Articolo 151 del Codice di procedura civile
Articolo 149 bisArticolo 147
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 151.
(Forme di notificazione ordinate dal giudice).

Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita' ((, di riservatezza o di tutela della dignita')) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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