. 400 c 477 c 482
C.P. perchè in concorso con altri compartecipi rimasti Eco- nosciuti e con più azioni esecutive di un sedesio disegno Criminoso distruggeva e comunque occultava le targhe originali dell'autovettura FIAT PANA indicata al capo precedente e falsificava o faceva falsificare, formandola facendole for- mare ex novo le targhe MI 75018V, attribuite ad un autobus di proprietà della Fin Lombards Leafing, applicato BU XIO re-
golarmente in circolazione.
CAPO 196
del reato p. e p. dall'art. 66 DPR 15/6/1959 n. 393 perchè circolava a bordo dell'autovettura FIAT PANA indicate al capo
496 munita di targa di riconoscimento non propria.
CAPO 199
del delitto p... p. degli artt. 110-81 cpv. 645 C.P. perch in concorso con compartecipi non ancora identificatio ed al fine di procurare a at profitto, con azioni esecutive ci un medesimo disegno criminoso, acquistava o comunque riceveva
a persona sconosciuta il libretto di circolazione in blancs n. AG0136025, 11 foglio complementare in bianco n. 310809, 11 con- trassegno di assicurazione con relativamatrice in bianco LLOYD n.
1347.
CAPO 200
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 476-677-482 C.P. perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava o faceva formare:
- foglio di via relativo all'autovettura FIAT PANA apparentemente targata NI 75018V ed apparentemente intestata a CE RU: contrassegno di assicurazione MS relativo alla Dedesies autovet-
- 56 tura come apparentemente tárgate:
- contrassegno della tassa di circolazione relativa alla autovettura medesima, apparentemente versate presso l'Ufficio postale di Milano succursale 12 date 19.9.1984, tutti radi- calmente falsi.
CAPO 201
del reato p. e p. dall'art. 4 legge 18.4.1975 n. 110 с
110 C.P. perchè senza giustificato motivo ed in concorso con persone rimaste sconosciute, portava fuori dalla propria abitazione un coltello da ascellaio chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Con l'aggravante in relazione a tutte le ipotesi contestate di cui all'art. 61 n. 6 per aver commesso i reati durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di ardine di carcerazione spedito per precedente resto di œicidio colposo.
In Milano, ed in altri luoghi ignoti, accertamento del
7/11/1984 ed in epoca anteriore a tale date.
PI. AL TO, SE BARBARO, SS
CAPO 202
42
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 relativamente all' art. 628 ço. 3 n. 1. 61 n. 7 C.P. perchè, agendo in céco-so e con sero MI loro, con minaccia cosistita nel chiedere a VALSASSINA la scoss
F
di lire 300.000.000, che erano persone che "non scherzavano",
⚫ collocando candelotti di dinamite nel magazzino di costui, compivanoatti idonei diretti in modo non equivoco à costringere
11 predetto a dare o promettere loro la somma di lire
300.000.000 per pocurarsi un ingiusto profitto con equal danno patrimoniale di particolare gravità per 1la parte lesa e senza riuscire nell'intento per l'intervento di esponenti di av- 1. verso gruppo malavitosq.
In epoca successiva e prossima all'anno 1980 in Senago. CAPO 203 St 12 1del delitto p. c p. degli artt. 110 C.P..
497/1974. 61 n. 2 C.P., perchè agendo in concorso tra loro illegalmente portavano in luogo pubblico. allo scopo di eseguire il delitto di cui al cepo precedente, TT di dinanite.
In Senago, in epoca successiva e prossima all'anno 1980.
AL TO, SS PITTRO.
CAPO 204 12 14 ICEEe110 C.P.com h o usindel delitto p. e p. dugli artt. 497/74 perchè agendo in concorso tra loro, Illegalmente portavano in luogo pubblico due pistole di tipo e calibro non precisato.
In Senago, in epoca successiva e prossima all'anno 1950.
AXARO AS, AL TO.
CAPO 205
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 582, 583 • 585 in relazione all'art. 576 a. 2 C.P., perchè in con- corso tra loro l'AR quale istigatore ed i1 AL quale materiale esecutore esplodendo un colpo di arma da fuoco all'indirizzo di- SOLENNITA' TO ed attinger dolo ad una gamba, gli cagionavano lesiani personali
* quarite oltre il quarentesino giorno.
- :e-Con l'aggravante di aver agito per activi futili terenti al parcheggio dell'autovetura e dell'uso di un'
M.
In Pinzano, il giorno 8/3/1981. Benando 21
CAPO 306
del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 • 14 legge n. 497/1974 perchè agendo in concorso tra laro illegal-
EN éportavano in luogo pubblico on revolver di tipo e calibro non precisato.
In Pinzano, 1'8/3/1981. NO, NO. SCAPANELL
58 O. FRATEPI.
CLFO 307
del delitto p. e p. degli artt. 110, 112 ficant629 C.P. perchè in concorso tra loro • con altrevrimuste aconosciute e dunque in più partecipi riuniti mediante minaccia esplicita ed implicita di rappresaglia e comunque ripetutamente Avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso, costringevano UL RA,
AG AR, ON RE, & cedere loro il cir colo gestito dalla 6.7.1. ONGARO 31, corl procurandosi l'ingiusto profitto rappresentato dalla eliminazione del-
l'attività concorrenziale delle parti lese avolta, nonchè dal mancato integrato rimborso delle spese da questi sostenute e dal mancato pagamento del valore del-
1. quote sociali cedute.
In Milano, nel periodo ottobre-novembre 1982.
VI MI
CAPO 203
del delitto p. e p. degli artt. 110, 629, ultime comma
C.P. perchè in concorso con BANINU IO, pol assassineto, e quindi in più compartecipi riuniti, mediante minacce explicite di più rappresaglie, costrin- geva TT PI a cedere loro l'uso di un bar sito in Via Risorgimento 40 Sesto San NN, ove veniva
-
allestito una bisca clandestina, così procurandosi l'im giusto profitto rappresentato dall'assunzione gratuita - della gestione di detto esercizio pubblico.
Sesto San NN, nell'autunno 1980.
NO
CAPO 209
dagli artt. 110-477-4582 del delitto p. • p. C.P. perchè in concorso con persone rimaste sconosciute formava falsamente la carta d'identità n. 47960054 intestate • RT AL nato a [...] il
22.10.1955 residente a [...]. sulla quale faceva apporre la propria fotografie.
In Milano, accertato 11 29.9.1984. 59 SCAPANELLO
CAPO 210
del delitto p. a p. degli artt. 81 cpv. 110. 477, 492 C.P. perchè in concorso con persone rimaste conosciute forma-
VA falsamente la carta d'identità n. 41510423 intestata a ZO ARo a la patente di guida cat. B n. 231872 intestata a KA VI, aulle quali faceva apporre la propria fotografia.
In Riccione de altrove fino al 21.8.84.
BA
CAPO 211
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 477, 482 C.P. perchè in concorso con persone rimaste sconosciute formava fal- samente la patente di guida cat. B n. 3086853K intestata a tale TA EL, sulla quale apponeva la propria fotografia.
In Kilano, fino at 21.1.1985.
NO.
_ CAPO 212.
del delftto pa e p: dall'art. 648. C.P. perchè al fine di procurare un-profitta riceveva da. SE Illu- minato tre brillantini-deia quaii conosceva la pro- venienza delittuosa siccome compendio di rapina perpe- trata di RI AL ed altri in danno del Banco dei
Pegni di Cenová. Viita :
In Milano, in epoca antecedente e prossime all'agosto 1954.
ALICATA, AMNODA, DD, PORCELLOZZI.
CAPO 213
81 cpv..112 n del delitto p. e p. dagli artt. 110, £21, 1 C.P., perchè, in concorso tra laro a con LA Se- bastiano, assassinato, con più ariani executive del medesimo disegno criminoso, corrispondereno a RE En- nio le somme di denaro indicate al capo 226, perché COT
pisse gli atti contrari al doveri di ufficio ivi indicati.
In Kilano, cino al 29/8/1984. 60 AN, IA NO.
CAPO 214
del delitto p. e p. dagli artt. 110. 321 C.P. perchè in concorso tre lom corrispondevano a NO IG
AN da socura di lire due milioni per indurlo a com mettere le violazioni dei doveri di ufficio indicate of capi 228 c 229.
In Castromerino, nell'estate 1952.
NO, EO AR, TOMAINO.
CAPO 215
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 121 C.P. perchè in concorso tra loro offrivano agli agenti della Polizia di Stato, TO IO • HI RA, 11 compenso mensile di lire due milioni e cinquecentomila per indur-
11 a compiere gli atti contrari ai propri doveri indicati al capo 232.
IN Milano, nell'ottobre 1954.
AN, DD.
CAPO 216
del delitto p. . p. dagli artt. 110, 81 cpv... 321 C.P. perchè, in concorso tra loro, con più azioni secutive di un medesimo disegno criminoso consegnavano
11 compenso mensile di almeno quattro allioni per al- meno dodici mesi a OZ CE, NI AU
IL Ettore, affinchè 11 IL, pubblico ufficiale siccome dirigente della Squadra Mobile della Questura at
Pavia, omettesse atti del proprio ufficio e comunque af- fithe compisse atti contrari ai doveri d'ufficio speci ficamente consistiti: nella mancata repressione del gioco d'azzardo pratica- to nella bisca clandestina installata dall'AMNO:DA in
Voghera; nell'annunciare al medesimo, per il trazite del OZ
-
del NI, una programmate perquisizione domiciliare, coal da consentire al corruttore di farsi 61 vorprendere in condizioni di liceiti;
- nel predisporre proposta di misure di prevenzione e carico dell'EPAINOIDA, con specifica richiecta di imposizione dell'obbligo di risiedere fuori dalla Lo bardia, coal da consentire al preveniendo 11 trasferi- mento in vicine localité del Piemonte e ls conduzione
Gella illecita attività in Voghera Riversssano.
Nel fornire all'EP INO: cople degli atti di ufficio. inspecte, del reporto redatto a cub carico delic
Questura di Milano.
In Voghera, Pavia, nel corso dell'anno 1951.
CRECOLIN
CAPO 217
del delitto p. e p. degli artt. 81 ૩૪૦.૨ Werchè nella qua- lith di Ufficiale di P. G., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, accettava e riceveva il compenso mensile di lire due milioni dapprima e dilire tre silioni successivamente, per compiere indeterminate serie di atti contrari ai doveri d'ufficio e, in particolare, per partecipare all'associazione per delinquere fecente capo ad AN EL, e per favorire la latitura di costui.
Con l'aggravante di aver comesso il fatto allo scopo di perpetrare i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di Savoreggiamento personale continuato.
In Milano, sino al 29.9.1986
CAPO 218
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 378, 61 n. 9 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in violazione dei suoi doveri inerenti alla sua qualità di ufficiale di P.G., fornendogli notizie sulle operazioni di Polizia, accompagnandolo ed inter- venendo in occasione di controlli, alutava [PADA
EL a sottrarsi alle ricerche ed alle investigazioni dell'Autorità, dopo che erano stati commessi i delitti per i quali l'NO era colpito da provvedipenti restrittivi della libertà personale.
In Kileno, cino al 29/9/1984. 62 CAPO 219
del delitto p. e p. dall'art. 319 C.P. perchè nella sua qua-
1th di Ufficiale di P.G. riceveva la soce di lire dur al-
.lioni per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio ed in particolare per favorire la latitaria di AMNO:DA
EL e di IA ON.
In Castrosarino, nell'estate del 1952.
CAPO 320
del delitto p. p. dall'art. 40, co. 2, 376 C.P. perchè amettendo di arrestarli, favoriva la latitanza di EPA-
MINO:DA EL e IA TO, dopo che erano stati com messi i delitti in relazione ai quali erano stati spediti nei loro confronti provvedimenti restrittivi della 11- bertà personale.
In Castromarino, nell'estate del 1982.
HI, TO.
CAPO 221
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.
72 legge n. 121/1981, perchè, agendo in concorso tra loro, quali Agenti della Polizia di Stato comandati in servi zio di guardia al detenuto NO EL, con più azfani esecutive di un medesimo disegno criminoso, violavano lë disposizioni generali e particolari impartikë per fl servi 1. _ zio:
· 11 TO consegnando un biglietto Indirizzato dall'EPK-
-
DA TOMAINO RI, nel quale of co nicavano notizie processuali ed in particolare the RI AL T
-= collaborando con A.G.; 3
11 TO sempre, consegnando al predetto TO altro
-
biglietto dell'NO nel quale si comunicava che nel corso della detenzione di esso EPARINONDA le bische della organizzazione avrebbero dovuto essere gestite da PO-PEO
MA;
- consentendo all'NO di cenare a base di aragosta e champagne e partecipando a tale cena;
consegnando ad NO EL alcuni premi di cocaina.
Con l'aggravante di aver comesso il fatto allo scopo... di perpetrare i reati di cui el capi successivi.
In Milano, nell'ottobre 1894. _
CAPO 122 63 del delitto P. P. degli artt. 110, 376, 61 n. ↑ C.P. perchè agendo in concorso tra loro ed in violazione del doveri di pubblici ufficiali, recepitando 11 biglietto indirizzato dall'NO a TOMAINO RI a IIO del quale si comunicava che RI AL stava col- laborando con l'A.C., clutavano gli associati per de- linquere ancora in liberth a sottrarsi alle investigazion!
e ricerche dell'autoriti.
In Milano, nell'ottobre 1984.
CAPO 223
del delitto p. c p. dagli artt. 110, 319 C.P. perchè accettavano la promessa del compenso mensile complessivo di lire due milioni cinquecentonila per compiere atti contrari ai propri doveri evidenziati nei capi precedenti per prestare "copertura" alle bische clandestine..e comunque
BURAGLIA
CAPO 224
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319 C.P., perchè, con più azioni esecutive di un medesino disegno criminoso, in due distinte occasioni, riceveva da AD NA
IN la complessiva somma di line 1.000.000 per
_ compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio e se matmente per fornire notizie afferenti intercettazioni telefoniche eseguite dalla Criminalpol, ufficio presso il qualè prestava servizio nella sua qualità di agente di
Polizia di Stato.
In Milano, nell'anno 1982 1983.
D'ANTINI, MARTIGNANO.
CAPO 225
del delitto p. p. dagli artt. 81 cpv., 110, 117, 319
CP. perchè, in concorso tre loro, pubblici ufficiali, ripetutamente ricavevano da NO LO per tramite 64 di cestieri di case da gioco clandestine xxx di denaro di vario importo e coaunque dell'ordine di L. 200.000 settimana, al fine di omettere i doverosi atti repressivi della illecita attività di gioco d'azzardo.
In Kilano, sino al luglio 1980.
FILIPFI.
CAPO 225
del delitto P. •p. degli artt. 110-81 cpv., 319 C.P. perchè, in concorso con OZ ● NI, previo concerto ed a mezzo di apporti causali specificatamente consistiti:
-quanto al OZ ed al NI nel rendersi intermediari nella trama di corruzione, ricevendone il prezzo ed al
IL trasferendo la quota di sua spettanza;
->quanto al IL nel porre in essere gli atti in ogget- to del mercimonio;
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricevevano dall'NO EL e per il tramite di Med- dalena CO ZI, 11 compenso pensile di almeno quat-
“ tro milioni per 12 mesi, al fine di œæettere il IL, pubblico ufficiale siccome dirigente della Squadra Mobile della Questura di Pavia, atti del proprio ufficio e co- munque al fine di compiere atti contrari al doveri di uf- ficio, specificatamente consistiti:
--- nella mancata repressione del gioco d'azzardo praticato nella bisca clandestina installata dell'NO IN
Voghera;
-> nell'annunciare al medesimo, per il tramite del OZ ⚫ del
NI, una progquasta perquisizione domicilians, così da consentire al corruttore di farsi sorprendere in condizioni di liceità; nel predisporre proposta di misure di prevenzione a A
carico dell'NO, con specifica richiesta di in- posizione dell'obbligo di risiedere fuori dalla Lombardia, così da consentire al preveniendo il trasferimento in vicina località del Piemonte e la conduzione della illecita attività
in Voghera ed in VAnazzano;
nel fornire all'EPANINODA copie degli atti di Ufficio ed in specie del rapporto redatto a suo carico dalla
Questura di Kilano.
In Voghera, Pavia, nel corso dall' s 1981. 7 65
(P Z27
-del delitto p. e p. il art . 110 81 cpv., 225 C.P. perchè, in concorso a loro e con le modalith as compare cipazione deglio contestate al cup the pressic, volendo
41 Filippi, i doveri inerenti alla pubblica Onione esen citate, rivelava ad PA ingelo, per il traits de!
BOZZ e del NI, notizie d'ufficio doverosamente se- ele, indicandopl: la data di una programmste operazione di polizia giudiziaria e fornendogli copia di un rapporto informativo redatto sul conto della Questura di Kilano al fin! di procedimento di prevenzione.
In Voghera, Pavia, nel corso dell'anno 1951.
DE NO.
CAPO 228
del delitto p. • p. Call'art. 326 C.P. perché Coma'sse=10 della Polizia di Stato, coetteva di tra e in arresto [PNINODA
LO con il quale ai intratteneva anzi in un pubblico. locale, nonostante gli fosse nota la sua posizione di lati ne.
CAPO 229
: del delitto p. p. dagli artt. 378-61 n. 9 C.P. perchè, dopo che fu commesso delitto per associazione per delinquere altro, in relazione al quale l'Autorità Ciudiziaria di
Milano aveva spedito mandato di cattura nei confronti di
IPAMINOND; LO, autava costui a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, con lo stesso intrattenendosi in locale pubbli- co e così consentendogli libera circolazione. Con l'aggravante di aver comesso il fatto con la violazione di doveri increnti is pubblica funzione.
In Illano, nei primi mesi del 1982. 66 CAPO 230 IS .
.
ITALAN
CAPO 231
del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. 519 C.P. parcht con più azioni esecutive del nedeciso disegno crisinos riceveva in reiterate occasioni da NO LO cvariate somme di denaro, fra le quali una dell'acontere di lire 1.500.000 per compiere atti contrari ai suoi doveri di Ufficiale di polizia Giudiziaria ed in particolare per tollerare l'esercizio da parte dell'NO di una bisca.
In VAnazzano, negli anni 1979-1980.
BELLANTUONO.
CAPO 232.
del delitto p. a p. degli artt. 81 cpv., 319 C.P. perchè, pubblico ufficiale, riceveva da NO LO per 11 tranite di DD NO ZI ed altri il compenso fisso mensile di lire 1.000.000 per compiere atti contrari al doveri del proprio Ufficio e, specificatamente, fornire alla organizzazione della quale faceva parte informationi sugli interventi della Squadra Mobile di Milano.
In Milano, fino al 3.10.1981.
10. חרה
CAPO 233 CHISSIS- 2: 67 HI, TO. TOMAINO.
CAPO 234
del delitto p. c p. degli artt. 110, 117, 61 n. & C.P..
72 legge 685/75 perchè in concretso tra loro ed in violazione dei doveri inerenti alle funzioni di Agenti di P.C. detenevano e consegnavan DA LO mdica quantità di cocaina, costanze previste della tabella n. 1 dell'art. 12 delle citate lease, per uso personale non terapeutico dello stesso.
In Milano, nell'ottobre 1934.
NO MI.
CAPO 235
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 378 C.P. perchè con più azioni esecutive di un medesimo disemo criminoso, ospitando nell'appartamento n. 81/F sito nel Residence
"Zara" in P.le Lagosta di Milano, HAN TO, rifiu- tandosi di aprire la porta agli ufficiali ed agenti di
P.G. della Criminalpol lombardia, che dovevano effettuare una perquisizione ● tacendo agli operanti la vera identità del NO che aveva esibito una patente di guida con diverse generalità, aiutava il predetto & sottrarsi alle ricerche dell'Autorità dopo che erano stati commessi f delitti di o- micidio volontario premeditato in danno di LL CE per 11 quale il XAN era stato colpito da mandato di cat- turan. 14/82 NMC emesso in data 9.3.82 dal g.
1. di Nuoro, nonchè delitto di ricettazione per il quale il NO era colpito da
•
Sardine di cattura n. $199/81C P.N. emesso dalla Procura della
•
Repubblica in Milano, 11 7/4/1952.
In Kilano, il 9 ed il 10 maggio 1983.
3 12
BA FI.
CAPO 236.
:. del delitto p. ep. dall'art. 378 C.P. perchè dopo che fu comesso il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, di estorsione, alutava lo
AN ON • DD NO Hunziatino, colpiti da mandato di cattura per i suindicati reati, ad eludere le ricerche delle Autorità fornendo loro la propria autovettura BMW targata MI 8625SV ed accompagnando gli stessi in varic 68 In Kilano ed altrove fino al 21/8/1984.
OMETA.
CAPO 237
del delitto p. e p. dall'art. 375 C.P. perché, procurandogli alloggio in locazione, alutava D'ON ZI a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità dopo essere stato colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale per 1 de- litti di associazione per delinquere di stampo mafioso ed omicidio.
In Milano, nel corso degli anni 1984-1985.
FINAMORE, POSTIGLIONE.
CAPO 238
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 378 C.P. per- chè, dopo che fu commesso il delitto di associazione për delinquere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno cininoso, alutavano, in concorso tra loro, NO An- gelo e NÄ NO ZI, colpiti da mandati di cattura messi dal Giudice Istruttore di Milano, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità introducendo i medesimi nell'ambiente di Sestri Levante e gli stessi presentando come persone rispet- tabili ed accreditando 11 DD come medico a none SCARA-
HELLO SE, nonchè accompagnando 11 DD in vari luoghi don le proprie macchine e trasportando 1'NO¯neÏl'e- state 1984 Chiavari alla Corsica con motoscafo a mente a FINAMORE ed al POSTIGLIONE e quindi de si (for- sica) a Chiavari, a bordo di motoscafo all'uopo reperito.
In Sestri Levante ed altrove, dall'estate 1982 all'estate 1984.
FRADEGRADA.
CAPO 239
del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. perchè, dopo che fu commesso il delitto di associazione per delinquere, in rela- zione al quale il Giudice Istruttore di Milano caetteva mandato di cattura nei confronti di DD NO ZI, alutava costul a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità procurandogli in locazione l'appartemento sito in Sest-1 Levente, Via E- raldo Fico. 27/4.
In Sestri Levante, nell'estate 1 982.
AN.
CAPO 240
1 QP. del delitto p. c p. drall artt. 378, 81 cpv.perchè, con più azioni executive di un medesimo disegno criminoso, ren- dendosi locatario dell'appartamento sito in Montecampine. condominio Valgrande, scala 3/Ovest, interno 5, e lo stesso cedendo in uso ad NO LO • DD NO ZI colpiti da mandati di cattura spediti da vari Uffici Ciudiziari per delitti importanti la pena della reclusione, nonchè presentandoli come propri parenti a nome CA LO «
AN IU, alutava costoro a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.
In Montecampione, fino al 16/2/1993.
MARELLI.
CAPO 241
del delitto p. e p. di cui all'art. 378 C.P. perchè, dopo che fu commesso il delitto di associazione per delinquere, in ordine al quale 11 G.I. di Milano emetteva mandato di cattura nei confronti di DA LO, alutava costui a sottrasi al- le ricerche dell'Autorità consentendogli l'uso di un moto- scafo cabinato, formalmente intestato alla s.n.c. "X.P.X." di
EL AR ed altri, ma di fatto trasferito in proprietà del favorito.
In Milano, dal 25/6/1982.
XELOCCHI.
CAPO 242
del delitto p. e p. di cui all'art. 378 C.P. perchè alutava
AL TO, IO LO, BA FI, AN An-
IO, SE MI, DD NO AT a sottrar- al alle ricerche dell'Autorità Ciudiziaria che nel loro сол-
Fronti aveva emesso provvedimenti restrittivi della liberth personale, caetteva di indicare i luoghi presso i quali gli atessi avevano preso rifugio.
In Milano e Crusolo delle Abbadesse, nel corso del 1953-1984. 70 PALLITTA.
CAPO 243
del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. perchè, dopo che furono commessi i delitti di omicidio e ricettazione in ordine el qua
11 l'Autorith Cludiziaria apedive andati di catture a carico
IA TO, alutava costul a sottrarsi allo ricerche dell'Autorità, fornendogli la proprie nutovettura.
:
In Milano, accertato 11 10.5.1983.
NO MI.
CAPO 244
del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 378 C.P., perchè, con più azioni esecutive dal medesimo disegno criminoso, ospitando.
i latitanti NO EL ● IA TO, li alutava a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità dopo che erano stati con- messi i delitti in relazione ai quali erano stati spediti mei loro confronti provvedimenti restrittivi della libertà personale, permettendo loro il reperimento in Castroca-ino di alloggio e co- aunque favorendone in luogo la vita di relazione.
In Castronarino nell'estate del 1982 (reato_contestato al dibatti- mento sull'accordo delle parti a modifica dell'originario capo di isputazione).
:in VALUSIO.
CAPO 245
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 378 C.P., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che fu commesso il delitto per il quale le legge stabilisce la pena del- la reclusione, aiutava BA IL ad eludere le ricerche dell'Autorità disposte mediante emissione a suo carico di mandato di cattura da parte del G.I. di Milano.e in ordine al delitto di
- associazione a delinquere armata finalizzata al traffico di stu- pefacenti ed altro.
In Kilano, fino al 5 dicembre 1984. LECITA 11 CAPO 246 del delitto p. c p.dall'art. 573 C.P. perchè, dopo che furono commessi i reati descritti nei capi 114-124 precedenti ha alutato IO, SCALIA, NO. SI • PA ad eludere le investigazioni dell'Autorità 41 P.C. non riferendo alle Re- desios 11 nominativo delle persone che si trovavano nell'apparta
Sento 41 NO SC 11 13.1.1984 cd eseguirono il delitto di rapina © gli altri delitti di cui al capi 114-124.
