Versione
30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
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Art. 71. (((Produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope) )) (( 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72 bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12 e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa di cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, e' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
stupefacenti o psicotrope) )) (( 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72 bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12 e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa di cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, e' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Commentari • 18
- 1. Cinquanta anni dalla “rivoluzionaria” legge del 1975 sulla drogaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 4.766178
[…] Milano, Giuffrè Editore, 1976. [25] L'approfondimento di dettaglio sulla normativa può essere trovato in: Droghe... di Claudio Cippitelli, cit. [26] Art. 71 legge n. 685/1975: Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, […]
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Giurisprudenza • 134
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/07/2018, n. 446Provvedimento: […] 1. Con atto di ricorso notificato in data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con il quale gli veniva negato il rinnovo della licenza di porto fucile per uso venatorio in quanto condannato per reati (furto ex art. 624 c.p.) che l'art. 43, comma 1, lett. a), del T.U.L.P.S. considera ex se ostativi al rilascio del porto d'armi, nonché per la violazione della disciplina della disciplina degli stupefacenti ex art. 71 legge 685/1975.Leggi di più...
- legittima aspettativa·
- giurisprudenza sulle condanne ostative al porto d'armi·
- principio di proporzionalità·
- diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile·
- condanna per reati ostativi al porto d'armi·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- riabilitazione·
- art. 3 della Costituzione·
- eccesso di potere·
- art. 71 legge 685/1975·
- art. 43 TULPS