Articolo 627 del Codice di procedura civile
Articolo 596Articolo 492
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 giugno 1948
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Versione
1 gennaio 1951
Art. 627.
(( (Riassunzione).)) ((Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piu' tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione)) .

Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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