Articolo 74 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 73Articolo 74 bis
Versione
30 dicembre 1975
>
Versione
3 marzo 1983
>
Versione
11 luglio 1990
Art. 74. (((Aggravanti specifiche) )) (( 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentati da un terzo alla meta':
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destiante a persona di eta' minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2) , 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale ;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva;
f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine e grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale .
5. Le sanzioni previste dall'articolo 72-bis sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2 )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente