Versione
21 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 66.
(Sostituzione del custode).
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.(88) ((90)) -------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Sostituzione del custode).
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.(88) ((90)) -------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 80
- 1. Il custode come soggetto ausiliario del giudice (artt. 65-67 c.p.c.)Marco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 11 aprile 2023 · 26.323898
[…] I poteri del custode quale ausiliario del giudice La sostituzione del giudice ex art. 66 c.p.c. […] La disciplina generale dei compiti, dei poteri e delle responsabilità del custode è individuata dagli artt. 65, 66 e 67 c.p.c., mentre altre norme di dettaglio, ad esempio nella parte del codice dedicata al processo esecutivo, specificano ulteriormente obblighi e divieti afferenti a tale incarico. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Rovigo, sentenza 27/09/2023, n. 811Provvedimento: […] Allegava infatti che la raccomandata di convocazione gli sarebbe stata notificata in data 30.11.2020, in violazione dello spatium deliberandi di giorni 5 previsto dall'art. 66 disp.att. c.p.c. […] La domanda originaria del Pt_1 di per sé era chiaramente fondata, atteso che l'art. 66 disp.att. cpc individua mezzi specifici per la convocazione dell'assemblea, ossia la raccomandata, la PEC, il fax, elenco che, secondo l'opinione prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito, sarebbe tassativo.Leggi di più...
- annullamento delibera assembleare·
- ratifica delibera·
- art. 66 disp.att. c.p.c.·
- convocazione assemblea condominiale·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- proposta conciliativa·
- cessazione materia del contendere·
- soccombenza virtuale