VINCENTI.
CAPO 257 del delitto p. e p. dall'art. 378, commi 1 ● 2. C.P. perchè dopo che erano stati commessi numerosi delitti di occidio ed altro per i quali AL AL = IO EL e
TU AL, erano stati colpiti da provvedimenti restrit- tivi della libertà personale e comunque ricercati dall'autorità di P.G., ponendo a loro disposizione lo stabile di Via TO da
Giussano n. 5/13 di Cinisello BA, alutava i predetti a sot-
trarsi alle ricerche dell'Autorità commettendo il fatto • Sa- vore di associati di tipo exfioso, nonchè violendo più volte la stessa disposizione di legge con una unica condotte ai sensi dell'art. 81, prima parte C.P.
In Cinisello BA, fino al febbraio 1985.
GALLETTA, IB,
*CAPO 248 del delitto p. p. dagli att 110-81 cpv. 378, comma 1, 2 C.P. perchè, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commessi i delitti di strage ed in costanza di delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione al quali l'A.G. di Milano aveva spedito più provvedimenti restrittivi della libertà personale, alutavano E alle ricerche PADA, AN, SE MI a sottrarsi dell'Autorità offrendo agli stessi in territorio veneto più luoghi di rifugio e comunque gestendo per conto dei medesimi più basi 10-
gistiche.
In Grumolo delle Abbadesse ed altre città della regione veneta, nel corso dell'anno 1984. CAPO 242
-IS
CAPO 250
-CMISSIS
DE XEO ANREA.
CAPO 251
del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. per aver rilasciato false dichiarazioni nella deposizione del 9.2.1983 con la quale lo stesso ha ritrattato le veridiche dichiarazioni rese 11 31.01.1983.
In Milano, 11 9.2.1983.
DASSERA MAURIZIO.
CAPO 252
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 10 legge 14.10.1974
n. 497; per avere, con più azioni esecutive di un medesimo di- segno criminoso illecitamente detenuto le seguenti arai commi da sparo: pistola a tamburo rident 38 sp., pistola a tamburo
38 S.W. special CTG, una canna di pistola cal. 7,65 con vivo di volats lisato per l'applicazione del silenziatore. 73 CAPO 253
del delitto p. e p. dagli artt. 61 cpv. C.P. 23 Iegre
18/4/1975 n. 110. per avere, con più aziani executive di un medesimo disegno criminoso, contraffatto lo pi- stole di cui al capo precedente, ligando 11 tuners di matricola.
CAPO 254
del delitto p. ⚫ p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 645 C.P. perchè, al fine di procurarsi un profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava o comunque riceveva da persone allo stato non identificate le pistole di cui al capo 263.
CAPO 255
.
del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv., 697 C.F. per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto, senza averne fatto denuncia alla
Autorità competente, il seguente munizionamento:
– n. 15 profettili cal. 7,65; - n. 11 cartucce cal. 12 per fucile da caccia;
n. 11 proiettili cal. 32;
-
– n. x. 6 proiettili cal. 38 5. lungo: n. 11 profettili cel. 32; - n. 18 proiettili cal. 7,65; n. 14 proiettili esplosi di vario calibro.
Reati tutti accertati in Cusano Milanino, in data 6/6/1995.
FR IT, FR GRAZIAN, MORANI ALFONSO.
CAPO 256
del reato dagli artt. 110-629 C.P. in relazione P. • P. all'art. 628 u.c. n. 1 perchè, in concorso tra loro, con
BU SE. Geceduto, e dunque in più persone riu- nite, al fine di procurare a sè ingiusto profitto, mediante minaccia specifica consistita nel farsi spalleggiare dal
ER dal chiaro accento "siculo-calabro" Del Begulare alla vittima di aver ceduto 11 credito ad affiliati al "Clan
UR" comunque nel paventare conseguenze per il caso di mancato adempimento, costringeva NI RI od enettere effetti cambiari per l'importo di Lire 3.700.000 a copertura
74 di precedenti titoli non onorati ed una somma ulteriore הסת legittimamente richiedibile.
In Milano, nell'anno 1973.
CAPO 257
del reato p. e p. degli artt. 110-529 C.P. in relazione all'art. 628 u. c. n. 1 perchè, in concorzo tra loro, con BUCCHERI Giuseppe e dunque in più persone riunite, al fine di procurare a sè un ingiusto profitto, mediante minaccia specificamente consistita nel farsi spalleggiare dal Buc- cheri, nel segnalare alla vittima di aver quest'ultimo ce- duto il credito e nell'aver apertamente il ER prospet- tatoil giusto male, costringevano RA IG a emettere effetti cambiari per l'importo di lire 1.800.000 contro la sua volontà ed a copertura di credito inesigibile.
In Milano, nel corso dell'anno 1978.
IB.
CAPO 258
dagli artt. 496-477-482 C.P. per aver del delitto p. ⚫ p. fornito false generalità agli agenti che lo fermavano e per aver consegnato il documento di guida intestato a NN Vin- cenzo riportante la propria fotografia.
In ME, i1 3/4/1985.
10 0,
AN.
CAPO 259
del delitto p. e p. dall'art. 116 del R.D. 21 dicembre
1933 n. 1736 perchè emetteva assegno n. 402920967 relativo al c/c n. 160553 dell'importo di lire 200.000 presso l'I- stituto Banca d'America e d'Italie senza averne la disponi-
bilità.
NO, EL TO, ECUPOLA, TAFURL DI TO.
CAPO 260
del delitto p. c p. dagli artt. 01 cpv., 110 C.P., 12 e 14 +5 legge n. 497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè, agendo in concorso tra loro e con i deceduti LL CE, RG EL
© AV UL, al fine di a cquire delitti contro la per- illegalmente portavano da Kilano Roma più ares de fugsona. co di tipo e calibro imprecisati. In Kilano e Roma (Copo la rapina al BreraBrided
NO.
CAPO 251
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 12 • 13 della legge n. 497/1974, 61 n. 2 C.P. perchè, agendo in concorso con il deceduto LL CE ed altre per- sone non identificate, illegalmente portava da Milano ad a- pera più armi da fuoco di tipo e calibro non precisati al fine di commettere i delitti contro la persona.
In Kilano ed Opere (dopo la rapina al-Brera Bridge).
IC DR R.
CAPO 262
del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 della legge n. 457/74 per aver illegalmente portato in luogo pubblico un'arma da fuoco di tipo e calibro non precisati.
In Milano ed Opera (dopo la rapina al Brera Bridget..
D'RG
CAPO 263
dall'art. 10 legge 497/74 per aver ille- del reato P. galmente detenuto la pistola seniautomatica cal. 9 lung: marca Browning's di fabbricazione belga (arma da guerra).
In Milano, 11 18/11/1981.
CAPO 264
del reato p. p. Call'art. 12 legge 497/74 per avere illegalmente portato fuori della propria abitazione la pi- stola di cui al capo precedente.
In Kilano, 11 18/11/1981. 76° CAPO GS sel reato p. e p. dagli erit. 81 cpv., 23, I e II cpv. legge 110/75 per avere, con più azioni esecutive di
G medesimo disegno criminoso, det enuto ● portato in luogo pubblico l'arms di cui al capi precedenti, con 11
☐ Dero di estricola listo.
In Milano, 11 15/11/1951.
CAPO 256
del reato p. ⚫ p. 697 C.P. per aver illegalmente detenuto
11 munizioni dello stesso calibro dell'arma sopraindicata.
In Milano, 11 18/11/1981.
RJVIERI.
CAPO 257
del delitto p. e p. dagli artt. 10-14 legge 497/74 per aver illegalmente detenuto carabina cal. 7,65 marca Jager mod. AT
74, area comune da sparo.
CAPO 258
Gel delitto p. e p. dagli artt. 12-14 legge 497/74 per aver illegalmente portato in luogo pubblico la pistola descritta. nel precedente capo d'imputazione.
CAPO 259
del delitto p. ⚫ p. dalla legge 110/75 art. 23 per aver detenuto e portato in luogo pubblico l'arma descritta al capo
264 priva dei numeri di matricola di cui all'art. 11 legge citata, in quanto cancellati.
CAPO 270
dall'art. 697 C.P. per avere, cenza auto- Gel reato p. • P. rizzazione, detenuto cartucce cal. 7,65, munizioni ecouni da sparo.
Delitti accertati in Milano, il 20/11/1981. 科 IB CAPO Z71
del delitto p. • p. Carli artt. 110, 477, 482, 61 n. 2
< 6 C.P.. perchè, agendo in concorso con NA ZO, contraffaceva la patente di guida di AI NT, appo nendovi la fotografia dello IB • Comettando 11 fatto mentre volontariamente al cottava all'esecuzione di un ordine di cattura, opedito per precedente resto di fava reggiamento personale.
In Kessina, nel marzo 1995.
CAPO 272
del delitto p. e p. dagli artt. 369, 61 n. 2 C.P., perchè, allo scopo di assicurare al MAKNA 1'impunità per il delitto di cui al capo precedente ai accuseva falsamente di furto in danno di NN ZO, (cognato, Dan convivente) assu mendo, nel corso dell'interrogatorio reso il 16 aprile 1995 al G.I. di Milano, di aver sottratto la patente di guida al predetto e commettendo il fatto al fine di assicurare l'icpu- mítá al NN per 11 delitto di cui al capo precedente.
In Milano. 11 16/4/1985.
NO FRANCESCHINA.
CAPO 273
del delitto p. . p. dall'art. 349, primo comms C.P., perchè manometteva i sigilli apposti dal IV Distretto di Polizia in data 13 gennaio 1984 all'appartamento posto, al quarto piano di Via Salomone.
In Kilano. 11 25/5/1984. DECRITO CITAZIONE N. 7/5: 78
IAFPETTI VITO
Del reato di cui all'art. 629, 81 n. 7 c.p. perchè, cedian- 274 te minaccia specificamente consistita nel prospettare l'c (ex capo 17) ventuality della consegna alla Polizia Tributaria della documentazione relativa a vasto traffico di false falture- zioni realizzato dalla società Metalcommercio, costringe- va IZ EL a consegurgli la somma di line 200.000.000.
_ complessivi portata da assegni bancari.
_ Così procurandosi ingiusto profitto con corrispondente dan- no patrimoniale di rilevante gravità.
In Milano tra la fine del 1980 ed i prisi mesi del 1951.
Del reato di cui agli artt. 110, 629 u.c. in relazione al- 275
l'art. 628 u.q. n. 1 e 3 C.P. perchè in concorso con EPA- (ex capo B) KINONDA, IO, AN, NO, previo concerto ed a mezzo di apporti causali variamente realizzati, meder- te ripetute minacce specificamente consistite nel 750spet- tare azioni ritorsive da parte di persone affiliate a so dalizio criminoso di tipo refioso, costringevane IZ
IC a consegnare la comma complessiva di L. 20.000.000, coal riducendo la iniziale pretess di L. 201000.000-. c comunque accettando il pegamento a titolo di prinɔ essente.
Con le aggravanti di over comesso il fatto in più persone riunite ed affiliate ad associazione per delitti di tipo mafioso.
In Milano tra febbraio ed aprile 1953.
Jel resto ĉi cui agli artt.¨Ï10, 56, 629, u.. . 61 s. 7 276 "
in relazione all'art. 628 u.c. n. 1 = 3 c.p. perchè, in (ex capo C) concorso con IPADA EL, previo concerto ed a DC:- zo di apporti causali variamente realizzati, ripetutasen- te minacciando azioni ritorsive, spendendo la qualità di affiliati a sodalizio di stampo mafioso e comunque pro- spettando eventuali azioni radicali di violenza simili a quelle perpetrate ai danni di LL PE, assassine- to 1.8.9.1983, compiva atti idonei diretti in modo non equívoco a costringere IZ EL a versare la soms ḍi L. 402.000.000-, senza conseguire l'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, essendes is parts of- fesa sottratto alle ricerche. 277
(ex capo D)
278
' (ex capo E)
279
(ex capo F)
79 Con le s ens BY: D ec 11 fatto in p10 per
De riunite ed affiliate ad associazione per delinquere di tipo mafioso.
In Milano dell'aprile all'ottobre 1993.
Del delitto p.e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 575, 576 n. 1 in riferimento all'art. 61 n. 2, 577 c. nc.p. perchè in concorso con AN EL, RI AL, CA
10 AN, IO EL, SE MI e TO IN co, in particolare avvertendo insieme a CA AN
i complici mediante una telefonata dell'uscita dall'uffi cio del LL e del tipo di automobile sulla quale vias- glava in direzione di casa, in modo che i materiali esc- cutori potessero sorprenderlo esplodendogli contro numero- si colpi di arma de fuoco tra i quali colpi con arai cali- bro 7,65, mentre scendeva dalla propria autovettura dopo averla lasciata in sosta in Via PA Uccello, attingendo- lo al torace, all'addome e alla testa, contribuiva a CA- gionarne la pressochè istantanea morte.
Con le aggravanti di aver agito in più di quattro persone con premeditazione e al fine di eseguire il resto di eston sione in danno di IZ IC contestato con mandato di cattura del 22.10.1985.
Del delitto p. e p. degli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 c.p.
12 e 14 della legge 14.10.74 m. 497, perchè in concorso con PA EL, SI AL, CA AN nio, IO EL, ER MI LI ZO, al fine di eseguire il resto di cui al capo che precede, 11- lecitamente portava in luogo pubblico più ari da suoco, tra le quali sicuramente pistole calibro 7,65, di tipo non meglio potuto accertare.
Con l'ulteriore aggravante di aver commesso 11 Fatto agen-
“do in più persone ed in centro abitato.
In Kilano 1'8.9.1983.
Del delitto p. e p. dagli artt. 110,112, n. 1, 61 n. 2.
648 c.p., perchè in concorso con ON EL, Pari- si AL, CA AN, IO EL, ER 11- luminato e LI ZO ed al fine di eseguire il rea- to di cui al capo D) acquistava o commque riceveva da persona rimasta sconosciuta, pur. conoscendone la illecita provenienza, la autovettura Flat Ritmo 105 TC targeta
XI-152446 compendio di furto consumato de ignoti in dite 801 14.7.83 in Novaresco di Opera in danno di Rovelli Clumeppe.
In Milano, tra il 14.7. ed il giorno 8.9.1983.
Del delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv.. 112 n. 1, 61 280
n. 2, 490 in riferimento agli artt. 477, 482 c.p. perchè, (ex capo G). in concorso con PA EL, SI AL, A- NE AN, IO EL, Lasero MI OL
ZO ed al fine di eseguire i resti di cui al capi precedenti e di conseguire la impunith per lo sterso, di- struggeva, coprrimeva o coaunque occultava le targhe di riconoscimento ed 1 documenti propri della vettura di cui al capo F).
In Milano, in epoca successiva al 14.7. ed antecedente al giorno 8.9.1983.
Del delitto p. . p. degli artt. 110,81 cpv.,112 n. 1,61 281
n. 2, 477 c.p., perchè agendo in concorso con PA (ex capo H) EL, SI AL, CA AN, IO GE lo, ER MI e LI ZO ed al fine di ese- guire i reati di cui al capi precedenti e conseguire la impunità per lo stesso, formava o faceva formare le false targhe di riconoscimento KI 115995, nonchè, con più azio ni esecutive di un medesimo disegno criminoso, un falso bollo di circolazione ed un falso tagliando di assicura zione sui quali riportava, o faceva riportare, i dati del- la vettura di cui al capo F) e la targa di cui sopra. f
$
In Milano tra il 14.7. ed il giorno 8.9.1953.
Della contravvenzione p. « p. degli artt. 110,112, n. 1, 282
61 n. 2 66 del Codice della Strada, per avere, in consor (ex capo I) so con PA EL, SI AL, CA
: AN, IO EL, ER MI e LI ZO ed al fine di eseguire i delitti di cui al capi preceden- ti e conseguire la impunità per lo stesso, posto in cir- colazione la vettura di cui al capo F) munendola delle targhe di riconoscimento non proprie di cui al capo H).
In Milano tra 11 14.7.63 ed il giorno 8.9.1993.
Del delitto p. e pi dall'art. 416 bis c.p. 1°, 3°, 4°, 5* 283
• 6° comma c.p. per aver partecipato ad una associazione (ex capo L) per delinquere finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, fra i quali omicidi, porti ille- gali di erei, detenzione illegali di aral, estorsioni, com
STAMPERIA REALE DI ROM 284
(ex.capoRM)
81 ruzioni di pubblici ufficiali ad altro afferenti la gestion nc ad 11 controllo di serie di attivit illecite ricondu- cibili al criaine organizzato con particolare riguardo al controllo monopolistico del racket del gioco d'azzardo del traffico di stupefacenti.
Associazione promossa, costituite ed organizzate de NI
DA EL, HI IG, NE TO, SE SA
< RE SE, deceduto.
Asociazione alla quale pertecipavano, oltre allo Lappet- ti. decine di persone.
Associazione da considerarsi di tipo mafioso in quanto gli associati ai avvalgono della forza di intisidazione del vincolo associativo e della situazione di assoggettamento
• di omertà che ne derivano.
Con l'aggravante di essere l'associazione armats.
In Milano ed altre città del territorio nazionale del 30.9.82 sino al 18.2.1985.
Del delitto p. « p. dall'art. 75, 1, 2, 3, 4 a comma del- La Legge 22.12.1975 n. 685, per aver partecipato all'asso- clazione di cui al capi precedenti finalizata alls perpe- trazione di una serie inderminata di delitti, di illecita importazione, acquisto, detenzione a cessione di sostens
Stupefacenti e segnatamente cocaina.
Con le aggravanti di essere gli associati in numero supe- riore a dieci, di essere l'associazione a sta e dell'es- sere taluno dei partecipanti dediti all'uso di sostanza stupefacente. TA
In Milano ed altre città del territorio nazionale fino al-
la data del 18.2.1985.
STAMPERIA REALE DI MA 285
(ex capo 1)
286
•
(ex capo 2)
:
287
(ex capo 3)
288
(ex capo 4)
DECRETO DI CITAZIONE N.11/87 $2
RA UGO
-per il delitto p. . p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 71
74 I comma n. 2, II comma legge 22.12.1975 n. 685 perchè in concorso con persone rimaste non identificate, con p10 azioni executive di un medesimo disegno criminoso, illeci- tamente importave, trasportave, deteneve, cedeva ad GE lo PA complessivamente Kg. 20 di cocaina pura, 00- stanze stupefacente di cui alla tabella I art. 12 legge a. 685/75.
In Milano fino al 29.9.1994.
per il delittp p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. - 71 - 74 comma II legge 22.12.1975 n. 685 perchè, con più azioni secutive di un medesimo disegno criminoso, importave, de- teneva e vendeva alla associazione per delinquere costitui- ta e promossa da OM IC, Di PA IG, I- no AL e IO EL, alla quale prendevano parte BB AL, EL NS, BA IL, EN
AL, IS AL, CC LL EN, Canta- tore SE, KA SA, NT AL, Later- za TO, la quantità obiettivamente ingente di comples- ei Kg. 11 gr. 200 di cocaina, sostanza stupefacente clas- sificata nella tabella I di cui all'art. 12 legge n. 655/75.
In Milano dall'ottobre 1984 al gennaio 1985.
-del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 71 comma
2° legge n. 685/75 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, importava in territorio italia- no, deteneva e quindi vendeva a RI IG la quanti- ti obiettivamente ingente, di chilogrami 1 di cocaina, sostanza stupefacente classificata nella tabella I di cui all'art. 12 legge 685. in Milano negli ultimi mesi del 1984. del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. 71 - 74 comma II legge n. 685/75 per avere importato ed illecitemente detenuto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. circa Kg. 3 di cocaina pura, sostanza di cui alla tabella
I prevista dall'art. 12 legge n. 685/75 nonchè in altra occasione Kg. 6 della Redesios sostanze.
In Milano nel luglio 1954.
MERIA REALE DI MA 289
(ex capo
290
(ex capo
291
(ex capo
292
(ex capo
83 del delitto p. e p. Call art. 61 cpv. 110 c.p.71 1
n. 685/75 per avere in concorso con AV TT. 5) Pluse TO, SO MA, con più azioni esecutive di
'un medesimo disegno criminoso detenuto ● ceduto complessi vi Iz. 2 ci cocaina, suddivisa in pacchi da 1/2 Es. clascu- no ogni volta, per 4 volte, in particolare il TE ce- dendo ogni volta 1/2 Kg. di cocaina pura al AV ed
21 Fiume che a loro volta la trasferivano confezionata in pacchi di minore peso al SO;
costanza stupefacen- te di cui alla tabella I dell'art. 12 legge n. 685/75.
In Milano dal luglio al dicembre 1984.
Ritenuto assorbito per la parte dal 29.9.1984 all'11.1.1955
l'originario capo E) dell'epigrafe in tutti i precedenti capi.
del delitto p. ● p. dagli artt. 110 c.p., 72 legge n. 685/75 perchè in concorso con AV TT illecitamente 6) cedeva per uso personale non terapeutico di terzi a Cozzi- ni Emanuele e a una certa Marina, la modica quantità di
. 2 circa di cocaina, sostanza stupefacente di cui alla tabella I previstedall'art. 12 legge n. 69517-5.
In Kileno nel corso del 1992.
del delitto p. e p. degli artt. 61 cpv. c.p. 72 legge n.
685/75 perchè, con più azioni esecutive del medesics dise- gno criminoso, illecitamente deteneva a cedeva per uso per 7) sonale non terapeutico di terzi complessivi 200 ds co- caina, sostanza stupefacente di cui alla tabella I previ- ata dall'art. 12 legge n. 685/75 in vari- bustine di .
10 ciascuna che il IE con continuatività cedeva con l'intermediazione del AV, al SO il quale a sua volta cedeva tall quantitativi a persone non identi-
ficate.
In Milano nel corso del 1992.
di RA • D'ON
-del reato di cui agli artt. 110 - 575. 577 n. 3. 4 (in
• relazione all'art. 61 m. 1) c.p., perchè in concorso tra
8) loro ed altre persone non identificate, explodendogli con- tro più colpi di arma da fuoco, cagionavano la morte di
KA LI EN. Con le aggraventi di over esito con premeditazione e per motivi abletti nell'ambito di rego
Iamento di conti tra bande rivali, dedite al traffico in- ternazionale di cocaina.
In Buenos Aires 11 22.6.1984.
STAMPERIA REALE DI MA 04 DECRETO DI CITAZIONE N.88/88 R.C. ASS. APP
.
AB AL EL:
del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.- 71 L.695/75 perchè, in con 294 corso con FR NC, illecitamente trasportava de RB e (ex capo 1)
Milano ed in altro centro della periferia milanese, due partite del pe_
80 complessivo di gr. 500 di eroina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
Nell'aprile 1983
(già capo 4 O.C. 1.6.83)
-AR AL AR AS EO RL
-EO OC-
OMMSS IL -D OL IG F. INSERRA OC-US MA
-
-
AR AL OMMSS OC- AB AL A. TI RI
-
LI NS ED IE AT AN OR Giu
-
- -
NT AL NT SA -BA LI IO An GE
-
-
-
gelo TU AL MP AL:
->
295 del reato di cui all'art. 75 commi 1°- 2°- 4° e 5° L.685/75 per essersi
(ex capo 2) associati tra di loro allo scopo di commettere più delitti di importazio ne, acquisto, trasporto, detenzione, vendita, cessione ed offerta di croina, cocaina ed hashish, sostanzestupefacenti a sensi di legge;
ponendo in es sere e mantenendo in vita una struttura organizzata finalizzata alla com missione di tali reati ed avente in EO MA e DI OL IG F. i promotori, costitutori e capi, ed operante in Milano, altre località d'Ita lia e all'estero dall'autunno 1982 al 10 settembre 1985. Con le aggrá vanti di essersi associati™i più di diec° persone e dell'essere il soda lizio armato.
☐ sl unificate e riformulate le imputazioni ai capf 3
-44 e 89 della ru brica originaria. 114 155
-TI RI
-AB AL A. DI OL IG F. OM SS OC
ED IE: LA NS
-
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 74 comma 1° n. 2 e com 296
-
ma 2° L.685/75 perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive di ex capo 3) un medesimo disegno criminoso ripetutamente acquistavano da PR TO nino, detenevano e vendevano a terzi, quantità obbiettivamente lagenti.e comunque dell'ordine di complessivi due chikogrammi circa, di eroina, so stanza stupefacente classificata nella nella tabella 1" di cui all'art. 12
.L.685/75.
In Milano tra il maggio e l'agosto 1983.
(già capo 13 O.C. 1.6.85)
MPERIA REALE DI ROM PR TO: +85 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 c 74 comma 2° L. 635/75 297 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ripetu (ex capo 4) tamente vendeva all'associazione per delinquere capeggiata da DI OL
IG F., quantità obbiettivamente ingenti, dell'ordine di complessivi due chilogrammi circa, di eroina, sostanza stupefacente classificata nel la tabella 1° di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano tra il maggio e l'agosto 1983
(già capo 14 O.C. 1.6.85)
TARTAGLIA IC:
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P. - 71 e 74 comma 2° L. 685/75 298
-
(ex capo 5) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acqui¸ stava dall'associazione per delinquere capeggiata da DI OL IG F. deteneva e quindi cedeva a terzi, più quantitativi ingenti di peso oscil lante tra i 300 e 1 500 grammi di eroina, sostanza stupefacente classifica ta nella tabella 1" di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano tra il maggio e l'agosto 1983
(già capo 17 O.C. 1.6.85; aggrav. cont? a verbale 28.4.85)
OMMSS IL:
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 L.685/75 perchè, con più 299
-
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dall'asso (ex čapo 6) ciazione per delinquere capeggiata da DI OL IG F. deteneva e quindi cedeva a terzi quantità imprecisate e comunque non modiche di eroina, sostanza upefacente classificata nella tabella 1. L. 685/75.
In Milano tra il saggio e l'agosto 1983.
(già capo 18 0.C. 1.6.85)
DI OL IG F. AB AL A.-D'AV AL TI Priso:
- del delitto p. e p. dagli artt. 110300
- 582 583 585 C.P. perchè, in concorso tra loro, previo concerto ed a mezzo di apporti causali singo x capo 7) larmente recate: dal D. AV procurando l'appuntamento tra i correi e la vittima designa
-
ta;: dal AB accompagnando il DI OL sul luogo del delitto ed ivi tenendo_
-
si a disposizione degli esecutori cateriali al fine di prestare loro aan forte in caso di bisogno: del TI pilotando il motociclo impiegato per raggiungere le vittima e quindi allontanarsi dopo l'aggressione armata;
STAMPERIA REALE DI MA 86 materialmente aprendo il fuoco contro la vittima,
- dal DI OL esploden dogli contro più colpi di pistola che lo attingevano alle gambe, cagio navano a D4APOTE AN lesioni personali gravi, comunque guarite oltre
11 40° giorno.
Con l'aggravante ulteriore ex art. 61 n.1 C.P. per avere egito per futili
Gotivi.
In Milano il 29.5.1983
(già capo 19 O.C. 1.6.85) 301 del delitto p. e p. dagli artt. 110
- -81 cpv C.P.- 10 12 e 14 L. 497/74
(ex capo 8) perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7.65.
In Milano il 28.5.83
(già capo 20 O.C. 1.6.85)
CAPRIGLIONE Catello:
132
- ->302 del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 c 74YL. 685/75
(ex capo 9) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acqui_ stava, deteneva, cedeva o comunque procurava a DI OL IG F. ed alls associazione per delinquere a questi facente capo, mezzo chilogrammo di eroina, sostanza stupefacente di cui alla tabella 1ª art. 12 L.685/75.c. quindi, in concorso con gli affiliati alla associazione medesima, in nu zero di più di tre compartecipi, vendeva detta sostanza a persona non identificata.
In Milano e Lavagna nell'estate 1983
(già capo 21 O.C. 1.6.85)
-D OL IG F. - SS OC PR Antonino TEDESCO Cabriele
AB AL A. TI Priso
- - DI LA AR N.:
- del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 - 303
(ex capoo10) L. 685/75 perchè, in concorso tra loro e con fornitore straniero non iden tificato e dunque in numero di tre compartecipi, alcuni dei quali già af filiati ad associazione per delinquere, con più azioni esecutive del mede simo disegno criminoso, acquistavano, trasportavano, importavano in terri_ torio nazionale, detenevano e quindi vendevano o comunque cedevano a terzi tra cui quelli indicati ai capi che seguono, la quantità obbiettivamente ingente di quattro chilogrammi di eroina siriana a forte concenrtazione.
Bostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L.
685/75.
In Aleppo di Siria e Milano nell'agosto 1983.
(già cepo 25 O.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA 5 DI LK DO: 187 304 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 L. 685/75 perchè, con plù
(ex capo 11) azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava, dall'asso clazione per delinquere facente capo a DI OL IG F., deteneva e quin di cedeva a terzi gr. 500 di eroina, sostanza stupefacente classificata nella tabelle 1 di cui all'art. 12 L.605/75.
In Milano ed in altre città del territorio nazionale nel settembre 1 963.
(già capo 25 O.C. 1.6.85)
ED IE:
- Jel delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 L.685/75 perchè, con più 305
(ex capo 12) azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dall'l'asso ciazione per delinquere facente capo a DI OL IG F., deteneva e quindi cedeva a terzi. gr. 500 di eroina, sostanza stupefacente classifi cata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano ed in altre città del territorio nazionale nel settembre 1983
(già capo 26 O.C. 1.6.85)
AB AL EL:
del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 367 C.P. perchè, al fine di com 306 -
ex capo 13) mettere il delitto contestato al capo che segue, con denunzia sporta davan ti al Commissariato della Polizia di Stato "Città Studi" di Milano, affer mava falsamente essergli stata sottratta da ignoti l'autovettura FIAT Panda
45 S tg. MI 66725T..-
In Milano il 4.2.1984
(già capo 30 O.C. 1.6.85)..
AB AL A.-AMODIO Andrea:
del delitto p. e p. dagli artt. 110 640 C.P. perchè, in concorso tra di 307
(ex capo 14) loro mediante artifici specificamente consistiti nel distruggere l'auto_ vettura FIAT Panda 45 S tg. MI - 66725T rimasta gravemente danneggiata a : seguito di incidente stradale o comunque nell'occultarne il relitto, nel predisporre falsa fattura di riparazione, mai effettuata, e nello sporgere falsa denuncia di furto, meglio indicata al capo 13 che precede, induce vano in errore la Compagnia assicuratrice "R.A.S." dalla quale ottenevano indebito indennizzo di £. 5.937.000 , così procurandosi ingiusto profitto con corrispondente danno della parte offesa.
In Milano il 29.5.1984
(già capo 31 O.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA 308 490 C.Pdel delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv - 61 n. 2 477
137 perche. in concorso tra loro e el fine di commettere 11 delitto contenta (ex Capu to al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, distruggevano o comunque occultavano le targhe di riconoscimento c 1 documenti obbligatori di accompagnamento dell'autovettura FIAT Panda
45 S tg. 66725T.
In luogo ignoto ed epoca anteriore e proscina al 4.2.1984.
(già capo 32 O.C. 1.6.85)
PR TO: 309 - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv-C.P.- 71.L. 685/75 perchè, con più
(ex capo 16) azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava, deteneva, vendeva o comunque cedeva alla associazione per delinquere facente capo a
DI OL IG F., gr. 500 di cocaina sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano nel settembre 1983.
(già capo 33 O.C. 1.6.85)
-D OL IG F. TEDESCO Gabriele
- -TI RI AB AL A. -
AG NN: 310 del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 e
(ex capo 17) comma 2° L. 685/75 perchè, in concorso tra loro e con il fornitore straniero non identificato, e dunque in numero di più di tre compartecipi, alcuni dei quali già affiliati ad associazione per delinquere, con più azioni ese cutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano, trasportavano, importa vano in territorio italiano, detenevano e quindi vendevano o comunque cede_ vano ai terzi indicati ai capi che seguono, la quantità obbiettivamente ingen te di Kg. 4 di eroina siriana a forte concentrazione, sostanza stupefacente classificata nella tabella di cui all'art. 12 L.685/75.
In Aleppo di Siria e Milano tra il settembre e l'ottobre 1983.
(già capo 34 0.C. 1:6.85) -
CH EL:
- del delitto p. e p. dagli artt;
81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 2° L.685/75 311
(ex capo 18) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acqui_ stava dall'associazione per delinquere facente capo a DI OL IG F.. deteneva e quindi vendeva o comunque cedeva a terzi il quantitativo ingen te di Kg. 1 di eroine, sostanze stupefacenti classificata nelle tabella 1" di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano ed in altre città del territorio nazionale in epoca successiva all'ottobre 1983.
(già capo 36 O.C. 1.6.85; aggrav. cont. con M.C. 26.5.86)
STAMPERIA REALE DI MA RUTICLAN TE: 89
312 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 € 74 comma 2° L.685/75
(ex capo 19) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criainose, scqui stava dall'associazione per delinquere facente capo a DI OL IG F.. deteneva e quindi vendeva o comunque cedeva a terzi il quantitativo inger te di gr. 500 di eroine, sostanza stupefacente classificata nella tabel la 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Mileno ed in altre città del territorio nazionale in epoca successiva all'ottobre 1983.
(già capo 38 O.C. 1.6.85; aggrav. cont. a verbale 28.4.86)
DI LK DO: 313 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 L. 685/75 perchè, con più
(ex capo 20) azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dall'asso coazione per delinquere facente capo a DI OL IG F.. deteneva e quin vendeva o comunque cedeva a terzi gr. 500 di eroina, sostanze stupefacent classificata nella tabella l^di cui all'art. 12 L.685/75.
In Kilano ed altre città del territorio nazionale in epoca successiva all'ottobre 1983.
(già capo 39 O.C. 1.6.85)
DI OL IG F.-ente
-ROBERTI Priso AB AL A.
-ED IE:
314
-del delitto pie p. dagli artt. 110 - 81 cpv C.P--71 e 74 comma 1° n. 2
(ex capo 21) e comma 2° L. 685/75 perchè, in concorso tra loro e con il fornitore stra niero non identificate, e dunque in numero di più di tre partecipanti, alcuni dei quali già affiliati ad associazione per delinquere, con più az: ni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano, detenevano, ver devano o comunque cedevano a terzi la quantità obbiettivamente ingente di
Kg. 4 di eroina, sostanze stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano nel novembre - dicembre 1983.
(già capo 40 O.C. 1.6.85) RUBERTI Priso- FABBI Altero A.-COMMISSO RoccoDI OL IG F.
LI NS ->> ED IE:
315
- del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.- 10 L. 497/74 perchè, in concorsc ((ex capo 22) tra loro, detenevano 30 candelotti di tritolo ed altri detonatori. In Milano fino al settembre 1983.
(già capo 42 O.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA FABBI Altero Angelo: 190 316 del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv C.P.- 71 L. 685/75 perchè.
-
(ex capo 23) in concorso con PI CE, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistave de IS AL e LO AN, deteneva Cocrina e vendeva a terzi gr. 500 di sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano nell'inverno 1983.
(già capo 45 O.C. 1.6.85)
OM SS IL: 31
7 - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 L. 685/75 perchè, con più
(ex capo 24) azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava da PI FR cesco e AB AL A., quantità imprecisate ma comunque aan modiche di cocaina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano nell'inverno 1983
(già capo 46 O.C. 1.6.85)
EO IO DI OL IG F.
-AB AL A. TI Prino -
-
ED IE EO OC A. AR AS IC AL
-
-
-
OV NN B. LD AL RS AN OR
-
-
-
SE NT AL MA SA. RO IE
-
-
-
NI UD M. VI CO - US MA:
318
- del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P.( 1-2-3-4-5-6 ) perchè EO
(ex capo 25) MA e DI OL IG F. promuovevano, organizzavano e dirigevano l'asso_ ciazione di tipo mafioso cui partecipavano tutti gli altri, finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti (omicidio, truffa, rapina, estorsione, corruzione, detenzione e porto armi da guerra e comuni da sparo,gioco d'azzardo) mediante impiego della forza intimidatrice del vin_ colo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà derivatane. nonchè all'acquisizione, gestione e controllo di attività imprenditoriali,
e comunque, alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti.
Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, per avere i partecipanti disponibilità di armi ed esplosivi in luogo di comune deposito (TI
RI) e dell'essere le attività controllate e finanziate con 11 prodotto ed il profitto dei delitti.
In Milano fino al 20.2.1985 ed oltre.
(già capo 59 O.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA 191 AR AL EO MA
- TI RI FABBI Altoro A.
- del delittop. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 10 - 12 e 14 L. 497/74 319 -
(ex capo 26) perchè, in concorso tra loro illegalmente detenevano e portaveno in luogo pubblico il revolver 357 MA di merca e tipo imprecisato e loro fornito da OM SE.
In Rozzano e Milano in epoca prossima al febbraio 1984.
(già capo 64 O.C. 1.6.85)
OV NN B.
-EO MA - AR AL:
320
-61 cpv-582
-
- SS3 • 585 C.P. perchèdel delitto p. e p. dagli artt. 110
(ex capo 27) { in concorso tra loro e con altra persona allo stato non identificata, pre vio concerto ed a mezzo di apporti causali singolarmente recati: dal EO e OV ideando e deliberando la spedizione punitiva e confe
-
rendo al compartecipi,mandato di eseguirla;
dal correo sconosciuto pilotando il notociclo impiegato per raggiungere la
-
vittima e quindi allontanarsi dopo l'aggressione armata;
dal AR aprendo il fuoco contro le vittime designate, esplodendo loro
-
contro più colpi di arma da fucco corta, cagionavano a II Gioacchino
e TA AL lesioni personali gravi alle gambe (comunque guarite oltre il 40° giorno):
Con l'aggravante ulteriore ex art. 61 n. 1 C.P. per avere agito per motivi futili ed abietti.
In Milano 1' 11.6.1984.
(già capo 68 O.C. 1.6.85; imputazione succ. precisata come da cont. a ver bale) A
- -81 cpv C.P.- 10 12 e 14 L. 497/74 321 _ del delitto p. e p. dagli artt. 110
(ex capo 28) perchè, con la modalità di compartecipazione contestata al capo che prece_ de, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico almeno un revolver cal. 38, di tipo e marca imprecisata.
In Milano 1' 11.6.1984.
(già capo 69 O.C. 1.6.85)
AR AL:
322 del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. perchè, al fine di procurare a sè (ex capo 29) un profitto, acquistava da personalticasta sconosciuta, monili d'ero del valore.di circa dieci milioni di lire, dei quali conosceva la provenienza delittuosa siccome compendio di delitto non potuto accertare.
In Milano in epoca successiva al luglio 1984.
(già capo 71 O.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA 92
-AR AS - AR AlfredPOMPEO Mario EO OC
-
AB AL A.:
- -del delitto p. e n. dagli artt. 110 112 n. I 613 u.c. n.1 C.P. perchè 323
.
-
(ex capo 30) in concorso tra loro ed al fine di commettere i delitti contestati al capt che seguono, somministrandogli clandestinamente sostanze soporifere. Pane vano MA IC in stato di incapacità di intendere e volere.
In Milano la notte tra 1' 11 c 11 12.7.1984.
(già capo 73 O.C. 1.6.85) 324 del delitto p. e p. dagli artt. 110 112 n. 1 61 n. 2 605 C.P. per
- - -
(ex capo 31) chè, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto contestato al capo che segue, dopo averlo ridotto in stato di incapacità di inten dere e di volere, privavano MA IC della libertà personale.
In Milano la notte tra l' 11 e il 12.7.1984.
(già capo 74 O.C. 1.6.85)
- 112 n. 1
-325 del delitto p. e p. dagli artt. 110 575 577 nn. 3 e 4 in
(ex capo 32) rel. art. 61 n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro previo concerto ed a mezzo di apporti causali varianente arrecati da ciescuno, ponendo in esse_ re atti essenziali all'esecuzione del piano criminoso,cagionavano la cor te di MA IC, strangolandolo con una calza di nylon, colpendolo violentemente al capo con un pugno e comunque appiccando il fuoco al corpo esanime dopo averlo cosparso di benzina.
Con le aggravanti di aver agito in numero di cinque compartecipi, con pre_ meditazione e per motivi futili ed abietti, dovendosi il delitto ricondur_ re a violazione di regole di comportamento criminale tra trafficanti di sostanze stupefacenti e comunque alla lotta per il monopolio di tali traf fici.
In Agro di Fabbrica Durini di Alzate Brianza (CO) la notte dall' 11 al
12.7.1984.
(già capo 75 0.C. 1.6.85)
-112 n. 1del delitto p. a p. dagli artt. 110 411 C.P. per
- 61 n. 2 326
(ex capo 33) chè, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi l'impunità del delitto di omicidio contestato al capo che precede, appiccandovi il fuoco dopo averlo cosparso di benzina, parzialmente distruggevano il cadavere di MA,
MO IC.
In Agro di Fabbrica Durini di Alzate Brianza (CO) la notte dall'11 al
12.7.1984.
(già capo 77 O.C. 1.6.85)
->81 cpv61 n. 2del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 624 625 mm. S c 327
-
capo 34) 7 C.P. perchè, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi l'lepunità
STAMPERIA REALE DI MA 72 del delitto di omicídio in persona di MA IC. si impossessavano delle chiavi dell'autovettura di costul dopo averlo assassinato quiliol. con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. Si Impossessava no dell'autovettura BMW 320 tg. MI 16635S che la vittima aveva purcheg
-
giato sulla pubblica via, la stessa trasferendo in area aeroportuale al fine di simulare l'intervenute partenza della vittima.
In Fabbrica Durini di Alzate Brianza (CO) c Milano 12 motte dall' 11 al
12.7.1984.
(già capo 77 O.C. 1.6.85}
EO MA EO OC
- AB AL A.:
- del delitto p.e p. dagli artt. 110 328
- 81 cpv 629 comma 2° in rel. art.
(ex capo 35) 628 u.c. nn. 1 e 3 C.P. perchè, in concorso tra loro, cediante minacce di ritorsioni poste in essere da associati per delinquere di stampo mafio so, costringevano RU SE e CE TO a corrispondere loro la somma complessiva di £.
9.500.000 quale penale imposta a sanzione di violenza consumate dagli estorti nella bisca clandestina de essi control leta: così procurandosi ingiusto profitto con altrui canno.
In Milano nell'estate del 1984
(già po 81 .. 1.6.85)
EO MA DI OL IG F. AR AL
- - AB AL A.:
del delitto p. e p. dagli artt. 110 71 comma 1° - 74
- 81 cpv -C.P.
-329 -
(ex capo 36) comma 1° n. 2 e comma 2ª L.685/75 perchè in concorso tra loro, in più
•
di tre persone già affiliate ad associazione per delinquere e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquista_ vano o comunque ricevevano da NO EL, detenevano, vendevano o comunque cedevano a terzi (tra cui IO AN, CE TO,
GN AL, EO OC, ZA AT, GL AR,GL
RA e LI CE) partite varie di cocaina, stpefacente classifica to nella tabella 1ª di cui all'art. 12 L. 685/75.per un quantitativo coa plessivo, comunque ingente, ricompreso tra un minimo di gr. 800 e un cas simo di Kg. 1 .
In Milano tra il gennaio e il settembre 1984
61 - 67 Così unificate e riformulate le imputazioni di cui ai capi 40 -
-
82 91 della rubrica originaria.
AT AL:
330 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 L. 6S5/75 perchè, con più
(ex capo 37)azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava. dal grup
po facente capo a EO e DI OL, deteneva e vendevs o comunque cedeva e terzi, la quantità di gr. 200 complessivi di cocaina, gostanze stupefa
STAMPERIA REALE DI MA 74 cente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano in epoca anteriore al settembre 1984.
(già capo 85 O.C. 1.6.85)
EO OC:
-71 L.685/75 perchè, con piùdel delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P. 331
(ex capo 58) azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dal gruppo fa cente capo a EO M. e DI OL L., deteneva e vendeva o comunque cedeva a terzi, la quantità di gr. 100 complessivi di cocaina, sostanza stupefacent classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano in epoca anteriore al settembre 1984.
(già capo 86 O.C. 1.6.85)
LI CE: 332 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P. - 71 L.655/75 perchè. con più
(ex capo 39) azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dal gruppo fa cente capo a EO M. e DI OL L., deteneva e vendeva o comunque cedeva a terzi la quantità complessiva di gr. 300 di cocaina, sostanza stupefacent classificata nella tabella 1" di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano in epoca anteriore al settembre 1984.
(già capo 89 O.C. 1.6.85)
- - LA NSEO MA DI OL IG F. AB AL A.
BA IL IO EL TU AL CAMPISI Salvatore:
- -
-O -del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P. 71 e 74 comma 1° n. 2 333
-
(ex capo 40)e comma 2° L.685/75 perche', in concorso tra loro ed in numero di più di tre compartecipi associati per delinquere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano da RA Ugo,detenevano, vendevanc o comunque cedevano a terzi la quantità obiettivamente urgente di complessi vi Kg. 11,200 di cocaina, sostanza stupefacente classificata nella tabella
1 di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano dall'ottobre 1984 al gennaio 1985.
(già capo 92 O.C. 1.6.85)
OR SE MANTARRO Salvatore MANTARRO Santo:-
-del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P. 71 e 74 comme 1. n. 2 334
(ex capo 41)e comma 2° L.685/75 perchè, in concorso tra loro.con più ation esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano dall'associazione per delin
STAMPERIA REALE DI MA 195 quere, aeglio indicata al capo 2, di cui facevano parte. detenevano e quindi vendevano o comunque cedevano a terzi. la quantità obbiettivamente ingente di Kg. 2 di cocaina, sostanza stupefacente classificata nella ta_ bella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano dal novembre 1984 al gennaio 1985.
(già capo 94 O.C. 1.6.85)
LA NS:
- del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 e com 335
(ex capo 42) ma 2. L. 685/75 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dall'associazione per delinquere della quale faceva parte, deteneva e quindi vendeva o comunque cedeva a terzi la quantità ob bietivamente ingente di Kg. 1 di cocaina, sostanza stupefacente classifica ta nella tabella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano dal novembre 1984 al gennaio 1985
(già capo 96 O.C. 1.6.85)
BUONTO SP:
del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 2° L. 685/75 336
-
(ex capo 43) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acqui_ stava dall'associazione per delinquere meglio indicata al capo 2 della ru brica, deteneva e quindi vendeva o comunque cedeva a terzi la quantità in_ gente di gr. 500 di cocaina, sostanza stupefacente classificata nella ta bella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano nel dicembre 1984. ܐ܂
(già capo 97 O.C. 1.6.85; aggrav. cont. con M.C. 19.5.86)
EO OC:
-
- del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P.- 71 L. 685/75 perchè. con più 337
(ex capo 44)azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dall'associa zione per delinquere seglio indicata al capo 2 della rubrica, deteneva e quindi vendeva o comunque cedeva a terzi la quantità di grammi 500 di coca_ ina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12
L. 685/75.
In Milano dal novembre 1984 al gennaio 1985.
(già capo 98 0.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA ALC8810: 96 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- H 338 с 74 comma 2° L. 685/75
(ex capo 45) perchè, con più azioni esecutive di un aedesimo disegno criminoso, acqui stava dall'associazione per delinquere di cui al capo 2 della rubrica, de_ teneva e quindi vendeva o comunque cedeva a terzi quantità indeterminate. ma superiori complessivamente a gr. 5000 di cocaina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano nel corso dell'anno 1984 e nei prial asi 1985.
(già capo 101 O.C. 1.6.85; aggrav. cont. M.C. 19.5.86)
DI ED AL:
-del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P. 71 e 74 comma 2° L.685/75 339
(ex capo 46) perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquista_ va dall'associazione per delinquere meglio indicata al capo 2 della rubri_ ca, deteneva e quindi vendeva o comunque cedeva a terzi la quantità comles siva di almeno gr. 700 di cocaina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui allvart. 12 L. 685/75.
In Milano nel corso dell'anno 1984 e nei primi mesi del 1985.
(già capo 102 O.C. 1.6.85; aggrav. cont. M.C. 19.5.86)
OM SS OC : 340 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 10 e 12 L. 497/74 perchè, con
(ex capo 47) più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente dete_ neva un revolver cal. 38 di marca e tipo imprecisati - wodda 357 Пади
-. نمایش هست h In Milano nel corso del 1984
(già capo 107 O.C. 1.6.85)
EO MA AB AL A.-AR AL OV NN B.:
del delitto p. e p. dagli artt. 110 cpv C.P.- 10 12 e 14 L.497/74 perchè 341
-
(ex capo 48) in concorso tra loro illegalmente detenevano e portavano in luogo pubbli co un revolver 357 MA ed un revolver cal. 38 di marca e tipo impre_ cisati.
In Milano nel corso del 1984.
(già capo 108 0.C. 1.6.85)
ER Ezic:
342 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 L.685/75 perchè, con più
(ex capo 49) azoni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva, vendeva o comun que cedeva a terzi quantità imprecisate di eroina, sostanze stupefacente classificata nella tabella l' di cui all'art. 12 L. 585/75. ricevuta da
NO TE,nel contesto della relazione delittuose che, quanto a
STAMPERIA REALE DI MA 197 quest'ultimo. ha messo capo alla contestazione del delitto di cui al capo
19 della rubrica.
In Milano in epoca successiva all'ottobre 1983.
(già capo 110 O.C. 1.6.85) ZONCA Albertino HE IE:
-del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 L. 685/75 perchè. in 343
-
(ex capo 50) concorso tra loro e con più azioni esecutive di un aedesimo disegno crimi noso, acquistavano da ED IE, AB AL A. e SQ ZO M. OL e quindi detenevano, vendevano e comunque cedevano a terzi gr. 30 di ma, sostanza stupefacente classificata nella tabella l^di cui all'art. 12 L. 68
In Milano nel corso del 1984.
(già capo 111 O.C. 1.6.85; per Michelon O.C. 18.6.85)
ED IE
-SOUBO ZO K.:
- -del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- L. 655/75 perchè. 344
(ex capo 51) in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, lo SQ presentando gli acquirenti ai compartecipi e da que sti ricevendo compenso per l'intermediazione, l'altro materialmente ceden do la sostanza stupefacente, vendeva a ZO NO gr. 30 di cocaina sostanza stupefacente classificata nella tabella 1ª di cui all'art 12
L. 685/75.
In Milano nel corso del 1984.
