Articolo 496 del Codice penale
Articolo 495 terArticolo 497 ter
Versione
1 luglio 1931
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Versione
26 luglio 2008
Art. 496.

(( (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). )) ((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni))
Entrata in vigore il 26 luglio 2008
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