Articolo 72 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
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25 aprile 1981
Art. 72. (Abbandono del posto di servizio)

L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:
1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi,
munizioni o materie infiammabili od esplosive;
3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio;
5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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