(già capo 112 O.C. 1.6.85)
-AB AL A. CH SE
- LA NS:
345 -del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2
(ex capo 52)L. 685/76 perchè, in concorso tra loro ed essendo già affiliati ad asso_ ciazione per delinquere, detenevano e quindi vendevano una quantità impre_ cisata e comunque non sodica di cocaina (consegnata a Milano presso l'abi_ tazione di GL AR da AB e LI ) e da gr. 100 circa di ero ina (consegnata a Como). Esclusa per CH l'aggravante ex art. 74 comma I⚫
In Milano e Como nel giugno 1984. n. 2 L.685/75, come disposto nel corso del dibattimento. (già capo 113 O.C. 1.6.85)
AR AL OMSS IL
- AB AL A.:
-
- del delitto p.e p. dagli artt. 110 C.P.--71 e 74 comma 1° n. 2 L. 695/75 346
ex capo 53) perchè, in concorso tra loro ed essendo già affiliati ad associazione per delinquere, 11 AB fungendo da intermediario garante dell'operazione c
STAMPERIA REALE DI MA ૧૪ destinatario di pattuita provvigione, gli altri materialmente cedendo lo atupefacente, vendevano a CH SE e GN AL gr. 500 di eroina, sostanza stupefacente classificate nella tabella 17 di cui al l'art. 12 L. 685/75.
In Milano nella primavera del 1984.
(già capo 116 O.C. 1.6.85)
CH SE
- GN AL:
-del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 347
(exxcapoc54) L.685/75 perchè, in concorso tra loro ed essendo già affiliati ad associa zione per delinquere, con più azioni esecutive di un gedesimo disegno cri minoso, acquistavano, detenevano e quindi vendevano o comunque cedevano a terzi gr. 500 di eroina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all'art. 12 L. 685/75. Esclusa per CH 1l'agravante ex art. 74
In Milano nella primavera 1984. comma 1° n. 2 L.685/75,come disposto
(già capo 117 O.C. 1.6.85) nel corso del dibattimento.
-D OL IG F.: AB AL A. 348 - del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 L. 685/75
(ex capo 55) perchè, in concorso con AM IL e DI LI L. ed essendo già affiliati ad associazione per delinquere, 11 AB e il DO OL fun_ gendo da intermediari, garanti dell'operazione e destinatari di pattuita provvigione,il DI OL inoltre pattuendo l'acquisto con DI,lo AM materialmente cedendo lo stupefacente, vedevano a IZ NN e O_
GN AL gr. 500 di eroina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1) n. 12 L. 685/75.
In Milano nella primavera del 1984.
(già caps 118 0.c. 1.6.35; cont. a verbale al DI OL 11.2.10.86)
-
GN AL IZ NN: 349 -_ del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 (ex capo 56) L. 685/75 perchè, in concorso tra loro ed essendo già affiliati ad associa zione per delinquere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criai noso, acquistavano, ‚ detenevano, vendevano o comunque cedevano a terzi gr. 500 di eroina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1° di cui all' art. 12 L. 685/75.
In Milano nella primavera 1984.
(già capo 119 0.C. 1.6.85)
Esclusa per il IZ l'aggravante di cui all'art. 74 comma 1° n. 2 L.685 così come disposto nel corso del dibattimento.
STAMPERIA REALE DI MA LATERZA Antonino: 199
- del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 L. 685/ 350
(ex capo 57) perchè già affiliato ad associazione per delinquere, con più azioni ese cutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava dal sodalizio meglio in dicato al capo 2. deteneva e quindi vendeva a terzi la quantità complessiv di gr. 600 di croine.
In Milano e San Remo nel corso degli anni 1983 - 1964.
(già capo 122 O.C. 1.6.85)
EO MA AB AL A.:
-
351 - del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 629 comma 2° in rel. all'art. 628
(ex capo 58) u.c. nn. 1 e 3 C.P. perchè, in concorso tra loro e con MA IC, assassinato, e quindi in più persone riunite già affiliate ad associazio ne per delinquere di stampo mafioso, mediante violenza, specificamente con sistita nel percuoterlo.e minaccia direttamente portata spendendo la qua lità di effiliati a sodalizio criminele, costringevano tale RIVA a corrispor dere essegni per l'importo complessive di f. 60 milioni, così procurando a sè l'ingiusto profitto di interessi usurai e coaunque di una penale cafiose pari a £. 10 milioni.con corrispondente danno della parte intimidita.
In Milano nel maggio 1984.
(già capo 127 O.C. 1.6.85)
AR AL
-EO MA ->> AB AL A.:
352 -> 12 e 14 L.497/74_del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv C.P.- 10
(ex capo 59) perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un revolver cal. 38 di marca imprecisata.
In Milano nel corso del 1984.
(già capo 128 O.C. 1.6.85)
EO MA AB AL A. OV NN B.:
- -
353 --del delitto p. e p. dagli artt. 110 56 629 in rel. all'art. 628 u.c.
(ex capo 60) n.1 e 3 perchè in concorso tra loro e con MA IC, assassinato,
e dunque in più persone riunite già affiliate ad associazione per delinque_ re di stampo mafioso, mediante minaccia portata spendendo la qualità di ar filiati al sodalizio criminoso, compivano atti idonei diretti in codo non equivoco a costringere un commerciante di prodotti ittici, RI ME.
a rimborsare un finanziamento ricevuto e gli interessi usural depostigli da
MM GL.
In Busto Arsizio o Gallarate nel corso del 1984.
(già capo 130 O.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA AB AL A. DI OL IG F.: 100
- -del delitto p. e p. dagli artt. 110 82 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 354
(ex capo 61) L. 685/75 perchè, in concorso tra loro, già affiliati ad associazione per delinquere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminono, ac quistavano dal gruppo facente capo al defunto MA IC.detenevano quindi vendevano a terzi gr. 510 di croina, costanza stupefacente ciaSSIT cata nella tabella 1° di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano negli ultimi mesi del 1984.
(già capo 131 O.C. 1.6.85)
OR SE NT AL
-
355 -del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2
(ex capo 62) L. 685/75 perchè, in concorso tra loro già affiliati ad associazione per delinquere e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano da DI OL IG F. e AB AL A.,detenevano e quindi vendevano o comunque cedevano a terzi, la quantità di gr. 100 di croins, acstanza stupefacente classificata nella tabella 1ª di cui all'art. 12
L. 685/75.
In Milano negli ultimi mesi dell'anno 1984.
(già capo 133 O.C. 1.6.85)
LI NS: 356 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 L. 685/
(ex capo 63) perchè, essendo affiliato ad associazione per delinquere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava da DI OL IG
F. e AB AL A., deteneva e quindi vendevano comunque cedeva a terzi gr. 300 di eroina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1" di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano neğliialtial aesi del 1988.
(già capo 138 0.C. 1.6.85)
AB AL A.-NI UD N.
- 81 cpv C.P.- 10 - 12 e 14 L. 497/74
- del delitto p. e p. dagli artt. 110 357
(ex capo 64) perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e portavano in luo_ go pubblico una pistola cal. 9, arma da guerra, di tipo e marca imprecisa
In Mileno e Inzago nel corso del 1984.Про проштећа potle cat 7.65 do 14-ti~ -
(già capo 136 O.C. 1.6.85)
STAMPERIA REALE DI MA 1 AR AS EO MA - AL A. EO OC
-
OR PE RO Selvatore MA SA:
-
358
- 577 n. 4 in rel.del delitto p. e p. dagli artt. 116
-- 112 n. :
-575
-
(ex capo 65) art. 61 n. 1 C.P. perchè, in concorso anomalo ex art. 116 C.P..previo con certo formatosi in relazione ai delitti di sequestro di persona e lesioni personali finalizzate ad cstorcere informazioni sila vittima sui piani cri minosi di gruppo contrapposto, tutti essendo a conoscenza dell'esecuzione armata del piano originariamente concordato, ed allo stesso avendo variamen te dato apporto causale e psicologico, cagionavano la morte di TI RI contro il quale MA SA esplodeva due colpi di revolver.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di cinque compartecipi e per motivi abietti e futili.
In Milano 11 5.11.1984.
(già capo 138 O.C. 1.6.85)
wwwww - - -del delitto p. e p. dagli artt. 110 112 n. 1 61 cpv C.P.- 10 12 e 359
(ex capo 66) 14 L. 497/74 perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e por tavano in luogo pubblico un revolver cal 357 MA.
In Milano il 5.11.1984.
(già capo 139 O.C. 1.6.85)
-> -D OL IG AB AL A. LU NS
-IO EL
AR AS OR SE - MA SA MA Sal
-
vatore:
- 112 n.
1-81 cpv C.P.- 10 -12 edel delitto p. e p. dagli artt. 110 360
-
(ex capo 67) 14 L. 497/74 perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e por tavano in luogo pubblico, più armi da sparo comuni e da guerra.
In Milano e Verano Brianza, in epoca successiva al 5.11.1984.
(già capo 140 O.C. 1.6.85)
t
-EO MA: NI UD N.
- 339 C.P. perchè, indirizzando
-[10 361 del delitto p. e p. dagli artt. 56 (ex capo 68) dal carcere missiva di implicita minaccia alla madre di AB AL A., compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere quest' ul timo a mutare atteggiamento processuale.
Con l'aggravante dell'essere stata portata la minaccia avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'associazione per delinquere di stampo mafioso cui essi erano affiliati.
In Milano 11 21.3.1985 (già capo 145 O.C. 1.6.85; per EO cont. a verbale 4.10.86)
STAMPERIA REALE DI MA SUCCI LO Ranzo: 10% del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per aver aiutato BA IL. 362
(ex capo. 69) ospitandolo nella propria case di via Torino in Pioltello, a sottrarcı alle ricerche dell'A.G. che aveva cmesso nei suoi confronti mandato di cattura, consapevole della posizione del BA.
Accertato a Seggiano 11 19.1.1985.
(come da 0.C. 23.1.85)
DI OL IG F.
- RO IE NI UD M.
-AB Alte го А.: 363 - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv- 110 C.P.- 10 - 12 e 14 L.497/74
(ex capo 70) perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo di segno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola automatica Brownig cal. 9, arma da guerra, una pistola automatica marca TA cal 7,65 Parabellum, un revolver IT & WE cal. 357.ar mi comuni da sparo, nonchè 23 munizioni cal. 9.
In Milano Verano Brianza e Lentate sul Seveso fino al 20.2.1985.
.
(già capo A M.C. 6.5.85
contro
NI e 8.5.1985
contro
RO;
per
DI OL cont. a verbale 23.2.85)
-del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 23 L.110/75 perchè, in 364 -
(ex capo 71) concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi noso, illegalmente detenevano le due pistole semiautomatiche indicate nel capo precedente, recanti il numero di matricola abraso.
In Milano, Verano Brianza e Lentate sul Seveso fino al 20.2.8985.
(già capo B M.C.
6.5.85 per NI e 8.5.85 per RO;
per DI OL cont. a verbale 23.2.85) 365 - del delitto p. e p;
dagli artt. 110-697 C.P. perchè, in concorso tra
(ex capo 72) loro illegalmente detenevano 18 cartucce cal.
7.65 e una pallottola cal. 357 MA.
In Milano, Verano Brianza e Lentate sul Seveso fino al 20.2.1985
(già capo C M.C.
6.5.85 per NI e 8.5.85 per RO;
per DI OL cont. a verbale 23.3.85).
OL Vito: 366 del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 C.P.- 71 e 74 coama 1° n. 2
(ex capo 73) e comma 2° L. 685/75 perchè, in concorso con altre persone tra cui GN TA AL,FR NC. AG NN F. ed altri, riceveva.
STAMPERIA REALE DI MA 703 poneva in vendita, offriva e comunque illecitamente deteneva ingenti quantitativi di eroina e cocaina, sostunze stupefacenti classificate neila tabella 1° di cui all'art. 12 L. 685/75. per uso non terapeutico di terzi..
In Milano a partire dal 1982 e fino al momento del BUO arresto.
AB ET EL:
- del delitto p. e p. dagli artt. 9 e 10 L.497/74 perchè, illegalmente ac_ 367
(ex capo 74) quistava da RO TO e successivamente deteneva un mitra Sten, arma da guerra.
In Milano nel maggio del 1984.
(già capo P M.C. 18.2.85)
AR AS
-EO OC:
368 --> del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.- 71 e 74 com 2° L.655/75 per
(ex capo 75) chè, in concorso tra loro, senza autorizzazione e fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 72 e 80 stessa legge, cedevano a RO TO.CO
AN, ZA FO, RO IR, e SS RG gr. 203 di eroina, sostanza stupefacente classificata nella tabella 1 di cui all' apparente di aver udits agents quantitie de art. 12 L.685/75. Журакий In Milano nell'anno 1984.
(già capo AL M.C. 18.2.85)
- OMMSS IL: EO OC
2'
2 L.68 369 del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.- 71 e 74 comma 1° n. 2 L.685/75
(ex capo 76) perchè, in concorso tra loro e con persona non identificata, senza autoriz zazione e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 72 e 80 stessa legge, vende_ vano a RO IR gr. 100 di eroina, sostanza stupefacente prevista nel la tabella 1 di cui all'art. 12 L.685/75. con l'aggravante di avere commesso il fatto in tre persone e di avere cedu to ingente quantità di sostanza stupefacente.
In Milano nel 1° semestre 1983.
(già capo AF M.C. 18.2.85)
EO OC: 370 -del delitto p. e p. dagli artt. 71 e 74 comma 2° L. 685/75 perchè, senza
(ex capo 77) autorizzazione e fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 72 e 00 stessa leg ge, cedeva a RO IR. RO TO, IO AN, ZA
FO e SS RG gr. 100 di eroina, ingente quantità di sostanza
STAMPERIA REALE DI MA 104 stupefacente prevista nella tabella 1 di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano 11 3.10.1984.
(già capo R M.C. 18.2.85)
371 del delitto p. e p. dagli artt. 71 e 74 comma 2 L.685/75 perchè, senza
(ex capo 78) autorizzazione e fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 72 e 80 stessa leg ge, vendeva Kg. 1 di haschish di tipo libanese in un' Unica boluzione a
IO AN, trattandosi di sostanza stupefacente prevista nella tabella 1 di cui all4art. 12 L. 685/75.
Con l'aggravante di avere ceduto ingente quantità di stupefacenti.
In Milano nell'anno 1984.
(già capo AO M.C. 18.2.85) POMPEO Rocco-CO SO IL:
372
- del delitto p. c p. dagli artt. 110 C.P.- 71 e 74 comma 2° L.695/75 per
(ex capo 79) chè, in concorso tra loro, senza autorizzazione e fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 72 e 80 L.685/75, detenevano Kg. 1 di eroina, sostanza stu pefacente prevista nella tabella l'di cui all'art. 12 L. 685/75.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in tre persone e di avere de_ tenuto ingenti quantità di sostanza stupefacente.
In Milano nell'anno 1983.
(già capo AN M.C. 18.2.85)
OG RM CH RO:
-. -373 del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P.- 71 L. 685/75 perchè,
(ex capo 80) in concorso tra loro e con MA IC, deceduto, con più azioni esecu tive del medesimo disegno criminoso, acquistavano quantità con modiche di sostanze stupefacenti ricomprese nella tabella 1 di cui all'art. 12 L.685.
In Milano fino all'estate 1984.
(già capo A M.C. 29.9.86) 374 del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 71 L. 685/75 per avere, in con
(ex capo 81) corso tra loro,venduto a OL Vito gr. 100 di eroina, sostanza stupefa cente ricimpresa nella tabella 1" di cui all'art. 12 L.685/75.
In Milano nell'estate 1984.
(già capo B M.C. 29.9.86)
OG RM:
375 del delitto p. e p. dagli artt. 71 e 74 comma 2° L. 685/75 per avere 11_
-
(ex capo 82) lecitamente detenuto e venduto a AB AL A. e DI OL IG F. gr.51 di eroina, quantità ingente di stupefacente compreso nella tabella 1" dell'art. 12 L. 685/75.
In Milano nell'autunno 1984.
(già capo C M.C. 29.9.86)
STAMPERIA REALE DI MA D'APOTE Antonio Primiano: 105 del delitto p. c p. di cui all'art. 372 C.P. perchè. deponendo davanti 376
-
(ex capo 83) al G.I. di Milano in data 7.10.86 dichiarava falsamente di non essere stato sentito dai Carabinieri 11 giorno stesso del suo ferimento in ordi ne alle modalità del suo verificarsi,ed omettendo di riferire all'ufficio i particolari e sua conoscenza circa la dinamica del fatti.
In Milano 11 7.10.1986.
(contestato a verbale il 9.10.85)
OV NN TI:
377 del delitto p. e p. dagli artt. 7 e 74 comma 1° n. 2 L. 685/75 perchè.
(ex capo 84) facendo parte dell'associazione di cui al capo 29 dell'O.C.
1.6.85 della
Procura della Repubblica di Milano, acquistava dalla organizzazione facen te capo a DI OL IG F. c & AB AL A. gr. 100 di eroina, sostan za stpefacente classificata nelle tabella 1° di cui all'art. 12 L. 685/75.
In Milano in epoca immediatamente successiva al maggio 1984.
(già M.C. 19.5.86)
ER ZI CH SE:
-
del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.- 71 L. 685/75 perchè, in concor_ 378 -
(ex capo 85) so tra loro cedevano gr. 150 di eroina, sostanza stupefacente compresa nella tabella 1ª di cui all'art. 12 L. 685/75, a OL Vito.
In Milano nel corso del 1983, fatto accertato il 12.12.1985.
(già M.C. 19.5.86)
BI OL IG CE:
-477
-482 C.P.81del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7
- -110->468 379 -
(ex capo 86) perchè, in concorso con altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fornendo la propria fotografia e le generalità delle persone al le quali i documenti dovevano essere intestati, formava una patente ed una carta di identità a nome di IL GU, nonchè una patente ed una carta di identità a nose CASS AS, documenti tutti contraffatti in quanto recanti la foto del DI OL.
Con l'aggravante di aver connesso il fatto mentre volontariamente si sot traeva alla esecuzione di vari provvedimenti restrittivi precedentemente spediti.
In Milano e località limitrofe in spoca anteriore al 20.2.1985.
(interrogato sui fatti 11 23.2.85)
STAMPERIA REALE DI MA - 106===
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Malinconico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bartolomeo Lombardi che ha concluso per:
l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto ad ER MI con eliminazione della pena pecuniaria;
l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto a LI ZO con riduzione dell'isolamento ad anni due;
l'inammissibilità del ricorso di Di PA IG CE, di IO GE lo, di FO SE, di ZE SA, di NO TO e di OM
OC GO;
il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri imputati;
l'accoglimento del ricorso del P.G.
contro
:
AL AL e ME DI con l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori:
Avv. Bamomte per RE SE, OM OC GO, AL AL e AL AS;
IN per CA SE;
Spazzali per D'AN AZ, Di CA IG, ER RI;
De Ceglie per LA RI;
IT e Bamonte per OM MA IC;
i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
uditi ancora:
l'avv. Bamonte che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. nei confronti di AL AL;
gli avv. Aricò e IN che hanno concluso per l'inammissibilità del ri- corso del P.G. nei confronti di ME DI;
Osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel periodo di tempo che va all'incirca dal 1980 al 1985 la città di
Milano fu teatro di una sequenza di episodi delittuosi in larga parte
STAMPERIA REALE DI RÓMA - 107
riferibili all'attività di due associazioni criminose, l'una facente capo ad PA EL (già gregario di UR CE poi ucciso in carcere), l'altra a OM MA IC e Di PA IG, da una certa epoca fusesi tra loro per suggerimento del primo che nell'ottobre del
1984, anche se in stato di arresto presso la Caserma della Polizia di S.
Ambrogio, riusciva a mandare un messaggio ai consociati. Le associazioni avevano come oggetto principale la gestione delle bische clandestine, alla quale si era aggiunto il traffico della droga;
la loro attività fu intervallata da una sequenza di omicidi e di altri delitti, la maggior parte determinati da conflitti interni o con gruppi concorrenti.
Le indagini di polizia e le successive istruttorie giudiziarie pre- sero le mosse dal triplice omicidio commesso nel novembre 1981 (cd. ecci- dio di via Lorenteggio) e si svilupparono poi in diverse direzioni. Esse portarono all'acquisizione di molteplici chiamate in corretà e dichiarazioni accusatorie tra le quali, oltre a quelle di BB AL, le più importanti, per conoscenza ora diretta, ora indiretta, dell'Epami- nonda, che confessò anche numerosi delitti, in particolare relative alla rapina al "Circolo del Bridge" (notte tra il 27 e il 28\ 11\ 1976) e al successivo trasporto di armi da Milano a Roma;
all'omicidio di RU AL e di LI IO (20\ 4\ 1977); a quello di AR Emi- lia IA e di RA CO;
a quello di LO SU del 20\ 1\ 1980; al tentato omicidio di AB RO, AB TA e Di
PA IG;
all'omicidio di IT UL (il cui cadavere fu ritrova- to il 21\ 2\ 1985 in base alle indicazioni dell'PA); all'omicidio di IT EL (attribuito dal predetto a ZE SA ed altri non nominati); all'omicidio di AB RO;
a quello di ZZ AN del 9\ 12\ 1980 (imputati NO TO, ER MI, PA
AL e LA RI), di cui sarà detto in motivazione sub n. 9; all'altro di IL AS;
al tentato omicidio di CI OM ed all'omicidio di TO NI, di OR CE, di AG Wal- ter, TI PA, CA IG e OV NZ (l'PA con- fessò il suo ruolo di mandante), di SO NO;
al triplice conte- stuale di ER DO, LI TO e IE AN, consu- mato il 29 6\ 1984 in località Grattosoglio, in un campo nei pressi di via Selvanesco, di cui furono imputati ER MI, IO EL, LI ZO, IN AL e CA SE e di altri anco- ra.
In base a quanto riferito dall'PA furono raccolti anche al- tri elementi relativi all'associazione per delinquere e si profilò la partecipazione a questa dell'avvocato ME DI.
Relativamente a parecchi episodi si tenne anche conto delle dichia- razioni di SI AL.
Per tutti i fatti furono sviluppate due istruttorie davanti al Tri- bunale di Milano che si conclusero con il separato rinvio a giudizio di molti imputati, per i reati indicati in epigrafe al fine di una visione completa dell'attività criminosa di cui si è detto innanzi.
Il primo grado fu contrassegnato da due sentenze, quella della IV Corte d'Assise dell'8\\ 2\ 1988 (che sarà indicata appresso come IV Ass. 8\ 2\ 88) e quella della II Corte d'Assise del 19\ 4\ 1988 (II Ass. 19\ 4\ 88). Seguirono il giudizio d'appello, su gravame degli imputati e del
P.M., nel quale preliminarmente i due processi furono riuniti, definito con la sentenza 11\ 7\ 1989 (Ass. App. 11\ 7\ 89) e quello davanti alla
STAMPERIA REALE DI MA - 108-
Corte di Cassazione, conclusosi con la sentenza 16\ 10\ 1990 (integrata dall'ordinanza di correzione del 17\ 12\ 1990) che, tra l'altro, annullò con rinvio quella d'appello rispetto ad alcuni ricorrenti, tra cui anche gli attuali.
Il nuovo giudizio fu deciso il 19\ 6\ 1991 (Ass. App. sent. 19\ 6\ 91 e ordinanza correzione 24\7\\ 1991).
Hanno proposto nuovamente ricorso per cassazione gli imputati innan- zi elencati nell'ordine alfabetico dei rispettivi cognomi dal n. 1 al n. 22, nonché il P.G. in definitiva
contro
AL AL (n. 20) e Mes- sina DI (n. 23), essendo già stato dichiarato inammissibile per rinuncia il ricorso
contro
RE SE, CA SE, Di Mo- dica IG NT SA, ZE SA e EN AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa.
La disamina dei motivi procederà nell'ordine numerico-alfabetico dei cognomi degli imputati ricorrenti, per ognuno dei quali sarà esposto l'e- sito dei precedenti giudizi.
I ricorsi del P.G.
contro
AL AL e ME DI sa- ranno trattati rispettivamente sotto il n. 20 e alla fine sotto il numero 23.
Le questioni di diritto, comuni a più posizioni, verranno esaminate in generale una sola volta, prescindendo dall'ordine numerico, con i mo- tivi che ne richiedono più ampia trattazione. Per gli altri sarà fatto esplicito rinvio.
Il solo numero indica gli articoli dei codici di procedura penale. Quelli del codice vigente sono preceduti dall'aggettivo "nuovo". Laddove
è detto "sentenza" senz'altra specificazione si intende quella Ass. App. 19\ 6 91.
La Cassazione, per quanto riguarda la tematica posta dal nuovo art. 192, ha formulato il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, della necessità della doppia valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e del riscontro esterno (quanto alle conclusioni in concreto v. sub AL A., n. 20 lett. c). Del dictum sarà tenuto con- to implicitamente ogni qualvolta sorga il problema della verifica della sua osservanza da parte del giudice di rinvio.
La tematica dei poteri e dei limiti di tale giudice ed ogni problema generale sul reato continuato saranno affrontati una volta per tutte ri- spettivamente in sede di trattazione del ricorso del P.G.
contro
ME DI e di quello di ER RI (n. 18). Con alcuni ricorsi si denuncia la mancanza di motivazione sulle ri- chieste di attenuati generiche: la premessa di ordine generale è sistema- ta nella trattazione relativa a RE SE (n. 2). L'avv. Bamonte, nell'udienza dell'11\ 5\ 1992 davanti a questa Su- prema Corte ha eccepito che l'avviso di cui all'art. 534 IV comma a lui notificato era relativo solo a RE SE;
che altro avviso ri- guardava solo AL AL;
che non aveva ricevuto avviso per OM OC pur avendo sottoscritto a parte il ricorso;
che non aveva ricevuto l'avviso di cui all'art. 533. Tutte le eccezioni sono state disattese.
Vale qui ribadire solamente che nella specie l'avviso di cui all'art. 534
IV comma è stato notificato più di trenta giorni prima dell'udienza e quindi è valso anche ai fini dell'art. 533.
STAMPERIA REALE DI MA 109 -
1) SE MI
Con la sentenza IV Ass. 81 21 88 ER fu dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: 1, 2, 3, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 83,
84, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
146, 147, 149, 185, 192; fu assolto dai capi 64, 65, 73, 74, 93, 94, 110,
111 per isufficienza di prove. Con la sentenza Ass. App. 11\7\89 fu as- solto anche dai capi 66, 67, 95, 96, 97.
Cass. 16\ 10\ 90 respinse il ricorso per capi 1, 2, 78, 79, 87, 88, 90, 98, 99, 101, 102, 103, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 133, 146, 147, 149, 185, 192 che passarono in giudicato. Annul- lò senza rinvio per capi 71, 72, 104, 105. Annullò con rinvio per capi 61, 62, 68, 69, 70, 83, 84, 85, 86, 127, 128, 129.
Ass. App. 19\ 6\ 91 assolse per tutti questi capi tranne 127, 128, 129 (residuò quindi ulteriore condanna per detti capi). Confermò la pro- nuncia di condanna dell'Asero e "la pena inflittagli per i reati enuncia- ti ai capi 127, 128 e 129". Determinò la pena "in sede di cumulo ai sensi degli artt. 72 e 73 c.p., tenuto conto delle altre condanne coperte da giudicato" nell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre e nella mul- ta di L. 337200000 (v. pg. 405).
Nel ricorso si sostiene che con l'aggiunta della pena pecuniaria la sentenza Ass. App. 11\7\ 89 è stata riformata in peius. Con la sentenza IV Ass. 81 21 88 per parecchi capi, non unificati per continuazione, era stata comminata anche la multa per complessive L.
338500000. Ass. App. 11\ 7\ 89 ritenne poi la continuazione tra due bloc- chi di reati e cioè: a) capi 130, 131, 132, 133; b) tutti gli altri (com- presi quindi 127, 128, 129). Determinò il reato base per gruppo a) su capo 132 (uno degli omicidi contestati in continuazione); per gruppo b) su capo 78 (uno degli omicidi contestati in continuazione). Per entrambi comminò due separati ergastoli (poi aumentati rispettivamente per conti- nuazione) con esplicita esclusione delle pene pecuniarie e con isolamento diurno di anni uno e mesi dieci per gruppo a) e di anni due per gruppo b).
La pronuncia oggetto dell'attuale ricorso, pur inserendosi nel giu- dizio di appello avverso la sentenza IV Ass. 8\ 2\ 88, è intervenuta in sede di rinvio dalla Cassazione e dopo che su alcuni punti della sentenza
Ass. App. 11\ 7\ 89 si era formato il giudicato, in particolare: 1) sulla ritenuta continuazione tra i reati dei due gruppi di cui innanzi;
2) sul- la scelta, nell'ambito di ogni gruppo, dei due reati base (rispettivamen- te capi 132 e 78) sui quali è stato appportato l'aumento per la continua- zione;
3) sulla pena inflitta nella specie (esclusione della multa) e nella quantità, non superabile nel limite massimo, non impugnato dal P.G., ma suscettibile solo di diminuzione in dipendenza dell'esito delle ulteriori impugnazioni proposte dall'ER. In tale quadro, a prescindere dall'assoluzione dai reati dei capi 61, 62, 68, 69, 70, 83, 84, 85, 86, risulta evidente il vizio che inficia la decisione impugnata per quanto qui interessa. Dei reati dei capi 127, 128 e 129, come detto, Ass. App. 11\ 7\ 89 aveva già tenuto conto, assu- mendoli in continuazione col reato base di cui al capo 78. La seconda pronuncia d'appello, una volta confermata la responsabilità dell'imputato per i detti reati, in nessun altro modo avrebbe potuto intervenire su quella parte della prima (Ass. App. 11\ 7\ 89) divenuta irrevocabile e cioè sulla qualità e quantità massima della pena. Tutto ciò non scalfisce
STAMPERIA REALE DI MA 110
il principio affermato dalla sentenza impugnata (p. 352) secondo cui la pena risultante dal cumulo giuridico può ben essere riferita ai reati satelliti per i quali sia prevista anche quella pecuniaria;
principio corretto in astratto, ma non applicabile all'ER per le ragioni dette innanzi. La sentenza deve assere rettificata sul punto con l'eliminazione della pena pecuniaria.
*
2) OR IU
a) Con la sentenza II Ass. 19\\ 4\ 88 fu dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 295, 318, 334, 358, 355, 359, 360. Ass. App. 11\7\ 89 confermò integralmente la decisione.
b) Cass. 16\ 1 90 annullò con rinvio i capi 334, 355, 358, 359. Pas- sarono in giudicato quindi capi 295, 318, 360.
In ordine al problema generale del diniego delle attenuanti generi- che, della determinazione della pena e del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, affermò che la discezionalità del giudizio e la congruità della motivazione avevano reso inammissibili i ricorsi salvo il caso in cui, per l'annullamento della pronuncia di con- danna su più capi, essi non fossero assorbiti nel senso che il problema delle generiche e della pena avrebbe dovuto essere riconsiderato dal giu- dice di rinvio in relazione all'esito del giudizio di responsabilità. c) Ass. App. 19\ 6\ 91, sulla premessa di quanto innanzi, spiegò che il discorso relativo alle generiche riguardava solo ER RI e Tal- larico AS.
d) Assolse il RE da tutti i capi oggetto del rinvio. e) Questi, con due motivi comuni a OM MA IC, AL
AL e AL AS, deduce la violazione degli artt. 544 e 546 in quanto: I) trattandosi di rivedere il giudizio anche per la pena in concreto inflitta, poiché per i reati associativi non poteva più tenersi conto dell'ultimo comma dell'art. 75 della legge 22\ 12\ 1975 n. 685 per l'intervenuta assoluzione di tutti gli imputati dai fatti per i quali era stata inflitta la pena dell'ergastolo e la pena temporanea detentiva (porto e detenzîne di armi), andava rivista anche l'associazione armata sotto il profilo della pena, investendo il giudicato solo la commissione del fatto ma non anche la qualificazione giuridica dello stesso;
II) la limitazione circa gli imputati interessati al problema delle attenuanti generiche era perentorea ed incomprensibile mentre il dettato della Cas- sazione investiva tutti i ricorrenti.
f) Il primo motivo prospetta una tesi infondata in fatto ed in di- ritto.
In primo luogo, in relazione al reato di cui all'art. 75 cit. (capo
295) l'aggravante del sodalizio armato fu contestata, al RE o ad altri prevenuti facenti parte del sodalizio, come fatto a sé ed indipen- dentemente da altre imputazioni per porto o detenzione di arma. Basterebbe tale rilievo ad evidenziare come la pronuncia di respon- sabilità per il reato di cui al capo 295, a seguito del rigetto del ri- corso per cassazione, divenne definitiva su ogni punto e quindi anche per quanto concerneva la contestata aggravante. In secondo luogo, e ciò è risolutivo, anche il reato del capo 360 detenzione e porto di più armi da sparo comuni e da guerra in un lasso di tempo coincidente in parte con quello dell'associazione a seguito della pronuncia della Cassazione
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divenne irrevocabile.
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g) Anche la seconda doglianza è infondata. Alla pagina 23 dei motivi di appello, sotto il n. 4), si deduce che la pena doveva essere ridotta anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche, atte so il ruolo "minimo" svolto dal RE nella complessa vicenda. Intervenuta l'assoluzione di questi da alcuni reati, come innanzi sub d), effettiva- mente si era creato il presupposto per il riesame. Ma ovviamente non è sufficiente la non chiara affermazione di cui innanzi sub c) per l'acco- glimento del motivo, occorendo pur sempre verificare se la sentenza di fatto abbia preso o meno in considerazione gli elementi alla stregua dei quali possono essere concesse o negate le generiche attenuanti che, com'è pacifico, hanno la funzione di attenuare la pena. A pg. 415 si legge che la pena per il più grave reato di cui al capo 295 deve essere fissata in anni sette di reclusione e L. 40000000 di multa "avuto riguardo al grado notevole di inserimento del RE nell'associazione per delinquere". Evidentemente la misura della pena è stata determinata dall'apprezzamento di quegli elementi previsti dall'art. 133 c.p. che indicavano la partico- lare gravità del reato inconciliabile con l'esigenza della diminuzione della pena su cui è basato il disposto dell'art. 62 bis c.p.. Il ricorso deve essere rigettato.
3) CA IU
Con la sentenza IV Ass. 81 21 88, confermata in appello, fu assolto dai capi 2 e 3 e condannato per i capi 130, 131, 132 e 133. A seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, Ass. App. 19\ 6\
91 assolse dal capo 132, confermò quanto agli altri tre. Le quattro impu- tazioni riguardavano rispettivamente la violazione di domicilio in danno di GA TI (capo 130), il sequestro di persona in danno di TE OV DO e altri (capo 131), l'omicidio di ER DO, LI TO e PI CO (capo 132), la detenzione e il porto d'armi (capo 133). I fatti possono riassumersi come appresso. I tre corpi dei predetti, uccisi con colpi di arma da fuoco, furono trovati il mattino del 29\ 6\ 1984 in località Gratosoglio di Milano.
Emergeva dalle indagini che il CA e IO EL (che intratteneva una relazione con la sorella del primo) si erano recati presso l'abita- zione di GA TI e del suo convivente RO RI, sita a Rozzano e già in precedenza da loro frequentrata. Poiché la donna, uscita in com- pagnia di CO PI, aveva chiusa la porta a chiave, i due (dei quali il solo IO armato) venivano fatti entrare attraverso il balcone da SE LI. Subito dopo facevano irruzione nella casa altre per- sone armate;
mentre queste ed il IO immobilizzavano il LI, suo fratello LI TO e ER DO, il CA effettuava un giro d'ispezione per la casa (ovvero come successivamente precisato da LI SE, rimaneva in un locale appartato). Al loro rientro veni- vano immobilizzati anche l'GA ed il PI. Una volta allontana- tisi gli aggressori con i sequestrati (ER, LI A. e PI), il RO, attraverso le tapparelle del bagno, aveva sentito la voce del
CA che ammoniva: "Non vi muovete perché siamo sempre qui." Dopo qualche tempo il CA ritornava a casa dell'GA e protestava con la donna la sua estraneità al fatto aggiungendo che i sequestratori in- tendevano uccidere le tre persone portate via. PA EL, che si diceva informato subito dopo il fatto da ER MI e poi anche da LI ZO, accusava costoro, il IO, il CA, PA Sal- vatore, D'AN AZ e LA EN (che però sarebbe stato as-
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solto con formula dubitativa). Della partecipazione all'episodio del Car- dillo parlavano anche tali OS e TA;
quest'ultimo precisava che il CA non sapeva quanto sarebbe poi accaduto. Tale SI, pur a- vendo parlato molto dell'episodio per le confidenze ricevute dal IO, non aveva indicato il CA tra i partecipanti al triplice omicidio. L'affermazione della responsabilità dello stesso muoveva dalla cer- tezza della sua presenza nella casa dell'GA dal che si desumeva la consapevolezza del progetto omicida dei complici del quale fu partecipe materiale nella prima fase;
dalla compatibilità della presenza del giova- ne sul campo di granturco nei pressi di via Selvanesco di Milano col tem- po intercorso tra l'uscita degli aggressori dalla casa dell'GA ed il ritorno del CA per protestare la sua estraneità all'aggressione. Secondo la Cassazione gli argomenti sui quali era stata fondata la condanna non risolvevano in termini del tutto logici e convincenti il problema della piena corresponsabilità dell'imputato sotto il profilo dell'elemento psicologico, la cui sussistenza era resistita anche dalla estraneità del CA alla causale e dalla mancanza di consuetudine con gli altri.
Ass. App. 19\ 6\ 91 ritenne fuori discussione la partecipazione vo- lontaria del CA alla "spedizione" nella casa dell'GA; che il
IO avesse deciso di farsi accompagnare dallo stesso al preciso scopo di rendere possibile l'ingresso nell'appartamento a se stesso ed ai com- plici, mandando avanti una persona conosciuta e disarmata che non avrebbe destato sospetti. Dubitò che tutto ciò fornisse la dimostrazione completa della conoscenza del progetto omicida da parte dell'imputato che assolse perciò dal reato di omicidio di cui al capo 132 solo a norma del nuovo art. 530 II comma. Reputò invece tranquillante la prova in ordine ai rea- ti residui in quanto il prevenuto: a) prima dell'irruzione nell'apparta- mento si trovò insieme con gli altri correi e non poté non essere consa- pevole della immediata disponibilità da parte di questi di numerose armi da fuoco e di un machete e della relazione del suo ruolo con qualcosa a cui le armi dovevano servire;
b) non poté ignorare l'uso al quale era destinato il vistoso nastro adesivo in possesso dei complici che armati avevano fatto irruzione nell'appartamento. Spiegò che il reato di viola- zione di domicilio era stato consumato nella forma di introduzione me- diante inganno nell'abitazione altrui, mascherando un fine illecito. Con due motivi si denuncia la violazione dell'art. 42 c.p., degli artt. 546 e 475 n. 3 e del nuovo art. 530. Si sostiene che la motivazione
è contraddittoria quanto alla formula di assoluzione perché pur dandosi atto che gli indizi emersi erano privi dei requisiti di consistenza, non equivocità e correlazione col fatto da provare, si afferma poi che essi costituiscono un principio di prova e si perviene all'assoluzione a norma del secondo comma ė non del primo comma del nuovo art. 530. Si deduce ancora che non si è tenuto conto del richiamo della sentenza della Cassa- zione alla insussistenza nel CA dell'elemento psicologico in rela- zione ai delitti contestati;
che, pur stante l'affermazione della Corte
d'Appello secondo cui altro non v'era da esaminare che non avesse già preso in esame la Cassazione il cui giudizio non poteva essere disatteso, si era pervenuti all'affermazione di responsabilità per gli altri reati minori. Si procede poi all'esame di circostanze di fatto circa il compor- tamento del CA una volta entrato nell'abitazione dell'GA. La prima censura è infondata. Ass. App. 19\ 6\ 91 ha inteso dire che era insufficiente o mancante la prova della commissione del fatto da par- te dell'imputato ed in ciò ha valutato correttamente le risultanze pro-
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cessuali che per certo non erano tali da dimostrare l'assoluta estraneità del CA, s'intende solo sotto il profilo dell'elemento soggettivo essendo incontestabile l'iniziale apporto materiale, al triplice omici- dio. Quanto alla seconda, va subito detto che i tentativi di reintrodurre l'esame del fatto (il CA non era armato;
lo stesso era ignaro di quanto sarebbe poi accaduto;
ricerca dell'GA solo per salutarla;
atteggiamento dell'imputato in istruttoria e modo di verbalizzazione;
scopo della visita all'GA; comportamento del CA all'arrivo della stessa;
coevo comportamento del RO;
dichiarazione di LI Giu- seppe;
etc.) non possono avere nessun esito in questa sede. La Corte
d'Appello ha operato la selezione del materiale probatorio, eliminando tutto ciò che ha ritenuto ininfluente, con corretto procedimento di valu- tazione della prova e senza incorrere nel travisamento del fatto che non
è stato neppure denunciato. Essa inoltre: si è uniformata al dettato della Corte di Cassazione, la quale ha precipuamente accolto le critiche alla motivazione della pri- ma sentenza d'appello relativamente al delitto di omicidio;
ha corretta- mente interpretato i limiti delle ragioni del rinvio e gli stessi limiti di vincolatività, ai sensi dell'art. 546, della pronuncia di annullamento (per tale problema si intende qui richiamato tutto quanto esposto nella trattazione del ricorso del P.G. contro il ME DI). Deve invece tenersi specialmente presente che la Cassazione non ha esaminato ad hoc nessuna questione afferente ai delitti ora in oggetto e che è pervenuta al relativo annullamento quasi per forza d'inerzia sulla spinta della motivazione relativa all'omicidio. Vizi di contraddittorietà della motivazione non sono poi ricontrabi- li in quanto l'affermazione che altro non v'era che non avesse già esami- nato la Cassazione riguarda unicamente il triplice omicidio: tanto ciò è vero che nella stessa pagina (pg. 362) viene precisato che "altro è il discorso da farsi relativamente agli altri reati in ordine ai quali tran- quillante appare la prova a carico dell'imputato". Quanto alla motivazione sull'elemento psicologico, essa è insita nella parte riportata sub a) e b) perché la presenza di uomini, armati e muniti di nastro adesivo, che avrebbero dovuto introdursi nall'abitazione della donna rendeva evidente a chiunque, e quindi anche al CA, lo scopo di una spedizione rivolta a commettere un qualche reato o per lo meno una rappresaglia;
uno scopo in vista del quale avrebbe dovuto in ogni caso rappresentarsi la volontà contraria dell'GA all'introdu- zione del gruppo nella sua abitazione. In definitiva ed alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
4) D'ON RA
Da IV Ass. 8\ 2\ 88 fu dichiarato colpevole dei reati dei capi 1, 2, 3, 78, 79, 87, 88, 90, 146, 147, 149, 153, 164, 165, 194, 196, 197, 200,
293. Ass. App. 11\ 7\ 89 confermò e concesse le attenuanti generiche e- quivalenti alle aggravanti;
unificò per continuazione tutti i reati e su uno degli omicidi all'interno del capo 78 determinò la pena base aumenta- ta per la continuazione ad anni trenta di reclusione. La Cassazione an- nullò senza rinvio per i capi 197, 200, 293 e con rinvio per i capi 153, 164, 165. Ass. App. 19\ 6\ 91 assolse anche da questi tre reati;
per i reati residui, capi 1, 2, 3, 78, 79, 87, 88, 90, 146, 147, 149, 194, 196,
STAMPERIA REALE DI MA fermo il già detto reato base, ridusse la pena ad anni ventinove e mesi dieci di reclusione, "detraendo dalla quantità complessiva della pena determinata dai giudici di secondo grado l'aumento inflitto per la conti- nuazione, con riferimento ai reati satelliti" per i quali aveva pronun- ciato sentenza di assoluzione (p. 428). Il D'AN con due motivi deduce ora la violazione di legge e la omessa motivazione quanto alla determinazione della pena ed al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti generiche. Lamenta col primo il mancato adeguamento dell'intera pena al nuovo contesto processuale emerso in seguito all'assoluzione per alcuni reati e che, in sostanza, la pena definitiva risulta sproporzionata per eccesso rispetto a quella in- flitta per un maggior numero di reati, alcuni dei quali più gravi, nella fase precedente all'annullamento con rinvio;
col secondo, sempre sulla premesssa dell'intervenuta assoluzione, la mancata dichiarazione di pre- valenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, sempre al fine di adeguare la pena alla nuova realtà processuale nei li- miti del potere discrezionale del giudice.
Deve premettersi che al capo 78 venivano contestati già in continua- zione quattro omicidi ed un tentato omicidio tutti pluriaggravati;
che al capo 87 venivano contestati altri due omicidi e due tentati omicidi, sem- pre con aggravanti;
che i capi per i quali fu pronunciata assoluzione riguardavano delitti in materia di stupefacenti e di falso sicuramente non più gravi delle associazioni per delinquere dei capi 1, 2, 3 (questa ai sensi dell'art. 75 L. 685\75). Con riferimento alla prima censura si spiega quindi come, per detti capi eliminati, l'aumento per la continua- zione fosse minimo e perché la relativa eliminazione in sede di rinvio fosse contenuta nei limiti detti. Il trattamento sanzionatorio è stato pertanto conforme a corretti principi di diritto (ritengasi qui richiama- to quanto sarà osservato in seguito sub "a" in merito al ricorso di Ru- berti RI) ed adeguatamente motivato. Il secondo motivo è addittura apodittico in quanto non spiega la ragione per cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto dichiarare la preva- lenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, posto che aveva rite- nuta implicitamente adeguata alla "nuova realtà processuale" la pena e che all'udienza del 6\ 6\ 1991 il difensore del prevuto aveva chiesto unicamente e genericamente la "rideterminazione" della pena. Il ricorso deve essere rigettato.
5) DI IC GI
L'imputato da IV Ass. 8\ 2\ 88 fu condannato per i reati dei capi 1,
2, 3, 148, 153, 155, 164, unificati per continuazione, alla pena di anni unidici di reclusione. Ass. App. 19\ 6\ 91 confermò la sentenza. La Cas- sazione annullò per i capi 1, 2, 153, 155, 164. Ass. App. 19\ 6\ 91 as- solse per tali reati. Residuarono quindi i capi 3 e 148 per i quali fu comminata la pena complessiva di anni otto (p. b. anni sette). Deduce ora il Di CA la violazione di legge e la carenza di moti- vazione quanto alla determinazione della pena ed al diniego delle atte- nuanti generiche. Col primo motivo lamenta il mancato adeguamento del-
l'intera pena al nuovo contesto processuale emerso in seguito all'assolu- zione e che, in sostanza, la pena definitiva risulta sproporzionata per eccesso rispetto a quella inflitta per un maggior numero di reati, alcuni dei quali più gravi, nella fase precedente all'annullamento con rinvio. Col secondo, sempre sulla premesssa dell'intervenuta assoluzione per al-
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cuni reati, denuncia il mancato riesame in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.
La Corte d'Appello in sede di rinvio ritenne che la particolare gra- vità dei fatti, l'intensità del dolo palesato dall'imputato, il numero e la natura dei precedenti penali inducevano a fissare la pena base per il più grave reato di cui all'art. 75 L. 22\ 12\ 1975 n. 685 (capo 3) in anni sei di reclusione e L. 30000000 di multa, nonché ad aumentarla ad anni sette e L. 35000000 per l'aggravante ed infine ad anni otto e L.
40000000 per il reato di cui al capo 148.
Ciò posto, la prima censura appare infondata in quanto: a) non sus- siste violazione di legge perché è stato rispettato il divieto della re- formatio in peius e la pena base è stata determinata con rispetto della normativa vigente (v. quanto osservato sub "a" per il ricorso di Ruber- ti); b) la determinazione della misura della pena è confortata da esau- riente e corretta motivazione che implicitamente ha tenuto conto dei mol- teplici episodi riuniti per continuazione sotto il capo 148; c) risulta anche rispettato un criterio proporzionale con riferimento alla misura della pena comminata nella prima fase del giudizio (v. quanto osservato sub "a" per il ricorso ER).
Il secondo motivo, premesso che nei motivi di appello a pagina 51 vengono invocate le attenuanti generiche, è infondato per le ragioni già spiegate per il RE sub lett. b), c) e g). A pg. 425 della senten- za, ai fini della misura della pena, si tiene conto della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo, del numero e dei precedenti penali del-
l'imputato. Il ricorso deve essere rigettato.
