Articolo 529 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 529.

(Atti e oggetti osceni: nozione)

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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