(Sottrazione consensuale di minorenni)
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
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-------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 573 del Codice penale , in riferimento all' art. 29, secondo comma, della Costituzione , in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".