6) DI OL GI RA
Per il Di PA, dopo la rituale dichiarazione di impugnazione, è pervenuta un'istanza dell'avv. Spazzali, rivolta peraltro anche ad altri uffici, con la quale si segnala che nessuna condanna ha subito l'imputato per il delitto si cui all'art. 416 bis c.p. e si chiede la cancellazione della inesatta annotazione sulla scheda personale presso la casa circon- dariale. La richiesta non costituisce motivo e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7) IO LO
Ass. App. 19\ 6\ 91, preso atto che il IO era stato assolto in precedenza dai reati dei capi 95, 96, 97, 104, 105, 121, pronunciò ulte- riore assoluzione per capi 28, 29, 43, 44, 46, 47, 93, 94 e confermò l'ergastolo con isolamento diurno per tre anni per gli altri reati. Il ricorrente deduce ora che "la Corte si è trincerata dietro le solite fra- si di rito per giustificare la mancata assoluzione" disattendendo le ar- gomentazioni difensive. L'assoluta genericità ed indeterminatezza del motivo impone che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
8) CH IU
Con la sentenza II Ass. 19\\ 4\ 88, confermata da Ass. App. 11\ 7\
89, il FO fu dichiarato responsabile dei reati dei capi 345, 347 e 378, riuniti per continuazione. La Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso (p. 278). Con l'ordinanza di correzione (pg. 4) estese le dispo-
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sizioni di annullamento con rinvio, riguardanti Commisso IL, al Fol- chini per il capo 347. La Corte d'Appello, che in sede di rinvio avrebbe dovuto occuparsi solo di tale imputazione, assolse l'imputato dei reati dei capi 347 e 378 e determinò la pena per il reato di cui al capo 345 (e non 346 come erroneamente è detto nei motivi). La pronuncia non è stata impugnata dal P.G.. A sostegno del ricorso si deduce l'inosservanza od erronea applica- zione della legge, il vizio della motivazione, il travisamento del fatto, la mancata corrispondenza fra motivazione e dispositivo. Si assume che: a) la Corte di Casazione avrebbe dovuto accertare se vi erano le condi- zioni per l'assoluzione con formula piena e non "attuare" il principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione; b) che non vi era prova giusti- ficante l'affermazione della responsabilità; c) che la pena è eccessiva. Le censure sono manifestamente infondate: le prime due, perché sul capo 345 la sentenza Ass. App. 11\ 7\ 89 era già divenuta irrevocabile dopo la pronuncia della Cassazione;
la terza perché generica ed apoditti- ca. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
9) AT RI
LA RI veniva tratto a giudizio per rispondere di diversi reati. IV Ass. 8\ 2\ 88 lo assolveva dalle imputazioni dei capi 49, 49 bis, 50, 56, 57, 64, 65; ne affermava la responsabilità in relazione ai seguenti capi unificati per continuazione: capi 1, 2 e 3 (anni venti di reclusione e L. 100000000 di multa), 61 e 62 (ergastolo e L. 300000 di multa), 68, 69 e 70, nonché 146 e 147 (anni venticinque di reclusione e
L. 200000000 di multa). Ass. App. 11\ 7\ 89 confermava la sentenza. La Cassazione annullava con rinvio relativamente ai capi 61, 62, 68, 69, 70. Ass. App. 19\ 6\ 91 assolveva l'imputato dai capi 68, 69, 70; confermava la pena dell'ergastolo e della multa di L. 300000 per i capi 61 e 62 i quali riguardavano rispettivamente l'omicidio di ZZ TO ed il porto di arma comune da sparo in concorso con ER MI, IN Salvatore e NO TO;
operava il cumulo giuridico con i residui reati dei capi 1, 2, 3, 146, 147. La sentenza è oggetto del ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione del nuovo art. 606 lett. c) in relazione all'art. 627 n. 3 (rispettivamente corrispondenti agli artt. 524 n. 1 e 546 I comma). L'esame della censura deve essere preceduto dal-
l'esposizione dei fatti e della vicenda processuale. Il corpo di TO ZZ fu rinvenuto il 9\ 12\ 1980 all'interno della sua autovettura sulla Tangenziale Est di Milano, in località Casci- na Gobba. La vittima era stata raggiunta da cinque colpi di pistola, due dei quali al capo. PA EL, detenuto dal 10\ 6\ 1980 al 19\ 2\
1981, veniva a conoscenza dell'episodio attraverso la stampa e dopo la scarcerazione apprendeva che l'omicidio era stato materialmente consumato da LA RI che prima aveva preso posto sull'auto accanto al Pez- zino e, dopo di averlo ucciso, si era trasferito su altra vettura che seguiva con a bordo le tre persone di cui sopra. L'PA indicava la causa del delitto nella crisi della gestione delle bische da lui control- late, causata dalla sua detenzione, e di cui IL AS (sopran- nominato IN RN e assassinato dopo alcuni giorni), figura emer- gente nell'ambito dell'organizzazione, aveva fatto carico al ZZ, fedele allo stesso PA. Per gli inquirenti detta causale trovava conferma indiretta nelle dichiarazioni del luogotenente di quest'ultimo, AD ZI CO, il quale aveva però precisato che l'PA
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non gli aveva specificato i nomi dell'assassino e dei complici. SI
AL, per notizie avute da terzi, ascriveva il ruolo di sparatore al LA e quello di mandanti a NO TO ed a ZE SA (nei con- fronti del quale non sarebbe stata comunque elevata imputazione per l'e- pisodio).
I giudici di merito ritenevano la piena attendibilità delle dichia- razioni accusatorie dell'PA in ordine all'indicazione dell'ER come protagonista;
ricollegavano la causale alla crisi delle bische;
ri- levavano la convergenza delle predette dichiarazioni con quelle del Pari- si sui punti essenziali della vicenda e cioè sul LA come la persona che aveva ucciso il ZZ, sulle modalità dell'omicidio e sulla locali- tà. Affermavano la responsabilità del LA e degli altri tre imputati (ER, NO e IN).
Secondo la Cassazione (che annullava con rinvio la sentenza Ass.
App. 11\ 7\ 89) il problema probatorio era stato risolto con motivazione incongrua perché sulla causale le dichiarazioni non erano convergenti e per il resto era stata valorizzata una convergenza di dichiarazioni "de relato" (sic, pg. 126) rese dall'PA e dal SI. Dal primo, su riferimento degli stessi autori del fatto (ma a distanza di tempo da que- sto). Dal secondo, che aveva comunque ignorato l'esistenza dell'auto in appoggio, su riferimento di persone non precisate. Le vistose sfasature nella sopvrapposizione delle informazioni erano indicative di un'inatten- dibilità di fondo, già palese nel modo con cui le notizie erano state acquisite, che finiva per rendere non significativa la convergenza isola- ta sul LA.
Ass. App. 19\ 6\ 91, come si è visto, assolveva tutti gli imputati ad eccezione del LA. Preso atto delle ragioni dell'annullamento, osservava che l'PA, a suo dire, era stato informato dal LA e da tutti i partecipanti al delitto ed inotre era stato sicuro e preciso nell'indicare nel LA la persona che sparò al ZZ (pg.450); che le dichiarazioni "de relato" del predetto avevano trovato, quale elemento esterno di riscontro, le dichiarazioni del SI, informato non già da persone non precisate, ma dallo stesso LA;
che le circostanze rife- rite dall'PA si raccordavano alla perfezione con dati obiettivi, quali la "trappola" tesa al ZZ, confermata dalle dichiarazioni di CO AR, e gli elementi rilevati sul luogo dell'omicidio ed emersi dalle perizie balistica e medico-legale; che anche le dichiarazioni rese dal SI al Procuratore della Repubblica di Torino il 9\\ 10\ 84 conte- nevano molti dati esatti e che gli unici errati, peraltro marginali, ri- guardavano l'autovettura, che era del ZZ e non del LA ed il cadavere, che non era stato "buttato giù dalla macchina"; che in ordine alla causale non vi era divergenza tra le dichiarazioni dei due testi;
che, in definitiva, la convergenza sul nome del LA costituiva valido elemento di riscontro alle dichiarazioni dell'PA, perché il con- corso del predetto nell'omicidio, riferito dall'PA per averlo appreso dalla viva voce dello stesso LA, era stato indicato dal Pa- risi (pg. 453) non già come voce generica raccolta nell'ambiente, ma come circostanza riferita ancora una volta dallo stesso LA (il SI nel dibattimento del 29\\ 6\ 87 aveva affermato che l'omicidio ZZ andava ascritto al LA il quale gli aveva raccontato che aveva fatto salire in macchina la vittima e le aveva sparato in testa); che l'impossibilità di identificare con certezza i complici dell'esecutore materiale non in- cideva sulla verificata attendibilità delle dichiarazioni riguardanti la sua partecipazione all'omicidio; che la scarsa articolazione delle circo-
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stanze riferite dal SI costituiva la prova dell'insussistenza di un preventivo accordo tra questi e l'PA. A tenore dei motivi, con cui viene denunciata la violazione del nuo- vo art. 606 lett. c) in relazione all'art. 627 n. 3, la decisione non può essere condivisa in quanto: a) la motivazione è identica a quella già bocciata dalla Cassazione%; b) essa è viziata da insanabile contradditto- rietà tra la premessa e la condanna, acuita dal contrasto con l'assolu- zione degli altri coimputati;
c) la Corte d'Appello, pur avendo indivi- duato i margini di autonomia in sede di rinvio, nel ribadire la condanna non ne fa corretto uso perché non acquisisce nuovo materiale probatorio né apprezza elementi già acquisiti e non considerati nella precedente sentenza, ma, incorrendo nel divieto di rivalutare la convergenza delle accuse sul nome del LA, ripropone gli elementi già considerati, pro- prio sulla convergenza delle dichiarazioni dell'PA e del SI, ritenuta irrilevante dalla Cassazione;
d) il tentativo di superamento delle già mosse censure viene operato a scapito delle carte processuali laddove si sottolinea che l'PA era stato informato dal LA, mentre il primo aveva invece appresa la notizia dalla stampa e si era poi limitato a dire che i particolari gli erano stati confermati dai parteci- panti al delitto, indicando solo il 29\ 6\ 87 nel LA la fonte delle sue informazioni;
e) si minimizza la "divergenza" fra i due testi sulla causale del delitto, quando si tratta di vero e proprio contrasto;
f) alla fine la dichiarazione dell'PA risulta priva di riscontri esterni, anche a voler ignorare le dichiarazioni del AD, il quale (molto vicino all'PA) escluse il LA dal novero degli autori del delitto.
L'accurata analisi ed il confronto degli elementi presi in conside- razione da IV Ass. 8\ 2\ 88 e da Ass. App. 11\ 7\ 89 da una parte e da Ass. App. 19\ 6\ 91 dall'altra, consentono due affermazioni preliminari in prima risposta ai rilievi sub a) e c). Tutte le circostanze marginali richiamate a conforto della generica attendibilità dell'PA e del SI in un modo o nell'altro sono state considerate nelle precedenti fasi e pertanto nulla aggiungono alle argomentazioni già svolte. Secondo la convinzione dei giudici di rinvio, poi, il dato da loro considerato e valorizzato per la prima volta consiste nella dichiarazione resa dal
SI nel dibattimento del 29\ 6\ 1987: è stato il RI LA It
a raccontarmi il fatto della macchina, che l'ha fatto salire in macchina e gli ha sparato in testa." Su questa premessa, richiamato quanto esposto sub n. 23 in ordine al problema dei poteri del giudice di rinvio, deve verificarsi la conferenza della censura secondo cui la sentenza non ha
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acquisito nuovo materiale probatorio né ha apprezzato elementi già acqui- siti e non considerati in precedenza, essendosi limitata a proporre quel- li incidenti sulla "convergenza" delle dichiarazioni dell'PA e del SI ritenuta irrilevante dalla Cassazione e la conformità al-
l'indirizzo segnato dalla sentenza di annulamento dell'iter argomentativo percorso da Ass. App. 19\ 6\ 91. A quest'ultima in sostanza sono sfuggiti due punti di decisiva importanza, rilevanti in diritto perché incidenti sulla correttezza del procedimento induttivo e dell'applicazione del nuo- vo art. 192, e cioè che, secondo la Cassazione: a) il fatto che le di- chiarazioni dell'PA e del SI fossero comunque de relato infi- ciava la rilevanza della convergenza;
b) l'altro, che la limitata esten- sione dell'oggetto della convergenza e le vistose sfasature nella sovrap- posizione di quanto riferito dai due indicava un'inattendibilità di fondo che finiva per rendere "non significativa la convergenza isolata sul nome
STAMPERIA REALE DI MA 119
del LA RI". Il giudice di rinvio infatti ha ritenuto di poter superare le ragioni dell'annullamento introducendo un quid novi dato non da una nuova acquisizione processuale, ma dalla esplicita considerazione di quanto dichiarato dal SI nel dibattimento del 9\ 6\ 1987. Ciò non
è stato tuttavia sufficiente ad oltrepassare la barriera posta della sen- tenza di annullamento. Intanto delle dichiarazioni del SI si era ab- bondantemente tenuto conto anche con riferimento implicito alla fonte dell'informazione (pur se nella sentenza della Cassazione a pagina 126 si dice che quella del SI si ricollega a persone non precisate). Ma quello che più conta è il carattere, comunque "de relato", delle due di- chiarazioni che ha indotto la Cassazione a ritenere inficiata la conver- genza;
carattere che toglie assolutamente rilievo al particolare della "svista" di cui inunzi, essendo pacifico che anche l'PA aveva ricevuto le confidenze direttamente dal LA e purtuttavia la sua ver- sione è stata definita de relato ed è stata qualificata inidonea alla convergenza. Tanto vale a circoscrivere i limiti in cui concretamente è stata valutata ex novo la dichiarazione del SI e a dimostrare un ul- teriore errore di interpretazione della sentenza di annullamento da parte del giudice di rinvio. Questi invero ha creduto di poter superare la con- clamata irrilevanza della "convergenza" ponendosi in una prospettiva uni- laterale secondo cui solo quella dell'PA abbisognava del cosid- detto riscontro esterno laddove invece le posizioni dei predetti, proprio perché entrambe de relato, ponevano un problema non di mutua integrazione
(la somma di due o più dichiarazioni de relato non dà mai il totale di una dichiarazione diretta) ma di un singolo sostegno probatorio come ri- scontro esterno, riscontro che non è stato reperito sicché non può dirsi eliminato, sul piano probatorio e per esso della correttezza della moti- vazione, l'errore contenuto nella sentenza. Siffatte considerazioni volte a dimostrare anche come il problema generale di fondo, segnalato dalla Cassazione, sulla necessità dell'approfondimento della fonte delle noti- zie sia stato eluso, dimostrano la fondatezza delle doglianze sub a) e c) ed assorbono le altre censure ed in particolare quella relativa alla man- cata considerazione di un elemento a favore dell'imputato quale le di- chiarazioni del AD.
A questo punto sorge l'interrogativo se questa Corte debba limitarsi ad annullare la sentenza con rinvio o se debba scendere all'esame dell'i- nutilità di tale soluzione.
Non è mancata qualche decisione (v. Cass. Sez, VI, 24\ 8\ 1990, Pres. Salafia, ric. Piacenti) nel senso che le lacune rilevate nella sen- tenza impugnata, in tema di valutazione delle prove, danno luogo all'an- nullamento senza rinvio se esse non possono essere colmate nel giudizio di rinvio essendo unica fonte di prova le dichiarazioni dei coimputati e non delineandosi, sulla base di un nuovo esame del fatto, da parte del giudice del rinvio la possibilità di nuove emergenze processuali. L'accu- rata ed approfondita analisi di tutti gli elementi di prova, da parte dei giudici delle Corti di Assise di merito, e l'esaustiva indagine compiuta da questa Corte sul fatto ai fini del controllo di legittimità, dimostra- no che non residuano possibilità né di reperimento di ulteriore materiale probatorio né di ulteriore organizzazione e rinnovata valutazione di quello già acquisito ond'è che, applicato il principio di cui innanzi, la sentenza va annullata nei confronti del LA per i reati di omicidio e porto d'armi per non aver commesso il fatto. Le relative pene devono essere eliminate. In conseguenza il cumulo giuridico va rideterminato in ordine ai residui reati (capi 1, 2 e 3 e
STAMPERIA REALE DI MA -120
capi 146 e 147) in anni trenta di reclusione e L. 300300000 di multa.
10) MA TO
Con la sentenza II Ass. 19\ 4\ 88, confermata da Ass. App. 11\ 7\ 89 fu ritenuto responsabile dei reati dei capi 318, 334, 355, 358, 359, 360 unificati per continuazione. La Cassazione annullò con rinvio limitata- mente ai capi 334, 355, 358, 359 dai quali l'imputato fu assolto con sent. Ass. App. 11\ 7\ 89. Residuarono i capi 318 e 360 per il quali la pronuncia d'appello divenne irrevocabile.
Col ricorso si denuncia la violazione dell'art. 475 n. 3 e si formu- lano tre censure, comuni a NT SA (v. appresso n. 10). A tenore della prima, sarebbe "contraddittoria la ritenuta responsa- bilità ex art. 416" (cioè capo 318) perché "in contrasto con l'assolu- zione" dai reati che avrebbero costituito il corpo concreto dell'associa- zione per delinquere. Il motivo deve essere disatteso essendo la pronun- cia relativa al detto capo d'imputazione divenuta irrevocabile, come det- to innanzi.
Per la seconda, la determinazione e quantificazione della pena base e degli aumenti ex art. 81 c.p. sarebbero difettose e la motivazione man- cante, essendo il tutto sorretto dalla permanenza di ordine temporale del NT nell'organizzazione criminosa contrastata dall'assoluzione dai reati principali e dalla generica gravità dei precedenti penali. Anche tale motivo non ha fondamento e si risolve in rilievi in fatto. La Corte
d'Appello ai fini della gravità del delitto di cui all'art. 416 c.p. ha tenuto conto non solo sulla permanenza nell'associazione, ma della sinte- tica descrizione della pericolosità della stessa, capeggiata da due per- sonaggi di spicco quali il OM MA IC ed il Di PA e dei precedenti penali, la cui esistenza non viene contestata. Si lamenta poi che la misura di sicurezza sarebbe priva di specifica motivazione.
Anche tale obiezione va respinta in quanto, come leggesi nella sen- tenza impugnata, la pericolosità sociale si evince dagli atti del proces- so: il che significa che gli atti stessi devono intendersi richiamati ed in effetti lo sono perché tutto il corpo della sentenza, compresi i ri- lievi sulla pericolosità dell'associazione e dei membri che ne facevano parte (la descrizione degli innumerevoli delitti commessi dagli associati ne costituisce riprova), si regge sulla costante premessa delle inconte- state circostanze emerse dagli atti, tali da giustificare le condanne a pene severe di molti degli imputati che inizialmente erano molto più nu- merosi degli attuali ricorrenti.
Il ricorso deve essere rigettato.
11) MA TO
L'imputato in prime cure ed in appello fu condannato per i reati dei capi 318, 334, 350, 359, 360. La Cassazione annullò la sentenza Ass. App. 11\ 7\ 89 quanto ai capi 334, 358 e 359. Divenne quindi irrevocabile la sentenza per i capi 318 e 360. Il NT SA ha proposto ricorso basato sui motivi unici di cui si è detto per NT AL. Essendo del tutto simili gli elementi obiettivi e subiettivi di valutazione, anche la motivazione deve essere identica per cui si rinvia al numero 10.
Il ricorso deve essere rigettato.
STAMPERIA REALE DI MA - 121 -
12) EI TO
Ass. App. 19\ 6\ 91, preso atto che il ZE era stato assolto in precedenza dal reato del capo 81, pronunciò ulteriore assoluzione per i capi 95, 96, 97, 104, 105, 121. Determinò la pena per i capi residui 1 e 2 in anni sei di reclusione. Il ricorrente deduce ora che "la Corte si è trincerata dietro le solite frasi di rito per giustificare la mancata assoluzione" disattendendo le argomentazioni difensive. L'assoluta gene- ricità ed indeterminatezza del motivo impone che sia dichiarata l'inam- missibilità del ricorso.
13) IA NO
La dichiarazione di ricorso fu fatta dall'imputato il 20\ 6\\ 1991 con la delega all'avv. Dominioni per la presentazione dei motivi. La no- tifica ex art. 151 ad entrambi fu eseguita il 10\ 9\\ 1991. I motivi non risultano presentati onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibi- le.
14) NA VI
Il LI da IV Ass. 8\ 21 88 (assolto dai capi 87, 89, 90) fu rite- nuto responsabile dei reati dei capi 2, 3, 108, 109, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 146, 147. Ass. App. 11\ 7\ 89 confermò sostanzialmente la sentenza quanto alla responsabilità; ritenne la continuazione all'interno di due gruppi di reati e determinò la pena : a) per i capi 2, 3, 108,
109, 146, 147, sulla base del capo 108 (omicidio), nell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei;
b) per i capi da 130 a 136, sulla base dell'omicidio di cui al capo 132, nell'ergastolo con isolamen- to diurno per mesi sei. La Cassazione annullò con rinvio limitatamente ai capi 108 e 109. Ass App. 19\ 6\ 1991 assolse da tali reati e rideterminò la pena solo per il gruppo a), assumendo come reato più grave quello del capo 146 (art. 71 L. 22\ 12\ 1975 n. 685 che prevede le pene congiunte della reclusione e della multa) e determinando la pena base in anni sette e mesi sei di reclusione e L. 28000000 di multa. Operati gli aumenti per la continuazione sempre all'interno del gruppo a), cumulò i due gruppi e determinò la pena nell'ergastolo (gruppo b), con l'isolamento diurno per anni due e mesi sei, e lire sessanta milioni di multa. Il LI ha proposto ricorso per cassazione formulando una serie di censure (motivi e motivi aggiunti) di cui solo l'ultima è fondata.
Non è esatto: A) come sostenuto nei motivi aggiunti, che vi è dif- formità tra il dispositivo letto in udienza e quello depositato con la sentenza, né che in quest'ultimo manca l'assoluzione dai capi 108 e 109: il paragrafo relativo al LI inizia proprio con l'assoluzione; B) che vi è stata reformatio in peius, essendo stata aggiunta la pena pecuniaria esclusa dai primi giudici, e ciò perché, tenuti distinti i due gruppi di reati continuati, per il primo è stato posto a base un reato per il quale è obbligatoria anche la multa ed in sede di cumulo è stato correttamente applicato il principio generale dell'art. 73 III comma c.p., secondo cui le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intere;
C) che è immotivata nel suo complesso la pena per i reati del gruppo a) in quanto è stato tenuto conto della gravità del fatto, dell'intensità del dolo, del numero e della natura dei precedenti penali dell'imputato (del- le considerazioni di fatto connesse a tale censura non può tenersi con-
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to); D) che vi sia stata disparità di trattamento rispetto ad altri coim- putati in situazioni identiche (terzo motivo aggiunto) in quanto sia ri- guardo all'affermazione della responsabilità che alla commisurazione del- la pena è stato tenuto conto delle risultanze oggettive e soggettive ri- ferite a ciascun imputato, pur su un iniziale e generico parametro comune quanto alla misura della pena. E' da accogliere la doglianza di reformatio in peius relativa all'i- solamento diurno che nella prima sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 72 c. I c.p., era stato fissato in anni due. Per la necessaria applica- zione del principio di legalità della pena, ai sensi dell'art. 72 II com- ma c.p., interpretata la volontà del giudice di merito e del ricorrente, il periodo di isolamento diurno deve essere fissato in diciotto mesi.
Solo entro tali limiti la sentenza va annullata senza rinvio.
15) AL NI
In primo grado (IV C. Ass. 81 21 88) fu ritenuto colpevole dei reati dei capi 1, 2 e 3, unificati per continuazione, e dei capi 148, 153, 155, 190 e 191, unificati per continuazione, e condannato, per il primo grup- po, alla pena di anni nove di reclusione e L. 40000000 di multa, per il secondo gruppo alla pena di anni dieci di reclusione e L. 80000000 di multa. Ass. App. 11\ \ 89, ritenuta la continuazione anche tra i due gruppi e più grave il delitto del capo 3), determinò la pena complessiva in anni 11 e L. 50000000. Ass. App. 19\ 6\ 1991, a seguito del rinvio della Cassazione, pronunciò assoluzione per i capi 153, 155, 190 e 191; unificò i capi 1) e 2) in un unico reato permanente;
determinò la pena base in relazione al capo 3) in anni 7 e L. 35000000, aumentata per il reato dei capi 1) e 2) di mesi quattro e per quello sub 148) di anni 1, mesi 2 e L. 10000000 (pena complessiva a. 8, m. 6, L. 45000000). Con i motivi di ricorso si denuncia la violazione di legge e l'erra- ta interpretazione dell'art. 81 c.p.. Si assume che il giudice di rinvio: a) si è ritenuto vincolato alla pena inflitta da Ass. App. 11\ 7\ 89 per il reato più grave;
b) ha determinato così la paradossale situazione per cui l'imputato, pur essendo stato assolto da ben quattro capi di imputa- zione su cinque ritenuti satelliti, si è visto ridurre di poco la pena inflitta in precedenza;
c) avrebbe dovuto invece formulare un nuovo giu- dizio di pericolosità sociale rideterminando la pena senza vincoli, piut- tosto che lasciarsi influenzare dal giudizio di colpevolezza e quindi di pericolosità per i reati poi annullati. Per i limiti in cui opera il giudicato in ordine alla ridetermina- zione della pena per il reato continuato si rinvia a quanto esposto per la posizione di ER RI sub a) e b). Le considerazioni ivi svolte dimostrano come sia affatto fisiologica e normale quella situazione erro- neamente sopra definita paradossale. La deduzione sub a) è radicalmente infondata in quanto nulla dimo- stra che il giudice si sia sentito vincolato alla pena inflitta da Ass. App. 11 7 89. La Corte di rinvio ha semplicemente ritenuto di conferma- re la pena base già determinata nelle precedenti fasi del processo: e non poteva fare diversamente non essendo intervenuti fattori tali da indurre a modificare il precedente giudizio, anche perché la pena è stata ini- zialmente commisurata solo alla gravità del reato di cui al capo 3). Per tali ragioni deve respingersi il rilievo sub c) prima parte, anche perché la pena non è stata, e non avrebbe potuto essere, commisurata alla peri- colosità sociale la quale è rilevante solo per l'applicazione delle misu-
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STAMPERIA REALE DI MA 123
re di sicurezza.
Il ricorso deve essere rigettato.
16) EO AR NI
Da II Ass. 19\ 4\ 88 fu ritenuto colpevole di tutti i reati conte- statigli, compreso il capo 295 (comune al RE SE) e, con la continuazione, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno- per mesi sei. Ass. App. 11\ 7\ 89 confermò integralmente la decisione. Cass. 16\ 10\ 90 annullò senza rinvio per capi 323 e 361; con rinvio per altri capi dai quali il prevenuto fu assolto da Ass. App. 19\ 6\ 91 che rideterminò la pena;
rigettò per capi 295, 318, 329, 351, 353 sui quali si formò il giudicato.
Con l'attuale ricorso il OM propone le medesime censure del Can- RE (v. n. 2 ed ivi sub lett. e) che abbiansi qui trascritte. La prima è infondata per le ragioni già esposte (v. n. 2 lett. f).
E' appena del caso ricordare, in aggiunta a queste, che oltre al passag- gio in giudicato dell'aggravante relativa al capo 295 vi è anche quello del capo 360 in testa al RE che facava parte del sodalizio. La seconda per le ragioni esposte per RE sub b), c) e g). A pg. 569 nel determinare la pena (quella base ben al di sopra del minimo edittale) la sentenza tiene conto del ruolo di capo del OM nella pe- ricolosa organizzazione armata "non rischiarata da nessun cenno di auto- critica".
Il ricorso deve essere rigettato.
17) EO CC AG
Da II Ass. 19\ 4\ 88 fu assolto dal reato del capo 30 e ritenuto colpevole di tutti gli altri, compreso il capo 295 (comune al RE SE) e, con la continuazione, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei. Ass. App. 11\ 7\ 89 assolse dai capi 358 e 359 e confermò nel resto. Cass. 16\ 10\ 90 annullò con rinvio per altri capi dai quali il prevenuto fu assolto da Ass. App. 19\ 6\ 91 che rideterminò la pena per i capi 295, 318, 369 e 372 sui quali si era già formato il giudicato.
