Articolo 573 del Codice penale
Articolo 518 quaterdeciesArticolo 518 sexiesdecies
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1 luglio 1931
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1 marzo 1964
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15 dicembre 1981
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7 febbraio 2014
Art. 573.

(Sottrazione consensuale di minorenni)

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)

-------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 573 del Codice penale , in riferimento all' art. 29, secondo comma, della Costituzione , in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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