Articolo 65 del Codice penale
Articolo 62Articolo 66
Versione
1 luglio 1931
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Versione
5 ottobre 1944
Art. 65.

(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; ((5))

2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
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