Versione
1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 65.
(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; ((5))
2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; ((5))
2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 111
- 1. Rapina, la difesa deve fornire elementi della lieve entità che riduce la pena fino a un terzoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 17 dicembre 2024 · 134.26259
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2025, n. 18716Provvedimento: […] Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione degli art. 65 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.1. […] In particolare, sarebbe stata operata una diminuzione pari a un terzo per la pena detentiva e di un quindicesimo per la pena pecuniaria, diminuzione che, oltre a vanificare la specifica ratio sottesa all'istituto delle attenuanti generiche in considerazione della sua irrisorietà, si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che "impone una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'articolo 65 cod. pen." (vedi pag. 4 del ricorso). […]Leggi di più...
- discrezionalità del giudice·
- violazione art. 65 cod. pen.·
- prova elemento soggettivo·
- art. 648 cod. pen.·
- art. 442 cod. proc. pen.·
- doppia conforme·
- riduzione pena rito abbreviato·
- attenuanti generiche·
- ricettazione