Con l'attuale ricorso il OM propone le seguenti censure: 1) Vio- lazione dell'art. 524 in rel. all'art. 75 IV e V comma legge sugli stupe- facenti perché, dopo l'assoluzione dai reati concernenti le armi, nel- l'incarto processuale non v'è nessun elemento che militi a favore del-
l'aggravante; 2) mancanza di motivazione in quanto il giudice del rinvio nulla dice sulla denegata concessione delle attenuanti generiche che in primo grado e nel primo appello non erano state concesse attesa la gravi- tà dei fatti e dell'ipotesi omicidiaria poi caduta.
Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte (v. per Can- tatore n. 2 lett. f). Il secondo motivo, per quanto detto per il Cantato- re sub b), c) e g). A pg. 576, ai fini della pena, la sentenza parla del lungo inserimento del OM nel sodalizio criminoso di particolare peri- colosità e della notevole intensità del dolo.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
18) TI MO
II Ass. 19\ 4\ 88 ne affermò la responsabilità per i capi 295, 296,
STAMPERIA REALE DI MA - 124-
300, 301, 303, 310, 314, 315, 318, 319; ritenuta la continuazione tra i vari reati e più grave quello del capo 303 (già capo 10), applicò la pena di anni quindici di reclusione e L. 30000000 di multa. Ass. App. 11\ 7\
89 confermò la condanna e ridusse la pena ad anni undici e mesi sei e L.
22000000. A seguito di rinvio dalla Cassazione, Ass. App. 19\ 6\ 91 as- solse dai capi 303, 310, 314 e 319; negò le attenuanti generiche (pg. 588) e determinò la pena in anni otto e mesi sei e L. 30500000, ritenuto più grave il delitto di cui al capo 295 (art. 75 L. 685\ 75), con questo calcolo: pena base anni 5, mesi 6 e L. 20000000, aumento mesi sei e L.
5000000 per numero associati, mesi quattro per capo 318, mesi sei e L. 1000000 per capo 315, mesi otto e L. 4000000 per capo 296, mesi sei per capo 300, mesi due e L. 200000 e mesi quattro e L. 300000 per i due reati del capo 301 (detenzione e porto di pistola). a) Il ER col primo motivo denuncia violazione di legge e caren- za di motivazione essendo stata determinata la pena in totale difformità da quella già coperta da giudicato. Spiega che a seguito dell'assoluzione dal reato di cui al capo 303, ritenuto il più grave e posto a base del- l'aumento per la continuazione, oltre alla pena inflitta per tale reato avrebbe dovuto detrarsi anche quella relativa al capo 319 sicché la pena inflitta non poteva superare gli anni due e mesi sei, essendo questo il tetto massimo raggiungibile in forza del precedente giudicato;
che, es- sendo stata comminata la pena di anni sei per i reati di cui al capo 295, ulteriormente aumentata ad anni otto e mesi sei per la continuazione, nonostante le assoluzioni, per una parte di sentenza si è prodotto un inasprimento della pena. La non chiara formulazione del motivo può anche consentirne un'interpretazione nel senso che essendo stato, con la prima sentenza, apportato per la continuazione un aumento di anni due e mesi sei, con la seconda sentenza, dopo l'eliminazione di alcune imputazioni, non avrebbe potuto apportarsi un pari aumento, se non incorrendo nella violazione del giudicato, posto che per raggiungere di nuovo il limite di anni due e mesi sei qualcuno degli aumenti interni era stato modificato in peius.
La censura, comunque intesa, è priva di consistenza perché da un lato applica al caso di specie un evidente equivoco concetto di giudica- to;
dall'altro prescinde dalla "ratio" che sta alla base del reato conti- nuato e che informa di sé anche i criteri per la determinazione della pena in appello alla luce della disciplina introdotta dal nuovo codice
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di procedura penale con il quarto comma dell'art. 597 di immediata appli- cazione ex art. 245 disp. trans. e nel giudizio di rinvio.
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Fino a quando non passi in giudicato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, in ordine al reato sul quale sia stata determinata la pena base, non si forma pronunciato irrevocabile sulla misura della pena in relazione ai reati satelliti, per i quali sia stato apportato solo un aumento per la continuazione, se non nei limiti indiretti di cui all'art. 597 cit., fissati con riguardo alla pena complessiva già irrogata in pri- mo grado, quando l'appellante sia il solo imputato. In altre parole gli aumenti della pena per continuazione sono legati alla sorte del reato base e non a quella dei reati per i quali sono stati apportati, sicché il passaggio in giudicato degli stessi, quanto alla responsabilità dell'im- putato, non attrae anche quello delle rispettive pene in aumento. Con ulteriore esemplificazione: tutti i reati satelliti giocano tale ruolo in posizione di relatività e dipendenza e solo allo "stato degli atti", fino a quando cioè la situazione di base non divenga definitiva;
di conseguen- za, questa mutata, tutto è riposto in discussione e ad ogni reato satel-
STAMPERIA REALE DI MA 125
lite può spettare un nuovo ruolo ai fini della rideterminazione della pena, essendo peraltro ineluttabile che uno di essi sia promosso al rango di reato base per sopportare poi gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p.. In tale scelta il giudice d'appello, anche in sede di rinvio, non è vincola- to se non dai principi generali regolanti la materia, dal giudicato sul limite massimo della pena base e di quella complessiva nonché dal dispo- sto del nuovo art. 597, IV comma secondo cui, quando appellante è il solo imputato, il giudice di appello, se è accolto il gravame dell'imputato relativo a reati concorrenti o unificati per la continuazione, deve dimi- nuire corrispondentemente la pena complessiva già irrogata dal giudice di primo grado. E' da rimarcare "dal giudice di primo grado" e non da quello d'appello in una precedente fase rispetto al giudice d'appello in sede di rinvio, perché tale ipotesi sta fuori dalla previsione dell'art. 597 cit..
Inoltre, per la già spiegata finalità dell'istituto della continua- zione, che è quella di mitigare la pena da comminare in concreto, l'equi- librio tra pena base e aumenti per i reati satelliti è sempre retto dal- l'intensità della prima che fornisc il criterio per la commisurazione degli aumenti. Il rapporto, quindi, coerentemente con lo scopo della con- tinuazione, è inversamente proporzionato, nel senso che più severa è la pena base più deve essere mitigata quella dei reati satelliti: tanto che, come si desume dagli artt. 83 III comma e 72 c.p., si perviene alla pro- gressione zero con l'ergastolo alla base, sul quale nessun aumento di pena può essere ulteriormente apportato per la continuazione. Allorchè quindi, per la sostituzione del reato portante con altro meno grave si attenui la pena alla base, scema anche la necessità di mitigare la pena per i reati satelli per i quali, in conseguenza, la rideterminazione del-
l'aumento, in sede di rinvio, può superare i singoli limiti della prece- dente sentenza d'appello, nel rispetto del tetto complessivo, e, avuto riguardo alla sentenza di primo grado, deve essere tale da consentire l'adempimento della condizione posta dal nuovo art. 597 IV comma nel sen- so che la "pena complessiva" deve risultare corrispondentemente diminui- ta.
Pur con la novità introdotta da tale norma, confortano tutto quanto precede i principi generali che hanno informato le massime dalla Cassa- zione, Sez. VI, 19\ 10\ 1988, ric. Gasparini;
Sez. II, 27\ 3\ 1987, ric. Garioni. Secondo Cass. Sez. II, 20\ 10\ 1988, ric. Flachi, in tema di reato continuato, una volta estinto il reato più grave, la pena per i reati residui non va individuata nel solo aumento per la continuazione, ma deve essere autonomamente stabilita dal giudice, col solo divieto di superare la pena irrogata per il reato estinto con l'aumento applicato per la continuazione. Ogni contrario indirizzo (v. Cass, Sez. V, 20\ 1\ 1986, ric. Zonca;
Sez. I, 25\ 1 \\ 1988, ric. Sansotta) muove da un'esigen- za di simmetria e proporzione tra singole pene già inflitte e nuove pene, da comminare in sede di riforma di una sentenza, che non trova giustifi- cazione nel precedente sistema positivo come innanzi interpretato e nep- pure nella nuova disciplina portata dall'art. 597 IV comma cit.. Nel caso di specie, e per concludere: 1) il giudicato sul limite massimo della pena inflitta dal primo giudice d'appello è stato rispetta- to: anni otto e mesi sei e L. 30500000 a fronte di anni undici e mesi sei e L. 22000000 (l'aumento della pena pecuniaria è irrilevante perché di- pendente dalla sostituzione del reato base e dal diverso ruolo di quelli satelliti); 2) è stata corrispondentemente diminuita (art. 597 IV comma cit.) la pena complessiva irrogata rispetto a quella inflitta dal giudi-
STAMPERIA REALE DI MA 126
ce di primo grado: anni otto e mesi sei e L. 30500000 rispetto ad anni quindici e L. 30000000. b) Col secondo motivo il ricorrente deduce che "in ogni caso la sen- tenza appare censurabile" perché all'assoluzione del più grave dei reati contestati non è seguito nessun adeguamento di pena. Anche tale doglianza si rivela infondata alla stregua dei rilievi in fatto ed in diritto che precedono. La necessità di adeguamento è sussistita nei limiti già spie- gati ed in questi è stata ampiamente soddisfatta in concreto e sotto il profilo della sufficienza e coerenza della motivazione. c) La terza e quarta censura seguono la sorte delle precedenti: con esse si afferma apoditticamente e genericamente che i principi adottati per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 131 c.p. appaiono immo- tivati e non rispondenti a nessuna ragione di equità, mentre al ridimen- sionamento della posizione processuale doveva seguire la concessione del- le attenuanti generiche. Basti rilevare che secondo la sentenza nessun fattore di ordine positivo era emerso a favore dell'imputato e che per contro militavano diversi elementi di demerito, quali la gravità dei rea- ti e la personalità dell'imputato inserito per lungo periodo e con parti- colare intensità di dolo in una pericolosa organizzazione criminosa.
Il ricorso deve essere rigettato.
19) NO TE
VI ZI aveva messo a disposizione degli amici una vettura "0- pel Rekord Station Vagon" per il trasporto di un canotto a Praia a Mare dove Di PA IG CE trascorreva le vacanze. Il 18\ 6\ 1983
l'auto, su cui viaggiavano ER RI come autista e BB AL An- gelo, subiva un incidente in provincia di Salerno e rimaneva pressoché distrutta. Il BB, coma da lui dichiarato, si faceva carico del risar- cimento vendendo i cinquecento grammi d'eroina, di cui al capo n. 312 relativo al RU (per i fatti collegati il VI rispondeva del capo 342 ed il BB del capo 310), e imputando parte del prezzo al ri- sarcimento del danno a favore del VI (che allora si occupava del traffico di droga in società col RU). Il ER dava conferma dell'incidente automobilistico e dell'assicurazione avuta dal BB che si sarebbe occupato del risarcimento del danno. Ass. App. 11\ 7\ 89, nel confermare II Ass. 19\ 4\ 88 che aveva di- chiarato il RU colpevole del delitto ascrittogli, riteneva piena- mente attendibili le dichiarazioni rese dal BB, relativamente alla _
posizione del VI, perché avevano trovato pieno riscontro in elementi di ordine esterno. Tra l'altro il BB aveva dichiarato che, dopo l'in- cidente, rientrati a Milano ed essendo stato richiesto del risarcimento del danno pari a L. 10000000 dal VI, arrivò alla conclusione della faccenda con l'accordo secondo cui egli BB avrebbe fatto, a nome del gruppo, una fornitura di eroina (si trattava di parte della sostanza che era stata importata dalla Siria da VA NN) al RU al prezzo di L. 35000000 dal quale avrebbe detratto il valore dell'auto del
VI. Sempre a dire del BB, successivamente il VI gli aveva riferito che aveva fatto da "cavallo" a RU, consegnando stupefa- cente e ritirandone il prezzo. La Corte in definitiva, precisato pure che l'incidente era stato confermato dal ER, riteneva che la prova della responsabilità del primo scaturisse dalle dichiarazioni del BB confor- tate dai riscontri esterni sul fatto, alla base del risarcimento, che il VI aveva tentato di negare. Quanto poi al RU, richiamate le
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precedenti considerazioni, aggiungeva che il BB aveva trattato perso- nalmente con lo stesso, riconosciuto in fotografia, ed aveva reso dichia- razioni veritiere oggetto di riscontro esterno.
La Cassazione accoglieva i ricorsi del VI e del RU ed annullava con rinvio in quanto, pur non risultando fondate le censure sulla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correi- tà del BB (per il quale la decisione relativamente al capo 310 era congruamente motivata), erano fondate le altre sulla inadeguatezza della motivazione per quanto concerneva l'individuazione degli elementi di ve- rifica estrinseca: e ciò perché dalla dichiarazione del ER, riguar- dante l'incidente stradale e la decisione del BB di risolvere perso- nalmente il problema del ristoro dei danni, nulla di positivo era emerso riguardo all'oggetto da provare, e cioè l'operazione di traffico di droga strumentalizzata al risarcimento dei danni e la responsabilità dei ricor- renti.
Ass. App. 19\ 6\ 91 assolveva il VI dal capo 342 rilevando (pg. 369) che a carico dello stesso non era emersa altra prova all'infuori della chiamata in correità del BB, che di per sé sola non era suffi- ciente per l'affermazione di responsabilità. Confermava la sentenza quan- to alla responsabilità del RU affermando che la chiamata in cor- reità del BB aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dello stesso imputato, posto che l'elemento di riscontro non dovesse avere necessaria- mente l'efficacia di una prova esaustiva, ma dovesse consistere in un dato accertato e collegabile alla chiamata in termini di specificità, coma da insegnamento della Cassazione. Secondo il giudice di rinvio il BB, dopo di avere spiegato l'antefatto della cessione dell'eroina, aveva esposto il luogo e le modalità dell'accordo per ricomporre la ver- tenza e la conseguente fornitura al RU della sostanza stupefacen- te, con decurtazione dal prezzo del valore dell'auto del VI;
inol- tre, come da lui stesso precisato, si era recato due volte nell'allog- gio-rifugio (successivamente indicato, in sede di sopralluogo, nell'ap- partamento di Viale Lorenteggio n. 155) del RU, all'epoca lati- tante, una per comporre la vertenza e l'altra per consegnargli la sostan- za stupefacente;
il BB poi, in un album contenente oltre cento foto- grafie, aveva riconosciuto il RU nella foto n. 47. Sempre secondo la Corte, il RU, pur negando di avere ricevuto l'eroina, nel cor- so dell'interrogatorio reso all'udienza dibattimentale del 13\ 3\ 1989 aveva ammesso due incontri col BB, che non aveva mai visto prima d'al- lora, precisamente nel momento in cui era latitante e quando morì il fra- tello: dal che si doveva desumere che il BB aveva esattamemnte collo- cato nel tempo il contatto col RU, avvenuto proprio nel periodo della cessione della sostanza stupefacente proveniente dal secondo viag- gio in Siria, com'era dimostrato dalla data del sequestro dell'eroina ai fratelli PR.
L'imputato ha proposto nuovamente ricorso per cassazione. La difesa ha denunciato la violazione del nuovo art. 606 lett. c) ed e) in relazio- ne all'art. 192, comma 3. Sostiene che: a) nella sentenza impugnata era ravvisabile la stessa inadeguatezza della motivazione della pronuncia annullata, concretandosi gli elementi di prova in circostanze storicamen- te incerte ed attinenti, comunque, ad un'operazione riguardante un'auto che sarebbe stata consegnata dal VI, dalla provenineza incerta e non collegabile probatoriamente al RU;
b) dette circostanze erano rappresentate dalle affermazioni del BB di avere contattato il Ruti- gliano che egli non conosceva per cui c'era da chiedersi come ed attra-
STAMPERIA REALE DI MA verso chi aveva potuto rintracciarlo e contattarlo;
c) occoreva conside- rare che da capillari accertamenti bancari sul conto del RU non era emersa traccia alcuna di esborso della consistente somma di L.
25000000; d) nessun collegamento era stato provato tra il RU e l'auto danneggiata;
e) non era stata apprezzata l'irrilevanza della posi- zione negativa del VI quanto al ruolo del RU;
f) in defini- tiva il giudice di rinvio non si era adeguato al principio della Cassa- zione quanto ai riscontri esterni riguardanti il fatto da provare e la responsabilità del chiamato in coerreità.
Alla disamina del motivo, infondato e quindi da rigettare, occorre premettere che se, da un lato, il punto focale della sentenza di annulla- mento sta nell'affermazione (sopra riportata e qui opportunamente da ri- petere dell'inadeguatezza della motivazione per ciò che concerne l'indi- viduazione degli elementi di verifica esterna e della insufficienza della posizione del ER, riguardante solo l'incidente stradale ed il con- nesso problema del risarcimento del danno, sicché da essa nulla è positi- vamente emerso riguardo all'oggetto da provare (a- operazione di traffico di droga strumentalizzata per il ristoro dei danni;
b- personale respon- sabilità del ricorrente), dall'altro, il giudice di rinvio ha ritenuto di rispondere sul detto oggetto ravvisando l'elemento di riscontro esterno proprio nelle dichiarazioni dell'imputato, adeguandosi formalmente al precetto della Cassazione. La quale aveva anche dichiarate infondate le censure sulla valutazione dell'attendebilità intrinseca della chiamata in correità da parte del BB (il che, come momento ulteriore della confes- sione, era valso a ribadire la prova della responsabilità dello stesso).
Da tali rilievi consegue che, avendo Ass. App. 19\ 6\ 91 ritenuto suffi- ciente l'integrazione della chiamata di correo con la verifica esterna, ed avendo implicitamente in tal modo selezionato il materiale probatorio ritenendo superflui i dettagli della vicenda a monte, in particolare sul- la provenienza dell'auto del RU consegnata al VI, unico og- getto di indagine in questa sede è la correttezza, l'idoenità e la con- grutità della motivazione basata sui due poli di cui innanzi mentre ogni indagine sui predetti dettagli è superflua e comunque coinvolge apprezza- menti di fatto non consentiti. Conseguentemente gli appunti sub a), b), d), e) e c) sono ultronei, senza dire di quest'ultimo l'evidente irrile- vanza ben avendo in ipotesi potuto il RU pagare la detta somma senza attingere al proprio conto corrente. Rimane quindi solo l'interro- gativo se Ass. App. 19\ 6\ 91 si sia confermata anche sostanzialmente al principio formulato dalla Cassazione e abbia operato comunque nel rispet- to del nuovo art. 192. A questo punto (qui richiamato quanto esposto sub n. 23 sul potere del giudice di rinvio di apprezzare elementi già acqui- siti ma non adeguatamente considerati) non v'è chi non veda perché alle circostanze assunte dal giudice di rinvio (incontri del BB col Ruti- gliano, ammessi da questi, di cui non è stata prospettata nessuna ragione diversa da quella ritenuta nella sentenza impugnata;
riconoscimento del RU in fotografia da parte del BB), in fatto non contestate, non debba attribuirsi il ruolo di verifica esterna idonea ad integrare in modo più che sufficiente e logicamente ineccepibile l'indiscussa attendi- bilità intrinseca della chiamata di correo fatta dal BB.
Il ricorso va rigettato.
20) AR AL. Ricorso imputato e P.G.
a) Da II Ass. 19\ 4\ 88 il AL fu assolto dal reato del capo
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30 e condannato per tutti gli altri. La sentenza fu confermata in appel- lo. A seguito di annullamento con rinvio per i capi 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 341, 352, passarono in giudicato i capi 295, 318 e 329. Ass. App. 19\ 6\ 91 estese l'assoluzione ai capi del rinvio e ride- terminò la pena.
b) Oltre al AL, che propone le due doglianze come riportate sub lett. e) per RE, ricorre il P.G. limitatamente all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 322 e cioè dal delitto di ricetta- zione per l'acquisto, da persona rimasta sconosciuta, di monili d'oro del valore di circa dieci milioni di provenienza da delitto non potuto accer- tare.
c) Per bene intendere la doglianza del P.G., i cui termini saranno appresso riportati, è necessario esporre sinteticamente la vicenda pro- cessuale relativa a detto capo d'imputazione. Nel primo grado del giudi- zio la prova della responsabilità fu basata principalmente su una chiama- ta in correità di BB AL EL a sua volta imputato di ben venti- sei reati, di cui solo quello del capo 351, commesso insieme con OM MA IC (fratello uterino del AL AL), avrebbe potuto riguardare la ricettazione (estorsione a danno di tale SE VA, costretto a consegnare assegni e "una penale mafiosa" del valore di L. 10000000, presumibilmente in monili d'oro). Ass. App. 11\ \ 89 ritenne correttamente affermata la responsabilità del prevenuto sulla base delle inequivoche dichiarazioni del BB che avevano trovato conferma nelle pur "riduttive ammissioni" di OM MA IC, circa la natura del recupero dei crediti, per conto di tale GL MA, nei confronti del Riva e di tale ME IN, oltre che nelle dichiarazioni dello stesso VA. La Cassazione accolse il ricorso del AL per la man- canza di qualsiasi riscontro estrinseco della chiamata di correità (pg. 212). Siffatta conclusione seguiva alla premessa di ordine generale (pg. 100, 101, 102) che la sentenza impugnata aveva avvertita l'esigenza, po- stulata dal nuovo art. 192, di immediata applicazione, della duplce valu- tazione della chiamata in correità e della dichiarazione accusatoria del-
l'imputato di reato connesso, sotto l'aspetto intrinseco ed estrinseco, ma mentre sotto il primo aveva, ogni volta che si era presentato il pro- blema, correttamete e logicamente motivato, sotto il secondo aveva posto in termini parzialmente errati i criteri di individuazione e valutazione dei cosiddetti riscontri esterni.
Ass. App. 19\ 6\ 91 ribadiva che, in ordine al capo 322, era mancato il riscontro estrinseco alla chiamata in correità effettuata dal BB.
Il P.G., dando per certo che il delitto presupposto fosse da indivi- duare nella estorsione ai danni del VA di cui erano stati dichiarati colpevoli il BB ed il OM MA IC, assumeva che, come indi- cato nella sua requisitoria, esisteva un validissimo riscontro, non ap- prezzato, consistente nelle dichiarazioni del coimputato OM M. D., costituenti proprio elemento esterno confermativo dell'attendibilità del chiamante anche secondo il principio di diritto enunciato dalla Cassazio- ne;
che, a quanto affermato dal OM, i preziosi erano stati ricevuti dal AL e da tale TE BB che li avevano portati a tale Rappoc- ciolo;
che pertanto la prova dell'elemento oggettivo del reato si desume- va dal reciproco riscontro dei detti elementi probatori. Ad avviso di questa Corte, avuto qui per riprodotto quanto esposto per la posizione del ME DI (n. 23) in ordine ai poteri del giudice di rinvio e relativi limiti, il ricorso non può trovare accogli- mento per il rilievo decisivo che, come risulta dalla superiore esposi-
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zione, l'elemento di riscontro innanzi menzionato (dichiarazioni del Pom- peo), dal P.G. ritenuto non ancora apprezzato, fu invece considerato dai giudici di primo e secondo grado prima dell'annullamento, nonché dalla stessa Cassazione. Ass. App. 19\ 6\ 91, non solo facendo buon uso del principio di di- ritto da questa fissato, ma applicando correttamente il nuovo art. 192 ritenne priva di riscontro estrinseco la chiamata del BB: la sinteti- ca, ma di portata generale, proposizione adoperata, quanto alla dichiara- zione del correo OM M.D., ripetesi già apprezzata da Ass. App. 11\ 7\ 1989 e quindi passata al vaglio della Cassazione, conteneva un'implicita esclusione e perchè essa era proveniente da persona imputata di reato connesso e perchè era caratterizzata da dubbi proprio sulla circostanza fondamentale che investiva la materialità del fatto e l'elemento sogget- tivo del dolo: "Il BB forse insieme a mio fratello AL si preoccu- pò di cercare un acquirente... Posso riferire queste cose perchè le ho apprese dai diretti interesati nel senso che per andare da Rappocciolo a portare i gioielli AL e TE BB sono partiti da casa di mia madre dove mi trovavo anch'io".
Deduce ancora il P.G. che il giudice di rinvio si è limitato a rati- ficare l'opinione della Corte di Cassazione, ma ciò non è esatto per le ragioni innanzi esposte.
d) Le due censure del AL sono infondate per le ragioni di cui sub lett. f), b), c) e g) per RE. Quanto alla seconda va precisato che le attenuanti generiche erano già state concesse e che, come risulta a pg. 601, la sentenza ha inteso mantenere fermo il giudizio di equiva- lenza.
e) Vanno rigettati i ricorsi del P.G. e dell'imputato.
21) AR AS
Da II Ass. 19\\ 4\ 88 fu condannato per tutti i reati contestatigli.
La sentenza fu confermata in appello. La Cassazione annullò senza rinvio il capo 323 e con rinvio i soli capi 324, 325, 326, 327, 358, 359, 360,
368. Passarono in giudicato i capi 295 e 318. Ass. App. 19\ 6\ 91 estese l'assoluzione ai capi del rinvio e rideterminò la pena senza concedere le attenuanti generiche. Il AL P. propone le due doglianze come riportate sub n. 2) lett. b), c), e) per RE. La prima è infondata per le ragioni esposte ivi sub f) e sub n. 14 per OM MA IC.
