Articolo 359 del Codice penale
Articolo 318Articolo 322 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 359.

(Persone esercenti un servizio di pubblica necessita')

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita':

1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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