Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 359.
(Persone esercenti un servizio di pubblica necessita')
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita':
1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.
(Persone esercenti un servizio di pubblica necessita')
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita':
1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Commentari • 44
- 1. Art. 359 c.p., Persone esercenti un servizio di pubblica necessitàVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 ottobre 2023 · 220.58583
L'articolo 359 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo III – Disposizioni comuni ai capi precedenti, ed è rubricato “Persone esercenti un servizio di pubblica necessità”. Il testo aggiornato dell'art. 359 c.p. dispone: “Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 373
- 1. Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/07/2018, n. 30212Provvedimento: […] Rilevato che: - la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze che, fra l'altro, aveva rìconoscìuto la responsabilità dì CO PE in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 52, 83, 93, 95 DPR 380/01 con le modifiche introdotte dal d.lgs.301/02 contestata al capo b) ed ai delitti di cui agli artt. 359 e 481 c.p. contestati al capo d), dichiarando estinta per prescrizione la contravvenzione e rideterminando la pena quanto ai delitti;Leggi di più...
- delitti contro la pubblica fede·
- vizi motivazionali·
- prescrizione reati·
- violazione di legge·
- elemento soggettivo del reato·
- contravvenzione edilizia·
- art. 129 co.2 c.p.·
- sentenza di assoluzione