La seconda perché, diversamente da quanto dedotto col motivo, che lamenta l'omessa motivazione sul diniego delle attenuati generiche, Ass.
App. 19\ 6\ 1991 ha ampiamente e correttamente motivato.
Il ricorso deve essere perciò rigettato.
22) TU TO
La IV C. Ass. 8\ 2\ 88 assolse il EN dal capo 147 e ne affermò la responsabilità per i capi 1, 2, 3, 87, 88, 90, 146. II C. Ass. 19\\ 4\
88 lo dichiarò colpevole dei capi 295 e 333. C. Ass. App. 11\ \\ 1989 lo assolse dal capo 146 e confermò nel resto. Su rinvio della Cassazione, C. Ass. App. 19\ 6\ 91 pronunciò assolu- zione anche per i capi 87, 88, 90. Preso atto della già disposta unifica- zione dei capi 3 e 295 in un unico reato permanente associativo commesso
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tra i novembre 1984 e l'estate 1985 nonché della simile unificazione dei capi 1 e 2, con la continuazione tra tutti i reati, determinò la pena base sul delitto del capo 333 (avere acquistato, detenuto, venduto o Co- munque ceduto a terzi complessivi Kg. 11,200 di cocaina, in concorso con altri e comunque in numero di più di tre compartecipi associati per de- linquere, dall'ottobre 1984 al gennaio 1985). Nulla disse espressamente in merito all'istanza di concessione delle attenuanti generiche formulata dall'avv. Colaleo all'udienza del 29\ 5\ 1991. Non ritenne inoltre di appplicare, come richiesto dalla difesa, la continuazione tra il delitto del capo 333 e quello di cessione di cocaina commesso a TA il 4\ 10\\\ 1985 per il quale il EN era stato condannato dal Tribunale di Cata- nia con sentenza del 27\ 11\ 1987, parzialmente riformata in appello (sent. 4\ 10\ 1988 n. 2092 nel procedimento n. 151\ 1988) e divenuta ir- revocabile.
Col primo motivo di ricorso si denuncia ora la mancata applicazione di norma penale art. 524 n. 1 per difetto di interpretazione del-
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l'art. 81 c.p. ed il vizio logico di motivazione. Si assume che è stata data rilevanza decisiva al fattore temporale, ritenuto invece irrilevante dalla migliore giurisprudenza e dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. 21 6\ 1986, Pres. Tamburrino, rel. Anedda, ric. Nicolini); che ai fini del medesimo disegno criminoso è sufficiente una preventiva rappre- sentazione di una serie di reati programmati come un tutto unico, ancor- ché i fatti concreti ne costituiscano l'aspetto esecutivo solo eventuale;
che in concreto esistevano i presupposti onde attribuire un significato unitario alle due vicende, specie sotto il profilo della medesima finali- tà della condotta, in quanto, com'era evidente, l'attività delittuosa accertata in TA costituiva una necessaria conseguenza dell'acquisto della sostanza stupefacente;
che comunque non si era trattato, quanto al comportamento del EN, di una generica disponibilità ad attività de- linquenziale, essendo stato lo stesso ritenuto anche responsabile della violazione di cui all'art. 75 L. 685\ 1975 ed essendo stata già applicata la continuazione tra il reato associativo e quelli satelliti. Nella memo- ria difensiva dell'avv. Arcifa depositata il 19\ 4\ 1992, si evidenziano gli elementi di fatto che avrebbero imposto di ritenere sussistente la dedotta continuazione. Col secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione sulle invocate attenuanti generiche.
Entrambi i motivi sono infondati.
Non è esatto che la Corte d'Appello abbia applicato il principio della rilevanza del lasso temporale e spaziale, che separa le violazioni assunte unificate da un medesimo disegno criminoso, in modo rigido ed assoluto. Essa, invero, ha in primo luogo (considerato l'ordine logico, anche se la proposizione segue e non precede altri rilievi) rilevato che la difesa non aveva fornito nessuna prova di un progetto criminale tale da comprendere la consumazione di più reati. La precedente osservazione, secondo cui le condotte erano state poste in essere a notevole distanza di luogo e di tempo, era perciò solo un completamento, giustificante la conclusione che esse non potevano costituire l'espressione di un unico programma di intenzioni. Ha poi, sempre sul presupposto della mancanza di una contraria prova, ritenuto che l'imputato aveva manifestato solo una generica disponibilità allo svolgimento di un'attività delinquenziale il che era ben diverso dell'unitarietà del progetto criminoso. In effetti la motivazione è basata sulla corrente nozione del reato continuato e per il resto si svolge tutta in fatto, sorretta da un inec- cepibile rigore logico quanto alla valutazione degli episodi, desumibili
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dal processo (in mancanza di altre prove fornite o indicate dalla difesa) e rilevanti ai fini del problema della dedotta continuazione. Sfrondati i motivi e la memoria difensiva da inammissibili rilievi in fatto, la rima- nente critica è assolutamente inidonea a dimostrare la sussistenza dei denunciati vizi.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche valgono le osservazioni già svolte per il RE sub b), c) e g). A pg. 627 della sentenza, ai fini della pena, si tiene conto del lungo inserimento del EN nel sodalizio criminoso (il che, comunque, non ha nulla a che vedere con l'attività delittuosa svolta dal prevenuto in TA), altamente perico- loso, e dell'intensità del dolo.
Il ricorso deve essere rigettato.
23) ES O- Ricorso del P.G.
IV C. Ass. 8\ 2\ 88 assolse il ME DI (di professione av- vocato) dall'imputazione del capo 168 e ne affermò la responsabilità per i capi 1 e 2 (con la continuazione).
Ass. App. 11\ 7\ 89 li unificò in un unico reato permanente associa- tivo commesso fino al maggio 1984, così precisato il tempus commissi de- licti e, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggra- vante, ridusse la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione. Attese le dichiarazioni dell'PA, che comunque non aveva mai esplicitamente incluso il legale tra gli aderenti all'organizzazione, ritenne che la condotta addebitabile al ME costituiva l'inequivoca espressione del suo inserimento in una realtà criminosa finalizzata al perseguimento de- gli interessi generali del grupppo. Ciò in base ai seguenti indizi: a) l'avere frequentemente riportato messaggi per e da imputati detenuti, abusando delle prerogative di difensore;
b) l'avere recapitato denaro e inviato pacchi ai detenuti;
c) l'avere favorito rapporti tra gli asso- ciati o tra costoro e altri, tollerando che nel suo studio si svolgessero degli incontri;
d) l'avere percepito ingenti somme non quietanzate e non riferite specificamente ai molteplici affari defensionali, ma annotati in un registro di cassa in modo generico e forfettario. Menzionava a confer- ma alcuni specifici episodi e precisava poi, per ribadire l'esattezza della pronuncia impugnata, che l'imputato, pur avendo in un secondo mo- mento assunto un atteggiamento processuale diretto a limitare o escludere la rilevanza associativa del proprio ruolo, inizialmente aveva reso di- chiarazioni delle quali non era possibile dare un'interpretazione diversa da quella dei giudici di primo grado, e cioè che dall'insieme emergeva come la finalità perseguita dall'imputato, di concerto con l'PA e con gli altri compartecipi, avesse di gran lungo ecceduto i limiti del mandato professionale per porsi quale contributo alla permanenza ed allo sviluppo dell'attività associativa.
La Cassazione (pg. 246 ss.) accoglieva il ricorso del ME. Pre- metteva che, per quanto riguardava l'aspetto obiettivo e subiettivo del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, la Corte d'Ap- pello aveva recepito i concetti espressi dalla giurisprudenza del Supremo Collegio e che per detta partecipazione fosse necessario una "collabora- zione sistematica ed organica" per il conseguimento dei fini del sodali- zio nonché la "consapevolezza di aderirvi con un contributo attivo"%; chiariva poi, in relazione al problema posto col ricorso, e cioè della ravvisabilità dei detti requisiti nella condotta dell'imputato, che l'a- nalisi degli episodi e delle circostanze accertate dalla sentenza impu-
STAMPERIA REALE DI MA gnata poneva in evidenza una serie di comportamenti che logicamente non offriva un'inequivoca indicazione di un contributo fattivo all'organizza- zione, in luogo di un interessamento attivo per i singoli assistiti come clienti, sul rilievo che l'eventuale "indiretto vantaggio" dell'associa- zione non risolveva chiaramente il problema della dimostrazione di un
"contributo consapevole e diretto" a questa, da non confondersi con l'u- tilità riflessa. Affermava ancora che la sentenza aveva valorizzato cir- costanze (rapporti con l'PA ed altri esponenti di spicco;
compen- si in maniera forfettaria) che non avevano nessun rilievo indicativo, essendo aspetti marginali di un rapporto professionale che non implicava- un "coinvolgimento organico con l'associazione" e rimanevano legati al no rapporto individuale. In altri fatti ravvisava una fondamentale ambiguità di significato concludendo sul punto che essi erano tali da dare la misu- ra del rapporto certo di contiguità dell'imputato con l'associazione, ma non di "interna collaborazione organica". Ass. App. 19\ 6\ 1991 (p. 529) affermava che la statuizione della Cassazione impediva la completa autonomia del giudice di rinvio nel senso che il giudizio non avrebbe potuto essere ricostruito nel suo contenuto con l'adozione dello stesso schema di motivazione della sentenza impugna- ta o di uno schema analogo, in quanto non era consentita nella fase re- scissoria la reiterazione di uno sviluppo argomentativo identico o simile a quello seguito nel pregresso procedimento di merito. Assolveva quindi il ME per non aver commesso il fatto, ribadendo che il riesame del comportamento dello stesso, quale risultante dai dati già valutati dalla Cassazione, non consentiva, in mancanza di nuovi elementi di giudizio, una diversa pronuncia. Il P.G. ha proposto ricorso. Ha sostenuto che: a) la Corte d'Appel- lo, nell'intendere i limiti e il contenuto del giudizio di rinvio allor- ché la sentenza di annullamento non fissa un principio di diritto, è in- corsa nell'errore di attribuirsi il ruolo di mera ratifica della decisio- ne di altro giudice;
b) che per contro essa era tenuta a rispettare la sentenza di annullamento solo per ciò che riguardava le questioni di di- ritto e non anche per la parte relativa alle questioni di fatto in ordine alla quali conservava piena autonomia nella valutazione dei dati probato- ri acquisiti ai fini della libera e incondizionata formazione del proprio convincimento, come insegnato dalla Cassazione, senza alcun vincolo meto- dologico e col solo limite, se del caso, del principio di diritto in tema di chiamata di correo;
c) che nella specie non si doveva discutere di chiamata di correità, avendo le Corti di merito giudicato sulla base del- le ammissioni dello stesso imputato;
d) che la Cassazione non aveva indi- viduato nessun vizio logico di motivazione ma, andando oltre i propri poteri nel valutare autonomamente il materiale probatorio, si era posta il dubbio se la condotta dell'imputato fosse stata posta in essere con la coscienza e volontà di fornire un contributo all'associazione per delin- quere, disponendo un nuovo giudizio per il riesame di questa problematica che invece era stata esaminata e risolta dai giudici di merito che erano gli unici portatori del relativo potere;
e) che, pur avendo l'annullamen- to riguardato questioni di fatto, la Corte d'Appello non si è sentita libera nella formazione del proprio convincimento avvertendo un vincolo metodologico inesistente per legge ma tale di impedirle di spiegare come plurime condotte, rilevanti ai sensi dell'art. 416 c.p., non potevano che essere accompagnate dalla coscienza e volontà, da parte dell'autore, de- gli effetti immediati e riflessi che ne sarebbero derivati.
Il punto sub a), che avrebbe dovuto essere prospettato come corolla-
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rio di un'analisi dei momenti rilevanti della motivazione, viene proposto come individuazione di un principio informatore della metodologia seguita del giudice di rinvio, alla fine risoltasi in una mera ratifica della pronuncia di annullamento. Il che non è esatto. La motivazione a pag. 529, esatta o meno che sia (e questo si vedrà appresso), deve intendersi integrata dalla premessa di ordine generale, sui "limiti del giudizio di rinvio" a pg. 348 e ss., nella quale vengono percorse le tappe del pro- blema che ha interessato dottrina e giurisprudenza e che ha trovato una soluzione corretta anche per i riflessi concreti sul caso di specie, pur rifuggendo dal più rigido indirizzo di cui appresso. La tematica deve essere così sintetizzata. I principi di diritto fissati nella sentenza di annullamento forniscono il criterio al quale il giudice di rinvio deve commisurare il fatto accertato;
nel caso in cui il controllo sull'osser- vanza di una norma processuale (nella specie il nuovo art. 192) porti la Corte di legittimità ad una statuizione che riguardi il merito, laddove ad es. venga rilevato un vizio della motivazione, il giudizio in sede di rinvio non potrà essere ricostruito nel suo contenuto con lo stesso sche- ma di motivazione della sentenza annullata, o di uno schema analogo, per- ché nella fase rescissoria non è consentita la reiterazione di uno svi- luppo argomentativo identico o analogo a quello seguito nel precedente processo di merito;
la pronuncia della Cassazione, in sostanza, impedisce quella completa autonomia nel giudizio di merito che contrassegna le ipo- tesi in cui l'annullamento sia stato determinato da violazione di legge in senso stretto;
tuttavia il controllo sulle questioni di fatto eserci- tato dalla Cassazione e la conseguente limitazione in iudicando incontra- ta dal giudice di rinvio sono cose diverse dall'esame del merito;
in con- clusione, l'applicazione nel procedimento rescissorio del principio di diritto e l'osservanza del limite di utilizzabilità degli elementi proba- tori e del discorso che li aveva unificati, comportano una compressione dei poteri del gudice di rinvio che può investire la formazione proces- suale del fatto per il divieto di adozione dello schema argomentativo già usato;
l'immutabilità dei canoni in tal modo dettati può essere però su- perata dalla possibilità della loro disapplicazione quando una non appro- fondita valutazione delle questioni di fatto, connesse alle questioni di diritto, imponga al giudice di rinvio una rielaborazione del materiale probatorio dalla quale emerga un fatto diverso da quello delibato ovvero la prova della responsabilità dell'imputato sulla base di elementi non considerati nel giudizio di legittimità. La sentenza, ispirandosi a siffatta interpretazione, si è addirittu- ra arrestata al di qua della più severa giurisprudenza (che sembra oggi dominante) secondo cui, ferma la letterale interpretazione del primo com- ma dell'art. 546 (ora art. 627 comma 3), il giudice di rinvio, pur re- stando libero nella ricostruzione e valutazione dei fatti, non solo non può adottare soluzioni di diritto in contrasto con quelle della sentenza di annullamento, ma, quando l'annullamento sia disposto per mancanza о contraddittorietà della motivazione, resta vincolato ad una determinata
"valutazione" delle risultanze processuali (v. Cass. Sez. I. 5\ 12\ 1987, Pres, Carnevale, rel. Lubrano Di Ricco, ric. Fidanzati;
in tal senso an- che Cass. Sez. I, 25\ 11\ 1988, Pres. Sorrentino, rel Serianni, imp. TE lizzi, per la quale, poiché nell'ipotesi in cui la sentenza sia annullata per mancanza o contraddittorietà della motivazione, l'indagine sul di- scorso giustificativo della decisione involge questioni di diritto, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secon- do lo schema comunque enunciato nella pronuncia di annullamento, con la
STAMPERIA REALE DI MA conseguenza che, se questa affermi che la sentenza di merito è carente, il giudice di merito può evitare di cadere nel difetto di motivazione solo compiendo determinati atti istruttori perché l'affermazione della Cassazione contiene pur sempre una soluzione di questioni di diritto, intendendosi per tale anche l'applicazione particolare della regola giu- ridica ad una situazione di fatto).
Ha però giustamente ritenuto che al controllo di legittimità non si può attribuire la funzione di un puro esame della struttura del ragiona- mento, perché altrimenti sarebbe sottratta alla verifica la scelta dei dati probatori e dei criteri posti a base della decisione: ed invero l'e- same degli errores in iudicando in facto non può non assumere la connota- zione di verifica logica, nel senso di controllo dell'aderenza della con- clusione argomentativa a premesse non arbitrarie, senza, purtuttavia, sostituirsi alla delibazione di merito.
Da quanto precede risulta che la Corte d'Appello non si è limitata ad una mera ratifica nel senso voluto dal motivo (essendosi mostrata di- sposta, se del caso, ad una totale revisione del materiale istruttorio onde dedurne nuove prove) e che, fino a questo punto, l'affermazione sub b) è corretta solo in parte ed in linea di principio, perché il giudice di rinvio era vincolato dalle regole di diritto prospettate dalla pronun- cia di annullamento e dal divieto di adozione dello schema argomentativo contenuto nella sentenza annullata. In relazione a tale censura pertanto resta solo il problema se la Corte d'Assise d'Appello avrebbe potuto de- sumere la prova della responsabilità dell'imputato da elementi non consi- derati dai precedenti giudici di merito e dalla Cassazione. E di ciò sarà detto appresso. Deve invece affrontarsi il punto focale del problema che peraltro impone di precisare come non siano esatti neanche i rilievi sub d) ed e) a tenore dei quali la Cassazione, non avendo individuato nessun vizio della motivazione, si sarebbe posto solo un problema di fatto, re- lativo all'individuazione nella condotta dell'imputato dell'elemento sog- gettivo del delitto di associazione per delinquere, problema peraltro già risolto dai giudici di primo grado. La sentenza di annullamento, per con- tro, ha indicato un principio di diritto, anche se non formulato nei ter- mini perentori ed espliciti della massima, secondo cui la partecipazione ad associazione richiede, sotto il profilo obiettivo, una collaborazione sistematica ed organica per il conseguimento di fini del sodalizio nonché la produzione di un risultato di utilità diretta e non solo riflessa per l'associazione; sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di aderire all'organizzazione e di contribuire attivamente alla realizzazione dei suoi fini (v. le espressioni innanzi riportate tra virgolette). Sulla base di tale principio ha poi esaminata la motivazione ed è pervenuta all'individuazione del relativo vizio affermando che, al di là della po- sizione dell'PA (che non aveva indicato il Messina come interno al sodalizio), la sequenza di comportamenti esaminati nella pronuncia cassata e la valorizzazione di circostanze prive di rilevanza non offri- vano una inequivoca indicazione della sussistenza dei detti elementi.
Nell'adeguarsi a tale direttiva la Corte d'Appello non ha inteso fare altro che attenersi ai corretti principi di diritto innanzi delineati. Non rimane quindi che circoscrivere l'esame al rilievo sub b) limi- tatamente alla prospettata possibilità di una nuova autonoma indagine di fatto, avuto però riguardo, per le ragioni spiegate, solo ad elementi non presenti nelle sentenze IV Ass. 8\ 2\ 88 e Ass. App. 11\ 7\ 89. Come ri- sulta dagli atti, queste due pronunce avevano considerato le dichiarazio- ni dello stesso ME (anche per quanto riguardava una lettera racco-
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mandata inviatagli dal noto pregiudicato Barra AS), i rapporti con l'PA, le circostanze da questi riferite o comunque provate insie- me ad altri indizi, quali le spiegazioni date dall'imputato in merito ad una telefonata sull'utenza telefonica di RE SE;
l'acquiescenza prestata dal ME alla frequentazione del suo studio da parte di asso- ciati o di persone a questi vicine;
le confidenze fatte da NO IG circa l'omicidio di RE SE;
la mancanza di parcelle regolari;
le ragioni di un viaggio a Foggia del ME ove lo stesso non svolse nes- sun incombente di carattere professionale in occasione di un colloqio con i detenuti FA AN e US ZO ed al reclutamento degli stes- si (che, come poi riferito dall' PA, erano entrati come "quoti- sti" nel gruppo dopo l'uccisione del UR); le erogazioni di danaro e l'invio di pacchi al detenuto NO IG;
la trasmissione di un mes- saggio dell'PA, che era stato sfregiato da AB Turi, a Mia- no Nuccio, perché lo vendicasse;
i motivi di lucro che avevano spinto il ME a prestarsi a tutto quanto innanzi e la corresponsione di retri- buzioni giustificate dal compimento di atti, da parte del ME, utili all'associazione, oltre naturalmente a quella che era stata ritenuta una vera e propria chiamata di correo da parte dello stesso PA, con- fermata da SI AL e OS AL.
La Cassazione ha dovuto esaminare, al fine di una compiuta indagine sulle premesse dei motivi di ricorso, tutti gli episodi e le circostanze sin qui esposti per poi delibare le questioni dedotte con specifico rife- rimento alla sufficienza e coerenza della motivazione ed all'adozione da parte dei giudici di merito di criteri valutativi corretti in funzione della struttura tipica degli elementi materiale e soggettivo del reato di partecipazione ad associazione per delinquere;
e ha ritenuto che il pre- detto materiale non offriva un'indicazione univoca di un'interna collabo- razione organica da parte del ME. L'indagine compiuta dai giudici di merito e da quello di legittimità ha assunto quindi un oggetto tanto e- steso da assorbirne ogni altra sicché coerentemente la Corte di rinvio, alla quale, ripetesi, era stata dettato un principio di diritto vincolan- te sulla nozione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di asso- ciazone per delinquere, ha concluso che, in siffatta direttrice e pur muovendo dalle più ampie premesse teoriche quanto ai poteri del giudice di rinvio, più nessuna possibilità le si offriva né di riesame sotto un diverso schema argomentativo né di scoperta e rivalutazione di elementi probatori non ancora esaminati. Non rimane quindi che concludere per il rigetto (e non per l'inammissibilità, come richiesto dalla difesa) del ricorso, essendo a questo punto assorbiti gli ulteriori spunti contenuti nei motivi.
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti di LA RI per i reati di omicidio e porto d'armi di cui ai capi 61 e 62 per non aver com- messo il fatto ed elimina le relative pene, rideterminando di conseguenza il cumulo giuridico in ordine ai residui reati, per i quali ha riportato condanna, in anni trenta di reclusione e L. 300300000 di multa;
RETTIFICA la stessa sentenza eliminando la pena della multa di L. 33720000 inflitta ad ER MI e fissando l'isolamento diurno in-
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flitto a LI ZO in mesi diciotto;
DICHIARA INAMMISSIBILI i ricorsi di Di PA IG CE, IO GE lo, FO SE, ZE SA e NO TO;
RIGETTA i ricorsi di RE SE, CA SE, D'AN AZ, Di CA IG, NT AL, NT SA, IN
NN, OM MA IC, OM OC GO, ER RI, RU TE, AL FR, AL AS e EN Salva- tore;
CONDANNA tutti gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammis- sibili o sono stati rigettati al pagamento in solido delle spese del pro- cedimento e ciascuno al versamento della somma di L. 500000 in favore della Cassa delle Ammende;
RIGETTA i ricorsi del Procuratore Generale di Milano nei confronti di
ME DI e AL AL.
Roma 11 maggio 1982
Il Presidente
End fre Il Consigliere rel.
Deful aliv vrie
Depositata in Cancelleria Roma, li 17 GIU, 1992.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CASS визні,
STAMPERIA REALE DI MA PV 7024/32 2 Copie com en mat.
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALAN
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 17. 11. 1994
SEZIONE 5a PENALE
Ordinanza
GAZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente N. 4844 ARCHIDIANO ZO
1. Dott. ALIBRANI AN Consigliere
2. MARVULLI. Nicola REGISTRO GENERI
->>> >>>
->>> N. 28881/94 3. >>>> DI NN
4. >>>> TO IO
->>>
ha pronunciato la seguente Ordinanza
SUPREM sul ricorso proposto da di correzione di errore materiali delle sentenze 11 maggio 1992 delle Corte di cassazione, sexione v premale, n. 7024 resa mei confronti di Asers Illuminats wets. av verso il 22 195122 agosto 19
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Alibrandi dilliam s Frida
Lette dite le conclusioni del P.M.√con le quali questi chiede
STAMPERIA REALE DI MA correggersi il dispositivo delle sentenze nel senso che love è la stesse sentenze eliminando ladelt. " rettifica peus delle multe di live 3372000 " 4 337.200.00077"Leve leggers"
Fatto e diritto ha sentense in efigrafe, fer mero errore materiale, eliminands la fine delle multe erroneamente inflitte dalla conte di affells d. Milans del 19 ginpus 1994 infu- he indicato la misure di live 33720,000 auxite guata, quelle di live 337.200,000 che le Corte territoriale avere erroneamente iamente irrogato ← Jam lotule be renture 11 22zione V,corregge le sentenze smaggio 1992, resa nei confronti di ER MI, nato il m.7024
aposts 1951, wel seuss che, vel dispositivo, ove è scritto 22
relfifice le stesse sentenze eliminands is fene delle multe di live $37.720.000, inflitte ad Azero
[ "Illuminats," deve leggersi " rettifice be stesse senterize ara sani eliminands be fine delle multe di live 337.200.000 th Arsfore the be cancellerie faccia sunstarione sull'originaleinflitte ad Ajiers Jeluminats". dills sentenze della disposte coverience_
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home 17 novembre 1994 кт
He presidented се
DEPOSITATA IN CANCELLE
Autoris addì 22 1004. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAOLLABORATORE IL COLLABORATOREDDI CANCELL av hun CarmelaCarmela Lanzuise Carmela Lanzuise E' copia conforme all'originale per uso d'ufficio.
Roma,A 28/DIC. 1994
IL COLLABORATORE CANCELLERIA
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C 1. DA OMPARE FOOTNOTE PAGES
110 C.P., 71 • 74 Lesse n. 695/75 del delitto p. e p. Cagli artt. perchè in concorso tra loro ed in numero di tre perete vendevano